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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/11/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
ON TT AL Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
NR Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 295/2024 R.G. promossa da
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cf: ),
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(cf: ), rappresentati e difesi dall'avv. Gualtiero Cavallo;
CodiceFiscale_3
appellanti in riassunzione contro quale delegataria per la Sicilia del Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada (cf: , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
NA NN;
(cf: ), contumace;
Controparte_2 CodiceFiscale_4
appellati in riassunzione
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
All'udienza collegiale del 20.6.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2014 e in proprio e quali genitori Parte_2 Parte_4
esercenti la potestà di convenivano innanzi al Tribunale di Catania Parte_1
nella qualità di impresa designata per il Fondo di Controparte_3
garanzia per le Vittime della Strada, e , al fine di ottenere il Controparte_2
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti e riflessi, subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 24.6.2012, di cui era rimasto vittima Parte_1
al momento del fatto minorenne e terzo trasportato sul motociclo - privo di
[...]
copertura assicurativa - di proprietà di . In particolare, Controparte_2
chiedeva gli venisse riconosciuta una percentuale di invalidità Parte_1
permanente pari al 70% e il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, mentre i di lui genitori chiedevano il rimborso delle spese sostenute a causa del sinistro ed il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.
Il Tribunale, con sentenza n. 1715 del 2019, riconosciuta la piena responsabilità del conducente del motociclo sul quale viaggiava il , accoglieva le domande di Pt_1
risarcimento del danno biologico di - sebbene nella diversa misura Parte_1
del 36% - e di rimborso delle spese sostenute dai genitori, liquidando, ai suddetti titoli, rispettivamente, l'importo (comprensivo della provvisionale) di €.309.416,09, oltre rivalutazione e interessi, e di €. 1.314,10, oltre interessi, rigettando le altre domande.
Questa Corte di appello, con sentenza n. 949 del 2022, rigettava l'appello proposto dagli attori. In particolare: a) confermava la percentuale di invalidità riconosciuta dal tribunale alla vittima del sinistro;
b) confermava il rigetto della domanda di Parte_1
di risarcimento della capacità lavorativa generica, ritenendo la stessa una
[...]
componente del danno biologico non liquidabile quale autonoma e ulteriore posta risarcitoria in presenza di un danno alla salute;
c) confermava il rigetto della domanda di risarcimento del danno lamentato dai genitori, sul presupposto che, trattandosi di danno non patrimoniale risarcibile esclusivamente in presenza di sofferenze di carattere eccezionale, avendo la vittima patito un'invalidità permanente inferiore al
50%, detta posta risarcitoria non poteva essere riconosciuta.
2 Con ordinanza n. 35663 del 2023, la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso degli attori, rigettava i primi tre motivi, aventi ad oggetto la determinazione della percentuale di invalidità permanente residuata al danneggiato ed il quinto, sul mancato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico per compromissione degli aspetti dinamico-relazionali della vita;
accoglieva il quarto e il sesto motivo, aventi, rispettivamente, ad oggetto il mancato risarcimento della perdita della capacità lavorativa generica e del danno da lesione del rapporto parentale.
Gli attori riassumevano, innanzi a questa Corte, la causa, ai sensi dell'art. 392
c.p.c., con atto di citazione notificato il 22.2.24, cui resisteva Controparte_3
Restava contumace , pur ritualmente citato. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Il giudice di legittimità, nel cassare la sentenza di appello, in relazione al motivo
– accolto – inerente alla perdita della capacità lavorativa, ha anzitutto richiamato la differenza tra danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale,
e danno da perdita della capacità lavorativa generica di natura patrimoniale.
Riportando quanto affermato, infatti, “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (…) Va tuttavia rimarcato che tale criterio non è sempre utilizzabile quando il danno alla salute supera una certa soglia. La giurisprudenza di questa
Corte ha mostrato, in argomento, alcune oscillazioni, nel senso che non tutte le decisioni sono concordi nell'indicare quale sia la soglia superata la quale la lesione del bene salute comporti di per sé, inevitabilmente, anche un danno patrimoniale”.
3 Ha, quindi, evidenziato come, nel caso in questione, un'invalidità permanente del
36%, accompagnata da ulteriori disturbi già accertati (difficoltà nella deambulazione, zoppia, basculamento del bacino) e da un livello di istruzione non elevato, non può che tradursi anche in una diminuzione della capacità lavorativa e, quindi, di produrre reddito, cassando la sentenza della Corte di appello nella parte in cui, in contrasto con quanto sopra, ha ritenuto di poter limitare il risarcimento del danno al danno non patrimoniale, affermando che non è lecito “elevare il danno alla capacità lavorativa generica e autonoma ad ulteriore posta risarcitoria una volta che sia stato ristorato il danno alla salute”.
Alla luce dei principi espressi dall'ordinanza remittente, deve accogliersi la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica.
Come anche affermato dal giudice di legittimità, infatti, è ragionevole ritenere che all'epoca dei fatti sedicenne, avendo dovuto interrompere il Parte_1
percorso scolastico a causa dell'incidente avvenuto nel 2012, difficilmente svolgerà un lavoro intellettuale, dovendosi, invece, avviare ad un lavoro manuale – peraltro non senza difficoltà a causa delle menomazioni fisiche subite, che non consentono, ad esempio, al di trascorrere un'intera giornata lavorativa in piedi – con Pt_1
conseguente probabile futura diminuzione del reddito.
Appurata l'incidenza della lesione subita sulla capacità lavorativa generica del
, tale danno, trattandosi di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, Pt_1
va liquidato a titolo di danno patrimoniale futuro tramite l'utilizzo del parametro equitativo del triplo dell'assegno sociale, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità
Sulla base di tale parametro, il danno in questione va liquidato moltiplicando l'importo annuo del triplo della pensione sociale (21.008,91 euro) per gli anni intercorrenti tra l'età di abilità al lavoro (16 anni) e quella per la quiescenza (67 anni)
– vale a dire 51 anni – così ottenendo l'importo di euro 1.071.454,41.
4 Tuttavia, tenendo in considerazione che il sinistro dal quale è sorta la presente causa non ha eliminato al 100% la capacità lavorativa generica dell'odierno appellante, di tale somma complessiva va riconosciuta al la percentuale del 36%, Pt_1
quantificata in euro 385.723,588.
2.) Il giudice di legittimità, con l'ordinanza remittente, ha – inoltre – cassato la sentenza della Corte di appello di Catania nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lesione parentale avanzata a titolo proprio dai genitori di sulla sola base del dato oggettivo secondo cui a quest'ultimo era Parte_1
residuata un'invalidità permanente inferiore al 50%, e, quindi, non sufficientemente grave da giustificare tale richiesta risarcitoria.
Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito nell'ordinanza in questione, il danno da lesione del rapporto parentale viene liquidato qualora sia accertato, anche tramite il ricorso a presunzioni, che il pregiudizio subito dalla vittima, indipendentemente dalla percentuale di invalidità della stessa, abbia comportato ai congiunti anche solo un patimento d'animo o una perdita vera e propria di salute, oltre che, chiaramente, lo sconvolgimento delle loro abitudini di vita.
Nel caso in questione, tale danno può sicuramente ritenersi sussistente tenendo conto sia dello stretto vincolo di parentela che unisce la vittima e i congiunti, sia del ruolo di responsabilità imposto ai genitori a causa della minore età della vittima, sia dalla vicenda nel suo complesso (la vittima ha – infatti – subito numerosi interventi nel corso di diversi anni, trascorrendo anche diversi mesi in uno stato di invalidità temporanea assoluta), la quale ha sicuramente apportato una chiara destabilizzazione
– morale e non – dei genitori, tenuti alla continua assistenza del figlio.
In merito alla liquidazione del suddetto danno, trattandosi di danno non patrimoniale spettante ai congiunti di soggetto macroleso, è necessario – come già confermato dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13540 del 2023) – fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, dispongono
(tabella F) di un sistema di liquidazione del danno a punti che tiene conto del rapporto di parentela (nel caso in questione genitore: 20 punti), dell'età della vittima (nel caso
5 in questione 16 anni: 9 punti) e del congiunto (nel caso in questione età compresa tra
31 e 40 anni: 6 punti), del numero di soggetti danneggiati (nel caso in questione 2) e della percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato (nel caso in questione 36%).
Sulla base di tale criterio, il danno da lesione del rapporto parentale da liquidare in favore di ciascun genitore di ammonta ad euro 70.035,84, Parte_1
calcolato secondo la seguente formula: totale punti (35) x coefficiente relativo al numero di familiari ai quali è riconosciuto il danno (0,8) x valore del punto (6.948 euro) x percentuale di invalidità (36%).
L'impresa designata per il GV (già oggi Controparte_3 [...]
e vanno, pertanto, condannati, in solido, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore degli attori (in aggiunta a quelli già liquidati dalla sentenza di primo grado) degli importi su specificati;
spettano, altresì, gli interessi legali sugli stessi importi (liquidati in valori attuali), devalutati alla data del 24.6.2012 e rivalutati annualmente fino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, i soli interessi legali.
Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, entro i parametri dettati dalle vigenti tabelle allegate al DM n. 147/2022
(Cass. nn. 19989/2021, 31884/2018, 17577/2018), in relazione all'attività difensiva espletata (per l'originario giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio esclusa la voce di tariffa relativa alla “fase istruttoria e/o di trattazione”: cfr. Cass.
n.10206/2021) ed al valore della controversia (determinato secondo il criterio della condanna dal valore più elevato).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando: in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Controparte_1
quale delegataria per la Sicilia del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e
[...]
, in solido, al pagamento delle seguenti ulteriori somme: Controparte_2
6 a) in favore di a titolo di risarcimento del danno da perdita di Parte_1
capacità lavorativa generica, dell'importo di €.385.723,588;
b) in favore di , a titolo di risarcimento del danno da lesione Parte_2
del rapporto parentale, dell'importo di €.70.035,84;
c) in favore di a titolo di risarcimento del danno da Parte_4
lesione del rapporto parentale, dell'importo di €.70.035,84. condanna e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, sugli importi suddetti, degli interessi legali sulla sorte capitale devalutata alla data di insorgenza del credito (24.6.2012) e rivalutata annualmente dal dovuto sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, dei soli interessi legali;
condanna e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore delle controparti, delle spese di tutti i gradi di giudizio, che liquida in €.20.000,00 per il primo grado, €.14.000,00 per il giudizio di appello,
€.11.000,00 per il giudizio di cassazione, €.14.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, come da richiesta.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR Rao ON TT AL
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario di Tribunale dott.ssa Alice Paternò Raddusa.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
ON TT AL Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
NR Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 295/2024 R.G. promossa da
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cf: ),
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(cf: ), rappresentati e difesi dall'avv. Gualtiero Cavallo;
CodiceFiscale_3
appellanti in riassunzione contro quale delegataria per la Sicilia del Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada (cf: , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
NA NN;
(cf: ), contumace;
Controparte_2 CodiceFiscale_4
appellati in riassunzione
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
All'udienza collegiale del 20.6.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2014 e in proprio e quali genitori Parte_2 Parte_4
esercenti la potestà di convenivano innanzi al Tribunale di Catania Parte_1
nella qualità di impresa designata per il Fondo di Controparte_3
garanzia per le Vittime della Strada, e , al fine di ottenere il Controparte_2
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti e riflessi, subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 24.6.2012, di cui era rimasto vittima Parte_1
al momento del fatto minorenne e terzo trasportato sul motociclo - privo di
[...]
copertura assicurativa - di proprietà di . In particolare, Controparte_2
chiedeva gli venisse riconosciuta una percentuale di invalidità Parte_1
permanente pari al 70% e il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, mentre i di lui genitori chiedevano il rimborso delle spese sostenute a causa del sinistro ed il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.
Il Tribunale, con sentenza n. 1715 del 2019, riconosciuta la piena responsabilità del conducente del motociclo sul quale viaggiava il , accoglieva le domande di Pt_1
risarcimento del danno biologico di - sebbene nella diversa misura Parte_1
del 36% - e di rimborso delle spese sostenute dai genitori, liquidando, ai suddetti titoli, rispettivamente, l'importo (comprensivo della provvisionale) di €.309.416,09, oltre rivalutazione e interessi, e di €. 1.314,10, oltre interessi, rigettando le altre domande.
Questa Corte di appello, con sentenza n. 949 del 2022, rigettava l'appello proposto dagli attori. In particolare: a) confermava la percentuale di invalidità riconosciuta dal tribunale alla vittima del sinistro;
b) confermava il rigetto della domanda di Parte_1
di risarcimento della capacità lavorativa generica, ritenendo la stessa una
[...]
componente del danno biologico non liquidabile quale autonoma e ulteriore posta risarcitoria in presenza di un danno alla salute;
c) confermava il rigetto della domanda di risarcimento del danno lamentato dai genitori, sul presupposto che, trattandosi di danno non patrimoniale risarcibile esclusivamente in presenza di sofferenze di carattere eccezionale, avendo la vittima patito un'invalidità permanente inferiore al
50%, detta posta risarcitoria non poteva essere riconosciuta.
2 Con ordinanza n. 35663 del 2023, la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso degli attori, rigettava i primi tre motivi, aventi ad oggetto la determinazione della percentuale di invalidità permanente residuata al danneggiato ed il quinto, sul mancato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico per compromissione degli aspetti dinamico-relazionali della vita;
accoglieva il quarto e il sesto motivo, aventi, rispettivamente, ad oggetto il mancato risarcimento della perdita della capacità lavorativa generica e del danno da lesione del rapporto parentale.
Gli attori riassumevano, innanzi a questa Corte, la causa, ai sensi dell'art. 392
c.p.c., con atto di citazione notificato il 22.2.24, cui resisteva Controparte_3
Restava contumace , pur ritualmente citato. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Il giudice di legittimità, nel cassare la sentenza di appello, in relazione al motivo
– accolto – inerente alla perdita della capacità lavorativa, ha anzitutto richiamato la differenza tra danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale,
e danno da perdita della capacità lavorativa generica di natura patrimoniale.
Riportando quanto affermato, infatti, “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (…) Va tuttavia rimarcato che tale criterio non è sempre utilizzabile quando il danno alla salute supera una certa soglia. La giurisprudenza di questa
Corte ha mostrato, in argomento, alcune oscillazioni, nel senso che non tutte le decisioni sono concordi nell'indicare quale sia la soglia superata la quale la lesione del bene salute comporti di per sé, inevitabilmente, anche un danno patrimoniale”.
3 Ha, quindi, evidenziato come, nel caso in questione, un'invalidità permanente del
36%, accompagnata da ulteriori disturbi già accertati (difficoltà nella deambulazione, zoppia, basculamento del bacino) e da un livello di istruzione non elevato, non può che tradursi anche in una diminuzione della capacità lavorativa e, quindi, di produrre reddito, cassando la sentenza della Corte di appello nella parte in cui, in contrasto con quanto sopra, ha ritenuto di poter limitare il risarcimento del danno al danno non patrimoniale, affermando che non è lecito “elevare il danno alla capacità lavorativa generica e autonoma ad ulteriore posta risarcitoria una volta che sia stato ristorato il danno alla salute”.
Alla luce dei principi espressi dall'ordinanza remittente, deve accogliersi la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica.
Come anche affermato dal giudice di legittimità, infatti, è ragionevole ritenere che all'epoca dei fatti sedicenne, avendo dovuto interrompere il Parte_1
percorso scolastico a causa dell'incidente avvenuto nel 2012, difficilmente svolgerà un lavoro intellettuale, dovendosi, invece, avviare ad un lavoro manuale – peraltro non senza difficoltà a causa delle menomazioni fisiche subite, che non consentono, ad esempio, al di trascorrere un'intera giornata lavorativa in piedi – con Pt_1
conseguente probabile futura diminuzione del reddito.
Appurata l'incidenza della lesione subita sulla capacità lavorativa generica del
, tale danno, trattandosi di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, Pt_1
va liquidato a titolo di danno patrimoniale futuro tramite l'utilizzo del parametro equitativo del triplo dell'assegno sociale, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità
Sulla base di tale parametro, il danno in questione va liquidato moltiplicando l'importo annuo del triplo della pensione sociale (21.008,91 euro) per gli anni intercorrenti tra l'età di abilità al lavoro (16 anni) e quella per la quiescenza (67 anni)
– vale a dire 51 anni – così ottenendo l'importo di euro 1.071.454,41.
4 Tuttavia, tenendo in considerazione che il sinistro dal quale è sorta la presente causa non ha eliminato al 100% la capacità lavorativa generica dell'odierno appellante, di tale somma complessiva va riconosciuta al la percentuale del 36%, Pt_1
quantificata in euro 385.723,588.
2.) Il giudice di legittimità, con l'ordinanza remittente, ha – inoltre – cassato la sentenza della Corte di appello di Catania nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lesione parentale avanzata a titolo proprio dai genitori di sulla sola base del dato oggettivo secondo cui a quest'ultimo era Parte_1
residuata un'invalidità permanente inferiore al 50%, e, quindi, non sufficientemente grave da giustificare tale richiesta risarcitoria.
Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito nell'ordinanza in questione, il danno da lesione del rapporto parentale viene liquidato qualora sia accertato, anche tramite il ricorso a presunzioni, che il pregiudizio subito dalla vittima, indipendentemente dalla percentuale di invalidità della stessa, abbia comportato ai congiunti anche solo un patimento d'animo o una perdita vera e propria di salute, oltre che, chiaramente, lo sconvolgimento delle loro abitudini di vita.
Nel caso in questione, tale danno può sicuramente ritenersi sussistente tenendo conto sia dello stretto vincolo di parentela che unisce la vittima e i congiunti, sia del ruolo di responsabilità imposto ai genitori a causa della minore età della vittima, sia dalla vicenda nel suo complesso (la vittima ha – infatti – subito numerosi interventi nel corso di diversi anni, trascorrendo anche diversi mesi in uno stato di invalidità temporanea assoluta), la quale ha sicuramente apportato una chiara destabilizzazione
– morale e non – dei genitori, tenuti alla continua assistenza del figlio.
In merito alla liquidazione del suddetto danno, trattandosi di danno non patrimoniale spettante ai congiunti di soggetto macroleso, è necessario – come già confermato dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13540 del 2023) – fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, dispongono
(tabella F) di un sistema di liquidazione del danno a punti che tiene conto del rapporto di parentela (nel caso in questione genitore: 20 punti), dell'età della vittima (nel caso
5 in questione 16 anni: 9 punti) e del congiunto (nel caso in questione età compresa tra
31 e 40 anni: 6 punti), del numero di soggetti danneggiati (nel caso in questione 2) e della percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato (nel caso in questione 36%).
Sulla base di tale criterio, il danno da lesione del rapporto parentale da liquidare in favore di ciascun genitore di ammonta ad euro 70.035,84, Parte_1
calcolato secondo la seguente formula: totale punti (35) x coefficiente relativo al numero di familiari ai quali è riconosciuto il danno (0,8) x valore del punto (6.948 euro) x percentuale di invalidità (36%).
L'impresa designata per il GV (già oggi Controparte_3 [...]
e vanno, pertanto, condannati, in solido, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore degli attori (in aggiunta a quelli già liquidati dalla sentenza di primo grado) degli importi su specificati;
spettano, altresì, gli interessi legali sugli stessi importi (liquidati in valori attuali), devalutati alla data del 24.6.2012 e rivalutati annualmente fino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, i soli interessi legali.
Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, entro i parametri dettati dalle vigenti tabelle allegate al DM n. 147/2022
(Cass. nn. 19989/2021, 31884/2018, 17577/2018), in relazione all'attività difensiva espletata (per l'originario giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio esclusa la voce di tariffa relativa alla “fase istruttoria e/o di trattazione”: cfr. Cass.
n.10206/2021) ed al valore della controversia (determinato secondo il criterio della condanna dal valore più elevato).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando: in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Controparte_1
quale delegataria per la Sicilia del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e
[...]
, in solido, al pagamento delle seguenti ulteriori somme: Controparte_2
6 a) in favore di a titolo di risarcimento del danno da perdita di Parte_1
capacità lavorativa generica, dell'importo di €.385.723,588;
b) in favore di , a titolo di risarcimento del danno da lesione Parte_2
del rapporto parentale, dell'importo di €.70.035,84;
c) in favore di a titolo di risarcimento del danno da Parte_4
lesione del rapporto parentale, dell'importo di €.70.035,84. condanna e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, sugli importi suddetti, degli interessi legali sulla sorte capitale devalutata alla data di insorgenza del credito (24.6.2012) e rivalutata annualmente dal dovuto sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, dei soli interessi legali;
condanna e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore delle controparti, delle spese di tutti i gradi di giudizio, che liquida in €.20.000,00 per il primo grado, €.14.000,00 per il giudizio di appello,
€.11.000,00 per il giudizio di cassazione, €.14.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, come da richiesta.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR Rao ON TT AL
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario di Tribunale dott.ssa Alice Paternò Raddusa.
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