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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 357/2025, introdotta
DA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Anita Russo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 31220240001818288000; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2025, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 31220240001818288000, formato dall' in data CP_1
9.12.2024 e notificato in data 19.12.2024, per l'importo complessivo di € 3.581,06, richiesti a titolo di mancato pagamento di contributi – per l'annualità CP_2 CP_3
2023, oltre interessi e sanzioni.
Rappresentava di essere socio accomandatario di Di EO s.a.s. di , Parte_1 corrente in Salza Irpina (AV) ed attiva nella produzione e trasformazione di uve da imbottigliamento.
Deduceva l'infondatezza della pretesa contributiva per violazione del requisito
1 reddituale necessario ad integrare la figura di I.A.P. ex art. 1 co. 1 D. Lgs. 99/2004, ossia la produzione di un ricavo reddituale complessivo dall'esercizio dell'attività pari al 25%, operando in zone svantaggiate.
Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato in ordine alla modalità di determinazione dei contributi e alla modalità di calcolo della sanzione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Ente previdenziale si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla gestione I.A.P. era demandato alla Regione, ai sensi dell'art. 1 co. 2 D. Lgs. 99/2004, e che detto accertamento era necessario ai fini dell'iscrizione alla gestione previdenziale.
Precisava che detto potere di accertamento regionale aveva valore ricognitivo a fini amministrativi ed era correlato al proprio potere di verifica.
Rappresentava che il ricorrente era sia titolare di azienda agricola individuale, sia socio e titolare di cariche e qualifiche nell'ambito di altre società aventi ad oggetto attività agricole, come documentato dalle visure C.C.I.A.A. di Avellino.
Deduceva l'infondatezza dell'opposizione in ragione della sussistenza dei presupposti reddituali per l'iscrizione oltre che per l'assenza di presentazione di alcuna Pt_2 documentazione attestante la cessazione dell'attività e la conseguente cessazione della posizione assicurativa.
Affermava che, in assenza di specifiche contestazioni da parte del ricorrente in ordine al merito del recupero contributivo, dette circostanze erano da intendersi provate ex art. 115 c.p.c.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione
2 del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 2 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Ciò chiarito, ai fini della qualificazione giuridica dell'azione esperita dal ricorrente, si rileva che i motivi di opposizione articolati in ricorso sono imperniati sul difetto di motivazione dell'avviso di addebito, in ordine sia alla modalità di determinazione dei contributi sia alla modalità di calcolo della sanzione, e sulla violazione dell'art. 1 co. 1
D. Lgs. 99/2004 per assenza del requisito oggettivo della pretesa.
Tuttavia, la doglianza attinente al vizio di forma dell'atto impugnato non può essere esaminata poiché l'atto introduttivo è intervenuto oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con decadenza di tale facoltà.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, quale titolo esecutivo.
Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n.
14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Tribunale di Milano, sez. lav., 30/01/2019, n. 188: “In materia CP_ di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale
- difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”;
Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito CP notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di
20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto
è rilevabile d'ufficio”).
3 2. Precluso l'esame dei vizi di forma, l'azione esperita dal ricorrente va qualificata esclusivamente in termini di opposizione al ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, di cui si rileva la tempestività, poiché proposta entro il termine perentorio di 40 giorni
(28.1.2025) successivi alla notificazione dell'avviso d'addebito (19.12.2024).
In specie, l'azione s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in CP_1 senso sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo stesso schema processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Di norma, a ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi CP_4 del credito (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che
l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale
l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la CP sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav.,
11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
D'altra parte, sempre ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul preteso debitore, odierno ricorrente, dimostrare, in via d'eccezione, il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'obbligazione contributiva indicata nell'opposto avviso.
Peraltro, è finanche noto che, nel contesto dell'opposizione all'iscrizione a ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, il contribuente possa sollevare qualsiasi motivo, anche di merito, onde contestare la pretesa di pagamento.
Ciò posto, deve procedersi alla disamina del motivo di opposizione basato sulla dedotta violazione dell'art. 1 co. 1 D Lgs. 99/2004 per assenza del requisito oggettivo dell'obbligo contributivo, ossia dell'esistenza del presupposto reddituale per la configurazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale
Il D. Lgs. 99/2004 ha introdotto la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale
4 (I.A.P.), prevedendo, all'art. 1 co. 1, quanto segue: “ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo
2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per
l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento”.
La definizione normativa di I.A.P. contempla il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., consistente nella assunzione di responsabilità e nell'organizzazione e gestione dell'azienda agricola (art. 2135 c.c.:
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano
o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”);
- tempo di lavoro dedicato a tale attività, tale che l'impegno si estenda per un tempo- lavoro di almeno il 50% del tempo complessivo;
- percezione, da tale attività, di un reddito superiore alla soglia del 50% del reddito globale prodotto dall'imprenditore;
- conoscenze e competenze professionali ex art. 5 Reg. n. 1257/1999/CE.
I due parametri del tempo di lavoro e del segmento reddituale, secondo la chiara lettera della norma, sono ridotti al 25% per gli imprenditori che operano in zone svantaggiate.
Da ciò si evince che la figura dell' è individuata, sotto il profilo oggettivo, in capo Pt_2
a quegli imprenditori che, in via diretta ovvero in veste di soci, dedichino la metà del proprio tempo di lavoro globale alle attività in agricoltura e da esse ricavino la metà del proprio reddito globale, metà ridotte ad un quarto per chi operi in zona svantaggiata.
Ebbene, la qualifica di I.A.P. si acquista per effetto di una condizione di prevalenza delle attività agricole, sotto il duplice profilo del tempo e del reddito, rispetto a tutte le altre attività eventualmente espletate da un imprenditore, prevalenza che degrada alla inferiore frazione del quarto nelle zone svantaggiate, risultando neutra la forma
(individuale o associata) dell'esercizio.
3. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva l'infondatezza della prospettazione di parte ricorrente alla luce delle deduzioni e della documentazione prodotta dal resistente . CP_4
5 Più precisamente, l' a mezzo delle citate visure camerali, ha provato che il sig. CP_1
è titolare di impresa agricola individuale (n. REA AV-122630; p. IVA: Pt_1
), dedita alla coltivazione di uva, sin dall'anno 1987, e che egli ricopre P.IVA_2 altresì la carica di socio accomandatario dell'azienda agricola Di EO s.a.s. di Di EO
BE & C. (n. REA AV-95953; p. IVA: ), la cui prevalente attività è la P.IVA_3 coltivazione di uva da vino e da tavola in vigneti oltre alla produzione di vino, sin dall'anno 1997, nonché, infine, che egli ricopre le cariche di consigliere di “Hirpinia -
Consorzio dei vini irpini di qualità” e di “Associazione Enologi enotecnici italiani”.
Si aggiunga che, a seguito di domanda del 10.6.2019, il ricorrente veniva iscritto, quale titolare dell'azienda agricola individuale assegnataria della matricola 196- CP_1
01008923, alla gestione speciale con missiva dell'1.9.2020 comunicata Pt_2 dall'Istituto di previdenza a mezzo raccomandata a.r. in data 11.9.2020.
Ebbene, la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito opposto, come emerge dal suo contenuto descrittivo (pag. 1) è relativa proprio alla suddetta posizione dell'impresa individuale, essendo espressamente evocata la matricola n. 196-
01008923.
Rispetto a tale specifica posizione imprenditoriale e previdenziale, nulla è stato dedotto nell'atto introduttivo.
Il ricorrente ha eccepito, invece, l'assenza del requisito oggettivo necessario per l'assunzione della qualifica di I.A.P. ex art. 1 co. 1 D. Lgs. 99/2004, a tal fine producendo la dichiarazione dei redditi 2024 dell'azienda agricola Di EO s.a.s. di Di
EO BE & C., da cui si evincerebbe una perdita d'esercizio per € 298.514,00, con invocata esclusione del presupposto reddituale necessario ad integrare il presupposto del ricavo complessivo del 25%, applicabile trattandosi di attività in zone montuose e collinari svantaggiate per l'agricoltura.
Osserva il giudicante, dunque, che il sig. si è limitato a negare genericamente Pt_1 la sussistenza del requisito reddituale per la sola posizione di socio della predetta società, senza tuttavia addurre alcuna circostanza concreta dalla quale poter desumere un'inesistenza ab origine dei presupposti della richiesta contributiva o la sussistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa in relazione alla propria attività di imprenditore individuale.
A riguardo, deve infatti osservarsi che le ipotizzate perdite di esercizio della società Di
EO s.a.s. non sono circostanze che esimono dal versamento dei contributi in contesa, giacché ciò che rileva è il reddito globale prodotto dall'imprenditore agricolo, il quale, nel caso di specie, è anche titolare di impresa individuale, veste nella quale egli è stato per l'appunto destinatario della richiesta di versamento contributivo.
6 Tale rilievo evidenzia che, se vi è contestazione circa l'elemento reddituale per la società, nulla è stato, invece, contestato in ricorso in ordine alla sussistenza del requisito reddituale stesso per l'impresa individuale pure in conduzione al sig. , Pt_1 il quale nulla ha allegato in ordine al reddito prodotto dall'impresa individuale stessa, né in ordine ad eventuali ulteriori attività idonee ad incidere sulla soglia legale di tempo di lavoro e reddito.
Siffatta assenza di contestazione dell'impegno quale imprenditore agricolo individuale e del conseguente reddito, come invero sostenuto dall' impone di ritenere CP_1 provato, ex artt. 115 e 416 c.p.c., che il ricorrente sia munito della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Peraltro, cumulando le due attività in questione (imprenditore individuale e socio accomandatario della s.a.s.), è ragionevole presumere, anche ex art. 2729 c.c., che
[...]
impegni almeno il 25% del proprio tempo di lavoro nell'attività agricola Parte_1
e che da essa egli ricavi almeno il 25% del proprio reddito complessivo, quest'ultimo verosimilmente proveniente proprio dall'impresa agricola individuale.
Tanto meno può sostenersi che la perdita d'esercizio della società sia tale da assorbire anche il reddito prodotto dall'impresa individuale, e ciò non tanto per l'assenza di allegazione e prova di conferimenti atti a ripianare il passivo, quanto, piuttosto, dalla notoria formalità contabile di bilancio consistente nell'appostare gli immobili al passivo, in uno a finanziamenti o mutui in corso.
In altri termini, la perdita di esercizio non esclude di per sé la produzione di proventi distribuiti ai soci, proventi che, sul piano contabile, sono assorbiti dalle passività, ma che, all'atto pratico, non lo sono perché non restano intaccati dal valore (posto a passivo) degli immobili e dei finanziamenti, questi ultimi oggetto di ammortamento.
Non a caso, i ricavi effettivi della società indicati nel quadro RS11 del modello S.P. 2024 della s.a.s. ammontano ad € 961.820,00.
Del resto, il ricorrente neppure ha chiarito perché mai la società debba considerarsi in perdita nell'esercizio 2023, visto che, nella citata dichiarazione fiscale S.P. 2024, al rigo
F4 viene riportato un utile di conto economico pari ad € 291.453,00, al rigo RF66 un reddito complessivo di € 298.514,00 e, al rigo RN14, nessuna perdita.
Pertanto, anche la contestazione di merito inerente al presupposto reddituale risulta disancorata dall'effettivo elemento di rilievo, cioè il reddito globale, oltre che fumosa nella sua articolazione.
Di conseguenza, non emerge alcun elemento idoneo, soprattutto sul piano della contestazione delle circostanze di fatto, a sconfessare l'assunto dell' ossia CP_1
l'appartenenza del ricorrente alla categoria degli I.A.P. in virtù del possesso e della
7 permanenza di tutti i requisiti per l'annualità di interesse (2023), e nella veste di imprenditore agricolo individuale, prima ancora che quale socio della s.a.s.
Il tutto fermo che non vi è allegazione e prova di una eventuale cessazione dell'attività di impresa, tale da caducare l'obbligo contributivo, né di una richiesta di cancellazione dagli elenchi I.A.P., il cui è stato iscritto a domanda in data 10.6.2019. Parte_1
Inoltre, difettano allegazioni di altre occupazioni lavorative, diverse da quella agricola, tali da almeno palesare una potenziale parzialità dell'attività in agricoltura rispetto a tutte le altre.
Del resto, neppure vi sono contestazioni in ordine all'effettivo esercizio dell'attività agricola con il requisito della professionalità, per effetto della titolarità di impresa individuale di settore.
In forza di tutto quanto sinora osservato, deve ritenersi che il ricorrente si sia dedicato all'attività agricola professionale con il carattere della prevalenza richiesto dalla norma di legge succitata, per un tempo e con produzione di un reddito superiore alla soglia legale applicabile, sicché deve concludersi per la sussistenza dell'obbligo contributivo in contesa nell'an e nel quantum.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di addebito impugnato.
Assorbito ogni altro profilo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con assorbimento degli oneri riflessi (Cassazione civile, sez. lav., n. 4399 del 19/02/2025).
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di in Parte_1 CP_1 persona del Presidente p. t., che liquida in € 885,00, oltre rimborso forfettario
(15%), inclusi oneri riflessi.
