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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3205 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto: contenzioso in materia bancaria;
TRA
(C.F.: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Di Lucchio e
NC MP, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Melfi alla via Aldo Moro n. 48, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione;
Attore
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla via N. Sauro n. 44, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Serra, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, la , ha Parte_1
convenuto in giudizio la convenuta per ivi sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “1. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi e comunque nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di canto corrente n. 9328008, in quanto indeterminabili e nel tempo variati in senso sfavorevole alla parte attrice senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva legittima ed idonea comunicazione in violazione dell'art. 118 TUB.
2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al conto corrente n.9328008 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle competenze.
3. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate sul canto corrente n.
9328008 in aggiunta agli interessi passivi per commissione di massimo scoperto calcolata in costanza di utilizzo del rapporto per cui e causa.
4. Rideterminare il saldo effettivo del conto n. 9328008, riliquidando lo stesso dall'apertura sino all'emananda sentenza con interessi passivi al tasso legale al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.
(D.lgs. 385/93) e dalla data di apertura senza alcuna capitalizzazione (trimestrale) di interessi passivi e commissioni non validamente pattuite.
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare l'istituto bancario al pagamento della complessiva somma che prudentemente si indica in € 25.146,89, come da risultanza peritale di parte ovvero della somma che dovesse derivare dal ricalcolo richiesto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo.
6. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Nel merito, a sostegno dell'azione ha dedotto che l'istante intratteneva un rapporto di conto corrente n. 9328008, con (già CP_1 [...]
, quindi, chiedeva la rideterminazione del saldo Controparte_2 dare/avere, in quanto veniva erroneamente applicato l'anatocismo trimestrale, le commissioni di massimo scoperto, commissioni di affidamento, spese chiusura ed altri oneri non dovuti, nonché contestava l'illegittima applicazione degli interessi extralegali.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 23/01/2018 si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo all'adito Tribunale, “rigettare tutte le avverse domande, dichiarare inammissibile ogni avversaria richiesta istruttoria e, per l'effetto, accertare la correttezza del saldo sul c/c n. 9328008 risultante dall'estratto conto di chiusura;
condannare l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite con oneri fiscali come per legge”.
A sostegno ha eccepito l'inammissibilità della domanda, la sua genericità ed indeterminatezza con riguardo alla capitalizzazione degli interessi ed al tasso debitore applicato. Evidenziava l'irrilevanza probatoria della CTP prodotta in atti dall'attrice e contestava l'applicazione dei tassi di interesse ultralegali;
affermava che l'anatocismo era previsto dal contratto di apertura del c/c ed in particolare che l'art. 7 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 22/04/2000 sanciva la legittimità della pratica di capitalizzazione trimestrale. Così dicasi per la commissioni di massimo scoperto laddove sono espressamente previsti dal contratto ed approvata per iscritto.
3) In corso di causa, il G.I. disponeva l'espletamento di una CTU contabile ed all'udienza del 04/07/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente, secondo l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla
Cassazione Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 "il creditore sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nella fattispecie, la fonte negoziale, ovvero il contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti, risulta essere indiscussa ed incontestata, invero, mentre parte attrice ha contestato una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione di interessi ultralegali, oltre spese e commissioni di massimo scoperto, parte convenuta ha, invece, contestato l'infondatezza della domanda e la prescrizione dell'azione.
