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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/09/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4920/2024
TRA
, nato a [...] il [...] ed Parte_1
ivi res.te alla Via Nazionale F.ne Destro 13, cod. fisc. n.: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parise, che lo rappresentata e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato, Gilda Avena e Manuela Varani, ed elettivamente domiciliato in
Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 il ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
per sentir dichiarare non dovute le somme richieste Controparte_1 dall' a titolo di indebito per l'illegittima percezione di Indennità di malattia per il periodo CP_2 dal 11/01/2020 al 12/03/2020.
In particolare, riferiva che l' aveva comunicato in data 22.1.2024 per la prima volta il CP_2 presunto indebito. Eccepiva l'infondatezza della motivazione posta alla base del presunto indebito, possedendo tutti i requisiti richiesti per la percezione della prestazione originariamente liquidata.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2 ricorrente.
In particolare, esponeva che l'indennità di malattia non poteva considerarsi compatibile con l'assegno di invalidità, stante l'identica diagnosi posta alla base dei certificati.
Nulla eccepiva in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti, come quello dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
Per quanto attiene al periodo di malattia oggetto della presente controversia l' assume CP_2
l'incompatibilità dell'indennità di malattia con l'assegno ordinario di invalidità, pacificamente percepito dalla ricorrente.
Tale assunto è, però, infondato.
Infatti, l'indennità di malattia spetta in presenza di una infermità comportante incapacità lavorativa assoluta ma temporanea, mentre l'assegno di invalidità presuppone una capacità al lavoro ridotta in modo permanente a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, ma ancora utilizzabile per lo svolgimento di una attività lavorativa compatibile con le residue risorse psicofisiche e attitudinali. Trattandosi di prestazioni correlate a due istituti differenti, le stesse, in mancanza di diversa previsione normativa sono da ritenersi cumulabili, e ciò anche se la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha dato causa alla concessione dell'assegno di invalidità.
Peraltro, nel caso in esame dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente si evince chiaramente che la richiesta restitutoria dell' risultava basata sulla presunta assenza del CP_2 requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
circostanza smentita dalla produzione documentale del ricorrente.
Provati i requisiti richiesti per l'ottenimento della prestazione e chiarita la compatibilità tra l'assegno ordinario e l'indennità di malattia, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovuta dal ricorrente la somma richiesta dall' a titolo di indennità CP_2 di malattia per il periodo dal 11/01/2020 al 12/03/2020;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_2 in € 886,00, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato Roberto
Parise, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 10-09-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4920/2024
TRA
, nato a [...] il [...] ed Parte_1
ivi res.te alla Via Nazionale F.ne Destro 13, cod. fisc. n.: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parise, che lo rappresentata e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato, Gilda Avena e Manuela Varani, ed elettivamente domiciliato in
Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 il ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
per sentir dichiarare non dovute le somme richieste Controparte_1 dall' a titolo di indebito per l'illegittima percezione di Indennità di malattia per il periodo CP_2 dal 11/01/2020 al 12/03/2020.
In particolare, riferiva che l' aveva comunicato in data 22.1.2024 per la prima volta il CP_2 presunto indebito. Eccepiva l'infondatezza della motivazione posta alla base del presunto indebito, possedendo tutti i requisiti richiesti per la percezione della prestazione originariamente liquidata.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2 ricorrente.
In particolare, esponeva che l'indennità di malattia non poteva considerarsi compatibile con l'assegno di invalidità, stante l'identica diagnosi posta alla base dei certificati.
Nulla eccepiva in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti, come quello dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
Per quanto attiene al periodo di malattia oggetto della presente controversia l' assume CP_2
l'incompatibilità dell'indennità di malattia con l'assegno ordinario di invalidità, pacificamente percepito dalla ricorrente.
Tale assunto è, però, infondato.
Infatti, l'indennità di malattia spetta in presenza di una infermità comportante incapacità lavorativa assoluta ma temporanea, mentre l'assegno di invalidità presuppone una capacità al lavoro ridotta in modo permanente a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, ma ancora utilizzabile per lo svolgimento di una attività lavorativa compatibile con le residue risorse psicofisiche e attitudinali. Trattandosi di prestazioni correlate a due istituti differenti, le stesse, in mancanza di diversa previsione normativa sono da ritenersi cumulabili, e ciò anche se la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha dato causa alla concessione dell'assegno di invalidità.
Peraltro, nel caso in esame dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente si evince chiaramente che la richiesta restitutoria dell' risultava basata sulla presunta assenza del CP_2 requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
circostanza smentita dalla produzione documentale del ricorrente.
Provati i requisiti richiesti per l'ottenimento della prestazione e chiarita la compatibilità tra l'assegno ordinario e l'indennità di malattia, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovuta dal ricorrente la somma richiesta dall' a titolo di indennità CP_2 di malattia per il periodo dal 11/01/2020 al 12/03/2020;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_2 in € 886,00, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato Roberto
Parise, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 10-09-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone