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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/08/2025, n. 7631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7631 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4367 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
TRA in persona Parte_1 Parte_2 Parte_3
dei legali rappresentanti p.t., e rappresentati e difesi dagli Parte_4
avv.ti Giulia Polosello e Francesca Pizzolon, domiciliatarie in Treviso, alla via Daniele Manin
56;
-Attori-
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p,t, e , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Liguori, CP_2
domiciliatario in Napoli, al Centro Direzionale Is F4;
-Convenuti-
NONCHE' in persona del procuratore speciale Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Troianiello, domiciliataria Controparte_4
in Napoli, alla via A. D'Isernia, 63D;
-Terza chiamata -
Conclusioni: per gli attori: “accertate e dichiarare gli inadempimenti commessi dal dott. e CP_2 dalla “ in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 nell'esecuzione dei mandati assunti e la imputabilità delle relative responsabilità e, per
l'effetto, condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni, ivi compresi quelli incrementali, subiti e subendi dagli attori, come quantificati nell'atto di citazione o nella diversa misura, maggiore o minore, … ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e 2
rivalutazione dalla scadenza delle singole obbligazioni all'effettivo soddisfo”; “condannarli in solido alla ripetizione di tutte le somme corrisposte a titolo di compenso ed onorari ricompresi nel lasso temporale che va dagli anni 2016 al 2019, come liquidati nell'atto di citazione o, comunque, nella misura emergente dagli atti di causa o … ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché al rimborso delle somme che parte attrice si è vista costretta a sostenere per approntare le difese non solo in sede civile, ma anche in quella penale e tributaria e che si liquidano nella misura di euro 20 000 oltre interessi e rivalutazione, con espressa riserva [di] quelle ulteriori ed incrementali che dovessero maturare ed essere richieste in dipendenza degli inadempimenti commessi dai convenuti nell'esercizio delle loro funzioni”; “in via subordinata… condannarli in solido ai sensi ed agli effetti di cui agli articoli 2033, 2036, 2041 c.c., al pagamento della somma di euro
222.851,40 o della diversa somma, maggiore o minore, … ritenuta di giustizia, il tutto oltre
… interessi dalla scadenza dell'obbligazione all'effettivo soddisfo e rivalutazione, con espressa riserva quelle ulteriori e incrementali che dovessero essere richieste in dipendenza degli inadempimenti commessi dai convenuti nell'esercizio delle loro funzioni”, vinte le spese di lite, insistendo per l'ammissione alla prova per testi e per interpello del dott. CP_2
e del legale rappresentante della nonché per
[...] Controparte_1
l'ammissione di CTU contabile;
per i convenuti: riportandosi “- alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ed alle conclusioni (anche istruttorie) ivi rassegnate;
- alle memorie ex articolo 183 comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.; - alle note di trattazione scritta per l'udienza del
19/1/2023; - alle note di trattazione scritta per l'udienza del 19/06/2023; alle note di trattazione scritta per l'udienza del 04/12/2023; - a tutte le allegazioni, eccezioni, deduzioni, richieste (anche istruttorie) e conclusioni formulate in tutti i suoi indicati atti e nelle presenti note;
- a tutta la documentazione ritualmente prodotta;
- alla comparsa di costituzione in sostituzione dell'avvocato Vincenzo Liguori, che ha fatto proprie tutte le domande, le eccezion[i] e le conclusioni già formulate dal precedente difensore costituito, nei rispettivi atti che si intendono in tali note per integralmente ripetute e trascritte”, chiedendo “di rigettare le eccezioni e richieste ex adverso formulate;
… - ammettere tutte le richieste istruttorie formulate dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e nella propria memoria ex articolo, 183 comma 6 n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati”; si riporta anche “all'istanza per la revoca dell'ordinanza CP_2
del 19/6/2023 depositata il 18/10/2023”; 3
per la terza chiamata: come da conclusioni “rese nei precedenti scritti difensivi di cui chiede
l'accoglimento, rimarcando l'inesistenza di un valido rapporto assicurativo tra la
[...] ed il Dott. ”. CP_5 CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentanti p.t. e hanno convenuto in giudizio la Parte_4 [...]
e, in persona del legale rappresentante p,t, e Controparte_1 CP_2
per l'accertamento di inadempimenti professionali e condanna al risarcimento dei
[...]
danni per errori e omissioni nell'attività di consulenza fiscale, del lavoro, contabile e tributaria, nel periodo 2015-2019, svolta “nell'interesse [di] e di Parte_4 alcune società dallo stesso amministrate”.
Gli attori hanno precisato che tali attività vennero svolte, inizialmente, dal che operò CP_2
con la sua partita IVA, e, successivamente, attraverso la Controparte_1
costituita in data 09.03.2016 e amministrata da con la collaborazione di
[...] CP_6
, nella qualità di socia, entrambe figlie di . Persona_1 CP_2
Gli attori lamentano la negligenza professionale del dott. e della sua società nella CP_2
gestione della contabilità e delle dichiarazioni fiscali delle società attrici a causa di:
-. Notifiche di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione non impugnate dal che nemmeno ha fatto accesso a definizioni agevolate;
CP_2
-. Mancata presentazione o errata trasmissione di modelli fiscali (es. Mod. 770, IVA, Redditi);
-. Omessa custodia dei documenti contabili, dichiarando la loro distruzione per un presunto attacco hacker;
-. Fatture false emesse dalla “National Outwest Riding Association ASD” (NORA) riconducibile alla famiglia per una sponsorizzazione fittizia con la CP_2 Parte_1 da € 25.925,00, in relazione alle quali l'Agenzia delle Entrate ha rilevato l'inesistenza
[...]
oggettiva delle operazioni, generando un accertamento con maggiori imposte, sanzioni e interessi per oltre € 357.220,82;
-. Comportamento omissivo e reticente dei convenuti, che ha ostacolato la consultazione e la ricostruzione della contabilità e della posizione fiscale degli attori, impedendo una difesa adeguata nei confronti dell'erario e causando “un debito nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate ed a carico dell'Outogheder Retail Srl dell'importo di euro 412.337,11, a carico del
di euro 5.328,71, mentre sono ancora in corso di liquidazione quelli a carico Parte_5 della e della . Controparte_7 Parte_2
Hanno chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le spese di lite, di: 4
-. Accertare gli inadempimenti di e della CP_2 Controparte_1
[...]
-. Condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti per la somma di €
412.337,00 alla € 5.328,71 al € 15.000,00 ciascuna alla Parte_1 Parte_4
e alla oltre interessi e rivalutazione;
Parte_3 Parte_2
-. Condannare i convenuti, in solido, a restituire le somme ricevute a titolo di compensi e onorari professionali nel periodo 2016–2019, pari a € 222.851,40 oltre interessi e rivalutazione;
-. Condannare i convenuti, in solido, a rimborsare agli attori la somma di € 20.000,00 sostenuta per spese legali e difensive in ambito civile, penale e tributario, oltre interessi e rivalutazione;
-. In subordine, condannare i convenuti in solido per arricchimento senza causa o ripetizione di indebito.
, costituitosi, ha chiesto il rigetto delle domande degli attori, ritenute CP_2
infondate sotto ogni profilo, deducendo che l'azione giudiziaria intentata dagli attori è finalizzata esclusivamente a sottrarsi al pagamento di compensi professionali legittimamente maturati e mai realmente contestati nei lunghi anni di collaborazione tra le parti.
Ha esposto, in particolare, che il in qualità di legale rappresentante della Parte_4
aveva conferito ad esso attore, dottore commercialista, l'incarico di Parte_1 curare l'assistenza contabile e amministrativa ordinaria della società; pertanto, il mandato professionale non includeva attività di consulenza in materia fiscale, tributaria e del lavoro, ambiti nei quali l'attore non ha mai operato, essendo tali attività state sempre svolte dai consulenti “interni” degli attori.
Prendendo specifica posizione sulle contestazioni attoree, ha dedotto che:
-. Quanto alla fattura NORA e alla presunta operazione inesistente, la consulenza fornita dai convenuti riguardava esclusivamente gli aspetti contabili e fiscali, mentre la decisione di emettere fattura e le scelte imprenditoriali relative al contratto di sponsorizzazione sono state assunte in piena autonomia da e dalla sua società; l'Agenzia delle Entrate non ha Parte_4
ravvisato dolo o partecipazione attiva da parte del consulente nella vicenda;
-. In merito alle asserite omissioni dichiarative e alla perdita documentale, le attività di trasmissione telematica e redazione dei modelli fiscali sono sempre state eseguite sulla base della documentazione fornita dai clienti e con la loro approvazione;
inoltre, la presunta perdita dei dati contabili non è riconducibile a un comportamento doloso o negligente, bensì a 5
problematiche tecniche informatiche che hanno colpito anche altri professionisti nello stesso periodo;
-. l'obbligo assunto dagli attori relativo alla ricostruzione dell'intera contabilità ha comportato, di per sé: l'esonero e la manleva del e della CP_2 Controparte_1 tanto dall'obbligo di custodia, quanto da quello di ricostruzione delle
[...]
scritture contabili;
l'interruzione del nesso causale tra l'evento e il presunto danno, essendo quest'ultimo riconducibile a scelte discrezionali e/o negligenze imputabili agli attori e ai loro consulenti “interni”;
-. le maggiori imposte dovute ai fini e I.V.A. non possono in alcun modo CP_8 CP_9
configurarsi come danni risarcibili, trattandosi di somme comunque dovute, tanto più che la contabilità veniva redatta esclusivamente sulla scorta dei dati forniti dalla cliente e che la ricostruzione dei dati contabili relativi all'anno 2016 è stata elaborata da un professionista di fiducia della stessa cliente e non dal né dalla CP_2 CP_2 Controparte_1
-. nessun errore e/o omissione può, pertanto, essere imputato ai convenuti, i quali non erano tenuti ad alcun controllo contabile dei dati trasmessi dagli attori;
-. gli attori non forniscono alcuna prova concreta del nesso causale tra l'asserito inadempimento del e i pretesi danni patrimoniali, che risultano generici, ipotetici e non CP_2
documentati.
Ha chiesto al Tribunale di:
-. Essere autorizzato a chiamare in causa la per essere dalla Controparte_3
stessa manlevato in ipotesi di accoglimento delle domande degli attori;
-. Rigettare integralmente tutte le domande attoree, infondate in fatto e in diritto;
-. Condannare l in ogni caso, al pagamento delle distraente Controparte_3
spese di lite e, in subordine, condannare gli attori alla rifusione delle stesse.
