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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Paolo Filippone, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al n. 3062/2025 R.G., promosso con ricorso ex art. 670 c.p.c.
depositato da
(c.f. ), con gli avv.ti GARGANO GIORGIO Parte_1 C.F._1
GERMANO e DA ROS CRISTINA
ricorrente
contro
(c.f. , con Controparte_1 C.F._2
gli avv.ti GRIMANI PIER VETTOR e Controparte_2
resistente
MOTIVI
Con ricorso depositato il 24.1.25 chiedeva, in confronto di Parte_1 Controparte_3
, autorizzarsi il sequestro giudiziario di alcuni beni mobili d'arredo opera
[...]
dell'artista nel possesso del resistente e di cui assumeva la proprietà. Controparte_4 Parte_1
Secondo l'assunto del ricorrente, in particolare:
- , amica dell'artista francese e proprietaria di alcuni mobili Tes_1 CP_4 CP_4
d'arredo creati dallo stesso, negli anni '80 conobbe , allorquando Parte_1
quest'ultimo iniziò una relazione sentimentale con il proprio figlio e gli Persona_1
donò tali arredi, all'epoca di scarso valore economico;
- nel 1987 portò nella propria residenza di Roma tali beni (specificamente: una Parte_1
panchina da parete in rovere;
una chaise longue in rovere cerato;
quattro sedie in rovere cerato;
due applique a cinque braccia in ferro;
due applique a tre braccia in ferro;
una applique a doppia coppa in rame), restaurandoli e valorizzandoli;
- nel 1993 spostò la propria residenza a Venezia, presso Palazzo Balbi Mocenigo, Parte_1
acquistato dal proprio compagno che in quel momento viveva ancora a Persona_1
Parigi, e depositò temporaneamente gli arredi in un magazzino al piano terra del Palazzetto
di Pisis;
- i beni vennero ritirati dal magazzino diversi anni dopo, nuovamente restaurati e collocati dal ricorrente ad arredo di Palazzo Balbi;
- nel 2002, dopo la morte di vedova di il ricorrente Persona_2 Controparte_4
venne in possesso, sempre per disposizione donativa di , di un altro arredo Tes_1
creato dall'artista (un letto in metallo) portandolo a Venezia a facendolo sistemare, dopo alcuni anni, nell'androne centrale di Palazzo Balbi;
- gli arredi rimasero presso Palazzo Balbi fino al 2023 allorquando, giunta al termine la relazione tra il ricorrente e e posto in vendita nel frattempo il Palazzo, Persona_1
si occupò, secondo le disposizioni di un accordo del 28.4.23 sottoscritto Persona_1
dalle parti, del trasloco anche della mobilia del ricorrente (in quel momento costretto a letto da un infortunio);
- il 19.2.24 veniva improvvisamente a mancare senza che, nel frattempo, le Persona_1
parti si fossero accordate sulla restituzione al ricorrente dei propri arredi depositati dall'ex compagno in un luogo non noto;
- il ricorrente prese contatti con la sorella del defunto per la restituzione dei beni la quale riferì
che unico erede universale di era;
Persona_1 Controparte_1
- richiesto della restituzione, quest'ultimo riferì che i beni si trovavano in un container,
utilizzato dal de cuius come deposito per le operazioni di trasloco, senza tuttavia offrirne la riconsegna;
- il 25.11.24 il ricorrente apprendeva da un quotidiano francese che aveva Persona_1
disposto che il suo erede si facesse continuatore del suo progetto di creare Controparte_1
una Fondazione “Du Plantier-Montebello” e che l'erede stava predisponendo lo statuto di tale Fondazione con l'aiuto di , sorella del de cuius; Persona_3
- dall'esame dell'inventario dell'asse relitto, il ricorrente si avvedeva che l'erede non aveva precisato, con riferimento agli arredi, che ne rivendicava la proprietà Parte_1 (diversamente da quanto precisato in ordine ad altri beni parimenti di proprietà del ricorrente);
- sussistono i presupposti per l'invocata misura cautelare giacché, da un lato il resistente procrastina la restituzione dei beni rivendicati dal ricorrente che ne assume la proprietà in forza delle donazioni disposte da (ciò che configura controversia sulla Tes_1
proprietà o sul possesso), dall'altro la mancata formalizzazione di un impegno dell'erede alla restituzione, la mancata menzione delle rivendicazioni nell'inventario e le notizie apparse sulla stampa fanno temere che il resistente possa sottrarre i beni alla richiesta restituzione per conferirli nell'istituenda Fondazione ostacolandone così il recupero oppure utilizzandoli per pagare gli ingenti debiti ereditari.
Concessa la cautela inaudita altera parte con decreto in data 27.1.25, si costituiva
[...]
il quale ne chiedeva la revoca con rigetto di ogni avversa Controparte_5
domanda cautelare.
Il resistente, in particolare, eccepiva, in punto fumus, la mancata prova (in difetto del possesso) dell'acquisto a titolo originario da parte del ricorrente o del proprio dante causa, che non può essere data per testimoni;
negava la donazione dei beni al ricorrente da parte di , la quale, Tes_1
viceversa, li aveva donati al proprio figlio evidenziava che la monografia Persona_1
sull'artista con prefazione di attribuiva la proprietà dei beni in Controparte_4 Persona_1
contestazione a quest'ultimo; negava che avesse donato al ricorrente il letto in Tes_1
metallo nel 2002; evidenziava che l'accordo sottoscritto dal ricorrente e da il Persona_1
28.4.23 non conteneva specifico riferimento ai beni oggetto del presente procedimento, dal ricorrente mai prima rivendicati se non dopo la morte dell'ex compagno;
allegava, quanto al periculum, che il conferimento dei beni nell'istituenda Fondazione non sarebbe idoneo a frustrare l'eventuale (ove accolta) pretesa restitutoria.
All'udienza del 13.3.25 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze.
Il ricorso cautelare è fondato.
L'art. 670 c.p.c., come noto, prevede espressamente, quale requisito per la concedibilità della cautela, la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso.
Requisito questo che, nel caso, senz'altro sussiste, lamentando il ricorrente la mancata restituzione di beni di cui assume la proprietà, negata dal resistente in ragione dell'affermato diritto in capo al proprio dante causa a titolo universale.
L'art. 670 c.p.c. non precisa espressamente se il giudice debba valutare il probabile esito favorevole della causa di merito.
È da ritenersi, tuttavia, necessario un esame, sia pure sommario tipico della presente fase, in ordine al possibile accoglimento della domanda in sede di cognizione piena, sia in considerazione delle conseguenze potenzialmente pregiudizievoli che potrebbero derivare dalla richiesta misura cautelare, sia in ragione del fatto che il requisito in parola è richiesto in via generale per tutte le misure cautelari (si veda, in giurisprudenza, a proposito della necessaria delibazione sul fumus,
Trib. Rossano 2.7.11; Trib. Nola 25.6.10; Trib. Taranto 20.10.1995).
Nel caso, sulla scorta di un apprezzamento sommario delle allegazioni delle parti, dei documenti acquisiti e degli elementi indiziari, il fumus inerente alla fondatezza del diritto fatto valere non pare implausibile.
Il ricorrente è tenuto, come in ogni azione di rivendica, a provare l'esistenza del proprio diritto di proprietà anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione.
allega di aver ricevuto i beni di cui si controverte in forza di donazione disposta da Parte_1
. Tes_1
Il resistente, si osserva, non contestata l'originaria proprietà dei beni in capo alla predetta, ma l'allegata donazione che assume essere stata effettuata non in favore del ricorrente ma di
[...]
Per_1
Il campo della prova, per l'effetto, si restringe all'atto donativo, allegato dal ricorrente come titolo del proprio diritto.
Scandiuzzi deduce, a riprova, le assumende dichiarazioni degli informatori indicati (in grado di confermare il possesso dei beni in capo al ricorrente durante la sua permanenza a Roma, il deposito ed il successivo ritiro degli arredi da parte del ricorrente presso il Palazzo di Pisis a Venezia e, in generale, gli altri fatti allegati quali il compiuto restauro a spese del ricorrente e la collocazione a cura dello stesso presso il Palazzo abitato con il compagno , prove documentali Persona_1
(estratto della monografia su accordo del 28.4.23 sottoscritto da Controparte_4 Parte_1 e ed elementi presuntivi (la circostanza che i beni controversi siano stati collocati Persona_1
da nel container utilizzato per il trasloco da Palazzo Balbi, unitamente ad altri beni di Per_1
proprietà incontestata del ricorrente).
Quanto alle offerte dichiarazioni degli informatori, il resistente allega dichiarazioni di segno contrario rese dai propri informatori ed eccepisce, comunque, l'inammissibilità della prova testimoniale e delle presunzioni richiamando, sul punto, il divieto posto dall'art. 621 c.p.c. per il terzo opponente che voglia provare la proprietà dei beni pignorati nella casa del debitore.
Allo stato, l'assunzione degli informatori indicati dalle parti non appare compatibile con la struttura e le finalità dell'instaurato procedimento cautelare, né, sotto altro profilo, le dichiarazioni scritte prodotte dal resistente possono essere autonomamente e prioritariamente apprezzate costituendo le stesse un mezzo per superare le formalità procedurali con le quali la prova orale dev'essere assunta nel contraddittorio tra le parti.
I documenti offerti dal ricorrente e dal resistente non sembrano fornire elementi decisivi per suffragare la tesi dell'una o dell'altra parte.
In particolare, la circostanza che la prefazione alla monografia sull'artista sia stata Controparte_4
curata da e/o che nell'opera i beni controversi vengano indicati come appartenenti Persona_1
a quest'ultimo non costituiscono elementi idonei a provare univocamente la proprietà in capo allo stesso degli arredi citati nell'opera, potendo le stesse dipendere dai rapporti del de cuius con l'autore del libro o dalla maggiore notorietà del Sig. Persona_1
Né la circostanza che l'accordo “separativo” sottoscritto dagli ex compagni non menzioni espressamente i beni di proprietà di di cui assumeva l'onere di organizzare il Parte_1 Per_1
trasloco appare significativa;
lo sarebbe stata, per converso, laddove venissero espressamente menzionati altri beni e non, invece, quelli di cui è controversia.
Il fatto che il ricorrente, dopo la sottoscrizione dell'accordo con l'ex compagno, abbia agito giudizialmente nei confronti di quest'ultimo solo per il recupero di propri crediti (non invece per la restituzione degli arredi), decidendo invece di agire contro l'erede solo dopo la morte di Per_1
appare argomento di carattere suggestivo, potendo tale contingenza essere collegata ai rapporti personali in essere tra le parti.
In ogni caso, se gli elementi sopra citati possono essere considerati come indizi significativi, altrettanti ne ha forniti il ricorrente, tra cui la circostanza che gli arredi, in concomitanza con il trasloco da Palazzo Balbi, siano stati collocati da nel medesimo container in cui erano Per_1
depositati altri beni di proprietà incontestata di o la circostanza che gli arredi, per un Parte_1
certo periodo di tempo, furono collocati nell'abitazione romana del ricorrente o, ancora, la circostanza che, in concomitanza con il trasloco da Roma a Venezia, provvide a propria Parte_1
cura a collocarli momentaneamente nel magazzino di altro Palazzo prima della sistemazione definitiva come arredo in quella che sarebbe stata la dimora della coppia.
Per l'effetto, nel quadro indiziario appena delineato, l'esame sommario del possibile accoglimento della domanda in sede di cognizione piena conduce a ritenere la pretesa prospettata non implausibile e/o manifestamente infondata, non assumendo significato decisivo la mancanza del possesso dei beni in capo al ricorrente (particolarmente valorizzata dal resistente) che potrebbe verosimilmente dipendere, come allegato, dalle particolari circostanze nelle quali è avvenuta la separazione della coppia e la fuoriuscita dal Palazzo dove gli arredi erano collocati.
Quanto al periculum, pare sussistere anche l'opportunità di provvedere alla custodia e gestione temporanea dei beni nelle more della definizione del giudizio di merito.
Il resistente non nega l'intenzione di conferire i beni in una istituenda fondazione.
Anche ammesso che nell'eventuale futuro giudizio di rivendica il nuovo proprietario (la fondazione), come evidenziato dalla difesa del resistente, non potrebbe invocare la buona fede, è
indubbio che l'attribuzione dei beni ad un nuovo Ente (costituente atto di disposizione giuridica)
aumenterebbe il rischio che gli stessi possano essere definitivamente sottratti alle legittime pretese di chi si assume proprietario.
A ciò si aggiunge il rischio che gli arredi, al di là dell'intenzione manifestata, possano essere materialmente occultati o impiegati per il pagamento dei debiti ereditari (circostanza, quest'ultima,
non espressamente negata dal resistente), osservandosi, sul punto, che, per la concessione del sequestro giudiziario non occorre il pericolo concreto ed attuale essendo sufficiente, parlando la norma di opportunità, che lo stato di fatto in pendenza del giudizio di merito comporti la mera possibilità, anche astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (si vedano Trib. Grosseto 17.11.16; Trib. Brescia sez. impresa 11.2.16; Trib. Savona
30.10.13; Cass. 9729/93). Va, dunque, integralmente confermato il decreto emesso in data 27.1.25.
p.q.m.
- conferma integralmente il sequestro giudiziario concesso con decreto inaudita altera parte in data
27.1.25
- fissa in sessanta giorni il termine per l'instaurazione della causa di merito
- spese al merito
Si comunichi alle parti e al custode nominato
Venezia, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone