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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/11/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1670/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Tribunale di Tempio Pausania , nella persona del GOP Dott.ssa Giovanna Maria Sulas , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale n. 1670/2020 , proposto da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via Riu Parapinta n. 9, (C.F. ) , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Piera Fresi Attrice CONTRO
, nata a [...] il [...] e Controparte_1 ivi residente via G.M. Angioi n. 9, C.F. ( ) C.F._2
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3, (P.IVA ) P.IVA_1
Convenute contumaci in punto a lesione personale;
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione Con atto di citazione del 12.11.2020, regolarmente notificato, la IG.ra ha citato in giudizio davanti a questo Tribunale la IG.ra Parte_1
e la Controparte_1 Controparte_3
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto che in data
09.11.2016 alle ore 08:30 circa in Tempio Pausania (OT) nella Via Settembrini, mentre conduceva l'autovettura modello Ford Fiesta Targata CF114BT, di proprietà del IG. , assicurata CP_4 Controparte_5
Pagina 1 Plc, è stata violentemente urtata dalla autovettura Citroen C1 Targata DK815MB di proprietà della IG.ra e dalla Controparte_1 medesima condotta che percorreva la via Settembrini nello stesso senso di marcia dell'istante e tamponava lateralmente l'auto ferma in colonna della IG.ra ; Ha dedotto che nell'immediatezza entrambe sottoscrivevano Pt_1 Pers il Ha dedotto altresì che a seguito del sinistro occorso l'attrice si recava presso il Nosocomio Ospedaliero di Tempio Pausania, ove le veniva diagnosticato il trauma distorsivo del rachide cervicale e contusivo della spalla sinistra;
Ha sostenuto che i numerosi controlli effettuati evidenziavano la rottura massiva con severa retrazione della cuffia dei rotatori;
Ha altresì sostenuto che con missiva del 3.8.2017, la compagnia di assicurazione le riconosceva solo un periodo di ITP e inviava CP_5 un'offerta risarcitoria pari ad euro 2.900,00, di cui euro 970,00 a titolo di inabilità temporanea parziale, euro 1.530,00 per spese mediche ed euro 400,00 a titolo di competenze legali , e che detto importo, stante le lesioni riportate dalla IG.ra veniva accettato da quest'ultima a mero titolo di Pt_1 acconto sul maggior importo dovuto ritenendo, dunque la cifra corrisposta non congrua;
Ha dedotto che al fine di accertare il reale danno subito, si rivolgeva al Dott. specialista in ortopedia il quale, Persona_2 accertato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dalla IG.ra valutava il danno biologico alla persona in misura percentuale del Pt_1
9% , giorni 30 di ITT e 60 giorni di IPT;
In data 28.3.2018, la IG.ra si sottoponeva a intervento chirurgico che successivamente la Pt_1 costringeva ad una lunga e dolorosa terapia fisico-riabilitativa con assunzione prolungata di farmaci antidolorifici, cui seguiva una perizia medico legale del Dott. che rivalutava Persona_3 complessivamente in giorni 60 , l' ITT, in giorni 30 , l'IP al 75%, in giorni 90 l'IP al 50% e in giorni 60 l' IP al 25%, riconoscendo altresì un' IP nella percentuale del 11%; Ha dedotto di aver invitato la predetta Compagnia di Assicurazione alla stipula della negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014, la quale sortiva esito negativo, stante la mancata adesione di quest'ultima e ha concluso chiedendo : “ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta, Nel merito: A) accertare e dichiarare la responsabilità in ordine alla produzione del sinistro in premessa per fatto e colpa esclusivi della convenuta
[...]
, residente in [...], CP_1 nonché la conseguente responsabilità della medesima per lesioni subite dalla IG.ra e, per l'effetto, condannare i convenuti IG.ra Parte_1
, residente in [...]
n. 9 e la società , in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €. 50.810,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e
Pagina 2 subendi dall'attrice IG. , di cui euro 49.685,00 a titolo danno Parte_1 non patrimoniale personalizzato, in applicazione delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, oltre il c.d “danno biologico standard” con l'aumento massimo ivi previsto o, in via subordinata, con l'aumento che il Giudice riterrà opportuno o comunque quantificarlo in euro 38.100,00, come da prospetto offerto nelle premesse ed allegato sub doc. n. 21) detratto quanto ricevuto in acconto, il tutto oltre spese legali stragiudiziali, detratto quanto ricevuto in acconto, o a quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, e CPA. “ All'udienza del 8.3.2021, tenutasi in trattazione scritta , il giudice titolare della causa ha dichiarato la contumacia della IG.ra CP_1
e della
[...] Controparte_6
Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. , parte attrice ha depositato le relative memorie . La causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale della convenuta , prova per testi , CTU integrata dalle osservazioni del CTP, produzioni documentali e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 c.p.c. A seguito dell'ultima variazione tabellare emessa dal Presidente di questo Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente . Ciò posto in punto di fatto , in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida che consente al giudice , senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione , anche se logicamente subordinata in quanto assorbente ( cfr. Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016). La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono . La dinamica del sinistro nel senso indicato da parte attrice , quanto al violento urto subito dall'autovettura Ford Fiesta Tg. CF 114 BT condotta in data 9.11.2016 da quest'ultima , a causa del tamponamento laterale del veicolo Citroen C1 Targata DK815MB di proprietà della IG.ra
[...]
e dalla medesima in quel frangente condotta, risulta CP_1 Person acclarato da una serie di elementi: dichiarazione ed interrogatorio formale della convenuta che hanno confermato la dinamica del sinistro così come riportato in atto di citazione e per la quale nessuna contestazione è stata mossa dalle convenute.
Pagina 3 In ordine al quantum debeatur, si evidenzia che parte attrice ha contestato le risultanze della CTU , la quale sul quesito : “visitata parte ricorrente, espletati i necessari accertamenti specialistici e compiuta ogni necessaria indagine;
2)- Accerti il CTU, tenuto conto della documentazione prodotta in causa dalle parti, la compatibilità delle lesioni lamentate dalla parte attrice con la dinamica dell'evento come dalla stessa descritto;
3) Accerti i postumi causalmente collegati alle lesioni, gli eventuali precedenti morbosi del soggetto e la concorrenza o coesistenza dei precedenti stati morbosi;
4). Indichi la durata dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa;
5). Dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (cioè l'idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), distinguendoli dalle naturali limitazioni biologiche connesse all'età, al sesso, alla conformazione somatica e agli altri aspetti del particolare status personale del periziato;
precisi come sia pervenuto a determinare tale valore percentuale, comprendendo in tale valore anche l'eventuale danno all'integrità fisionomica;
6. Dica se ed in che percentuale il periziato possa attenuare o eliminare i postumi con protesi o terapie idonee, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi e l'eventuale nesso causale;
7. Valuti se le spese mediche sostenute dal danneggiato siano state necessarie, utili o superflue;
determini le spese future da sostenere “ è pervenuta ad una valutazione del danno biologico complessivo sulla persona della medesima nella misura del 6 – 7% e più specificatamente: ITA per giorni 10, ITP al 50% per giorni 30 , ITP al 25% per giorni 45 per esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale, già sede di cervico-unco artrosi e discopatie: 2-3% (DM 3/07/2003, considerando come fattore di aggravamento la preesistenza artrosica) … 3% ; Esiti di trauma contusivo della spalla sinistra, già sede di processi degenerativi capsulo tendinei e artrosici (con importante aggravamento sintomatologico): 2-4% (DM 3/07/2003) … 5% , oltre
€.1.098,1 per spese mediche documentate , di cui € .242,10 per ticket sanitari e €. 856,00 per fisioterapia con esclusione di quelle successive al 24.05.2017, evidenziando che la sig.ra presentava già al momento del Pt_1 sinistro una situazione clinica pregressa dovuta alla presenza dell'artrosi scapolo omerale sinistra aggravatasi a seguito della terapia del caso . La CTP espletata , i cui rilievi e osservazioni il giudicante ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivati , ha rilevato che “ l'evento traumatico ha causato la lesione tendinea che, sebbene indebolita da un processo degenerativo cronico, senza l'evento traumatico in oggetto non si sarebbe creata”, per questo riconoscendo a parte attrice 60 di ITT , 30 giorni di ITP al 75% , 90 giorni di IP al 50%, 60 giorni di IP al 25% per complessivi 240 giorni ed un' IP quantificabile nella misura dell'11%. Osserva il Tribunale che ormai da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha recepito il principio secondo cui il danneggiante è responsabile per tutte le conseguenze del proprio comportamento , anche se aggravate da condizioni preesistenti del danneggiato , nella specie
Pagina 4 cervo – unco artrosi (ex multis Cass. Sez. 3 , Sent. 28990 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3 , Sent. N. 15991 del 21/7/2011; Cass. N. 17179/2025).
In ordine al richiesto riconoscimento del danno morale patito dall'attrice si evidenzia che sul punto la Suprema Corte di Cassazione è tornata sui presupposti per la risarcibilità del danno morale . Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità , in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale , debba rigorosamente valutare , sul piano della prova , tanto l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) , quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana ( c.d. danno esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico – relazionale ) , atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale ( sent. 235/2014) e del recente intervento del legislatore ( artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni) , è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto , la quale nella sua realtà naturalistica , si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali , costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili . Pertanto , il danno morale consiste in una “sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale , meritevole di un compenso aggiuntivo”, rispetto a quello previsto per “la compromissione degli aspetti puramente dinamico – relazionali della vita individuale , costituenti invece il danno biologico “ (Cass. Ord. N. 15733 del 17/05/2022; Cass. Civ. Sez.III , 17/1/2018 n.901). Nel caso in esame parte attrice ha fornito rigorosa prova di tutti gli elementi idonei a determinare il pieno riconoscimento del risarcimento del danno morale dalla stessa subìto in occasione del sinistro per cui è causa, nella specie del dolore, della vergogna , della disistima di sé , della paura, della disperazione . A tal proposito si evidenzia che dalla prova testimoniale è emerso che il teste , escusso all'udienza del 2.12.2022, ha testualmente CP_4 affermato : “ preciso che io e mia GL abbiano dormito per due mesi, dopo l'operazione, sul divano perché mia GL poteva assumere la posizione solamente appoggiata alla spalliera del divano per non fare movimenti che potevano causarle danno” , circostanza quest'ultima confermata dalla teste interrogata all'udienza del Testimone_1
3.2.2023 . Ed ancora , la teste IG.ra interrogata Testimone_2 all'udienza del 3.2.2023 ha riferito: “ E' vero anche io ho dato una mano nel senso che facevo le faccende di casa che prima faceva mia suocera autonomamente;
lo facevo quando le figlie erano a scuola e la aiutavo anche nell' igiene personale;
posso dire che prima dell'incidente mia suocera veniva da noi a Olbia in macchina per darci una mano con il
Pagina 5 nostro bimbo di 3 anni e a seguito dell'incidente non è più venuta perché non poteva guidare e non riusciva a stare dietro al bambino e alle sue esigenze;
ho infatti dovuto farmi aiutare da altra persona per il bambino non potendo contare più sui nonni”; piangeva di continuo e si vergognava per aver perso la sua autonomia .” Circostanza quest'ultima confermata dalal teste , al quale ha testualmente affermato : “ E' Testimone_1 vero, mia madre era molto autonoma e l'incidente l'ha resa non autonoma e si sentiva umiliata per farsi lavare e vestire da noi e piangeva”; Alla luce di quanto sopra , è evidente che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa della IG.ra in danno Controparte_1 di parte attrice, le cui richieste non possono che essere accolte in quanto da quest'ultima ampiamente provate nel corso del presente giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: Accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
27.07.1961, e ivi residente in [...] , (C.F.
) , accoglie la domanda di parte attrice e per C.F._2
l'effetto: AN la IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
27.07.1961, e ivi residente in [...] , (C.F.
) e la , in persona del legale C.F._2 Controparte_6 rappresentante pro tempore, corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3, (P.IVA ), in solido tra loro , al pagamento in favore della P.IVA_1
IG.ra nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via Riu Parapinta n. 9, (CF ) , della complessiva C.F._1 somma di €. 50.810,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'attrice IG.ra , di cui euro Parte_1
49.685,00 a titolo danno non patrimoniale personalizzato, in applicazione delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, oltre il c.d “danno biologico standard” quantificato in €. 38.100,00 , previa detrazione dell'importo di €. 979,00 ed €. 2095, 00 dall'attrice percepito a titolo di danno patrimoniale;
AN la IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
27.07.1961, e ivi residente in [...] , (C.F.
) e la , in persona del legale C.F._2 Controparte_6 rappresentante pro tempore, corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3, (P.IVA ), in solido tra loro , al pagamento in favore della P.IVA_1
IG.ra nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via Riu Parapinta n. 9 al pagamento delle spese stragiudiziali relative al
Pagina 6 presente giudizio che si liquidano in €. 2.295,00 , oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
AN altresì la IG.ra , nata a [...] Controparte_1
Pausania il 27.07.1961, e ivi residente in [...] , (C.F.
) e la , in persona del legale C.F._2 Controparte_6 rappresentante pro tempore, corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3, (P.IVA ), in solido tra loro , al pagamento in favore della P.IVA_1
IG.ra nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via Riu Parapinta n. 9 al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in €. 555,00 per spese , oltre €. 4.445,00 , oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge. Pone definitivamente le spese di CTU e CTP a carico delle parti soccombenti in solido tra loro . Così deciso in Tempio Pausania il giorno 5 novembre 2025 Il Giudice Giovanna Maria Sulas
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Tribunale di Tempio Pausania , nella persona del GOP Dott.ssa Giovanna Maria Sulas , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale n. 1670/2020 , proposto da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via Riu Parapinta n. 9, (C.F. ) , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Piera Fresi Attrice CONTRO
, nata a [...] il [...] e Controparte_1 ivi residente via G.M. Angioi n. 9, C.F. ( ) C.F._2
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3, (P.IVA ) P.IVA_1
Convenute contumaci in punto a lesione personale;
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione Con atto di citazione del 12.11.2020, regolarmente notificato, la IG.ra ha citato in giudizio davanti a questo Tribunale la IG.ra Parte_1
e la Controparte_1 Controparte_3
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto che in data
09.11.2016 alle ore 08:30 circa in Tempio Pausania (OT) nella Via Settembrini, mentre conduceva l'autovettura modello Ford Fiesta Targata CF114BT, di proprietà del IG. , assicurata CP_4 Controparte_5
Pagina 1 Plc, è stata violentemente urtata dalla autovettura Citroen C1 Targata DK815MB di proprietà della IG.ra e dalla Controparte_1 medesima condotta che percorreva la via Settembrini nello stesso senso di marcia dell'istante e tamponava lateralmente l'auto ferma in colonna della IG.ra ; Ha dedotto che nell'immediatezza entrambe sottoscrivevano Pt_1 Pers il Ha dedotto altresì che a seguito del sinistro occorso l'attrice si recava presso il Nosocomio Ospedaliero di Tempio Pausania, ove le veniva diagnosticato il trauma distorsivo del rachide cervicale e contusivo della spalla sinistra;
Ha sostenuto che i numerosi controlli effettuati evidenziavano la rottura massiva con severa retrazione della cuffia dei rotatori;
