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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/07/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE,
composto dai magistrati:
dott. Giovanni D'ONOFRIO Presidente
dott.Diego DINARDO Giudice
dott.ssa Anna RUOTOLO Giudice onorario relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa 6504/2021 RG avente ad oggetto: querela di falso passata in decisione all'udienza del 03 aprile 2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione
TRA
, (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Marialuisa Bertolino (C.F. ) presso il cui studio in C.F._2
Cancello ed Arnone, alla via Municipio, 40 elettivamente domicilia;
-Attore-
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pt, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Sebastiano Piscopo (C.F. ) presso il C.F._3
cui studio in Caivano, alla via Donadio, 23 elettivamente domicilia;
-Convenuta-
Nonché' PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
-Interventore ex lege-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che, con citazione notificata in data 30.07.2021 il sig. chiedeva di accertare la Parte_1
falsità materiale dell'avviso di notificazione recante il n° PC05356450733-4 e della relata di notifica recante il n°1544781912, relative, rispettivamente, al preavviso di iscrizione ipotecaria e all'intimazione ad adempiere n. 2019/10, depositate agli atti del giudizio iscritto innanzi alla C.T.P. di Caserta.
Sul fatto, l'attore, dopo aver premesso di aver ricevuto in data 11.09.2019 la notificazione di Comunicazione di Iscrizione ipotecaria n. 30149/3671, dell'importo di euro 25.498,05, emessa da relativa a tributi ed entrate di competenza del Comune di CP_1
Cancello ed Arnone ha dedotto di aver proposto avverso la predetta comunicazione il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria, quest'ultimo rigettato, in ragione della rituale notifica degli atti prodromici mai impugnate dal contribuente. Dalla verifica degli atti prodotti dalla ha ritenuto opportuno proporre appello innanzi alla CP_1
tributaria , sospeso in ragione del presente CP_2 Controparte_3
giudizio di querela di falso, eccependo la mancata conformità all'originale delle copie delle ricevute di notifica depositate dal concessionario dei tributi, la n° PC 05356450733-4,
atto di notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 189/1 e la ricevuta di notifica della raccomandata n° 1544781912 afferente l'intimazione ad adempiere n° 2019/10 del 16.04.2019.
Nello specifico, assumeva di non aver mai ricevuto le comunicazioni degli atti prodromici e che la firma apposta alle comunicazioni non è riconducibile alla propria paternità, con conseguente apocrifa sottoscrizione. In conseguenza di ciò ha chiesto accertare e dichiarare la falsità della relata di notificazione esibita in copia e relativa all'avviso di notifica recante il n° PC05356450733-
4 e della relata di notifica recante il n°1544781912 asseritamente spedite da CP_1
e recapitate a in Cancello ed Arnone alla via delle Orchidee
[...] Parte_1
n°11, e, per l'effetto, dichiarare la falsità della dichiarazione della consegna a persona a sé riferibile o ad altro soggetto capace e convivente. Vittoria di spese e competenze.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la la quale precisava che la CP_1
querela riguardava la asserita falsità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento,
attestazione non coperta da pubblica fede, ritenendo corretta la procedura notificatoria posta in essere, rilevando che alcun pregio può avere il fatto che la firma apparteneva a persona diversa dal destinatario poiché l'agente notificatore non è tenuto a verificare la veridicità di chi si qualifica tale.
Evidenziava, altresì, che nulla esclude che chiunque, destinatario di una raccomandata, possa sottoscrivere l'avviso di ricevimento, con modalità diverse dal consueto, che l'eventuale falsità della sottoscrizione non implica di per sé la falsità della relata di notificazione e che l'efficacia probatoria fidefacente è limitata a quanto il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, e non invece alla veridicità delle dichiarazioni ricevute. Ritiene che anche in caso di falsità della firma ciò non basterebbe a inficiare la regolarità della notifica.
Concludeva per l'inammissibilità della proposta querela di falso e, nel merito, per il rigetto.
Concessi i termini per le memorie 183 co.6, depositate solo dall'attore, l'istruttoria si esauriva con l'escussione di un teste.
All'udienza del 10.03.2022, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. all'udienza del 3 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, deve darsi atto che la decisione viene resa dal Collegio a norma dell'art. 50 bis n.6 c.p.c. e che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 20 marzo 2025 come da decreto.
Avuto riguardo agli atti, la querela di falso è proposta relativamente al preavviso di iscrizione ipotecaria e all'intimazione ad adempiere n. 2019/10, la cui notificazione è
stata officiata avvalendosi dell'ordinario servizio postale.
Partendo, infatti, dal presupposto che le notificazioni sono state effettuate avvalendosi dell'ordinario servizio postale, si deve condividere quanto già precedentemente statuito dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
In proposito, invero, la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che “nel caso di notifica
a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come
accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente
postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con
conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani
del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016)”, aggiungendo, dunque, che
“solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890/1982 è configurabile la
necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa),
mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del
plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona
individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna
della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere
tenuto a indicarne le generalità”, giungendo, dunque, alla conclusione che “solo laddove vi
è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha
ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata
effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di
raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001
può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza
che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la
presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere
proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” ( cfr. C.
1686/2023).
Sulla scorta di tale pronuncia, invero, il Tribunale di Napoli ha condivisibilmente chiarito che in caso di notifica a mezzo raccomandata ordinaria “ a) non vi è alcun ordine di
preferenza tra i soggetti abilitati alla ricezione del plico ( il destinatario è equiparato agli atri soggetti indicati nell'art. 27 delle Condizioni generali di servizio): b) l'agente postale
non deve indicare la qualifica rivestita dal consegnatario laddove questi non coincida con il
destinatario” ( cfr. Tribunale di Napoli Sent. 9533/2023).
Il Tribunale, ha ritenuto che: “ il destinatario della raccomandata non può limitarsi a
disconoscere la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, sostenendo che non è a
lui riferibile, atteso che la detta sottoscrizione, specie quando illeggibile o scarsamente
leggibile, ben potrebbe appartenere ad un altro dei soggetti abilitati al ritiro della corrispondenza”, aggiungendo che “ anche laddove l'interessato riuscisse a dimostrare
che la firma non è la sua, ciò non implicherebbe la falsità dell'avviso, posto che il plico
potrebbe essere stato consegnato ad uno dei soggetti abilitati alla ricezione ( familiare,
collaboratore domestico, portiere) al quale andrebbe ricondotta la sottoscrizione apposta
sull'avviso”, riportando il principio già espresso in altre pronunce dello stesso Tribunale
secondo cui “ la parte che intenda impugnare per falsità il contenuto di detto avviso non
può limitarsi ad allegare e dimostrare che la sottoscrizione ivi apposta non sia proveniente dalla propria persona, quale destinatario, dovendo necessariamente dedurre e comprovare,
in rapporto alla stessa potenzialità fidefacente dell'avviso in parola, che la firma ivi apposta non provenga nemmeno da alcuno degli altri soggetti virtualmente legittimati a
ricevere l'atto in via sostitutiva” ( cr. Tribunale di Napoli sent. 9533/2023).
Il Tribunale, con detta pronuncia, decreta l'inammissibilità della querela proprio in quanto, trattandosi di notifica avvenuta mediante raccomandata ordinaria, “l'attore ha
sostenuto che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non era attribuibile a lui o altro
familiare, ma tale allegazione, anche laddove fosse veritiera, sarebbe di per sé insufficiente
a dimostrare la falsità dell'avviso, trattandosi, peraltro, di sottoscrizione illeggibile. Infatti,
l'atto potrebbe essere stato legittimamente consegnato a collaboratore domestico o al
portiere” chiarendo anche che “l'attore avrebbe dovuto allegare che nel giorno di ricezione
della raccomandata presso la sua residenza non era presente nessuno dei soggetti abilitati
a ricevere il plico. Mancando tale allegazione, la querela, per come proposta, difetta di una compiuta indicazione degli elementi a sostegno della falsità ed è quindi inammissibile ex
art. 221 comma 2 c.p.c.” ( cfr. sent. N. 9533/23 Tribunale di Napoli).
Ebbene, nel caso di specie, il querelante si è limitato a censurare la falsità della firma ritenendo che essa non gli sia attribuibile ed a provare genericamente di vivere solo con la moglie e di non avere collaboratori domestici né portieri.
Infatti, il teste escusso riferito che “ l'attore e la moglie si occupano di Testimone_1
persona, senza l'aiuto di collaboratori domestici e/o personale esterno, della loro abitazione in Cancello ed Arnone alla via delle Orchidee n°11 e che sono gli unici occupanti
della casa, autonoma, senza condominio né portiere”.
Il querelante non ha allegato né provato che nel giorni di ricezione della raccomandata presso l'indirizzo di consegna non era presente nessuno dei soggetti abilitati a ricevere il plico ( portiere, convivente, collaboratore od un proprio addetto al ritiro) ma soprattutto che lo stesso plico non è stato ricevuto dalla moglie convivente.
Pertanto, la querela, va dichiarata inammissibile.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55,
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia R.G. 6504/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile la querela di falso;
- Condanna al pagamento, nei confronti della di € Parte_1 CP_1
2.540,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il ( data deposito)
IL G.o.p. Il Presidente
Dr.ssa Anna Ruotolo Dr. Giovanni D'Onofrio