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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 228/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1854/19 (PR.22402 DEL 5/12/24) IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 505/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede di accogliere il ricorso e di annullare l'atto impugnato perchè illegittimo e nullo per errore sul presupposto impositivo;
di condannare l'Ente convenuto alle spese legali e di giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
Nell'interesse del Comune di Castel di Sangro: chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento per omesso pagamento
Imu anno 2019, prot. N. 19941 del 29/102024, provvedimento n. 1854/2019 del 24/10/2024, dell'importo totale di euro 609,00, emesso dal Comune di Castel di Sangro e notificato in data 27.12.2024, tramite raccomandata.
Eccepisce l'illegittimità dell'atto gravato per violazione della normativa IMU, asserendo che nell'immobile, oggetto dell'accertamento, ha la residenza anagrafica e la dimora abituale e a supporto di tale circostanza riporta le utenze afferenti l'abitazione e la iscrizione presso la ASL di riferimento territoriale, con la relativa scelta del medico di famiglia, cui conseguirebbe il diritto alla esenzione dal tributo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Castel di Sangro sostenendo che la ricorrente non ha diritto all'esenzione
IMU, poiché la documentazione prodotta a tal fine dalla ricorrente non sarebbe idonea né sufficiente e nel caso di specie, la ricorrente e invece onerata di provare, oltre alla residenza anagrafica, anche la dimora abituale nel comune, ossia di svolgere ivi la propria vita personale in maniera continuativa e non temporanea, non essendo sufficiente il possesso della residenza anagrafica né l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, che formalmente segue alla residenza anagrafica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e va rigettato.
Va ricordato che l'odierna ricorrente ha promosso varie controversie avverso gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Castel di Sangro e segnatamente per l'anno di imposta 2015, decisa dalla Corte di
2° grado con sentenza n. 162/2023, che ha accolto l'appello dell'Ente impositore, riformando l'impugnata sentenza di primo grado che ne aveva disposto l'accoglimento e per l'anno di imposta 2017, decisa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di L'Aquila, Sezione 2, con sentenza n. 44/2024, le quali sono divenute definitive per omessa impugnazione. Le riferite pronunce, che formalmente e sostanzialmente hanno rigettato i ricorsi avanzati dalla contribuente e dalla quali non si ritiene doversi discostare, hanno delineato lo scenario probatorio, concreto e necessario, per la definizione della invocata esenzione dall'imposta sull'immobile tassato, a mente dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 209/2022), secondo il quale la definizione di abitazione principale è precisata per l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Va preliminarmente osservato che l'onere della prova spetta al contribuente che chiede l'agevolazione, in virtù del principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., applicabile anche al processo tributario, così come stabilito da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 26666/2021, Cass. 11566/2016, Cass.
20376/2006).
Orbene la contribuente avrebbe dovuto provare, per quanto riguarda il merito della vicenda, non soltanto di avere la residenza anagrafica nell'immobile in questione, circostanza formalmente attestata, ma anche la circostanza di vivere e dimorare ivi stabilmente. La prova non appare essere stata fornita, essendosi la contribuente limitata a provare di avere intestate le normali utenze domestiche, che di per sé non sono sufficienti a dimostrare in modo rigoroso la circostanza di avere stabilmente dimora in tale immobile.
Comunemente le utenze sono intestate ai proprietari anche nelle cosiddette “seconde case”, ma è solo la dimostrazione dei consumi (adeguati e costanti) a poter dimostrare l'effettiva dimora. Ed invero la documentazione prodotta a tal fine dalla ricorrente non è né idonea né sufficiente. Infatti, le fatture del telefono mostrano consumi mensili di alcuni minuti;
le fatture del gas riportano consumi altrettanto bassi, le fatture di elettricità e acqua rilevano consumi bassissimi, che non trovano oggettivamente idoneo confronto nei consumi annuali rinvenuti dal Comune sul Siatel al riscontro con quelli registrati in più immobili, nel comune, in cui vive una sola persona.
A completare il quadro probatorio, circa la mancanza del requisito della dimora abituale, vi è la circostanza acclarata che le fatture del telefono e dell'elettricità sono indirizzate a Napoli, in Indirizzo_1, ove la ricorrente è sicura di riceverle, poiché ivi dimora abitualmente, in quanto il coniuge Nominativo_1 è colà proprietario di 2 immobili, di cui uno di tipo residenziale.
Per quanto sopraesposto e considerato, il ricorso deve essere rigettato.
