TAR Milano, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 11
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio dell’individuazione anche implicita del contributo scientifico del candidato.

    Il Collegio ritiene fondate le censure di illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione riguardo alla predeterminazione del peso da assegnare ai lavori in collaborazione (massimo 0,1 punti) e alla sua applicazione concreta alle pubblicazioni della controinteressata, riducendo il punteggio complessivo di soli 0,15 punti.

  • Accolto
    Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione art. 97, Cost. Violazione degli art. 1 e 3 Legge 241 del 1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, disparità di trattamento.

    Il Collegio reputa fondate le censure di irragionevolezza e illogicità, poiché non emergono le ragioni per cui monografie e articoli internazionali abbiano ricevuto lo stesso punteggio, nonostante le argomentazioni difensive non supportate da prove concrete.

  • Altro
    Violazione degli art. 1 e 3 Legge 241 del 1990. Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione art. 97, Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di imparzialità.

    Non esaminato nel dettaglio in quanto assorbito dall'accoglimento di altri motivi.

  • Altro
    Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97, Cost. Violazione degli art. 1 e 3 Legge 241 del 1990. Eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta.

    L'attività di rivalutazione delle pubblicazioni, derivante dall'accoglimento di altri motivi, comporterà una rivalutazione anche del punteggio relativo alla consistenza complessiva della produzione scientifica, assorbendo questo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 11
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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