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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 928/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4456/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000000 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.09.2025 , il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 1915 ,notificato il 27.07.2025 con il quale il Comune di Angri richiedeva il pagamento dell'Imu 2020 su terreni edificabili di sua proprietà , in forza di delibera di CGC n.65 del 05.04.2024 con la quale si era proceduto alla rideterminazione delle somme dovute.
Opponeva il ricorrente ,l'intervenuta prescrizione della pretesa per decorso del termine quinquennale dall'annualità 2020; contestava, altresì, il valore attribuito alle aree fabbricabili non comparabile con quelle della compravendita di aree vicine di gran lunga inferiore ,non sottacendo la presenza di pericolosità media del rischio idraulico della fascia in cui inclusi i fondi e la impraticabilità per allagamenti per lunghi periodi dell'anno; l'area ,peraltro, era già urbanizzata e non era stata applicata la decurtazione del 10% per mancato raggiungimento del lotto minimo .Lamentava,infine ,che il Comune avesse adottato un nuovo Puc e non avesse provveduto a comunicare il cambio di destinazione .
Non si costituiva il Comune di Angri,pur ritualmente evocato,giusta pec di consegna del 23.09.2025.
All'udienza del 21.01.2026,in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Non è fondata l'eccezione di prescrizione.
Nella specie, trattasi di accertamento per omesso/parziale versamento Imu per l'annualità 2020.
L'art. 1 comma 161, L. 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” (L. 296/2006).
Tuttavia ed a causa della disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid 19 ,il legislatore ha introdotto una serie di proroghe dei termini , vuoi in occasione della legislazione emergenziale, vuoi in occasione di specifiche definizioni delle fattispecie.
La normativa emergenziale ,infatti, ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.
Per quanto di interesse ,controvertendosi di atto di accertamento esecutivo che racchiude in sè i due distinti atti( accertamento e riscossione) il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti
(scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12,tuttavia, contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021
Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023,
Se la risposta è negativa (il termine era in scadenza, ad esempio, nel 2022) i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Altresì ed ancora, l' art. 68 del D.L. 18/2020, al comma 1 (contenente il richiamo all'art. 12), stabilisce al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre
2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
Insorgono, pertanto, esigenze di coordinamento tra i citati comma 1 (e l'art. 12) con il comma 4-bis del richiamato art. 68, dovendosi chiarire quale delle due sospensioni di applichi. In virtù del principio di specialità e considerata l'introduzione successiva di questo comma rispetto al comma 1 appare, d'acchito ragionevole, ritenere che la sospensione di 24 mesi prevalga sulla sospensione di 542 giorni.
In ogni caso ,nella specie, il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (anche nella sua eventuale estensione minore) è ulteriore rispetto alla dedotta prescrizione del tributo.
Ancora ulteriore ,la circostanza che ,con l'entrata in vigore del D.lgs. 219/2023 e la introduzione dell'art.
6-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) dell' obbligo del contraddittorio preventivo ,la notifica dello schema d'atto entro il termine ordinario, consente la notifica dell'atto definitivo entro i successivi
120 giorni, con proroga automatica.
Il termine di decadenza dell'avviso qui impugnato ,afferente l'accertata omissione dell'IMU dovuta per l'annualità 2020 , risulta rispettato poiché l' atto è stato emesso nel termine ordinario e notificato in data
27.07.2025.
Non si è incorsi, dunque, in decadenza, tanto più non è maturata la prescrizione.
Neppure fondati i successivi rilievi.
In caso di omessa comunicazione dell'amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto ugualmente a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche le sanzioni e gli interessi in quanto la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'Ici (e oggi l'IMU e la TASI) sull'area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica da parte dell'ente e nel contempo, anche da parte del contribuente.
Per conseguenza l' obbligo di pagare l'IMU sull'area edificabile sorge con l'adozione dello strumento urbanistico, indipendentemente dalla notifica individuale al proprietario.
Quanto ai valori deliberati dall'ente, gli stessi possono essere presi a base negli avvisi di accertamento
Imu anche per gli anni che precedono la loro adozione, perché sono delle semplici presunzioni paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato. Anche Il TAR della Campania, con la sentenza 4961/2021, ha dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso innanzi al giudice amministrativo contro la delibera Imu con la quale l'amministrazione comunale determina i valori, per consentire ai contribuenti di quantificare e pagare l'imposta municipale.
La quantificazione dei valori delle aree è una semplice presunzione. L'amministrazione effettua una mera stima, che è impugnabile dal contribuente solo nel momento in cui viene emanato l'atto applicativo della delibera, vale a dire l'avviso di accertamento Imu.
In tale sede ,pertanto, il contribuente può provare il contrario.
Mancando siffatta prova, non risultando prodotto agli atti del giudizio alcunchè ,il ricorso non può trovare accoglimento e va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo l'ente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4456/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000000 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.09.2025 , il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 1915 ,notificato il 27.07.2025 con il quale il Comune di Angri richiedeva il pagamento dell'Imu 2020 su terreni edificabili di sua proprietà , in forza di delibera di CGC n.65 del 05.04.2024 con la quale si era proceduto alla rideterminazione delle somme dovute.
Opponeva il ricorrente ,l'intervenuta prescrizione della pretesa per decorso del termine quinquennale dall'annualità 2020; contestava, altresì, il valore attribuito alle aree fabbricabili non comparabile con quelle della compravendita di aree vicine di gran lunga inferiore ,non sottacendo la presenza di pericolosità media del rischio idraulico della fascia in cui inclusi i fondi e la impraticabilità per allagamenti per lunghi periodi dell'anno; l'area ,peraltro, era già urbanizzata e non era stata applicata la decurtazione del 10% per mancato raggiungimento del lotto minimo .Lamentava,infine ,che il Comune avesse adottato un nuovo Puc e non avesse provveduto a comunicare il cambio di destinazione .
Non si costituiva il Comune di Angri,pur ritualmente evocato,giusta pec di consegna del 23.09.2025.
All'udienza del 21.01.2026,in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Non è fondata l'eccezione di prescrizione.
Nella specie, trattasi di accertamento per omesso/parziale versamento Imu per l'annualità 2020.
L'art. 1 comma 161, L. 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” (L. 296/2006).
Tuttavia ed a causa della disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid 19 ,il legislatore ha introdotto una serie di proroghe dei termini , vuoi in occasione della legislazione emergenziale, vuoi in occasione di specifiche definizioni delle fattispecie.
La normativa emergenziale ,infatti, ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.
Per quanto di interesse ,controvertendosi di atto di accertamento esecutivo che racchiude in sè i due distinti atti( accertamento e riscossione) il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti
(scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12,tuttavia, contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021
Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023,
Se la risposta è negativa (il termine era in scadenza, ad esempio, nel 2022) i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Altresì ed ancora, l' art. 68 del D.L. 18/2020, al comma 1 (contenente il richiamo all'art. 12), stabilisce al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre
2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
Insorgono, pertanto, esigenze di coordinamento tra i citati comma 1 (e l'art. 12) con il comma 4-bis del richiamato art. 68, dovendosi chiarire quale delle due sospensioni di applichi. In virtù del principio di specialità e considerata l'introduzione successiva di questo comma rispetto al comma 1 appare, d'acchito ragionevole, ritenere che la sospensione di 24 mesi prevalga sulla sospensione di 542 giorni.
In ogni caso ,nella specie, il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (anche nella sua eventuale estensione minore) è ulteriore rispetto alla dedotta prescrizione del tributo.
Ancora ulteriore ,la circostanza che ,con l'entrata in vigore del D.lgs. 219/2023 e la introduzione dell'art.
6-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) dell' obbligo del contraddittorio preventivo ,la notifica dello schema d'atto entro il termine ordinario, consente la notifica dell'atto definitivo entro i successivi
120 giorni, con proroga automatica.
Il termine di decadenza dell'avviso qui impugnato ,afferente l'accertata omissione dell'IMU dovuta per l'annualità 2020 , risulta rispettato poiché l' atto è stato emesso nel termine ordinario e notificato in data
27.07.2025.
Non si è incorsi, dunque, in decadenza, tanto più non è maturata la prescrizione.
Neppure fondati i successivi rilievi.
In caso di omessa comunicazione dell'amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto ugualmente a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche le sanzioni e gli interessi in quanto la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'Ici (e oggi l'IMU e la TASI) sull'area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica da parte dell'ente e nel contempo, anche da parte del contribuente.
Per conseguenza l' obbligo di pagare l'IMU sull'area edificabile sorge con l'adozione dello strumento urbanistico, indipendentemente dalla notifica individuale al proprietario.
Quanto ai valori deliberati dall'ente, gli stessi possono essere presi a base negli avvisi di accertamento
Imu anche per gli anni che precedono la loro adozione, perché sono delle semplici presunzioni paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato. Anche Il TAR della Campania, con la sentenza 4961/2021, ha dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso innanzi al giudice amministrativo contro la delibera Imu con la quale l'amministrazione comunale determina i valori, per consentire ai contribuenti di quantificare e pagare l'imposta municipale.
La quantificazione dei valori delle aree è una semplice presunzione. L'amministrazione effettua una mera stima, che è impugnabile dal contribuente solo nel momento in cui viene emanato l'atto applicativo della delibera, vale a dire l'avviso di accertamento Imu.
In tale sede ,pertanto, il contribuente può provare il contrario.
Mancando siffatta prova, non risultando prodotto agli atti del giudizio alcunchè ,il ricorso non può trovare accoglimento e va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo l'ente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Nulla per le spese.