Il peculiare andamento della questione ed il contrasto giurisprudenziale che ha caratterizzato in precedenza analoga vicenda riferita ad altra annualità, nonché la novità dei principi applicati, inducono a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 24/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 228/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1854/19 (PR.22402 DEL 5/12/24) IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 505/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede di accogliere il ricorso e di annullare l'atto impugnato perchè illegittimo e nullo per errore sul presupposto impositivo;
di condannare l'Ente convenuto alle spese legali e di giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
Nell'interesse del Comune di Castel di Sangro: chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento per omesso pagamento
Imu anno 2019, prot. N. 19941 del 29/102024, provvedimento n. 1854/2019 del 24/10/2024, dell'importo totale di euro 609,00, emesso dal Comune di Castel di Sangro e notificato in data 27.12.2024, tramite raccomandata.
Eccepisce l'illegittimità dell'atto gravato per violazione della normativa IMU, asserendo che nell'immobile, oggetto dell'accertamento, ha la residenza anagrafica e la dimora abituale e a supporto di tale circostanza riporta le utenze afferenti l'abitazione e la iscrizione presso la ASL di riferimento territoriale, con la relativa scelta del medico di famiglia, cui conseguirebbe il diritto alla esenzione dal tributo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Castel di Sangro sostenendo che la ricorrente non ha diritto all'esenzione
IMU, poiché la documentazione prodotta a tal fine dalla ricorrente non sarebbe idonea né sufficiente e nel caso di specie, la ricorrente e invece onerata di provare, oltre alla residenza anagrafica, anche la dimora abituale nel comune, ossia di svolgere ivi la propria vita personale in maniera continuativa e non temporanea, non essendo sufficiente il possesso della residenza anagrafica né l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, che formalmente segue alla residenza anagrafica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e va rigettato.
Va ricordato che l'odierna ricorrente ha promosso varie controversie avverso gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Castel di Sangro e segnatamente per l'anno di imposta 2015, decisa dalla Corte di
2° grado con sentenza n. 162/2023, che ha accolto l'appello dell'Ente impositore, riformando l'impugnata sentenza di primo grado che ne aveva disposto l'accoglimento e per l'anno di imposta 2017, decisa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di L'Aquila, Sezione 2, con sentenza n. 44/2024, le quali sono divenute definitive per omessa impugnazione. Le riferite pronunce, che formalmente e sostanzialmente hanno rigettato i ricorsi avanzati dalla contribuente e dalla quali non si ritiene doversi discostare, hanno delineato lo scenario probatorio, concreto e necessario, per la definizione della invocata esenzione dall'imposta sull'immobile tassato, a mente dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 209/2022), secondo il quale la definizione di abitazione principale è precisata per l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Va preliminarmente osservato che l'onere della prova spetta al contribuente che chiede l'agevolazione, in virtù del principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., applicabile anche al processo tributario, così come stabilito da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 26666/2021, Cass. 11566/2016, Cass.
20376/2006).
Orbene la contribuente avrebbe dovuto provare, per quanto riguarda il merito della vicenda, non soltanto di avere la residenza anagrafica nell'immobile in questione, circostanza formalmente attestata, ma anche la circostanza di vivere e dimorare ivi stabilmente. La prova non appare essere stata fornita, essendosi la contribuente limitata a provare di avere intestate le normali utenze domestiche, che di per sé non sono sufficienti a dimostrare in modo rigoroso la circostanza di avere stabilmente dimora in tale immobile.
Comunemente le utenze sono intestate ai proprietari anche nelle cosiddette “seconde case”, ma è solo la dimostrazione dei consumi (adeguati e costanti) a poter dimostrare l'effettiva dimora. Ed invero la documentazione prodotta a tal fine dalla ricorrente non è né idonea né sufficiente. Infatti, le fatture del telefono mostrano consumi mensili di alcuni minuti;
le fatture del gas riportano consumi altrettanto bassi, le fatture di elettricità e acqua rilevano consumi bassissimi, che non trovano oggettivamente idoneo confronto nei consumi annuali rinvenuti dal Comune sul Siatel al riscontro con quelli registrati in più immobili, nel comune, in cui vive una sola persona.
A completare il quadro probatorio, circa la mancanza del requisito della dimora abituale, vi è la circostanza acclarata che le fatture del telefono e dell'elettricità sono indirizzate a Napoli, in Indirizzo_1, ove la ricorrente è sicura di riceverle, poiché ivi dimora abitualmente, in quanto il coniuge Nominativo_1 è colà proprietario di 2 immobili, di cui uno di tipo residenziale.
Per quanto sopraesposto e considerato, il ricorso deve essere rigettato.
Il peculiare andamento della questione ed il contrasto giurisprudenziale che ha caratterizzato in precedenza analoga vicenda riferita ad altra annualità, nonché la novità dei principi applicati, inducono a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 24/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni