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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15/2024 e R.G. n. 3355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 18.06.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza
tra
“ ” e “ ” in persona dei rispettivi Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Giuseppe Summo,
Alessandro Limatola e Paola Grattieri;
e
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, CP_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. C. Santanoceto e dall'Avv. S. Mostacchi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi riuniti nel corso del giudizio le società indicate in epigrafe hanno convenuto in
CP_ giudizio l e la chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza e/o CP_2
l'insussistenza delle contestazioni sviluppate dall' con i verbali impugnati e, per CP_1
l'effetto, di annullare l'avviso di addebito n. 368 2023 00118272 72 000 notificato a mezzo
PEC il 20 dicembre 2023; in via subordinata di “accertare e dichiarare che il calcolo delle differenze contributive debba essere effettuato applicando gli inquadramenti contrattuali effettivamente attribuiti ai lavoratori da e, per l'effetto, Parte_1
disporre la riduzione delle differenze contributive oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione nei confronti di , nonché nei confronti Parte_1 di , quale obbligato solidale, per il periodo contributivo Parte_2 oggetto di contestazione (settembre 2016 – marzo 2020) ad € 214.521,92, ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel presente procedimento, oltre alla rideterminazione delle somme aggiuntive. Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio”. CP_ Si costituivano in giudizio l e la chiedendo il rigetto delle domande. CP_2
1.Le pretese contributive oggetto dei verbali impugnati dell'avviso di addebito opposto riguardano il periodo dal settembre 2016 al marzo 2020.
La vicenda in esame pone un primo problema di esatta individuazione del contratto collettivo da applicare ai lavoratori impegnati nella attività di scarico della merce e di collocamento della stessa presso i locali di . CP_3
La Cassazione, con la ordinanza n. 12166/2019, ha affermato in modo condivisibile che “ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del
1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore;
al medesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria”.
Analogamente, nella sentenza n. 17993/2021, la Cassazione ha chiarito “ … che, fin dalla sentenza n 11199/2002 ,le Sezioni unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si tratta del cd 'minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge n 389/1989".
Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 2 , comma 25, della L n 549/1995, il quale dispone che "L'art. 1 del DL 338/89 convertito con modificazioni in L n
389/1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del c.d. contratto leader). La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo “.
Il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale ( Cfr. Cass. n. 17531 del 2016; Cass. n. 8446 del 2020; Cass. n. 8815 del 2023).
Infatti nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal
CCNL di categoria ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 6 la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati. La delibera assembleare che prevede la riduzione della retribuzione come apporto del socio alla riduzione della crisi, seppure legittimata dal richiamato art. 6, non rientra infatti nelle “leggi, regolamenti, contratti collettivi” che a mente del D.L. n. 338, art. 1 individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, né l'art. 6 contiene alcun riferimento agli obblighi contributivi.
Discende, del resto, dai principi di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e dall'indisponibilità dei diritti previdenziali che le eventuali forme di apporto straordinarie previste a carico del socio lavoratore nel corso della crisi della cooperativa, seppure incidenti sul trattamento economico minimo previsto dalla legge, non incidano sull'integrale tutela della sua posizione previdenziale. La soluzione è inoltre coerente con la delega conferita al Governo con la L. n. 142 del 2001, art. 4, comma 3 che, pur nella consapevolezza delle peculiarità del sistema cooperativo e delle sue caratteristiche di mutualità, ha dettato l'inequivocabile criterio direttivo dell'equiparazione della contribuzione previdenziale dei soci lavoratori dipendenti da cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da imprese.
Peraltro in base all'art. 3, comma 1, l. 142/2001, “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. Tale trattamento economico costituisce una soglia minima che le clausole del regolamento interno sono tenute a rispettare a pena di nullità, come espressamente sancito dall'art. 6, comma 2, l. 141/2001 (“il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.).
Dalla lettura congiunta delle disposizioni richiamate, emerge con chiarezza il percorso logico-deduttivo che l'interprete è chiamato a seguire per l'individuazione della soglia retributiva minima fissata dal legislatore per i soci lavoratori. Nello specifico, la retribuzione del socio lavoratore deve essere: a) “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato”, in attuazione a quanto già sancito dall'art. 36 Cost.; b) non inferiore ai minimi previsti “per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”; c) in presenza di una pluralità di contratti collettivi “della medesima categoria”, occorrerà individuare il trattamento retributivo sancito dal contratto collettivo stipulato “dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Il legislatore ha, dunque, stabilito la necessità che il raffronto venga operato individuando, in primo luogo, il contratto collettivo maggiormente rappresentativo “del settore o della categoria affine”. Tale specificazione, lungi dall'essere una mera formula di stile, ben si comprende alla luce dell'importanza che il settore economico riveste nell'individuazione dei minimi retributivi, i quali variano notevolmente proprio in ragione dello specifico assetto di interessi che governa le diverse aree di attività. Il riferimento al settore/ categoria pare, inoltre, necessario per assicurare una adeguata tutela della concorrenza ed evitare fenomeni di competizione salariale al ribasso, essendo il dumping salariale uno strumento capace di alterare il mercato soprattutto nei settori cd. labour intensive nei quali è decisivo il costo del lavoro. Il settore o la categoria vanno individuati facendo riferimento all'attività economica svolta in concreto dalla società cooperativa e nel cui ambito il lavoratore è addetto.
Pertanto, quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria.
Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma compiute inserendovi attività di fatto mai praticate. È dunque corretto individuare il CCNL di categoria sulla base del contenuto dei servizi forniti dalla appaltatrice alla committente.
Il CCNL Multiservizi in concreto applicato dalla TA individua nei seguenti termini la propria sfera di applicazione: “Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente. (…) Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti. I servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione sono regolati dalla legge n. 82/1994 e dalle successive norme e regolamenti di attuazione. Essi comprendono le attività di servizi ausiliari/integrativi e le attività di ordine manutentivo, ordinario e straordinario, svolte in via non esclusiva su richiesta della committenza pubblica e privata. (/… Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.); - servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.)
- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario
(copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc. etc.)”.
Si tratta, dunque, di un CCNL volto a disciplinare sostanzialmente il settore dei servizi di pulizia e dei servizi integrati, con espressa esclusione delle attività regolate da autonomi e specifici contratti collettivi. Il CCNL CA, Trasporto Merci e Spedizioni è applicato, invece, dalle “imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti”.
Ciò premesso, nel caso in esame, deve ritenersi che il settore da prendere in considerazione sia quello della logistica.
CP_ L'oggetto del contratto di appalto OG (doc. 7 del fascicolo ) è il seguente: servizi di logistica, scarico colli/divisione merci, pulizia ambienti. Allo stesso modo, il
CP_ subappalto Loginord/TA (doc. 8 del fascicolo ) è rubricato come “contratto di subappalto di servizi di logistica”.
Esaminando, in particolare, il contratto di subappalto di servizi e logistica stipulati dalla con la (a sua volta titolare dei negozi da parte di e Pt_1 Parte_2 Controparte_4 gruppo ), l'attività lavorativa della cooperativa consisteva nel servizio di presa in CP_5
carico delle merci in arrivo dai camion, scarico, spacchettamento merci, immagazzinamento, divisione per tipologia e sistemazione della merce nelle scaffalature per i negozi del CP_3
CP_ nord .
La stessa difesa della ricorrente ammette che “l'attività lavorativa della Parte_1
consisteva nello scarico, immagazzinamento, divisione per tipologia e sistemazione dei prezzi della merce (abbigliamento) per i negozi di , in Milano in altre città o centri CP_3
commerciali del nord Italia, nonché nella sistemazione e pulizia dei luoghi ove si era svolta la lavorazione di carico e immagazzinamento”. Appare evidente che la attività di pulizia sia una attività meramente accessoria rispetto alle numerose incombenze concordate nel contratto afferenti il settore della logistica.
Non può pertanto essere revocata in dubbio l'applicabilità al caso di specie del CCNL
CA invece di quello del CCNL Pulizie / Multiservizi.
3.A questo punto si profila la necessità di individuare il corretto livello di inquadramento dei lavoratori impegnati in esecuzione del contratto di subappalto.
Gli ispettori hanno dato atto che “nel corso della verifica della Guardia di Finanza è intervenuta una conciliazione sindacale a seguito della quale è stato riconosciuto ai lavoratori un livello di inquadramento superiore a decorrere dal giorno 1 febbraio 2019 (3° livello del c.c.n.l. multiservizi per gli addetti alle pulizie, 4° livello junior del c.c.n.l. CA per gli addetti al carico-scarico e per gli addetti al magazzino) mentre per gli anni precedenti si è proceduto con la corresponsione di somme pattuite come bonus transattivo”.
Le società ricorrenti sostengono che le contestazioni muovono dall'errato presupposto che il nuovo inquadramento contrattuale riconosciuto ai lavoratori della Cooperativa dal
1.02.2019 (livello 4j del c.c.n.l. logistica) debba essere preso a parametro per la determinazione dei contributi dovuti anche rispetto al periodo precedente e debba essere applicato anche ai lavoratori assunti in un periodo successivo, ai quali invece è stato riconosciuto un livello più basso (6j).
Non vi è dubbio che le conciliazioni sindacali non possono spiegare una efficacia retroattiva.
Con la conciliazione le parti non riconoscono le rivendicazioni avversarie, ma vi pongono fine con reciproche concessioni e rinunce. Dalla mera composizione bonaria di una lite pendente o minacciata non è possibile inferire automaticamente che le pretese dell'altra parte siano state accolte.
Tuttavia tale rilievo non preclude la necessità di procedere ad una verifica in concreto delle mansioni espletate dai lavoratori per comprendere quale possa essere l'inquadramento corretto sulla base del ccnl . CP_6
E non vi è dubbio che i lavoratori della cooperativa, nell'ambito dell'appalto , si sono CP_3 sempre “ … occupati di scaricare la merce in arrivo dai camion e di sistemarla nei magazzini e sugli scaffali dei punti vendita di ”. I dipendenti della cooperativa non erano impegnati CP_3
solo in una attività di scarico della merce dai camion e di mero posizionamento degli scatoloni all'interno di determinati locali.
Dalle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della e dai numerosi Pt_1
lavoratori in sede ispettiva si evince che i lavoratori del detto subappalto si occupassero, tra l'altro, dell'allestimento di interi negozi a Milano e in diversi centri commerciali di tutt'Italia, della suddivisione per tipologia e, in generale, della sistemazione dei prezzi della merce in
CP_ scarico. E difatti nel contratto di subappalto allegato nel fascicolo dell si afferma che la cooperativa era tenuta ad assicurare i seguenti servizi: “ la presa in carico delle merci in arrivo dai camion;
la lavorazione dei cartoni contenenti le merci, la divisione delle merci nelle categorie merceologiche “ donna”, “ uomo” e “ bambino”, lo spacchettamento delle merci appese ( con esclusione delle merci appese di colore bianco e/o in seta o tessuti delicati) e stese;
la divisione delle merci per modello, qualità e colore, la asportazione delle merci della doppia etichetta prezzo dove presente”.
La attività di pulizia rappresentava una mera attività accessoria svolta dai lavoratori necessitata dalla lavorazione dei cartoni e dalla allocazione delle merci nei locali di proprietà di . CP_3
Ebbene per tali mansioni appare corretta la applicazione del livello 4J del ccnl CP_6 previsto per quei “lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche”. I dipendenti della non svolgevano solo mansioni di scarico Pt_1
della merce, ma si occupavano, altresì, di collocare secondo determinati criteri le merci all'interno dei locali dei negozi di abbigliamento e dei magazzini. I lavoratori svolgevano una attività di sistemazione delle merci che presentava sicuramente dei profili di complessità.
Non appare, dunque, corretto l'inquadramento nel livello 6J del ccnl , in quanto CP_6
tale livello si applica a lavoratori che svolgono attività semplici. A tal proposito va osservato che il livello 6 del ccnl CA ( ossia il livello immediatamente superiore al livello 6J) si applica ai lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali e che non comportano responsabilità ed autonomia. Tale livello trova applicazione alla figura del facchino, ossia a chi svolge attività manuali di scarico e carico merci.
I lavoratori impegnati nel contratto di subappalto non si limitavano a scaricare la merce dai camion ma collocavano tale merce all'interno dei vari negozi secondo determinati criteri che richiedevano un determinato livello di competenza. Ed infatti tra le figure contemplate dal quarto livello del ccnl CA ( ossia il livello immediatamente superiore al livello 4J) è contemplato l'operaio con mansioni multiple di magazzino e/o terminal ( carico;
scarico; spunta documenti;
prelievo ed approntamento d elle merci). Non vi è alcun dubbio che i lavoratori svolgevano mansioni molto più simili a quelle del magazziniere.
Per tali ragioni appare corretto il livello di inquadramento 4J individuato nei verbali ispettivi impugnati.
4. Nel verbale di accertamento viene inoltre contestata l'irregolare registrazione degli orari di lavoro.
Gli ispettori verbalizzanti hanno esposto i seguenti rilievi: “l'elaborazione del Libro Unico del
Lavoro delle società in esame era affidata allo studio del consulente del lavoro
[...]
. Nel corso delle indagini di P.G. è emerso che lo studio elaborava le Persona_1
buste paga inserendo sul LUL un numero di ore lavorate che permettesse di non superare l'importo netto mensile prestabilito per ciascun dipendente senza considerare alcuna previsione contrattuale, liquidando ogni mese tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi per addivenire agli importi stabiliti inserendo talvolta in busta paga venivano inserite anche le voci “trasferta” e “rimborso spese” , le quali lungi dal rappresentare l'effettivo invio in trasferta del dipendente o un reale rimborso per le spese sostenute, costituivano lo strumento per arrivare allo corresponsione degli importi stabiliti. Essendo tali voci unicamente finalizzate al raggiungimento di un importo netto, le stesse risultavano prive di connessione con l'effettiva prestazione lavorativa resa: ad esempio compariva spesso un forfait straordinari, ma non la puntuale erogazione della maggiorazione per le effettive ore di straordinario prestate. Inoltre, la anticipava in apparenza ai dipendenti, ogni Parte_1
mese, gli importi spettanti per ferie e permessi maturati nel mese e non goduti;
in conseguenza di ciò, quando poi venivano registrati a Libro Unico periodi di ferie e permessi goduti, non veniva indicata alcuna retribuzione. In realtà, tale meccanismo risulta, al pari degli altri adottati, un espediente per conseguire determinati importi netti in busta paga, evitando di indicare i reali orari di lavoro, in taluni casi più alti di quelli contrattuali, in modo da non applicare le maggiorazioni previste per il lavoro notturno, straordinario e supplementare. Il sistema adottato dalla cooperativa pertanto conduceva alla sistematica sotto-retribuzione delle prestazioni lavorative effettive, ed infatti l'adozione del CCNL Pulizie/
Multiservizi unitamente al citato sistema di elaborazione delle paghe ha permesso alla cooperativa di retribuire i lavoratori con paghe inferiori al dovuto e molto più basse in rapporto al monte ore lavorato.
Per il calcolo delle differenze retributive, è stato effettuato il ricalcolo mensile della retribuzione di ogni dipendente applicando quanto previsto dal CCNL “CA, trasporto merci e spedizione”, alle ore lavorate come risultanti dai files sequestrati dalla Gdf o nella circostanza in cu ii predetti files riportavano zero ore lavorate o nei casi in cui le ore erano inferiori a quanto contrattualmente stabilito, in costanza di rapporto di lavoro, le ore sono state calcolate secondo l'orario di lavoro fissato dal contratto di lavoro individuale e dunque secondo la percentuale oraria di part-time (nella stragrande maggioranza dei casi fissata al
35% pari a n.59 ore mensili).
Inoltre, poiché sulla base delle dichiarazioni acquisite dai lavoratori e quanto desunto dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza Compagnia di Sanremo, è stato assodato che l'attività lavorativa veniva svolta nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle 06.00, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del CCNL “CA, trasporto merci e spedizione” è stata applicata la maggiorazione del 25% per orario di lavoro notturno sulla retribuzione globale, così come è stata applicata la maggiorazione del 30% sull'orario di lavoro straordinario feriale diurno e la maggiorazione del 50% sul lavoro straordinario feriale notturno. Si da atto infine che le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) sono state considerate nella modalità di ratei mensili, anziché nelle rispettive cadenze annuali (giugno-dicembre) e che sono stati scomputati dal calcolo dell'imponibile gli importi erogati a titolo di conciliazione inseriti sul Cont
sugli nel periodo da settembre 2016 a gennaio 2019”. CP_8
Le opponenti si limitano a contestare genericamente le risultanze istruttorie utilizzate CP_ CP_ dall' e a contestare la quantificazione delle differenze contributive operate dall' perchè effettuate sulla base del c.c.n.l. logistica spedizione merci e non sulla base del c.c.n.l. pulizie multiservizi.
Quanto alla collocazione delle ore di lavoro, nello stesso ricorso, ai punti 25 e 26 della parte in fatto, si afferma che “I servizi appaltati venivano resi in un orario compreso tra le ore 7 e le ore 22 per sei giorni alla settimana. Le attività di carico/scarico merce venivano, inoltre, nelle sole giornate di mercoledì e sabato, nell'orario compreso tra le 22,30 e le ore 3,00 del mattino”.
CP_ Inoltre il regime orario di lavoro considerato dall' è stato ricavato dai files sequestrati dalla Guardia di Finanza e dai contratti individuali oltre che dalle buste paga e dal LUL.
E' noto che il verbale ispettivo fa piena prova fino a querela di falso, ma limitatamente ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti alla sua presenza: tale efficacia probatoria non puo' certamente essere estesa alle valutazioni operate dall'ispettore.
Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 22724/2013 “ tali orientamenti si possono sintetizzare come segue: i suindicati verbali ispettivi possono assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: 1) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
2) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
3) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi,ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. 20 marzo 2007, n. 6565; e, in senso conforme: Cass.
27 ottobre 2008, n. 25842; Cass. 9 luglio 2002, n. 9963; Cass. 18 aprile 1998, n. 3973)”.
Le risultanze del verbale sono dunque il frutto dell'esame della documentazione acquisita e non di una valutazione degli ispettori.
CP_ Anche per quanto riguarda la contestazione in esame la pretesa contributiva dell' risulta fondata.
5. Con riferimento alla tematica delle assenze non retribuite, va osservato che nell'anno
2019 risulta registrato sul LUL un numero anomalo di lunghi permessi non retribuiti in relazione ai quali non ha versato alcuna contribuzione. Pt_1
Secondo la difesa delle ricorrenti ciò sarebbe del tutto legittimo poiché “datore di lavoro e lavoratore, a prescindere dalle previsioni del CCNL … possono accordarsi per decidere di sospendere l'attività lavorativa e la controprestazione retributiva”.
L'assunto non è condivisibile, in quanto numerosi dipendenti della hanno dichiarato Pt_1
CP_ di non aver richiesto alcun permesso non retribuito (cfr. doc. 11 del fascicolo ): peraltro gli accordi in questione, come è emerso in sede ispettiva, non recano data certa e non sono pertanto opponibili all' . Sul punto va ricordato che la contribuzione è dovuta anche nel CP_1 caso in cui l'assenza o la sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo derivino da una libera scelta (Cass. n.
21479/20). L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente, è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa
(Cass. n. 13650/19).
6. Infine va rilevato che, attese le irregolarità riscontrate nel periodo oggetto di accertamento, gli ispettori di vigilanza dell'Istituto hanno ritenuto che esse fossero preclusive della fruizione dei benefici contributivi da parte della cooperativa, ai sensi dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della l. 296/2006, per cui, con il verbale, hanno provveduto al recupero di quanto indebitamente conguagliato, a titolo di sgravio triennale e biennale nel periodo da settembre 2016 a agosto 2018 per un totale di € 31.331,74.
La tesi della irretroattività del recupero degli sgravi contributivi non è condivisibile, perché la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti riguarda il caso differente di recupero delle agevolazioni contributive con efficacia retroattiva rispetto al momento dell'accertata irregolarità del DURC, mentre nel caso in esame il recupero ha ad oggetto i benefici goduti da nello stesso lasso di tempo in cui la cooperativa ha violato le norme de quibus Pt_1
Infatti l'art. 1, comma 1175, della l. n. 296/2006 prevede: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In sostanza, partendo dalla lettera dell'art. 1, comma 1175, legge n. 296/06, nel caso di specie, il recupero avviene non in relazione al “possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”, bensì in relazione agli “altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali”, cui i benefici contributivi sono espressamente subordinati.
Nel caso che ci occupa non sussiste quella condizione di regolarità contributiva cui è subordinato il rilascio del DURC. Le ricorrenti affermano che la norma citata non può comportare la revoca dei benefici contributivi con effetto retroattivo, vale a dire prima dell'accertamento dell'irregolarità, ma impedisce la fruizione di sgravi per il futuro. Nel caso di specie, tuttavia, il beneficio non è stato revocato in relazione a periodi connotati da regolarità contributiva, ma solo in relazione a periodi in cui tale regolarità non sussisteva. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la particolarità e complessità ermeneutica delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla
“ ” e dalla “ ”, con ricorsi riuniti Parte_1 Parte_2 nel corso del giudizio, nei confronti dell' e della , così provvede: CP_1 CP_2
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 18.06.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 18.06.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza
tra
“ ” e “ ” in persona dei rispettivi Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Giuseppe Summo,
Alessandro Limatola e Paola Grattieri;
e
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, CP_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. C. Santanoceto e dall'Avv. S. Mostacchi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi riuniti nel corso del giudizio le società indicate in epigrafe hanno convenuto in
CP_ giudizio l e la chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza e/o CP_2
l'insussistenza delle contestazioni sviluppate dall' con i verbali impugnati e, per CP_1
l'effetto, di annullare l'avviso di addebito n. 368 2023 00118272 72 000 notificato a mezzo
PEC il 20 dicembre 2023; in via subordinata di “accertare e dichiarare che il calcolo delle differenze contributive debba essere effettuato applicando gli inquadramenti contrattuali effettivamente attribuiti ai lavoratori da e, per l'effetto, Parte_1
disporre la riduzione delle differenze contributive oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione nei confronti di , nonché nei confronti Parte_1 di , quale obbligato solidale, per il periodo contributivo Parte_2 oggetto di contestazione (settembre 2016 – marzo 2020) ad € 214.521,92, ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel presente procedimento, oltre alla rideterminazione delle somme aggiuntive. Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio”. CP_ Si costituivano in giudizio l e la chiedendo il rigetto delle domande. CP_2
1.Le pretese contributive oggetto dei verbali impugnati dell'avviso di addebito opposto riguardano il periodo dal settembre 2016 al marzo 2020.
La vicenda in esame pone un primo problema di esatta individuazione del contratto collettivo da applicare ai lavoratori impegnati nella attività di scarico della merce e di collocamento della stessa presso i locali di . CP_3
La Cassazione, con la ordinanza n. 12166/2019, ha affermato in modo condivisibile che “ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del
1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore;
al medesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria”.
Analogamente, nella sentenza n. 17993/2021, la Cassazione ha chiarito “ … che, fin dalla sentenza n 11199/2002 ,le Sezioni unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si tratta del cd 'minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge n 389/1989".
Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 2 , comma 25, della L n 549/1995, il quale dispone che "L'art. 1 del DL 338/89 convertito con modificazioni in L n
389/1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del c.d. contratto leader). La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo “.
Il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale ( Cfr. Cass. n. 17531 del 2016; Cass. n. 8446 del 2020; Cass. n. 8815 del 2023).
Infatti nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal
CCNL di categoria ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 6 la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati. La delibera assembleare che prevede la riduzione della retribuzione come apporto del socio alla riduzione della crisi, seppure legittimata dal richiamato art. 6, non rientra infatti nelle “leggi, regolamenti, contratti collettivi” che a mente del D.L. n. 338, art. 1 individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, né l'art. 6 contiene alcun riferimento agli obblighi contributivi.
Discende, del resto, dai principi di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e dall'indisponibilità dei diritti previdenziali che le eventuali forme di apporto straordinarie previste a carico del socio lavoratore nel corso della crisi della cooperativa, seppure incidenti sul trattamento economico minimo previsto dalla legge, non incidano sull'integrale tutela della sua posizione previdenziale. La soluzione è inoltre coerente con la delega conferita al Governo con la L. n. 142 del 2001, art. 4, comma 3 che, pur nella consapevolezza delle peculiarità del sistema cooperativo e delle sue caratteristiche di mutualità, ha dettato l'inequivocabile criterio direttivo dell'equiparazione della contribuzione previdenziale dei soci lavoratori dipendenti da cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da imprese.
Peraltro in base all'art. 3, comma 1, l. 142/2001, “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. Tale trattamento economico costituisce una soglia minima che le clausole del regolamento interno sono tenute a rispettare a pena di nullità, come espressamente sancito dall'art. 6, comma 2, l. 141/2001 (“il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.).
Dalla lettura congiunta delle disposizioni richiamate, emerge con chiarezza il percorso logico-deduttivo che l'interprete è chiamato a seguire per l'individuazione della soglia retributiva minima fissata dal legislatore per i soci lavoratori. Nello specifico, la retribuzione del socio lavoratore deve essere: a) “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato”, in attuazione a quanto già sancito dall'art. 36 Cost.; b) non inferiore ai minimi previsti “per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”; c) in presenza di una pluralità di contratti collettivi “della medesima categoria”, occorrerà individuare il trattamento retributivo sancito dal contratto collettivo stipulato “dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Il legislatore ha, dunque, stabilito la necessità che il raffronto venga operato individuando, in primo luogo, il contratto collettivo maggiormente rappresentativo “del settore o della categoria affine”. Tale specificazione, lungi dall'essere una mera formula di stile, ben si comprende alla luce dell'importanza che il settore economico riveste nell'individuazione dei minimi retributivi, i quali variano notevolmente proprio in ragione dello specifico assetto di interessi che governa le diverse aree di attività. Il riferimento al settore/ categoria pare, inoltre, necessario per assicurare una adeguata tutela della concorrenza ed evitare fenomeni di competizione salariale al ribasso, essendo il dumping salariale uno strumento capace di alterare il mercato soprattutto nei settori cd. labour intensive nei quali è decisivo il costo del lavoro. Il settore o la categoria vanno individuati facendo riferimento all'attività economica svolta in concreto dalla società cooperativa e nel cui ambito il lavoratore è addetto.
Pertanto, quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria.
Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma compiute inserendovi attività di fatto mai praticate. È dunque corretto individuare il CCNL di categoria sulla base del contenuto dei servizi forniti dalla appaltatrice alla committente.
Il CCNL Multiservizi in concreto applicato dalla TA individua nei seguenti termini la propria sfera di applicazione: “Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente. (…) Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti. I servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione sono regolati dalla legge n. 82/1994 e dalle successive norme e regolamenti di attuazione. Essi comprendono le attività di servizi ausiliari/integrativi e le attività di ordine manutentivo, ordinario e straordinario, svolte in via non esclusiva su richiesta della committenza pubblica e privata. (/… Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.); - servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.)
- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario
(copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc. etc.)”.
Si tratta, dunque, di un CCNL volto a disciplinare sostanzialmente il settore dei servizi di pulizia e dei servizi integrati, con espressa esclusione delle attività regolate da autonomi e specifici contratti collettivi. Il CCNL CA, Trasporto Merci e Spedizioni è applicato, invece, dalle “imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti”.
Ciò premesso, nel caso in esame, deve ritenersi che il settore da prendere in considerazione sia quello della logistica.
CP_ L'oggetto del contratto di appalto OG (doc. 7 del fascicolo ) è il seguente: servizi di logistica, scarico colli/divisione merci, pulizia ambienti. Allo stesso modo, il
CP_ subappalto Loginord/TA (doc. 8 del fascicolo ) è rubricato come “contratto di subappalto di servizi di logistica”.
Esaminando, in particolare, il contratto di subappalto di servizi e logistica stipulati dalla con la (a sua volta titolare dei negozi da parte di e Pt_1 Parte_2 Controparte_4 gruppo ), l'attività lavorativa della cooperativa consisteva nel servizio di presa in CP_5
carico delle merci in arrivo dai camion, scarico, spacchettamento merci, immagazzinamento, divisione per tipologia e sistemazione della merce nelle scaffalature per i negozi del CP_3
CP_ nord .
La stessa difesa della ricorrente ammette che “l'attività lavorativa della Parte_1
consisteva nello scarico, immagazzinamento, divisione per tipologia e sistemazione dei prezzi della merce (abbigliamento) per i negozi di , in Milano in altre città o centri CP_3
commerciali del nord Italia, nonché nella sistemazione e pulizia dei luoghi ove si era svolta la lavorazione di carico e immagazzinamento”. Appare evidente che la attività di pulizia sia una attività meramente accessoria rispetto alle numerose incombenze concordate nel contratto afferenti il settore della logistica.
Non può pertanto essere revocata in dubbio l'applicabilità al caso di specie del CCNL
CA invece di quello del CCNL Pulizie / Multiservizi.
3.A questo punto si profila la necessità di individuare il corretto livello di inquadramento dei lavoratori impegnati in esecuzione del contratto di subappalto.
Gli ispettori hanno dato atto che “nel corso della verifica della Guardia di Finanza è intervenuta una conciliazione sindacale a seguito della quale è stato riconosciuto ai lavoratori un livello di inquadramento superiore a decorrere dal giorno 1 febbraio 2019 (3° livello del c.c.n.l. multiservizi per gli addetti alle pulizie, 4° livello junior del c.c.n.l. CA per gli addetti al carico-scarico e per gli addetti al magazzino) mentre per gli anni precedenti si è proceduto con la corresponsione di somme pattuite come bonus transattivo”.
Le società ricorrenti sostengono che le contestazioni muovono dall'errato presupposto che il nuovo inquadramento contrattuale riconosciuto ai lavoratori della Cooperativa dal
1.02.2019 (livello 4j del c.c.n.l. logistica) debba essere preso a parametro per la determinazione dei contributi dovuti anche rispetto al periodo precedente e debba essere applicato anche ai lavoratori assunti in un periodo successivo, ai quali invece è stato riconosciuto un livello più basso (6j).
Non vi è dubbio che le conciliazioni sindacali non possono spiegare una efficacia retroattiva.
Con la conciliazione le parti non riconoscono le rivendicazioni avversarie, ma vi pongono fine con reciproche concessioni e rinunce. Dalla mera composizione bonaria di una lite pendente o minacciata non è possibile inferire automaticamente che le pretese dell'altra parte siano state accolte.
Tuttavia tale rilievo non preclude la necessità di procedere ad una verifica in concreto delle mansioni espletate dai lavoratori per comprendere quale possa essere l'inquadramento corretto sulla base del ccnl . CP_6
E non vi è dubbio che i lavoratori della cooperativa, nell'ambito dell'appalto , si sono CP_3 sempre “ … occupati di scaricare la merce in arrivo dai camion e di sistemarla nei magazzini e sugli scaffali dei punti vendita di ”. I dipendenti della cooperativa non erano impegnati CP_3
solo in una attività di scarico della merce dai camion e di mero posizionamento degli scatoloni all'interno di determinati locali.
Dalle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della e dai numerosi Pt_1
lavoratori in sede ispettiva si evince che i lavoratori del detto subappalto si occupassero, tra l'altro, dell'allestimento di interi negozi a Milano e in diversi centri commerciali di tutt'Italia, della suddivisione per tipologia e, in generale, della sistemazione dei prezzi della merce in
CP_ scarico. E difatti nel contratto di subappalto allegato nel fascicolo dell si afferma che la cooperativa era tenuta ad assicurare i seguenti servizi: “ la presa in carico delle merci in arrivo dai camion;
la lavorazione dei cartoni contenenti le merci, la divisione delle merci nelle categorie merceologiche “ donna”, “ uomo” e “ bambino”, lo spacchettamento delle merci appese ( con esclusione delle merci appese di colore bianco e/o in seta o tessuti delicati) e stese;
la divisione delle merci per modello, qualità e colore, la asportazione delle merci della doppia etichetta prezzo dove presente”.
La attività di pulizia rappresentava una mera attività accessoria svolta dai lavoratori necessitata dalla lavorazione dei cartoni e dalla allocazione delle merci nei locali di proprietà di . CP_3
Ebbene per tali mansioni appare corretta la applicazione del livello 4J del ccnl CP_6 previsto per quei “lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche”. I dipendenti della non svolgevano solo mansioni di scarico Pt_1
della merce, ma si occupavano, altresì, di collocare secondo determinati criteri le merci all'interno dei locali dei negozi di abbigliamento e dei magazzini. I lavoratori svolgevano una attività di sistemazione delle merci che presentava sicuramente dei profili di complessità.
Non appare, dunque, corretto l'inquadramento nel livello 6J del ccnl , in quanto CP_6
tale livello si applica a lavoratori che svolgono attività semplici. A tal proposito va osservato che il livello 6 del ccnl CA ( ossia il livello immediatamente superiore al livello 6J) si applica ai lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali e che non comportano responsabilità ed autonomia. Tale livello trova applicazione alla figura del facchino, ossia a chi svolge attività manuali di scarico e carico merci.
I lavoratori impegnati nel contratto di subappalto non si limitavano a scaricare la merce dai camion ma collocavano tale merce all'interno dei vari negozi secondo determinati criteri che richiedevano un determinato livello di competenza. Ed infatti tra le figure contemplate dal quarto livello del ccnl CA ( ossia il livello immediatamente superiore al livello 4J) è contemplato l'operaio con mansioni multiple di magazzino e/o terminal ( carico;
scarico; spunta documenti;
prelievo ed approntamento d elle merci). Non vi è alcun dubbio che i lavoratori svolgevano mansioni molto più simili a quelle del magazziniere.
Per tali ragioni appare corretto il livello di inquadramento 4J individuato nei verbali ispettivi impugnati.
4. Nel verbale di accertamento viene inoltre contestata l'irregolare registrazione degli orari di lavoro.
Gli ispettori verbalizzanti hanno esposto i seguenti rilievi: “l'elaborazione del Libro Unico del
Lavoro delle società in esame era affidata allo studio del consulente del lavoro
[...]
. Nel corso delle indagini di P.G. è emerso che lo studio elaborava le Persona_1
buste paga inserendo sul LUL un numero di ore lavorate che permettesse di non superare l'importo netto mensile prestabilito per ciascun dipendente senza considerare alcuna previsione contrattuale, liquidando ogni mese tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi per addivenire agli importi stabiliti inserendo talvolta in busta paga venivano inserite anche le voci “trasferta” e “rimborso spese” , le quali lungi dal rappresentare l'effettivo invio in trasferta del dipendente o un reale rimborso per le spese sostenute, costituivano lo strumento per arrivare allo corresponsione degli importi stabiliti. Essendo tali voci unicamente finalizzate al raggiungimento di un importo netto, le stesse risultavano prive di connessione con l'effettiva prestazione lavorativa resa: ad esempio compariva spesso un forfait straordinari, ma non la puntuale erogazione della maggiorazione per le effettive ore di straordinario prestate. Inoltre, la anticipava in apparenza ai dipendenti, ogni Parte_1
mese, gli importi spettanti per ferie e permessi maturati nel mese e non goduti;
in conseguenza di ciò, quando poi venivano registrati a Libro Unico periodi di ferie e permessi goduti, non veniva indicata alcuna retribuzione. In realtà, tale meccanismo risulta, al pari degli altri adottati, un espediente per conseguire determinati importi netti in busta paga, evitando di indicare i reali orari di lavoro, in taluni casi più alti di quelli contrattuali, in modo da non applicare le maggiorazioni previste per il lavoro notturno, straordinario e supplementare. Il sistema adottato dalla cooperativa pertanto conduceva alla sistematica sotto-retribuzione delle prestazioni lavorative effettive, ed infatti l'adozione del CCNL Pulizie/
Multiservizi unitamente al citato sistema di elaborazione delle paghe ha permesso alla cooperativa di retribuire i lavoratori con paghe inferiori al dovuto e molto più basse in rapporto al monte ore lavorato.
Per il calcolo delle differenze retributive, è stato effettuato il ricalcolo mensile della retribuzione di ogni dipendente applicando quanto previsto dal CCNL “CA, trasporto merci e spedizione”, alle ore lavorate come risultanti dai files sequestrati dalla Gdf o nella circostanza in cu ii predetti files riportavano zero ore lavorate o nei casi in cui le ore erano inferiori a quanto contrattualmente stabilito, in costanza di rapporto di lavoro, le ore sono state calcolate secondo l'orario di lavoro fissato dal contratto di lavoro individuale e dunque secondo la percentuale oraria di part-time (nella stragrande maggioranza dei casi fissata al
35% pari a n.59 ore mensili).
Inoltre, poiché sulla base delle dichiarazioni acquisite dai lavoratori e quanto desunto dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza Compagnia di Sanremo, è stato assodato che l'attività lavorativa veniva svolta nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle 06.00, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del CCNL “CA, trasporto merci e spedizione” è stata applicata la maggiorazione del 25% per orario di lavoro notturno sulla retribuzione globale, così come è stata applicata la maggiorazione del 30% sull'orario di lavoro straordinario feriale diurno e la maggiorazione del 50% sul lavoro straordinario feriale notturno. Si da atto infine che le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) sono state considerate nella modalità di ratei mensili, anziché nelle rispettive cadenze annuali (giugno-dicembre) e che sono stati scomputati dal calcolo dell'imponibile gli importi erogati a titolo di conciliazione inseriti sul Cont
sugli nel periodo da settembre 2016 a gennaio 2019”. CP_8
Le opponenti si limitano a contestare genericamente le risultanze istruttorie utilizzate CP_ CP_ dall' e a contestare la quantificazione delle differenze contributive operate dall' perchè effettuate sulla base del c.c.n.l. logistica spedizione merci e non sulla base del c.c.n.l. pulizie multiservizi.
Quanto alla collocazione delle ore di lavoro, nello stesso ricorso, ai punti 25 e 26 della parte in fatto, si afferma che “I servizi appaltati venivano resi in un orario compreso tra le ore 7 e le ore 22 per sei giorni alla settimana. Le attività di carico/scarico merce venivano, inoltre, nelle sole giornate di mercoledì e sabato, nell'orario compreso tra le 22,30 e le ore 3,00 del mattino”.
CP_ Inoltre il regime orario di lavoro considerato dall' è stato ricavato dai files sequestrati dalla Guardia di Finanza e dai contratti individuali oltre che dalle buste paga e dal LUL.
E' noto che il verbale ispettivo fa piena prova fino a querela di falso, ma limitatamente ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti alla sua presenza: tale efficacia probatoria non puo' certamente essere estesa alle valutazioni operate dall'ispettore.
Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 22724/2013 “ tali orientamenti si possono sintetizzare come segue: i suindicati verbali ispettivi possono assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: 1) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
2) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
3) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi,ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. 20 marzo 2007, n. 6565; e, in senso conforme: Cass.
27 ottobre 2008, n. 25842; Cass. 9 luglio 2002, n. 9963; Cass. 18 aprile 1998, n. 3973)”.
Le risultanze del verbale sono dunque il frutto dell'esame della documentazione acquisita e non di una valutazione degli ispettori.
CP_ Anche per quanto riguarda la contestazione in esame la pretesa contributiva dell' risulta fondata.
5. Con riferimento alla tematica delle assenze non retribuite, va osservato che nell'anno
2019 risulta registrato sul LUL un numero anomalo di lunghi permessi non retribuiti in relazione ai quali non ha versato alcuna contribuzione. Pt_1
Secondo la difesa delle ricorrenti ciò sarebbe del tutto legittimo poiché “datore di lavoro e lavoratore, a prescindere dalle previsioni del CCNL … possono accordarsi per decidere di sospendere l'attività lavorativa e la controprestazione retributiva”.
L'assunto non è condivisibile, in quanto numerosi dipendenti della hanno dichiarato Pt_1
CP_ di non aver richiesto alcun permesso non retribuito (cfr. doc. 11 del fascicolo ): peraltro gli accordi in questione, come è emerso in sede ispettiva, non recano data certa e non sono pertanto opponibili all' . Sul punto va ricordato che la contribuzione è dovuta anche nel CP_1 caso in cui l'assenza o la sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo derivino da una libera scelta (Cass. n.
21479/20). L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente, è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa
(Cass. n. 13650/19).
6. Infine va rilevato che, attese le irregolarità riscontrate nel periodo oggetto di accertamento, gli ispettori di vigilanza dell'Istituto hanno ritenuto che esse fossero preclusive della fruizione dei benefici contributivi da parte della cooperativa, ai sensi dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della l. 296/2006, per cui, con il verbale, hanno provveduto al recupero di quanto indebitamente conguagliato, a titolo di sgravio triennale e biennale nel periodo da settembre 2016 a agosto 2018 per un totale di € 31.331,74.
La tesi della irretroattività del recupero degli sgravi contributivi non è condivisibile, perché la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti riguarda il caso differente di recupero delle agevolazioni contributive con efficacia retroattiva rispetto al momento dell'accertata irregolarità del DURC, mentre nel caso in esame il recupero ha ad oggetto i benefici goduti da nello stesso lasso di tempo in cui la cooperativa ha violato le norme de quibus Pt_1
Infatti l'art. 1, comma 1175, della l. n. 296/2006 prevede: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In sostanza, partendo dalla lettera dell'art. 1, comma 1175, legge n. 296/06, nel caso di specie, il recupero avviene non in relazione al “possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”, bensì in relazione agli “altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali”, cui i benefici contributivi sono espressamente subordinati.
Nel caso che ci occupa non sussiste quella condizione di regolarità contributiva cui è subordinato il rilascio del DURC. Le ricorrenti affermano che la norma citata non può comportare la revoca dei benefici contributivi con effetto retroattivo, vale a dire prima dell'accertamento dell'irregolarità, ma impedisce la fruizione di sgravi per il futuro. Nel caso di specie, tuttavia, il beneficio non è stato revocato in relazione a periodi connotati da regolarità contributiva, ma solo in relazione a periodi in cui tale regolarità non sussisteva. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la particolarità e complessità ermeneutica delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla
“ ” e dalla “ ”, con ricorsi riuniti Parte_1 Parte_2 nel corso del giudizio, nei confronti dell' e della , così provvede: CP_1 CP_2
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 18.06.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)