Ha altresì sostenuto che con missiva del 3.8.2017, la compagnia di assicurazione le riconosceva solo un periodo di ITP e inviava CP_5 un'offerta risarcitoria pari ad euro 2.900,00, di cui euro 970,00 a titolo di inabilità temporanea parziale, euro 1.530,00 per spese mediche ed euro 400,00 a titolo di competenze legali , e che detto importo, stante le lesioni riportate dalla IG.ra veniva accettato da quest'ultima a mero titolo di Pt_1 acconto sul maggior importo dovuto ritenendo, dunque la cifra corrisposta non congrua;
Ha dedotto che al fine di accertare il reale danno subito, si rivolgeva al Dott. specialista in ortopedia il quale, Persona_2 accertato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dalla IG.ra valutava il danno biologico alla persona in misura percentuale del Pt_1
9% , giorni 30 di ITT e 60 giorni di IPT;
In data 28.3.2018, la IG.ra si sottoponeva a intervento chirurgico che successivamente la Pt_1 costringeva ad una lunga e dolorosa terapia fisico-riabilitativa con assunzione prolungata di farmaci antidolorifici, cui seguiva una perizia medico legale del Dott. che rivalutava Persona_3 complessivamente in giorni 60 , l' ITT, in giorni 30 , l'IP al 75%, in giorni 90 l'IP al 50% e in giorni 60 l' IP al 25%, riconoscendo altresì un' IP nella percentuale del 11%; Ha dedotto di aver invitato la predetta Compagnia di Assicurazione alla stipula della negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014, la quale sortiva esito negativo, stante la mancata adesione di quest'ultima e ha concluso chiedendo : “ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta, Nel merito: A) accertare e dichiarare la responsabilità in ordine alla produzione del sinistro in premessa per fatto e colpa esclusivi della convenuta
[...]
, residente in [...], CP_1 nonché la conseguente responsabilità della medesima per lesioni subite dalla IG.ra e, per l'effetto, condannare i convenuti IG.ra Parte_1
, residente in [...]
n. 9 e la società , in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €. 50.810,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e
Pagina 2 subendi dall'attrice IG. , di cui euro 49.685,00 a titolo danno Parte_1 non patrimoniale personalizzato, in applicazione delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, oltre il c.d “danno biologico standard” con l'aumento massimo ivi previsto o, in via subordinata, con l'aumento che il Giudice riterrà opportuno o comunque quantificarlo in euro 38.100,00, come da prospetto offerto nelle premesse ed allegato sub doc. n. 21) detratto quanto ricevuto in acconto, il tutto oltre spese legali stragiudiziali, detratto quanto ricevuto in acconto, o a quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, e CPA. “ All'udienza del 8.3.2021, tenutasi in trattazione scritta , il giudice titolare della causa ha dichiarato la contumacia della IG.ra CP_1
e della
[...] Controparte_6
Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. , parte attrice ha depositato le relative memorie . La causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale della convenuta , prova per testi , CTU integrata dalle osservazioni del CTP, produzioni documentali e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 c.p.c. A seguito dell'ultima variazione tabellare emessa dal Presidente di questo Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente . Ciò posto in punto di fatto , in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida che consente al giudice , senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione , anche se logicamente subordinata in quanto assorbente ( cfr. Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016). La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono . La dinamica del sinistro nel senso indicato da parte attrice , quanto al violento urto subito dall'autovettura Ford Fiesta Tg. CF 114 BT condotta in data 9.11.2016 da quest'ultima , a causa del tamponamento laterale del veicolo Citroen C1 Targata DK815MB di proprietà della IG.ra
[...]
e dalla medesima in quel frangente condotta, risulta CP_1 Person acclarato da una serie di elementi: dichiarazione ed interrogatorio formale della convenuta che hanno confermato la dinamica del sinistro così come riportato in atto di citazione e per la quale nessuna contestazione è stata mossa dalle convenute.
Pagina 3 In ordine al quantum debeatur, si evidenzia che parte attrice ha contestato le risultanze della CTU , la quale sul quesito : “visitata parte ricorrente, espletati i necessari accertamenti specialistici e compiuta ogni necessaria indagine;
2)- Accerti il CTU, tenuto conto della documentazione prodotta in causa dalle parti, la compatibilità delle lesioni lamentate dalla parte attrice con la dinamica dell'evento come dalla stessa descritto;
3) Accerti i postumi causalmente collegati alle lesioni, gli eventuali precedenti morbosi del soggetto e la concorrenza o coesistenza dei precedenti stati morbosi;
4). Indichi la durata dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa;
5). Dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (cioè l'idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), distinguendoli dalle naturali limitazioni biologiche connesse all'età, al sesso, alla conformazione somatica e agli altri aspetti del particolare status personale del periziato;
precisi come sia pervenuto a determinare tale valore percentuale, comprendendo in tale valore anche l'eventuale danno all'integrità fisionomica;
6. Dica se ed in che percentuale il periziato possa attenuare o eliminare i postumi con protesi o terapie idonee, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi e l'eventuale nesso causale;
7. Valuti se le spese mediche sostenute dal danneggiato siano state necessarie, utili o superflue;
determini le spese future da sostenere “ è pervenuta ad una valutazione del danno biologico complessivo sulla persona della medesima nella misura del 6 – 7% e più specificatamente: ITA per giorni 10, ITP al 50% per giorni 30 , ITP al 25% per giorni 45 per esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale, già sede di cervico-unco artrosi e discopatie: 2-3% (DM 3/07/2003, considerando come fattore di aggravamento la preesistenza artrosica) … 3% ; Esiti di trauma contusivo della spalla sinistra, già sede di processi degenerativi capsulo tendinei e artrosici (con importante aggravamento sintomatologico): 2-4% (DM 3/07/2003) … 5% , oltre
€.1.098,1 per spese mediche documentate , di cui € .242,10 per ticket sanitari e €. 856,00 per fisioterapia con esclusione di quelle successive al 24.05.2017, evidenziando che la sig.ra presentava già al momento del Pt_1 sinistro una situazione clinica pregressa dovuta alla presenza dell'artrosi scapolo omerale sinistra aggravatasi a seguito della terapia del caso . La CTP espletata , i cui rilievi e osservazioni il giudicante ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivati , ha rilevato che “ l'evento traumatico ha causato la lesione tendinea che, sebbene indebolita da un processo degenerativo cronico, senza l'evento traumatico in oggetto non si sarebbe creata”, per questo riconoscendo a parte attrice 60 di ITT , 30 giorni di ITP al 75% , 90 giorni di IP al 50%, 60 giorni di IP al 25% per complessivi 240 giorni ed un' IP quantificabile nella misura dell'11%. Osserva il Tribunale che ormai da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha recepito il principio secondo cui il danneggiante è responsabile per tutte le conseguenze del proprio comportamento , anche se aggravate da condizioni preesistenti del danneggiato , nella specie
Pagina 4 cervo – unco artrosi (ex multis Cass. Sez. 3 , Sent. 28990 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3 , Sent. N. 15991 del 21/7/2011; Cass. N. 17179/2025).
In ordine al richiesto riconoscimento del danno morale patito dall'attrice si evidenzia che sul punto la Suprema Corte di Cassazione è tornata sui presupposti per la risarcibilità del danno morale . Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità , in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale , debba rigorosamente valutare , sul piano della prova , tanto l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) , quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana ( c.d. danno esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico – relazionale ) , atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale ( sent. 235/2014) e del recente intervento del legislatore ( artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni) , è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto , la quale nella sua realtà naturalistica , si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali , costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili . Pertanto , il danno morale consiste in una “sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale , meritevole di un compenso aggiuntivo”, rispetto a quello previsto per “la compromissione degli aspetti puramente dinamico – relazionali della vita individuale , costituenti invece il danno biologico “ (Cass. Ord. N. 15733 del 17/05/2022; Cass. Civ. Sez.III , 17/1/2018 n.901). Nel caso in esame parte attrice ha fornito rigorosa prova di tutti gli elementi idonei a determinare il pieno riconoscimento del risarcimento del danno morale dalla stessa subìto in occasione del sinistro per cui è causa, nella specie del dolore, della vergogna , della disistima di sé , della paura, della disperazione . A tal proposito si evidenzia che dalla prova testimoniale è emerso che il teste , escusso all'udienza del 2.12.2022, ha testualmente CP_4 affermato : “ preciso che io e mia GL abbiano dormito per due mesi, dopo l'operazione, sul divano perché mia GL poteva assumere la posizione solamente appoggiata alla spalliera del divano per non fare movimenti che potevano causarle danno” , circostanza quest'ultima confermata dalla teste interrogata all'udienza del Testimone_1
3.2.2023 . Ed ancora , la teste IG.ra interrogata Testimone_2 all'udienza del 3.2.2023 ha riferito: “ E' vero anche io ho dato una mano nel senso che facevo le faccende di casa che prima faceva mia suocera autonomamente;
lo facevo quando le figlie erano a scuola e la aiutavo anche nell' igiene personale;
posso dire che prima dell'incidente mia suocera veniva da noi a Olbia in macchina per darci una mano con il
Pagina 5 nostro bimbo di 3 anni e a seguito dell'incidente non è più venuta perché non poteva guidare e non riusciva a stare dietro al bambino e alle sue esigenze;
ho infatti dovuto farmi aiutare da altra persona per il bambino non potendo contare più sui nonni”; piangeva di continuo e si vergognava per aver perso la sua autonomia .” Circostanza quest'ultima confermata dalal teste , al quale ha testualmente affermato : “ E' Testimone_1 vero, mia madre era molto autonoma e l'incidente l'ha resa non autonoma e si sentiva umiliata per farsi lavare e vestire da noi e piangeva”; Alla luce di quanto sopra , è evidente che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa della IG.ra in danno Controparte_1 di parte attrice, le cui richieste non possono che essere accolte in quanto da quest'ultima ampiamente provate nel corso del presente giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: Accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
27.07.1961, e ivi residente in [...] , (C.F.
) , accoglie la domanda di parte attrice e per C.F._2
l'effetto: AN la IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
27.07.1961, e ivi residente in [...] , (C.F.
) e la , in persona del legale C.F._2 Controparte_6 rappresentante pro tempore, corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3, (P.IVA ), in solido tra loro , al pagamento in favore della P.IVA_1
IG.ra nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via Riu Parapinta n. 9, (CF ) , della complessiva C.F._1 somma di €. 50.810,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'attrice IG.ra , di cui euro Parte_1
49.685,00 a titolo danno non patrimoniale personalizzato, in applicazione delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, oltre il c.d “danno biologico standard” quantificato in €. 38.100,00 , previa detrazione dell'importo di €. 979,00 ed €. 2095, 00 dall'attrice percepito a titolo di danno patrimoniale;
AN la IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
27.07.1961, e ivi residente in [...] , (C.F.
) e la , in persona del legale C.F._2 Controparte_6 rappresentante pro tempore, corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3, (P.IVA ), in solido tra loro , al pagamento in favore della P.IVA_1
IG.ra nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via Riu Parapinta n. 9 al pagamento delle spese stragiudiziali relative al
Pagina 6 presente giudizio che si liquidano in €. 2.295,00 , oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
AN altresì la IG.ra , nata a [...] Controparte_1
Pausania il 27.07.1961, e ivi residente in [...] , (C.F.
) e la , in persona del legale C.F._2 Controparte_6 rappresentante pro tempore, corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3, (P.IVA ), in solido tra loro , al pagamento in favore della P.IVA_1
IG.ra nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via Riu Parapinta n. 9 al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in €. 555,00 per spese , oltre €. 4.445,00 , oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge. Pone definitivamente le spese di CTU e CTP a carico delle parti soccombenti in solido tra loro . Così deciso in Tempio Pausania il giorno 5 novembre 2025 Il Giudice Giovanna Maria Sulas
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