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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12657 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice dott. Francesco Rigato, a seguito dell'udienza del 19.11.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 46006 /2024 vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , e ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv. Barbara Izzo, sito in Roma al viale delle Milizie n. 9, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- Ricorrenti-
CONTRO
Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex
[...] lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi
n.12, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti Alessandra Molfese ed
IA NC ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
- Resistente -
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 gli istanti indicati in epigrafe adivano l'Intestato Tribunale di Roma premettendo che
1) assunto in qualità di docente per l'insegnamento della religione Parte_1 cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso il Liceo” TITO LUCREZIO CARO” di Roma, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di reiterati contratti CP_1
a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2016/2017 dal 23.09.2016 al
30.06.2017, per n. 16 ore settimanali presso l'Istituto scolastico romano “VIRGILIO” con completamento del servizio per n. 2 ore presso “SEZIONE OSPEDALIERA” (RM); per l'a.s. 2017/18, dal 28.09.2017 al 30.06.2018, per n. 10 ore settimanali presso ITI
M. AD con completamento del servizio per n. 8 ore presso “IIS Carlo Urbani” sede di Ostia;
per gli 2018/20219 - 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 - Pt_11
2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 presso l'Istituto “LUCREZIO CARO” - di Roma in virtù di contratti a tempo determinato che prevedevano incarichi annuali con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, tranne per l'a.s. 2019/2020 in cui la supplenza annuale decorreva dal 2.09.2019;
2) assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione Parte_2 cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza dall'1.09.2025, presso l'Istituto Comprensivo “GIUSEPPE IMPASTATO” di Roma, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di reiterati CP_1 contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17- 2017/18 -
2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 e 2024 /25 con decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno fino al 31 agosto dell'anno successivo presso l'Istituto scolastico romano “PIAZZA MUGGIA”;
3) attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale, Parte_3 dall'1.09.2025 al 31.08.2026, per l'insegnamento della religione cattolica presso l'Istituto scolastico “A. ROSMINI” di Roma per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di reiterati contratti CP_1
a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 -
2023/24 e 2024 /25 con decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno fino al 31 agosto dell'anno successivo presso l'Istituto scolastico romano “ A. ROSMINI”;
2 4) assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione Parte_4 cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza dall'1.09.2025, presso l'Istituto scolastico “I.G. VALENTE” di Roma, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di reiterati contratti a tempo CP_1 determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2015/16, dall'1.09.2015 al 31.08.2016, presso l'Istituto scolastico romano “ALBERTO SORDI” per n.4,5 ore settimanali di lezione e presso l'Istituto scolastico “MARTIN LUTHER KING” per n. 11,5 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2016/17, dall'1.09.2016 al 31.08.2017, presso l'Istituto scolastico romano “ALBERTO SORDI” per n.4,5 ore settimanali, presso l'Istituto scolastico
“GIOVAN BATTISTA VALENTE” per n. 9 ore settimanali di lezione e presso l'Istituto scolastico “MARTIN LUTHER KING” per n. 11,5 ore settimanali di lezione;
per l'a.s.
2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, presso l'Istituto scolastico romano “GIOVAN
BATTISTA VALENTE” per n. 9 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, presso l'Istituto scolastico romano “ALBERTO SORDI” per n.4,5 ore settimanali e presso l'Istituto scolastico “GIOVAN BATTISTA VALENTE” per n. 9 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2019/20, dall'1.09.2019 al 31.08.2020, presso l'Istituto scolastico “GIOVAN BATTISTA VALENTE” per n. 13,5 ore settimanali di lezione e presso l'Istituto scolastico “MARTIN LUTHER KING” per n. 11 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2020/21, dall'1.09.2020 al 31.08.2021, presso l'Istituto scolastico “MARTIN LUTHER KING” per n. 11 ore settimanali di lezione;
per gli a.a.s.s.
2021/22, 2022/2023 e 2023/2024, dal 1° settembre di ciascun anno fino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'Istituto scolastico “GIOVAN BATTISTA VALENTE” per n. 13,5 ore settimanali di lezione e presso l'Istituto scolastico “MARTIN LUTHER
KING” per n. 11,5 ore settimanali di lezione e per l'a.s. 2024/25, dall'1.09.2024 al
31.08.2025, presso l'Istituto scolastico “GIOVAN BATTISTA VALENTE” per n. 13,5 ore settimanali di lezione;
5) attualmente in servizio in qualità di docente con incarico Parte_5 annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dall'1.09.2025 al
31.08.2026, presso il “ G. DE SANCTIS LICEO CLASSICO LINGUISTICO” di Roma per n. 9 ore settimanali di lezione e con completamento del servizio presso il Liceo
Scientifico “AZZARITA” per n. 9 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di reiterati contratti a tempo CP_1 determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2021/2022, dall'1/9/2021 al 31/8/2022, presso
Sec. I GR I.C. “A. VIVALDI” per n. 5 ore settimanali di lezione, con completamento
3 del servizio presso l'Istituto Scolastico “PETROSELLI” per n. 3 ore settimanali di lezione e presso l'Istituto Scolastico “GIUSEPPE TUCCIMEI” per n. 1 ora settimanale di lezione;
per l'a.s. 2022/2023, dall'1/9/2022 al 31/8/2023, presso Sec I GR I.C. “A.
VIVALDI” per n. 6 ore settimanali di lezione, con completamento del servizio presso l'Istituto Scolastico “PETROSELLI” per n. 3 ore settimanali di lezione e presso l'Istituto
Scolastico “GIUSEPPE PARINI” per n. 3 ore settimanali di lezione;
per l'a.s.
2023/2024, dall'1/9/2023 al 31/8/2024, presso l'Istituto scolastico romano “Da
Verrazano” per n. 9 ore settimanali di lezione, con completamento del servizio presso l'Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione per n. 4 ore settimanali di lezione e presso l'Istituto Scolastico “ARMELLINI” per n. 4 ore settimanali e per l'a.s. 2024/2025, dall'1/9/2024 al 31/8/2025, presso il “ G. DE SANCTIS LICEO SCIENTIFICO” per n.
10 ore settimanali di lezione e presso l'Istituto Scolastico “L.C. MAMELI” per n. 8 ore settimanali di lezione;
6) , assunto in qualità di docente per l'insegnamento della Parte_6 religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'Istituto scolastico romano ”DONATO
BRAMANTE”, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù CP_1 di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2015/16, dall'1.09.2015 al 31.08.2016, presso l'Istituto scolastico romano “ARISTOTELE” per n.
15 ore settimanali di lezione con completamento del servizio presso l'Istituto “PEANO” per n. 3 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2016/17, dall'1.09.2016 al 31.08.2017, presso l'Istituto scolastico romano “ARISTOTELE” per n. 19 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, presso l'Istituto scolastico romano
“ARISTOTELE” per n. 17 ore settimanali di lezione con completamento del servizio presso il Liceo Statale Ginnasio “ORAZIO” per n. 1 ora settimanale di lezione;
per l'a.s.
2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, presso l'Istituto scolastico romano
“ARISTOTELE” per n. 18 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2019/20, dall'1.09.2019 al 31.08.2020, presso l'Istituto scolastico romano “ARISTOTELE” per n. 19 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2020/21, dall'1.09.2020 al 31.08.2021, presso l'Istituto scolastico romano “ARISTOTELE” per n. 18 ore settimanali di lezione;
per l'a.s.
2021/22, dall'1/09/2021 al 31/08/2022, per n. 15 ore settimanali di lezione presso I.I.S.
PACINOTTI con completamento per ore 3 settimanali presso l'Istituto CP_2 scolastico ”; per gli a.a.s.s. 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con decorrenza CP_2
4 dal 1° settembre di ciascun anno fino al 31 agosto dell'anno successivo, presso romano l'Istituto “Liceo Artistico” per n. 18 ore settimanali di lezione;
7) , attualmente in servizio in qualità di docente con incarico Parte_7 annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dall'1.09.2025 al
31.08.2026, presso l'Istituto scolastico “G. BELLI” di Roma per n. 16 ore settimanali di lezione e presso l'Istituto scolastico romano “C. NOBILI” per n. 8 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di CP_1 reiterati contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17-
2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 e 2024 /25 con decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno fino al 31 agosto dell'anno successivo presso l'Istituto scolastico romano “G. BELLI”;
8) , attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale Parte_8 per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dall'1.09.2025 al
31.08.2026, presso l'Istituto scolastico “PERTINI FALCONE” di Roma per n. 13 ore settimanali di lezione con completamento del servizio presso il Liceo Classico romano
“IMMANUEL KANT” di Roma per n. 5 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di reiterati contratti a tempo CP_1 determinato e, segnatamente, ; per l'a.s. 2019/20, dal 17.09.2019 al 31.08.2020, presso l'Istituto scolastico romano “CASAL DE PAZZI - ZONA A/4” per n. 2 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto scolastico “ VIA POPPEA SABINA” per n. 6 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto scolastico “QUATTRO NOVEMBRE” per n. 4 ore settimanali di lezione e presso l'Istituto scolastico “E. SALGARI ” per n. 6 ore settimanali di lezione nonché, dall'1.09.2019 al 31.08.2020, presso l'Istituto “ I.C. DE
FILIPPO” per n. 1,5 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto Comprensivo “ Via
CAROTENUTO 30” per n. 1,5 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto scolastico
“SAN CLETO” per n. 2 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2020/21, dall'1.09.2020 al
31.08.2021, presso l'Istituto scolastico romano “AURELIO POZZI” per n. 24 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2021/22, dall'1/09/2021 al 31/08/2022, per n. 9 ore settimanali di lezione presso l'Istituto scolastico “AMERIGO VESPUCCI” con completamento per n. 9 ore settimanali presso l'TU IA OT;
per l'a.s.
2022/23, dall'1/09/2022 al 31/08/2023, per n. 10 ore settimanali di lezione presso l'TU IA OT con completamento per n. 7 ore settimanali presso l'Istituto scolastico “AMERIGO VESPUCCI”; per l'a.s. 2023/24, dall'1/09/2023 al 31/08/2024, per n. 10 ore settimanali di lezione presso l'TU IA OT con
5 completamento del servizio per n. 5 ore settimanali presso l'Istituto scolastico
“CAETANI” e con completamento del servizio per n. 3 ore settimanali presso l'Istituto scolastico “AMERIGO VESPUCCI”; per l'a.s. 2024/2025, dall'1/9/2024 al 31/8/2025, presso l'Istituto scolastico “CAETANI” per n. 7 ore settimanali di lezione e presso l'Istituto “L.C. IMMANUEL KANT” per n. 1 ora settimanale di lezione;
9) assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione Parte_9 cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso il Liceo Statale “NICCOLO' MACHIAVELLI” per n.18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del CP_1 resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per gli anni scolastici
2015/16 – 2016/17- 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 -
2023/24 e 2024 /25 con decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno fino al 31 agosto dell'anno successivo presso il Liceo Statale “NICCOLO' MACHIAVELLI” per n. 18 ore settimanali di lezione;
10) assunta in qualità di docente per l'insegnamento della Parte_10 religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso il Liceo Classico Sperimentale Statale
“Bertrand Russell” per n.18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per CP_1 gli anni scolastici 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 -
2021/22, con decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno fino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'Istituto Scolastico “Vittorio Bachelet” per n. 24 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2022/23, dall'1/9/2022 al 31.08.2023, presso l'Istituto Scolastico
“Vittorio Bachelet” per n. 20 ore settimanali di lezione e per gli a.a.s.s. 2023/24 e
2024/25, con decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno fino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'Istituto Scolastico “Bertrand Russell” per n.18 ore settimanali di lezione;
deducevano di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€ 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente.
Le parti ricorrenti richiamavano la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente e lamentavano l'illegittimità della condotta del
6 concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con CP_1 contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta
Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29,
63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato.
I ricorrenti deducevano di aver interrotto il decorso della prescrizione in ragione della lettera di diffida del 23.07.2024 nonché attraverso l'introduzione dei giudizi che si sono conclusi con la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della verso cui erano stati erroneamente incardinati. Controparte_3
Concludevano, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
- conseguentemente condannare il
al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno Controparte_1 dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione.
- per i ricorrenti a cui non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, condannare, altresì, il al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 500,00 annui, con le modalità di legge, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione, a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, che sosteneva la CP_1 legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica stante il tenore inequivoco della
7 normativa di settore nazionale ed eurocomunitaria e, in ogni caso, la sussistenza di
“ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine. In via subordinata ha sollevato eccezione di parziale prescrizione del credito. Ha quindi concluso chiedendo di “rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, in subordine, dichiarare la prescrizione parziale della pretesa azionata dall'annualità 2015. - condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c. - riunire tutte le cause aventi medesimi petitum e causa petendi.”.
Fissata udienza per il giorno 19.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti ricorrenti depositavano le note difensive con le quali si riportavano a quanto esposto in ricorso e rilevavano l'infondatezza della eccezione di parziale prescrizione del credito, posto i summenzionati atti interruttivi prodotti in atti.
A seguito dell'udienza cartolare, il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza di parziale accoglimento per le determinazioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dai contratti a tempo indeterminato e determinato sottoscritti nel corrente anno scolastico (2025/26) si evince che tutti i docenti ricorrenti prestano servizio presso Istituti scolastici romani.
1.2. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come i ricorrenti, impegnati nella docenza alla data di deposito del ricorso, possano vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire secondo il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art.3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il
8 venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta
Docente”.
2. Nel merito
Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire Controparte_1 alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
9 La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2.2. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
10 La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della
L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo
e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
11 Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente alla formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la Carta del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla Costituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un'ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n. 20015 e
12 precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”(Trib. di Roma sent. n.5709/2023).
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att.
c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-
38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
13 rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che
«alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico
(c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate
a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata
e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale
e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a
14 Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO SA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389
e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto
- dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.3. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti ai docenti di ruolo in relazione agli anni antecedenti all'anno scolastico 2023/2024, considerato che hanno sostenuto – peraltro senza confutazione da parte del convenuto, con la CP_1 conseguenza che il dato in questione può ritenersi pacifico – di avere prestato servizio presso l'Amministrazione in virtù di incarichi annuali e, per una parte minoritaria dei ricorrenti, con incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio, sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato ove esso sia intervenuto.
2.3.1. Deve dunque ritenersi accertato, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni
15 scolastici per cui sono causa per i quali non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione.
2.3.2. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto i ricorrenti la condanna del convenuto all'attribuzione in forma CP_1 specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica». Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ciò poiché la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale.
Quanto ritenuto dall'Ufficio è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Punto della motivazione che impone il rigetto l'eccezione formulata in comparsa dal convenuto in ordine all'impossibilità di erogare tali somme a posteriori. CP_1
2.3.4. Va poi parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in via subordinata dal dicastero resistente.
Riguardo al regime della prescrizione ha chiarito il giudice di legittimità nell'indicata sentenza n. 29961/2023 che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
16 Nessun dubbio che la Suprema Corte affermi, conformemente al contenuto normativo dell'art. 2935 c.c., che il dies a quo decorre dal primo giorno di assunzione del docente con il contratto a termine (se a tale data è già possibile esercitare il diritto registrandosi sul sistema telematico per chiedere la carta docente), ovvero dal successivo momento in cui l'operazione può essere compiuta in base al DPCM e cioè dalla data in cui in concreto il diritto può essere esercitato (in tal senso C. Appello Roma 967/2024).
Ai sensi dell'art. 5 del dpcm 28.1.2016 la registrazione di nuovi soggettivi beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita per l'anno scolastico 2016/2017 dal
30.11.2016, mentre a partire dall'anno scolastico 2017/2018 dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno per iniziativa dell'interessato.
Nel caso di specie, occorre esaminare partitamente le situazioni dei diversi docenti per gli anni scolastici di riferimento anteriori all' a.s. 2023/2024, avendo la difesa dei ricorrenti dichiarato di aver ricevuto il versamento della carta docente per l'a.s. 2023/24 così dovendosi intendere ridotta la domanda azionata.
- , negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024, ha prestato Parte_1 servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all. 12 al ricorso).
Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss.
2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 prescritto. CodiceFiscale_1
Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, il ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto alla erogazione della carta docente a decorrere dal 30.11.2016, data da cui era possibile ai sensi dell'art. 5 DPM 2016 registrarsi sul sistema telematico. Non avendo posto in essere atti interruttivi nei cinque anni successivi, sino al 30.11.2021, al momento della notifica della diffida (luglio 2024) e del presente ricorso (dicembre
2024), il diritto per tali annualità era già prescritto.
Risulta essere prescritto anche il diritto rispetto alle annualità 2017/18 e 2018 /19 non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel quinquennio decorrente dalle rispettive date di assunzione del servizio (28.09.2017 e 1.09.2018) e, quindi, fino al 28.09.22 e
1.09.2023.
17 Rispetto invece alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 il ricorrente – che poteva esercitare il diritto dal 1.9.2019 (data di assunzione) – risulta avere notificato in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso) che ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale.
Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.
- negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, ha prestato Parte_2 servizio in qualità di docente in virtù di reiterati contratti annuali a tempo determinato.
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è la sentenza n. 2329/2024, emessa a conclusione del giudizio portante n. rg 26681 del 2023 e pubblicata in data 24.3.2024 (all. n. 18 ricorso), con riferimento alla quale il difensore della ricorrente omette di depositare la relata di notifica del libello introduttivo, sicché, in assenza di idonei atti interruttivi nel periodo antecedente al quinquennio decorrente alla sua pubblicazione (24.3.2019), il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016;
2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto.
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/19 in cui il ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto a decorrere dalla data di assunzione dell'1.09.2018 e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2023, il diritto era già prescritto alla data di pubblicazione della sentenza succitata (24.3.2024).
Invece, riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 il ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale. Del pari non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.
- negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, ha prestato servizio Parte_3 in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Con riferimento alla posizione di detto ricorrente il decorso del termine prescrizionale per l'anno scolastico 2019/2020 e per quelli successivi è stato correttamente interrotto dall'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all. 12 al ricorso), sicché alcuna prescrizione risulta maturata.
- negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 ha prestato Parte_4 servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito
18 alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all. 12 al ricorso). Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e
2018/2019 deve prescritto. Parte_12
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall'
1.9.2018 (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2023, il diritto si è quindi prescritto.
Riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2024) notificando in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso).
Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.
- negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023 ha Parte_5 prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Con riferimento alla posizione di detto ricorrente il decorso del termine prescrizionale per l'anno scolastico 2021/2022 e per quelli successivi è stato correttamente interrotto dall'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all. 12 al ricorso), sicché alcuna prescrizione risulta maturata.
- ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento Parte_6 della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è sempre l'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017;
2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.
L'atto di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale a decorre dall'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.
19 - ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento Parte_7 della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo valido atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017;
2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.
Alcuna efficacia interruttiva, difatti, può essere riconosciuta alla sentenza emessa a conclusione del giudizio n. rg 62633/2022, incardinato dalla presso il Pt_7
Tribunale Ordinario di Roma, seconda sezione civile, mancando in atti la documentazione afferente all'attività di notificazione del libello introduttivo e qualsiasi riferimento alla data di pubblicazione della sentenza da cui poter eventualmente far decorrere l'interruzione del termine prescrizionale.
L'atto di diffida di luglio 2024 ha, pertanto, efficacia interruttiva del termine prescrizionale a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro
5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.
- ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della Parte_8 religione cattolica, negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Con riferimento alla posizione della ricorrente nell'anno scolastico 2019/20 avrebbe potuto esercitare il diritto dalla data di assunzione
(1.09.2019) e, non avendolo fatto nei cinque anni successivi (1.09.2024), al momento del deposito dell'odierno ricorso (dicembre 2024), il diritto a detta annualità si era già prescritto. Viceversa, per l'anno scolastico 2020/21 e per quelli successivi il decorso della prescrizione non è ancora scaduto al momento del deposito del presente ricorso, sicché il relativo diritto non si è mai prescritto.
- ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento Parte_9 della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato.
L' atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è
l'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla
20 corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016;
2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.
L'atto di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.
- ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento Parte_10 della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2023/2024, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all. 12 al ricorso), in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto.
Il giudizio concluso con la sentenza succitata ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro
5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.
2.3.5. In definitiva, dev'essere senz'altro riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati – escluso quelli per cui vi è prescrizione del diritto - e quella di condanna ad erogare la somma di € 500,00 per le annualità indicate, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto ai singoli accrediti alla concreta attribuzione.
3. Si dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti in ragione di un mezzo, ritenendo che sussistano gravi ed eccezionali motivi per la compensazione, Cont stante la soccombenza parziale e condanna il al pagamento del residuo mezzo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in favore delle parti ricorrenti nella frazione che liquida e distrae come da dispositivo seguente, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della natura seriale del contenzioso e del numero dei ricorrenti assistiti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
1) accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto
- di ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_1 comma 121, L. 107/2015 per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente in Controparte_1 riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_2 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente in Controparte_1 riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_3 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente in Controparte_1 riferimento a tali anni scolastico, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_4 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente in Controparte_1 riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui Parte_5 all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente in riferimento a Controparte_1 tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di €
1.000,00 oltre accessori;
22 - ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui Parte_6 all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire al Controparte_1 ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_7 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente in Controparte_1 riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_8 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente in riferimento a Controparte_1 tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di €
1.500,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_9 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente in Controparte_1 riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_10 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente in Controparte_1 riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti in ragione di un mezzo e condanna il resistente al pagamento del residuo mezzo in favore delle parti CP_1 ricorrenti, frazione che liquida in complessivi 1.265,00 euro oltre I.V.A., C.P.A.
23 e rimborso forfetario per le spese generali, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratasi antistataria.
Roma, 9/12/2025
Il Giudice
dott. Francesco Rigato
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