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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/09/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott. Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3120 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Silva Picconi Parte_1
RICORRENTE
E
, con gli avv. Marcella Rossi Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
1 Motivi della decisione
1. ha domandato che il Tribunale pronunci la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Roma
(RM), in data 18.5.2022, con , precisando che dall'unione Controparte_1
tra le parti in data 13 gennaio 2004 è nata la figlia e deducendo Per_1
altresì di vivere separato dal coniuge in virtù di accordo di separazione autorizzato dal Procuratore della Repubblica in sede in data 11.2.2022.
2. Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, avutasi la costituzione in giudizio della resistente, le parti hanno rappresentato la sussistenza tra le stesse di un accordo circa le condizioni di divorzio, di cui al documento depositato telematicamente in data 5.6.2025, del seguente tenore:
2 3. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data del perfezionamento dell'anzidetto accordo separativo;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. Quanto alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale osserva che le medesime sono conformi alla legge e agli interessi della prole.
5. I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Roma (RM), in data 18.5.2022; Parte_1 Controparte_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, n. 00308 parte 2, serie A04);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni congiunte indicate in parte motiva, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott. Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3120 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Silva Picconi Parte_1
RICORRENTE
E
, con gli avv. Marcella Rossi Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
1 Motivi della decisione
1. ha domandato che il Tribunale pronunci la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Roma
(RM), in data 18.5.2022, con , precisando che dall'unione Controparte_1
tra le parti in data 13 gennaio 2004 è nata la figlia e deducendo Per_1
altresì di vivere separato dal coniuge in virtù di accordo di separazione autorizzato dal Procuratore della Repubblica in sede in data 11.2.2022.
2. Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, avutasi la costituzione in giudizio della resistente, le parti hanno rappresentato la sussistenza tra le stesse di un accordo circa le condizioni di divorzio, di cui al documento depositato telematicamente in data 5.6.2025, del seguente tenore:
2 3. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data del perfezionamento dell'anzidetto accordo separativo;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. Quanto alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale osserva che le medesime sono conformi alla legge e agli interessi della prole.
5. I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Roma (RM), in data 18.5.2022; Parte_1 Controparte_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, n. 00308 parte 2, serie A04);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni congiunte indicate in parte motiva, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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