TAR
Sentenza breve 29 gennaio 2026
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01414/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00101 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01414/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2025, proposto da
MI HO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alex Barassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Bergamo sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, N. 01414/2025 REG.RIC.
presentata dal ricorrente in data 14.6.2024, nonché per l'ordine di provvedere entro un termine determinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Premesso che con ricorso ex artt. 31 – 117 c.p.a. MI HO, cittadino del Bangladesh, ha lamentato l'illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dalla Questura di
Bergamo sulla propria istanza del 14.6.2024 volta al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, come indicato nel provvedimento con cui lo stesso
Questore, in data 26.6.2024, gli aveva revocato il titolo per soggiornante di lungo periodo ex art. 9, comma 7, D.Lgs. 286/1998; il Ministero dell'Interno e la Questura di Bergamo si sono costituiti con atto di mera forma; in data 16.1.2026 il difensore del ricorrente ha depositato una nota, rappresentando il venir meno dell'interesse al ricorso, atteso l'intervenuto rilascio, in data 31.12.2025, del permesso di soggiorno richiesto, richiamando tra gli allegati, oltre al titolo medio tempore consegnato, “istanza di rinuncia notificata” ed instando per l'estinzione del giudizio a spese compensate;
Rilevato e ritenuto che N. 01414/2025 REG.RIC.
la richiamata rinuncia non è stata effettivamente versata agli atti di causa, sicché non risultano integrati i presupposti di cui all'art. 84, comma 3 c.p.a.; nondimeno, ai sensi del successivo comma 4, dal deposito di cui è testé dato conto è desumibile la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa nel merito; va, pertanto, dichiarata, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse; le spese di lite vanno compensate, in aderenza alla richiesta della parte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CI, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CC AN CI N. 01414/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00101 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01414/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2025, proposto da
MI HO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alex Barassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Bergamo sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, N. 01414/2025 REG.RIC.
presentata dal ricorrente in data 14.6.2024, nonché per l'ordine di provvedere entro un termine determinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Premesso che con ricorso ex artt. 31 – 117 c.p.a. MI HO, cittadino del Bangladesh, ha lamentato l'illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dalla Questura di
Bergamo sulla propria istanza del 14.6.2024 volta al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, come indicato nel provvedimento con cui lo stesso
Questore, in data 26.6.2024, gli aveva revocato il titolo per soggiornante di lungo periodo ex art. 9, comma 7, D.Lgs. 286/1998; il Ministero dell'Interno e la Questura di Bergamo si sono costituiti con atto di mera forma; in data 16.1.2026 il difensore del ricorrente ha depositato una nota, rappresentando il venir meno dell'interesse al ricorso, atteso l'intervenuto rilascio, in data 31.12.2025, del permesso di soggiorno richiesto, richiamando tra gli allegati, oltre al titolo medio tempore consegnato, “istanza di rinuncia notificata” ed instando per l'estinzione del giudizio a spese compensate;
Rilevato e ritenuto che N. 01414/2025 REG.RIC.
la richiamata rinuncia non è stata effettivamente versata agli atti di causa, sicché non risultano integrati i presupposti di cui all'art. 84, comma 3 c.p.a.; nondimeno, ai sensi del successivo comma 4, dal deposito di cui è testé dato conto è desumibile la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa nel merito; va, pertanto, dichiarata, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse; le spese di lite vanno compensate, in aderenza alla richiesta della parte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CI, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CC AN CI N. 01414/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO