Art. 1. Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, ((quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme,)) in applicazione dell'articolo 4 del ((regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004)) , le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea ((. . .)) . Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonche' quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe)) .
2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale.
ENAV s.p.a. ((garantisce la conformita')) degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonche' il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attivita' di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale.
ENAV s.p.a. ((garantisce la conformita')) degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonche' il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attivita' di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.