Articolo 60 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Articolo 59Articolo 61
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1 gennaio 2002
Art. 60. (Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) 1. All' articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: "svantaggiate" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale"; b) al comma 1, dopo le parole: "16 giugno 1998, n. 209," sono inserite le seguenti: "nonche' alle imprese agricole di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999"; c) al comma 3, dopo le parole: "Abruzzo e Molise" sono inserite le seguenti: "e alle imprese agricole di cui al comma 1"; d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall' articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ".
2. Alle imprese agricole di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , che effettuano investimenti ai sensi dell' articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le limitazioni di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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