La costituitasi, ha contestato integralmente le Controparte_1
accuse degli attori, respingendo ogni responsabilità per i danni lamentati, sostenendo di aver svolto esclusivamente assistenza contabile e amministrativa ordinaria, sulla base dei dati forniti dagli stessi attori, mentre le attività fiscali e tributarie erano curate dai consulenti interni degli attori, aggiungendo che i presunti errori erano imputabili ad un precedente consulente degli attori.
Ha dedotto, in particolare, che:
-. il 4 maggio 2019, la ha subito un attacco informatico, denunciato alla Controparte_1
Polizia Postale e documentato. che ha compromesso irreversibilmente i dati contabili dei clienti;
si tratta quindi di un evento di forza maggiore che esclude ogni responsabilità, poiché 6
la società aveva adottato tutte le misure di sicurezza informatica previste (firewall, antivirus, backup);
-. con verbali del 15 ottobre e 18 novembre 2019, la ha restituito Controparte_1
tutta la documentazione disponibile alle società clienti e le attrici hanno accettato formalmente tale restituzione, assumendosi l'onere della ricostruzione contabile dei dati andati persi;
-. con riferimento alle verifiche condotte dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della per l'anno d'imposta 2016, e alle sanzioni irrogate per mancata Parte_1
esibizione delle scritture contabili obbligatorie, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che la società verificata disponesse di un ampio lasso temporale per procedere alla ricostruzione della contabilità, durante il lungo periodo di sospensione delle operazioni di verifica;
–. inoltre, la società verificata non ha mai integralmente corrisposto l'importo della fattura n.
4 emessa dalla National Outwest Riding Association A.S.D., accettando comunque gli esiti dell'attività ispettiva dell'Agenzia delle Entrate mediante la successiva adesione all'accertamento con adesione;
–. in merito alle irregolarità sostanziali accertate dall'Amministrazione Finanziaria, le maggiori imposte dovute ai fini IRES, IRAP e IVA non costituiscono danni risarcibili, poiché si trattava comunque di somme dovute, a prescindere dalla condotta della convenuta;
inoltre, tali irregolarità non sono in alcun modo imputabili né alla società convenuta né a CP_2
in quanto la contabilità veniva predisposta esclusivamente sulla base dei dati forniti
[...]
dalla cliente e la ricostruzione dei dati relativi all'anno 2016 è stata effettuata da un professionista di fiducia della cliente stessa, estraneo ai convenuti;
–. in ogni caso, gli attori non hanno mai fornito prova dell'effettivo pagamento all'Agenzia delle Entrate, né delle somme originariamente indicate nell'atto di accertamento, né – tanto meno – di quelle, ben inferiori, risultanti dall'accertamento con adesione per l'anno d'imposta
2016;
–.gli attori non hanno mai corrisposto i compensi dovuti per l'attività professionale svolta nel periodo 2016–2019, nonostante gli stessi fossero stati espressamente concordati sulla base dei parametri massimi previsti dalla Tabella C allegata al DM 140/2012, concernente i compensi spettanti agli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto integrale delle domande degli attori e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento dei compensi professionali per gli anni 2016-2019, per un totale di € 107.255,00 dovuti da e di € 147.384,00 dovuti da Parte_1 [...] [...
oltre interessi e, in via subordinata, la liquidazione del lucro cessante per il CP_10
mancato pagamento, vinte le spese di lite.
Autorizzatane la chiamata in giudizio, si è costituita in giudizio Controparte_3
eccependo in particolare:
[...]
-. la mancanza di copertura assicurativa al momento del sinistro: la polizza professionale del
(stipulata l'8/11/2018) è stata sospesa e poi risolta per mancato pagamento del premio a CP_2
partire dal 14/5/2020, pertanto alla data della denuncia del sinistro (28/11/2021) la polizza non era più in vigore;
-. l'inoperatività della polizza, anche se fosse stata in vigore, a ragione della conoscenza pregressa del sinistro da parte del che era già stato messo in mora (con PEC del CP_2
28/10/2021) prima del presunto rinnovo della polizza, violando così il principio della buona fede contrattuale.
-. che la polizza sarebbe valida solo per attività svolta dal professionista singolo, in quanto non copriva l'attività svolta dalla società che Controparte_1
erogava effettivamente i servizi fiscali, e che non vi era alcuna copertura assicurativa per attività esercitate in forma associata o di terzi;
-. la non debenza delle “spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato“, né di alcun importo “a titolo di ripetizione degli onorari versati, né per addebiti risarcitori che esulano la sola attività di consulenza fiscale, in quanto la polizza non prevede la copertura per tali voci”;
-. quanto alle domande proposte dagli attori, che questi ultimi non hanno fornito prova dell'effettiva responsabilità del né della quantificazione precisa dei danni, che le CP_2
somme richieste non sono risarcibili in quanto le imposte evase erano comunque dovute, mentre i danni incrementali non sono stati né allegati né dimostrati;
inoltre non vi è alcuna prova del versamento delle somme richieste all'Agenzia delle Entrate mentre le richieste relative alla fattura NORA sono generiche, e la responsabilità – se esistente – ricade su soggetti diversi;
-. in merito alla richiesta risarcitoria relativa alla cosiddetta “vicenda del NORA”, né
l'associazione in questione né il suo legale rappresentante risultano essere stati evocati in giudizio, pur essendo gli unici soggetti eventualmente responsabili per non aver dato esecuzione al contratto pubblicitario e per aver emesso una fattura relativa a prestazioni oggettivamente inesistenti;
parimenti, la società attrice avrebbe dovuto chiarire le ragioni per cui non ha provveduto ad impugnare l'accertamento fiscale, nonché le concrete possibilità di successo di una tale iniziativa;
8
-. quanto alle contestazioni mosse nel PVC del 25 ottobre 2021, relative alla mancata ricostruzione della contabilità per l'anno d'imposta 2016, dette omissioni non sono imputabili ai convenuti;
infatti, la “ , soggetto verificato, ha omesso di ricostruire Parte_1
la propria contabilità nonostante abbia avuto oltre un anno di tempo a disposizione per adempiere, inoltre la documentazione contabile, riferita al 2016, non è stata producibile dai consulenti fiscali in quanto irreversibilmente compromessa da un attacco informatico che ha distrutto i dati archiviati nei loro server e tuttavia, al contribuente era comunque consentito fornire la prova dei costi deducibili mediante mezzi alternativi, onere che gli attori non hanno assolto.
Depositate le memorie istruttorie, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2). Quanto alla dedotta responsabilità contrattuale della Controparte_1
e di , occorre muovere da alcuni principi consolidati in tema di riparto
[...] CP_2
dell'onere probatorio nell'ambito del giudizio risarcitorio per inadempimento contrattuale.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità del debitore per inadempimento presuppone che lo stesso non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, salvo che provi che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. Ne consegue che l'attore è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'efficacia del rapporto contrattuale e il danno subito, mentre è onere del convenuto provare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Sez. Un.,
30.10.2001 n. 13533).
In particolare, il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (potendo risultare anche da facta concludentia o da comportamenti univoci delle parti), sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto o la sua portata, spetta all'attore fornire la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e della sua estensione, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cass. sez. VI, ordinanza n. 11283 del 10.5.2018).
Con particolare riferimento alla responsabilità del commercialista, è pacifico che il cliente debba provare, oltre alla sussistenza del mandato professionale, anche il danno subito e il nesso eziologico tra l'omissione o la negligenza e il danno patito (cfr. Cass., sez. III, n.
9917/2010 in base alla quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti 9
del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente).
Per ciò che attiene, ancora, nello specifico, alla figura del dottore commercialista, il parametro di valutazione della condotta professionale è rappresentato non solo dalla diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., ma anche dalle norme deontologiche di settore, in particolare l'art. 8 del Codice deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che impone standard di competenza, diligenza e qualità delle prestazioni. In giurisprudenza si è chiarito che “il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico, con la conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua della diligentia quam in concreto” (Cass. Sez. III, sent.
26 aprile 2010, n. 9916).
La responsabilità del professionista, inoltre, non può fondarsi sulla mera constatazione del danno subito dal cliente o sull'insorgere di un accertamento tributario, ma richiede la prova del nesso eziologico tra la condotta del professionista (commissiva o omissiva) e il pregiudizio lamentato, da valutarsi anche secondo criteri probabilistici. Tale nesso causale deve essere inteso in termini di condicio sine qua non, integrata dal criterio della “diligenza esigibile”, ossia occorre accertare che il danno non si sarebbe verificato se il professionista avesse agito in modo diligente.
Quanto, infine, al danno risarcibile giova osservare che, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compiuto di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso dal professionista. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'avere dichiarato all'erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati.
3). Applicando i superiori principi al caso di specie, l'oggetto del contratto, benché non formalizzato in un unico documento scritto, risulta desumibile dalle fatture, dalla corrispondenza tra le parti e dal comportamento tenuto dalle stesse, con conseguente riconoscibilità ex art. 1321 c.c. e validità del contratto anche in forma orale o per facta concludentia.
In particolare, dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie si può ritenere provato che l'oggetto dell'incarico professionale conferito ai convenuti riguardasse, 10
primariamente, la gestione e redazione della contabilità nel periodo 2015-2019, nonché la consulenza societaria, amministrativa e contabile (oggetto di prestazione, come indicato nelle prodotte fatture); cionondimeno, si può evincere dalla corrispondenza agli atti l'affidamento di ulteriori incombenze anche relative alla gestione dei rapporti degli attori con gli Enti previdenziali ed impositori e relativa attività di consulenza. Pertanto, l'affidamento così esteso comportava l'assunzione di obblighi di segnalazione tempestiva, di corretta tenuta contabile e di adempimento delle relative scadenze fiscali.
Va tuttavia ricordato, come sopra già esposto, che la responsabilità del professionista non può essere affermata in via automatica in caso di risultato non favorevole al cliente. È, infatti, necessario verificare: (i) se l'evento pregiudizievole sia causalmente riconducibile a una condotta omissiva o commissiva del professionista;
(ii) se il danno si sia effettivamente prodotto;
e (iii) se, qualora il professionista avesse agito diligentemente, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. In assenza di tale prova, non può affermarsi la responsabilità risarcitoria del professionista, anche laddove risulti accertato l'inadempimento.
Orbene, giova rilevare, anzitutto, che la posizione debitoria della Parte_1
derivante dalle cartelle esattoriali (non contestate dai convenuti) e dalle somme richieste
CP_1 dall' per le quali non è stato attivato il procedimento di sgravio e/o procedimento di definizione agevolata, come affermato dagli stessi attori è stata da questi ultimi gestita
“conferendo mandato a diversi professionisti i quali sono riusciti ad intervenire per limitare ulteriori danni …con specifico riferimento alle annualità 2016, 2017 e 2018” aderendo “a definizioni agevolate permettendo… alla attrice considerevoli risparmi, oltre ad una rateizzazione dei relativi importi per un totale di € 48.024,20”.
Orbene, a fronte del rappresentato affidamento di procedure di sgravio e di definizione agevolata ad altri professionisti, parte attrice non ha fornito prova idonea e specifica del nesso di causalità tra le asserite condotte negligenti commissive e/o omissive degli odierni convenuti e le somme versate, avendo per altro del tutto omesso adeguate allegazioni circa le ragioni specifiche per le quali le cartelle esattoriali e le domande di pagamento da parte dell'ente previdenziale avrebbero potuto essere impugnate e circa le modalità con cui le omissioni pregresse sarebbero da attribuire a negligenza dei convenuti, limitandosi a dolersi della mancata proposizione delle domande di sgravio e di agevolazione agevolata che, però, sono state effettivamente poste in essere da altri professionisti.
Peraltro, parte attrice ha prodotto documentazione comprovante gli esiti delle predette procedure di sgravio e definizione agevolata unicamente per cartelle relative anni CP_11
2015-2016 dalla quale è risultato che le sanzioni sono state escluse e le somme ridotte (da € 11
33,325,88 a € 28.740,48), per cui nessun danno è concretamente ravvisabile. Inoltre, parte attrice ha riconosciuto la legittimità del debito contributivo, rendendo così irrilevante, ai fini risarcitori, l'attribuzione causale dell'importo complessivo alla condotta del convenuto.
Ancora, gli stessi interessi di mora richiesti da parte attrice sono da ritenersi assorbiti per effetto della riduzione della somma da corrispondere per effetto dell'agevolazione.
Anche il riferimento alla “cartella n. 31216200012201500”, sempre relativa ad omissioni contributive per l'anno 2016, è priva del relativo supporto in termini di allegazioni in quanto parte attrice attribuisce in modo generico ai convenuti la responsabilità per gli importi addebitati, producendo agli atti esclusivamente la ricevuta del pagamento all'Ente impositore per quanto richiesto.
In relazione all'anno 2016, le risultanze degli ulteriori accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate hanno evidenziato carenze documentali significative nei dati e nella redazione delle scritture contabili mancanti della dalle quali è scaturita la Parte_1
richiesta di pagamento di maggiori imposte per € 170.763,00, oltre interessi fino alla data del
28.2.2022 per € 32.762,37, sanzioni per € 153.686,70 e spese di notifica per € 8,75, per un totale di € 357.220,82.
Sul punto, la domanda degli attori è rimasta priva di specifiche allegazioni sul nesso causale tra la condotta della e le maggiori imposte dovute e, Controparte_1
pertanto, va esclusa la responsabilità dei convenuti in merito a queste ultime.
Diversamente, sussiste la responsabilità professionale della Controparte_1
per le sanzioni irrogate e gli interessi causati dalla mancata rielaborazione dei dati e
[...]
redazione delle scritture contabili mancanti (anno 2016). In particolare, la condotta della
è risultata inadempiente, da una parte, per non aver Controparte_1
correttamente informato il cliente della perdita della documentazione contabile causata da attacco informatico e, dall'altra, per non aver fornito prova di aver posto in essere tempestivamente ogni attività necessaria ed esigibile per ripristinare i dati persi. La negligenza del professionista, pertanto, appare concausa efficiente delle sanzioni e degli interessi irrogati.
Pertanto, appare fondata la domanda di risarcimento del danno relativo alle sole sanzioni e agli interessi e limitatamente all'importo di € 74.775,77, di cui € 24.861,87 per interessi e €
49.913,90 per sanzioni, importo riportato nell'atto di adesione n. TF7A30100071/2022 per l'anno di imposta 2016. La domanda, nei limiti di tale ammontare, inoltre, va accolta solo nei confronti della atteso che la condotta negligente per Controparte_1 la quale risultava irreperibile la documentazione contabile per l'anno 2016 ed alla quale è causalmente ricollegabile il danno è stata posta in essere dalla detta società in epoca 12
successiva all'interruzione dei rapporti professionali tra e gli attori, avvenuta CP_2
ad aprile 2016.
Allo stesso modo e per le sopra esposte motivazioni va accolta la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
relativa ai costi sostenuti dalla prima a titolo di compensi professionali
[...]
corrisposti per la ricostruzione della contabilità, necessari alla definizione dell'adesione in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, costi documentati per € 40.316,92 (come da fatture agli atti). Invero, tali esborsi, in quanto causalmente riconducibili all'inadempimento del professionista, integrano un danno emergente risarcibile.
Non può, invece, essere accolta la richiesta di rimborso della somma di € 10.400,00 corrisposta ad altro professionista per ulteriori attività di natura contabile e fiscale
(ricostruzione documentazione e contabilità annuale 2019; redazione della pratica per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno;
deposito del bilancio
2019) atteso che non sono adeguatamente allegate la riconducibilità del predetto esborso e la necessità della ricostruzione della contabilità per l'anno 2019 all'inadempimento della società convenuta.
Analogamente, vanno rigettate le richieste risarcitorie attinenti agli accertamenti per gli anni
2017 e 2018 (atti di adesione n. TF7A30100054/2023 10/03/2023 - IRES/IRAP anno 2017 per € 31.267,00 e n. TF7I10100357/2024 20/05/2024 - IRES/IRAP anno 2018) poiché parte attrice non ha adeguatamente allegato la riferibilità causale del danno a condotte professionali omissive dei convenuti, essendosi limitata a produrre un “piano di ammortamento” per
“adesione unificata” (riepilogativo delle somme da versare), ed ancora, atto di “accertamento con adesione per l'anno di imposta 2018”; invero, il primo documento, conclusivo di un iter procedimentale svolto dall'ente impositore, non è sufficiente a provare il danno patito in nesso eziologicamente riconducibile ad un negligente comportamento, né, a monte, è idoneo a permettere la verifica di una solo presunta condotta negligente del professionista incaricato;
il secondo documento è relativo ad un momento propedeutico all'instaurazione del contraddittorio tra parte attrice e l'ente impositore e, quindi, manchevole di un atto conclusivo di avvenuta adesione, comprensivo della somma effettivamente ad erogarsi, né risulta idonea prova di alcun pagamento.
Quanto alle richieste risarcitorie attinenti a debiti fiscali e contributivi, parte attrice ha allegato una serie di provvedimenti emessi dagli enti impositori (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle
Entrate – Riscossione), tra cui: 13
-. la definizione agevolata (modello IVA) per “mancato versamento sanzioni IVA 2017”, comunicata nel 2020, per un importo pari ad € 5.961,07;
-. l'avviso n. TF7070101511/2022 per “mancato versamento ritenute – anno 2016”, notificato nel 2022, per un importo pari ad € 25.763,80;
-. la cartella esattoriale Equitalia n. 028 2020 00077706 47 000, relativa al modello 770/2016
(anno d'imposta 2015), per “ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferimenti, mensilità aggiuntive e conguaglio 2016”, comunicata nel 2020, per un importo di € 6.513,74;
-. l'atto recante codice n. 521554812011, relativo al modello 770/2020 (anno d'imposta
2019), per “ritenute lavoratore dipendente”, notificato nel 2023, per un importo pari ad €
4.733,00;
-. la cartella Equitalia n. 071 2023 0038795475000, relativa al modello 770/2018 (anno d'imposta 2017), per “ritenute retribuzioni a conguaglio”, comunicata nel 2023, per un importo di € 6.321,00.
Ebbene, le predette richieste risarcitorie devono essere integralmente rigettate per i motivi che seguono.
In primo luogo, si rileva come la mera produzione di cartelle esattoriali e avvisi di accertamento non sia in alcun modo sufficiente a fondare una responsabilità risarcitoria a carico del professionista incaricato.
È, infatti, onere della parte attrice, come sopra più volte evidenziato, allegare adeguatamente e provare l'effettiva sussistenza del danno subito, sia il nesso causale tra tale danno e una condotta colposa del professionista (artt. 1218 e 2043 c.c.), nonché l'inadempimento specifico agli obblighi contrattualmente assunti.
Nel caso di specie, tale prova è del tutto carente. In particolare:
-. non è stata fornita alcuna prova – necessariamente documentale, visto l'ammontare degli importi - dell'avvenuto pagamento delle somme richieste dall'amministrazione finanziaria;
-. non risultano allegate o descritte opposizioni, impugnazioni o istanze rivolte agli enti impositori, né in sede amministrativa né in sede contenziosa, né sono state dedotte le ragioni della mancata proposizione delle stesse;
-. non è stato specificamente identificato alcun comportamento colposo o negligente dei convenuti, né sotto il profilo dell'omissione, né della violazione di obblighi informativi o gestionali, essendo gli attori limitati genericamente a produrre le cartelle e gli accertamenti fiscali e contributivi in questione. 14
In assenza di tali elementi, si deve concludere che la produzione documentale allegata si risolve in una mera elencazione di provvedimenti impositivi che, di per sé, non è idonea a fondare alcuna pretesa risarcitoria.
Va inoltre ricordato che, una volta ricevuta la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento, è onere del contribuente attivarsi tempestivamente per valutarne la legittimità e, se del caso, proporre i rimedi previsti dall'ordinamento, onere che nella fattispecie non risulta assolto né giustificato.
La responsabilità del professionista, pertanto, non può essere surrogata da un'omessa condotta del contribuente medesimo, né può fondarsi sul semplice verificarsi di un accertamento fiscale.
Con riferimento alla posizione debitoria della società e alle relative pretese Parte_3 risarcitorie avanzate dall'attrice per un importo complessivo pari ad € 8.966,66 – importo riferito, in particolare, alle seguenti cartelle esattoriali: cartella Equitalia relativa al modello
770/2016, notificata nel 2020; cartella Equitalia relativa al modello 770/2020, notificata nel
2022; cartella Equitalia n. 071 2023 0039415545000, relativa al modello 770/2018 (anno d'imposta 2017), notificata nel 2023, le medesime richieste devono essere integralmente disattese.
Tutti gli atti impositivi risultano, invero, notificati in epoca successiva alla cessazione del rapporto contrattuale tra la convenuta e la società con la conseguenza Parte_1
che nessuna responsabilità può essere imputata alla professionista convenuta in relazione agli addebiti in essi contenuti.
Anche sul punto si osserva, altresì, che l'onere di attivarsi, a fronte della ricezione di avvisi e cartelle esattoriali, grava unicamente sul contribuente, il quale è tenuto – ove ne ricorrano i presupposti – a contestarne la legittimità nelle sedi competenti.
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste e dell'avvenuta proposizione di opposizioni o impugnazioni, né, tantomeno, ha illustrato le ragioni dell'eventuale mancata contestazione degli atti impositivi.
Non solo: l'attrice non ha allegato alcuna condotta specificamente colposa e causalmente rilevante ascrivibile alla convenuta, limitandosi a una generica produzione documentale (le cartelle esattoriali) che, di per sé, non è sufficiente a fondare un nesso eziologico – né materiale né giuridico – tra l'asserito danno patrimoniale e l'attività professionale svolta dalla convenuta. 15
In definitiva, la mera produzione degli atti impositivi non consente di desumere, in modo analitico e concreto, le cause del debito tributario né di accertare che gli importi iscritti a ruolo siano effettivamente riconducibili a negligenze o omissioni della convenuta.
Con riferimento alla posizione debitoria di e alle connesse richieste Parte_4
risarcitorie, per un importo complessivo pari ad € 5.328,71, le stesse devono parimenti essere rigettate.
L'attore, infatti, si limita a formulare argomentazioni del tutto generiche in ordine alla presunta responsabilità dei convenuti in merito, senza fornire alcun riscontro concreto o specifico. In particolare, la produzione documentale si riduce a una “Comunicazione delle somme dovute – Definizione agevolata (rottamazione-ter)” e un “Provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione” con identificativo n. 148949 del 23/07/2019. Tali atti, tuttavia, rappresentano esclusivamente l'esito di un procedimento avviato e concluso dall'ente impositore e, pertanto, non sono idonei né a dimostrare l'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale subito, né – tantomeno – a comprovare un nesso eziologico tra tale danno e una condotta colposa o negligente del professionista incaricato.
Per mera completezza, si osserva che, sotto il profilo del danno, parte attrice non ha fornito alcuna prova del nesso eziologico – né materiale né giuridico – tra le somme oggetto di definizione agevolata o rateizzazione (comprensive di imposte, sanzioni e interessi) e una presunta condotta negligente del convenuto.
La mera produzione di atti attestanti un componimento bonario con l'amministrazione finanziaria – quali, ad esempio, la definizione agevolata o il piano di rateizzo – non è sufficiente a dimostrare la natura e l'origine del debito tributario, né consente di accertare che gli importi iscritti a ruolo siano direttamente riconducibili ad errori professionali o omissioni imputabili alla parte convenuta.
In assenza di una chiara ricostruzione delle cause del debito e di specifici elementi idonei a provare una responsabilità colposa, le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice si fondano su mere presunzioni, prive di adeguato riscontro probatorio, e devono pertanto essere integralmente respinte.
In relazione al danno asseritamente derivante dalla condotta della Società National Outwest
Riding Association ASD in occasione della stipula del contratto di sponsorizzazione, si osserva che i convenuti sono carenti di legittimazione passiva in ordine alla domanda di accertamento di tale preteso pregiudizio. Tale accertamento, infatti, avrebbe reso necessaria la citazione in giudizio della predetta Società, in quanto soggetto legittimato passivamente rispetto alla domanda risarcitoria proposta dagli attori. Non può trovare, quindi, accoglimento 16
alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti dei convenuti, i quali già nella prospettazione degli attori non risultano direttamente coinvolti nella vicenda contrattuale in oggetto e, pertanto, non sono legittimati passivamente.
Con riferimento alla domanda di restituzione dei compensi professionali corrisposti, la stessa risulta infondata e, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
Invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel contratto
d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela”
(Cass. Sent. n. 6886 del 24 marzo 2014; conforme Cass. n. 29218 del 6 dicembre 2017). Nel contratto d'opera intellettuale, pertanto, in mancanza di una domanda di risoluzione, il diritto al compenso resta integro;
inoltre, la richiesta risarcitoria non può implicare, in assenza di domanda di risoluzione, la restituzione dei compensi già corrisposti.
Ne consegue che la ripetizione di quanto versato al professionista è subordinata alla proposizione di una specifica azione di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., azione che, nel caso di specie, non risulta essere stata proposta.
Al contrario, dagli atti di causa emerge unicamente una lettera di recesso datata 26.9.2019, con la quale la ha comunicato alla Parte_1 Controparte_1
l'intenzione di recedere dal contratto in essere e di non voler più usufruire dei relativi
[...]
servizi, riservandosi al contempo di attribuire alla medesima alcuni adempimenti di carattere fiscale e contributivo;
nonché una successiva missiva del 28.10.2021 avente ad oggetto
“messa in mora e richiesta risarcimento danni per inadempimento del mandato professionale”.
Tali atti, tuttavia, non contengono alcuna esplicita richiesta di risoluzione del contratto, né tantomeno sono idonei ad assumerne il valore.
Pertanto, in difetto di domanda risolutoria, non può accedersi alla richiesta restitutoria dei compensi corrisposti.
4). Va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
. relativa alla condanna degli attori e Controparte_1 CP_1 Parte_1 [...]
al pagamento di € 254.639,00 a titolo di maggiori compensi dovuti e non versati. Pt_3
La convenuta, invero, si è costituita in giudizio solo in data 27 maggio 2022 (venerdì) e cioè oltre il termine di 20 giorni prima della prima udienza del 14 giugno 2022 indicata nell'atto di citazione, scadente in data 25 maggio 2022 (mercoledì). 17
È noto, peraltro, che la tempestività della costituzione va accertata con riferimento all'udienza fissata dall'attore nella citazione.
Ne consegue che è inammissibile la citata domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta poiché proposta con comparsa di risposta depositata successivamente alla scadenza del termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione.
La tardiva costituzione della convenuta, peraltro, implica più in generale le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. (e cioè la decadenza, tra l'altro, dalla facoltà di sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dal proporre domande riconvenzionali).
Giova rilevare, infine, che la declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali è questione processuale che non va sottoposta al previo contraddittorio delle parti ex art. 101 comma 2 c.p.c.
Invero, “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2,
c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI-5, ord. n. 19372 del 29 settembre 2015; cfr. altresì Cass. civ., sez. III, sent.
n. 15019 del 21 luglio 2016: “Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”).
5). Alla luce del rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti del convenuto
, deve ritenersi assorbito l'esame delle eccezioni preliminari e di merito CP_2
sollevate dalla compagnia terza chiamata in causa, Controparte_3
Tuttavia, ai fini della valutazione della soccombenza tra la parte chiamante e la parte chiamata e della domanda del convenuti di condanna della terza chiamata al pagamento delle spese di lite anche in caso di rigetto della domanda degli attori nei suoi confronti, giova rilevare che rilevano, oltre all'occasione della chiamata in causa (indubbiamente provocata dall'atto di 18
citazione introduttivo del giudizio), anche la legittimità e il fondamento della stessa chiamata in manleva, che in ogni caso deve essere scrutinata nel merito.
A tal proposito, esaminando i rapporti tra il convenuto e la compagnia CP_2 [...]
si osserva quanto segue. CP_5
La polizza assicurativa sottoscritta in data 8 gennaio 2018, con decorrenza dal 14 novembre
2018, risulta inoperativaratione temporis, come correttamente eccepito dalla terza chiamata.
Il invero, non ha prodotto la quietanza di pagamento del premio di polizza che avrebbe CP_2
perfezionato il rinnovo della stessa per gli anni successivi alla decorrenza iniziale, e ciò rileva ancor più se si considera che il contratto in esame non prevedeva clausole di tacito rinnovo.
Inoltre, la polizza prevedeva espressamente un regime "claims made", secondo cui la garanzia assicurativa opera esclusivamente per le richieste risarcitorie avanzate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia contrattuale, a condizione che esse siano fondate su fatti colposi verificatisi dopo la data di retroattività indicata in polizza. Di conseguenza, la copertura assicurativa non si estende alle domande risarcitorie ricevute al di fuori del periodo di assicurazione sopra indicato.
Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria da parte dell'assicurato risulta essere stata formulata soltanto in data 2 marzo 2022, dunque ben oltre la scadenza della polizza. Come ulteriormente precisato da il aveva omesso il pagamento del Controparte_5 CP_2
premio a far data dal 14 maggio 2020, determinando dapprima la sospensione e, successivamente, la risoluzione del contratto assicurativo per effetto dell'inadempimento protratto nel tempo.
È quindi evidente che la polizza in oggetto non può ritenersi operativa nel caso in esame, in quanto: la richiesta di risarcimento è pervenuta all'assicurato successivamente al termine di efficacia del contratto;
manca la prova del rinnovo della copertura assicurativa mediante pagamento del premio;
la comunicazione del sinistro all'assicuratore è avvenuta quando il rapporto assicurativo era già estinto.
In definitiva, la domanda di manleva avanzata nei confronti della compagnia Controparte_5
è infondata e deve essere rigettata.
[...]
6). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
A ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande dell'attrice in Parte_1
misura limitata rispetto al petitum si ritiene giustificata la compensazione per metà delle spese di lite tra la e la . S.r.l.s.. Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando: 19
-. Rigetta le domande proposte dagli attori Parte_1 Pt_2
in persona dei legali rappresentanti p.t. e
[...] Parte_3 Parte_4
ei confronti del convenuto;
[...] CP_2
-. Rigetta le domande proposte dagli attori in Parte_2 Parte_3
persona dei legali rappresentanti p.t. e nei confronti della Parte_4
convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.;
-. Accoglie parzialmente le domande proposte dall'attrice Parte_1
nei confronti della convenuta e, per Controparte_1
l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'indicata attrice della complessiva somma di € 115.092,69, a titolo di risarcimento del danno liquidato all'attualità, oltre interessi al tasso di legge dalla domanda giudiziale al soddisfo;
-. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
Controparte_1
-. Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
-. Compensa per metà le spese di lite tra l'attrice e la Parte_1
convenuta e condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento all'attrice Controparte_1
ella restante metà delle spese processuali, liquidate in tale Parte_1
quota (1/2) per effetto della compensazione, in euro 5.430,00 per competenze, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge;
-. Condanna gli attori Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_1
e al pagamento in favore del convenuto
[...] Parte_4 CP_2
delle spese processuali, liquidate in euro 10.860,00 per competenze, oltre I.V.A.,
[...]
C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Vincenzo Liguori, anticipatario;
-. Condanna gli attori in persona dei legali Parte_2 Parte_3
rappresentanti p.t. e l pagamento delle spese processuali nei Parte_4
confronti della liquidate in euro Controparte_1
10.860,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Vincenzo Liguori, anticipatario;
-. Condanna, altresì, la convenuta lla Controparte_1
refusione delle spese processuali nei confronti della terza chiamata
[...] [...]
liquidate in euro 10.860,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e Controparte_12
spese generali come per legge.
Napoli, 8 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4367 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
TRA in persona Parte_1 Parte_2 Parte_3
dei legali rappresentanti p.t., e rappresentati e difesi dagli Parte_4
avv.ti Giulia Polosello e Francesca Pizzolon, domiciliatarie in Treviso, alla via Daniele Manin
56;
-Attori-
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p,t, e , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Liguori, CP_2
domiciliatario in Napoli, al Centro Direzionale Is F4;
-Convenuti-
NONCHE' in persona del procuratore speciale Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Troianiello, domiciliataria Controparte_4
in Napoli, alla via A. D'Isernia, 63D;
-Terza chiamata -
Conclusioni: per gli attori: “accertate e dichiarare gli inadempimenti commessi dal dott. e CP_2 dalla “ in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 nell'esecuzione dei mandati assunti e la imputabilità delle relative responsabilità e, per
l'effetto, condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni, ivi compresi quelli incrementali, subiti e subendi dagli attori, come quantificati nell'atto di citazione o nella diversa misura, maggiore o minore, … ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e 2
rivalutazione dalla scadenza delle singole obbligazioni all'effettivo soddisfo”; “condannarli in solido alla ripetizione di tutte le somme corrisposte a titolo di compenso ed onorari ricompresi nel lasso temporale che va dagli anni 2016 al 2019, come liquidati nell'atto di citazione o, comunque, nella misura emergente dagli atti di causa o … ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché al rimborso delle somme che parte attrice si è vista costretta a sostenere per approntare le difese non solo in sede civile, ma anche in quella penale e tributaria e che si liquidano nella misura di euro 20 000 oltre interessi e rivalutazione, con espressa riserva [di] quelle ulteriori ed incrementali che dovessero maturare ed essere richieste in dipendenza degli inadempimenti commessi dai convenuti nell'esercizio delle loro funzioni”; “in via subordinata… condannarli in solido ai sensi ed agli effetti di cui agli articoli 2033, 2036, 2041 c.c., al pagamento della somma di euro
222.851,40 o della diversa somma, maggiore o minore, … ritenuta di giustizia, il tutto oltre
… interessi dalla scadenza dell'obbligazione all'effettivo soddisfo e rivalutazione, con espressa riserva quelle ulteriori e incrementali che dovessero essere richieste in dipendenza degli inadempimenti commessi dai convenuti nell'esercizio delle loro funzioni”, vinte le spese di lite, insistendo per l'ammissione alla prova per testi e per interpello del dott. CP_2
e del legale rappresentante della nonché per
[...] Controparte_1
l'ammissione di CTU contabile;
per i convenuti: riportandosi “- alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ed alle conclusioni (anche istruttorie) ivi rassegnate;
- alle memorie ex articolo 183 comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.; - alle note di trattazione scritta per l'udienza del
19/1/2023; - alle note di trattazione scritta per l'udienza del 19/06/2023; alle note di trattazione scritta per l'udienza del 04/12/2023; - a tutte le allegazioni, eccezioni, deduzioni, richieste (anche istruttorie) e conclusioni formulate in tutti i suoi indicati atti e nelle presenti note;
- a tutta la documentazione ritualmente prodotta;
- alla comparsa di costituzione in sostituzione dell'avvocato Vincenzo Liguori, che ha fatto proprie tutte le domande, le eccezion[i] e le conclusioni già formulate dal precedente difensore costituito, nei rispettivi atti che si intendono in tali note per integralmente ripetute e trascritte”, chiedendo “di rigettare le eccezioni e richieste ex adverso formulate;
… - ammettere tutte le richieste istruttorie formulate dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e nella propria memoria ex articolo, 183 comma 6 n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati”; si riporta anche “all'istanza per la revoca dell'ordinanza CP_2
del 19/6/2023 depositata il 18/10/2023”; 3
per la terza chiamata: come da conclusioni “rese nei precedenti scritti difensivi di cui chiede
l'accoglimento, rimarcando l'inesistenza di un valido rapporto assicurativo tra la
[...] ed il Dott. ”. CP_5 CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentanti p.t. e hanno convenuto in giudizio la Parte_4 [...]
e, in persona del legale rappresentante p,t, e Controparte_1 CP_2
per l'accertamento di inadempimenti professionali e condanna al risarcimento dei
[...]
danni per errori e omissioni nell'attività di consulenza fiscale, del lavoro, contabile e tributaria, nel periodo 2015-2019, svolta “nell'interesse [di] e di Parte_4 alcune società dallo stesso amministrate”.
Gli attori hanno precisato che tali attività vennero svolte, inizialmente, dal che operò CP_2
con la sua partita IVA, e, successivamente, attraverso la Controparte_1
costituita in data 09.03.2016 e amministrata da con la collaborazione di
[...] CP_6
, nella qualità di socia, entrambe figlie di . Persona_1 CP_2
Gli attori lamentano la negligenza professionale del dott. e della sua società nella CP_2
gestione della contabilità e delle dichiarazioni fiscali delle società attrici a causa di:
-. Notifiche di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione non impugnate dal che nemmeno ha fatto accesso a definizioni agevolate;
CP_2
-. Mancata presentazione o errata trasmissione di modelli fiscali (es. Mod. 770, IVA, Redditi);
-. Omessa custodia dei documenti contabili, dichiarando la loro distruzione per un presunto attacco hacker;
-. Fatture false emesse dalla “National Outwest Riding Association ASD” (NORA) riconducibile alla famiglia per una sponsorizzazione fittizia con la CP_2 Parte_1 da € 25.925,00, in relazione alle quali l'Agenzia delle Entrate ha rilevato l'inesistenza
[...]
oggettiva delle operazioni, generando un accertamento con maggiori imposte, sanzioni e interessi per oltre € 357.220,82;
-. Comportamento omissivo e reticente dei convenuti, che ha ostacolato la consultazione e la ricostruzione della contabilità e della posizione fiscale degli attori, impedendo una difesa adeguata nei confronti dell'erario e causando “un debito nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate ed a carico dell'Outogheder Retail Srl dell'importo di euro 412.337,11, a carico del
di euro 5.328,71, mentre sono ancora in corso di liquidazione quelli a carico Parte_5 della e della . Controparte_7 Parte_2
Hanno chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le spese di lite, di: 4
-. Accertare gli inadempimenti di e della CP_2 Controparte_1
[...]
-. Condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti per la somma di €
412.337,00 alla € 5.328,71 al € 15.000,00 ciascuna alla Parte_1 Parte_4
e alla oltre interessi e rivalutazione;
Parte_3 Parte_2
-. Condannare i convenuti, in solido, a restituire le somme ricevute a titolo di compensi e onorari professionali nel periodo 2016–2019, pari a € 222.851,40 oltre interessi e rivalutazione;
-. Condannare i convenuti, in solido, a rimborsare agli attori la somma di € 20.000,00 sostenuta per spese legali e difensive in ambito civile, penale e tributario, oltre interessi e rivalutazione;
-. In subordine, condannare i convenuti in solido per arricchimento senza causa o ripetizione di indebito.
, costituitosi, ha chiesto il rigetto delle domande degli attori, ritenute CP_2
infondate sotto ogni profilo, deducendo che l'azione giudiziaria intentata dagli attori è finalizzata esclusivamente a sottrarsi al pagamento di compensi professionali legittimamente maturati e mai realmente contestati nei lunghi anni di collaborazione tra le parti.
Ha esposto, in particolare, che il in qualità di legale rappresentante della Parte_4
aveva conferito ad esso attore, dottore commercialista, l'incarico di Parte_1 curare l'assistenza contabile e amministrativa ordinaria della società; pertanto, il mandato professionale non includeva attività di consulenza in materia fiscale, tributaria e del lavoro, ambiti nei quali l'attore non ha mai operato, essendo tali attività state sempre svolte dai consulenti “interni” degli attori.
Prendendo specifica posizione sulle contestazioni attoree, ha dedotto che:
-. Quanto alla fattura NORA e alla presunta operazione inesistente, la consulenza fornita dai convenuti riguardava esclusivamente gli aspetti contabili e fiscali, mentre la decisione di emettere fattura e le scelte imprenditoriali relative al contratto di sponsorizzazione sono state assunte in piena autonomia da e dalla sua società; l'Agenzia delle Entrate non ha Parte_4
ravvisato dolo o partecipazione attiva da parte del consulente nella vicenda;
-. In merito alle asserite omissioni dichiarative e alla perdita documentale, le attività di trasmissione telematica e redazione dei modelli fiscali sono sempre state eseguite sulla base della documentazione fornita dai clienti e con la loro approvazione;
inoltre, la presunta perdita dei dati contabili non è riconducibile a un comportamento doloso o negligente, bensì a 5
problematiche tecniche informatiche che hanno colpito anche altri professionisti nello stesso periodo;
-. l'obbligo assunto dagli attori relativo alla ricostruzione dell'intera contabilità ha comportato, di per sé: l'esonero e la manleva del e della CP_2 Controparte_1 tanto dall'obbligo di custodia, quanto da quello di ricostruzione delle
[...]
scritture contabili;
l'interruzione del nesso causale tra l'evento e il presunto danno, essendo quest'ultimo riconducibile a scelte discrezionali e/o negligenze imputabili agli attori e ai loro consulenti “interni”;
-. le maggiori imposte dovute ai fini e I.V.A. non possono in alcun modo CP_8 CP_9
configurarsi come danni risarcibili, trattandosi di somme comunque dovute, tanto più che la contabilità veniva redatta esclusivamente sulla scorta dei dati forniti dalla cliente e che la ricostruzione dei dati contabili relativi all'anno 2016 è stata elaborata da un professionista di fiducia della stessa cliente e non dal né dalla CP_2 CP_2 Controparte_1
-. nessun errore e/o omissione può, pertanto, essere imputato ai convenuti, i quali non erano tenuti ad alcun controllo contabile dei dati trasmessi dagli attori;
-. gli attori non forniscono alcuna prova concreta del nesso causale tra l'asserito inadempimento del e i pretesi danni patrimoniali, che risultano generici, ipotetici e non CP_2
documentati.
Ha chiesto al Tribunale di:
-. Essere autorizzato a chiamare in causa la per essere dalla Controparte_3
stessa manlevato in ipotesi di accoglimento delle domande degli attori;
-. Rigettare integralmente tutte le domande attoree, infondate in fatto e in diritto;
-. Condannare l in ogni caso, al pagamento delle distraente Controparte_3
spese di lite e, in subordine, condannare gli attori alla rifusione delle stesse.
