Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6046/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Verbale di udienza
Il giorno 21 gennaio 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona SI, è chiamata la causa
TRA
e Parte_1 Parte_2
– attori –
E
, in persona dell'amministratore pro tempore RT
– convenuto –
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
– terza chiamata in causa –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
– terza chiamata in causa –
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona SI, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6046/2018 r.g.a.c. tra
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Palombella e dall' Avv. Rossella
Aliperta, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in San Giorgio a Cremano (Na) al viale
Formisano n. 46
– attori –
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato RT P.IVA_1
e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, dall' Avv. Giovanni Feliciello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Casalnuovo di
Napoli (NA) al Corso Umberto I n. 334, Parco Bernadette, Sc. A 6° Piano
– convenuto –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo Tortorano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Mille
n. 40
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– terza chiamata in causa –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ottavio Albio de Maffutiis, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Melisurgo n. 4
– terza chiamata in causa –
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente NZ SI e premettendo di essere Parte_2 proprietari di un immobile sito in Casalnuovo di Napoli, alla via Virnicchi n. 48, all'ultimo piano del
, interessato da significativi fenomeni infiltrativi causati dal cattivo stato RT
manutentivo del manto impermeabile di copertura hanno convenuto in giudizio il CP_4 predetto per chiederne la condanna all'esecuzione dei lavori d'impermeabilizzazione, CP_1
nonchè al risarcimento dei danni di natura patrimoniale, consistenti nelle spese per il ripristino dell' immobile (quantificate in euro 7.500,00 nel procedimento di ATP svolto prima della instaurazione del giudizio di merito) nonché nelle spese necessarie per l' acquisto di nuovo mobilio, quantificate in euro 9.783,00, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della RT domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e la nullità dell'atto introduttivo ex artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa attorea chiedendo di chiamare in causa la e la per essere da queste Controparte_2 Controparte_3
manlevata in caso di accoglimento della domanda.
Autorizzata la chiamata dei terzi, si è costituita la eccependo la inoperatività della CP_2 garanzia, assumendo l' omesso pagamento del premio assicurativo da parte dell' assicurato nonché la esclusione dell' evento dai rischi assicurati, concludendo per il rigetto della CP_1
domanda con vittoria di spese.
Si è costituita, altresì, la eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e Controparte_3 dell'atto di chiamata in causa per violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, l'inoperatività della polizza assicurativa, esulando l' evento dedotto dai rischi assicurati, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
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Con ordinanza del 23 aprile 2021, in accoglimento del ricorso proposto dagli attori in corso di causa ex art. 688 c.p.c. e 1172 c.c., il veniva condannato alla esecuzione immediata degli CP_1 interventi di impermeabilizzazione del manto di copertura stante l' aggravarsi dei CP_4 fenomeni infiltrativi in atto nell' appartamento di parte ricorrente.
Istruito il giudizio mediante prova testimoniale, la causa veniva rinviata alla presente udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal CP_1
e dalle , atteso che l' atto introduttivo indica in maniera sufficientemente
[...] Controparte_3
analitica le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda ed appare completo di tutti gli elementi richiesti a pena di nullità (descrizione del fatto in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, causa dei danni, conseguenze derivate).
Preliminarmente va, altresì, rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda, sollevata dal condominio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, avendo la parte attivato, prima della instaurazione del presente giudizio di merito, il procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato alla composizione della lite, procedimento che persegue la medesima finalità deflattiva (composizione bonaria della lite) della negoziazione assistita e che può, pertanto, porsi come alternativo rispetto alla condizione di procedibilità; come, invero, rilevato nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6 II termine dagli attori, il ctu nominato dal giudice Dr.ssa nel procedimento per ATP (R.G. n. 7823/2017), su richiesta del giudicante, ha provato ad Per_1
esperire un tentativo di conciliazione che si è concluso negativamente per la mancata comparizione del convenuto;
di conseguenza, la eccezione di improcedibilità va disattesa. CP_1
Passando all'esame del merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito espressi.
In via del tutto preliminare occorre darsi atto che la domanda di condanna del alla CP_1
esecuzione dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni non va esaminata in quanto la stessa è da ritenersi rinunciata, non essendo stata riproposta nelle note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla udienza odierna;
ed infatti, essendo già stata adottata in fase cautelare la pronuncia di condanna alla esecuzione di tali opere (ordinanza ex art. 1172 c.c. del
23.4.2021) e non avendo gli attori insistito, in sede di discussione, per tale pronuncia di condanna, è da ritenersi venuto meno l' interesse degli attori alla adozione di tale pronuncia di merito.
Giova preliminarmente osservarsi, ai fini della qualificazione della domanda, che - stando alla prospettazione attorea - la fattispecie va ricondotta al paradigma di cui all'art. 2051 c.c., in materia di
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danno cagionato da cose in custodia.
Com'è noto, si tratta di responsabilità scaturente sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto (custode) e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, mentre la responsabilità incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale (fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).
Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051
c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Ebbene – richiamate le predette coordinate giurisprudenziali – deve affermarsi che, nella fattispecie,
è emersa, all'esito dell'istruttoria espletata, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. del nonché la prova della effettiva verificazione del danno CP_1
lamentato da parte attrice, mentre il convenuto, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della domanda.
Sul punto si richiamano le risultanze degli accertamenti peritali disposti nel sub procedimento cautelare ex art. 1172 c.c. (ctu a firma dell'Ing. , il quale ha confermato la Persona_2 sussistenza dei danni lamentati dagli attori e l'aggravarsi degli stessi con il passare del tempo, individuandone la causa esclusiva in: “ infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura a falda del fabbricato di proprietà dovute ad un manto di impermeabilizzazione logoro e privo di CP_4 una adeguata manutenzione”; ritenendo, pertanto: “ascrivibile al resistente , nella qualità CP_1
di custode ex art. 2051 c.c. del manto di copertura, la responsabilità per la presenza dei fenomeni infiltrativi come denunciati”.
In particolare consulente d'ufficio, all' esito del sopralluogo, ha descritto le condizioni dell' appartamento nei seguenti termini: “l'appartamento di parte ricorrente presenta in varie zone dell'intradosso del solaio di copertura ampie macchie di umidità, presenza di muffe, tinteggiatura
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esfoliata, distacchi di intonaco, fessurazioni con rigonfiamento dell'intradosso del solaio con avvenuta caduta di calcinacci di intonaco che ha portato in luce lo strato portante sottostante con esposizione dei ferri di armatura. Si è altresì riscontrato il degrado del manto di impermeabilizzazione della copertura del fabbricato, con lesioni e distacchi in corrispondenza delle giunzioni, situazione particolarmente accentuata in corrispondenza degli abbaini”; tali rilievi appaiono, del resto, confortati dalla eloquente documentazione fotografica allegata alla perizia, dalla quale è altresì possibile verificare (previo raffronto con le fotografie scattate nell' anno precedente) che le condizioni in cui versa l' immobile sono oggetto di un progressivo peggioramento.
Alle medesime conclusioni, del resto, era pervenuto anche il consulente tecnico nominato nel procedimento di a.t.p. (Ing. , relazione del 12 giugno 2018) il quale, dopo aver Persona_3 accertato la presenza dei danni lamentati dal ricorrente riscontrava che: “le infiltrazioni presenti nei luoghi di causa possono essere ricondotte certamente alle attuali vetuste condizioni del manto di copertura, il quale, presenta lesioni e distacchi e non risulta essere più adeguato alla sua funzione”
(v. pp. 4 e 8 della relazione a.t.p. nel fascicolo di parte attrice).
Più precisamente, l'Ing. evidenziava i seguenti danni nell' appartamento attoreo: “- distacchi Per_3
di intonaco con zone in corrispondenza delle quali sono visibili i ferri di armatura delle strutture;
- ampie aree umide interessate da formazione di muffe;
- ampie zone dove l'intonaco ha perso le sue caratteristiche aggrappanti generando la formazione di bolle d'aria al di sotto dell'intonaco stesso.
Si tratta di rigonfiamenti dell'intonaco che si formano quando quest'ultimo perde le sue caratteristiche aggrappanti e si scolla dalla parete;
- la tinteggiatura si presenta deteriorata ed esfoliata;
- sono presenti ampie aree interessate da condensa estesa anche sulle pareti perimetrali.
Tale circostanza è dovuta all'alto tasso di umidità interno” aggiungendo che: “i suddetti danni, sicuramente causati dalle infiltrazioni delle acque meteoriche, sono estesi per quasi tutto l'intradosso del solaio di copertura dell'appartamento tranne nel area disimpegno e di ingresso.”
Il c.t.u. ha, infine, correttamente quantificato le somme necessarie all'eliminazione dei danni interni all'appartamento degli attori, facendo applicazione dei parametri indicati dal Giudice (dettagliata esposizione dei danni e dei lavori occorrenti per porre rimedio agli stessi, nonché quantificazione degli stessi all'attualità).
