Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01177/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2025, proposto da
IG ER ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cavallo Perin e Giulio Meneghetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
MA AO RR, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del verbale della Commissione giudicatrice del 14 gennaio 2025, n.1, pubblicato in pari data sul sito web dell’Università di Milano, avente ad oggetto la determinazione dei criteri di valutazione relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 14/A1, settore scientifico disciplinare GSPS-01/A – Filosofia politica, codice concorso 5609, nella parte in cui dispone che il contributo in opere collettanee che non sia enucleabile e distinguibile, sia considerato paritario tra tutti i coautori, nonché, nella parte in cui prevede l’assegnazione di un pari punteggio alle monografie e agli articoli in rivista internazionale;
- del verbale della Commissione giudicatrice del 17 febbraio 2025, n. 2, pubblicato sul sito web dell’Università di Milano in data 18 febbraio 2025, avente ad oggetto l’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati relativamente al concorso n. 5609, limitatamente alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e dell’attività didattica svolta dalla candidata MA AO RR;
- del verbale della Commissione giudicatrice del 3 marzo 2025, n. 4, pubblicato sul sito web dell’Università di Milano il successivo 7 marzo, avente ad oggetto l’esame orale dei candidati, nonché la redazione della graduatoria finale di concorso, nonché l’individuazione della candidata MA AO RR quale vincitrice dello stesso;
- del Decreto del Rettore 7 marzo 2025, n. 1387 – non firmato digitalmente - con cui è dichiarata vincitrice della procedura selettiva la candidata MA AO RR; nonché:
- del provvedimento di presa in servizio, non noto al ricorrente e su cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti; nonché:
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA AO RR e dell’Università degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa ON NT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) L’esponente - attualmente Full Professor of Political Science presso la Deakin University - School of Humanities and Social Sciences (Australia), abilitato in Italia alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 14/A1- Filosofia politica –, ha riferito di avere partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi Milano in data 24 giugno 2024, per un posto di professore di ruolo di prima fascia, per il Dipartimento di filosofia “ ER TI ”, da coprire mediante chiamata ex art. 18, commi 1 e 4, L. 30 Dicembre 2010, n. 240.
Più in dettaglio, l’esponente ha riportato che, con Decreto del 20 novembre 2024 la Rettrice ha designato la commissione giudicatrice la quale, riunitasi per dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi relativi alle pubblicazioni dei candidati, ha stabilito di “ valutare i lavori presentati dai candidati in collaborazione con coautori, considerando prioritariamente il contenuto enucleabile distinguibile quando risulti espressamente indicato nella pubblicazione ” e “ qualora il contributo non risulti enucleabile e distinguibile l’apporto sarà considerato paritario tra tutti i coautori ”, determinandosi, inoltre, nel senso di attribuire un pari punteggio (fino a 4 punti) sia alle monografie, sia agli articoli in rivista internazionale.
In tale contesto, l’esponente ha quindi riferito che sono stati valutati, da un lato, il proprio curriculum (in cui sono state riportate 118 pubblicazioni, tra cui 6 monografie, 7 curatele di volumi, 29 articoli peer-reviewed , di cui solo due scritti in collaborazione con altri autori, 34 capitoli di volumi, due dei quali scritti in collaborazione, e 42 other academic outputs, di cui uno scritto in collaborazione, oltre a numerosi incarichi di docenza, dapprima in alcune università statunitensi in qualità di assistant professor , in seguito in due università cilene, quale professore, prima associato e poi ordinario, e, infine, in tre università australiane, quale professore ordinario); e, dall’altro, il curriculum della controinteressata – Vertretungsprofessorin (professoressa a contratto) di Filosofia e Teoria politica all’Università di Francoforte e solo da ottobre 2024 “ Lehrkraft für besondere Ausgaben (unbefristet) und Erasmus-Koordinatorin ” ossia, docente a tempo indeterminato per compiti speciali e coordinatrice del programma Erasmus presso l’Università di Mainz – che ha riportato un numero di pubblicazioni più esiguo di quello dell’esponente, di cui 2 sole monografie - una delle quali scritta con un’altra autrice - e altre 49 pubblicazioni, tra articoli e capitoli in libri, di cui 29 scritti con altri autori). All’esito di tale valutazione, la commissione ha assegnato alla candidata MA AO RR il punteggio complessivo di 95,65/100 (di cui: 29,5/30 per l’attività didattica, 14,5/15 per l’attività di ricerca, 39,65/40 per le pubblicazioni scientifiche, 5/5 per la consistenza complessiva della produzione scientifica e 7/10 per le attività gestionali, organizzative e di servizio di terza missione; in particolare, con riferimento all’attività didattica e di didattica integrativa, la commissione ha assegnato alla controinteressata punti 5 per insegnamenti e moduli espletati nell’ambito di dottorati di ricerca e punti 4 per “ attività di relatore/correlatore di tesi di dottorato ”, benché tali circostanze non trovassero, in tesi, alcun riscontro nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione; quanto, poi, alla valutazione della produzione scientifica, alla stessa controinteressata sono stati riconosciuti punteggi pieni alle pubblicazioni nn. 1, 8 e 9, nonostante si trattasse di lavori dalla stessa svolti insieme ad altri autori, ove l’apporto della stessa non sarebbe enucleabile e distinguibile); mentre la stessa commissione ha valutato il curriculum, l’attività didattica e le pubblicazioni scientifiche dell’esponente, assegnandogli il punteggio complessivo di 91,7/100, di cui: 28/30 per l’attività didattica, 11,8/15 per l’attività di ricerca, 39,9/40 per le pubblicazioni scientifiche, 5/5 per la consistenza complessiva della produzione scientifica e 7/10 per le attività gestionali, organizzative e di servizio di terza missione. Per tale via, i candidati RR MA AO, IG ER ER e HI CI sono stati ammessi alla prova orale, ove hanno riportato, rispettivamente, il punteggio di 8/10, 10/10 e 7/10, con conseguente attribuzione di un punteggio finale pari a 103,65 per la prima (95,65 punti per la valutazione titoli + 8 punti per la prova orale), 101,7 per il secondo (91,7 punti per la valutazione titoli + 10 punti per la prova orale) e 97,41 per la terza (90,41 punti per la valutazione titoli + 7 punti per la prova orale).
A seguire, con decreto del 7 marzo 2025, n. 1387, la Rettrice ha proclamato vincitrice della procedura selettiva la candidata MA AO RR.
2) Contro tale esito è insorto l’esponente, con ricorso notificato tra il 14 e il 18 marzo 2025 e depositato il successivo 8 aprile 2025, deducendo l’illegittimità degli atti della predetta procedura sulla base di quattro motivi.
2.1) Con il primo, rubricato « Violazione del principio dell’individuazione anche implicita del contributo scientifico del candidato. Violazione dell’art. 4, d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117. Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione l. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18. Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione art. 97, Cost. Violazione degli art. 1 e 3 Legge 241 del 1990 », si contesta il criterio di valutazione prescelto dalla commissione giudicatrice (a pag. 3, del verbale del 14 gennaio 2025, n. 1), ove ha stabilito di valutare le pubblicazioni redatte in collaborazione con altri autori, considerando prioritariamente “ il contenuto enucleabile distinguibile ” se espressamente indicato nella pubblicazione e, in caso contrario, considerando il contributo come paritario tra tutti i coautori, in violazione del principio di necessaria individuazione del particolare contributo scientifico del candidato.
Al riguardo, l’esponente ha rammentato come, in sede concorsuale, la valutazione delle pubblicazioni collettanee dovrebbe essere ammessa solo ove il contributo individuale del candidato sia analiticamente determinato (ex art. 4, comma 2, lett. b), del DPR 23 marzo 2022, n. 117), per l’evidente esigenza di indirizzare l’apprezzamento sulle effettive qualità del candidato che avrebbe offerto il proprio contributo di ricerca e di elaborazione culturale alla disciplina di riferimento; diversamente, dovrebbe escludersi la valutazione di opere in cui non sia individuabile l’apporto del singolo autore, non potendo quest’ultimo giovarsi in sede concorsuale dell’altrui collaborazione per ottenere punteggi più elevati rispetto agli altri candidati.
Per tale via, dovrebbe ritenersi illegittimo un criterio di valutazione che sancisca una presunzione di parità di contributo nelle opere collettanee, laddove non sia possibile isolare lo specifico apporto di ogni autore (vd.si Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sent. 28 giugno 2019, n. 600), anche alla luce dei principi di competizione e di imparzialità.
Ciò nondimeno, nella specie detto criterio di valutazione avrebbe trovato applicazione proprio con riferimento ad alcune pubblicazioni (precisamente le nn. 1, 8 e 9) presentate dalla candidata RR, poi risultata vincitrice, in cui l’apporto individuale della stessa non sarebbe affatto distinguibile da quello della coautrice e, ciò nonostante, le stesse sarebbero state comunque valutate (come ricavabile dal verbale del 17 febbraio 2025, n. 2), con l’attribuzione di un punteggio oltretutto prossimo al massimo (punti 3,75 su 4 per la pubblicazione 1; punti 3,55 su 4 per la pubblicazione 8, punti 3,85 su 4 per la pubblicazione 9).
Invero, alla luce dei principi sopra indicati, la Commissione giudicatrice non avrebbe neppure dovuto valutare detti contributi, sicché il punteggio per tali opere avrebbe dovuto essere pari a 0. Ne consegue la illegittimità del punteggio totale attribuito per la valutazione delle pubblicazioni (punti 39,65 su 40), che dovrebbe essere rideterminato in punti 28,5.
Anche volendo ritenere legittimo il criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice, parrebbe irragionevole l’attribuzione di un punteggio prossimo alla pienezza a pubblicazioni collettanee in cui non si distinguerebbe il contributo del singolo candidato, sicché il punteggio concretamente attribuito parrebbe eccessivo e dovrebbe essere viceversa ridotto della metà.
La mera attribuzione – senza un’adeguata giustificazione - di punteggi elevati a pubblicazioni collettive, senza una distinzione chiara e ben motivata del contributo specifico di ciascun autore, si tradurrebbe in una valutazione ingiustificatamente favorevole per i candidati, che si troverebbero così a godere di un punteggio eccessivo, con conseguente distorsione del risultato finale della procedura concorsuale.
2.2) Con il secondo motivo, rubricato « Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione art. 97, Cost. Violazione degli art. 1 e 3 Legge 241 del 1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, disparità di trattamento », si contesta la determinazione della Commissione giudicatrice (a pagg. 6-7 del verbale del 14 gennaio 2025, n. 1) di attribuire alle monografie e agli articoli in rivista internazionale un pari punteggio, di massimo 4 punti, in evidente contrasto con i principi di ragionevolezza e logicità, equiparandosi contributi scientifici aventi di per sé un peso diverso.
Nel caso in esame, detto criterio avrebbe senz’altro favorito la controinteressata che, pur avendo, tra le 12 pubblicazioni presentate, soltanto 2 monografie – di cui una scritta in collaborazione con un’altra autrice –, a differenza dell’esponente, che vanterebbe ben 4 monografie, si sarebbe vista assegnare quasi il massimo dei punti disponibili.
2.3) Con il terzo motivo, rubricato « Violazione degli art. 1 e 3 Legge 241 del 1990. Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione art. 97, Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di imparzialità », si contesta la valutazione svolta dalla Commissione in ordine all’attività d’insegnamento indicata dalla controinteressata nel proprio curriculum, consistente in un ciclo di didattica seminariale presso l’Università di Milano, valutato come insegnamento svolto nell’ambito di dottorati di ricerca, con il punteggio massimo di 5 punti (vd.si pag. 29 del verbale sopra citato). La Commissione non avrebbe tenuto in debita considerazione che non vi sarebbe alcuna dimostrazione che il seminario tenuto dalla controinteressata sarebbe stato svolto nell’ambito di un dottorato di ricerca, sicché la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto effettuare un’istruttoria sul punto onde verificare l’effettiva utenza del ciclo di lezioni, apparendo altrimenti priva di giustificazione l’attribuzione di 5 punti per l’attività di insegnamento nell’ambito di dottorati, che, pertanto, dovrebbero essere decurtati dal punteggio finale.
Ad ogni modo, anche nel caso in cui si volesse riconoscere all’attività didattica in questione - tenuta dalla controinteressata in veste di visiting professor e non di componente di una scuola dottorale - un qualche punteggio, lo stesso dovrebbe essere comunque ridotto rispetto a quello (di 5 su 5) in concreto assegnato, trattandosi di un’unica attività di 20 ore appena, che non potrebbe ricevere la stessa valutazione assegnata all’esponente, nel cui curriculum sarebbe presente un’attività didattica ben più corposa e svolta nell’ambito di dottorati di ricerca.
Ancora, l’esponente ha annotato che alla controinteressata sarebbero stati assegnati 4 punti per l’“ attività di relatore/correlatore di tesi di dottorato ”, circostanza che, tuttavia, non troverebbe riscontro nella documentazione prodotta dalla stessa, la quale avrebbe menzionato nel suo curriculum l’attività di “ esaminatrice esterna di tesi di dottorato ” e non di relatrice o correlatrice, anche perché l’ordinamento tedesco precluderebbe a chi è inquadrato come Vertretungsprofessorin (professore a contratto), come la controinteressata, di ricoprire il ruolo di relatore o correlatore di tesi di dottorato, salva l’ipotesi di particolari abilitazioni ( Habilitation ), di cui la controinteressata non sembrerebbe in possesso.
Dunque, la Commissione avrebbe illegittimamente equiparato l’attività di “ esaminatrice esterna ” a quella di relatore o correlatore di tesi di dottorato, sicché l’attribuzione del punteggio di 4 per l’attività di relatrice sarebbe errata e meritevole di annullamento.
Nel complesso, la Commissione giudicatrice avrebbe attribuito alla candidata RR per la valutazione dell’attività didattica e della didattica integrativa ben 9 punti, che non troverebbero alcuna giustificazione nelle attività svolte dalla stessa e che, pertanto, meriterebbero di essere decurtati dal punteggio attribuito di 29,5 su 30, abbassando il punteggio finale della candidata medesima per l’attività in questione a 20,5 punti su 30.
2.4) Con il quarto motivo, rubricato « Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97, Cost. Violazione degli art. 1 e 3 Legge 241 del 1990. Eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta », si contesta l’operato della Commissione laddove ha assegnato (nel verbale del 17 febbraio 2025, n. 2; a pag. 32) alla candidata RR per il criterio “ punteggio consistenza complessiva produzione scientifica, intensità e continuità della stessa ” il massimo punteggio disponibile (punti 5/5), lo stesso assegnato anche all’esponente, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale. Difatti, ha spiegato il patrocinio medesimo come la produzione scientifica della candidata RR, complessivamente considerata, consti di 2 monografie (una scritta in collaborazione), ed altre 49 pubblicazioni (di cui una trentina scritte in collaborazione), oltre a 5 recensioni brevi. Di tutt’altro spessore la produzione scientifica dell’esponente, con 118 pubblicazioni, tra cui ben 6 monografie, di cui solo un’esigua minoranza scritte in collaborazione con altri autori. Sarebbe pertanto evidente la notevole differenza sia sul mero piano numerico (118 pubblicazioni per l’esponente a fronte di 58 della controinteressata), sia sul piano dell’apporto individuale, che caratterizza le due produzioni scientifiche, sicché, ove si reputi ragionevole l’attribuzione all’esponente del massimo dei punti disponibili (5/5), non potrebbe addivenirsi alla medesima conclusione con riferimento alla controinteressata, la cui produzione scientifica, più esigua in termini numerici, sarebbe caratterizzata anche dalla presenza di un’elevatissima percentuale di opere in collaborazione.
3) Si sono costituiti la controinteressata e l’Università degli Studi di Milano, controdeducendo con separate memorie.
3.1) La prima ha chiarito come la figura del Vertretungsprofessor sarebbe traducibile come Professore ad interim , in tutto equiparabile, in tesi, sia come compiti che per funzioni, a quella di un Professore di ruolo nell’ordinamento italiano, per cui l’assimilazione, svolta dal ricorrente, del Vertretungsprofessor al Professore a contratto, risulterebbe errata e fuorviante. All’Università di Francoforte, quindi, la controinteressata sarebbe stata per un semestre Vertretungsprofessorin presso la cattedra di EL MO (W3) e per otto semestri presso quella di NE FO (W3), due delle cattedre di filosofia politica più prestigiose della Germania e sicuramente di grande fama internazionale. Dopo la fine della Vetretung , a ottobre 2024, la controinteressata avrebbe preso servizio a Mainz come Docente permanente ( Lehkraft a tempo indeterminato) con un carico didattico di 180 ore per anno accademico.
3.2) La difesa dell’Ateneo, dal canto suo, ha difeso l’operato della Commissione giudicatrice rilevando come:
- la stessa avrebbe valutato l’autocertificazione, sottoscritta dalla candidata RR ed oggetto di istanza di accesso agli atti del Prof. ER, per la quale “ gli autori delle pubblicazioni ai punti 1), 8) e 9) dell’elenco delle pubblicazioni sottoposte alla valutazione della Commissione, hanno contribuito in maniera equa ed eguale al loro concepimento ed alla loro stesura ”. Ciò in aderenza a quanto sancito nel verbale n° 1 per il quale: “ per quanto riguarda i lavori in collaborazione (…) la Commissione stabilisce che sarà considerato prioritariamente il contributo enucleabile e distinguibile quando risulti espressamente indiato nella pubblicazione. Qualora il contributo non fosse enucleabile e distinguibile, l’apporto sarà considerato paritario tra tutti i coautori ”. Conseguentemente, sulla scorta di quanto indicato nel verbale n° 1 - laddove si precisavano dettagliatamente ex ante le modalità di attribuzione dei punteggi nel rispetto dei parametri massimi indicati nel Bando - la Commissione avrebbe valutato la responsabilità scientifica delle pubblicazioni 1), 8), 9) della candidata RR paritariamente alle autrici. In particolare, “(…) ai sottopunti a), b) e c), le pubblicazioni 1, 8, e 9 sono valutate per la loro <<originalità etc.>>, <<rilevanza scientifica etc.>> e <<coerenza etc.>> a prescindere dalla loro co-autorialità, trattandosi di valutazioni assegnate alle pubblicazioni medesime in base a quanto richiesto dai sottopunti a), b) e c). Ovvero la valutazione è sul merito e la qualità della pubblicazione in quanto tale, e non viene divisa proporzionalmente tra gli autori. Al sottopunto d), invece, ovvero <<determinazione analitica etc.>> le pubblicazioni sono valutate tenendo conto della co-autorialità, e raggiungono infatti un punteggio pari alla metà del massimo attribuibile, proprio ad indicare la presenza di un co-autore ”. Si richiama, al riguardo, l’indirizzo della giurisprudenza di merito, per la quale << la "preminenza" delle pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee -convenzionalmente ricollegata alla posizione che il nominativo del candidato ha assunto nell'elenco degli autori - non esime affatto la Commissione dal verificare, in termini sostanziali, quale sia stato l'effettivo apporto individuale del candidato nelle opere collettanee indicate. La Commissione, in altri termini, non può ridurre l'effettività di un criterio di giudizio sostanziale ad una mera operazione di rilevazione numerica dei casi nei quali il candidato sia risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore >> (così sentenza T.A.R. Roma – Lazio, sez. III, 20.3.2024, n° 5542);
- la Commissione - forte dell’indirizzo consacrato nella Delibera del Dipartimento del 06.11.2024, che avrebbe votato e deliberato tutti i sorteggiabili candidati commissari non appartenenti alla tradizione accademica italiana - “ non ha ritenuto di abbracciare la tradizione <<nostrana>> di conferire maggiore importanza alle monografie per il fatto di essere tali (…). La Commissione ha inteso valutare la qualità scientifica dei prodotti, la loro originalità e la loro pertinenza con il settore scientificodisciplinare della Filosofia Politica, non la mera tipologia cui appartengono (…) è consuetudine italiana attribuire alla monografia un valore superiore a quello dei saggi/articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali, peer-reviewed e ad alto Impact factor ”. Nel far ciò, la Commissione avrebbe aderito alle migliori pratiche accademiche internazionali. La Commissione avrebbe guardato ai parametri del Research Excellence Framework (R.E.F.), ossia il sistema del Regno Unito per valutare l’eccellenza della ricerca negli istituti di istruzione superiore. Le determinazioni del R.E.F. sarebbero, stando al resistente, seguite per l’assegnazione di circa 2 miliardi di sterline all’anno di finanziamenti pubblici per la ricerca universitaria, integrando un processo di revisione di esperti per unità di valutazione basate su singole materie molto più rigoroso e incline a “ considerare con più ampio apprezzamento le pubblicazioni su riviste prestigiose e internazionalmente conosciute, invece che privilegiare le monografie a prescindere dalla loro qualità ”;
- anche il ricorrente avrebbe beneficiato di ben 5 punti nonostante non avesse “ offerto alcuna informazione dettagliata relativa agli insegnamenti erogati nei dottorati ”. La Commissione avrebbe dunque valutato equamente - in considerazione degli ampi c.v. trasmessi dai candidati ed in ossequio a quanto indicato nel verbale n° 1, sub A) – “ tutti i candidati ed in modo comprensivo le attività a livello dottorale ”;
- ancora, la Commissione avrebbe precisato “ di non aver equiparato illegittimamente l’attività di <<esaminatrice esterna>> all’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti ” ma di avere accostato detta attività a quella di didattica integrativa, poiché integrerebbe e sarebbe di supporto all’attività di ricerca degli studenti di dottorato che si avviano alla discussione della tesi finale.
4) Alla camera di consiglio del 13/05/2025 il patrocinio di parte ricorrente, auspicando la fissazione di un merito a breve, ha rinunciato alla domanda cautelare.
5) In vista dell’udienza di merito i difensori del ricorrente e della controinteressata hanno insistito sulle rispettive posizioni con memorie e repliche.
6) All’udienza pubblica dell’11/11/2025, presenti l’avv. R. Cavallo per la parte ricorrente e l’avv. D. Iavarone, dell’Avvocatura dello Stato, per l’Università degli studi di Milano, la causa è stata trattenuta in decisione.
7) In premessa, è utile rammentare come, nella specie, venga in rilievo una procedura di valutazione per la copertura, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30.12.2010 n. 240, di 1 posto di Professore universitario di ruolo di I fascia, presso il Dipartimento di Filosofia " ER TI ", dell’Università degli Studi di Milano.
7.1) La L. n. 240 del 2010 ha, come noto, integralmente riformato il sistema di reclutamento dei professori universitari, segnando il passaggio da un sistema basato su concorsi locali a un sistema a due stadi, consistenti, il primo, nell’« abilitazione scientifica nazionale » per le funzioni di professore di prima o di seconda fascia nei diversi settori scientifico-disciplinari, e, il secondo, nella « chiamata » presso il singolo ateneo, a seguito di una valutazione comparativa in sede locale aperta a candidati in possesso dell'abilitazione scientifica nello specifico settore concorsuale della posizione messa a bando.
La procedura per l'abilitazione scientifica (di cui all’art. 16 della L. n. 240 del 2010) si svolge a livello nazionale e si basa su una valutazione di titoli e pubblicazioni; la durata dell'abilitazione è di quattro anni, successivamente via via elevati e portati, infine, a dodici (in seguito alla modifica da ultimo disposta dall'art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 160 del 2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 199 del 2024).
La chiamata vera e propria avviene, invece, a cura della singola università, che gestisce la relativa procedura comparativa sulla base del proprio, apposito regolamento, ex art. 18 della L. n. 240 del 2010, che delinea, a ben vedere, il metodo ordinario di reclutamento dei professori associati e ordinari, ossia delle sole figure di ruolo del sistema a regime (cfr., sul sistema di reclutamento introdotto dalla legge da ultimo citata, tra le altre, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, V, 4-07-2025, n. 2535).
7.2) L’Università degli Studi di Milano, con D.R. n. 887/2024, del 29/01/2024, ha emanato il « Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ».
Con esso ha, fra l’altro, disciplinato:
-- all’art. 5: le « Modalità di attribuzione dei punteggi », prevedendo che:
« 1. La Commissione di selezione di cui all’art. 12 valuta i seguenti elementi, e determina, in sede di riunione preliminare, i punteggi che potrà attribuire a ciascuno di essi nel rispetto dei valori massimi di seguito indicati:
a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
- procedure per posti di professore di prima fascia: 60 punti, di cui 15 all’attività di ricerca scientifica, 40 punti alle pubblicazioni scientifiche e 5 punti alla consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica
- procedure per posti di professore di seconda fascia: (…);
b. attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche delle opinioni espresse dagli studenti limitatamente alle procedure da svolgere ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6
- procedure per posti di professore prima fascia: 30 punti
- procedure per posti di professore di seconda fascia: (…);
c. attività istituzionali, organizzative e di servizio, inclusa la terza missione
- procedure per posti di professore di prima fascia: 10 punti
- procedure per posti di professore di seconda fascia: (…);
d. attività clinico-assistenziali, ove previste
- procedure per posti di professore di prima fascia: 10 punti
- procedure per posti di professore di seconda fascia (…) »;
-- all’art. 6: i « Criteri per la valutazione della didattica », prevedendo che:
« 1. Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli espletati nell’ambito di corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea a ciclo unico, corsi di perfezionamento, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione.
2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore/correlatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.
3. Per le procedure di valutazione da svolgere nel quadro dell’art. 24, commi 5 e 6, sono inoltre considerate le opinioni espresse dagli studenti sui moduli o sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili »;
-- all’art. 7: i « Criteri per la valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche », prevedendo che:
« 1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
a. autonomia scientifica dei candidati;
b. capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
c. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l’appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
d. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
e. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
f. partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
g. attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva per le procedure di cui all’art. 18, comma 1, e all’art. 24, comma 6, la possibilità di limitare il numero massimo di pubblicazioni presentabili, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 7 del presente Regolamento, nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l’intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
c. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
e. nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati »;
-- all’art. 8: i « Criteri per la valutazione delle attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione », prevedendo che:
« 1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo o altri Atenei.
(…) ».
-- sotto il Titolo II, concernente le « Procedure di chiamata nel quadro dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 », all’art. 10, rubricato « Bando di selezione », ha inoltre previsto che:
« 1. La procedura di chiamata a professore di prima o di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 si avvia mediante l’emanazione da parte del Rettore, con proprio decreto, di un bando pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori; l’avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando può riferirsi a più posti e riguardare più Dipartimenti. Il bando deve specificare per ciascun posto:
a. la fascia cui è riferito;
b. il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
c. il settore concorsuale e l’eventuale o gli eventuali settori scientifico- disciplinari che definiscono il profilo della posizione;
d. le funzioni didattiche e scientifiche, ed eventualmente anche clinico- assistenziali, e l’impegno da assolvere in caso di chiamata;
e. il trattamento economico e previdenziale;
f. i diritti e i doveri del docente;
g. i requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura di cui al successivo art. 11;
h. l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 7;
i. gli standard qualitativi di valutazione dei candidati cui la Commissione di selezione è tenuta ad attenersi, come indicati al Titolo I del presente Regolamento ed eventualmente specificati;
(…)»;
7.3) Con D.R. 4246/2024, del 24 giugno 2024, l’Università degli Studi di Milano ha indetto la procedura di selezione per la seguente chiamata:
« Dipartimento di FILOSOFIA “PIERO MARTINETTI”
Codice concorso: 5609 Posti: 1
Settore concorsuale: 14/A1 – Filosofia Politica; settore scientifico-disciplinare SPS/01 – Filosofia Politica (ora gruppo scientifico-disciplinare 14/GSPS-01 - Filosofia politica; settore scientifico-disciplinare GSPS-01/A - Filosofia politica)
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 12
Lingua straniera richiesta: inglese
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere:
• Funzioni didattiche: copertura di insegnamenti del SSD GSPS-01/A, afferenti all'offerta didattica del Dipartimento in Filosofia Politica.
• Funzioni scientifiche: attività scientifica nell’ambito della Filosofia politica ».
Il Bando ha, fra l’altro, disciplinato:
-- all’art. 10: le « Modalità di definizione degli standard qualitativi per la valutazione dei candidati », prevedendo che:
« 1. Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento all’attività di ricerca, alle pubblicazioni scientifiche, all’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e all’attività clinico-assistenziale in ambito medico e veterinario qualora prevista.
2. Sono definiti anche gli standard di valutazione delle attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione »;
-- all’art. 11: le « Modalità di attribuzione dei punteggi », prevedendo che:
« 1. La Commissione valuta i seguenti elementi, e determina, in sede di riunione preliminare, i punteggi che potrà attribuire a ciascuno di essi nel rispetto dei valori massimi di seguito indicati:
a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 60 punti, di cui 15 all’attività di ricerca scientifica, 40 punti alle pubblicazioni scientifiche e 5 punti alla consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica;
b. attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 30 punti;
c. attività gestionali, organizzative e di servizio, inclusa la terza missione: 10 punti;
d. attività clinico-assistenziali, ove previste: 10 punti.
2. La Commissione formula, per ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma precedente, anche un motivato giudizio analitico a corredo del punteggio attribuito.
3. L’attribuzione del punteggio e la redazione del giudizio analitico degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma deve essere effettuata secondo i criteri indicati negli articoli successivi.
4. Nella riunione preliminare, la Commissione, nel rispetto dei parametri massimi indicati al precedente comma 1, potrà ulteriormente dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi, attribuendo un peso diverso a ciascuna tipologia di pubblicazione e a ciascuna tipologia di attività, considerando le peculiarità del settore scientifico-disciplinare oggetto di valutazione »;
-- all’art. 13: i « Criteri per la valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche », prevedendo che:
« 1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
a. autonomia scientifica dei candidati;
b. capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
c. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l’appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
d. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
e. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
f. partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
g. attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
c. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
e. nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.
4. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l’intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio) ».
7.4) La Commissione giudicatrice della procedura per cui è causa, all’uopo costituita con D.R. del 20/11/2024, nella riunione per via telematica del 13/01/2025, dopo avere preso atto, fra l’altro, « che, in base a quanto comunicato dagli uffici, alla procedura partecipano 9 candidati (…)», ha disciplinato « gli standard qualitativi » per la valutazione dei candidati con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle attività gestionali, organizzative e di servizio.
Indi, per quanto qui d’interesse, ha stabilito che:
«A) (…) Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai/le candidati/e, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli espletati nell’ambito di corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea a ciclo unico, corsi di perfezionamento, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione.
Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore/relatrice e correlatore/correlatrice di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari » (cfr. il Verbale n. 1, depositato in atti da tutte le parti).
Quanto alla valutazione dell’attività di ricerca, pubblicazioni scientifiche e consistenza, continuità e intensità della produzione scientifica (di cui alla lettera « B » del citato verbale n.1), la Commissione ha stabilito che:
«B2) (…) nell'effettuare la valutazione comparativa dei/le candidati/e, prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i/le commissari/e della presente procedura o con altri coautori, la Commissione stabilisce che sarà considerato prioritariamente il contributo enucleabile e distinguibile quando risulti espressamente indicato nella pubblicazione. Qualora il contributo non fosse enucleabile e distinguibile, l’apporto sarà considerato paritario tra tutti i coautori.
La Commissione valuterà le pubblicazioni delle tipologie indicate nella tabella di seguito.
I criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni sono i seguenti:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
c) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD e dal relativo settore concorsuale oggetto del bando oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate con il profilo;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione .
(…)
B3) (…)
La Commissione attribuirà un punteggio alla consistenza complessiva, all’intensità e alla continuità della produzione scientifica di ciascun/a candidato/a, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali » (cfr. il Verbale n. 1, già sopra citato).
Nello stesso Verbale la Commissione ha, infine, riportato in apposita « griglia » o « tabella » i punti da assegnare ai candidati, non senza prendere atto « che, in base a quanto stabilito dal bando, i punteggi saranno attribuiti entro i valori massimi di seguito indicati:
a) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 30 punti;
b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 60 punti, di cui 15 da attribuire all’attività di ricerca scientifica, 40 punti da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 5 punti da attribuire alla consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica;
c) attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione: 10 punti;
d) prova orale: 10 punti (…)».
A seguire, si legge, nella predetta “ griglia ”, per quanto qui d’interesse, che - quanto alle « pubblicazioni » (“ B.2 ”) - sia per le monografie (ivi richiamate sub n.1) sia per gli articoli in rivista internazionale (ivi richiamate sub n. 2), saranno valutate «[f] ino ad un massimo di 4 punti per prodotto », in base a 4 criteri, ossia:
« a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica, fino a un massimo di punti 2,5 »;
« b) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica, fino a un massimo di punti 1 »;
« c) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD e dal relativo settore concorsuale oggetto del bando oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate con il profilo, fino a un massimo di punti 0,4 »;
« d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, fino a un massimo di punti 0,1 ».
Ciò posto, nella successiva seduta del 12/02/2025, dedicata alla valutazione dei candidati, la Commissione, «(…) dopo attenta analisi comparata dei lavori svolti in collaborazione tra la candidata RI OL RE ed altri coautori (…)», ha rilevato che: «per le pubblicazioni 1, 8 e 9 il contributo scientifico della candidata è pari a quello dei coautori, in base alla dichiarazione per cui “gli autori delle pubblicazioni ai punti 1), 8) e 9) dell’elenco sopra [ovvero: elenco delle pubblicazioni sottoposte alla Commissione] hanno contribuito in maniera equa ed eguale al loro concepimento e alla loro stesura” (…) » (cfr. il Verbale n. 2, depositato in atti di causa da tutte le parti). A tanto segue, dunque, la valutazione dei titoli dei candidati in base ai criteri stabiliti nella riunione preliminare e la predisposizione, per ciascun candidato, di un prospetto (di cui all’Allegato 1 al Verbale n. 2). Indi, a conclusione di tale attività, la Commissione ha stilato la seguente « graduatoria di merito:
LL HI 96,5
RR MA AO 95,65
ER IG 91,7
(…) », per cui ha ammesso « alla prova orale i seguenti candidati:
- LL HI
- RR MA AO
- ER IG »,
non senza rilevare che: « la Dott.ssa RE MA AO, ammessa alla prova orale, deve svolgere la prova didattica. Pertanto, la Commissione si riconvoca per via telematica tramite la piattaforma MS teams per il giorno 27 febbraio 2025 alle ore 16:00 CET per la formulazione e l’assegnazione dei temi per la lezione. (…) ».
Indi, nell’Allegato 1 al verbale n. 2, sono riportate le schede di ripartizione dei punteggi dei candidati sopra citati.
Infine, nella seduta del 28/02/2025 la Commissione, con deliberazione assunta all’unanimità, ha individuato la candidata RR MA AO, con un punteggio totale di 103,65 (derivante dalla somma dei punti assegnati per la valutazione dei titoli, pari a 95,65, e dei punti assegnati per la prova orale, pari ad 8), quale « candidata comparativamente più qualificata degli altri a coprire la posizione in concorso, avendo realizzato complessivamente il miglior punteggio » (cfr. il Verbale n. 4, depositato in atti di causa da tutte le parti).
In seconda posizione si è collocato il ricorrente, con il punteggio totale di 101,7, derivante dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, pari a 91,7, e dei punti assegnati alla prova orale, pari a 10.
Con Decreto n. 1387/2025, del 7/03/2025, la Rettrice ha, quindi, dichiarato vincitrice della procedura di valutazione la prof.ssa RE MA AO.
8) Sulla base di tali premesse, si può passare all’esame del merito del ricorso, principiando dal primo motivo, che si articola in due parti.
Con la prima, in particolare, viene contestato il criterio in sé, fissato dalla Commissione a pagina 3, del verbale n. 1, del 14 gennaio 2025, ove è stabilito che, per « i lavori in collaborazione … sarà considerato prioritariamente il contributo enucleabile e distinguibile quando risulti espressamente indicato nella pubblicazione. Qualora il contributo non fosse enucleabile e distinguibile, l’apporto sarà considerato paritario tra tutti i coautori ». Tale criterio è ritenuto dal ricorrente illegittimo, per violazione del principio di necessaria individuazione del particolare contributo scientifico del candidato, in tesi ritraibile dall’art. 4, comma 2, lett. b, del DPR 23 marzo 2022, n. 117.
Anche a volere ritenere legittimo il predetto criterio, ne viene poi contestata la declinazione in concreto, ossia in relazione alla valutazione delle pubblicazioni della ricorrente, sfociata nell’assegnazione, in tesi irragionevole e immotivata, di un punteggio prossimo alla pienezza a pubblicazioni collettanee, ove non sarebbe affatto distinguibile il contributo della singola candidata.
8.1) Il motivo è, nei sensi di seguito esposti, fondato.
8.1.1) In base all’art. 4 del DPR 23 marzo 2000, n. 117, comma 2, « Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare ». A seguire, il comma 3 dello stesso articolo aggiunge che: « Per i fini di cui al comma 2 la commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in àmbito scientifico internazionale ».
La norma – laddove richiede alla commissione giudicatrice di tenere in considerazione l’« apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione » - è stata sostanzialmente ripresa sia dal Regolamento dell’Università di Milano, disciplinante le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia (all’art. 7, sopra riportato), sia dal Bando della procedura per cui è causa (all’art. 13, sopra citato).
Ciò nondimeno la Commissione, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni, ha parzialmente modificato il suindicato criterio, stabilendo, in modo per vero tutt’altro che perspicuo, che: « Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i/le commissari/e della presente procedura o con altri coautori, la Commissione stabilisce che sarà considerato prioritariamente il contributo enucleabile e distinguibile quando risulti espressamente indicato nella pubblicazione. Qualora il contributo non fosse enucleabile e distinguibile, l’apporto sarà considerato paritario tra tutti i coautori.
La Commissione valuterà le pubblicazioni delle tipologie indicate nella tabella di seguito.
I criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni sono i seguenti:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
c) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD e dal relativo settore concorsuale oggetto del bando oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate con il profilo;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione ».
In via di ulteriore declinazione del predetto criterio, nella già citata “ griglia ” allegata al Verbale n. 1, la Commissione ha previsto l’assegnazione di:
- « fino a un massimo di punti 40 », alla lettera « B2) Pubblicazioni », così ripartiti:
«1. Monografia (editore nazionale e internazionale) »: « Fino ad un massimo di punti 4 per prodotto », così ulteriormente ripartiti:
« a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica, fino a un massimo di punti 2,5
b) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica, fino a un massimo di punti 1
c) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD e dal relativo settore concorsuale oggetto del bando oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate con il profilo, fino a un massimo di punti 0,4
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, fino a un massimo di punti 0,1 ».
In termini analoghi la Commissione si è determinata al successivo punto «2. Articolo in rivista internazionale », ove pure ha previsto « Fino ad un massimo di punti 4 per prodotto », così ulteriormente ripartiti:
« a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica, fino a un massimo di punti 2,5
b) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica, fino a un massimo di punti 1
c) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD e dal relativo settore concorsuale oggetto del bando oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate con il profilo, fino a un massimo di punti 0,4
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, fino a un massimo di punti 0,1 ».
Ebbene, in applicazione di tale prospetto la controinteressata ha ottenuto - per le 12 pubblicazioni da Ella presentate (nel rispetto del numero massimo fissato dall’art. 1 del Bando) – il punteggio complessivo di 39,65 su 40; ciò in quanto, per le opere collettanee dalla stessa presentate, in numero di 3 sulle 12 complessive, corrispondenti alle pubblicazioni riportate nella scheda allegata al Verbale n. 2, sub nn. 1, 8 e 9, la Commissione, dopo avere rilevato che « il contributo scientifico della candidata è pari a quello dei coautori, in base alla dichiarazione per cui “gli autori delle pubblicazioni ai punti 1), 8) e 9) dell’elenco sopra [ovvero: elenco delle pubblicazioni sottoposte alla Commissione] hanno contribuito in maniera equa ed eguale al loro concepimento e alla loro stesura” », ha stabilito di assegnare i seguenti punteggi: (i) per la pubblicazione n. 1: 2,3 + 1 + 0,4 + 0,05; (ii) per la pubblicazione n. 8: 2,1 + 1 + 0,4 + 0,05; (iii) per la pubblicazione n. 9: 2,4 + 1 + 0,4 + 0,05.
Rispetto al ricorrente – che, per le proprie pubblicazioni, fra le quali non si annoverano opere collettanee, si è visto assegnare un punteggio complessivo di 39,9 - la controinteressata ha, quindi, riportato un punteggio inferiore di soli 0,25 punti, avendo la Commissione ritenuto di ridurre il punteggio da assegnare per la natura collettanea delle 3 pubblicazioni succitate di soli 0,05 punti a pubblicazione, per un totale di 0,15 punti.
8.1.2) Ciò posto, il Collegio ritiene che la valutazione svolta dalla Commissione rispetto alle pubblicazioni collettanee della controinteressata, tradottasi - stando al predetto verbale (n. 2 del 12/02/2025) – nel considerare paritario l’apporto tra i coautori delle pubblicazioni nn. 1, 8 e 9, non risulti immune dalle censure di illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione, come sopra svolte da parte ricorrente.
In tal senso, preme, in primo luogo, osservare come sussista l’interesse alla contestazione, atteso che, nella graduatoria di merito, lo scarto di punteggio conseguito dai primi due candidati, ossia la controinteressata e il ricorrente, è di appena 1,95 punti, del tutto superabili con l’accoglimento anche di uno solo dei suesposti motivi di ricorso.
Indi, giova anche rammentare come il rispetto della ratio oltreché della lettera della norma che richiede, per i lavori svolti in collaborazione, di considerare l’« apporto individuale del candidato , analiticamente determinato » (di cui all’art. 4 del DPR n. 117/2000, sopra citato), imponga alle commissioni giudicatrici di predeterminare e, quindi, di valutare, gli elementi o i parametri in ragione dei quali sia possibile determinare analiticamente detto apporto, « anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento » (cfr., l’art. 7, comma 3 del succitato Regolamento universitario, riprodotto nell’art. 13, comma 3 del Bando).
Invero, come indicato sempre nel Bando della procedura in esame, nella riunione preliminare la Commissione, nel rispetto dei parametri massimi predeterminati in sede regolamentare, riprodotti nella lex specialis , « potrà ulteriormente dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi, attribuendo un peso diverso a ciascuna tipologia di pubblicazione e a ciascuna tipologia di attività, considerando le peculiarità del settore scientifico-disciplinare oggetto di valutazione » (così, l’art. 11, comma 4 del Bando).
Ebbene, ad avviso del Collegio, l’attività così demandata alla Commissione, se, da un lato, non esclude a priori la possibilità di valorizzare i lavori svolti in collaborazione, specie nei settori nei quali siffatta modalità di lavoro rappresenta la normalità, da altro lato, non appare in contrasto o altrimenti “ elusiva ” del succitato dettato normativo (cfr., sulla portata dell’art. 4 del DPR n. 117/2000, Cons. Stato, VI 9-04-2015, n. 1788, che chiarisce come, pur non potendosi condividere l’orientamento incline a rimettere alla valutazione discrezionale della Commissione esaminatrice l’individuazione del predetto apporto individuale nelle opere collettanee, « ove inteso come enunciazione di una regola generale, che sarebbe di fatto elusiva del chiaro dettato normativo », nondimeno, non possa escludersi « la sussistenza di situazioni di fatto del tutto peculiari, in cui l’individuazione dello specifico apporto del candidato a pubblicazioni collettanee sia affidato in via eccezionale alla predetta Commissione, ad esempio per esplicita previsione del bando (non impugnato sul punto), in un settore soggetto in modo particolare a lavoro in equipe – di norma paritario – ed in presenza di criteri appositamente elaborati, con riferimento alla notoria personalità scientifica del candidato in un determinato settore (in tal senso Cons. St., sez. VI, 28 marzo 2003, n. 1615, 22 febbraio 2013, n. 1087 e 6 agosto 2013, n. 4096) »; nonché, TAR Lombardia, Milano, V, 19-12-2023, n. 3095, con la giurisprudenza ivi richiamata; contra : CGARS, 10-05-2021, n. 412).
Sennonché, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va ribadita la fondatezza delle censure volte a contestare, sotto il profilo della illogicità, della irragionevolezza e del difetto di motivazione, le valutazioni svolte dalla Commissione, laddove, dopo avere richiamato tra i criteri di valutazione delle pubblicazioni, alla lettera “d”, la « determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione », è giunta per esso ad assegnare, nella succitata “ griglia ” allegata al Verbale n. 1, « fino ad un massimo di punti 0,1 » su un « massimo di punti 4 per prodotto » per monografie e riviste internazionali.
Si tratta, a ben vedere, dell’attribuzione di un “ peso ” e, dunque, di una valorizzazione che, in assenza di ulteriori indicazioni, appare del tutto inidonea a spiegare le ragioni per le quali, « anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento » (cfr., l’art. 7, comma 3 del Regolamento universitario, riprodotto nell’art. 13, comma 3 del Bando) o, comunque, « considerando le peculiarità del settore scientifico-disciplinare oggetto di valutazione » (così, l’art. 11, comma 4 del Bando), la natura collettanea o meno dei lavori de quibus risulti così scarsamente valorizzata, specie in relazione ai punteggi assegnati ai restanti criteri (ossia: « a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica» , per cui è previsto fino a un massimo di punti 2,5; « b) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica », per cui è previsto fino a un massimo di punti 1; « c) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD e dal relativo settore concorsuale oggetto del bando oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate con il profilo » per cui è previsto fino a un massimo di punti 0,4) .
Invero, nella situazione in esame, al di là di generiche affermazioni difensive - per le quali sussisterebbe comunque lo sbarramento della inammissibilità della integrazione postuma della motivazione dell’atto amministrativo, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento della P.A. e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. IV, 31/01/2023, n.1096) - non emergono le ragioni che hanno indotto la Commissione a considerare in termini così poco rilevanti il “ peso ” (pari, al massimo, a « punti 0,1 ») da assegnare al succitato criterio.
Né si rinvengono in alcun modo le ragioni che hanno indotto la Commissione medesima ad assegnare per il suddetto criterio punti 0,05 alla controinteressata, pur essendo stata riportata, nel sopracitato Verbale (n.2, del 12/02/2025), la dichiarazione della stessa controinteressata, volta a “ certificare ” di avere contribuito « in modo equo e eguale all loro concepimento e alla loro stesura » (cfr. la dichiarazione apposta in calce all’elenco delle pubblicazioni della controinteressata, depositata come doc. 17 da parte resistente).
Senza considerare che, come correttamente rilevato da parte ricorrente, si tratta di dichiarazione formulata in modo apodittico, senza fornire argomenti suscettibili di riscontro e, comunque, senza precisare alcunché in ordine alle ragioni di una (eventuale) impossibilità di enucleazione del contributo stesso, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.
8.1.3) Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure di illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione, come sopra svolte avverso la predeterminazione del “ peso ” da assegnare, nella valutazione delle pubblicazioni, ai lavori svolti in collaborazione (« fino ad un massimo di punti 0,1 »), in concreto sfociata nella valutazione delle pubblicazioni nn. 1(Monografia con co-autore), 8 (articolo in rivista internazionale) e 9 (articolo in rivista internazionale) della controinteressata, pari a 0,05 punti per ciascuna delle tre pubblicazione, con una riduzione del punteggio complessivo pari a 0,15 rispetto al punteggio complessivo massimo assegnabile per i succitati criteri (di cui alla succitata “ griglia ”, lettera B.2, nn. 1 e 2) pari a punti 8.
8.2) Passando all’esame del secondo motivo, con cui si contesta la determinazione della Commissione giudicatrice (a pagg. 6-7 del verbale del 14 gennaio 2025, n. 1) di attribuire alle monografie e agli articoli in rivista internazionale un pari punteggio, di massimo 4 punti, in evidente contrasto con i principi di ragionevolezza e logicità, equiparandosi contributi scientifici aventi di per sé un peso diverso, il Collegio osserva quanto segue.
8.2.1) In forza del succitato criterio, la controinteressata, pur avendo, tra le 12 pubblicazioni presentate, soltanto 2 monografie, di cui una scritta in collaborazione con un’altra autrice - a differenza dell’esponente, che vanterebbe 4 monografie, oltre agli articoli in riviste internazionali, nessuna delle quali svolta in collaborazione -, si sarebbe vista assegnare quasi il massimo dei punti disponibili (ossia 39,65 su 40), con una differenza di soli 0,25 rispetto al ricorrente.
8.2.2) Ciò posto, il Collegio reputa fondate le suesposte censure di irragionevolezza e illogicità, poiché, al di là delle mere enunciazioni, inammissibilmente svolte soltanto in questa sede da parte resistente, in violazione del già citato divieto di integrazione postuma della motivazione, non emergono dagli atti della procedura in esame le ragioni per le quali, anche sulla base di « parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale » (cfr., l’art. 4, comma 3 del DPR n. 117/2000) o, comunque, « considerando le peculiarità del settore scientifico-disciplinare oggetto di valutazione » (così, l’art. 6, comma 4 del Regolamento universitario, riprodotto nell’art. 11, comma 4 del Bando), monografie e articoli in riviste internazionali abbiano ricevuto l’attribuzione dello stesso “ peso ”, ossia « fino a un massimo di punti 4 per prodotto ».
Al riguardo, giova puntualizzare come la difesa dell’Ateneo, pur avendo fatto riferimento in questa sede « alle migliori pratiche accademiche internazionali » (cfr. la memoria dell’Ateneo del 9/5/2025) cui la Commissione avrebbe aderito nel procedere all’assegnazione del succitato punteggio, abbia poi, in concreto, richiamato soltanto i parametri del Research Excellence Framework (R.E.F.), ossia, il sistema del Regno Unito per valutare l’eccellenza della ricerca negli istituti di istruzione superiore.
Sennonché, in assenza di evidenze volte a fare comprendere se e in che termini i criteri in uso nell’ordinamento inglese coincidano con quelli riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale (cfr., in senso contrario, quanto emerge dal doc. 7 dei depositi di parte controinteressata, contenente i « Criteri di valutazione per l’Assegnazione Dipartimentale per la Ricerca ADIR » del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, ove, mentre per le monografie è previsto un punteggio massimo di 100, per l’articolo in rivista è previsto un punteggio massimo di 70), la contestata assimilazione, quanto a relativa valorizzazione, delle monografie agli articoli in riviste internazionali non appare immune alle critiche di illogicità e irragionevolezza come sopra svolte da parte ricorrente.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza anche del secondo motivo.
8.3) Indi, il Collegio deve rilevare come la fondatezza delle censure sin qui scrutinate si rifletta anche sul quarto motivo, con cui si contesta l’operato della Commissione laddove ha assegnato (nel verbale del 17 febbraio 2025, n. 2; a pag. 32) alla candidata RR per il criterio “ punteggio consistenza complessiva produzione scientifica, intensità e continuità della stessa ” il massimo punteggio disponibile (punti 5/5), ossia, lo stesso assegnato all’esponente.
Difatti, l’attività di rivalutazione delle pubblicazioni dei candidati, promanante dall’accoglimento delle censure sin qui scrutinate, non potrà non indurre la Commissione ad una rivalutazione anche del punteggio da assegnare alla consistenza complessiva della produzione scientifica, all’intensità e della continuità temporale della stessa, con conseguente assorbimento del motivo in questione.
9) Conclusivamente, quindi, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, il ricorso va, nei sensi di cui alla precedente motivazione, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nelle parti in cui: (i) hanno previsto la predeterminazione del “ peso ” da assegnare, nella valutazione dei lavori in collaborazione (« fino ad un massimo di punti 0,1 »), in concreto sfociata nella valutazione, svolta dalla Commissione in ordine alle pubblicazioni nn. 1(monografia con co-autore), 8 (articolo in rivista internazionale con altro autore) e 9 (articolo in rivista internazionale con co-autore) della controinteressata, di 0,05 per ciascuna delle tre pubblicazione; (ii) hanno previsto la predeterminazione dello stesso “ peso ” (« fino ad un massimo di punti 4 per prodotto ») alle monografie e agli articoli in riviste internazionali, in concreto sfociata nell’assegnazione alla controinteressata di 39,65 su 40, con una differenza di soli 0,25 rispetto al ricorrente; (iii) hanno individuato la candidata MA AO RR quale vincitrice del concorso in esame; (iv) hanno dichiarato la stessa controinteressata vincitrice della procedura selettiva per cui è causa.
9.1) Per l’effetto, vanno rimessi gli atti all’Università degli Studi di Milano affinché, sulla base degli elementi sin qui esposti, adotti le conseguenti determinazioni, individuando, nella fase di riedizione del potere, attraverso la nomina di una nuova Commissione, in diversa composizione, previa rimodulazione dei criteri e con motivazione congrua e ragionevole, il vincitore o la vincitrice della procedura per cui è causa.
10) Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico, in parti uguali, dell’Università degli Studi di Milano e della controinteressata, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la resistente e la controinteressata, in parti uguali, a rifondere le spese di lite al ricorrente, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
ON NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON NT | NO LL |
IL SEGRETARIO