La costituitasi, ha contestato integralmente le Controparte_1
accuse degli attori, respingendo ogni responsabilità per i danni lamentati, sostenendo di aver svolto esclusivamente assistenza contabile e amministrativa ordinaria, sulla base dei dati forniti dagli stessi attori, mentre le attività fiscali e tributarie erano curate dai consulenti interni degli attori, aggiungendo che i presunti errori erano imputabili ad un precedente consulente degli attori.
Ha dedotto, in particolare, che:
-. il 4 maggio 2019, la ha subito un attacco informatico, denunciato alla Controparte_1
Polizia Postale e documentato. che ha compromesso irreversibilmente i dati contabili dei clienti;
si tratta quindi di un evento di forza maggiore che esclude ogni responsabilità, poiché 6
la società aveva adottato tutte le misure di sicurezza informatica previste (firewall, antivirus, backup);
-. con verbali del 15 ottobre e 18 novembre 2019, la ha restituito Controparte_1
tutta la documentazione disponibile alle società clienti e le attrici hanno accettato formalmente tale restituzione, assumendosi l'onere della ricostruzione contabile dei dati andati persi;
-. con riferimento alle verifiche condotte dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della per l'anno d'imposta 2016, e alle sanzioni irrogate per mancata Parte_1
esibizione delle scritture contabili obbligatorie, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che la società verificata disponesse di un ampio lasso temporale per procedere alla ricostruzione della contabilità, durante il lungo periodo di sospensione delle operazioni di verifica;
–. inoltre, la società verificata non ha mai integralmente corrisposto l'importo della fattura n.
4 emessa dalla National Outwest Riding Association A.S.D., accettando comunque gli esiti dell'attività ispettiva dell'Agenzia delle Entrate mediante la successiva adesione all'accertamento con adesione;
–. in merito alle irregolarità sostanziali accertate dall'Amministrazione Finanziaria, le maggiori imposte dovute ai fini IRES, IRAP e IVA non costituiscono danni risarcibili, poiché si trattava comunque di somme dovute, a prescindere dalla condotta della convenuta;
inoltre, tali irregolarità non sono in alcun modo imputabili né alla società convenuta né a CP_2
in quanto la contabilità veniva predisposta esclusivamente sulla base dei dati forniti
[...]
dalla cliente e la ricostruzione dei dati relativi all'anno 2016 è stata effettuata da un professionista di fiducia della cliente stessa, estraneo ai convenuti;
–. in ogni caso, gli attori non hanno mai fornito prova dell'effettivo pagamento all'Agenzia delle Entrate, né delle somme originariamente indicate nell'atto di accertamento, né – tanto meno – di quelle, ben inferiori, risultanti dall'accertamento con adesione per l'anno d'imposta
2016;
–.gli attori non hanno mai corrisposto i compensi dovuti per l'attività professionale svolta nel periodo 2016–2019, nonostante gli stessi fossero stati espressamente concordati sulla base dei parametri massimi previsti dalla Tabella C allegata al DM 140/2012, concernente i compensi spettanti agli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto integrale delle domande degli attori e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento dei compensi professionali per gli anni 2016-2019, per un totale di € 107.255,00 dovuti da e di € 147.384,00 dovuti da Parte_1 [...] [...
oltre interessi e, in via subordinata, la liquidazione del lucro cessante per il CP_10
mancato pagamento, vinte le spese di lite.
Autorizzatane la chiamata in giudizio, si è costituita in giudizio Controparte_3
eccependo in particolare:
[...]
-. la mancanza di copertura assicurativa al momento del sinistro: la polizza professionale del
(stipulata l'8/11/2018) è stata sospesa e poi risolta per mancato pagamento del premio a CP_2
partire dal 14/5/2020, pertanto alla data della denuncia del sinistro (28/11/2021) la polizza non era più in vigore;
-. l'inoperatività della polizza, anche se fosse stata in vigore, a ragione della conoscenza pregressa del sinistro da parte del che era già stato messo in mora (con PEC del CP_2
28/10/2021) prima del presunto rinnovo della polizza, violando così il principio della buona fede contrattuale.
-. che la polizza sarebbe valida solo per attività svolta dal professionista singolo, in quanto non copriva l'attività svolta dalla società che Controparte_1
erogava effettivamente i servizi fiscali, e che non vi era alcuna copertura assicurativa per attività esercitate in forma associata o di terzi;
-. la non debenza delle “spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato“, né di alcun importo “a titolo di ripetizione degli onorari versati, né per addebiti risarcitori che esulano la sola attività di consulenza fiscale, in quanto la polizza non prevede la copertura per tali voci”;
-. quanto alle domande proposte dagli attori, che questi ultimi non hanno fornito prova dell'effettiva responsabilità del né della quantificazione precisa dei danni, che le CP_2
somme richieste non sono risarcibili in quanto le imposte evase erano comunque dovute, mentre i danni incrementali non sono stati né allegati né dimostrati;
inoltre non vi è alcuna prova del versamento delle somme richieste all'Agenzia delle Entrate mentre le richieste relative alla fattura NORA sono generiche, e la responsabilità – se esistente – ricade su soggetti diversi;
-. in merito alla richiesta risarcitoria relativa alla cosiddetta “vicenda del NORA”, né
l'associazione in questione né il suo legale rappresentante risultano essere stati evocati in giudizio, pur essendo gli unici soggetti eventualmente responsabili per non aver dato esecuzione al contratto pubblicitario e per aver emesso una fattura relativa a prestazioni oggettivamente inesistenti;
parimenti, la società attrice avrebbe dovuto chiarire le ragioni per cui non ha provveduto ad impugnare l'accertamento fiscale, nonché le concrete possibilità di successo di una tale iniziativa;
8
-. quanto alle contestazioni mosse nel PVC del 25 ottobre 2021, relative alla mancata ricostruzione della contabilità per l'anno d'imposta 2016, dette omissioni non sono imputabili ai convenuti;
infatti, la “ , soggetto verificato, ha omesso di ricostruire Parte_1
la propria contabilità nonostante abbia avuto oltre un anno di tempo a disposizione per adempiere, inoltre la documentazione contabile, riferita al 2016, non è stata producibile dai consulenti fiscali in quanto irreversibilmente compromessa da un attacco informatico che ha distrutto i dati archiviati nei loro server e tuttavia, al contribuente era comunque consentito fornire la prova dei costi deducibili mediante mezzi alternativi, onere che gli attori non hanno assolto.
Depositate le memorie istruttorie, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2). Quanto alla dedotta responsabilità contrattuale della Controparte_1
e di , occorre muovere da alcuni principi consolidati in tema di riparto
[...] CP_2
dell'onere probatorio nell'ambito del giudizio risarcitorio per inadempimento contrattuale.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità del debitore per inadempimento presuppone che lo stesso non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, salvo che provi che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. Ne consegue che l'attore è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'efficacia del rapporto contrattuale e il danno subito, mentre è onere del convenuto provare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Sez. Un.,
30.10.2001 n. 13533).
In particolare, il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (potendo risultare anche da facta concludentia o da comportamenti univoci delle parti), sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto o la sua portata, spetta all'attore fornire la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e della sua estensione, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cass. sez. VI, ordinanza n. 11283 del 10.5.2018).
Con particolare riferimento alla responsabilità del commercialista, è pacifico che il cliente debba provare, oltre alla sussistenza del mandato professionale, anche il danno subito e il nesso eziologico tra l'omissione o la negligenza e il danno patito (cfr. Cass., sez. III, n.
9917/2010 in base alla quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti 9
del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente).
Per ciò che attiene, ancora, nello specifico, alla figura del dottore commercialista, il parametro di valutazione della condotta professionale è rappresentato non solo dalla diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., ma anche dalle norme deontologiche di settore, in particolare l'art. 8 del Codice deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che impone standard di competenza, diligenza e qualità delle prestazioni. In giurisprudenza si è chiarito che “il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico, con la conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua della diligentia quam in concreto” (Cass. Sez. III, sent.
26 aprile 2010, n. 9916).
La responsabilità del professionista, inoltre, non può fondarsi sulla mera constatazione del danno subito dal cliente o sull'insorgere di un accertamento tributario, ma richiede la prova del nesso eziologico tra la condotta del professionista (commissiva o omissiva) e il pregiudizio lamentato, da valutarsi anche secondo criteri probabilistici. Tale nesso causale deve essere inteso in termini di condicio sine qua non, integrata dal criterio della “diligenza esigibile”, ossia occorre accertare che il danno non si sarebbe verificato se il professionista avesse agito in modo diligente.
Quanto, infine, al danno risarcibile giova osservare che, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compiuto di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso dal professionista. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'avere dichiarato all'erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati.
3). Applicando i superiori principi al caso di specie, l'oggetto del contratto, benché non formalizzato in un unico documento scritto, risulta desumibile dalle fatture, dalla corrispondenza tra le parti e dal comportamento tenuto dalle stesse, con conseguente riconoscibilità ex art. 1321 c.c. e validità del contratto anche in forma orale o per facta concludentia.
In particolare, dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie si può ritenere provato che l'oggetto dell'incarico professionale conferito ai convenuti riguardasse, 10
primariamente, la gestione e redazione della contabilità nel periodo 2015-2019, nonché la consulenza societaria, amministrativa e contabile (oggetto di prestazione, come indicato nelle prodotte fatture); cionondimeno, si può evincere dalla corrispondenza agli atti l'affidamento di ulteriori incombenze anche relative alla gestione dei rapporti degli attori con gli Enti previdenziali ed impositori e relativa attività di consulenza. Pertanto, l'affidamento così esteso comportava l'assunzione di obblighi di segnalazione tempestiva, di corretta tenuta contabile e di adempimento delle relative scadenze fiscali.
Va tuttavia ricordato, come sopra già esposto, che la responsabilità del professionista non può essere affermata in via automatica in caso di risultato non favorevole al cliente. È, infatti, necessario verificare: (i) se l'evento pregiudizievole sia causalmente riconducibile a una condotta omissiva o commissiva del professionista;
(ii) se il danno si sia effettivamente prodotto;
e (iii) se, qualora il professionista avesse agito diligentemente, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. In assenza di tale prova, non può affermarsi la responsabilità risarcitoria del professionista, anche laddove risulti accertato l'inadempimento.
Orbene, giova rilevare, anzitutto, che la posizione debitoria della Parte_1
derivante dalle cartelle esattoriali (non contestate dai convenuti) e dalle somme richieste
CP_1 dall' per le quali non è stato attivato il procedimento di sgravio e/o procedimento di definizione agevolata, come affermato dagli stessi attori è stata da questi ultimi gestita
“conferendo mandato a diversi professionisti i quali sono riusciti ad intervenire per limitare ulteriori danni …con specifico riferimento alle annualità 2016, 2017 e 2018” aderendo “a definizioni agevolate permettendo… alla attrice considerevoli risparmi, oltre ad una rateizzazione dei relativi importi per un totale di € 48.024,20”.
Orbene, a fronte del rappresentato affidamento di procedure di sgravio e di definizione agevolata ad altri professionisti, parte attrice non ha fornito prova idonea e specifica del nesso di causalità tra le asserite condotte negligenti commissive e/o omissive degli odierni convenuti e le somme versate, avendo per altro del tutto omesso adeguate allegazioni circa le ragioni specifiche per le quali le cartelle esattoriali e le domande di pagamento da parte dell'ente previdenziale avrebbero potuto essere impugnate e circa le modalità con cui le omissioni pregresse sarebbero da attribuire a negligenza dei convenuti, limitandosi a dolersi della mancata proposizione delle domande di sgravio e di agevolazione agevolata che, però, sono state effettivamente poste in essere da altri professionisti.
Peraltro, parte attrice ha prodotto documentazione comprovante gli esiti delle predette procedure di sgravio e definizione agevolata unicamente per cartelle relative anni CP_11
2015-2016 dalla quale è risultato che le sanzioni sono state escluse e le somme ridotte (da € 11
33,325,88 a € 28.740,48), per cui nessun danno è concretamente ravvisabile. Inoltre, parte attrice ha riconosciuto la legittimità del debito contributivo, rendendo così irrilevante, ai fini risarcitori, l'attribuzione causale dell'importo complessivo alla condotta del convenuto.
Ancora, gli stessi interessi di mora richiesti da parte attrice sono da ritenersi assorbiti per effetto della riduzione della somma da corrispondere per effetto dell'agevolazione.
Anche il riferimento alla “cartella n. 31216200012201500”, sempre relativa ad omissioni contributive per l'anno 2016, è priva del relativo supporto in termini di allegazioni in quanto parte attrice attribuisce in modo generico ai convenuti la responsabilità per gli importi addebitati, producendo agli atti esclusivamente la ricevuta del pagamento all'Ente impositore per quanto richiesto.
In relazione all'anno 2016, le risultanze degli ulteriori accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate hanno evidenziato carenze documentali significative nei dati e nella redazione delle scritture contabili mancanti della dalle quali è scaturita la Parte_1
richiesta di pagamento di maggiori imposte per € 170.763,00, oltre interessi fino alla data del
28.2.2022 per € 32.762,37, sanzioni per € 153.686,70 e spese di notifica per € 8,75, per un totale di € 357.220,82.
Sul punto, la domanda degli attori è rimasta priva di specifiche allegazioni sul nesso causale tra la condotta della e le maggiori imposte dovute e, Controparte_1
pertanto, va esclusa la responsabilità dei convenuti in merito a queste ultime.
Diversamente, sussiste la responsabilità professionale della Controparte_1
per le sanzioni irrogate e gli interessi causati dalla mancata rielaborazione dei dati e
[...]
redazione delle scritture contabili mancanti (anno 2016). In particolare, la condotta della
è risultata inadempiente, da una parte, per non aver Controparte_1
correttamente informato il cliente della perdita della documentazione contabile causata da attacco informatico e, dall'altra, per non aver fornito prova di aver posto in essere tempestivamente ogni attività necessaria ed esigibile per ripristinare i dati persi. La negligenza del professionista, pertanto, appare concausa efficiente delle sanzioni e degli interessi irrogati.
Pertanto, appare fondata la domanda di risarcimento del danno relativo alle sole sanzioni e agli interessi e limitatamente all'importo di € 74.775,77, di cui € 24.861,87 per interessi e €
49.913,90 per sanzioni, importo riportato nell'atto di adesione n. TF7A30100071/2022 per l'anno di imposta 2016. La domanda, nei limiti di tale ammontare, inoltre, va accolta solo nei confronti della atteso che la condotta negligente per Controparte_1 la quale risultava irreperibile la documentazione contabile per l'anno 2016 ed alla quale è causalmente ricollegabile il danno è stata posta in essere dalla detta società in epoca 12
successiva all'interruzione dei rapporti professionali tra e gli attori, avvenuta CP_2
ad aprile 2016.
Allo stesso modo e per le sopra esposte motivazioni va accolta la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
relativa ai costi sostenuti dalla prima a titolo di compensi professionali
[...]
corrisposti per la ricostruzione della contabilità, necessari alla definizione dell'adesione in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, costi documentati per € 40.316,92 (come da fatture agli atti). Invero, tali esborsi, in quanto causalmente riconducibili all'inadempimento del professionista, integrano un danno emergente risarcibile.
Non può, invece, essere accolta la richiesta di rimborso della somma di € 10.400,00 corrisposta ad altro professionista per ulteriori attività di natura contabile e fiscale
(ricostruzione documentazione e contabilità annuale 2019; redazione della pratica per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno;
deposito del bilancio
2019) atteso che non sono adeguatamente allegate la riconducibilità del predetto esborso e la necessità della ricostruzione della contabilità per l'anno 2019 all'inadempimento della società convenuta.
Analogamente, vanno rigettate le richieste risarcitorie attinenti agli accertamenti per gli anni
2017 e 2018 (atti di adesione n. TF7A30100054/2023 10/03/2023 - IRES/IRAP anno 2017 per € 31.267,00 e n. TF7I10100357/2024 20/05/2024 - IRES/IRAP anno 2018) poiché parte attrice non ha adeguatamente allegato la riferibilità causale del danno a condotte professionali omissive dei convenuti, essendosi limitata a produrre un “piano di ammortamento” per
“adesione unificata” (riepilogativo delle somme da versare), ed ancora, atto di “accertamento con adesione per l'anno di imposta 2018”; invero, il primo documento, conclusivo di un iter procedimentale svolto dall'ente impositore, non è sufficiente a provare il danno patito in nesso eziologicamente riconducibile ad un negligente comportamento, né, a monte, è idoneo a permettere la verifica di una solo presunta condotta negligente del professionista incaricato;
il secondo documento è relativo ad un momento propedeutico all'instaurazione del contraddittorio tra parte attrice e l'ente impositore e, quindi, manchevole di un atto conclusivo di avvenuta adesione, comprensivo della somma effettivamente ad erogarsi, né risulta idonea prova di alcun pagamento.
Quanto alle richieste risarcitorie attinenti a debiti fiscali e contributivi, parte attrice ha allegato una serie di provvedimenti emessi dagli enti impositori (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle
Entrate – Riscossione), tra cui: 13
-. la definizione agevolata (modello IVA) per “mancato versamento sanzioni IVA 2017”, comunicata nel 2020, per un importo pari ad € 5.961,07;
-. l'avviso n. TF7070101511/2022 per “mancato versamento ritenute – anno 2016”, notificato nel 2022, per un importo pari ad € 25.763,80;
-. la cartella esattoriale Equitalia n. 028 2020 00077706 47 000, relativa al modello 770/2016
(anno d'imposta 2015), per “ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferimenti, mensilità aggiuntive e conguaglio 2016”, comunicata nel 2020, per un importo di € 6.513,74;
-. l'atto recante codice n. 521554812011, relativo al modello 770/2020 (anno d'imposta
2019), per “ritenute lavoratore dipendente”, notificato nel 2023, per un importo pari ad €
4.733,00;
-. la cartella Equitalia n. 071 2023 0038795475000, relativa al modello 770/2018 (anno d'imposta 2017), per “ritenute retribuzioni a conguaglio”, comunicata nel 2023, per un importo di € 6.321,00.
Ebbene, le predette richieste risarcitorie devono essere integralmente rigettate per i motivi che seguono.
In primo luogo, si rileva come la mera produzione di cartelle esattoriali e avvisi di accertamento non sia in alcun modo sufficiente a fondare una responsabilità risarcitoria a carico del professionista incaricato.
È, infatti, onere della parte attrice, come sopra più volte evidenziato, allegare adeguatamente e provare l'effettiva sussistenza del danno subito, sia il nesso causale tra tale danno e una condotta colposa del professionista (artt. 1218 e 2043 c.c.), nonché l'inadempimento specifico agli obblighi contrattualmente assunti.
Nel caso di specie, tale prova è del tutto carente. In particolare:
-. non è stata fornita alcuna prova – necessariamente documentale, visto l'ammontare degli importi - dell'avvenuto pagamento delle somme richieste dall'amministrazione finanziaria;
-. non risultano allegate o descritte opposizioni, impugnazioni o istanze rivolte agli enti impositori, né in sede amministrativa né in sede contenziosa, né sono state dedotte le ragioni della mancata proposizione delle stesse;
-. non è stato specificamente identificato alcun comportamento colposo o negligente dei convenuti, né sotto il profilo dell'omissione, né della violazione di obblighi informativi o gestionali, essendo gli attori limitati genericamente a produrre le cartelle e gli accertamenti fiscali e contributivi in questione. 14
In assenza di tali elementi, si deve concludere che la produzione documentale allegata si risolve in una mera elencazione di provvedimenti impositivi che, di per sé, non è idonea a fondare alcuna pretesa risarcitoria.
Va inoltre ricordato che, una volta ricevuta la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento, è onere del contribuente attivarsi tempestivamente per valutarne la legittimità e, se del caso, proporre i rimedi previsti dall'ordinamento, onere che nella fattispecie non risulta assolto né giustificato.
La responsabilità del professionista, pertanto, non può essere surrogata da un'omessa condotta del contribuente medesimo, né può fondarsi sul semplice verificarsi di un accertamento fiscale.
Con riferimento alla posizione debitoria della società e alle relative pretese Parte_3 risarcitorie avanzate dall'attrice per un importo complessivo pari ad € 8.966,66 – importo riferito, in particolare, alle seguenti cartelle esattoriali: cartella Equitalia relativa al modello
770/2016, notificata nel 2020; cartella Equitalia relativa al modello 770/2020, notificata nel
2022; cartella Equitalia n. 071 2023 0039415545000, relativa al modello 770/2018 (anno d'imposta 2017), notificata nel 2023, le medesime richieste devono essere integralmente disattese.
Tutti gli atti impositivi risultano, invero, notificati in epoca successiva alla cessazione del rapporto contrattuale tra la convenuta e la società con la conseguenza Parte_1
che nessuna responsabilità può essere imputata alla professionista convenuta in relazione agli addebiti in essi contenuti.
Anche sul punto si osserva, altresì, che l'onere di attivarsi, a fronte della ricezione di avvisi e cartelle esattoriali, grava unicamente sul contribuente, il quale è tenuto – ove ne ricorrano i presupposti – a contestarne la legittimità nelle sedi competenti.
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste e dell'avvenuta proposizione di opposizioni o impugnazioni, né, tantomeno, ha illustrato le ragioni dell'eventuale mancata contestazione degli atti impositivi.
Non solo: l'attrice non ha allegato alcuna condotta specificamente colposa e causalmente rilevante ascrivibile alla convenuta, limitandosi a una generica produzione documentale (le cartelle esattoriali) che, di per sé, non è sufficiente a fondare un nesso eziologico – né materiale né giuridico – tra l'asserito danno patrimoniale e l'attività professionale svolta dalla convenuta. 15
In definitiva, la mera produzione degli atti impositivi non consente di desumere, in modo analitico e concreto, le cause del debito tributario né di accertare che gli importi iscritti a ruolo siano effettivamente riconducibili a negligenze o omissioni della convenuta.
Con riferimento alla posizione debitoria di e alle connesse richieste Parte_4
risarcitorie, per un importo complessivo pari ad € 5.328,71, le stesse devono parimenti essere rigettate.
L'attore, infatti, si limita a formulare argomentazioni del tutto generiche in ordine alla presunta responsabilità dei convenuti in merito, senza fornire alcun riscontro concreto o specifico. In particolare, la produzione documentale si riduce a una “Comunicazione delle somme dovute – Definizione agevolata (rottamazione-ter)” e un “Provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione” con identificativo n. 148949 del 23/07/2019. Tali atti, tuttavia, rappresentano esclusivamente l'esito di un procedimento avviato e concluso dall'ente impositore e, pertanto, non sono idonei né a dimostrare l'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale subito, né – tantomeno – a comprovare un nesso eziologico tra tale danno e una condotta colposa o negligente del professionista incaricato.
Per mera completezza, si osserva che, sotto il profilo del danno, parte attrice non ha fornito alcuna prova del nesso eziologico – né materiale né giuridico – tra le somme oggetto di definizione agevolata o rateizzazione (comprensive di imposte, sanzioni e interessi) e una presunta condotta negligente del convenuto.
La mera produzione di atti attestanti un componimento bonario con l'amministrazione finanziaria – quali, ad esempio, la definizione agevolata o il piano di rateizzo – non è sufficiente a dimostrare la natura e l'origine del debito tributario, né consente di accertare che gli importi iscritti a ruolo siano direttamente riconducibili ad errori professionali o omissioni imputabili alla parte convenuta.
In assenza di una chiara ricostruzione delle cause del debito e di specifici elementi idonei a provare una responsabilità colposa, le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice si fondano su mere presunzioni, prive di adeguato riscontro probatorio, e devono pertanto essere integralmente respinte.
In relazione al danno asseritamente derivante dalla condotta della Società National Outwest
Riding Association ASD in occasione della stipula del contratto di sponsorizzazione, si osserva che i convenuti sono carenti di legittimazione passiva in ordine alla domanda di accertamento di tale preteso pregiudizio. Tale accertamento, infatti, avrebbe reso necessaria la citazione in giudizio della predetta Società, in quanto soggetto legittimato passivamente rispetto alla domanda risarcitoria proposta dagli attori. Non può trovare, quindi, accoglimento 16
alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti dei convenuti, i quali già nella prospettazione degli attori non risultano direttamente coinvolti nella vicenda contrattuale in oggetto e, pertanto, non sono legittimati passivamente.
Con riferimento alla domanda di restituzione dei compensi professionali corrisposti, la stessa risulta infondata e, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
Invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel contratto
d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela”
(Cass. Sent. n. 6886 del 24 marzo 2014; conforme Cass. n. 29218 del 6 dicembre 2017). Nel contratto d'opera intellettuale, pertanto, in mancanza di una domanda di risoluzione, il diritto al compenso resta integro;
inoltre, la richiesta risarcitoria non può implicare, in assenza di domanda di risoluzione, la restituzione dei compensi già corrisposti.
Ne consegue che la ripetizione di quanto versato al professionista è subordinata alla proposizione di una specifica azione di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., azione che, nel caso di specie, non risulta essere stata proposta.
Al contrario, dagli atti di causa emerge unicamente una lettera di recesso datata 26.9.2019, con la quale la ha comunicato alla Parte_1 Controparte_1
l'intenzione di recedere dal contratto in essere e di non voler più usufruire dei relativi
[...]
servizi, riservandosi al contempo di attribuire alla medesima alcuni adempimenti di carattere fiscale e contributivo;
nonché una successiva missiva del 28.10.2021 avente ad oggetto
“messa in mora e richiesta risarcimento danni per inadempimento del mandato professionale”.
Tali atti, tuttavia, non contengono alcuna esplicita richiesta di risoluzione del contratto, né tantomeno sono idonei ad assumerne il valore.
Pertanto, in difetto di domanda risolutoria, non può accedersi alla richiesta restitutoria dei compensi corrisposti.
4). Va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
. relativa alla condanna degli attori e Controparte_1 CP_1 Parte_1 [...]
al pagamento di € 254.639,00 a titolo di maggiori compensi dovuti e non versati. Pt_3
La convenuta, invero, si è costituita in giudizio solo in data 27 maggio 2022 (venerdì) e cioè oltre il termine di 20 giorni prima della prima udienza del 14 giugno 2022 indicata nell'atto di citazione, scadente in data 25 maggio 2022 (mercoledì). 17
È noto, peraltro, che la tempestività della costituzione va accertata con riferimento all'udienza fissata dall'attore nella citazione.
Ne consegue che è inammissibile la citata domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta poiché proposta con comparsa di risposta depositata successivamente alla scadenza del termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione.
La tardiva costituzione della convenuta, peraltro, implica più in generale le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. (e cioè la decadenza, tra l'altro, dalla facoltà di sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dal proporre domande riconvenzionali).
Giova rilevare, infine, che la declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali è questione processuale che non va sottoposta al previo contraddittorio delle parti ex art. 101 comma 2 c.p.c.
Invero, “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2,
c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI-5, ord. n. 19372 del 29 settembre 2015; cfr. altresì Cass. civ., sez. III, sent.
n. 15019 del 21 luglio 2016: “Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”).
5). Alla luce del rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti del convenuto
, deve ritenersi assorbito l'esame delle eccezioni preliminari e di merito CP_2
sollevate dalla compagnia terza chiamata in causa, Controparte_3
Tuttavia, ai fini della valutazione della soccombenza tra la parte chiamante e la parte chiamata e della domanda del convenuti di condanna della terza chiamata al pagamento delle spese di lite anche in caso di rigetto della domanda degli attori nei suoi confronti, giova rilevare che rilevano, oltre all'occasione della chiamata in causa (indubbiamente provocata dall'atto di 18
citazione introduttivo del giudizio), anche la legittimità e il fondamento della stessa chiamata in manleva, che in ogni caso deve essere scrutinata nel merito.
A tal proposito, esaminando i rapporti tra il convenuto e la compagnia CP_2 [...]
si osserva quanto segue. CP_5
La polizza assicurativa sottoscritta in data 8 gennaio 2018, con decorrenza dal 14 novembre
2018, risulta inoperativaratione temporis, come correttamente eccepito dalla terza chiamata.
Il invero, non ha prodotto la quietanza di pagamento del premio di polizza che avrebbe CP_2
perfezionato il rinnovo della stessa per gli anni successivi alla decorrenza iniziale, e ciò rileva ancor più se si considera che il contratto in esame non prevedeva clausole di tacito rinnovo.
Inoltre, la polizza prevedeva espressamente un regime "claims made", secondo cui la garanzia assicurativa opera esclusivamente per le richieste risarcitorie avanzate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia contrattuale, a condizione che esse siano fondate su fatti colposi verificatisi dopo la data di retroattività indicata in polizza. Di conseguenza, la copertura assicurativa non si estende alle domande risarcitorie ricevute al di fuori del periodo di assicurazione sopra indicato.
Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria da parte dell'assicurato risulta essere stata formulata soltanto in data 2 marzo 2022, dunque ben oltre la scadenza della polizza. Come ulteriormente precisato da il aveva omesso il pagamento del Controparte_5 CP_2
premio a far data dal 14 maggio 2020, determinando dapprima la sospensione e, successivamente, la risoluzione del contratto assicurativo per effetto dell'inadempimento protratto nel tempo.
È quindi evidente che la polizza in oggetto non può ritenersi operativa nel caso in esame, in quanto: la richiesta di risarcimento è pervenuta all'assicurato successivamente al termine di efficacia del contratto;
manca la prova del rinnovo della copertura assicurativa mediante pagamento del premio;
la comunicazione del sinistro all'assicuratore è avvenuta quando il rapporto assicurativo era già estinto.
In definitiva, la domanda di manleva avanzata nei confronti della compagnia Controparte_5
è infondata e deve essere rigettata.
[...]
6). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
A ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande dell'attrice in Parte_1
misura limitata rispetto al petitum si ritiene giustificata la compensazione per metà delle spese di lite tra la e la . S.r.l.s.. Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando: 19
-. Rigetta le domande proposte dagli attori Parte_1 Pt_2
in persona dei legali rappresentanti p.t. e
[...] Parte_3 Parte_4
ei confronti del convenuto;
[...] CP_2
-. Rigetta le domande proposte dagli attori in Parte_2 Parte_3
persona dei legali rappresentanti p.t. e nei confronti della Parte_4
convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.;
-. Accoglie parzialmente le domande proposte dall'attrice Parte_1
nei confronti della convenuta e, per Controparte_1
l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'indicata attrice della complessiva somma di € 115.092,69, a titolo di risarcimento del danno liquidato all'attualità, oltre interessi al tasso di legge dalla domanda giudiziale al soddisfo;
-. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
Controparte_1
-. Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
-. Compensa per metà le spese di lite tra l'attrice e la Parte_1
convenuta e condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento all'attrice Controparte_1
ella restante metà delle spese processuali, liquidate in tale Parte_1
quota (1/2) per effetto della compensazione, in euro 5.430,00 per competenze, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge;
-. Condanna gli attori Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_1
e al pagamento in favore del convenuto
[...] Parte_4 CP_2
delle spese processuali, liquidate in euro 10.860,00 per competenze, oltre I.V.A.,
[...]
C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Vincenzo Liguori, anticipatario;
-. Condanna gli attori in persona dei legali Parte_2 Parte_3
rappresentanti p.t. e l pagamento delle spese processuali nei Parte_4
confronti della liquidate in euro Controparte_1
10.860,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Vincenzo Liguori, anticipatario;
-. Condanna, altresì, la convenuta lla Controparte_1
refusione delle spese processuali nei confronti della terza chiamata
[...] [...]
liquidate in euro 10.860,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e Controparte_12
spese generali come per legge.
Napoli, 8 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE