Art. 12. (Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo
per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali)
Il contributo di cui all'articolo 10 e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.
La liquidazione del contributo e' disposta a lavori ultimati previo accertamento dei lavori eseguiti e del relativo prezzo. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali)
Il contributo di cui all'articolo 10 e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.
La liquidazione del contributo e' disposta a lavori ultimati previo accertamento dei lavori eseguiti e del relativo prezzo. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".