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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2025, n. 23785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23785 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti dalla parte civile UL CO, nato a [...] il [...] e dagli imputati AL IA, nato a [...] il [...] AN SS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 09/05/2024 ELla Corte di appello di Roma letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione EL Consigliere Anna Criscuolo;
udite le conclusioni EL Pubblico ministero in persona EL Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento, ai soli effetti civili, limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c), con rinvio al giudice civile competente e per il rigetto dei ricorsi nel resto;
udite le conclusioni EL difensore ELla parte civile, Avv. Fabrizio Armelisasso, che ha concluso per l'annullamento senza o con rinvio ELla sentenza impugnata, come da conclusioni scritte e nota spese depositata;
udito il difensore degli imputati, Avv. Luigi Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23785 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 09/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza emessa il 23 dicembre 2021 dal Tribunale di Roma nei confronti di AL IA e AN SS, dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo a) per essere il reato estinto per prescrizione e assolvendoli dai reati di cui ai capi b), c) d), f) per insussistenza EL fatto, contestualmente rideterminando in 10 mila euro ciascuno l'importo ELla provvisionale assegnata con la sentenza di primo grado, confermando nel resto la sentenza appellata. E' stata confermata la sussistenza EL reato di falso ideologico, benché estinto per prescrizione, contestato al capo a), relativamente al verbale di arresto redatto 30 agosto 2013 dagli imputati, Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di Roma, Reparto Operativo Nucleo Radiomobile, nei confronti di CO UL, AR IN e US DU per tentata rapina aggravata e lesioni in danno di TA IN, nel quale attestavano falsamente di averli sorpresi nelle vicinanze a pochi metri dalla vittima, che riferiva loro la dinamica ELl'aggressione subita, mentre il DU impugnava un cacciavite, risultate circostanze non rispondenti al vero, in quanto al momento EL loro intervento non era in atto alcuna condotta criminosa né era presente la vittima. Ciò risultava dalle dichiarazioni EL ZZ, militare in servizio sul luogo dei fatti, il quale riferiva che dei tre soggetti presenti nessuno aveva un cacciavite, che la TA non era sul posto né nelle immediate vicinanze, ma presso l'Ospedale San Camillo, dove si erano recati gli imputati, che avevano raccolto la denuncia e proceduto al riconoscimento degli accusati. Diversamente, per i reati residui di falso ideologico relativamente alla redazione EL verbale di denuncia, arresto illegale e calunnia, rispettivamente oggetto dei capi b), c), d), f), la Corte di appello ne ha escluso la sussistenza in ragione EL contesto in cui erano intervenuti gli imputati, ELla denuncia sporta dalla TA, EL referto medico, che attestava una lesione da arma bianca, ELla segnalazione EL 112 di accoltellamento di una ragazza e ELla presenza sul posto degli autori. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che gli imputati non avevano motivo di dubitare ELle dichiarazioni ELla TA - che si era poi accertato essere frutto di ritorsione nei confronti EL DU per un diverbio avuto quello stesso giorno- anche in base al ritrovamento di un coltellino nello zaino di questi e di un cacciavite trovato sul posto, sottoposto a sequestro e confisca;
al contempo, ha ridotto a diecimila euro l'importo ELla provvisionale per ciascun imputato. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore ELla parte civile e il difensore degli imputati. 2 2. Nell'interesse ELla parte civile CO UL, il difensore articola due motivi. 2.1. Con il primo denuncia plurimi vizi ELla motivazione, illogica, contraddittoria e carente nonché basata su supposizioni e congetture, sganciate dai dati oggettivi acquisiti, puntualmente illustrati nella sentenza di primo grado. In primo luogo, sostiene che la contraddittorietà ELla motivazione è provata dalla confermata sussistenza EL reato di cui al capo a), sebbene prescritto, in quanto la falsità EL verbale di arresto costituisce l'antecedente logico EL grave danno patito dal ricorrente per l'arresto illegittimo e EL ELitto di calunnia - consistito nell'accusare falsamente il UL di un reato nella consapevolezza che non lo aveva commesso - come si ricava dalla contestazione ELl'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod. pen., EL tutto ignorata in sentenza. Denuncia la carenza di motivazione relativa alla ritenuta insussistenza EL ELitto di cui al capo b) poiché la falsità ELl'attestazione di aver redatto il verbale di ricezione ELla denuncia alle 20 EL 30 agosto 2013 risulta per tabulas, in quanto la TA si trovava in ospedale e non sul luogo dei fatti, né era vicina ai suoi aggressori, che aveva riconosciuto pur non avendoli potuti vedere, come risulta dalle videoriprese presenti sul posto, di cui dà conto la sentenza di primo grado. Da tale dato oggettivo deriva la falsità EL riconoscimento operato dalla persona offesa visionandone i documenti di identità, ma la sentenza non spiega la discrasia risultante dal verbale, superata dando credito alla versione EL AL di aver utilizzato un file precedentemente compilato e una scarsa proprietà di linguaggio. Deduce, ancora, la carenza di motivazione sull'insussistenza EL reato di arresto illegale, nonostante la stessa Corte di appello riconosca che è falsamente affermata la circostanza che il DU avesse in mano un cacciavite, nonostante sia provata la falsità ELle dichiarazioni ELla TA e ELla correttezza di quelle divergenti EL ZZ, operante disinteressato. Deduce, altresì, la carenza di motivazione in ordine all'insussistenza EL concorso nella calunnia ai danni EL ricorrente, invece, ampiamente motivato nella sentenza di primo grado (pag.23) in base a prove oggettive nonché la carenza di motivazione in relazione alla ulteriore calunnia, diretta conseguenza ELla falsità EL verbale di arresto nel quale gli imputati attestavano fatti non veri e procedevano ad un arresto illegittimo di tre innocenti, che hanno patito un lungo periodo di detenzione e una condanna poi annullata solo grazie alle videoriprese, acquisite solo tempo dopo. 2. Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla rideterminazione ELla provvisionale concessa dal primo giudice per avere la Corte ridotto l'importo in base all'assoluzione dagli altri reati senza argomentare, nonostante risulti provato il danno patrimoniale e morale subito - a causa ELla 3 custodia cautelare in carcere e ELla condanna in primo grado- e il falso verbale di arresto costituisca l'antecedente logico di tutte le gravi conseguenze e sofferenze subite dal ricorrente. 3. Con distinti ricorsi, ma di identico contenuto, il difensore EL AL e EL AN chiede l'annullamento ELla sentenza sia ai fini penali che civili, in quanto mira ad ottenere l'assoluzione nel merito per insussistenza EL fatto di cui al capo a) e l'annullamento EL capo che condanna al risarcimento EL danno in favore ELle parti civili per i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia plurimi vizi ELla motivazione in relazione al capo a), in particolare, per travisamento ELla testimonianza EL ZZ relativamente alla circostanza, riportata nel verbale di arresto, che il DU avesse in mano un cacciavite. Sostiene che la Corte di appello ha travisato la deposizione EL teste, in quanto, nel negare che il DU avesse un cacciavite in mano, il ZZ si riferiva al momento EL suo intervento iniziale, precedente all'arrivo EL AL e EL AN, sicché la Corte ha errato nella lettura EL dato istruttorio e ritenuto falsa l'attestazione degli imputati, nonostante non sia stata mai contestata né rilevata la falsità EL sequestro di un cacciavite sul luogo EL fatto. 3.2. Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione in relazione alla falsità ELla circostanza indicata nel verbale di arresto ovvero che la TA aveva riferito loro oralmente la dinamica ELl'aggressione al momento EL loro arrivo: falsità in palese contrasto con l'assoluzione dagli altri reati, ritenendo certo che gli imputati avessero appreso dalla TA i fatti poi rappresentati nella denuncia. Gli imputati depositarono la denuncia insieme al verbale di arresto e dagli orari indicati risulta chiaro che la redazione ELla denuncia (ore 20) fu di molto successiva all'intervento (ore 18.20); nel verbale di arresto non si intendeva attribuire contestualità alla denuncia rispetto all'intervento iniziale degli imputati, che si recarono presso il Pronto Soccorso EL San Camillo prima ELla redazione ELla denuncia e, quindi, ottennero in quella sede l'esposizione orale dei fatti. Il punto già evidenziato nell'atto di appello non ha ricevuto risposta. 3.3. Con il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative al capo a). Era stato evidenziato che: il DU era stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 proprio per la detenzione EL cacciavite;
nessuno aveva messo in dubbio la genuinità EL verbale di sequestro ELlo stesso;
le testimonianze EL ZZ e EL UL, che escludevano che il DU avesse in mano il cacciavite, si riferivano al momento ELla prima identificazione, pertanto, la sua deposizione era inutilizzabile;
l'affermazione 4 contenuta nel verbale di arresto circa la presenza degli autori EL fatto "rimasti nelle vicinanze a pochi metri dalla vittima" è erroneamente interpretata, avendo gli imputati affermato, nella parte iniziale EL verbale, di aver trovato solo gli autori EL fatto e non la vittima;
in ogni caso vi era stata approssimazione nella redazione ELl'atto, ma gli orari riportati nel verbale e quelle risultanti da altri documenti rendevano evidente che la vittima non si trovava sul posto al momento ELl'arrivo degli imputati. 3.4. Con il quarto motivo si contesta la mancanza di motivazione relativamente alla rideterminazione ELla provvisionale per mancata indicazione ELla natura EL danno riconducibile all'unico reato per il quale gli imputati so o stati ritenuti responsabili;
non è possibile ritenere implicito il rinvio alla sentenza di primo grado poiché il danno era collegato all'arresto, al procedimento penale e alla custodia cautelare ovvero ai reati per i quali vi è stata assoluzione piena. Non è indicato il nesso causale tra il falso ideologico di cui al capo a) e gli effetti pregiudizievoli subiti dalle parti civili e manca anche l'indicazione dei criteri adottati per la quantificazione, non essendo sufficiente la mera riduzione ELl'importo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dalla parte civile CO UL è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Sono fondate le censure difensive, risultando la motivazione ELla sentenza impugnata carente, sommaria e lacunosa a fronte di una vicenda gravissima e di una sentenza di primo grado puntuale, analitica e ampiamente motivata. E' noto il risalente principio di diritto che impone al giudice di appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, l'obbligo di ELineare le linee portanti EL proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti ELla motivazione ELla prima sentenza, dando conto ELle ragioni ELla relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma EL provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 EL 12/07/2015, Mannino, Rv. 231679). Il giudice di appello non può, quindi, limitarsi a notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua ELibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti ELla prima sentenza non 5 condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione ELle difformi conclusioni assunte (Sez. 5, n. 7815 EL 08/01/2025, N., Rv. 287634). A tali coordinate non si è attenuto il giudice di appello, che non ha operato il minimo raffronto con le argomentazioni rese nella sentenza di primo grado né ha giustificato le difformi conclusioni raggiunte con motivazione esaustiva. 3. La vicenda origina dalla falsa denuncia sporta da TA IN, che aveva denunciato di aver subito un tentativo di rapina ad opera di tre soggetti, tra cui la parte civile, mai avvenuto (in realtà, per ritorsione nei confronti EL ragazzo polacco con il quale aveva avuto un diverbio per futili motivi nel pomeriggio EL 30 agosto 2013, aveva denunciato un'aggressione), che aveva portato all'arresto, alla carcerazione e alla condanna di tre ragazzi, CO UL, AR IN e US DU, poi assolti in appello per non aver commesso il fatto in base all'esame ELle videoriprese, che dimostravano l'innocenza dei tre ragazzi, l'assenza ELla persona offesa sul posto all'atto ELl'intervento degli imputati, la falsità ELle circostanze riportate nel verbale di arresto e nella denuncia nonché l'illegittimo modo di procedere degli imputati, ricostruito con estrema puntualità e attenzione nella sentenza di primo grado. Il primo giudice forniva una ricostruzione degli accadimenti in base a dati oggettivi e dichiarativi convergenti nel dimostrare che la TA non aveva mai denunciato nell'immediatezza un tentativo di rapina, ma solo un'aggressione e che la ferita sull'avambraccio, attribuita all'aggressione dei tre ragazzi, era già presente sin da prima che accadesse il fatto, come riferito dalle amiche che erano sull'autobus con la TA e avevano assistito al diverbio con il DU (pag. 14-15 e 20 sentenza di primo grado); diverbio al quale erano EL tutto estranei il UL e il IN, coinvolti solo perché a loro si era avvicinato il ragazzo polacco e aveva narrato l'accaduto dopo l'intervento di una prima pattuglia, alle 17.20, che aveva sentito le versioni dei due litiganti e, non ravvisando nessun reato, aveva prospettato alla TA la possibilità di sporgere eventuale querela per lo schiaffo ricevuto (v. pag.13-14 sentenza di primo grado). Dopo questo primo controllo si è accertato che sia la TA che il DU si erano allontanati in direzioni opposte e che dopo circa un'ora era intervenuta altra pattuglia, composta dal ZZ e da altri militari, ai quali alcuni ragazzi (non identificati) avevano segnalato che una loro amica, nel frattempo accompagnata in ospedale, aveva avuto una lite con un ragazzo ancora presente nei paraggi e indicavano i tre ragazzi, ai quali il ZZ si era avvicinato per identificarli, precisando che erano tranquilli, sereni, che il DU non 6 impugnava alcunché ed erano rimasti tutti sotto il suo controllo fino all'arrivo degli imputati, che li avevano fatti salire sulla loro auto di servizio. A fronte di una ricostruzione meticolosa e dettagliata EL primo giudice, la sentenza si limita a ritenere la falsità EL solo verbale di arresto nel quale gli imputati davano atto di aver sorpreso i tre ragazzi sul posto nelle vicinanze ELla vittima- invece, già al Pronto Soccorso, ove si era fatta accompagnare da un amico dopo il diverbio con il ragazzo polacco e senza che gli altri due fossero mai stati coinvolti nell'episodio- e a riconoscere la falsità ELla circostanza relativa al cacciavite detenuto dal DU, invece, smentita dall'operante ZZ, indifferente e presente sul posto prima che intervenissero gli imputati. 4. Del tutto superficiale e lacunosa risulta l'analisi dei fatti e la motivazione resa per escludere la sussistenza degli altri reati, soprattutto, ELl'arresto illegale, eseguito in assenza di flagranza, in assenza ELla persona offesa, che non era sul posto e non poteva riconoscere gli altri due correi, tra cui il UL, perché non coinvolti nella discussione con il ragazzo polacco, come documentato dalle videoriprese. La Corte di appello giustifica la decisione assolutoria, facendo leva sull'assenza di ragioni per gli imputati di non credere alla denunciante, senza, tuttavia, analizzare e confutare gli elementi oggettivi indicati dal primo giudice né tener conto ELle discrasie evidenziate, indicate nel verbale di arresto, non solo in relazione al cacciavite impugnato dal DU, ma anche alla descrizione ELl'abbigliamento indossato dai ragazzi, assolutamente smentito dalle videoriprese (pag. 17 sentenza di primo grado) e senza tener conto ELle risultanze dei tabulati e ELle dichiarazioni rese dalle amiche ELla TA e dall'amico che l'aveva accompagnata in ospedale molto prima ELl'arrivo degli J 4 - imputati sul posto ELla presunta aggressione. Elementi questi, invece, valutati congiuntamente alle immagini estratte dalle telecamere nel piazzale ove si sarebbe consumata l'aggressione a fini di rapina denunciata dalla TA al fine di escludere la sussistenza di evidenti elementi di prova ELl'innocenza ELl'imputata, chiamata a rispondere EL reato di calunnia, dichiarato estinto per prescrizione. La contraddittorietà e l'illogicità ELla decisione sono, pertanto, rese ancor più evidenti dalla riconosciuta natura calunniosa ELla denuncia ELla TA con affermazione che stride con l'esito decisorio per gli imputati (pag. 3 sentenza impugnata). 5. Fondata è anche la censura difensiva sulla rilevanza EL falso verbale di arresto per le ricadute sulla sussistenza degli altri reati, atteso che dal falso verbale deriva la calunnia ai danni dei tre ragazzi di tentata rapina aggravata 7 dall'uso ELl'arma. Essendo accertato - perché lo dimostrano le videoriprese- che la TA non aveva mai visto il UL e il IN, è evidente che non avrebbe potuto fornire una descrizione degli imputati e EL loro abbigliamento, invece, operata dai ricorrenti, che falsamente la attribuivano alla persona offesa;
conseguentemente falso è anche il verbale di denuncia, redatto dal AL alle ore 20,00, esponendo circostanze non vere, quali la presenza ELla denunciante, che avrebbe riconosciuto gli aggressori presenti sul posto e indicati agli operanti. 6. Inesistente è la motivazione sul danno derivato dal reato e sulla provvisionale ridotta senza una minima motivazione. Le gravi lacune ELla motivazione rilevate impongono l'annullamento ELla sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio ai sensi ELl'art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente in grado di appello, cui si rimette la regolazione ELle spese nei confronti ELla parte civile. 7. I ricorsi degli imputati sono, invece, infondati, ai limiti ELla inammissibilità nella misura in cui sollecitano una rilettura dei fatti e propongono una interpretazione riduttiva ELle discrasie rilevabili nel verbale di arresto, attribuendole ad improprietà espressive o a semplici inesattezze. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, riguardando la falsità EL verbale di arresto. In particolare, i motivi si concentrano sulla detenzione EL cacciavite da parte EL DU e sull'asserito travisamento ELle dichiarazioni EL ZZ, attribuendo particolare rilievo al rinvenimento e sequestro di un cacciavite sul luogo ELl'aggressione, poi confiscato con la sentenza di condanna EL DU. Si tratta di censure infondate a fronte ELla ricostruzione dei fatti descritta in precedenza, alla quale si rinvia, che esclude il travisamento ELle dichiarazioni EL ZZ in ragione ELla tempistica ELl'intervento dei ricorrenti rispetto al controllo operato dal ZZ, che non aveva assistito ad alcuna aggressione, aveva tenuto in consegna i ragazzi, rimasti sempre sotto il suo controllo, e ha affermato che il DU non impugnava alcun cacciavite, come confermato anche dagli altri componenti ELla pattuglia. Ma, soprattutto, le censure si fondano su una lettura parziale EL materiale probatorio, atteso che dalle dichiarazioni ELle amiche e ELl'amico che accompagnò la TA in ospedale risulta che non vi era stata alcuna aggressione armata, ma solo un'accesa discussione;
che la TA aveva già un graffio sul braccio e dopo l'alterco con il ragazzo polacco non aveva alcuna lesione visibile, ma aveva dichiarato di volersi recare in ospedale al solo fine di ottenere un referto per supportare a denuncia che intendeva sporgere (pag. 20 sentenza di primo grado). 8 Ancora, nei ricorsi non si tiene conto ELla circostanza che le videoriprese non documentano affatto fié che il ragazzo polacco impugnasse un cacciavite Pré che la TA fosse sul posto, mentre in possesso EL DU fu trovato, nello zaino, solo un coltello multiuso per il quale fu denunciato, come risulta dal verbale di arresto allegato al ricorso e quest'ultimo dato conferma ulteriormente la falsa circostanza indicata nel verbale di arresto, sicché la base probatoria prescinde dalle dichiarazioni EL ragazzo. Alla luce ELla puntuale ricostruzione e evoluzione dei fatti descritta dal primo giudice in base alla coordinata lettura dei dati oggettivi acquisiti e di tutte le dichiarazioni testimoniali rese dai soggetti coinvolti nella vicenda risulta insostenibile ricondurre a mere imprecisioni o a scarsa proprietà di linguaggio le discrasie rilevabili dal verbale di arresto, invece, risultate circostanze false, artificiosamente costruite per giustificare un arresto illegittimo. 8. Anche l'ultimo motivo è infondato, in quanto non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente ELibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione ELl'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 EL 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 9. Per le ragioni esposte i ricorsi degli imputati devono essere rigettati con conseguente condanna al pagamento ELle spese processuali e alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, che si liquidano in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e dispone trasmettersi gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso degli imputati. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 9 maggio 2025 sore CORTI', IA DI CASSAZIONE Il consigliere es Il Presidente
udita la relazione EL Consigliere Anna Criscuolo;
udite le conclusioni EL Pubblico ministero in persona EL Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento, ai soli effetti civili, limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c), con rinvio al giudice civile competente e per il rigetto dei ricorsi nel resto;
udite le conclusioni EL difensore ELla parte civile, Avv. Fabrizio Armelisasso, che ha concluso per l'annullamento senza o con rinvio ELla sentenza impugnata, come da conclusioni scritte e nota spese depositata;
udito il difensore degli imputati, Avv. Luigi Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23785 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 09/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza emessa il 23 dicembre 2021 dal Tribunale di Roma nei confronti di AL IA e AN SS, dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo a) per essere il reato estinto per prescrizione e assolvendoli dai reati di cui ai capi b), c) d), f) per insussistenza EL fatto, contestualmente rideterminando in 10 mila euro ciascuno l'importo ELla provvisionale assegnata con la sentenza di primo grado, confermando nel resto la sentenza appellata. E' stata confermata la sussistenza EL reato di falso ideologico, benché estinto per prescrizione, contestato al capo a), relativamente al verbale di arresto redatto 30 agosto 2013 dagli imputati, Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di Roma, Reparto Operativo Nucleo Radiomobile, nei confronti di CO UL, AR IN e US DU per tentata rapina aggravata e lesioni in danno di TA IN, nel quale attestavano falsamente di averli sorpresi nelle vicinanze a pochi metri dalla vittima, che riferiva loro la dinamica ELl'aggressione subita, mentre il DU impugnava un cacciavite, risultate circostanze non rispondenti al vero, in quanto al momento EL loro intervento non era in atto alcuna condotta criminosa né era presente la vittima. Ciò risultava dalle dichiarazioni EL ZZ, militare in servizio sul luogo dei fatti, il quale riferiva che dei tre soggetti presenti nessuno aveva un cacciavite, che la TA non era sul posto né nelle immediate vicinanze, ma presso l'Ospedale San Camillo, dove si erano recati gli imputati, che avevano raccolto la denuncia e proceduto al riconoscimento degli accusati. Diversamente, per i reati residui di falso ideologico relativamente alla redazione EL verbale di denuncia, arresto illegale e calunnia, rispettivamente oggetto dei capi b), c), d), f), la Corte di appello ne ha escluso la sussistenza in ragione EL contesto in cui erano intervenuti gli imputati, ELla denuncia sporta dalla TA, EL referto medico, che attestava una lesione da arma bianca, ELla segnalazione EL 112 di accoltellamento di una ragazza e ELla presenza sul posto degli autori. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che gli imputati non avevano motivo di dubitare ELle dichiarazioni ELla TA - che si era poi accertato essere frutto di ritorsione nei confronti EL DU per un diverbio avuto quello stesso giorno- anche in base al ritrovamento di un coltellino nello zaino di questi e di un cacciavite trovato sul posto, sottoposto a sequestro e confisca;
al contempo, ha ridotto a diecimila euro l'importo ELla provvisionale per ciascun imputato. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore ELla parte civile e il difensore degli imputati. 2 2. Nell'interesse ELla parte civile CO UL, il difensore articola due motivi. 2.1. Con il primo denuncia plurimi vizi ELla motivazione, illogica, contraddittoria e carente nonché basata su supposizioni e congetture, sganciate dai dati oggettivi acquisiti, puntualmente illustrati nella sentenza di primo grado. In primo luogo, sostiene che la contraddittorietà ELla motivazione è provata dalla confermata sussistenza EL reato di cui al capo a), sebbene prescritto, in quanto la falsità EL verbale di arresto costituisce l'antecedente logico EL grave danno patito dal ricorrente per l'arresto illegittimo e EL ELitto di calunnia - consistito nell'accusare falsamente il UL di un reato nella consapevolezza che non lo aveva commesso - come si ricava dalla contestazione ELl'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod. pen., EL tutto ignorata in sentenza. Denuncia la carenza di motivazione relativa alla ritenuta insussistenza EL ELitto di cui al capo b) poiché la falsità ELl'attestazione di aver redatto il verbale di ricezione ELla denuncia alle 20 EL 30 agosto 2013 risulta per tabulas, in quanto la TA si trovava in ospedale e non sul luogo dei fatti, né era vicina ai suoi aggressori, che aveva riconosciuto pur non avendoli potuti vedere, come risulta dalle videoriprese presenti sul posto, di cui dà conto la sentenza di primo grado. Da tale dato oggettivo deriva la falsità EL riconoscimento operato dalla persona offesa visionandone i documenti di identità, ma la sentenza non spiega la discrasia risultante dal verbale, superata dando credito alla versione EL AL di aver utilizzato un file precedentemente compilato e una scarsa proprietà di linguaggio. Deduce, ancora, la carenza di motivazione sull'insussistenza EL reato di arresto