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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9089 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 19.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21017/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Palma e Parte_1
dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova (resistente contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 10.06.2025 ha convenuto in Parte_2
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dal 13.02.2024 come riconosciuto dalla competente
Commissione con verbale del 13.2.2024, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione .
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con verbale del 13.2.2024, la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo, appunto, dal 13.2.2024.
1 Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, in virtù di provvedimento del 3 settembre
2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente, non solo aveva ritualmente trasmesso in via telematica all' il CP_1
modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio-economici necessari ai fini del pagamento ma poi, nel novembre 2024, aveva ulteriormente sollecitato il pagamento (v. doc. 8).
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 19.09.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 19.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21017/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Palma e Parte_1
dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova (resistente contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 10.06.2025 ha convenuto in Parte_2
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dal 13.02.2024 come riconosciuto dalla competente
Commissione con verbale del 13.2.2024, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione .
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con verbale del 13.2.2024, la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo, appunto, dal 13.2.2024.
1 Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, in virtù di provvedimento del 3 settembre
2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente, non solo aveva ritualmente trasmesso in via telematica all' il CP_1
modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio-economici necessari ai fini del pagamento ma poi, nel novembre 2024, aveva ulteriormente sollecitato il pagamento (v. doc. 8).
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 19.09.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
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