Ordinanza collegiale 18 febbraio 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/06/2025, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 04817/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00593/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2024, proposto da
Michele Liguori, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori e Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli depositato in data 21/6/2022 n. cronol. 1754/2022 - R.G. 1425/2022;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - L’Avvocato ricorrente, con ricorso notificato il 05/02/2024 e depositato in giudizio in pari data, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli, depositato in data 21/6/2022 n. cronol. 1754/2022 - R.G. 1425/2022, nella parte recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore, quale distrattario delle spese di lite, l’importo di € 28,00 per esborsi, € 225,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.; chiede, altresì, il pagamento degli interessi legali dal decreto (21/6/2022) alla data di effettivo soddisfo, nonché la nomina di un Commissario ad acta , in caso di perdurante inadempimento del Ministero intimato, che provveda in via sostitutiva al predetto pagamento in favore del ricorrente, e la condanna del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in suo favore della penalità di mora (c.detta astreinte) per il ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sul suddetto decreto e per ogni altra violazione e inosservanze successive, da intendersi per tali sia quelle successive al giudicato, sia quelle successive alla sentenza di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.
L’08/02/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale.
Il 25/07/2024, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo, altresì, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata ex artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 96, comma 3, c.p.c., e un’istanza di passaggio in decisone della causa, chiedendo l’accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.
Il 24/09/2024, il Ministero resistente ha depositato in giudizio documentazione (ordine di pagamento di Euro 356,30 del 06/05/2024 e del 28/08/2024) a riprova dell'avvenuta ottemperanza al giudicato di cui alla presente causa, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di causa.
Il 15/11/2024, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa alla Camera di Consiglio del 18/12/2024, senza la preventiva discussione, chiedendo l’accoglimento del ricorso e delle conclusioni rassegnate ivi e nella memoria depositata il 25/7/2024.
Ad esito della Camera di Consiglio del 18/12/2024, con ordinanza n.1366 del 18/02/2025, questa Sezione ha ritenuto necessario, anche in ottica di economia processuale e in vista di una declaratoria di cessata materia del contendere, disporre incombenti istruttori a carico di parte ricorrente, ordinando a quest’ultima l’esibizione di una nota di chiarimenti che confermi o meno l’avvenuto pagamento in ottemperanza al giudicato di che trattasi, precisando se lo stesso sia o meno ritenuto satisfattivo, entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza, e rinviando la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’8 maggio 2025.
L’11/03/2025, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rilevato che “ il Ministero della Giustizia soltanto in data 4/9/2024 ha provveduto a dare esecuzione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli (21/6/2022) mediante il pagamento dell’importo di € 304,55, come risulta sia dalla documentazione oggi depositata che da quella depositata dal Ministero della Giustizia ”, al contempo evidenziando che “ il pagamento, però: - è tardivo in quanto perfezionato con inescusabile ritardo soltanto dopo sia la scadenza dei termini legali per l’adempimento, sia la notifica e il deposito del ricorso in ottemperanza (5/2/2024); - è parziale in quanto privo di alcun importo per interessi dal deposito del decreto al soddisfo; ”, ciò nonostante, per economicità di giudizio e celerità di definizione, dichiarando di rinunciare alla richiesta del predetto importo per interessi e chiedendo, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Nella Camera di Consiglio dell’08/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza deve essere definito con la declaratoria di cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., nel mentre la domanda di pagamento degli interessi legali dal decreto dell’A.G.O. alla data di effettivo soddisfo deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Collegio che, il 24/09/2024, il Ministero resistente ha depositato in giudizio l’ordine di pagamento di Euro 356,30 del 06/05/2024 e del 28/08/2024 (di cui Euro 304,55 quale importo netto e Euro 51,75 quale ritenuta d’acconto persone giuridiche) a conferma dell'avvenuta ottemperanza al giudicato di cui alla presente causa, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere (con compensazione delle spese di causa), e, l’11/03/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha confermato che “ il Ministero della Giustizia soltanto in data 4/9/2024 ha provveduto a dare esecuzione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli (21/6/2022) mediante il pagamento dell’importo di € 304,55, come risulta sia dalla documentazione oggi depositata che da quella depositata dal Ministero della Giustizia ”, sia pure evidenziando che il pagamento “ è parziale in quanto privo di alcun importo per interessi dal deposito del decreto al soddisfo ;” e rinunciando, per economicità di giudizio e celerità di definizione, alla richiesta del predetto importo per interessi (asseritamente dovuti dal deposito del decreto al soddisfo, sebbene non liquidati nel titolo esecutivo), e, quindi, chiedendo, anch’egli, di dichiarare cessata la materia del contendere (insistendo, tuttavia, per le spese del presente giudizio di ottemperanza, anche in forza del principio della soccombenza virtuale).
Non resta, quindi, al Tribunale, alla stregua delle suddette dichiarazioni di parte ricorrente contenute nella memoria difensiva depositata in giudizio l’11/03/2025, nonché della documentazione versata in atti dalle parti, che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., cessata la materia del contendere (avendo il Ministero della Giustizia provveduto, nelle more del presente giudizio, a dare esecuzione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 21/6/2022 n. cronol. 1754/2022) e dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di pagamento degli interessi legali dal deposito del decreto dell’A.G.O. (21/6/2022) alla data di effettivo soddisfo (avendo parte ricorrente rinunciato alla predetta richiesta con memoria dell’11/03/2025 non notificata, a valere, anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in parte qua ).
3. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di ottemperanza, anche in considerazione dell’esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, dichiara, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., cessata la materia del contendere e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di pagamento degli interessi legali, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO