Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/05/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
nel procedimento iscritto al N. R.G. 14011/2024 promosso da: nato in [...] il [...] Parte_1
Difesa dall'avv. Paolo Folco
Ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO TORINO
Resistente non costituito ha emesso la seguente
SENTENZA
PREMESSO IN FATTO
Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto della provincia di del 4.7.2024 – notificato in pari data, CP_1
ai sensi degli articoli 13 e 14 TUI, emesso sulla base della presenza di un permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e di cui non ha chiesto il rinnovo.
A sostegno dell'impugnazione deduce la difesa la pendenza presso il Tribunale per i minorenni di Torino di un ricorso ai sensi dell'articolo 31 TUI, da ultimo esponendo e documentando la situazione del ricorrente sul territorio, padre di due figli minori, tale da integrare un motivo di inespellibilità ex art. 19 TUI (cfr. certificati di nascita dei figli).
La seppure regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 4.4.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Occorre premettere che è documentalmente provato che è attualmente pendente, avanti al Tribunale per il Minorenni di Torino, un ricorso ex art. 31 TUI proposto dal ricorrente (cfr. doc. n. 1), elemento che radica la competenza di questo Tribunale a giudicare anche della presente espulsione, ai sensi dell'art. 1 co. 2 bis D.Lvo
241/2004 (“Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.)
Accertata la competenza di questo Tribunale, oggetto del presente ricorso, si ricorda,
è unicamente la legittimità del provvedimento espulsivo emesso dal Prefetto di in data 4.7.2024. CP_1
Tale ricorso non appare fondato.
Il provvedimento prefettizio di espulsione è legittimo, in quanto emesso nel rispetto di tutti i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla normativa di riferimento
(art. 13 e 14 TUI) e immune da manifesti vizi di legittimità.
Nel merito, si osserva come l'assunto difensivo secondo cui “il ricorrente vive con la convivente e i due figli di cui si occupa con cura e amore” non è stato supportato da alcuna prova, posto che la situazione del ricorrente sul territorio, dal punto di vista lavorativo, abitativo, scolastico o di unità famigliare, non è stata in alcun modo documentata, preso atto che l'unico documento prodotto dal ricorrente è il certificato di nascita dei due figli minori.
Sul rapporto fra il procedimento di espulsione e quello ex art. 31 TUI, si riportano alcuni precedenti della Suprema Corte che ha precisato quanto segue:
“Ai sensi dell'art. 28, primo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia è in via generale riconosciuto (alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste nei successivi artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 286 del 1998, i quali dettano le modalità con cui viene tutelato il diritto anzidetto) soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e in tale categoria non rientrano i soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, onde l'esistenza di un nucleo familiare non è di per sé sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato (cfr. Corte cost., ord. n. 232 del 2001)” Cass. civ. 12223/2003.
“Ai fini dell'accertamento dell'illegittimità dell'espulsione amministrativa dello straniero ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia riconosciuto dall'art. 28, comma primo - alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste dai successivi artt. 29 e 30 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 -, viene in considerazione solamente per gli stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e cioè "titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno". Pertanto, a far ritenere legittima la permanenza in Italia dei cittadini stranieri non in regola con la normativa sull'ingresso nel territorio dello Stato non è, di per sé, sufficiente l'esistenza di un nucleo familiare;
né tale disciplina si pone in contrasto con alcun principio, desumibile dall'art. 2 Cost., relativo alla tutela del diritto all'unità familiare, atteso che il legislatore ordinario può legittimamente limitare tale diritto, per bilanciare l'interesse dello straniero al mantenimento del nucleo familiare, con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri (cfr. Corte Cost., ord. n. 286 del 2001). Cass. civ.
22206/2004.
Inoltre la sentenza della Corte di Cassazione SU nr. 21799/10 del 25/10/2010 ha chiarito il seguente principio di diritto: “[…] l'esistenza di un nucleo familiare non
è di per sé sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato […] diversamente opinando, si andrebbero a vanificare i presupposti previsti dalla legge per il ricongiungimento familiare, dal momento che sarebbe consentito comunque allo straniero coniugato e convivente con altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali considerati dalle norme in materia”.
La Corte, nella citata sentenza, dopo un'ampia ricostruzione della normativa nazionale ed internazionale sul diritto al ricongiungimento familiare e la difesa del superiore interesse del fanciullo, evidenzia il necessario bilanciamento di questa con le politiche statali di regolamentazione dell'immigrazione, concludendo: “Una diversa interpretazione legittimerebbe l'utilizzo pretestuoso dei figli minori e dei diritti ad essi riconosciuti dalle fonti nazionali ed internazionali, da parte dei genitori nel loro esclusivo interesse;
ed attribuirebbe alla norma la funzione che le è estranea
[…] di introdurre una modalità anomala di legittimazione del soggiorno di famiglie di stranieri attraverso non già la tutela, ma una forma di strumentalizzazione dell'infanzia che di fatto convertirebbe i diritti dei fanciulli in privilegio per i genitori non regolarmente soggiornanti: sostanzialmente traducendosi in una vera e propria sanatoria permanente di immigrati presenti irregolarmente sul territorio nazionale”.
Ciò impone che sia il giudice minorile (Tribunale per i Minorenni), ad eseguire l'indagine relativamente alla necessità di autorizzare temporaneamente il genitore irregolarmente presente sul territorio a permanere sul territorio nazionale nell'esclusivo interesse dello sviluppo psicofisico del minore, significando che a questo compito non può sostituirsi né il giudice ordinario in sede di ricorso avverso il decreto di espulsione, né il personale di polizia in sede di adozione di quest'ultimo provvedimento.
Ne consegue che il ricorso, in questa sede, deve essere respinto.
Nulla in punto spese, attesa la mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
Rigetta il ricorso;
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla di . CP_1 CP_1
Torino, 4.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Sara Perlo