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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 275/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 275/2025, promossa da
(c. f. , generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. NIGITO TERESA LUANA parte ricorrente contro
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Controparte_1 C.F._2 difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. BAGNO GIULIA parte resistente
(c.f. ), nata a [...] il 03 Controparte_2 C.F._3 novembre 2006, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. MATTACHINI ALBERTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
Pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della L. 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Pt_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento e Per_ la collocazione delle figlie ed ai sig.ri e , così come disposto Controparte_2 CP_3 CP_4 dal provvedimento del Giudice Tutelare ed ulteriormente prorogato dal Tribunale per i Minorenni di Torino;
c) disporre che il Sig. versi mensilmente ai Sigg.ri e (coniugi affidatari), Pt_1 CP_3 CP_4
l'importo che questi riceve a titolo di assegno unico. d)confermare nel resto le statuizioni della sentenza del Tribunale di Novara n. 88/2024 pubblicata il 05.02.2024 nel Procedimento n. R.G. 2061/2024. IN SUBORDINE:
- relativamente al solo punto c) stabilire che entrambi i genitori siano tenuti al versamento, in favore della famiglia affidataria, del contributo al mantenimento delle minori per la somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa
Parte resistente: - Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Borgomanero tra il sig. Parte_1
e la sig.ra in data 21.12.2006, trascritto nei registri dello stato civile al n. 19 Parte I,
[...] Controparte_1 Per_ anno 2006; - confermare l'affidamento e la collocazione delle figlie ed ai sigg.ri Controparte_2 CP_3
e , così come disposto dal provvedimento del Giudice Tutelare di Novara e prorogato dal
[...] CP_4
Tribunale per i minorenni di Torino. - Disporre che l'assegno unico venga erogato direttamente ai genitori affidatari, ovvero, in alternativa per la quota relativa ad (oggi maggiorenne), direttamente a quest'ultima; - disporre che CP_2 Per_ i genitori contribuiscano al rimborso delle spese straordinarie delle figlie e , previo giustificativo, nella CP_2 P seguente misura: 70 % in capo al sig. e 30% in capo alla sig, mediante bonifico bancario ai Pt_1 CP_1 sigg.ri e o in alternativa direttamente ad per la sua quota. - Dare atto del CP_5 CP_3 CP_2 reciproco consenso dei coniugi al rilascio del passaporto e della carta d'identità valevole per l'espatrio in favore delle figlie minori;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgomanero di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge sull'atto di matrimonio, in esecuzione dell'emananda sentenza di divorzio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Parte intervenuta: - Accertare e dichiarare che la sig.ra in quanto figlia maggiorenne non Controparte_2 economicamente autosufficiente, abbia diritto a ricevere un assegno di mantenimento da parte dei genitori;
- Condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra mediante bonifico bancario da Parte_1 Controparte_2 effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento diretto, oltre all'importo di assegno unico;
- Disporre che nel suddetto contributo al mantenimento ordinario siano ricomprese le spese ordinarie, quali ad esempio: trasporti scolastici, mensa, materiale didattico, abbigliamento, telefonia mobile;
- Disporre che l'assegno unico spettante alla CP_ figlia sia direttamente erogato alla stessa dall' con accredito sul conto corrente da lei indicato;
- CP_2
Condannare i genitori a rimborsare alla figlia le spese straordinarie che la stessa dovrà affrontare, secondo CP_2 la qualificazione del protocollo in uso presso il Tribunale adito, nella misura 70% a carico del sig. Parte_1
e 30% a carico della sig.ra da rimborsarsi entro 15 giorni dalla presentazione della relativa Controparte_1 documentazione giustificativa. Con vittoria delle spese di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, integrare ed indicare testi, anche in prova contraria.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile che veniva trascritto nei registri di stato civile del Comune di Borgomanero, al n. 19, parte I, anno 2006, con Ha, quindi, rappresentato Controparte_1 che dal matrimonio nascevano il 3 novembre 2006 e il 10 febbraio 2009. Con ricorso CP_2 Per_2
Pag. 2 congiunto del 6 ottobre 2023, veniva omologata la separazione alle seguenti condizioni “1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. pronunciare la separazione consensuale dei sig.ri e e dare atto che si dichiarano economicamente indipendenti ed Controparte_1 Parte_1 Per_ autosufficienti e rinunciano a richiedere reciprocamente un assegno di mantenimento;
3. disporre che le figlie ed attualmente rimangano affidate ai sig.ri e così come disposto dal Giudice CP_2 CP_7 CP_4
Tutelare;
4. disporre che le visite tra i genitori e le figlie avvengano come da calendario che sarà predisposto dal CP_8 nella prossima relazione;
5. disporre che, in aggiunta al contributo versato dal CISS ai coniugi affidatari, il padre Per_ versi ai sigg. e a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed € CP_3 CP_4 CP_2
430,00 mensili, pari all'importo percepito a titolo di assegno unico, a mezzo intestato a e CP_3 [...]
cod. IBAN: [...], entro il 27 di ogni mese, rivalutabile annualmente in CP_4 base agli indici Istat;
6. dare atto che i coniugi si scambiano sin da ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, ovvero, di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
7. le parti chiedono l'omologa della separazione” Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Si è costituta nei termini che ha aderito alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio e ha concluso come in epigrafe.
Si è, poi, costituta in giudizio figlia della coppia, che ha chiesto il Controparte_2 riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, da parte del papà, concludendo come in epigrafe.
***
Alla prima udienza del 3/7/2025, è stata svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “Mi chiamo sono nato a [...] il [...]; Parte_1 Parte_1 attualmente risiedo a Borgomanero, via Verdi n. 81. Ho conseguito il diploma di ragioneria e di infermiere. Sono infermiere all'ospedale di Borgomanero;
guadagno circa € 1.600,00/1.700,00 al mese. Ho un mutuo trentennale, pago circa € 400 al mese. Ho diverse finanziarie aperte per lavori di ristrutturazione;
ho € 327,00 per la cessione del quinto;
€ 301,00, € 131,00, € 49,00 per;
€ 88,00; € 89,00 per una finanziaria. Ho anche Parte_3 le utenze e le spese vive. Ogni cinque mesi circa devo fare rinegoziare le finanziarie e ho chiesto € 1.500,00 di fido in banca per evitare di andare in rosso. Voglio divorziare. Sono convinto. Vivo da solo. Non vedo le mie figlie da circa 3-4 anni. Ho provato a cercarle;
non so nemmeno come sono fatte. Non conosco i motivi;
a loro non interessa vedermi. Non ho mai fatto mancare nulla quando vivevano con me. Ho sempre cercato di mantenere la famiglia. Ho saputo che c'è stata la sentenza del TM ma io non ero stato avvisato né avevo ricevuto notifiche. Ho anche scritto al Giudice;
io volevo presentarmi ma non avevo ricevuto alcuna notifica e non so perché. Voglio ribadire che pago sempre tutto;
non sono un padre degenere. Anche dopo il loro affidamento etero-familiare, ho sempre girato l'AUU alle famiglie affidatarie, come è stato disposto dalla sentenza di separazione consensuale. L'AUU è stato ridotto perché è diventata maggiorenne. Io purtroppo non ce la faccio. Attualmente l'AUU è di circa € 315,00. Voglio CP_2 ribadire che non ce la faccio. Pago le finanziarie per ristruttura la casa dove avrei dovuto vivere con le mie figlie. Io e la ci siamo separati perché lei staccava le telecamere di sicurezza;
una volta ha dimenticato di CP_1 staccare le telecamere dei cuccioli. Ho visto dalle telecamere che la signora era con un altro uomo. È stata lei ad andare via di casa;
ha negato tutto ma l'uomo era in casa e al mattino aveva già le valigie pronte. Non è vero che ho bloccato le mie figlie”.
La ha dichiarato: “Mi chiamo , sono nata a [...] il CP_1 Controparte_1
25/8/1986; attualmente risiedo in Corso Libertà n. 30 presso il;
ma sono ospitata da un'amica a Santa CP_8
Pag. 3 . Ho conseguito il diploma di parrucchiera. Attualmente sono disoccupata. Ho già percepito la NASPI fino CP_1
a marzo 2024, era di circa € 200,00 al mese per sei mesi. Attualmente mi aiuta la mia amica che mi ospita. Ho fatto dei lavori saltuari come babysitter e pulizie. Voglio divorziare. Ho un bellissimo rapporto con le mie figlie;
le vedo e le sento. Le ho viste sabato scorso. Da quello che so, è stato lui a bloccarle. So che la madre di Pt_1 ha scritto ad dicendole “sei un infame, hai messo in causa tuo padre”. Non ho proprietà, né finanziamenti. CP_2
Preferirei non dire il nome della persona che mi ospita perché non vuole essere messa in mezzo. Sono iscritta a tutte le varie agenzie interinali da tanto tempo. Ho comunque lavorato come servizio civile quando ero incinta, non è vero che non ho lavorato durante il matrimonio. Confermo che sono stata io ad andare via”.
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione in punto status ed è stata ordinanza l'esibizione al ricorrente della documentazione relativa ai vari finanziamenti.
Alla successiva udienza del 30/9/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti sono state invitate a discutere (si precisa che a p. 2 del verbale c'è scritto erroneamente “L'Avv. NIGITO si riporta agli atti” in luogo del corretto “L'Avv. BAGNO si riporta agli atti”); quindi, la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
***
Va riconosciuto a carico di per cui è stata avanzata domanda, l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia CP_2
Premessa la piena legittimazione attiva della ragazza ad esercitare in giudizio il suo diritto, si evidenzia come l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli rappresenta obbligo costituzionalmente previsto, cui non può sottrarsi nemmeno un genitore privo di stabile occupazione.
Infatti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli (Cass. sentenza n. 39411 del 24/8/2017): da tale principio si desume che le condizioni economiche difficili dei genitori vanno sicuramente considerate nella valutazione del quantum ma non possono essere causa di elisione totale dell'obbligo di mantenimento.
La mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”.
Ora, premesso che ha chiesto che il mantenimento sia versato dal padre e che, dunque, il CP_2
Collegio deve attenersi alle domande delle parti, va evidenziato che ha descritto una Pt_1 chiara situazione di difficoltà economica: percepisce uno stipendio che arriva ad € 2.047,75 (come da accredito del 29/4/2025), ha numerose uscite per il pagamento del mutuo e di vari finanziamenti accesi. Dalla lista movimenti, tuttavia, si ricavano numerosi versamenti in contanti e segnatamente:
€ 1.000,00 il 30/1/2025; € 1.535,00 il 4/2/2025; € 100, € 5.040,00, € 340,00 il 10/3/2025; € 70,00 il 30/4/2025. Nel mese di giugno, ancora, vi sono sei incassi POS per € 161,24; vi è poi un bonifico in entrata del comune di Borgomanero di € 192,00; un bonifico di € 313,30. CP_6
Pag. 4 Tali somme rappresentano ulteriori introiti per (e che, secondo il Collegio non Pt_1 rappresentano aiuti dei genitori) devono essere tenuti in debita considerazione per la quantificazione del quantum dell'assegno.
Ritiene il Collegio, quindi, che una somma equa per il mantenimento di (maggiorenne non CP_2 economicamente autosufficiente che ha documentato l'iscrizione all'università, facoltà di veterinaria) sia € 250,00 mensili oltre 60% delle spese straordinarie.
Il 30% delle spese va posto a carico della , priva di redditi, attualmente priva anche CP_1 di stabile abitazione.
Il mantenimento deve essere versato ad così come l'assegno unico universale può essere CP_2 percepito direttamente da lei.
***
Alla luce della pronuncia sullo status e della parziale soccombenza di tutte le parti in giudizio, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pone a carico di la somma di € 250,00, a titolo di contribuito al Parte_1 mantenimento di da versarsi direttamente alla figlia, entro il 28 di ogni mese, oltre CP_2 rivalutazione ISTAT;
2) dispone che le spese straordinarie siano a carico di nella misura del 60% e a Pt_1 carico della nella misura del 40%: CP_1
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
Pag. 5 c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
3) dispone che l'Assegno Unico Universale sia integralmente percepito da;
Controparte_2
4) spese integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data
Pag. 6 Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 7
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 275/2025, promossa da
(c. f. , generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. NIGITO TERESA LUANA parte ricorrente contro
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Controparte_1 C.F._2 difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. BAGNO GIULIA parte resistente
(c.f. ), nata a [...] il 03 Controparte_2 C.F._3 novembre 2006, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. MATTACHINI ALBERTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
Pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della L. 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Pt_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento e Per_ la collocazione delle figlie ed ai sig.ri e , così come disposto Controparte_2 CP_3 CP_4 dal provvedimento del Giudice Tutelare ed ulteriormente prorogato dal Tribunale per i Minorenni di Torino;
c) disporre che il Sig. versi mensilmente ai Sigg.ri e (coniugi affidatari), Pt_1 CP_3 CP_4
l'importo che questi riceve a titolo di assegno unico. d)confermare nel resto le statuizioni della sentenza del Tribunale di Novara n. 88/2024 pubblicata il 05.02.2024 nel Procedimento n. R.G. 2061/2024. IN SUBORDINE:
- relativamente al solo punto c) stabilire che entrambi i genitori siano tenuti al versamento, in favore della famiglia affidataria, del contributo al mantenimento delle minori per la somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa
Parte resistente: - Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Borgomanero tra il sig. Parte_1
e la sig.ra in data 21.12.2006, trascritto nei registri dello stato civile al n. 19 Parte I,
[...] Controparte_1 Per_ anno 2006; - confermare l'affidamento e la collocazione delle figlie ed ai sigg.ri Controparte_2 CP_3
e , così come disposto dal provvedimento del Giudice Tutelare di Novara e prorogato dal
[...] CP_4
Tribunale per i minorenni di Torino. - Disporre che l'assegno unico venga erogato direttamente ai genitori affidatari, ovvero, in alternativa per la quota relativa ad (oggi maggiorenne), direttamente a quest'ultima; - disporre che CP_2 Per_ i genitori contribuiscano al rimborso delle spese straordinarie delle figlie e , previo giustificativo, nella CP_2 P seguente misura: 70 % in capo al sig. e 30% in capo alla sig, mediante bonifico bancario ai Pt_1 CP_1 sigg.ri e o in alternativa direttamente ad per la sua quota. - Dare atto del CP_5 CP_3 CP_2 reciproco consenso dei coniugi al rilascio del passaporto e della carta d'identità valevole per l'espatrio in favore delle figlie minori;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgomanero di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge sull'atto di matrimonio, in esecuzione dell'emananda sentenza di divorzio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Parte intervenuta: - Accertare e dichiarare che la sig.ra in quanto figlia maggiorenne non Controparte_2 economicamente autosufficiente, abbia diritto a ricevere un assegno di mantenimento da parte dei genitori;
- Condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra mediante bonifico bancario da Parte_1 Controparte_2 effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento diretto, oltre all'importo di assegno unico;
- Disporre che nel suddetto contributo al mantenimento ordinario siano ricomprese le spese ordinarie, quali ad esempio: trasporti scolastici, mensa, materiale didattico, abbigliamento, telefonia mobile;
- Disporre che l'assegno unico spettante alla CP_ figlia sia direttamente erogato alla stessa dall' con accredito sul conto corrente da lei indicato;
- CP_2
Condannare i genitori a rimborsare alla figlia le spese straordinarie che la stessa dovrà affrontare, secondo CP_2 la qualificazione del protocollo in uso presso il Tribunale adito, nella misura 70% a carico del sig. Parte_1
e 30% a carico della sig.ra da rimborsarsi entro 15 giorni dalla presentazione della relativa Controparte_1 documentazione giustificativa. Con vittoria delle spese di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, integrare ed indicare testi, anche in prova contraria.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile che veniva trascritto nei registri di stato civile del Comune di Borgomanero, al n. 19, parte I, anno 2006, con Ha, quindi, rappresentato Controparte_1 che dal matrimonio nascevano il 3 novembre 2006 e il 10 febbraio 2009. Con ricorso CP_2 Per_2
Pag. 2 congiunto del 6 ottobre 2023, veniva omologata la separazione alle seguenti condizioni “1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. pronunciare la separazione consensuale dei sig.ri e e dare atto che si dichiarano economicamente indipendenti ed Controparte_1 Parte_1 Per_ autosufficienti e rinunciano a richiedere reciprocamente un assegno di mantenimento;
3. disporre che le figlie ed attualmente rimangano affidate ai sig.ri e così come disposto dal Giudice CP_2 CP_7 CP_4
Tutelare;
4. disporre che le visite tra i genitori e le figlie avvengano come da calendario che sarà predisposto dal CP_8 nella prossima relazione;
5. disporre che, in aggiunta al contributo versato dal CISS ai coniugi affidatari, il padre Per_ versi ai sigg. e a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed € CP_3 CP_4 CP_2
430,00 mensili, pari all'importo percepito a titolo di assegno unico, a mezzo intestato a e CP_3 [...]
cod. IBAN: [...], entro il 27 di ogni mese, rivalutabile annualmente in CP_4 base agli indici Istat;
6. dare atto che i coniugi si scambiano sin da ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, ovvero, di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
7. le parti chiedono l'omologa della separazione” Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Si è costituta nei termini che ha aderito alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio e ha concluso come in epigrafe.
Si è, poi, costituta in giudizio figlia della coppia, che ha chiesto il Controparte_2 riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, da parte del papà, concludendo come in epigrafe.
***
Alla prima udienza del 3/7/2025, è stata svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “Mi chiamo sono nato a [...] il [...]; Parte_1 Parte_1 attualmente risiedo a Borgomanero, via Verdi n. 81. Ho conseguito il diploma di ragioneria e di infermiere. Sono infermiere all'ospedale di Borgomanero;
guadagno circa € 1.600,00/1.700,00 al mese. Ho un mutuo trentennale, pago circa € 400 al mese. Ho diverse finanziarie aperte per lavori di ristrutturazione;
ho € 327,00 per la cessione del quinto;
€ 301,00, € 131,00, € 49,00 per;
€ 88,00; € 89,00 per una finanziaria. Ho anche Parte_3 le utenze e le spese vive. Ogni cinque mesi circa devo fare rinegoziare le finanziarie e ho chiesto € 1.500,00 di fido in banca per evitare di andare in rosso. Voglio divorziare. Sono convinto. Vivo da solo. Non vedo le mie figlie da circa 3-4 anni. Ho provato a cercarle;
non so nemmeno come sono fatte. Non conosco i motivi;
a loro non interessa vedermi. Non ho mai fatto mancare nulla quando vivevano con me. Ho sempre cercato di mantenere la famiglia. Ho saputo che c'è stata la sentenza del TM ma io non ero stato avvisato né avevo ricevuto notifiche. Ho anche scritto al Giudice;
io volevo presentarmi ma non avevo ricevuto alcuna notifica e non so perché. Voglio ribadire che pago sempre tutto;
non sono un padre degenere. Anche dopo il loro affidamento etero-familiare, ho sempre girato l'AUU alle famiglie affidatarie, come è stato disposto dalla sentenza di separazione consensuale. L'AUU è stato ridotto perché è diventata maggiorenne. Io purtroppo non ce la faccio. Attualmente l'AUU è di circa € 315,00. Voglio CP_2 ribadire che non ce la faccio. Pago le finanziarie per ristruttura la casa dove avrei dovuto vivere con le mie figlie. Io e la ci siamo separati perché lei staccava le telecamere di sicurezza;
una volta ha dimenticato di CP_1 staccare le telecamere dei cuccioli. Ho visto dalle telecamere che la signora era con un altro uomo. È stata lei ad andare via di casa;
ha negato tutto ma l'uomo era in casa e al mattino aveva già le valigie pronte. Non è vero che ho bloccato le mie figlie”.
La ha dichiarato: “Mi chiamo , sono nata a [...] il CP_1 Controparte_1
25/8/1986; attualmente risiedo in Corso Libertà n. 30 presso il;
ma sono ospitata da un'amica a Santa CP_8
Pag. 3 . Ho conseguito il diploma di parrucchiera. Attualmente sono disoccupata. Ho già percepito la NASPI fino CP_1
a marzo 2024, era di circa € 200,00 al mese per sei mesi. Attualmente mi aiuta la mia amica che mi ospita. Ho fatto dei lavori saltuari come babysitter e pulizie. Voglio divorziare. Ho un bellissimo rapporto con le mie figlie;
le vedo e le sento. Le ho viste sabato scorso. Da quello che so, è stato lui a bloccarle. So che la madre di Pt_1 ha scritto ad dicendole “sei un infame, hai messo in causa tuo padre”. Non ho proprietà, né finanziamenti. CP_2
Preferirei non dire il nome della persona che mi ospita perché non vuole essere messa in mezzo. Sono iscritta a tutte le varie agenzie interinali da tanto tempo. Ho comunque lavorato come servizio civile quando ero incinta, non è vero che non ho lavorato durante il matrimonio. Confermo che sono stata io ad andare via”.
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione in punto status ed è stata ordinanza l'esibizione al ricorrente della documentazione relativa ai vari finanziamenti.
Alla successiva udienza del 30/9/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti sono state invitate a discutere (si precisa che a p. 2 del verbale c'è scritto erroneamente “L'Avv. NIGITO si riporta agli atti” in luogo del corretto “L'Avv. BAGNO si riporta agli atti”); quindi, la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
***
Va riconosciuto a carico di per cui è stata avanzata domanda, l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia CP_2
Premessa la piena legittimazione attiva della ragazza ad esercitare in giudizio il suo diritto, si evidenzia come l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli rappresenta obbligo costituzionalmente previsto, cui non può sottrarsi nemmeno un genitore privo di stabile occupazione.
Infatti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli (Cass. sentenza n. 39411 del 24/8/2017): da tale principio si desume che le condizioni economiche difficili dei genitori vanno sicuramente considerate nella valutazione del quantum ma non possono essere causa di elisione totale dell'obbligo di mantenimento.
La mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”.
Ora, premesso che ha chiesto che il mantenimento sia versato dal padre e che, dunque, il CP_2
Collegio deve attenersi alle domande delle parti, va evidenziato che ha descritto una Pt_1 chiara situazione di difficoltà economica: percepisce uno stipendio che arriva ad € 2.047,75 (come da accredito del 29/4/2025), ha numerose uscite per il pagamento del mutuo e di vari finanziamenti accesi. Dalla lista movimenti, tuttavia, si ricavano numerosi versamenti in contanti e segnatamente:
€ 1.000,00 il 30/1/2025; € 1.535,00 il 4/2/2025; € 100, € 5.040,00, € 340,00 il 10/3/2025; € 70,00 il 30/4/2025. Nel mese di giugno, ancora, vi sono sei incassi POS per € 161,24; vi è poi un bonifico in entrata del comune di Borgomanero di € 192,00; un bonifico di € 313,30. CP_6
Pag. 4 Tali somme rappresentano ulteriori introiti per (e che, secondo il Collegio non Pt_1 rappresentano aiuti dei genitori) devono essere tenuti in debita considerazione per la quantificazione del quantum dell'assegno.
Ritiene il Collegio, quindi, che una somma equa per il mantenimento di (maggiorenne non CP_2 economicamente autosufficiente che ha documentato l'iscrizione all'università, facoltà di veterinaria) sia € 250,00 mensili oltre 60% delle spese straordinarie.
Il 30% delle spese va posto a carico della , priva di redditi, attualmente priva anche CP_1 di stabile abitazione.
Il mantenimento deve essere versato ad così come l'assegno unico universale può essere CP_2 percepito direttamente da lei.
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Alla luce della pronuncia sullo status e della parziale soccombenza di tutte le parti in giudizio, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pone a carico di la somma di € 250,00, a titolo di contribuito al Parte_1 mantenimento di da versarsi direttamente alla figlia, entro il 28 di ogni mese, oltre CP_2 rivalutazione ISTAT;
2) dispone che le spese straordinarie siano a carico di nella misura del 60% e a Pt_1 carico della nella misura del 40%: CP_1
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
Pag. 5 c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
3) dispone che l'Assegno Unico Universale sia integralmente percepito da;
Controparte_2
4) spese integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data
Pag. 6 Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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