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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5754/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5754/2024 R.G.L., avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti,
PROMOSSA DA
( , nata a [...] in data [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad AN LA (RM) alla via Norvegia n. 265, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'Avv. Celeste LISO (C.F. e dall'Avv. Sabino SERNIA (C.F. C.F._2
),giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76 e
[...]
(C.F.: ) difesi ex lege Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, contumaci;
- Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 4/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
;
[...]
- per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1 dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (89 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' Controparte_1 Controparte_2 restavano contumaci in giudizio.
3. La prima udienza di discussione delle parti veniva celebrata il 20/6/2025 con rinvio per note all'udienza del 2/12/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita.
* * *
4. Si premette in diritto che la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) è un compenso accessorio, corrispondente a € 164,00 lordi al mese (per i periodi di supplenza sino al 28 febbraio 2018) e a € 174,50 lordi mensili (per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018 sino al
31/12/2021) e pari ad € 184,50 per il periodo successivo al 1/1/2022 ad oggi.
5. Per i contratti sino al 31/12/2021 da n. 18 ore settimanali, la R.P.D. è a € 174,50 mensili ed
è pari a € 5,81 giornalieri (€ 174,50 / n. 30 giorni = € 5,81 al giorno); mentre per i contratti
2 con un numero differente di ore, l'importo giornaliero è parametrato al numero di ore di servizio e il calcolo dell'importo spettante al docente per ogni giorno di servizio viene cosi computato: € 174,50 / 18 ore = € 9,69; 9,69 x il numero di ore di servizio = risultato mensile per il contratto con un numero di ore di servizio differente da 18; risultato mensile / 30 = importo spettante per ogni giorno di servizio con orario differente da 18 ore.
6. Si tratta di una remunerazione pari a circa il 10% della paga base.
In passato, ammontava a 164,00 mensili importo che è salito ad €. 174,50 con il C.C.N.L. del 19 aprile 2018, ne deriva che dal 1° marzo 2018 al 31/12/2021 l'importo lordo giornaliero della RPD è pari a 5,81 € (= 174,50: 30 giorni), mentre dal 1/1/2022 ad oggi l'importo giornaliero della RPD è pari a 6,15 € (= 184,50:30 giorni).
7. L'art. 7, comma 1, del CCNL 15.3.2001 stabilisce che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; aggiunge inoltre al comma 3 che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
8. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con l'ordinanza del 27/7/2018 n.
20015, affermando che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, “interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”, dichiarando illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
9. Più recentemente, la Cassazione – proprio con riferimento alla Retribuzione Professionale
Docenti – con ordinanza n.6293/2020, ha avuto modo di ribadire tale principio, affermando
3 che non esistono “ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”.
10. Si riporta di seguito stralcio dei provvedimenti sopra citati della Corte di legittimità.
11. Cassazione, ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 “L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
4 direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio di Persona_1
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro
5 e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1
cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità
6 stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
12. Il principio di diritto come sopra enunciato è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema
Corte n. 629/2020, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di
7 desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
13. Nel merito, in base alla documentazione in atti la ricorrente nell'a.s. 2021/2022 ha stipulato 6 contratti a tempo determinato di 25 ore settimanali per un totale di 89 giorni di servizio.
14. In applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità testè indicato, spetta all'odierna ricorrente la retribuzione professionale docenti, ancorchè abbia svolto supplenze brevi, nell'anno scolastico dedotto in giudizio così calcolata:
(174,50: 30) x 89 = 517,68 €
15. Sulla base del calcolo come sopra riportato il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2021/2022 per 89 giorni di lavoro pari ad € 517,68; per l'effetto condanna il al pagamento Controparte_1
in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti maturata per l'a.s.
2021/2022 pari ad € 517,68, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
* * *
16. In ordine alle spese di lite, condanna il e l' Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 della ricorrente, liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro
8 del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 517,68 (I scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 210,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata a 105,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 126,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata a € 63,00
3) fase di trattazione: € 126,00 ridotta per la non complessità dell'attività prestata a € 63,00
4) fase decisionale: 179,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata € 89,50 totale € 320,50
per un totale di € 320,50 per onorari, oltre 15% per spese generali sugli onorari, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, relativamente all'a.s. 2021/2022 , in virtù dei plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il per 89 giorni di lavoro;
Controparte_1
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della retribuzione professionale docenti maturata nell'a.s. 2021/2022 pari a € 517,68 lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...] ricorrente, liquidate in € 320,50 per onorari, oltre 15% per spese generali sugli onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 2/12/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5754/2024 R.G.L., avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti,
PROMOSSA DA
( , nata a [...] in data [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad AN LA (RM) alla via Norvegia n. 265, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'Avv. Celeste LISO (C.F. e dall'Avv. Sabino SERNIA (C.F. C.F._2
),giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76 e
[...]
(C.F.: ) difesi ex lege Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, contumaci;
- Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 4/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
;
[...]
- per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1 dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (89 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' Controparte_1 Controparte_2 restavano contumaci in giudizio.
3. La prima udienza di discussione delle parti veniva celebrata il 20/6/2025 con rinvio per note all'udienza del 2/12/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita.
* * *
4. Si premette in diritto che la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) è un compenso accessorio, corrispondente a € 164,00 lordi al mese (per i periodi di supplenza sino al 28 febbraio 2018) e a € 174,50 lordi mensili (per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018 sino al
31/12/2021) e pari ad € 184,50 per il periodo successivo al 1/1/2022 ad oggi.
5. Per i contratti sino al 31/12/2021 da n. 18 ore settimanali, la R.P.D. è a € 174,50 mensili ed
è pari a € 5,81 giornalieri (€ 174,50 / n. 30 giorni = € 5,81 al giorno); mentre per i contratti
2 con un numero differente di ore, l'importo giornaliero è parametrato al numero di ore di servizio e il calcolo dell'importo spettante al docente per ogni giorno di servizio viene cosi computato: € 174,50 / 18 ore = € 9,69; 9,69 x il numero di ore di servizio = risultato mensile per il contratto con un numero di ore di servizio differente da 18; risultato mensile / 30 = importo spettante per ogni giorno di servizio con orario differente da 18 ore.
6. Si tratta di una remunerazione pari a circa il 10% della paga base.
In passato, ammontava a 164,00 mensili importo che è salito ad €. 174,50 con il C.C.N.L. del 19 aprile 2018, ne deriva che dal 1° marzo 2018 al 31/12/2021 l'importo lordo giornaliero della RPD è pari a 5,81 € (= 174,50: 30 giorni), mentre dal 1/1/2022 ad oggi l'importo giornaliero della RPD è pari a 6,15 € (= 184,50:30 giorni).
7. L'art. 7, comma 1, del CCNL 15.3.2001 stabilisce che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; aggiunge inoltre al comma 3 che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
8. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con l'ordinanza del 27/7/2018 n.
20015, affermando che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, “interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”, dichiarando illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
9. Più recentemente, la Cassazione – proprio con riferimento alla Retribuzione Professionale
Docenti – con ordinanza n.6293/2020, ha avuto modo di ribadire tale principio, affermando
3 che non esistono “ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”.
10. Si riporta di seguito stralcio dei provvedimenti sopra citati della Corte di legittimità.
11. Cassazione, ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 “L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
4 direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio di Persona_1
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro
5 e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1
cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità
6 stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
12. Il principio di diritto come sopra enunciato è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema
Corte n. 629/2020, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di
7 desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
13. Nel merito, in base alla documentazione in atti la ricorrente nell'a.s. 2021/2022 ha stipulato 6 contratti a tempo determinato di 25 ore settimanali per un totale di 89 giorni di servizio.
14. In applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità testè indicato, spetta all'odierna ricorrente la retribuzione professionale docenti, ancorchè abbia svolto supplenze brevi, nell'anno scolastico dedotto in giudizio così calcolata:
(174,50: 30) x 89 = 517,68 €
15. Sulla base del calcolo come sopra riportato il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2021/2022 per 89 giorni di lavoro pari ad € 517,68; per l'effetto condanna il al pagamento Controparte_1
in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti maturata per l'a.s.
2021/2022 pari ad € 517,68, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
* * *
16. In ordine alle spese di lite, condanna il e l' Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 della ricorrente, liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro
8 del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 517,68 (I scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 210,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata a 105,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 126,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata a € 63,00
3) fase di trattazione: € 126,00 ridotta per la non complessità dell'attività prestata a € 63,00
4) fase decisionale: 179,00 € ridotta per la non complessità dell'attività prestata € 89,50 totale € 320,50
per un totale di € 320,50 per onorari, oltre 15% per spese generali sugli onorari, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, relativamente all'a.s. 2021/2022 , in virtù dei plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il per 89 giorni di lavoro;
Controparte_1
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della retribuzione professionale docenti maturata nell'a.s. 2021/2022 pari a € 517,68 lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...] ricorrente, liquidate in € 320,50 per onorari, oltre 15% per spese generali sugli onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 2/12/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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