Così deciso in Avellino, 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 357/2025, introdotta
DA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Anita Russo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 31220240001818288000; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2025, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 31220240001818288000, formato dall' in data CP_1
9.12.2024 e notificato in data 19.12.2024, per l'importo complessivo di € 3.581,06, richiesti a titolo di mancato pagamento di contributi – per l'annualità CP_2 CP_3
2023, oltre interessi e sanzioni.
Rappresentava di essere socio accomandatario di Di EO s.a.s. di , Parte_1 corrente in Salza Irpina (AV) ed attiva nella produzione e trasformazione di uve da imbottigliamento.
Deduceva l'infondatezza della pretesa contributiva per violazione del requisito
1 reddituale necessario ad integrare la figura di I.A.P. ex art. 1 co. 1 D. Lgs. 99/2004, ossia la produzione di un ricavo reddituale complessivo dall'esercizio dell'attività pari al 25%, operando in zone svantaggiate.
Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato in ordine alla modalità di determinazione dei contributi e alla modalità di calcolo della sanzione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Ente previdenziale si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla gestione I.A.P. era demandato alla Regione, ai sensi dell'art. 1 co. 2 D. Lgs. 99/2004, e che detto accertamento era necessario ai fini dell'iscrizione alla gestione previdenziale.
Precisava che detto potere di accertamento regionale aveva valore ricognitivo a fini amministrativi ed era correlato al proprio potere di verifica.
Rappresentava che il ricorrente era sia titolare di azienda agricola individuale, sia socio e titolare di cariche e qualifiche nell'ambito di altre società aventi ad oggetto attività agricole, come documentato dalle visure C.C.I.A.A. di Avellino.
Deduceva l'infondatezza dell'opposizione in ragione della sussistenza dei presupposti reddituali per l'iscrizione oltre che per l'assenza di presentazione di alcuna Pt_2 documentazione attestante la cessazione dell'attività e la conseguente cessazione della posizione assicurativa.
Affermava che, in assenza di specifiche contestazioni da parte del ricorrente in ordine al merito del recupero contributivo, dette circostanze erano da intendersi provate ex art. 115 c.p.c.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione
2 del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 2 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Ciò chiarito, ai fini della qualificazione giuridica dell'azione esperita dal ricorrente, si rileva che i motivi di opposizione articolati in ricorso sono imperniati sul difetto di motivazione dell'avviso di addebito, in ordine sia alla modalità di determinazione dei contributi sia alla modalità di calcolo della sanzione, e sulla violazione dell'art. 1 co. 1
D. Lgs. 99/2004 per assenza del requisito oggettivo della pretesa.
Tuttavia, la doglianza attinente al vizio di forma dell'atto impugnato non può essere esaminata poiché l'atto introduttivo è intervenuto oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con decadenza di tale facoltà.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, quale titolo esecutivo.
Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n.
14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Tribunale di Milano, sez. lav., 30/01/2019, n. 188: “In materia CP_ di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale
- difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”;
Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito CP notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di
20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto
è rilevabile d'ufficio”).
3 2. Precluso l'esame dei vizi di forma, l'azione esperita dal ricorrente va qualificata esclusivamente in termini di opposizione al ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, di cui si rileva la tempestività, poiché proposta entro il termine perentorio di 40 giorni
(28.1.2025) successivi alla notificazione dell'avviso d'addebito (19.12.2024).
In specie, l'azione s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in CP_1 senso sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo stesso schema processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Di norma, a ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi CP_4 del credito (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che
l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale
l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la CP sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav.,
11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
D'altra parte, sempre ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul preteso debitore, odierno ricorrente, dimostrare, in via d'eccezione, il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'obbligazione contributiva indicata nell'opposto avviso.
Peraltro, è finanche noto che, nel contesto dell'opposizione all'iscrizione a ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, il contribuente possa sollevare qualsiasi motivo, anche di merito, onde contestare la pretesa di pagamento.
Ciò posto, deve procedersi alla disamina del motivo di opposizione basato sulla dedotta violazione dell'art. 1 co. 1 D Lgs. 99/2004 per assenza del requisito oggettivo dell'obbligo contributivo, ossia dell'esistenza del presupposto reddituale per la configurazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale
Il D. Lgs. 99/2004 ha introdotto la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale
4 (I.A.P.), prevedendo, all'art. 1 co. 1, quanto segue: “ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo
2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per
l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento”.
La definizione normativa di I.A.P. contempla il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., consistente nella assunzione di responsabilità e nell'organizzazione e gestione dell'azienda agricola (art. 2135 c.c.:
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano
o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”);
- tempo di lavoro dedicato a tale attività, tale che l'impegno si estenda per un tempo- lavoro di almeno il 50% del tempo complessivo;
- percezione, da tale attività, di un reddito superiore alla soglia del 50% del reddito globale prodotto dall'imprenditore;
- conoscenze e competenze professionali ex art. 5 Reg. n. 1257/1999/CE.
I due parametri del tempo di lavoro e del segmento reddituale, secondo la chiara lettera della norma, sono ridotti al 25% per gli imprenditori che operano in zone svantaggiate.
Da ciò si evince che la figura dell' è individuata, sotto il profilo oggettivo, in capo Pt_2
a quegli imprenditori che, in via diretta ovvero in veste di soci, dedichino la metà del proprio tempo di lavoro globale alle attività in agricoltura e da esse ricavino la metà del proprio reddito globale, metà ridotte ad un quarto per chi operi in zona svantaggiata.
Ebbene, la qualifica di I.A.P. si acquista per effetto di una condizione di prevalenza delle attività agricole, sotto il duplice profilo del tempo e del reddito, rispetto a tutte le altre attività eventualmente espletate da un imprenditore, prevalenza che degrada alla inferiore frazione del quarto nelle zone svantaggiate, risultando neutra la forma
(individuale o associata) dell'esercizio.
3. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva l'infondatezza della prospettazione di parte ricorrente alla luce delle deduzioni e della documentazione prodotta dal resistente . CP_4
5 Più precisamente, l' a mezzo delle citate visure camerali, ha provato che il sig. CP_1
è titolare di impresa agricola individuale (n. REA AV-122630; p. IVA: Pt_1
), dedita alla coltivazione di uva, sin dall'anno 1987, e che egli ricopre P.IVA_2 altresì la carica di socio accomandatario dell'azienda agricola Di EO s.a.s. di Di EO
BE & C. (n. REA AV-95953; p. IVA: ), la cui prevalente attività è la P.IVA_3 coltivazione di uva da vino e da tavola in vigneti oltre alla produzione di vino, sin dall'anno 1997, nonché, infine, che egli ricopre le cariche di consigliere di “Hirpinia -
Consorzio dei vini irpini di qualità” e di “Associazione Enologi enotecnici italiani”.
Si aggiunga che, a seguito di domanda del 10.6.2019, il ricorrente veniva iscritto, quale titolare dell'azienda agricola individuale assegnataria della matricola 196- CP_1
01008923, alla gestione speciale con missiva dell'1.9.2020 comunicata Pt_2 dall'Istituto di previdenza a mezzo raccomandata a.r. in data 11.9.2020.
Ebbene, la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito opposto, come emerge dal suo contenuto descrittivo (pag. 1) è relativa proprio alla suddetta posizione dell'impresa individuale, essendo espressamente evocata la matricola n. 196-
01008923.
Rispetto a tale specifica posizione imprenditoriale e previdenziale, nulla è stato dedotto nell'atto introduttivo.
Il ricorrente ha eccepito, invece, l'assenza del requisito oggettivo necessario per l'assunzione della qualifica di I.A.P. ex art. 1 co. 1 D. Lgs. 99/2004, a tal fine producendo la dichiarazione dei redditi 2024 dell'azienda agricola Di EO s.a.s. di Di
EO BE & C., da cui si evincerebbe una perdita d'esercizio per € 298.514,00, con invocata esclusione del presupposto reddituale necessario ad integrare il presupposto del ricavo complessivo del 25%, applicabile trattandosi di attività in zone montuose e collinari svantaggiate per l'agricoltura.
Osserva il giudicante, dunque, che il sig. si è limitato a negare genericamente Pt_1 la sussistenza del requisito reddituale per la sola posizione di socio della predetta società, senza tuttavia addurre alcuna circostanza concreta dalla quale poter desumere un'inesistenza ab origine dei presupposti della richiesta contributiva o la sussistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa in relazione alla propria attività di imprenditore individuale.
A riguardo, deve infatti osservarsi che le ipotizzate perdite di esercizio della società Di
EO s.a.s. non sono circostanze che esimono dal versamento dei contributi in contesa, giacché ciò che rileva è il reddito globale prodotto dall'imprenditore agricolo, il quale, nel caso di specie, è anche titolare di impresa individuale, veste nella quale egli è stato per l'appunto destinatario della richiesta di versamento contributivo.
6 Tale rilievo evidenzia che, se vi è contestazione circa l'elemento reddituale per la società, nulla è stato, invece, contestato in ricorso in ordine alla sussistenza del requisito reddituale stesso per l'impresa individuale pure in conduzione al sig. , Pt_1 il quale nulla ha allegato in ordine al reddito prodotto dall'impresa individuale stessa, né in ordine ad eventuali ulteriori attività idonee ad incidere sulla soglia legale di tempo di lavoro e reddito.
Siffatta assenza di contestazione dell'impegno quale imprenditore agricolo individuale e del conseguente reddito, come invero sostenuto dall' impone di ritenere CP_1 provato, ex artt. 115 e 416 c.p.c., che il ricorrente sia munito della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Peraltro, cumulando le due attività in questione (imprenditore individuale e socio accomandatario della s.a.s.), è ragionevole presumere, anche ex art. 2729 c.c., che
[...]
impegni almeno il 25% del proprio tempo di lavoro nell'attività agricola Parte_1
e che da essa egli ricavi almeno il 25% del proprio reddito complessivo, quest'ultimo verosimilmente proveniente proprio dall'impresa agricola individuale.
Tanto meno può sostenersi che la perdita d'esercizio della società sia tale da assorbire anche il reddito prodotto dall'impresa individuale, e ciò non tanto per l'assenza di allegazione e prova di conferimenti atti a ripianare il passivo, quanto, piuttosto, dalla notoria formalità contabile di bilancio consistente nell'appostare gli immobili al passivo, in uno a finanziamenti o mutui in corso.
In altri termini, la perdita di esercizio non esclude di per sé la produzione di proventi distribuiti ai soci, proventi che, sul piano contabile, sono assorbiti dalle passività, ma che, all'atto pratico, non lo sono perché non restano intaccati dal valore (posto a passivo) degli immobili e dei finanziamenti, questi ultimi oggetto di ammortamento.
Non a caso, i ricavi effettivi della società indicati nel quadro RS11 del modello S.P. 2024 della s.a.s. ammontano ad € 961.820,00.
Del resto, il ricorrente neppure ha chiarito perché mai la società debba considerarsi in perdita nell'esercizio 2023, visto che, nella citata dichiarazione fiscale S.P. 2024, al rigo
F4 viene riportato un utile di conto economico pari ad € 291.453,00, al rigo RF66 un reddito complessivo di € 298.514,00 e, al rigo RN14, nessuna perdita.
Pertanto, anche la contestazione di merito inerente al presupposto reddituale risulta disancorata dall'effettivo elemento di rilievo, cioè il reddito globale, oltre che fumosa nella sua articolazione.
Di conseguenza, non emerge alcun elemento idoneo, soprattutto sul piano della contestazione delle circostanze di fatto, a sconfessare l'assunto dell' ossia CP_1
l'appartenenza del ricorrente alla categoria degli I.A.P. in virtù del possesso e della
7 permanenza di tutti i requisiti per l'annualità di interesse (2023), e nella veste di imprenditore agricolo individuale, prima ancora che quale socio della s.a.s.
Il tutto fermo che non vi è allegazione e prova di una eventuale cessazione dell'attività di impresa, tale da caducare l'obbligo contributivo, né di una richiesta di cancellazione dagli elenchi I.A.P., il cui è stato iscritto a domanda in data 10.6.2019. Parte_1
Inoltre, difettano allegazioni di altre occupazioni lavorative, diverse da quella agricola, tali da almeno palesare una potenziale parzialità dell'attività in agricoltura rispetto a tutte le altre.
Del resto, neppure vi sono contestazioni in ordine all'effettivo esercizio dell'attività agricola con il requisito della professionalità, per effetto della titolarità di impresa individuale di settore.
In forza di tutto quanto sinora osservato, deve ritenersi che il ricorrente si sia dedicato all'attività agricola professionale con il carattere della prevalenza richiesto dalla norma di legge succitata, per un tempo e con produzione di un reddito superiore alla soglia legale applicabile, sicché deve concludersi per la sussistenza dell'obbligo contributivo in contesa nell'an e nel quantum.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di addebito impugnato.
Assorbito ogni altro profilo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con assorbimento degli oneri riflessi (Cassazione civile, sez. lav., n. 4399 del 19/02/2025).
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di in Parte_1 CP_1 persona del Presidente p. t., che liquida in € 885,00, oltre rimborso forfettario
(15%), inclusi oneri riflessi.
Così deciso in Avellino, 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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