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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 550/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 02/12/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 550/2025 R.G., promossa
da
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] n.9, C.F.: ; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo Esposito C.F._1
(C.F.: ) e CI ON (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7, come da procura in atti. Ricorrente contro
(C.F. , in persona del pro tempore e, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 per esso, l' Controparte_3
(C.F. ) in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. P.IVA_2
417 bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao, funzionario dell'Amministrazione, giusta delega in atti (All. 1), elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio di primo grado, presso l'
[...]
, sito in Via Cosenza n. 31, . Controparte_4 CP_3
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno 2013.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.3.2025, chiedeva, previa disapplicazione Parte_1 del decreto di ricostruzione di carriera già emesso dal e del DPR n. Controparte_1
122/2013, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come annualità utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla contrattazione collettiva di settore. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito.
2. In data 21.11.2025, si costituiva il che eccepiva la prescrizione del Controparte_1 diritto e l'infondatezza nel merito della pretesa.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Alla odierna udienza del 2.12.2025, parte ricorrente confermava, come da atti depositati anche telematicamente il 1.12.2025, di voler rinunciare agli atti e all'azione per intervenuta carenza di interesse ad agire, con compensazione delle spese di lite.
Parte convenuta, accettava la rinuncia e chiedeva la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite della parte ricorrente.
4. A seguito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Tenuto conto della concorde richiesta delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che, con orientamento sopravvenuto al deposito del ricorso introduttivo, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025, con riferimento al blocco delle progressioni stipendiali del personale della scuola per l'anno 2013, ha stabilito che l'anzianità maturata nel 2013 può essere riconosciuta solo giuridicamente, ma non può essere considerata ai fini economici al fine di ottenere il passaggio la fascia stipendiale, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso il recente approdo giurisprudenziale.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite:
Lamezia Terme, 2.12.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 02/12/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 550/2025 R.G., promossa
da
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] n.9, C.F.: ; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo Esposito C.F._1
(C.F.: ) e CI ON (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7, come da procura in atti. Ricorrente contro
(C.F. , in persona del pro tempore e, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 per esso, l' Controparte_3
(C.F. ) in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. P.IVA_2
417 bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao, funzionario dell'Amministrazione, giusta delega in atti (All. 1), elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio di primo grado, presso l'
[...]
, sito in Via Cosenza n. 31, . Controparte_4 CP_3
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno 2013.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.3.2025, chiedeva, previa disapplicazione Parte_1 del decreto di ricostruzione di carriera già emesso dal e del DPR n. Controparte_1
122/2013, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come annualità utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla contrattazione collettiva di settore. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito.
2. In data 21.11.2025, si costituiva il che eccepiva la prescrizione del Controparte_1 diritto e l'infondatezza nel merito della pretesa.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Alla odierna udienza del 2.12.2025, parte ricorrente confermava, come da atti depositati anche telematicamente il 1.12.2025, di voler rinunciare agli atti e all'azione per intervenuta carenza di interesse ad agire, con compensazione delle spese di lite.
Parte convenuta, accettava la rinuncia e chiedeva la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite della parte ricorrente.
4. A seguito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Tenuto conto della concorde richiesta delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che, con orientamento sopravvenuto al deposito del ricorso introduttivo, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025, con riferimento al blocco delle progressioni stipendiali del personale della scuola per l'anno 2013, ha stabilito che l'anzianità maturata nel 2013 può essere riconosciuta solo giuridicamente, ma non può essere considerata ai fini economici al fine di ottenere il passaggio la fascia stipendiale, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso il recente approdo giurisprudenziale.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite:
Lamezia Terme, 2.12.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara