Art. 3. 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, ((gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),)) le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.
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9 agosto 2002
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7 giugno 2025
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Giurisprudenza • 88
- 1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 28/05/2024, n. 3425Provvedimento: […] L'art. 2 della legge n. 148/2002, in proposito, individua l'organismo competente ad effettuare la valutazione di equipollenza dei titoli di studio stranieri nell'Università, che non è obbligato al riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero ove accerti che il richiedente non soddisfi i requisiti previsti dalla legge per l'equipollenza (cfr. art. 3 legge n. 148/2002).Leggi di più...
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