illegale, nonostante la stessa Corte di appello riconosca che è falsamente affermata la circostanza che il DU avesse in mano un cacciavite, nonostante sia provata la falsità ELle dichiarazioni ELla TA e ELla correttezza di quelle divergenti EL ZZ, operante disinteressato. Deduce, altresì, la carenza di motivazione in ordine all'insussistenza EL concorso nella calunnia ai danni EL ricorrente, invece, ampiamente motivato nella sentenza di primo grado (pag.23) in base a prove oggettive nonché la carenza di motivazione in relazione alla ulteriore calunnia, diretta conseguenza ELla falsità EL verbale di arresto nel quale gli imputati attestavano fatti non veri e procedevano ad un arresto illegittimo di tre innocenti, che hanno patito un lungo periodo di detenzione e una condanna poi annullata solo grazie alle videoriprese, acquisite solo tempo dopo. 2. Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla rideterminazione ELla provvisionale concessa dal primo giudice per avere la Corte ridotto l'importo in base all'assoluzione dagli altri reati senza argomentare, nonostante risulti provato il danno patrimoniale e morale subito - a causa ELla 3 custodia cautelare in carcere e ELla condanna in primo grado- e il falso verbale di arresto costituisca l'antecedente logico di tutte le gravi conseguenze e sofferenze subite dal ricorrente. 3. Con distinti ricorsi, ma di identico contenuto, il difensore EL AL e EL AN chiede l'annullamento ELla sentenza sia ai fini penali che civili, in quanto mira ad ottenere l'assoluzione nel merito per insussistenza EL fatto di cui al capo a) e l'annullamento EL capo che condanna al risarcimento EL danno in favore ELle parti civili per i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia plurimi vizi ELla motivazione in relazione al capo a), in particolare, per travisamento ELla testimonianza EL ZZ relativamente alla circostanza, riportata nel verbale di arresto, che il DU avesse in mano un cacciavite. Sostiene che la Corte di appello ha travisato la deposizione EL teste, in quanto, nel negare che il DU avesse un cacciavite in mano, il ZZ si riferiva al momento EL suo intervento iniziale, precedente all'arrivo EL AL e EL AN, sicché la Corte ha errato nella lettura EL dato istruttorio e ritenuto falsa l'attestazione degli imputati, nonostante non sia stata mai contestata né rilevata la falsità EL sequestro di un cacciavite sul luogo EL fatto. 3.2. Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione in relazione alla falsità ELla circostanza indicata nel verbale di arresto ovvero che la TA aveva riferito loro oralmente la dinamica ELl'aggressione al momento EL loro arrivo: falsità in palese contrasto con l'assoluzione dagli altri reati, ritenendo certo che gli imputati avessero appreso dalla TA i fatti poi rappresentati nella denuncia. Gli imputati depositarono la denuncia insieme al verbale di arresto e dagli orari indicati risulta chiaro che la redazione ELla denuncia (ore 20) fu di molto successiva all'intervento (ore 18.20); nel verbale di arresto non si intendeva attribuire contestualità alla denuncia rispetto all'intervento iniziale degli imputati, che si recarono presso il Pronto Soccorso EL San Camillo prima ELla redazione ELla denuncia e, quindi, ottennero in quella sede l'esposizione orale dei fatti. Il punto già evidenziato nell'atto di appello non ha ricevuto risposta. 3.3. Con il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative al capo a). Era stato evidenziato che: il DU era stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 proprio per la detenzione EL cacciavite;
nessuno aveva messo in dubbio la genuinità EL verbale di sequestro ELlo stesso;
le testimonianze EL ZZ e EL UL, che escludevano che il DU avesse in mano il cacciavite, si riferivano al momento ELla prima identificazione, pertanto, la sua deposizione era inutilizzabile;
l'affermazione 4 contenuta nel verbale di arresto circa la presenza degli autori EL fatto "rimasti nelle vicinanze a pochi metri dalla vittima" è erroneamente interpretata, avendo gli imputati affermato, nella parte iniziale EL verbale, di aver trovato solo gli autori EL fatto e non la vittima;
in ogni caso vi era stata approssimazione nella redazione ELl'atto, ma gli orari riportati nel verbale e quelle risultanti da altri documenti rendevano evidente che la vittima non si trovava sul posto al momento ELl'arrivo degli imputati. 3.4. Con il quarto motivo si contesta la mancanza di motivazione relativamente alla rideterminazione ELla provvisionale per mancata indicazione ELla natura EL danno riconducibile all'unico reato per il quale gli imputati so o stati ritenuti responsabili;
non è possibile ritenere implicito il rinvio alla sentenza di primo grado poiché il danno era collegato all'arresto, al procedimento penale e alla custodia cautelare ovvero ai reati per i quali vi è stata assoluzione piena. Non è indicato il nesso causale tra il falso ideologico di cui al capo a) e gli effetti pregiudizievoli subiti dalle parti civili e manca anche l'indicazione dei criteri adottati per la quantificazione, non essendo sufficiente la mera riduzione ELl'importo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dalla parte civile CO UL è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Sono fondate le censure difensive, risultando la motivazione ELla sentenza impugnata carente, sommaria e lacunosa a fronte di una vicenda gravissima e di una sentenza di primo grado puntuale, analitica e ampiamente motivata. E' noto il risalente principio di diritto che impone al giudice di appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, l'obbligo di ELineare le linee portanti EL proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti ELla motivazione ELla prima sentenza, dando conto ELle ragioni ELla relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma EL provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 EL 12/07/2015, Mannino, Rv. 231679). Il giudice di appello non può, quindi, limitarsi a notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua ELibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti ELla prima sentenza non 5 condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione ELle difformi conclusioni assunte (Sez. 5, n. 7815 EL 08/01/2025, N., Rv. 287634). A tali coordinate non si è attenuto il giudice di appello, che non ha operato il minimo raffronto con le argomentazioni rese nella sentenza di primo grado né ha giustificato le difformi conclusioni raggiunte con motivazione esaustiva. 3. La vicenda origina dalla falsa denuncia sporta da TA IN, che aveva denunciato di aver subito un tentativo di rapina ad opera di tre soggetti, tra cui la parte civile, mai avvenuto (in realtà, per ritorsione nei confronti EL ragazzo polacco con il quale aveva avuto un diverbio per futili motivi nel pomeriggio EL 30 agosto 2013, aveva denunciato un'aggressione), che aveva portato all'arresto, alla carcerazione e alla condanna di tre ragazzi, CO UL, AR IN e US DU, poi assolti in appello per non aver commesso il fatto in base all'esame ELle videoriprese, che dimostravano l'innocenza dei tre ragazzi, l'assenza ELla persona offesa sul posto all'atto ELl'intervento degli imputati, la falsità ELle circostanze riportate nel verbale di arresto e nella denuncia nonché l'illegittimo modo di procedere degli imputati, ricostruito con estrema puntualità e attenzione nella sentenza di primo grado. Il primo giudice forniva una ricostruzione degli accadimenti in base a dati oggettivi e dichiarativi convergenti nel dimostrare che la TA non aveva mai denunciato nell'immediatezza un tentativo di rapina, ma solo un'aggressione e che la ferita sull'avambraccio, attribuita all'aggressione dei tre ragazzi, era già presente sin da prima che accadesse il fatto, come riferito dalle amiche che erano sull'autobus con la TA e avevano assistito al diverbio con il DU (pag. 14-15 e 20 sentenza di primo grado); diverbio al quale erano EL tutto estranei il UL e il IN, coinvolti solo perché a loro si era avvicinato il ragazzo polacco e aveva narrato l'accaduto dopo l'intervento di una prima pattuglia, alle 17.20, che aveva sentito le versioni dei due litiganti e, non ravvisando nessun reato, aveva prospettato alla TA la possibilità di sporgere eventuale querela per lo schiaffo ricevuto (v. pag.13-14 sentenza di primo grado). Dopo questo primo controllo si è accertato che sia la TA che il DU si erano allontanati in direzioni opposte e che dopo circa un'ora era intervenuta altra pattuglia, composta dal ZZ e da altri militari, ai quali alcuni ragazzi (non identificati) avevano segnalato che una loro amica, nel frattempo accompagnata in ospedale, aveva avuto una lite con un ragazzo ancora presente nei paraggi e indicavano i tre ragazzi, ai quali il ZZ si era avvicinato per identificarli, precisando che erano tranquilli, sereni, che il DU non 6 impugnava alcunché ed erano rimasti tutti sotto il suo controllo fino all'arrivo degli imputati, che li avevano fatti salire sulla loro auto di servizio. A fronte di una ricostruzione meticolosa e dettagliata EL primo giudice, la sentenza si limita a ritenere la falsità EL solo verbale di arresto nel quale gli imputati davano atto di aver sorpreso i tre ragazzi sul posto nelle vicinanze ELla vittima- invece, già al Pronto Soccorso, ove si era fatta accompagnare da un amico dopo il diverbio con il ragazzo polacco e senza che gli altri due fossero mai stati coinvolti nell'episodio- e a riconoscere la falsità ELla circostanza relativa al cacciavite detenuto dal DU, invece, smentita dall'operante ZZ, indifferente e presente sul posto prima che intervenissero gli imputati. 4. Del tutto superficiale e lacunosa risulta l'analisi dei fatti e la motivazione resa per escludere la sussistenza degli altri reati, soprattutto, ELl'arresto illegale, eseguito in assenza di flagranza, in assenza ELla persona offesa, che non era sul posto e non poteva riconoscere gli altri due correi, tra cui il UL, perché non coinvolti nella discussione con il ragazzo polacco, come documentato dalle videoriprese. La Corte di appello giustifica la decisione assolutoria, facendo leva sull'assenza di ragioni per gli imputati di non credere alla denunciante, senza, tuttavia, analizzare e confutare gli elementi oggettivi indicati dal primo giudice né tener conto ELle discrasie evidenziate, indicate nel verbale di arresto, non solo in relazione al cacciavite impugnato dal DU, ma anche alla descrizione ELl'abbigliamento indossato dai ragazzi, assolutamente smentito dalle videoriprese (pag. 17 sentenza di primo grado) e senza tener conto ELle risultanze dei tabulati e ELle dichiarazioni rese dalle amiche ELla TA e dall'amico che l'aveva accompagnata in ospedale molto prima ELl'arrivo degli J 4 - imputati sul posto ELla presunta aggressione. Elementi questi, invece, valutati congiuntamente alle immagini estratte dalle telecamere nel piazzale ove si sarebbe consumata l'aggressione a fini di rapina denunciata dalla TA al fine di escludere la sussistenza di evidenti elementi di prova ELl'innocenza ELl'imputata, chiamata a rispondere EL reato di calunnia, dichiarato estinto per prescrizione. La contraddittorietà e l'illogicità ELla decisione sono, pertanto, rese ancor più evidenti dalla riconosciuta natura calunniosa ELla denuncia ELla TA con affermazione che stride con l'esito decisorio per gli imputati (pag. 3 sentenza impugnata). 5. Fondata è anche la censura difensiva sulla rilevanza EL falso verbale di arresto per le ricadute sulla sussistenza degli altri reati, atteso che dal falso verbale deriva la calunnia ai danni dei tre ragazzi di tentata rapina aggravata 7 dall'uso ELl'arma. Essendo accertato - perché lo dimostrano le videoriprese- che la TA non aveva mai visto il UL e il IN, è evidente che non avrebbe potuto fornire una descrizione degli imputati e EL loro abbigliamento, invece, operata dai ricorrenti, che falsamente la attribuivano alla persona offesa;
conseguentemente falso è anche il verbale di denuncia, redatto dal AL alle ore 20,00, esponendo circostanze non vere, quali la presenza ELla denunciante, che avrebbe riconosciuto gli aggressori presenti sul posto e indicati agli operanti. 6. Inesistente è la motivazione sul danno derivato dal reato e sulla provvisionale ridotta senza una minima motivazione. Le gravi lacune ELla motivazione rilevate impongono l'annullamento ELla sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio ai sensi ELl'art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente in grado di appello, cui si rimette la regolazione ELle spese nei confronti ELla parte civile. 7. I ricorsi degli imputati sono, invece, infondati, ai limiti ELla inammissibilità nella misura in cui sollecitano una rilettura dei fatti e propongono una interpretazione riduttiva ELle discrasie rilevabili nel verbale di arresto, attribuendole ad improprietà espressive o a semplici inesattezze. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, riguardando la falsità EL verbale di arresto. In particolare, i motivi si concentrano sulla detenzione EL cacciavite da parte EL DU e sull'asserito travisamento ELle dichiarazioni EL ZZ, attribuendo particolare rilievo al rinvenimento e sequestro di un cacciavite sul luogo ELl'aggressione, poi confiscato con la sentenza di condanna EL DU. Si tratta di censure infondate a fronte ELla ricostruzione dei fatti descritta in precedenza, alla quale si rinvia, che esclude il travisamento ELle dichiarazioni EL ZZ in ragione ELla tempistica ELl'intervento dei ricorrenti rispetto al controllo operato dal ZZ, che non aveva assistito ad alcuna aggressione, aveva tenuto in consegna i ragazzi, rimasti sempre sotto il suo controllo, e ha affermato che il DU non impugnava alcun cacciavite, come confermato anche dagli altri componenti ELla pattuglia. Ma, soprattutto, le censure si fondano su una lettura parziale EL materiale probatorio, atteso che dalle dichiarazioni ELle amiche e ELl'amico che accompagnò la TA in ospedale risulta che non vi era stata alcuna aggressione armata, ma solo un'accesa discussione;
che la TA aveva già un graffio sul braccio e dopo l'alterco con il ragazzo polacco non aveva alcuna lesione visibile, ma aveva dichiarato di volersi recare in ospedale al solo fine di ottenere un referto per supportare a denuncia che intendeva sporgere (pag. 20 sentenza di primo grado). 8 Ancora, nei ricorsi non si tiene conto ELla circostanza che le videoriprese non documentano affatto fié che il ragazzo polacco impugnasse un cacciavite Pré che la TA fosse sul posto, mentre in possesso EL DU fu trovato, nello zaino, solo un coltello multiuso per il quale fu denunciato, come risulta dal verbale di arresto allegato al ricorso e quest'ultimo dato conferma ulteriormente la falsa circostanza indicata nel verbale di arresto, sicché la base probatoria prescinde dalle dichiarazioni EL ragazzo. Alla luce ELla puntuale ricostruzione e evoluzione dei fatti descritta dal primo giudice in base alla coordinata lettura dei dati oggettivi acquisiti e di tutte le dichiarazioni testimoniali rese dai soggetti coinvolti nella vicenda risulta insostenibile ricondurre a mere imprecisioni o a scarsa proprietà di linguaggio le discrasie rilevabili dal verbale di arresto, invece, risultate circostanze false, artificiosamente costruite per giustificare un arresto illegittimo. 8. Anche l'ultimo motivo è infondato, in quanto non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente ELibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione ELl'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 EL 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 9. Per le ragioni esposte i ricorsi degli imputati devono essere rigettati con conseguente condanna al pagamento ELle spese processuali e alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, che si liquidano in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e dispone trasmettersi gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso degli imputati. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 9 maggio 2025 sore CORTI', IA DI CASSAZIONE Il consigliere es Il Presidente