TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 23/06/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 523 dell'anno 2022 promossa da
(avv. PENNINO DIEGO ); Parte_1
CONTRO
(avv. CELESIA SILVANA) Controparte_1
Si da atto è presente
Part l'avv. . PENNINO DIEGO per Parte_1
il quale discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,che viene successivamente depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 23/06/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 523 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso l'Avv. PENNINO DIEGO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato presso l'Avv. e Controparte_1
CELESIA SILVANA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il CP_1
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore,
[...]
2 rappresentando che il giorno 27.02.2021, alle ore 15.50 circa, mentre percorreva con il proprio motociclo il Viale della Regione Siciliana Nord
Ovest- altezza via Monte Bianco, a causa del manto stradale dissestato,
non segnalato e non visibile, perdeva il controllo del proprio mezzo,
rovinando per terra. A causa della caduta riportava lesioni fisiche per le quali si era reso necessario il trasporto tramite 118 presso l'Ospedale
Villa Sofia- Cervello di ove i sanitari di turno diagnosticavano CP_1
“Trauma cranico non commotivo e frattura clavicola sn con posizionamento anelli alla petit”, comprovato dalla documentazione medica versata in atti.
Ritenendo responsabile del sinistro il quale ente Controparte_1
proprietario e custode di quel tratto di strada reso insidioso dalla presenza del dissesto non segnalato, l'attore concludeva chiedendo di:
“Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per
esclusivo fatto e colpa del in forza del disposto di cui Controparte_1
agli artt. 2043 e 2051 c.c e conseguentemente condannare il CP_1
in persona del pro-tempore, al pagamento a titolo di
[...] CP_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali di qualsivoglia
natura ed anche per lesione della salute e alla vita di relazione e sociale
dell'attore e, comunque, patiti a causa del sinistro per cui è processo, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria ed accessori tutti come per legge”.
Si costituiva il contestando in toto le richieste Controparte_1
attoree e chiedendone il rigetto.
Dopo la concessione su richiesta dei procuratori delle parti dei termini
183 co 6 c.p.c. la causa veniva istruita con prova per testi e con la C.T.U
3 medico-legale volta ad accertare le lesioni patite da parte attorea nonché
il nesso di causalità tra queste e il sinistro.
La causa, infine, veniva discussa e decisa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Tanto premesso, deve rilevarsi che, sulla scorta del complessivo compendio probatorio acquisito, la domanda risarcitoria formulata da parte attorea è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per le motivazioni che seguono.
La fattispecie di cui si tratta va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c, che prevede che “ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito”.
Tale forma di responsabilità, ha natura di responsabilità oggettiva o comunque di colpa presunta, in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.
Per caso fortuito deve intendersi non solo l'accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato la quale, incidendo sul nesso di causalità, elidendolo, vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. (così Cass. 5326/2005; Cass
1947/1994).
Funzione della norma è infatti quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorchè tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere invocata nel caso in cui la cosa rappresenti la
4 mera occasione del danno.
Sul piano del corretto riparto dell'onere della prova, giurisprudenza ha poi precisato che, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità,
tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass.
2660/20213; Cass 6306/2013).
In materia di danno cagionato da dissesti al manto stradale in custodia al di competenza, in particolare, onere del danneggiato è quello CP_1
di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,
mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il come nel caso che ci occupa, quale ente proprietario di una CP_1
strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile
5 (così Cass. 15761/2016; Cass 23919/2013).
Orbene, nel caso di specie, facendo applicazione dei cennati principi, si deve ritenere accertata la responsabilità del convenuto ai sensi CP_1
dell'art.2051 c.c.
Alla luce della documentazione agli atti, (in particolare le fotografie di produzione attorea, nelle quali l'insidia in questione è visibile, e il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza dei fatti) e all'esito dell'istruttoria orale espletata, è da reputarsi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia nei termini già descritti in fatto.
Depone in tal senso la dichiarazione resa dal teste escusso, la sig.ra
, che ha confermato i fatti descritti in citazione e quanto la Testimone_1
medesima ha dichiarato alla Polizia Municipale ossia che l'attore aveva perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale dissestato.
Nello stesso rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale è stato inoltre precisato che, a seguito del loro intervento sul luogo dell'occorso, è
Con stata sollecitata attività manutentiva da parte della per il ripristino delle buche.
Pertanto, dal punto di vista probatorio, parte attorea ha assolto all'onere su di esso incombente posto che, per principio pacifico in giurisprudenza
“nel caso di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, etc.” (così Cass. 27724/2018; cfr. Cass.
6 18865/2015).
Sulla base delle prove orali e documentali assunte durante l'istruttoria deve, pertanto, ritenersi accertata la derivazione del sinistro dalle condizioni anomale in cui versava il tratto di strada teatro dello stesso,
affidato alla custodia dell'amministrazione comunale: la mancata riparazione della buca, e l'assenza di segnaletica atta ad avvertire della presenza del pericolo hanno contribuito a causare il sinistro.
L'infortunio subìto dall'attore è connesso, pertanto, all'inadempimento da parte del del dovere di provvedere alla manutenzione Controparte_1
delle strade e alla connessa eliminazione e/o segnalazione dell'anomalia fonte di pericolo per gli utenti.
In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità della caduta dell'istante allo stato dell'asse viario, sul rilievo che l'attore ha assolto all'onere della prova in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra lo stato del manto stradale e la perdita del controllo del mezzo.
Tuttavia, neppure la condotta del sig.re è esente da colpe. Parte_1
La circostanza che fosse presente una buca, in corrispondenza del tratto di strada ove l'attore ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra,
implica che una condotta più cauta e prudente avrebbe permesso al medesimo di evitare l'ostacolo o quantomeno di affrontarlo con maggiore attenzione.
Questo anche in virtù del fatto che l'occorso è avvenuto in un'ora della giornata- le 15:50- in cui, grazie alla presenza di luce solare e in condizioni di tempo sereno, l'insidia era pienamente visibile, oltre alla
7 circostanza che la buca presentava- come da foto allegate agli atti-
apprezzabili dimensioni insistendo su un tratto di strada rettilineo e disconnesso per molti metri.
A tal riguardo, la giurisprudenza della Cassazione ha ormai da tempo chiarito che “La condotta del danneggiato, che entra in relazione con la
cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma
1 c.c, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso
dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da
escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro” ( Cassazione Civile Sez. VI, 04/03/2022, n. 7173).
Pertanto, alla luce del fatto che il danneggiato, in considerazione dello stato di dissesto del rettilineo e dell'ora in cui è avvenuto il sinistro,
avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel transitarvi, appare congruo ridurre il danno risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c del 33%.
Per l'esatta determinazione di tali danni va considerato il contenuto della
8 relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene il CTU, sulla base degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto sussistere il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate, riscontrando “Frattura
clavicola sinistra” una valutazione del danno biologico permanente derivante dal trauma riportato nella misura del 3%.
Condivisibile è la determinazione della inabilità temporanea assoluta di gg. 70 e inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 20 provocata dalle lesioni sofferte in conseguenza dell'incidente per cui è causa.
Il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche documentate per un ammontare complessivo pari ad euro 807,30.
Inoltre, le lesioni accertate dal CTU (frattura clavicola) portano a ritenere l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale.
Tutte le valutazioni dell'Ausiliare appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici, di talché le risultanze cui perviene il medesimo sono fatte proprie dal decidente.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè
del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunali d'Italia, un valido
9 criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale,
riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n°
14402/2011). Indi, questo Tribunale, prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima versione di essa approvata dall' (giugno 2024). Controparte_4
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore, il quale all'epoca dell'evento aveva 32 anni, spetterà il seguente risarcimento pari ad euro 3.973,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta, nelle tabelle, già aumentato dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei danneggiati.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 9.200,00 in valori attuali, per l'inabilità totale,
e per l'inabilità parziale. A tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche documentate di euro 682,00
Il risarcimento complessivo dovuto all'attoree è, dunque, pari ad euro
13.855,00.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Al riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia,
non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui
10 viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Il risarcimento complessivo che il convenuto dovrà essere condannato a corrispondere a è di euro 15.116,23. Parte_1
Su tale somma va però effettuata la riduzione del 33% ai sensi dell'art. 1227 c.c. per la corresponsabilità da parte dell'attore nel sinistro.
In definitiva, il andrà condannato al pagamento in favore di CP_1
di euro 11.640,00, oltre gli interessi legali dalla data della Pt_2
decisione fino al soddisfo.
Nulla potrà invece essere liquidato a titolo di “personalizzazione” del danno, potendosi riconoscere questa voce - distinta ed aggiuntiva rispetto al danno morale già considerato soltanto al ricorrere di (comprovate)
circostanze eccezionali e specifiche che, nel caso di specie, non sono state neppure allegate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base della complessità (bassa) della causa e del suo valore, e della circostanza che il non ha aderito alla proposta transattivo CP_1
11 conciliativa formulata in corso di causa che, se accolta, sarebbe stata maggiormente favorevole rispetto all'odierno esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Accoglie parzialmente la domanda di;
Parte_1
Condanna il a pagare all'attore la somma pari ad Controparte_1
euro 11.640,00;
Condanna il al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
liquidate in euro 2.540,00 in favore di parte attorea, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed alle spese di C.T.U.
liquidate come da decreti in atti da porsi definitivamente a carico del
Controparte_1
Così deciso in Palermo, in data 23/06/2025.
Il giudice
Dott. Enrico Catanzaro
12