Art. 112. Modifiche all'articolo 122
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.".
Nota all'art. 112:
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). - I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.».
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.".
Nota all'art. 112:
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). - I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.».