5) In corso di causa il G.I. con ordinanza del 25/10/2018 affidava al nominato
CTU dott. , i seguenti quesiti: “… Ridetermini il saldo del canto Persona_1
corrente oggetto di causa, alla luce dei seguenti principi: tasso d'interesse: se è provata la sussistenza di una pattuizione scritta del tasso ultralegale, occorre applicare i tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti canto;
rinvio agli usi piazza: per contratti stipulati e chiusi prima del 9.7.1992 (data di entrata in vigore dell'art.4 L. 154 del 1992 ora sostituito dall'art. 117 del D. Lgs. 385 del
1993) si applica il tasso di interesse legale ex art. 1284 CC;
per i contratti stipulati successivamente al 9.7.1992 si applica il criterio di cui all'art.117 co. 7 del D. Lgs 385 del 1993; anatocismo: per i contratti stipulati e chiusi anteriormente al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000) non si applica alcuna capitalizzazione;
per i contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 si applicano i criteri di capitalizzazione contenuti nella delibera CICR del 9.2.2000, previa verifica dell'esistenza di una clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca specificamente approvata per iscritto;
per
i contratti stipulati anteriormente al 22.4.2000 ed ancora in corso a detta data, se vie prova dell'avvenuta comunicazione al cliente e della pubblicazione in G.
U. dell'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000, si applicano gli interessi debitori senza alcuna capitalizzazione sino al 30.6.2000 e si applicano
i criteri di capitalizzazione reciproca trimestrale dal 1.7.2000 sino alla chiusura del canto;
in ogni caso, dalla chiusura del canto decorreranno solo gli interessi moratori, senza alcuna capitalizzazione;
c.m.s.: ove pattuita per iscritto, va computata alla fine del rapporto, con la cadenza pattuita, ma senza capitalizzazione. Per i contratti stipulati dopa l'introduzione dell'art. 117 bis
TUB, (inserito dall'art. 6 bis D.L. 201/ 11, convertito in L. 214/2011), si applica la disciplina prevista dall'art. 117 bis TUB e dal successivo decreto CICR n. 644 del 30/ 6/ 2012 (entrato in vigore il 1/7/2012); per i contratti antecedenti
l'introduzione dell'art. 117 bis TUB, ma ancora in corso alla data del 1/7/2012, se vie prova della comunicazione al cliente dell'adeguamento dei contratti alle clausole di cui all'art. 117 bis TUB, si applica, per il periodo successivo al 1/ 7 I
2012, la disciplina prevista dall'art. 117 bis TUB e dal decreto CICR n. 644 del
30/6/2012; altre spese: escluda tutte le voci di spese non pattuite;
incompletezza degli estratti conto: effettui il CTU solo un conteggio dalla data a partire dalla quale vi è continuità negli estratti canto ed indichi quale sia il saldo del primo estratto canto che ha utilizzato;
prescrizione: effettui il CTU anche un ulteriore conteggio del saldo finale del canto, applicando i seguenti criteri: il termine decennale di prescrizione decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extra fido, mentre decorre dalla chiusura del canto nel caso in cui il versamento sia ripristinatorio della provvista;
a tal fine occorre equiparare la regolare concessione di fido alla concessione di un fido di fatto, riscontrabile se le modalità di utilizzo del canto dimostrino inequivocabilmente tale condizione …”.
Il CTU con pec del 21/11/2019 comunicava alle parti “… che la documentazione disponibile in atti e quella indicata nella scheda che si allega completa dell'indicazione di quella mancante evidenziata in rosso e per la quale si richiede la disponibilità entro e non oltre giorni 5 dalla ricezione della presente. Si richiede inoltre la copia del Contratto di c/c ed estratti del canto corrente ordinario n. 932800 intrattenuto con la (già Banca Popolare CP_1
del Materano e Banca del Mezzogiorno). Sarà necessario acquisire l'eventuale
Vostro preventivo assenso all'acquisizione della suddetta documentazione. In mancanza procederò: alla ricostruzione del saldo del conto corrente partendo dalla data del 30/09/2013 e fino alla data del 30/06/2017 (ultimo estratto canto già disponibile in atti) sviluppando le due ipotesi ricostruttive richieste dal
Giudice ...”.
Il CTU dava atto che entro il termine assegnato alle parti non era pervenuta alcuna documentazione cantabile richiesta e, quindi, che avrebbe proceduto alla redazione della relazione peritale utilizzando la sola documentazione cantabile già disponibile in atti.
6) Va evidenziato che grava sul cliente che agisce per la ripetizione di somme versate in forza di clausole di cui assume la nullità, l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti nonché della mancanza di una valida causa giustificativa. Egli, pertanto, deve produrre il contratto contenente le clausole contestate e gli estratti conto relativi all'andamento del rapporto.
Gli ermellini ricordano che il Testo Unico bancario stabilisce il diritto del correntista ad ottenere a proprie spese una copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere.
In particolare, l'art. 119 c. 4 TUB stabilisce che “il cliente, colui che gli succede
a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. La norma si riferisce anche agli estratti conto, benché non espressamente menzionati, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 24641/2021), l'art. 119 TUB si riferisce anche ad essi.
Infatti, la è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente CP_1
(ex art. 119 c. 2 TUB). Il diritto del correntista ad ottenere la documentazione, compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale con un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a condizione che il cliente abbia in precedenza effettuato una richiesta alla banca ed essa non vi abbia ottemperato (Cass. civ. 24641/2021, Cass. civ. 9082/2023). La richiesta non deve essere necessariamente avanzata in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta, in quanto la legge non lo prevede
(Cass. civ. 23861/2022), ma occorre che siano decorsi 90 giorni senza che l'istituto di credito abbia dato seguito alla richiesta. Quindi, la richiesta dell'attore dell'ordine di esibizione verso la banca è possibile in caso di documentazione incompleta ma, solo se la Banca non abbia ottemperato, senza motivo, allora è possibile chiedere in via giudiziale l'ordine di esibizione (Cass. civ., Sez. I, ord. del 30 maggio 2024 n. 15199).
Precisato ciò, in merito alla ripartizione dell'onere probatorio, si osserva che allorquando sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento delle somme indebitamente versate alla banca e per la loro ripetizione, come nella fattispecie, incombe su costui, secondo i comuni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c. e ribaditi dal prevalente insegnamento giurisprudenziale, l'onere di allegare specificamente e provare – in positivo – i fatti costitutivi del proprio diritto, versando agli atti del processo tutta la documentazione utile a consentire di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'ammontare della azionata pretesa restitutoria.
Fatta questa dovuta premessa, e richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, si può affermare che il correntista, che agisce in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute, nonché alle somme illegittimamente pagate per interessi ultralegali, anatocismo, per commissioni di massimo scoperto ed altre eventuali spese non previste dal contratto di conte corrente (Cfr. Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n.
7697 del 2023; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 7501 del
2012).
Nella fattispecie l'attore sul quale gravava l'onere di produrre la documentazione mancante, nonché copia del Contratto di c/c ordinario n. 932800 e gli estratti del conto corrente intrattenuto con la non vi ha provveduto, non CP_1
consentendo al CTU di verificare le condizioni contrattuali applicate. 7) Tanto precisato, il CTU in ossequio ai quesiti formulati dal G.I., ha ricostruito il rapporto di conto corrente n. 9328008 acceso c/o (già Controparte_1
e Controparte_3 Controparte_4
) secondo le due ipotesi Controparte_5
indicate dal giudicante, ovvero: la prima basata sul presupposto di condizioni economiche pattuite contrattualmente per iscritto con saldo da ricostruzione calcolato alla data del 30/06/2017; la seconda basata sull'insussistenza di condizioni economiche pattuite contrattualmente per iscritto, con saldo da ricostruzione calcolato alla data del 30/06/2017.
Quindi, i1 periodo ricostruibile, in quanto documentato, è dal 30/09/2013 al
30/06/2017, non soggetto ad alcuna prescrizione poiché l'azione veniva instaurata nel settembre 2017.
Il CTU alla luce dei criteri fissati dal G.I. ha proceduto alla rideterminazione del rapporto di conto corrente secondo le due ipotesi sopra indicate predisponendo la
“…TABELLA A. _ La ricostruzione del saldo del rapporto di canto corrente n.
9328008 con applicazione degli interessi debitori e creditori liquidati e capitalizzati trimestralmente ai tassi tempo per tempo applicati dalla banca, commissioni di massimo scoperto computate alla fine del rapporto, con cadenza trimestrale, ma senza capitalizzazione e con applicazione degli oneri e delle spese risultanti dagli estratti conto con esclusione di tutte le voci di spese non pattuite, ipotesi di ricostruzione basato sul presupposto di condizioni economiche pattuite contrattualmente per iscritto, presenta, per i1 periodo 30/09/2013 - 30/06/2017, un saldo a credito per il correntista pari ad euro 567,43. (Saldo da estratto canto: saldo a credito per il correntista alla data del 30/06/2017, euro 567,43) …” e la
“… TABELLA B. _ La ricostruzione del saldo del rapporto di canto corrente n.
9328008 con applicazione degli interessi debitori e creditori liquidati trimestralmente ai tassi di cui all'art. 117 co. 7 del D. Lgs. 385/93 senza alcuna capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto non applicate ed esclusione di tutte le voci di spese non pattuite, ipotesi di ricostruzione basato sull'insussistenza di condizioni economiche pattuite contrattualmente per iscritto presenta, per i1 periodo 30/09/2013 - 30/06/2017, un saldo a credito per il correntista pari ad euro 9.918,61. (Saldo da estratto canto: saldo a credito per il correntista alla data del 30/06/2017, euro 567,43) …”. L'ipotesi “A” di ricalcolo del saldo del c/c tiene conto delle condizioni economiche applicate ed è basata sul presupposto dell'esistenza di pattuizioni contrattuali, mentre l'ipotesi “B” non tiene conto delle condizioni economiche applicate ed è basata sul presupposto dell'inesistenza di pattuizioni contrattuali.
Nella fattispecie, la società attrice, sulla quale gravava l'onere per quanto ut supra specificato, non ha prodotto il contratto di accensione del rapporto, né vi è prova di aver mai presentato istanza ex art. 119 TUB, né ha formulato istanza ex art. 210 c.p.c. per l'ordine di esibizione alla convenuta documento CP_1
fondamentale per provare l'illegittimità dei tassi applicati, il metodo anatocistico e le varie commissioni applicate dalla e non pattuite contrattualmente. CP_1
L'attrice con le proprie difese non ha lamentato l'assenza di pattuizioni contrattuali, invero dal proprio atto introduttivo si evince il contrario, infatti, a pag. 2 dell'atto di citazione afferma: “… il saldo contabilizzato sul conto corrente de quo risulta ad oggi non epurato di tutte le voci indebite ed in palese contrasto con il divieto di interessi ultralegali ed anatocistici;
il tutto oltre commissioni che, seppur pattuite, sono state applicate in maniera errata e soprattutto modificate nel tempo sempre in peius, mai sottoscritte e, comunque, illegittime anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali …”. La produzione del contratto originario di conto corrente era fondamentale proprio per provare le modifiche in peius effettuate dalla e non sottoscritte/accettate dall'odierna CP_1
attrice. Ed ancora a pagina 4/5 dell'atto di citazione l'istante afferma che
“…L'istituto di credito convenuto, per tutta la durata del rapporto di conto corrente, nel periodo analizzato dal consulente di parte, ha applicato un tasso di interesse ultralegale indeterminato, perché diverso da quello pattuito da contratto e ciò in violazione dell'art. 1284 c.c., il quale prevede espressamente che la pattuizione relativa ad interessi superiori al tasso legale debba essere determinata per iscritto ed espressamente accettata. La banca convenuta invece, pur in assenza di una convenzione esplicita e sottoscritta da parte del correntista, ha applicato per tutta la durata del rapporto un tasso di interesse di gran lunga superiore al tasso legale e a quelli pattuiti da contratto originariamente …”.
Quindi, sulla sussistenza del contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti non vi sono dubbi, così come non vi sono dubbi su chi grava l'onere di produrlo in atti per conforme e granitica giurisprudenza sul punto: - Colui che proponga azione di ripetizione di somme pagate indebitamente, deve provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento in capo alla parte dello stesso che si considera illegittima (Cass., 19/01/2022, n. 1550, ove altri riferimenti tra cui ex multis, nn. 14428/21, 11294/20, 33009/19, 30822/18,
7501/12);
- Nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, quindi, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(ovvero il venir meno di questa), (Cass. 24/06/2022, n. 20490);
- L'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (Cass. 07/05/2015 n. 9201);
- Nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente a una certa data, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., il quale deve necessariamente dedurre e allegare in via analitica le voci di asserita indebita appostazione in conto corrente;
- Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, o comunque deduca l'indebito incameramento di poste monetarie, è invero tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Trib. Torino, 26/01/2022, n. 268);
- Grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (Cass. 30/10/2018, n. 27704).
Alla luce di quanto sopra evidenziato e ritenendo sussistere tra le parti le pattuizioni di cui al contratto di apertura di conto corrente n. 9328008, non può trovare ingresso l'ipotesi ricostruttiva “B” del rapporto che è basata sul presupposto dell'insussistenza di pattuizioni scritte tra le parti mentre, invece, si ritiene condivisibile l'ipotesi ricostruttiva “A”, che prevede “… l'applicazione degli interessi debitori e creditori liquidati e capitalizzati trimestralmente ai tassi tempo per tempo applicati dalla banca, commissioni di massimo scoperto computate alla fine del rapporto, con cadenza trimestrale, ma senza capitalizzazione e con applicazione degli oneri e delle spese risultanti dagli estratti conto con esclusione di tutte le voci di spese non pattuite …” che per i1 periodo 30/09/2013 - 30/06/2017, prevede un saldo a credito per il correntista pari ad € 567,43, come da estratto canto alla data del 30/06/2017.
8) Ordunque, la rideterminazione del saldo effettivo del c/c n. 9328008 è pari al saldo dell'estratto conto alla data del 30/06/2017 che prevede un credito pari ad € 567,43 in favore dell'istante, né può approdarsi a diversa determinazione sulla base della consulenza di parte depositata in atti. A tal uopo, si osserva che secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo. La perizia di parte, non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando fosse giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto. La Suprema Corte, in diverse occasioni, ha avuto cura di affermare che: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259; Cass. civ., sez. II,
26.03.2012, n. 4833). Inoltre “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063). Quindi la consulenza o la perizia tecnica di parte, se è vero che può essere prodotta senza preclusioni, costituisce pur sempre “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso”.
9) Ordunque, alla luce dei principi sopra richiamati e dei risultati della consulenza tecnico-contabile alla quale si rimanda per la rideterminazione del saldo dare/avere relativamente all'ipotesi “A” condivisa da questo giudice, la domanda attorea non trova accoglimento ed il saldo determinato alla data del
30/06/2017 è pari ad € 567,43 in favore dell'istante.
10) Assorbita e/o rigettata ogni altra domanda e/o eccezione formulata dalle parti.
11) Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo. Mentre le spese di CTU sono poste a carico delle parti in solido, in ossequio al principio giurisprudenziale condiviso secondo cui
“il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 3205/2017 R.G. promossa da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (attore) contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), CP_1
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Rigetta la domanda per quanto in parte motiva e conferma il saldo a credito della società attrice in € 567,43, conseguentemente condanna CP_1
al pagamento, in favore di , in persona del legale
[...] Parte_1
rappresentante pro tempore, della somma di € 567,43 oltre interessi legali dal
30/06/2017 al soddisfo;
b) Rigettata e/o assorbita ogni altra domanda;
c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in € 4.237,00 oltre accessori di legge, pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate con separato atto.
Così deciso in Potenza, in data 02/12/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante