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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10970/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli GI
ST MB GI
all'esito della udienza di trattazione cartolare del 13 marzo 2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
Lanka l'1/03/1967, con il patrocinio dell'avv. AFRUNE STEFANO
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/09/2024 , nata in Parte_1
Sri Lanka l'1/03/1967, ha impugnato il provvedimento Prot. Cat- A12/2024/am/N.394, emesso il 27/08/2024, notificato il 29/08/2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2, sulla scorta del parere negativo emesso dalla
Commissione Territoriale.
La difesa ha evidenziato che la ricorrente, presente nel territorio nazionale da molti anni, vanta solidi legami familiari, coabitando con la figlia e la famiglia di quest'ultima. Ha allegato l'impossibilità di fare ritorno in Sri Lanka a causa della situazione di emarginazione in cui vivrebbe.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento pendeva alla data dell'11 marzo 2023, essendo stata l'istanza formulata in via amministrativa in data 29/11/2022, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita accoglimento.
Il parere emesso dalla Commissione Territoriale ha erroneamente considerato “l'assenza di ogni motivazione relativa a un'eventuale presenza familiare in Italia”.
Risulta invece documentato in atti che la difesa di parte ricorrente aveva già inquadrato la situazione familiare della ricorrente, la quale vive in Italia unitamente alla figlia, al di lei coniuge e ai nipoti.
Tale dato è confortato dalla presenza del certificato di Stato di famiglia a nome di
[...]
da cui risulta che la stessa vive unitamente al nucleo familiare della Parte_1 figlia, titolare del permesso per soggiornanti di Persona_1 lungo periodo, nel Comune di Romanengo, presso la cui anagrafe risulta registrata.
La permanenza della ricorrente nel territorio nazionale dimostra un'avvenuta integrazione dal punto di vista sociale, attestante la stabilizzazione del nucleo centrale dei suoi affetti in Italia, in particolare con la figlia e i nipoti.
Ciò consente di ritenere sussistenti i presupposti della protezione speciale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita familiare, così come declinato anche ai sensi dell'art. 8 CEDU. Il che implica la necessaria tutela del diritto alla stabilità ed al normale svolgimento dei rapporti esistenti della famiglia nucleare della ricorrente.
Altrettanto non può dirsi per l'opzione negativa perché il rimpatrio costituirebbe ragione di disorientamento con possibile pregiudizio per beni giuridici personali.
Per le ragioni qui esposte il ricorso merita accoglimento. Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti in quanto la decisione è dipesa dalla valutazione della documentazione prodotta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a Parte_1
(C.F. ), nata in [...] l'[...], il diritto alla
[...] C.F._1 protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
compensa le spese di lite .
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli GI
ST MB GI
all'esito della udienza di trattazione cartolare del 13 marzo 2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
Lanka l'1/03/1967, con il patrocinio dell'avv. AFRUNE STEFANO
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/09/2024 , nata in Parte_1
Sri Lanka l'1/03/1967, ha impugnato il provvedimento Prot. Cat- A12/2024/am/N.394, emesso il 27/08/2024, notificato il 29/08/2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2, sulla scorta del parere negativo emesso dalla
Commissione Territoriale.
La difesa ha evidenziato che la ricorrente, presente nel territorio nazionale da molti anni, vanta solidi legami familiari, coabitando con la figlia e la famiglia di quest'ultima. Ha allegato l'impossibilità di fare ritorno in Sri Lanka a causa della situazione di emarginazione in cui vivrebbe.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento pendeva alla data dell'11 marzo 2023, essendo stata l'istanza formulata in via amministrativa in data 29/11/2022, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita accoglimento.
Il parere emesso dalla Commissione Territoriale ha erroneamente considerato “l'assenza di ogni motivazione relativa a un'eventuale presenza familiare in Italia”.
Risulta invece documentato in atti che la difesa di parte ricorrente aveva già inquadrato la situazione familiare della ricorrente, la quale vive in Italia unitamente alla figlia, al di lei coniuge e ai nipoti.
Tale dato è confortato dalla presenza del certificato di Stato di famiglia a nome di
[...]
da cui risulta che la stessa vive unitamente al nucleo familiare della Parte_1 figlia, titolare del permesso per soggiornanti di Persona_1 lungo periodo, nel Comune di Romanengo, presso la cui anagrafe risulta registrata.
La permanenza della ricorrente nel territorio nazionale dimostra un'avvenuta integrazione dal punto di vista sociale, attestante la stabilizzazione del nucleo centrale dei suoi affetti in Italia, in particolare con la figlia e i nipoti.
Ciò consente di ritenere sussistenti i presupposti della protezione speciale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita familiare, così come declinato anche ai sensi dell'art. 8 CEDU. Il che implica la necessaria tutela del diritto alla stabilità ed al normale svolgimento dei rapporti esistenti della famiglia nucleare della ricorrente.
Altrettanto non può dirsi per l'opzione negativa perché il rimpatrio costituirebbe ragione di disorientamento con possibile pregiudizio per beni giuridici personali.
Per le ragioni qui esposte il ricorso merita accoglimento. Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti in quanto la decisione è dipesa dalla valutazione della documentazione prodotta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a Parte_1
(C.F. ), nata in [...] l'[...], il diritto alla
[...] C.F._1 protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
compensa le spese di lite .
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi