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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/09/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 9282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 12/09/2025 nella causa n. 9282/2024 RGL, promossa da:
c.f. , assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALESSIO ARIOTTO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse e Controparte_2 CP_3
[...]
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
1. il ricorrente , docente di scuola Parte_1 secondaria di 2° grado dall'a.s. 1999/2000 ed in ruolo dal 01/09/2012, afferma che il decreto di ricostruzione della carriera emesso il
02/01/2013 gli riconosceva un'anzianità di ruolo valida a fini giuridici ed economici di anni 7 e mesi 4 e di ulteriori anni 1 e mesi 8 ai soli fini economici;
lamenta che l'amministrazione non ha valorizzato il servizio prestato nell'anno 2013 e domanda il riconoscimento di tale servizio ai fini della progressione di carriera e della determinazione dell'anzianità, e l'accertamento del diritto al c.d. riallineamento della carriera con decorrenza dal maggio 2012, con condanna del al pagamento CP_1 delle differenze retributive maturate per € 392,76;
1 RGL n. 9282/2024
2. il convenuto si è costituito Controparte_1 resistendo alla pretesa;
3. all'odierna udienza parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa agli effetti economici del servizio prestato nel 2013, ed ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del proprio diritto al c.d. riallineamento della carriera, a Cont seguito della produzione da parte del del decreto emesso dal
Dirigente Scolastico dell'istituto in cui il ricorrente presta servizio, in base al quale viene riconosciuto con decorrenza 01/05/2022, al compimento del 16° anno di servizio, l'incremento di anzianità economica di anni 1 mesi 8 e giorni 0 già precedentemente riconosciuto ai soli fini giuridici;
4. le spese relative al giudizio, sia in relazione alla domanda rinunciata sia in relazione a quella per cui è stata accertato il venir meno dell'interesse alla pronuncia, debbono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale: anche la rinuncia all'azione comporta infatti la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. 10/09/2004 n.
18255);
5. quanto alla delibazione della domanda di riconoscimento ai fini economici del servizio reso nell'anno 2013, oggetto di rinuncia, va rimarcata la presumibile soccombenza del ricorrente, ove la domanda non fosse stata rinunciata, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13618 del 21/05/2025; poiché tuttavia tale pronuncia è intervenuta a porre fine alle incertezze giurisprudenziali in merito solo nel corso del presente giudizio, vi sono i presupposti per non gravare di spese in parte qua il ricorrente;
quanto alla domanda relativa all'accertamento del diritto al c.d. riallineamento, ovvero al recupero a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013 alla maturazione del
16° anno di servizio ai fini delle successive progressioni stipendiali,
l'avvenuto riconoscimento formale è avvenuto con decreto n. 484 del
24/01/2025 intervenuto in corso si causa (ancorché senza immediati effetti in merito al trattamento retributivo in atto); è pertanto configurabile una soccombenza virtuale dell'Amministrazione: ne
2 RGL n. 9282/2024
consegue la compensazione delle spese di giudizio in misura della metà, Cont con attribuzione al della ulteriore metà liquidata come in dispositivo
(compensi medi per cause di valore indeterminabile minimo), con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- liquida le spese di lite di parte ricorrente in complessivi € 4.216,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre € 21,50 per contributo unificato;
- compensa tra le parti le spese in misura della metà;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente la metà delle spese di lite come sopra liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Alessio Ariotto.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 12/09/2025 nella causa n. 9282/2024 RGL, promossa da:
c.f. , assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALESSIO ARIOTTO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse e Controparte_2 CP_3
[...]
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
1. il ricorrente , docente di scuola Parte_1 secondaria di 2° grado dall'a.s. 1999/2000 ed in ruolo dal 01/09/2012, afferma che il decreto di ricostruzione della carriera emesso il
02/01/2013 gli riconosceva un'anzianità di ruolo valida a fini giuridici ed economici di anni 7 e mesi 4 e di ulteriori anni 1 e mesi 8 ai soli fini economici;
lamenta che l'amministrazione non ha valorizzato il servizio prestato nell'anno 2013 e domanda il riconoscimento di tale servizio ai fini della progressione di carriera e della determinazione dell'anzianità, e l'accertamento del diritto al c.d. riallineamento della carriera con decorrenza dal maggio 2012, con condanna del al pagamento CP_1 delle differenze retributive maturate per € 392,76;
1 RGL n. 9282/2024
2. il convenuto si è costituito Controparte_1 resistendo alla pretesa;
3. all'odierna udienza parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa agli effetti economici del servizio prestato nel 2013, ed ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del proprio diritto al c.d. riallineamento della carriera, a Cont seguito della produzione da parte del del decreto emesso dal
Dirigente Scolastico dell'istituto in cui il ricorrente presta servizio, in base al quale viene riconosciuto con decorrenza 01/05/2022, al compimento del 16° anno di servizio, l'incremento di anzianità economica di anni 1 mesi 8 e giorni 0 già precedentemente riconosciuto ai soli fini giuridici;
4. le spese relative al giudizio, sia in relazione alla domanda rinunciata sia in relazione a quella per cui è stata accertato il venir meno dell'interesse alla pronuncia, debbono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale: anche la rinuncia all'azione comporta infatti la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. 10/09/2004 n.
18255);
5. quanto alla delibazione della domanda di riconoscimento ai fini economici del servizio reso nell'anno 2013, oggetto di rinuncia, va rimarcata la presumibile soccombenza del ricorrente, ove la domanda non fosse stata rinunciata, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13618 del 21/05/2025; poiché tuttavia tale pronuncia è intervenuta a porre fine alle incertezze giurisprudenziali in merito solo nel corso del presente giudizio, vi sono i presupposti per non gravare di spese in parte qua il ricorrente;
quanto alla domanda relativa all'accertamento del diritto al c.d. riallineamento, ovvero al recupero a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013 alla maturazione del
16° anno di servizio ai fini delle successive progressioni stipendiali,
l'avvenuto riconoscimento formale è avvenuto con decreto n. 484 del
24/01/2025 intervenuto in corso si causa (ancorché senza immediati effetti in merito al trattamento retributivo in atto); è pertanto configurabile una soccombenza virtuale dell'Amministrazione: ne
2 RGL n. 9282/2024
consegue la compensazione delle spese di giudizio in misura della metà, Cont con attribuzione al della ulteriore metà liquidata come in dispositivo
(compensi medi per cause di valore indeterminabile minimo), con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- liquida le spese di lite di parte ricorrente in complessivi € 4.216,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre € 21,50 per contributo unificato;
- compensa tra le parti le spese in misura della metà;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente la metà delle spese di lite come sopra liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Alessio Ariotto.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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