Nella consulenza sono state riportate tutte le opere ritenute necessarie a consentire il ripristino dello status quo ante dell' unità immobiliare in oggetto, e segnatamente: “- Spicconatura dell'intonaco dell'intradosso del solaio di copertura per rimuovere le parti compromesse e rovinate dalle muffe;
- Risanamento dei travetti in calcestruzzo del solaio mediante le seguenti lavorazioni: rimozione di
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tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti di copriferro anche leggermente ammalorate;
pulizia del sottofondo per eliminare polveri;
applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo
e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura;
accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta tixotropica a ritiro compensato, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola;
- Rifacimento dell'intonaco di tipo civile per interni;
- Preparazione delle superfici per la successiva tinteggiatura mediante l'applicazione di rasatura fine e isolante acrilico;
- Tinteggiatura a due mani eseguita con idropittura lavabile per interni”. (v. pp. 5 e 6 della relazione a.t.p.).
Il costo di tali opere, nel computo metrico estimativo allegato (n. 4) alla c.t.u. sono state quantificate in euro 7.500,00 (IVA esclusa).
Le conclusioni alle quali perviene il c.t.u. possono, pertanto, condividersi in quanto adeguatamente motivate, dovendosi rilevare che l'ausiliario ha anche adeguatamente ed analiticamente risposto alle osservazioni tecniche formulate dalle parti, ricordandosi sul punto che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione” (ex multis, Trib.
Parma, sent. n. 35 del 2017).
Passando alle ulteriori richieste di risarcimento formulate da parte attrice, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni subiti al mobilio dell'appartamento in mancanza di adeguata prova, non essendo tali danni accertati né quantificati dai due c.t.u., né tantomeno confermati dall'unico teste escusso nel corso del procedimento.
Non è, a tal fine, sufficiente la documentazione prodotta;
sul punto, si osserva che parte attrice ha prodotto unicamente un preventivo, documento privo di efficacia probatoria in ordine alla effettiva sopportazione delle spese ivi indicate, nonché un “buono di consegna” che attesterebbe la consegna di alcuni mobili in data 16.7.2018; tuttavia tale documento, scritto proveniente dal terzo liberamente
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valutabile dal giudice, non risulta dotato di valore probatorio in ordine all' effettiva spesa in essa indicata e, in mancanza di fotografie che dimostrino l' effettiva sussistenza dei danni al mobilio (non si rinvengono foto del mobilio né nel fascicolo del procedimento di atp, né in quello del giudizio di merito) ed in totale carenza di ulteriori riscontri probatori (la testimonianza sul punto non ha fornito elementi utili), non consente di supportare l' accoglimento della domanda.
Del pari va rigettata la domanda attrice in ordine ai danni non patrimoniali, richiesti in via equitativa e non sufficientemente provati.
Sul punto, dovendo respingersi la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso (cd. “danno- evento”), non essendo riconosciute, nel nostro ordinamento, voci di danno in re ipsa, va ricordato che occorre pur sempre che del danno dedotto la parte istante dia adeguata prova (testimoniale, documentale e presuntiva, oltre all'accertamento medico-legale eventualmente a disporsi), con la precisazione che, con particolare riguardo alla prova cd. presuntiva, incombe comunque sul danneggiato l'onere di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Tali condivisibili criteri, anche in ordine all'onere probatorio, non consentono di ritenere provati i lamentati pregiudizi, ove si consideri che alcuna prova appare fornita sotto il profilo dell'esistenza e della quantificazione del presunto danno.
Al riguardo, peraltro, neanche potrebbe soccorrere il criterio equitativo, tenuto conto che il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone pur sempre che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il suo preciso ammontare (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, 15 ottobre 2013, n.
23346), condizioni nella specie insussistenti, sicchè, in applicazione del principio secondo cui non può procedersi ad una liquidazione in via equitativa, ex art. 1226 c.c., se non vi sia la prova dell'esistenza del danno (Cass.Civ., 97/8711; Cass.Civ., 97/12256), la domanda va rigettata.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni all'immobile per cui è causa, con CP_1
condanna dello stesso al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di euro 7.500,00
(oltre IVA), oltre agli interessi legali sulla somma come devalutata dal momento della verificazione del danno (che si ritiene di far coincidere, in assenza di riferimenti certi, dalla data del deposito della relazione tecnica nel giudizio di atp, 12.6.2018), e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T.; sull'importo come determinato all'attualità sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
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Va, infine, rigettata la domanda di manleva spiegata dal nei confronti della CP_1 [...]
e della Controparte_2 Controparte_3
Giova premettere che, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'' art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (ex multis, Corte di Cass., sent. n. 30656/2017).
Viceversa qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'istante (Corte di Cass., sent. n. 15630/2018).
Nella presente fattispecie il , senza inquadrare temporalmente il danno lamentato da parte CP_1
attrice, sostiene che lo stesso sarebbe coperto dalla garanzia assicurativa di una delle due compagnie, mentre entrambe le assicurazioni hanno eccepito l'inoperatività della propria polizza nel caso di specie.
A fronte di tale contestazione, il convenuto ha dimostrato solo di avere stipulato con CP_1
l' la polizza n. 1/36245/48/81676187 con scadenza 31 ottobre 2017 e, successivamente, di CP_2
aver concluso con le la polizza n. 370021904 con scadenza 31 ottobre 2018 (v. quietanze CP_3
all. alla comparsa di costituzione e risposta nel fascicolo di parte convenuta); ma non ha depositato le relative condizioni generali di contratto, dalle quali potersi desumere l'ampiezza della copertura assicurativa;
pertanto, non ha fornito adeguata prova, su di sé gravante, della ricomprensione dell'evento nell'ambito del rischio assicurato.
Viceversa, dalla documentazione depositata dalla chiamata in causa emerge chiaramente CP_2
che l'assicurazione non è operante per i danni causati da infiltrazioni di acqua piovana, dovuti ad inadempimento degli oneri manutentivi in capo al custode: si richiama, sul punto, l' art. 24 delle condizioni generali di polizza prodotte dalla che prevede espressamente che “l' CP_2 assicurazione non è operante per i danni causati da … c) da infiltrazioni di acqua piovana e disgelo non conseguenti a rotture di condutture salvo quanto indicato dall'articolo 19.1 della presente sezione se reso operante”, norma che a sua volta prevede la copertura assicurativa solo in relazione
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a rotture o occlusioni accidentali di canali, pluviali e impianti idrici.
Analogamente le condizioni generali di polizza depositate dalla (v. allegato alla Controparte_3
II memoria ex art. 183, VI co. c.p.c.) prevedono che la copertura è prestata secondo quanto disposto dalle condizioni generali, sezione C – Danni da Acqua, per “i danni diretti ed indiretti e materiali al fabbricato stesso derivanti da spargimento d'acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi, idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, tecnici ed antincendio”, fattispecie che esula da quella in esame, in cui viene in rilievo un danno da infiltrazione dovuto a difetto manutentivo delle parti comuni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico del nel rapporto CP_1
processuale con la parte attrice, tanto per il giudizio di merito quanto per quello cautelare proposto in corso di causa e per il giudizio di atp, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo alla misura in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento ed alla attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi di cui a D.M. 55/2014.
Del pari le spese nei rapporti processuali con i terzi chiamati seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo per il solo giudizio di merito, sussistendo viceversa i CP_1
presupposti per la compensazione integrale ex art. 92 c.p.c. per il subprocedimento cautelare proposto in corso di causa, stante la estraneità delle compagnie assicuratrici alla domanda ex art. 1172 c.c.
Le spese delle due c.t.u. espletate, seguono la soccombenza del e si pongono CP_1 definitivamente a suo carico, con l'obbligo alla refusione delle somme in favore delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e per l' effetto condanna il , RT in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento, in favore di e Parte_1 [...]
della somma di euro 7.500,00 oltre IVA e interessi nella misura indicata in motivazione;
Pt_2
- condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento, in favore RT
di e e con attribuzione ai difensori antistatari Avv. Stefano Parte_1 Parte_2
Palombella ed Avv. Rossella Aliperta, delle spese di lite che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del
2014: per il giudizio di merito in euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
per
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il giudizio cautelare in corso di causa in euro 150,00 per spese ed euro 3.503,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
per il giudizio di atp in euro 150,00 per per spese ed euro 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento, in favore RT
della , in persona del legale rappresentate pro tempore in persona del Controparte_2
legale rappresentate pro tempore, delle spese di lite che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro 5.077,00 ciascuno per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del
15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento, in favore RT
della , in persona del legale rappresentate pro tempore in persona del legale Controparte_3
rappresentate pro tempore, delle spese di lite che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro
5.077,00 ciascuno per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- compensa integralmente le spese del procedimento cautelare tra il condominio ed i terzi chiamati;
- pone le spese delle due ctu, nella misura liquidata con separati decreti, definitivamente a carico del
, in persona dell'amministratore pro tempore, con condanna di quest'ultima a RT
rivalere le altre parti degli esborsi effettuati a tale titolo.
Nola, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona SI
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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