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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/11/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 982/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 982/2024 V. G.., posta in decisione in data 15 ottobre 2025
vertente tra
nata a [...] il [...] (C.F. ) , residente in Parte_1 C.F._1
BA IC (ME), Via Napoleone N. 52 , elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (ME),
Via G. Carducci n. 76, presso lo studio dell'Avv. Giulia Lo Presti (c.f. , C.F._2 domicilio digitale , che la rappresenta e difende, giusta procura Email_1 rilasciata su foglio separato, ai sensi degli artt. 83, comma III c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al predetto indirizzo di posta elettronica certificata
Appellante-ammessa al patrocinio gratuito
e nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._3
NA (Fraz. di Trappitello) (ME), Via Santa Filomena, n. 26, elettivamente domiciliato in Catania
Corso Italia n. 59/D presso lo studio dell'avv. Avv. Raffaella Saglimbene, (C.F.
, pec: tel e fax: C.F._4 Email_2
095/530757), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellato
e nei confronti di
avv. Nunzia Scoglio nella qualità di curatrice speciale dei minori nata a Persona_1
NA il 12.12.2012 e nato a [...] il [...] elettivamente domiciliata Persona_2 nel proprio studio professionale in Messina Via dei Mille n. 243 is. 101 rappresentata e difesa da sè stessa
Appellata-ammessa al patrocinio gratuito
e con l'intervento del P. M. – sede in persona del Sostituto Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 175/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 3.08.2024 e pubblicata l'8.08.2024
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante : 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione provvisoria dell'impugnata sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 175/2024 emessa dal Tribunale di
Messina - Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N. 3105/2022 R.G., depositata in cancelleria in data 8.08.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “1. modificare le condizioni di divorzio così come stabilite nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 6, comma 2, parte prima, del D.L. N. 132/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, disponendo l'affidamento esclusivo dei minori ed Per_3 Per_1
alla madre, con domicilio presso quest'ultima, disponendo, altresì, la limitazione della
[...] responsabilità genitoriale del padre , per i gravi motivi sopra esposti;
2. Controparte_1 determinare le modalità di visita dei minori da parte del padre in presenza degli assistenti sociali o secondo le modalità che Codesto Ill.mo Tribunale reputerà più opportune al fine di salvaguardare
l'interesse preminente dei minori;
3. in subordine, qualora Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, disporre il domicilio privilegiato della minore , presso l'abitazione della madre, con la facoltà di visita del padre Per_1 alle modalità ritenute più adeguate da Codesto Ill.mo Tribunale;
4. in ogni caso disporre che il Sig.
corrisponda un assegno di mantenimento nell'interesse dei figli minori in proporzione ai CP_1 redditi del genitore obbligato;
5. condannare il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese, compensi ed onorari di causa, oltre oneri di legge;
6. in via istruttoria, ammettere interrogatorio formale della parte resistente e prova per testi su tutte le circostanze riportate in narrativa”
Per l'appellato: “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare l'appello proposto, unitamente a tutte le richieste ivi formulate, anche di carattere istruttorio, poiché infondato e/o inammissibile in fatto ed in diritto. - Conseguentemente, confermare in toto la sentenza di prime cure, disponendo,
l'affidamento dei minori ai Servizi LI di BA IC, allo scadere del periodo ivi previsto, fino al compimento della maggiore età dei minori e Persona_1 Persona_4
- In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di ammissione della prova per testi
[...] richiesta dall'appellante, ammettere l'appellato alla prova del contrario, nonché prova diretta sul seguente articolato: 1)Vero o no che , padre di , è un padre premuroso e Controparte_1 Per_1 attento in relazione a tutte le esigenze della IG, anche di carattere scolastico? 2) Vero o no che
, quando conviveva con il padre, si presentava quotidianamente puntuale alle Persona_1 lezioni scolastiche, ben curata e pulita? 3) Vero o no che , quando conviveva con il Persona_1 padre, era ben inserita in classe, e partecipava gioiosamente a tutte le iniziative scolastiche e intratteneva rapporti cordiali di amicizia con tutti i compagnetti? 4) Vero o no che , Persona_1 da quando aveva iniziato a frequentare l'Istituto Scolastico di NA, aveva avuto nel tempo una buona ripresa e un buon miglioramento del rendimento scolastico? 5) Vero o no che lei in qualità di insegnante può attestare che , era correttamente amalgamata nell'ambiente scolastico, ove Per_1 aveva instaurato un rapporto consolidato nel tempo con lei e i suoi compagnetti di classe? 6) Vero o no che, quando conviveva con il padre, accudiva quotidianamente la nipotina curandone Per_1 insieme al padre l'igiene personale, della casa, nonché assistendola quotidianamente nella preparazione dei pasti e in tutte le altre sue esigenze? 7) Vero o no che , quando conviveva Per_1 con il padre, era molto legata sia a lei che al padre e trascorre serenamente le sue giornate avendo lei ed il suo papà come punto di riferimento quotidiano? 8) Vero o no che quando conviveva Per_1 con il padre, lei non vide il nipotino per più di un anno? 9) Vero o no che quando Per_3 Per_3 veniva era felice, si divertiva e giocava con papà, la sorellina e con lei, mostrando soprattutto Per_1 un ottimo rapporto affettivo con il padre? 10) Vero o no che tutte le volte che il resistente tentava di esercitare il suo diritto di visita del piccolo , recandosi a prelevarlo presso l'abitazione della Per_3 madre, in BA IC, veniva violentemente aggredito verbalmente, alla presenza talvolta di entrambi i minori? 11) Vero o no che una delle volte in cui il resistente tentava sempre di esercitare il suo diritto di visita del piccolo , recandosi a prelevarlo presso l'abitazione della madre, in Per_3
BA IC, veniva aggredito anche fisicamente, subendo la lacerazione della maglietta indossata e minacciato con un bastone e un'ascia?
Si chiede la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, per tutti i numerosi reati individuabili nei comportamenti di parte ricorrente e, in particolare, per i reati di cui agli artt. 388
c.p., 574 c.p. e 368 c.p.; - Confermare la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado di giudizio e condannare, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese
e dei compensi del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi”
Per l'avv. Nunzia Scoglio n.q.: “ chiede il rigetto del gravame proposto con la consequenziale conferma della Sentenza n. 175/2024 del Tribunale di Messina, depositata in data 8/8/2024 . Con vittoria di spese e competenze per i minori ammessi al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n. 218/2025 del 5 febbraio 2025.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 settembre 2022 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Messina , chiedendo la revisione delle condizioni di divorzio , quali Controparte_1 stabilite nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto ex art. 6 comma 2 parte prima D.L. n. 132/2014, a seguito di negoziazione assistita ed in forza dei quali era stato stabilito l'affido condiviso dei figli e con domiciliazione della prima presso il padre, Per_1 Per_3 dell'altro presso la madre.
A sostegno della domanda esponeva:
- che l' si era reso inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della prole, non facendosi CP_1 carico delle esigenze di salute ed igieniche della IG, tanto che la bambina era in forte sovrappeso e – come riferitole da un'insegnante - si presentava a scuola con capelli ed abiti sporchi. - che , inoltre, il predetto non consentiva alla IG di frequentare regolarmente la madre mentre le permetteva di conversare, tramite sms, con persone adulte.
- che , come accertato dalla psicologa che lo aveva in cura, risentiva ancora dei maltrattamenti Per_3 subiti dal padre nel corso del matrimonio, per i quali aveva sporto denuncia;
-che , infine, l' proseguiva nel minacciarla, appostandosi fuori dalla sua abitazione e CP_1 molestandola telefonicamente in pregiudizio della serenità di . Per_3
Chiedeva, pertanto, che fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori, con domicilio presso la propria abitazione e la limitazione della responsabilità genitoriale del padre o, in via subordinata, la domiciliazione privilegiata della minore presso la propria abitazione ed, in ogni caso, che Per_1 fosse posto a carico dell' l' obbligo di contribuire al mantenimento della prole. CP_1
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo il rigetto delle domande della . Pt_1
Rilevava, in particolare, che le indagini avviate a seguito della denuncia inoltrata dalla predetta presso il Tribunale per i Minorenni di Messina avevano consentito di verificare le ottime condizioni igienico sanitarie della minore , dei luoghi in cui dimorava, nonché la ripresa del rendimento Per_1 scolastico e la stabilità affettiva della ragazza.
Deduceva che, piuttosto, la aveva messo in atto una condotta di alienazione parentale, volta Pt_1 ad allontanare il figlio da esso padre, nonostante i suoi continui tentativi di recuperare la Per_3 relazione genitoriale.
Chiedeva, pertanto, la conferma dell'affidamento condiviso dei minori, con collocazione privilegiata del piccolo presso l'abitazione paterna, a causa delle condotte alienanti poste in essere dalla Per_3
ed, in subordine, la conferma di quanto stabilito in seno agli accordi del 4.11.2020. Pt_1
Nel corso del giudizio veniva nominata la AT speciale dei minori, in persona dell'avv.Nunzia
Scoglio, e verificato l'esito positivo degli incontri di ciascun minore con il genitore non convivente, svoltisi all'interno di spazi neutri, il Tribunale confermava la regolamentazione del diritto di visita nei termini già concordati tra le parti.
A seguito del rifiuto di di rientrare a casa del padre, dopo un fine settimana trascorso Per_1 presso la madre – rifiuto, questo, motivato dagli asseriti maltrattamenti subiti - veniva disposta l'audizione della predetta . All'esito, il Tribunale, preso atto della relazione piscologica illustrativa degli esiti dell'ascolto, con decreto del 17 dicembre 2023:
- limitava la capacità genitoriale di ed , consentendo loro solo la Parte_1 Controparte_1 cura diretta degli interessi primari della prole con esclusione di poteri decisionali autonomi in ordine agli interessi dei minori;
- attribuiva all'Avv. Nunzia Scoglio i poteri sostanziali ai sensi dell'art. 473 bis. 8 c.p.c.( cura dei rapporti tra l'Ufficio Giudiziario ed i servizi territoriali, riferendo sulle modalità di svolgimento dell'affidamento e, in particolare, sugli esiti delle iniziative che verranno intraprese dai servizi nell'adempimento dei compiti di cui sopra;
svolgimento di funzioni di raccordo tra i genitori che ne favorisca la comunicazione nell'interesse della prole;
confronto periodico diretto con l'autorità scolastica e con i servizi sanitari che avranno preso in carico i minori, risolvendo eventuali criticità che si presentino nell'andamento dei percorsi individuati dai servizi territoriali, nel superiore interesse dei ragazzi.;
- confermava la collocazione prevalente del figlio presso la madre e disponeva la collocazione Per_3 prevalente della IG presso la madre;
Per_1
- affidava i minori ai servizi sociali dei Comune di BA IC, attribuendo loro i CP_1 seguenti compiti: adozione di iniziative urgenti e continuative volte al riavvicinamento affettivo dei minori al padre, curando la costituzione di appositi spazi presso i quali i congiunti possano riprendere la frequentazione anche d'intesa con i servizi di NA e monitorando il relativo andamento;
cura del reinserimento della minore presso la scuola di appartenenza, relazionandosi agli Per_1 insegnanti per verificarne il percorso scolastico e ricorrendo al reperimento di docenti privati a spese della madre ove necessario ovvero al servizio di educativa domiciliare a cura diretta dell'ente affidatario;
cura della presa in carico stabile del minore da parte del servizio di neuro Per_3 psichiatria infantile e monitoraggio del percorso terapeutico che dovrà essere volto ad emendare il ritardo psichico descritto in atti;
attività di raccordo con il servizio sociale di NA finalizzato ad un monitoraggio più efficace delle attività e degli interessi dei minori su quel territorio.
Con decreto del 16 maggio 2024, il Tribunale, acquisite le relazioni periodiche di interlocuzione con i servizi e con il curatore speciale. disponeva la prosecuzione dell'affidamento dei minori ai servizi sociali sino alla definizione del processo, recependo l'accordo espresso sul punto dai genitori con la conferma dei compiti deferiti al servizio affidatario.
Quindi, con la sentenza impugnata, rilevato che i minori versavano senza dubbio nelle condizioni previste dall'art. 333 c.c.” non avendo la convenuta emendato il proprio atteggiamento volto alla alienazione dei minori dalla figura paterna, secondo quanto è dato concludere dal monitoraggio del servizio sociale affidatario che non ha dato conto di alcuna concreta iniziativa materna in tale senso
e, piuttosto, comunicato che i minori hanno ormai stabilmente interiorizzato la distanza dal padre, voluta e ricercata dalla loro madre”, cosi decideva:
“In limitazione della responsabilità genitoriale di e , conferma Controparte_1 Parte_1
l'affidamento dei minori e al servizio sociale di BA IC Per_1 Persona_4 per la durata di diciotto mesi, attribuendo al servizio affidatario ed al genitore collocatario i compiti stabiliti nel provvedimento reso in data 17/18 dicembre 2023 e successivi chiarimenti;
- fa obbligo al servizio sociale di riferire ogni tre mesi al Giudice Tutelare in ordine ai rapporti mantenuti dai minori con i genitori ed in ordine all'attuazione del progetto di affidamento;
- invita il servizio sociale a tenere conto delle indicazioni dei genitori e dei minori nello svolgimento dei compiti ad esso affidati e nell'adozione delle scelte ad esso demandate;
- invita il servizio sociale a comunicare il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale ed ai genitori entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- dispone la collocazione prevalente dei predetti minori presso la residenza materna disciplinando i tempi di permanenza presso il padre secondo quanto disposto con provvedimento del 18/20 ottobre
2023;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a Controparte_1
entro i primi 5 giorni di ogni mese un assegno di euro 200,00 (euro 100,00 per Parte_1 ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie;
- condanna alla refusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 Controparte_1 liquidandole in euro 7.616,00 e disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Raffaella Saglimbene che ha reso la dichiarazione di rito”
Avverso la sentenza con ricorso depositato in data 24.09.2024 proponeva appello Parte_1 per i motivi di cui infra, chiedendone, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Integrato il contraddittorio si costituiva , contestando specificamente le allegazioni Controparte_1 di controparte e chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva anche la AT dei minori, formulando analoghe conclusioni. Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 35 D.Lgvo 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte riservava la decisione sull'istanza di inibitoria.
Con ordinanza del 6-11 marzo 2025, rigettata la richiesta, rinviava la causa per la decisione all'udienza dell'1 luglio 2025 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo, preso atto delle note depositate dalle parti, la Corte, con ordinanza del 15 ottobre 2025 assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ violazione e falsa applicazione delle norme di legge in materia di affidamento dei minori- errata valutazione delle emergenze processuali”, parte appellante censura la sentenza impugnata nel capo relativo al confermato affidamento dei due figli minori al VI SO .
Assume che il primo decidente aveva fondato la scelta di tale regime sulla condotta asseritamente alienante posta in essere da essa madre e finalizzata all'allontanamento dei due minori dal padre, sul presupposto che la stessa avesse impedito il pernottamento presso l'abitazione di quest'ultimo ed assunto atteggiamenti di trascuratezza nei confronti di e non avviando un serio Per_3 Per_1 percorso di cure per il primo ed un supporto scolastico per la seconda.
Nel censurare siffatto ragionamento, evidenzia che dagli atti ed, in particolare, dalle relazioni dei
SE LI , si evinceva il contrario, ossia il proprio adoperarsi per soddisfare i bisogni primari dei figli, a cui non aveva mai fatto mancare nulla ed a cui aveva assicurato un ambiente sereno ed una casa dotata di tutti i confort, ordinata e pulita.
Quanto al figlio , contesta la mancata attivazione di un adeguato percorso terapeutico, Per_3 evidenziando, piuttosto, di essersi rivolta a specialisti privati.
Il bambino, infatti, era stato preso in cura prima dalla dott.ssa , che aveva accertato un Persona_5 miglioramento di linguaggio e successivamente dalla dott.ssa che aveva consigliato di Per_6 interrompere tale il percorso riabilitativo presso strutture private in attesa di attivarlo presso strutture pubbliche
Aggiungeva che , in atto, il minore effettuava sedute di logopedia presso altro specialista , dott.
e che, al fine di trovare nuove occasioni di socializzazione, era stato iscritto, insieme ai Per_7 fratellini nati dal suo nuovo matrimonio, presso una ludoteca di Furnari.
Sia sia , inoltre, al fine di colmare le riscontrate lacune scolastiche, erano seguiti Per_3 Per_1 da docente privato. Quanto, invece, all' , l'appellante ne rappresenta l'indole violenta , quale desumibile dalla CP_1 relazione della dott.ssa Materia , che su incarico di essa deducente, aveva avuto in cura il piccolo
, suggerendone l'allontanamento dalla figura paterna . Per_3
Lo stesso, inoltre, era imputato del reato di cui all'art. 572 c.pc. commesso in danno di e Per_1 di quello di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.c. posti in essere ai danni di essa alla presenza dei Pt_1 bambini .
Sostiene che, come emerso dalla relazione del servizio sociale del 15.11.2023, era Per_1 trascurata dal padre, tanto che, a seguito della visita domiciliare, la bambina aveva mostrato all'assistente sociale gli indumenti che il padre aveva consegnato in vista del pernottamento presso casa della madre e che erano risultaati sporchi e strappati.
La bambina, inoltre, aveva riferito che, durante la sua permanenza presso l'abitazione paterna, le era consentita solo una doccia a settimana e che frequentemente veniva lasciata sola;
inoltre, nel corso della sua audizione dinnanzi al Tribunale in data 15.11.2023, aveva confermato le violenze subite ad opera del padre.
Secondo l'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure erroneamente non aveva tenuto conto delle precise accuse mosse dalla bambina all'indirizzo del padre, recependo le valutazioni espresse in punto di attendibilità dalla dott.ssa , le cui conclusioni, però, erano state smentite dalla Per_8 relazione redatta, nell'ambito di altro procedimento ( n. 6471/2023 R.G. N.R) dalla dott.ssa , Per_9 che aveva accertato la capacità di di percepire il reale e di riferirlo a terzi. Per_1
Sulla scorta di tali argomentazioni, la insiste per l'affidamento esclusivo dei bambini ad essa Pt_1 madre e la limitazione della responsabilità genitoriale dell' . CP_1
§
2.-Con il secondo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica” violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.- carenza e contraddittorietà della motivazione e delle ragioni giuridiche della decisione”, l'appellante censura la mancata ammissione delle istanze istruttorie .
Assume, in proposito, che l'escussione dei testi, indicati nel ricorso introduttivo sui capitolati di prova ivi articolati, avrebbe fornito certamente al Tribunale elementi dirimenti ai fini dell'accoglimento delle proprie domande, dimostrando che l' non era quel padre buono e CP_1 amorevole che voleva far credere.
§
3.-Con il terzo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “violazione dell'art.148 c.c. e dell'art.316 bis c.c.” l' appellante censura il capo della sentenza relativo all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole posto a carico dell' nella misura di € 200,00 mensili. CP_1 Pur riconoscendo che quest'ultimo gode di un reddito basso, sostiene che l'esiguità della somma prevista dal primo decidente non le consente di assicurare il benessere dei bambini, tenuto conto della modestia anche del proprio reddito .
Chiede , pertanto, un assegno di importo pari a € 500,00 .
§
4.-Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta la regolamentazione delle spese, assumendo che il primo decidente avrebbe dovuto porle a carico dell' . CP_1
In ogni caso, chiede la modifica dell'importo liquidato, che ritiene “esoso ed ingiustificato” , tenuto conto della durata e della complessità del giudizio.
§
5.-Le argomentazioni dell'appellante risultano specificamente contestate dall' , a cui dire CP_1 la pronuncia impugnata è riuscita a realizzare il diritto alla bigenitorialità, compromesso dalle condotte poste in essere dalla , che, per un verso, aveva allontanato da esso padre, per Pt_1 Per_3 altro verso, si era disinteressata della IG tanto da essere stata richiamata al rispetto Per_1 degli accordi .
Deduce che la negativa valutazione espressa dall'appellante circa la propria idoneità genitoriale risultava contrastata dalle relazioni dell' relative anche alla minore , riferite Pt_2 Per_1 all'epoca in cui la bambina conviveva con lui.
Richiama anche le argomentazioni espresse dalla AT dei minori in seno alla comparsa di costituzione circa la sospetta genesi dell'avversione del piccolo rispetto alla figura paterna, Per_3 quale riferita dalla e dai suoi genitori, ed in merito all'accertata insussistenza, quanto ad Pt_1 Per_1
[...
, di quella situazione di degrado descritta sempre dalla madre.
Ribadisce, anche con il supporto dei precedenti provvedimenti adottati dal Tribunale, “l'assoluta nocività genitoriale” della , evidenziandone “la pervicace determinazione ….di alienare i figli Pt_1 dalla figura paterna” .
Sottolinea, infatti, che la predetta si era rivelata, per un verso, indifferente rispetto alle esigenze scolastiche della IG, che, dopo un periodo di distanza affettiva , aveva trattenuto presso la propria abitazione senza curarsi di assicurarle continuità nel percorso formativo;
per altro verso, incapace di “contrastare con percorsi sanitari adeguati il vistoso disturbo psichico del figlio , Per_3 particolarmente palese nel linguaggio incomprensibile e nella manifesta aggressività evidenziati dai servizi sociali”
Contesta, infine, di essere gravato da precedenti penali, precisando di essere stato vittima di una serie di denunce da parte della anche per avere iscritto la IG a scuola senza il consenso della Pt_1 madre al solo fine di rispettare il termine previsto per l'adempimento.
Quanto, infine, alle contestate statuizioni economiche ,richiama le risultanze della dichiarazione dei redditi 2023 versata in atti su ordine del G.I. in data 30 aprile 2024, da cui risulta un reddito complessivo di euro 7.441,00, e sostiene che la situazione è rimasta immodificata , non essendo sopravvenuto mutamento alcuno.
§
6.-Anche la AT dei Minori chiede la conferma della sentenza impugnata, di cui sottolinea la ragionevolezza.
Alla stregua delle risultanze probatorie acquisite, infatti, il supporto dei Servizi LI si era reso indispensabile a fronte dell'accesa conflittualità della coppia al fine di garantire la continuità dei rapporti con il genitore non collocatario ed assicurare la serena crescita dei minori, che inevitabilmente avevano risentito di questo rapporto disfunzionale.
Richiama, quindi, a conferma della correttezza della scelta, la relazione di aggiornamento del
7/11/2024 del VI SO affidatario, dalla quale si evince che l'emersione di “spazi di dialogo
e collaborazione” tra i genitori, che verosimilmente non avrebbe avuto luogo senza l'intervento ed il monitoraggio di un soggetto terzo.
§
7.-I motivi , che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro intima connessione, sono solo parzialmente fondati.
Giova premettere che tra i diritti fondamentali del minore particolare rilievo indubbiamente assume quello di crescere nella propria famiglia e di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente e materialmente dai suoi genitori, salvo che quest'ultimi si rivelino inadeguati, malgrado gli interventi di sostegno ed aiuto che devono essere disposti in favore del nucleo familiare (art.315 bis c.c.; art 1 legge 184/1983).
Gli artt. 330 e 333 c.c. stabiliscono, di conseguenza, che nel caso di condotta pregiudizievole tenuta dai genitori in danno del figlio minore il giudice possa non solo pronunciare un provvedimento ablativo (decadenza dalla responsabilità genitoriale) ma anche, secondo le circostanze, adottare
“provvedimenti convenienti” e disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare.
In questo contesto si inserisce l'affidamento ai Servizi LI, disciplinato nella legislazione previgente dagli artt. 25 e 26 L.835/1935 la cui formulazione è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 5 bis L. 84/1983, a mente del quale il minore può essere affidato ai Servizi LI quando si trova nelle condizioni di cui all'art. 333 c.c.
Ebbene, nella specie, il primo decidente , con la sentenza impugnata , ha confermato il già disposto affidamento dei due minori ai Servizi LI del Comune di BA IC ex art. 5 bis cit. a cui ha affidato non già il mero incarico di supportare i genitori nello svolgimento dei loro compiti, ossia funzione di supporto e vigilanza , ma , piuttosto, quello di esercitare le funzioni dettagliatamente indicate, sottraendole ai genitori in limitazione della responsabilità di entrambi.
L'adozione di siffatta misura è stata giustificata in ragione di carenze riscontrabili nella capacità genitoriale di entrambe le parti.
Il Tribunale ha messo in evidenza, quanto alla : Pt_1
- “gli atteggiamenti strumentali e manipolatori posti in essere nei confronti della IG , Per_1 emersi a chiare lettere nel corso dell'ascolto e posti a fondamento del provvedimento reso in data 17 dicembre 2023, nel quale è già stata evidenziata la completa ritrattazione delle gravissime accuse rivolte dalla minore al padre dopo il primo periodo di convivenza con la madre” ;
- l'incapacità di farsi carico delle esigenze del figlio , assicurando al predetto un serio percorso Per_3 di cura a favore del figlio , dato che solo in data 8 febbraio 2024 risultava “un approccio al Per_3 servizio di NPI nell'interesse del piccolo solo in data 8 febbraio 2024, a seguito di una presa Per_3 in carico dell'agosto 2022, dopo la quale la madre non ha proseguito il programma terapeutico suggerito, riferendo di avere fatto ricorso ad un'assistenza privata della quale non ha dato conto alcuno nel corso del processo, risultando -piuttosto- alla disamina del servizio sociale, l'incapacità del bambino di esprimersi in lingua italiana e la sua incontenibile aggressività nei confronti di familiari ed operatori “.
Quanto, invece, all' il primo decidente , pur escludendo, alla stregua delle indagini CP_1 psicologiche, “carenze nell'attività di cura dei minori”, ha ritenuto che lo stesso non fosse in grado di esercitare la funzione genitoriale , a causa della “condotta alienante” posta in essere dalla , Pt_1 che aveva creato una distanza affettiva tra i minori ed il padre. Ritiene la Corte che non vi siano ragioni per dissentire da tali ampie argomentazioni, che risultano puntualmente correlate alle risultanze istruttorie e coerenti con il quadro familiare gravemente disfunzionale che ne è emerso.
La tesi dell'appellante che, nel negare di avere assunto una condotta alienante ai danni della IG
, richiama le gravi accuse di violenze mosse dalla bambina all'indirizzo del padre nel Per_1 corso della sua audizione del 15 novembre 2023, mal si concilia già con il tenore delle dichiarazioni rese dalla minore.
E' vero, infatti, che la stessa ha riferito di atteggiamenti violenti posti dal padre nei suoi confronti ed in conseguenza dei quali si era rifiutata di rientrare presso l'abitazione del predetto , riconducendo i lividi riportati ( al braccio ed al pancino ) alle percosse subite.
Nondimeno, è indubbio che, nel corso dell'audizione, ha ritrattato le accuse, riferendo Per_1 che “il livido al braccio non è un maltrattamento da parte di papà in quanto forse involontariamente mi ha preso dal braccio;
faccio presente che ho una pelle sensibile: ADR: quando faccio equitazione tengo un corpetto che si chiama tartaruga oltre al casco in testa, il bordo del corpetto mi arriva dove vi mostro ( si dà atto che la ragazza indica appena sotto lo stomaco), il livido allo stomaco me lo sono procurato allorchè papà nel tentativo di scansarmi da un auto che attraversava la strada nel terreno di casa nostra, mi ha con forza “spostata” prendendomi dal fianco”.
Mette conto, altresì, evidenziare che la dott.ssa , psicologa chiamata ad assistere all'audizione, Per_8
ha ritenuto il narrato della minore privo di dettagli e connotato da “scarsa coerenza, poca chiarezza, vaghezza “.
Ha evidenziato il bisogno di “di assecondare e compiacere la madre… che lascia Per_1 trasparire una certa tendenza alla manipolazione ed al controllo” della minore , oltre che “un bisogno della stessa di essere accettata e ben valutata”.
La professionista ha messo in evidenza la tendenza di a fornire giudizi negativi sul padre, Per_1 dalla stessa scelto inizialmente come genitore collocatario e poi divenuto destinatario di accuse di violenza, immediatamente ritrattate, ed ha ritenuto il desiderio di compiacere la madre elemento di condizionamento in grado di incidere negativamente sulla credibilità della ragazzina.
Tali convincenti conclusioni, ad avviso del Collegio, non appaino assolutamente contrastate nella loro valenza dalle valutazioni espresse nell'abito di un procedimento penale dalla dott. ssa Per_9 circa la riscontrata assenza in capo alla minore di “disturbi della sfera cognitiva, emotiva e relazionale”., che possano influire con la capacità della predetta di “percepire adeguatamente il reale, ricordarlo e riferirlo a terzi “o che possano “inficiare la sua idoneità a rendere dichiarazioni”.
Piuttosto, l'accertata capacità di di percepire adeguatamente gli accadimenti e di riferirli Per_1
a terzi costituisce elemento di riscontro della veridicità della ritrattazione delle accuse di maltrattamenti inizialmente rivolte al padre e, conseguentemente, corrobora le conclusioni della dott.ssa circa il bisogno della ragazzina di compiacere la madre e la tendenza di quest'ultima Per_8 al controllo ed al condizionamento della prole.
Ritiene la Corte che, come affermato dal primo decidente, tale comportamento materno , volto ad allontanare la minore dal padre ,ostacolandone la relazione, sia indice delle gravi carenze genitoriali della stessa, posto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva proprio la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità
e alla crescita equilibrata e serena.
Nella medesima direzione depone l'incapacità della , nella fase immediatamente successiva Pt_1 alla disgregazione dell'unione familiare, di collaborare con l' per assicurare ai bambini il CP_1 mantenimento di un significativo rapporto con il genitore non collocatario e di evitare, quanto alla sua relazione con concordemente domiciliata presso il padre, la creazione di quella Per_1 distanza affettiva messa in evidenza dagli operatori del VI SO di NA, all'esito degli incontri in spazio neutro.
Nella relazione del 19.09.2024 , infatti, è stato posto il risalto il disagio manifestato dalla minore nell'incontro con la madre, la mancanza di entusiasmo e di interesse, spia della mancata conservazione, nel periodo di non convivenza, di solidi rapporti affettivi e relazionali.
Il primo decidente ha, altresì, evidenziato a supporto del formulato giudizio di inadeguatezza genitoriale, che la aveva consentito “senza alcuna plausibile ragione riconducibile Pt_1 all'interesse della stessa ( ossia di ) il suo trasferimento definitivo dalla residenza paterna Per_1 in guisa da rendere penosa la ripresa dell'attività scolastica e provocarne addirittura, la dispersione durante i primi tempi di coabitazione con la minore”.
Quanto, poi, al minore , se è vero che dalla relazione dei Servizi LI di BA IC Per_3 dell'11.04.2023 risulta che il bambino era stato effettivamente sottoposto a sedute di logopedia presso specialista privato ( dott.ssa , al contempo non può non rilevarsi che l'addebito mosso alla Per_5 madre dal primo decidente riguarda il mancato avvio di un percorso terapeutico adeguato a fronteggiare non solo le difficoltà del linguaggio palesate dal bambino, ma anche “la sua incontenibile aggressività nei confronti di familiari ed operatori”. Dalle relazione redatta dagli operatori del VI sociale di BA IC, all'esito degli incontri spazio neutro e pervenuta in data 1 settembre 2023, emergono i comportamenti
“problematici” del bambino, estrinsecatisi in “calci, pugni , schiaffi” al fine di ricercare attenzione e nell'utilizzo di “parole ed atteggiamenti aggressivi verso familiari e operatori”.
Ebbene, nonostante tali evidenti problemi relazionali del bambino, – come rilevato dal Tribunale a fondamento del contestato giudizio di inadeguatezza materna – “risulta un approccio al servizio di
NPI nell'interesse del piccolo solo in data 8 febbraio 2024, a seguito di una presa in carico Per_3 dell'agosto 2022, dopo la quale la madre non ha proseguito il programma terapeutico suggerito”
Va, altresì, rilevato che anche nei confronti del piccolo è emersa l'adozione di comportamenti Per_3 volti ad allontanarlo dal padre, emergendo dalle relazioni dei Servizi territoriali (v. relazione del
12.04.2024) che, in occasione degli incontri con quest'ultimo, il bambino utilizzava nei confronti dello stesso espressioni del tipo “tu non se mio papà” , che dimostravano le pressioni psicologiche subite all'interno del nucleo familiare di appartenenza , volte all' estraniazione dell' dalla CP_1 vita del minore.
In tale contesto, l'affidamento ai Servizi SO rappresentava una misura imposta dal non potersi diversamente provvedere alla cura degli interessi morali e materiali dei due bambini, attesa la conflittualità tra i coniugi in uno alle carenze genitoriali della madre e, quanto all' , alla CP_1 subita esclusione, a causa delle condotte della , dall'esercizio della responsabilità genitoriale, Pt_1 che ha inevitabilmente condotto alla marginalizzazione della figura paterna nella vita dei minori.
Il Tribunale, invero, pur escludendo, alla luce delle risultanze relazione del servizio sociale di
NA acquisita in data 15 aprile 2024) la sussistenza, quanto al predetto, di alcuna carenza nell'attività di cura della prole e dando, piuttosto, atto “del costante e concreto tentativo del padre di riavvicinarsi ai figli chiedendo la relativa collocazione presso di sé nonché, a fronte della resistenza della prole, la possibilità di avere contatti frequenti con i minori con tentativi ripetuti anche se esitati in insuccessi e frustrazione affettiva per il genitore”, ha ritenuto che “la già evidenziata condotta alienante agita dalla madre sui figli e la conseguente attuale distanza di questi ultimi dal padre, impone anche la limitazione della capacità genitoriale dell' essendo certo che il concreto CP_1 atteggiarsi delle relazioni familiari escluda di fatto il padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Del resto- come pure riconosciuto dalla stessa appellante (v. note del 16.06.2025), oltre che rilevato dalla AT,- solo grazie “all'ausilio del VI SO affidatario” ed alla costante opera di monitoraggio è stato possibile assicurare il graduale riavvicinamento dei minori al padre , di guisa che (v. relazione dell'11.02.2025), in atto, questi ultimi frequentano regolarmente il padre, effettuando anche pernottamenti presso la sua abitazione nei fine settimana in cui ciò è previsto, nel rispetto di quanto stabilito in sede di negoziazione assistita.
Ciò, tuttavia, non consente , allo stato, di modificare l'attuale regime di affidamento dei minori , posto che dalla medesima relazione si desume il permanere tra gli ex coniugi, nonostante la maggiore collaborazione degli stessi, di una certa conflittualità , che potrebbe pregiudicare i buoni risultati nel frattempo raggiunti in merito al rispristino della relazione dei minori con il padre.
I Servizi hanno, infatti , dato atto della permanenza di divergenze , che gli ex coniugi riescono a superare grazie all'intervento ed alla mediazione degli operatori.
Del resto, il permanere della conflittualità in capo alla è confermato dallo stesso tenore delle Pt_1 argomentazioni in forza delle quali l'appellante invoca la riforma in parte qua della sentenza impugnata.
Ed invero, nonostante la ritrattazione delle accuse di maltrattamenti ad opera della minore Per_1
e le conclusioni espresse dalla psicologa dott.ssa in punto di condizionamento della minore, Per_8 la , che evidentemente non ha acquisito alcuna consapevolezza del disvalore della propria Pt_1 condotta e dei danni che inevitabilmente ne possono conseguire sul sereno sviluppo della prole , non ha emendato il proprio atteggiamento.
Al contrario, insistendo nelle condotte oppositive, continua ad attribuire all'ex coniuge, proprio in base alle dichiarazioni della IG e nonostante la plateale ritrattazione , fatti di penale rilievo ai danni di quest'ultima.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per revocare l'attuale regime né , tantomeno, per disporre, alla scadenza dello stesso, all'affido esclusivo dei minori in capo alla . Pt_1
Va, in proposito, osservato che il giudice, nel decidente in merito all'affidamento dei minori, deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore ( Cass. civ. n. 28244/2019; Cass. civ. n. 2734/2022;
Cass. civ. n. 4056 /2023).
Pertanto, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (ex ultimis Cass.n. 16280/2025).
Ebbene, nella specie, deve osservarsi, per un verso, che le considerazioni sin qui svolte sostengono un giudizio non totalmente positivo in punto di adeguatezza genitoriale della;
per altro verso, Pt_1 che analoga valutazione non può essere estesa anche nei confronti dell' , non risultando CP_1 acquisite emergenze idonee a contrastare il giudizio del primo decidente che, sulla scorta delle relazioni dei servizi territoriali, ha escluso la presenza di carenze nella capacità genitoriale del predetto.
La Corte non intende ignorare che a carico del predetto pendono due procedimenti penali (l'uno per il reato di maltrattamenti in danno della moglie, l'altro per il medesimo reato in danno dei figli) e ben sa che l 'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore impone di accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti (Cass. n.4595/2025).
Tuttavia, al di là del fatto che tali procedimenti non hanno ancora avuto alcun esito condannatorio, non può trascurarsi che la minore ha ampiamente ritrattato , in sede di audizione, le accuse Per_1 originariamente mosse nei confronti del genitore.
Quanto a , invece, va evidenziato che le conclusioni rassegnate dalla psicologa Materia, che Per_3 su richiesta della ha avuto modo di incontrare il minore , sono basate sulle unilaterali Pt_1 dichiarazioni della predetta e sulle generiche affermazioni dello stesso bambino, che ha riferito di essere sovente bastonato dal padre (“mi mbisca sempri”).
La professionista, peraltro, non ha spiegato in base a quali criteri sia pervenuta alla valutazione espressa, tanto più che la stessa risulta basata su due soli incontri con il bambino e mal si concilia con l'accertata serenità e tranquillità dello stesso.
Al cospetto di tale quadro probatorio, non si apprezza la necessità di assunzione della prova testimoniale articolate dalla , volta a dimostrare le carenze genitoriali dell' . Pt_1 CP_1
Al di là della pacificità di alcune circostanze (in particolare quelle articolate sub lettere a,b. delle conclusioni dell'atto di citazione ) e della genericità di altre (, in particolare, quelle articolate sub c e d delle conclusioni dell'atto di appello) , non può, infatti, non tenersi conto della ritrattazione della minore e del fatto che la paura nutrita dal piccolo nei confronti del padre ed Per_1 Per_3 il suo rifiuto di incontrarlo ( circostanze sub lettere n, o.p) mal si conciliano con l'attuale ripresa dei rapporti tra padre e figlio .
Pertanto, non può che confermarsi, a conclusione dell'attuale di affidamento ai Servizi LI, Pt_3 quello condiviso , nella speranza che la sperimentata limitazione della responsabilità genitoriale conduca finalmente ad una completa revisione critica delle condotte che l'hanno determinata ed induca entrambi i genitori alla condivisione ed esecuzione di un comune progetto educativo ed alla piena collaborazione nei compiti di cura e di educazione dei figli
Va, però, accolta la domanda della di domiciliazione di entrambi i figli presso la sua abitazione, Pt_1 al fine di non turbare la continuità affettiva, domestica e sociale, nel frattempo acquisita dai minori in conseguenza della prolungata permanenza presso la madre.
Quanto al diritto di visita con il genitore non collocatario, va confermata la regolamentazione di cui al decreto del 18.10.2023, con cui sono state recepite le modalità concordate tra i genitori in sede di convenzione di negoziazione assistita, salva la possibilità di modifiche che potranno essere stabilite dagli stessi in considerazione delle mutate esigenze scolastiche di Per_1
§
Va, infine, accolta la domanda della di modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, Pt_1 stabilito dal primo decidente nella misura complessiva di € 200,00, in considerazione della modesta capacità reddituale dell' . CP_1
Vale rammentare che, in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto.
Ritiene la Corte che, pure tenuto conto delle modeste capacità reddituali di entrambe le parti, che hanno rappresentato situazioni del tutto equivalenti, e del non elevato tenore di vita di cui i minori hanno verosimilmente goduto in costanza di unione coniugale, avuto riguardo alla risorse economiche della famiglia, detto importo debba essere aumentato ad € 300,00, avuto riguardo alle accresciute esigenze dei predetti. Basti pensare che, secondo le incontestate allegazioni della , il costo di ognuna delle due sedute Pt_1 mensili di logopedia è pari ad € 45,00 e che entrambi i bambini sono seguiti da un'insegnante privata, diguisa che l'importo stabilito si appalesa evidentemente insufficiente.
Resta, ovviamente, fermo l'obbligo del padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
§
Resta, a questo, punto da regolamentare le spese di lite, oggetto dell'ultimo motivo di appello.
Ritiene la Corte che la parziale riforma della sentenza impugnata ( in punto mantenimento dei minori) imponga la rivisitazione delle spese del primo grado di giudizio e che, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, esse vadano integralmente compensate nel rapporto tra la Pt_4
e l' . CP_1
Entrambi vanno, invece, condannate in solido al pagamento delle spese in favore della AT, avv.
Scoglio.
Va , in proposito, ricordato che detta condanna non è impedita dall'ammissione della al Pt_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giacchè perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131
d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cass. 10053/2012;
7504/2011 n. 10053; 25653/2020).
Deve, altresì, considerarsi che, ove sia stato nominato un curatore speciale del minore, la relativa spesa deve essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa necessaria nel superiore interesse del minore e non reputandosi equo far ricadere sull'erario oneri di spesa connessi a compensi e spese del curatore, spesso derivanti dalla violazione, da parte del genitore o di uno di essi dei loro doveri nei confronti della prole.
Va, dunque, applicato il principio generale secondo cui le spese sostenute nell'interesse dei figli non possono che gravare sui genitori (artt. 147,148, 316, 316 bis e 320 c.c.)
Dette spese vanno liquidate come da dispositivo in forza dell'art. 4, comma 10-septies, del D. M. n.
55/2014 (come modificato dal D. M. 147/2022) a mente del quale “per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”. Vanno, pertanto, applicati i parametri tariffari di cui al D. M. cit., tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia indeterminabile-complessità bassa (stante l'oggetto del disputatum) e dei valori minimi , avuto riguardo all'oggetto complessivo ed alla non rilevante complessità delle questioni trattate.
L'importo va liquidato anche in relazione alla fase di trattazione/istruttoria, ravvisandosi prestazioni in concreto riferibili ad essa (istanze istruttorie).
La condanna delle spese va pronunciata in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della AT al beneficio del patrocinio gratuito , giusta ordinanza del C.O.A. di Messina
La liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellante e dalla AT , entrambi ammesse al beneficio del patrocinio gratuito, va riservata a separati decreti, all'esito di produzione, quanto alla AT, di certificazione attestante l' iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Sezione I civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 982/24 R.G. sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. n. 175/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 3.08.2024 e pubblicata l'8.08.2024in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli Controparte_1 minori versando a entro i primi cinque giorni di ogni mese l'importo Parte_1 complessivo di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo Indici Istat;
b) dispone, al termine del periodo di affidamento dei minori ai Servizi LI di BA
IC, il ripristino dell'affido condiviso con domiciliazione prevalente di entrambi i minori presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario come da motivazione;
c) rigetta, per il resto, l'appello;
d) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto tra e;
Parte_1 Controparte_1
e) condanna i predetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore dell'avv. Nunzia
Scoglio nella qualità di AT speciale dei minori, che liquida in complessivi € 4.496,00 a titolo di onorario - di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione e € 1.735,00 per la fase decisionale ) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di 15% C. P. A. e IVA (ove dovuta), disponendone il pagamento in favore dell'Erario; f) riserva di provvedere con separato decreto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellante e dalla AT, ammesse al beneficio del patrocinio gratuito, all'esito di produzione, quanto all'avv. Scoglio, di certificazione attestante la iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Marisa Salvo dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 982/2024 V. G.., posta in decisione in data 15 ottobre 2025
vertente tra
nata a [...] il [...] (C.F. ) , residente in Parte_1 C.F._1
BA IC (ME), Via Napoleone N. 52 , elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (ME),
Via G. Carducci n. 76, presso lo studio dell'Avv. Giulia Lo Presti (c.f. , C.F._2 domicilio digitale , che la rappresenta e difende, giusta procura Email_1 rilasciata su foglio separato, ai sensi degli artt. 83, comma III c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al predetto indirizzo di posta elettronica certificata
Appellante-ammessa al patrocinio gratuito
e nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._3
NA (Fraz. di Trappitello) (ME), Via Santa Filomena, n. 26, elettivamente domiciliato in Catania
Corso Italia n. 59/D presso lo studio dell'avv. Avv. Raffaella Saglimbene, (C.F.
, pec: tel e fax: C.F._4 Email_2
095/530757), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellato
e nei confronti di
avv. Nunzia Scoglio nella qualità di curatrice speciale dei minori nata a Persona_1
NA il 12.12.2012 e nato a [...] il [...] elettivamente domiciliata Persona_2 nel proprio studio professionale in Messina Via dei Mille n. 243 is. 101 rappresentata e difesa da sè stessa
Appellata-ammessa al patrocinio gratuito
e con l'intervento del P. M. – sede in persona del Sostituto Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 175/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 3.08.2024 e pubblicata l'8.08.2024
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante : 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione provvisoria dell'impugnata sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 175/2024 emessa dal Tribunale di
Messina - Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N. 3105/2022 R.G., depositata in cancelleria in data 8.08.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “1. modificare le condizioni di divorzio così come stabilite nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 6, comma 2, parte prima, del D.L. N. 132/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, disponendo l'affidamento esclusivo dei minori ed Per_3 Per_1
alla madre, con domicilio presso quest'ultima, disponendo, altresì, la limitazione della
[...] responsabilità genitoriale del padre , per i gravi motivi sopra esposti;
2. Controparte_1 determinare le modalità di visita dei minori da parte del padre in presenza degli assistenti sociali o secondo le modalità che Codesto Ill.mo Tribunale reputerà più opportune al fine di salvaguardare
l'interesse preminente dei minori;
3. in subordine, qualora Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, disporre il domicilio privilegiato della minore , presso l'abitazione della madre, con la facoltà di visita del padre Per_1 alle modalità ritenute più adeguate da Codesto Ill.mo Tribunale;
4. in ogni caso disporre che il Sig.
corrisponda un assegno di mantenimento nell'interesse dei figli minori in proporzione ai CP_1 redditi del genitore obbligato;
5. condannare il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese, compensi ed onorari di causa, oltre oneri di legge;
6. in via istruttoria, ammettere interrogatorio formale della parte resistente e prova per testi su tutte le circostanze riportate in narrativa”
Per l'appellato: “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare l'appello proposto, unitamente a tutte le richieste ivi formulate, anche di carattere istruttorio, poiché infondato e/o inammissibile in fatto ed in diritto. - Conseguentemente, confermare in toto la sentenza di prime cure, disponendo,
l'affidamento dei minori ai Servizi LI di BA IC, allo scadere del periodo ivi previsto, fino al compimento della maggiore età dei minori e Persona_1 Persona_4
- In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di ammissione della prova per testi
[...] richiesta dall'appellante, ammettere l'appellato alla prova del contrario, nonché prova diretta sul seguente articolato: 1)Vero o no che , padre di , è un padre premuroso e Controparte_1 Per_1 attento in relazione a tutte le esigenze della IG, anche di carattere scolastico? 2) Vero o no che
, quando conviveva con il padre, si presentava quotidianamente puntuale alle Persona_1 lezioni scolastiche, ben curata e pulita? 3) Vero o no che , quando conviveva con il Persona_1 padre, era ben inserita in classe, e partecipava gioiosamente a tutte le iniziative scolastiche e intratteneva rapporti cordiali di amicizia con tutti i compagnetti? 4) Vero o no che , Persona_1 da quando aveva iniziato a frequentare l'Istituto Scolastico di NA, aveva avuto nel tempo una buona ripresa e un buon miglioramento del rendimento scolastico? 5) Vero o no che lei in qualità di insegnante può attestare che , era correttamente amalgamata nell'ambiente scolastico, ove Per_1 aveva instaurato un rapporto consolidato nel tempo con lei e i suoi compagnetti di classe? 6) Vero o no che, quando conviveva con il padre, accudiva quotidianamente la nipotina curandone Per_1 insieme al padre l'igiene personale, della casa, nonché assistendola quotidianamente nella preparazione dei pasti e in tutte le altre sue esigenze? 7) Vero o no che , quando conviveva Per_1 con il padre, era molto legata sia a lei che al padre e trascorre serenamente le sue giornate avendo lei ed il suo papà come punto di riferimento quotidiano? 8) Vero o no che quando conviveva Per_1 con il padre, lei non vide il nipotino per più di un anno? 9) Vero o no che quando Per_3 Per_3 veniva era felice, si divertiva e giocava con papà, la sorellina e con lei, mostrando soprattutto Per_1 un ottimo rapporto affettivo con il padre? 10) Vero o no che tutte le volte che il resistente tentava di esercitare il suo diritto di visita del piccolo , recandosi a prelevarlo presso l'abitazione della Per_3 madre, in BA IC, veniva violentemente aggredito verbalmente, alla presenza talvolta di entrambi i minori? 11) Vero o no che una delle volte in cui il resistente tentava sempre di esercitare il suo diritto di visita del piccolo , recandosi a prelevarlo presso l'abitazione della madre, in Per_3
BA IC, veniva aggredito anche fisicamente, subendo la lacerazione della maglietta indossata e minacciato con un bastone e un'ascia?
Si chiede la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, per tutti i numerosi reati individuabili nei comportamenti di parte ricorrente e, in particolare, per i reati di cui agli artt. 388
c.p., 574 c.p. e 368 c.p.; - Confermare la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado di giudizio e condannare, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese
e dei compensi del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi”
Per l'avv. Nunzia Scoglio n.q.: “ chiede il rigetto del gravame proposto con la consequenziale conferma della Sentenza n. 175/2024 del Tribunale di Messina, depositata in data 8/8/2024 . Con vittoria di spese e competenze per i minori ammessi al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n. 218/2025 del 5 febbraio 2025.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 settembre 2022 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Messina , chiedendo la revisione delle condizioni di divorzio , quali Controparte_1 stabilite nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto ex art. 6 comma 2 parte prima D.L. n. 132/2014, a seguito di negoziazione assistita ed in forza dei quali era stato stabilito l'affido condiviso dei figli e con domiciliazione della prima presso il padre, Per_1 Per_3 dell'altro presso la madre.
A sostegno della domanda esponeva:
- che l' si era reso inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della prole, non facendosi CP_1 carico delle esigenze di salute ed igieniche della IG, tanto che la bambina era in forte sovrappeso e – come riferitole da un'insegnante - si presentava a scuola con capelli ed abiti sporchi. - che , inoltre, il predetto non consentiva alla IG di frequentare regolarmente la madre mentre le permetteva di conversare, tramite sms, con persone adulte.
- che , come accertato dalla psicologa che lo aveva in cura, risentiva ancora dei maltrattamenti Per_3 subiti dal padre nel corso del matrimonio, per i quali aveva sporto denuncia;
-che , infine, l' proseguiva nel minacciarla, appostandosi fuori dalla sua abitazione e CP_1 molestandola telefonicamente in pregiudizio della serenità di . Per_3
Chiedeva, pertanto, che fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori, con domicilio presso la propria abitazione e la limitazione della responsabilità genitoriale del padre o, in via subordinata, la domiciliazione privilegiata della minore presso la propria abitazione ed, in ogni caso, che Per_1 fosse posto a carico dell' l' obbligo di contribuire al mantenimento della prole. CP_1
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo il rigetto delle domande della . Pt_1
Rilevava, in particolare, che le indagini avviate a seguito della denuncia inoltrata dalla predetta presso il Tribunale per i Minorenni di Messina avevano consentito di verificare le ottime condizioni igienico sanitarie della minore , dei luoghi in cui dimorava, nonché la ripresa del rendimento Per_1 scolastico e la stabilità affettiva della ragazza.
Deduceva che, piuttosto, la aveva messo in atto una condotta di alienazione parentale, volta Pt_1 ad allontanare il figlio da esso padre, nonostante i suoi continui tentativi di recuperare la Per_3 relazione genitoriale.
Chiedeva, pertanto, la conferma dell'affidamento condiviso dei minori, con collocazione privilegiata del piccolo presso l'abitazione paterna, a causa delle condotte alienanti poste in essere dalla Per_3
ed, in subordine, la conferma di quanto stabilito in seno agli accordi del 4.11.2020. Pt_1
Nel corso del giudizio veniva nominata la AT speciale dei minori, in persona dell'avv.Nunzia
Scoglio, e verificato l'esito positivo degli incontri di ciascun minore con il genitore non convivente, svoltisi all'interno di spazi neutri, il Tribunale confermava la regolamentazione del diritto di visita nei termini già concordati tra le parti.
A seguito del rifiuto di di rientrare a casa del padre, dopo un fine settimana trascorso Per_1 presso la madre – rifiuto, questo, motivato dagli asseriti maltrattamenti subiti - veniva disposta l'audizione della predetta . All'esito, il Tribunale, preso atto della relazione piscologica illustrativa degli esiti dell'ascolto, con decreto del 17 dicembre 2023:
- limitava la capacità genitoriale di ed , consentendo loro solo la Parte_1 Controparte_1 cura diretta degli interessi primari della prole con esclusione di poteri decisionali autonomi in ordine agli interessi dei minori;
- attribuiva all'Avv. Nunzia Scoglio i poteri sostanziali ai sensi dell'art. 473 bis. 8 c.p.c.( cura dei rapporti tra l'Ufficio Giudiziario ed i servizi territoriali, riferendo sulle modalità di svolgimento dell'affidamento e, in particolare, sugli esiti delle iniziative che verranno intraprese dai servizi nell'adempimento dei compiti di cui sopra;
svolgimento di funzioni di raccordo tra i genitori che ne favorisca la comunicazione nell'interesse della prole;
confronto periodico diretto con l'autorità scolastica e con i servizi sanitari che avranno preso in carico i minori, risolvendo eventuali criticità che si presentino nell'andamento dei percorsi individuati dai servizi territoriali, nel superiore interesse dei ragazzi.;
- confermava la collocazione prevalente del figlio presso la madre e disponeva la collocazione Per_3 prevalente della IG presso la madre;
Per_1
- affidava i minori ai servizi sociali dei Comune di BA IC, attribuendo loro i CP_1 seguenti compiti: adozione di iniziative urgenti e continuative volte al riavvicinamento affettivo dei minori al padre, curando la costituzione di appositi spazi presso i quali i congiunti possano riprendere la frequentazione anche d'intesa con i servizi di NA e monitorando il relativo andamento;
cura del reinserimento della minore presso la scuola di appartenenza, relazionandosi agli Per_1 insegnanti per verificarne il percorso scolastico e ricorrendo al reperimento di docenti privati a spese della madre ove necessario ovvero al servizio di educativa domiciliare a cura diretta dell'ente affidatario;
cura della presa in carico stabile del minore da parte del servizio di neuro Per_3 psichiatria infantile e monitoraggio del percorso terapeutico che dovrà essere volto ad emendare il ritardo psichico descritto in atti;
attività di raccordo con il servizio sociale di NA finalizzato ad un monitoraggio più efficace delle attività e degli interessi dei minori su quel territorio.
Con decreto del 16 maggio 2024, il Tribunale, acquisite le relazioni periodiche di interlocuzione con i servizi e con il curatore speciale. disponeva la prosecuzione dell'affidamento dei minori ai servizi sociali sino alla definizione del processo, recependo l'accordo espresso sul punto dai genitori con la conferma dei compiti deferiti al servizio affidatario.
Quindi, con la sentenza impugnata, rilevato che i minori versavano senza dubbio nelle condizioni previste dall'art. 333 c.c.” non avendo la convenuta emendato il proprio atteggiamento volto alla alienazione dei minori dalla figura paterna, secondo quanto è dato concludere dal monitoraggio del servizio sociale affidatario che non ha dato conto di alcuna concreta iniziativa materna in tale senso
e, piuttosto, comunicato che i minori hanno ormai stabilmente interiorizzato la distanza dal padre, voluta e ricercata dalla loro madre”, cosi decideva:
“In limitazione della responsabilità genitoriale di e , conferma Controparte_1 Parte_1
l'affidamento dei minori e al servizio sociale di BA IC Per_1 Persona_4 per la durata di diciotto mesi, attribuendo al servizio affidatario ed al genitore collocatario i compiti stabiliti nel provvedimento reso in data 17/18 dicembre 2023 e successivi chiarimenti;
- fa obbligo al servizio sociale di riferire ogni tre mesi al Giudice Tutelare in ordine ai rapporti mantenuti dai minori con i genitori ed in ordine all'attuazione del progetto di affidamento;
- invita il servizio sociale a tenere conto delle indicazioni dei genitori e dei minori nello svolgimento dei compiti ad esso affidati e nell'adozione delle scelte ad esso demandate;
- invita il servizio sociale a comunicare il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale ed ai genitori entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- dispone la collocazione prevalente dei predetti minori presso la residenza materna disciplinando i tempi di permanenza presso il padre secondo quanto disposto con provvedimento del 18/20 ottobre
2023;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a Controparte_1
entro i primi 5 giorni di ogni mese un assegno di euro 200,00 (euro 100,00 per Parte_1 ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie;
- condanna alla refusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 Controparte_1 liquidandole in euro 7.616,00 e disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Raffaella Saglimbene che ha reso la dichiarazione di rito”
Avverso la sentenza con ricorso depositato in data 24.09.2024 proponeva appello Parte_1 per i motivi di cui infra, chiedendone, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Integrato il contraddittorio si costituiva , contestando specificamente le allegazioni Controparte_1 di controparte e chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva anche la AT dei minori, formulando analoghe conclusioni. Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 35 D.Lgvo 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte riservava la decisione sull'istanza di inibitoria.
Con ordinanza del 6-11 marzo 2025, rigettata la richiesta, rinviava la causa per la decisione all'udienza dell'1 luglio 2025 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo, preso atto delle note depositate dalle parti, la Corte, con ordinanza del 15 ottobre 2025 assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ violazione e falsa applicazione delle norme di legge in materia di affidamento dei minori- errata valutazione delle emergenze processuali”, parte appellante censura la sentenza impugnata nel capo relativo al confermato affidamento dei due figli minori al VI SO .
Assume che il primo decidente aveva fondato la scelta di tale regime sulla condotta asseritamente alienante posta in essere da essa madre e finalizzata all'allontanamento dei due minori dal padre, sul presupposto che la stessa avesse impedito il pernottamento presso l'abitazione di quest'ultimo ed assunto atteggiamenti di trascuratezza nei confronti di e non avviando un serio Per_3 Per_1 percorso di cure per il primo ed un supporto scolastico per la seconda.
Nel censurare siffatto ragionamento, evidenzia che dagli atti ed, in particolare, dalle relazioni dei
SE LI , si evinceva il contrario, ossia il proprio adoperarsi per soddisfare i bisogni primari dei figli, a cui non aveva mai fatto mancare nulla ed a cui aveva assicurato un ambiente sereno ed una casa dotata di tutti i confort, ordinata e pulita.
Quanto al figlio , contesta la mancata attivazione di un adeguato percorso terapeutico, Per_3 evidenziando, piuttosto, di essersi rivolta a specialisti privati.
Il bambino, infatti, era stato preso in cura prima dalla dott.ssa , che aveva accertato un Persona_5 miglioramento di linguaggio e successivamente dalla dott.ssa che aveva consigliato di Per_6 interrompere tale il percorso riabilitativo presso strutture private in attesa di attivarlo presso strutture pubbliche
Aggiungeva che , in atto, il minore effettuava sedute di logopedia presso altro specialista , dott.
e che, al fine di trovare nuove occasioni di socializzazione, era stato iscritto, insieme ai Per_7 fratellini nati dal suo nuovo matrimonio, presso una ludoteca di Furnari.
Sia sia , inoltre, al fine di colmare le riscontrate lacune scolastiche, erano seguiti Per_3 Per_1 da docente privato. Quanto, invece, all' , l'appellante ne rappresenta l'indole violenta , quale desumibile dalla CP_1 relazione della dott.ssa Materia , che su incarico di essa deducente, aveva avuto in cura il piccolo
, suggerendone l'allontanamento dalla figura paterna . Per_3
Lo stesso, inoltre, era imputato del reato di cui all'art. 572 c.pc. commesso in danno di e Per_1 di quello di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.c. posti in essere ai danni di essa alla presenza dei Pt_1 bambini .
Sostiene che, come emerso dalla relazione del servizio sociale del 15.11.2023, era Per_1 trascurata dal padre, tanto che, a seguito della visita domiciliare, la bambina aveva mostrato all'assistente sociale gli indumenti che il padre aveva consegnato in vista del pernottamento presso casa della madre e che erano risultaati sporchi e strappati.
La bambina, inoltre, aveva riferito che, durante la sua permanenza presso l'abitazione paterna, le era consentita solo una doccia a settimana e che frequentemente veniva lasciata sola;
inoltre, nel corso della sua audizione dinnanzi al Tribunale in data 15.11.2023, aveva confermato le violenze subite ad opera del padre.
Secondo l'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure erroneamente non aveva tenuto conto delle precise accuse mosse dalla bambina all'indirizzo del padre, recependo le valutazioni espresse in punto di attendibilità dalla dott.ssa , le cui conclusioni, però, erano state smentite dalla Per_8 relazione redatta, nell'ambito di altro procedimento ( n. 6471/2023 R.G. N.R) dalla dott.ssa , Per_9 che aveva accertato la capacità di di percepire il reale e di riferirlo a terzi. Per_1
Sulla scorta di tali argomentazioni, la insiste per l'affidamento esclusivo dei bambini ad essa Pt_1 madre e la limitazione della responsabilità genitoriale dell' . CP_1
§
2.-Con il secondo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica” violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.- carenza e contraddittorietà della motivazione e delle ragioni giuridiche della decisione”, l'appellante censura la mancata ammissione delle istanze istruttorie .
Assume, in proposito, che l'escussione dei testi, indicati nel ricorso introduttivo sui capitolati di prova ivi articolati, avrebbe fornito certamente al Tribunale elementi dirimenti ai fini dell'accoglimento delle proprie domande, dimostrando che l' non era quel padre buono e CP_1 amorevole che voleva far credere.
§
3.-Con il terzo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “violazione dell'art.148 c.c. e dell'art.316 bis c.c.” l' appellante censura il capo della sentenza relativo all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole posto a carico dell' nella misura di € 200,00 mensili. CP_1 Pur riconoscendo che quest'ultimo gode di un reddito basso, sostiene che l'esiguità della somma prevista dal primo decidente non le consente di assicurare il benessere dei bambini, tenuto conto della modestia anche del proprio reddito .
Chiede , pertanto, un assegno di importo pari a € 500,00 .
§
4.-Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta la regolamentazione delle spese, assumendo che il primo decidente avrebbe dovuto porle a carico dell' . CP_1
In ogni caso, chiede la modifica dell'importo liquidato, che ritiene “esoso ed ingiustificato” , tenuto conto della durata e della complessità del giudizio.
§
5.-Le argomentazioni dell'appellante risultano specificamente contestate dall' , a cui dire CP_1 la pronuncia impugnata è riuscita a realizzare il diritto alla bigenitorialità, compromesso dalle condotte poste in essere dalla , che, per un verso, aveva allontanato da esso padre, per Pt_1 Per_3 altro verso, si era disinteressata della IG tanto da essere stata richiamata al rispetto Per_1 degli accordi .
Deduce che la negativa valutazione espressa dall'appellante circa la propria idoneità genitoriale risultava contrastata dalle relazioni dell' relative anche alla minore , riferite Pt_2 Per_1 all'epoca in cui la bambina conviveva con lui.
Richiama anche le argomentazioni espresse dalla AT dei minori in seno alla comparsa di costituzione circa la sospetta genesi dell'avversione del piccolo rispetto alla figura paterna, Per_3 quale riferita dalla e dai suoi genitori, ed in merito all'accertata insussistenza, quanto ad Pt_1 Per_1
[...
, di quella situazione di degrado descritta sempre dalla madre.
Ribadisce, anche con il supporto dei precedenti provvedimenti adottati dal Tribunale, “l'assoluta nocività genitoriale” della , evidenziandone “la pervicace determinazione ….di alienare i figli Pt_1 dalla figura paterna” .
Sottolinea, infatti, che la predetta si era rivelata, per un verso, indifferente rispetto alle esigenze scolastiche della IG, che, dopo un periodo di distanza affettiva , aveva trattenuto presso la propria abitazione senza curarsi di assicurarle continuità nel percorso formativo;
per altro verso, incapace di “contrastare con percorsi sanitari adeguati il vistoso disturbo psichico del figlio , Per_3 particolarmente palese nel linguaggio incomprensibile e nella manifesta aggressività evidenziati dai servizi sociali”
Contesta, infine, di essere gravato da precedenti penali, precisando di essere stato vittima di una serie di denunce da parte della anche per avere iscritto la IG a scuola senza il consenso della Pt_1 madre al solo fine di rispettare il termine previsto per l'adempimento.
Quanto, infine, alle contestate statuizioni economiche ,richiama le risultanze della dichiarazione dei redditi 2023 versata in atti su ordine del G.I. in data 30 aprile 2024, da cui risulta un reddito complessivo di euro 7.441,00, e sostiene che la situazione è rimasta immodificata , non essendo sopravvenuto mutamento alcuno.
§
6.-Anche la AT dei Minori chiede la conferma della sentenza impugnata, di cui sottolinea la ragionevolezza.
Alla stregua delle risultanze probatorie acquisite, infatti, il supporto dei Servizi LI si era reso indispensabile a fronte dell'accesa conflittualità della coppia al fine di garantire la continuità dei rapporti con il genitore non collocatario ed assicurare la serena crescita dei minori, che inevitabilmente avevano risentito di questo rapporto disfunzionale.
Richiama, quindi, a conferma della correttezza della scelta, la relazione di aggiornamento del
7/11/2024 del VI SO affidatario, dalla quale si evince che l'emersione di “spazi di dialogo
e collaborazione” tra i genitori, che verosimilmente non avrebbe avuto luogo senza l'intervento ed il monitoraggio di un soggetto terzo.
§
7.-I motivi , che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro intima connessione, sono solo parzialmente fondati.
Giova premettere che tra i diritti fondamentali del minore particolare rilievo indubbiamente assume quello di crescere nella propria famiglia e di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente e materialmente dai suoi genitori, salvo che quest'ultimi si rivelino inadeguati, malgrado gli interventi di sostegno ed aiuto che devono essere disposti in favore del nucleo familiare (art.315 bis c.c.; art 1 legge 184/1983).
Gli artt. 330 e 333 c.c. stabiliscono, di conseguenza, che nel caso di condotta pregiudizievole tenuta dai genitori in danno del figlio minore il giudice possa non solo pronunciare un provvedimento ablativo (decadenza dalla responsabilità genitoriale) ma anche, secondo le circostanze, adottare
“provvedimenti convenienti” e disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare.
In questo contesto si inserisce l'affidamento ai Servizi LI, disciplinato nella legislazione previgente dagli artt. 25 e 26 L.835/1935 la cui formulazione è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 5 bis L. 84/1983, a mente del quale il minore può essere affidato ai Servizi LI quando si trova nelle condizioni di cui all'art. 333 c.c.
Ebbene, nella specie, il primo decidente , con la sentenza impugnata , ha confermato il già disposto affidamento dei due minori ai Servizi LI del Comune di BA IC ex art. 5 bis cit. a cui ha affidato non già il mero incarico di supportare i genitori nello svolgimento dei loro compiti, ossia funzione di supporto e vigilanza , ma , piuttosto, quello di esercitare le funzioni dettagliatamente indicate, sottraendole ai genitori in limitazione della responsabilità di entrambi.
L'adozione di siffatta misura è stata giustificata in ragione di carenze riscontrabili nella capacità genitoriale di entrambe le parti.
Il Tribunale ha messo in evidenza, quanto alla : Pt_1
- “gli atteggiamenti strumentali e manipolatori posti in essere nei confronti della IG , Per_1 emersi a chiare lettere nel corso dell'ascolto e posti a fondamento del provvedimento reso in data 17 dicembre 2023, nel quale è già stata evidenziata la completa ritrattazione delle gravissime accuse rivolte dalla minore al padre dopo il primo periodo di convivenza con la madre” ;
- l'incapacità di farsi carico delle esigenze del figlio , assicurando al predetto un serio percorso Per_3 di cura a favore del figlio , dato che solo in data 8 febbraio 2024 risultava “un approccio al Per_3 servizio di NPI nell'interesse del piccolo solo in data 8 febbraio 2024, a seguito di una presa Per_3 in carico dell'agosto 2022, dopo la quale la madre non ha proseguito il programma terapeutico suggerito, riferendo di avere fatto ricorso ad un'assistenza privata della quale non ha dato conto alcuno nel corso del processo, risultando -piuttosto- alla disamina del servizio sociale, l'incapacità del bambino di esprimersi in lingua italiana e la sua incontenibile aggressività nei confronti di familiari ed operatori “.
Quanto, invece, all' il primo decidente , pur escludendo, alla stregua delle indagini CP_1 psicologiche, “carenze nell'attività di cura dei minori”, ha ritenuto che lo stesso non fosse in grado di esercitare la funzione genitoriale , a causa della “condotta alienante” posta in essere dalla , Pt_1 che aveva creato una distanza affettiva tra i minori ed il padre. Ritiene la Corte che non vi siano ragioni per dissentire da tali ampie argomentazioni, che risultano puntualmente correlate alle risultanze istruttorie e coerenti con il quadro familiare gravemente disfunzionale che ne è emerso.
La tesi dell'appellante che, nel negare di avere assunto una condotta alienante ai danni della IG
, richiama le gravi accuse di violenze mosse dalla bambina all'indirizzo del padre nel Per_1 corso della sua audizione del 15 novembre 2023, mal si concilia già con il tenore delle dichiarazioni rese dalla minore.
E' vero, infatti, che la stessa ha riferito di atteggiamenti violenti posti dal padre nei suoi confronti ed in conseguenza dei quali si era rifiutata di rientrare presso l'abitazione del predetto , riconducendo i lividi riportati ( al braccio ed al pancino ) alle percosse subite.
Nondimeno, è indubbio che, nel corso dell'audizione, ha ritrattato le accuse, riferendo Per_1 che “il livido al braccio non è un maltrattamento da parte di papà in quanto forse involontariamente mi ha preso dal braccio;
faccio presente che ho una pelle sensibile: ADR: quando faccio equitazione tengo un corpetto che si chiama tartaruga oltre al casco in testa, il bordo del corpetto mi arriva dove vi mostro ( si dà atto che la ragazza indica appena sotto lo stomaco), il livido allo stomaco me lo sono procurato allorchè papà nel tentativo di scansarmi da un auto che attraversava la strada nel terreno di casa nostra, mi ha con forza “spostata” prendendomi dal fianco”.
Mette conto, altresì, evidenziare che la dott.ssa , psicologa chiamata ad assistere all'audizione, Per_8
ha ritenuto il narrato della minore privo di dettagli e connotato da “scarsa coerenza, poca chiarezza, vaghezza “.
Ha evidenziato il bisogno di “di assecondare e compiacere la madre… che lascia Per_1 trasparire una certa tendenza alla manipolazione ed al controllo” della minore , oltre che “un bisogno della stessa di essere accettata e ben valutata”.
La professionista ha messo in evidenza la tendenza di a fornire giudizi negativi sul padre, Per_1 dalla stessa scelto inizialmente come genitore collocatario e poi divenuto destinatario di accuse di violenza, immediatamente ritrattate, ed ha ritenuto il desiderio di compiacere la madre elemento di condizionamento in grado di incidere negativamente sulla credibilità della ragazzina.
Tali convincenti conclusioni, ad avviso del Collegio, non appaino assolutamente contrastate nella loro valenza dalle valutazioni espresse nell'abito di un procedimento penale dalla dott. ssa Per_9 circa la riscontrata assenza in capo alla minore di “disturbi della sfera cognitiva, emotiva e relazionale”., che possano influire con la capacità della predetta di “percepire adeguatamente il reale, ricordarlo e riferirlo a terzi “o che possano “inficiare la sua idoneità a rendere dichiarazioni”.
Piuttosto, l'accertata capacità di di percepire adeguatamente gli accadimenti e di riferirli Per_1
a terzi costituisce elemento di riscontro della veridicità della ritrattazione delle accuse di maltrattamenti inizialmente rivolte al padre e, conseguentemente, corrobora le conclusioni della dott.ssa circa il bisogno della ragazzina di compiacere la madre e la tendenza di quest'ultima Per_8 al controllo ed al condizionamento della prole.
Ritiene la Corte che, come affermato dal primo decidente, tale comportamento materno , volto ad allontanare la minore dal padre ,ostacolandone la relazione, sia indice delle gravi carenze genitoriali della stessa, posto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva proprio la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità
e alla crescita equilibrata e serena.
Nella medesima direzione depone l'incapacità della , nella fase immediatamente successiva Pt_1 alla disgregazione dell'unione familiare, di collaborare con l' per assicurare ai bambini il CP_1 mantenimento di un significativo rapporto con il genitore non collocatario e di evitare, quanto alla sua relazione con concordemente domiciliata presso il padre, la creazione di quella Per_1 distanza affettiva messa in evidenza dagli operatori del VI SO di NA, all'esito degli incontri in spazio neutro.
Nella relazione del 19.09.2024 , infatti, è stato posto il risalto il disagio manifestato dalla minore nell'incontro con la madre, la mancanza di entusiasmo e di interesse, spia della mancata conservazione, nel periodo di non convivenza, di solidi rapporti affettivi e relazionali.
Il primo decidente ha, altresì, evidenziato a supporto del formulato giudizio di inadeguatezza genitoriale, che la aveva consentito “senza alcuna plausibile ragione riconducibile Pt_1 all'interesse della stessa ( ossia di ) il suo trasferimento definitivo dalla residenza paterna Per_1 in guisa da rendere penosa la ripresa dell'attività scolastica e provocarne addirittura, la dispersione durante i primi tempi di coabitazione con la minore”.
Quanto, poi, al minore , se è vero che dalla relazione dei Servizi LI di BA IC Per_3 dell'11.04.2023 risulta che il bambino era stato effettivamente sottoposto a sedute di logopedia presso specialista privato ( dott.ssa , al contempo non può non rilevarsi che l'addebito mosso alla Per_5 madre dal primo decidente riguarda il mancato avvio di un percorso terapeutico adeguato a fronteggiare non solo le difficoltà del linguaggio palesate dal bambino, ma anche “la sua incontenibile aggressività nei confronti di familiari ed operatori”. Dalle relazione redatta dagli operatori del VI sociale di BA IC, all'esito degli incontri spazio neutro e pervenuta in data 1 settembre 2023, emergono i comportamenti
“problematici” del bambino, estrinsecatisi in “calci, pugni , schiaffi” al fine di ricercare attenzione e nell'utilizzo di “parole ed atteggiamenti aggressivi verso familiari e operatori”.
Ebbene, nonostante tali evidenti problemi relazionali del bambino, – come rilevato dal Tribunale a fondamento del contestato giudizio di inadeguatezza materna – “risulta un approccio al servizio di
NPI nell'interesse del piccolo solo in data 8 febbraio 2024, a seguito di una presa in carico Per_3 dell'agosto 2022, dopo la quale la madre non ha proseguito il programma terapeutico suggerito”
Va, altresì, rilevato che anche nei confronti del piccolo è emersa l'adozione di comportamenti Per_3 volti ad allontanarlo dal padre, emergendo dalle relazioni dei Servizi territoriali (v. relazione del
12.04.2024) che, in occasione degli incontri con quest'ultimo, il bambino utilizzava nei confronti dello stesso espressioni del tipo “tu non se mio papà” , che dimostravano le pressioni psicologiche subite all'interno del nucleo familiare di appartenenza , volte all' estraniazione dell' dalla CP_1 vita del minore.
In tale contesto, l'affidamento ai Servizi SO rappresentava una misura imposta dal non potersi diversamente provvedere alla cura degli interessi morali e materiali dei due bambini, attesa la conflittualità tra i coniugi in uno alle carenze genitoriali della madre e, quanto all' , alla CP_1 subita esclusione, a causa delle condotte della , dall'esercizio della responsabilità genitoriale, Pt_1 che ha inevitabilmente condotto alla marginalizzazione della figura paterna nella vita dei minori.
Il Tribunale, invero, pur escludendo, alla luce delle risultanze relazione del servizio sociale di
NA acquisita in data 15 aprile 2024) la sussistenza, quanto al predetto, di alcuna carenza nell'attività di cura della prole e dando, piuttosto, atto “del costante e concreto tentativo del padre di riavvicinarsi ai figli chiedendo la relativa collocazione presso di sé nonché, a fronte della resistenza della prole, la possibilità di avere contatti frequenti con i minori con tentativi ripetuti anche se esitati in insuccessi e frustrazione affettiva per il genitore”, ha ritenuto che “la già evidenziata condotta alienante agita dalla madre sui figli e la conseguente attuale distanza di questi ultimi dal padre, impone anche la limitazione della capacità genitoriale dell' essendo certo che il concreto CP_1 atteggiarsi delle relazioni familiari escluda di fatto il padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Del resto- come pure riconosciuto dalla stessa appellante (v. note del 16.06.2025), oltre che rilevato dalla AT,- solo grazie “all'ausilio del VI SO affidatario” ed alla costante opera di monitoraggio è stato possibile assicurare il graduale riavvicinamento dei minori al padre , di guisa che (v. relazione dell'11.02.2025), in atto, questi ultimi frequentano regolarmente il padre, effettuando anche pernottamenti presso la sua abitazione nei fine settimana in cui ciò è previsto, nel rispetto di quanto stabilito in sede di negoziazione assistita.
Ciò, tuttavia, non consente , allo stato, di modificare l'attuale regime di affidamento dei minori , posto che dalla medesima relazione si desume il permanere tra gli ex coniugi, nonostante la maggiore collaborazione degli stessi, di una certa conflittualità , che potrebbe pregiudicare i buoni risultati nel frattempo raggiunti in merito al rispristino della relazione dei minori con il padre.
I Servizi hanno, infatti , dato atto della permanenza di divergenze , che gli ex coniugi riescono a superare grazie all'intervento ed alla mediazione degli operatori.
Del resto, il permanere della conflittualità in capo alla è confermato dallo stesso tenore delle Pt_1 argomentazioni in forza delle quali l'appellante invoca la riforma in parte qua della sentenza impugnata.
Ed invero, nonostante la ritrattazione delle accuse di maltrattamenti ad opera della minore Per_1
e le conclusioni espresse dalla psicologa dott.ssa in punto di condizionamento della minore, Per_8 la , che evidentemente non ha acquisito alcuna consapevolezza del disvalore della propria Pt_1 condotta e dei danni che inevitabilmente ne possono conseguire sul sereno sviluppo della prole , non ha emendato il proprio atteggiamento.
Al contrario, insistendo nelle condotte oppositive, continua ad attribuire all'ex coniuge, proprio in base alle dichiarazioni della IG e nonostante la plateale ritrattazione , fatti di penale rilievo ai danni di quest'ultima.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per revocare l'attuale regime né , tantomeno, per disporre, alla scadenza dello stesso, all'affido esclusivo dei minori in capo alla . Pt_1
Va, in proposito, osservato che il giudice, nel decidente in merito all'affidamento dei minori, deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore ( Cass. civ. n. 28244/2019; Cass. civ. n. 2734/2022;
Cass. civ. n. 4056 /2023).
Pertanto, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (ex ultimis Cass.n. 16280/2025).
Ebbene, nella specie, deve osservarsi, per un verso, che le considerazioni sin qui svolte sostengono un giudizio non totalmente positivo in punto di adeguatezza genitoriale della;
per altro verso, Pt_1 che analoga valutazione non può essere estesa anche nei confronti dell' , non risultando CP_1 acquisite emergenze idonee a contrastare il giudizio del primo decidente che, sulla scorta delle relazioni dei servizi territoriali, ha escluso la presenza di carenze nella capacità genitoriale del predetto.
La Corte non intende ignorare che a carico del predetto pendono due procedimenti penali (l'uno per il reato di maltrattamenti in danno della moglie, l'altro per il medesimo reato in danno dei figli) e ben sa che l 'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore impone di accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti (Cass. n.4595/2025).
Tuttavia, al di là del fatto che tali procedimenti non hanno ancora avuto alcun esito condannatorio, non può trascurarsi che la minore ha ampiamente ritrattato , in sede di audizione, le accuse Per_1 originariamente mosse nei confronti del genitore.
Quanto a , invece, va evidenziato che le conclusioni rassegnate dalla psicologa Materia, che Per_3 su richiesta della ha avuto modo di incontrare il minore , sono basate sulle unilaterali Pt_1 dichiarazioni della predetta e sulle generiche affermazioni dello stesso bambino, che ha riferito di essere sovente bastonato dal padre (“mi mbisca sempri”).
La professionista, peraltro, non ha spiegato in base a quali criteri sia pervenuta alla valutazione espressa, tanto più che la stessa risulta basata su due soli incontri con il bambino e mal si concilia con l'accertata serenità e tranquillità dello stesso.
Al cospetto di tale quadro probatorio, non si apprezza la necessità di assunzione della prova testimoniale articolate dalla , volta a dimostrare le carenze genitoriali dell' . Pt_1 CP_1
Al di là della pacificità di alcune circostanze (in particolare quelle articolate sub lettere a,b. delle conclusioni dell'atto di citazione ) e della genericità di altre (, in particolare, quelle articolate sub c e d delle conclusioni dell'atto di appello) , non può, infatti, non tenersi conto della ritrattazione della minore e del fatto che la paura nutrita dal piccolo nei confronti del padre ed Per_1 Per_3 il suo rifiuto di incontrarlo ( circostanze sub lettere n, o.p) mal si conciliano con l'attuale ripresa dei rapporti tra padre e figlio .
Pertanto, non può che confermarsi, a conclusione dell'attuale di affidamento ai Servizi LI, Pt_3 quello condiviso , nella speranza che la sperimentata limitazione della responsabilità genitoriale conduca finalmente ad una completa revisione critica delle condotte che l'hanno determinata ed induca entrambi i genitori alla condivisione ed esecuzione di un comune progetto educativo ed alla piena collaborazione nei compiti di cura e di educazione dei figli
Va, però, accolta la domanda della di domiciliazione di entrambi i figli presso la sua abitazione, Pt_1 al fine di non turbare la continuità affettiva, domestica e sociale, nel frattempo acquisita dai minori in conseguenza della prolungata permanenza presso la madre.
Quanto al diritto di visita con il genitore non collocatario, va confermata la regolamentazione di cui al decreto del 18.10.2023, con cui sono state recepite le modalità concordate tra i genitori in sede di convenzione di negoziazione assistita, salva la possibilità di modifiche che potranno essere stabilite dagli stessi in considerazione delle mutate esigenze scolastiche di Per_1
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Va, infine, accolta la domanda della di modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, Pt_1 stabilito dal primo decidente nella misura complessiva di € 200,00, in considerazione della modesta capacità reddituale dell' . CP_1
Vale rammentare che, in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto.
Ritiene la Corte che, pure tenuto conto delle modeste capacità reddituali di entrambe le parti, che hanno rappresentato situazioni del tutto equivalenti, e del non elevato tenore di vita di cui i minori hanno verosimilmente goduto in costanza di unione coniugale, avuto riguardo alla risorse economiche della famiglia, detto importo debba essere aumentato ad € 300,00, avuto riguardo alle accresciute esigenze dei predetti. Basti pensare che, secondo le incontestate allegazioni della , il costo di ognuna delle due sedute Pt_1 mensili di logopedia è pari ad € 45,00 e che entrambi i bambini sono seguiti da un'insegnante privata, diguisa che l'importo stabilito si appalesa evidentemente insufficiente.
Resta, ovviamente, fermo l'obbligo del padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
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Resta, a questo, punto da regolamentare le spese di lite, oggetto dell'ultimo motivo di appello.
Ritiene la Corte che la parziale riforma della sentenza impugnata ( in punto mantenimento dei minori) imponga la rivisitazione delle spese del primo grado di giudizio e che, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, esse vadano integralmente compensate nel rapporto tra la Pt_4
e l' . CP_1
Entrambi vanno, invece, condannate in solido al pagamento delle spese in favore della AT, avv.
Scoglio.
Va , in proposito, ricordato che detta condanna non è impedita dall'ammissione della al Pt_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giacchè perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131
d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cass. 10053/2012;
7504/2011 n. 10053; 25653/2020).
Deve, altresì, considerarsi che, ove sia stato nominato un curatore speciale del minore, la relativa spesa deve essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa necessaria nel superiore interesse del minore e non reputandosi equo far ricadere sull'erario oneri di spesa connessi a compensi e spese del curatore, spesso derivanti dalla violazione, da parte del genitore o di uno di essi dei loro doveri nei confronti della prole.
Va, dunque, applicato il principio generale secondo cui le spese sostenute nell'interesse dei figli non possono che gravare sui genitori (artt. 147,148, 316, 316 bis e 320 c.c.)
Dette spese vanno liquidate come da dispositivo in forza dell'art. 4, comma 10-septies, del D. M. n.
55/2014 (come modificato dal D. M. 147/2022) a mente del quale “per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”. Vanno, pertanto, applicati i parametri tariffari di cui al D. M. cit., tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia indeterminabile-complessità bassa (stante l'oggetto del disputatum) e dei valori minimi , avuto riguardo all'oggetto complessivo ed alla non rilevante complessità delle questioni trattate.
L'importo va liquidato anche in relazione alla fase di trattazione/istruttoria, ravvisandosi prestazioni in concreto riferibili ad essa (istanze istruttorie).
La condanna delle spese va pronunciata in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della AT al beneficio del patrocinio gratuito , giusta ordinanza del C.O.A. di Messina
La liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellante e dalla AT , entrambi ammesse al beneficio del patrocinio gratuito, va riservata a separati decreti, all'esito di produzione, quanto alla AT, di certificazione attestante l' iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Sezione I civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 982/24 R.G. sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. n. 175/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 3.08.2024 e pubblicata l'8.08.2024in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli Controparte_1 minori versando a entro i primi cinque giorni di ogni mese l'importo Parte_1 complessivo di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo Indici Istat;
b) dispone, al termine del periodo di affidamento dei minori ai Servizi LI di BA
IC, il ripristino dell'affido condiviso con domiciliazione prevalente di entrambi i minori presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario come da motivazione;
c) rigetta, per il resto, l'appello;
d) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto tra e;
Parte_1 Controparte_1
e) condanna i predetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore dell'avv. Nunzia
Scoglio nella qualità di AT speciale dei minori, che liquida in complessivi € 4.496,00 a titolo di onorario - di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione e € 1.735,00 per la fase decisionale ) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di 15% C. P. A. e IVA (ove dovuta), disponendone il pagamento in favore dell'Erario; f) riserva di provvedere con separato decreto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal procuratore dell'appellante e dalla AT, ammesse al beneficio del patrocinio gratuito, all'esito di produzione, quanto all'avv. Scoglio, di certificazione attestante la iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Marisa Salvo dott. Massimo Gullino