TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/11/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SI RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4223/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. EDERLE STEFANO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. MAGNABOSCO CP_1 P.IVA_2
RA
PARTE RESISTENTE
E nella causa civile riunita iscritta al n. r.g. 4489/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. EDERLE STEFANO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. MAGNABOSCO CP_1 P.IVA_2
RA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Opposizione RG 4223/23 avverso decreto ingiuntivo n. 1407/2023 (3396/2023 R.G.), emesso in data 05.08.2023 e pubblicato in data 07.08.2023 dal Tribunale di Pavia.
pagina 1 di 23 Nel merito In via principale:
- per tutti i motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità e/o infondatezza del credito azionato da nei CP_1 confronti di e, per l'effetto, revocare, annullare e/o Parte_2 dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- per tutti motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_2 CP_1
- per tutti motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, rigettare integralmente le eccezioni e le domande, anche riconvenzionali, avanzate da CP_1
In via riconvenzionale:
- per tutti i motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, pronunciare la risoluzione del Contratto ex art. 1453 c.c. e dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
a Parte_2 CP_1
- per tutti i motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, condannare CP_1
al pagamento in favore di dell'importo di €
[...] Parte_2
44.097,82, ovvero del diverso importo che verrà accertato, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, da compensarsi eventualmente con quanto in denegata e non creduta ipotesi dovesse essere accertato a credito di CP_1
- per tutti i motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, condannare CP_1
al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e
[...] Parte_2 patiendi, nei termini prospettati in atti, secondo la quantificazione che verrà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria e/o da determinarsi in via equitativa ex art. 1226
c.c., oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, da compensarsi eventualmente con quanto in denegata e non creduta ipotesi dovesse essere accertato a credito di CP_1 inoltre, per tutti i motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, accertata nel presente giudizio la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. di condannare la stessa al relativo risarcimento dei CP_1 danni in favore di nella misura che il Giudice riterrà Parte_2
pagina 2 di 23 equa o, quantomeno, al pagamento della somma pecuniaria di cui all'art. 96, comma
3, c.p.c., da determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso: compensi e spese di causa, spese generali 15%, IVA e CPA interamente rifusi.
Opposizione R.G. 4489/2024 avverso il decreto ingiuntivo n. 1709/2024 (R.G.
3330/2024), emesso in data 25.10.2024, pubblicato in data 28.10.2024 dal Tribunale di
Pavia.
Nel merito In via principale:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, anche singolarmente considerati, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità e/o infondatezza e/o inammissibilità del credito azionato dalla nei confronti della CP_2 CP_1 Parte_3
e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia del
[...] decreto ingiuntivo opposto;
- per tutti motivi di cui in narrativa, anche singolarmente considerati, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_3 Parte_4
[...]
- inoltre, per tutti i motivi di cui in narrativa, anche singolarmente considerati, accertata nel presente giudizio la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. della condannare la stessa al Parte_4 relativo risarcimento dei danni in favore della nella Parte_3 misura che il Giudice riterrà equa o, quantomeno, al pagamento della somma pecuniaria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., da determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso: compensi e spese di causa, spese generali 15%, IVA e CPA interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che ex art. 257 c.p.c. sia sentito il testimone Sig. riportato Testimone_1 dalla testimone Sig.ra su tutte le circostanze dedotte nel Testimone_2 ricorso in opposizione il decreto ingiuntivo n. 1407/2023 (3396/2023 R.G.) e ricorso in opposizione il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 1709/2024 (R.G. 3330/2024).
pagina 3 di 23 Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1407/2023 (3396/2023 R.G.) (R.G. 4223/2023):
(OMISSIS)
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
In via preliminare:
1) Confermare la provvisoria esecutività concessa ai due decreti ingiuntivi opposti.
Nel merito:
2) Confermare in toto i due decreti ingiuntivi oggetto di opposizione, in ogni caso condannare controparte al pagamento della somma di € 36.600,00=, dovuti per canoni di affitto del ramo d'azienda di cui al contratto oggetto di causa, mesi da febbraio 2023
a luglio 2023, oltre alla somma di € 59.407,48= dovuti per canoni di affitto di ramo d'azienda di cui al contratto oggetto di causa, mesi da novembre 2023 al saldo e da dicembre 2023 ad agosto 2024, il tutto oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4° cc, dalla domanda al saldo effettivo;
3) Respingere ogni domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE:
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte di risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda, condannare a liberare le Parte_2 vasche di stoccaggio di cui in narrativa, riconsegnando le stesse libere e pulite dal digestato e a riprisitinare gli impianti in modo che gli stessi possano essere funzionanti ed idonei alla produzione di energia elettrica nella quantità quantomeno corrispondente a quella che anche controparte riconosce prodotta nel mese di gennaio 2022 e cioè, con i prezzi dell'epoca, € 80.000,00= da rapportarsi ai prezzi attuali;
in subordine condannare
[...]
a rifondere a le spese e i costi necessari ai ripristini per gli Parte_2 CP_1 interventi di cui sopra di modo che gli impianti possano produrre energia elettrica quantomeno corrispondente a quella prodotta nel mese di gennaio 2022 e cioè, con i prezzi dell'epoca, € 80.000,00= da rapportarsi ai prezzi attuali;
pagina 4 di 23 5) Spese e competenze rifuse.
Riservata ogni azione in relazione agli ulteriori crediti di CP_1
In via istruttoria subordinata:
B) Si chiede sia disposta CTU diretta a:
- accertare, descrivere e quantificare i costi degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'affittuaria avrebbe dovuto svolgere a termine di contratto;
- accertare il mancato e/o insufficiente funzionamento degli impianti e la conseguente mancata produzione di energia elettrica;
Accertare e descrivere gli interventi necessari al ripristino degli impianti in modo che possano essere funzionanti e i loro costi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. propone Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1407/2023 emesso nei suoi confronti su richiesta di per l'importo di € 36.600,00. CP_1
Deduce: che a fondamento della pretesa monitoria la controparte aveva allegato la sua morosità per 6 canoni mensili, da febbraio a luglio 2023;
che fra le parti è in essere contratto di affitto di azienda, di data 9.12.2021, che prevede un canone mensile di € 5.000,00;
che la azienda è costituita da un complesso di beni organizzati per la produzione e vendita di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile;
che fra le parti, in data 2.5.2022, era intercorsa scrittura privata con riconoscimento, in favore della opponente, di un importo di € 114.087,82;
che la scrittura privata di compensazione è stata solo parzialmente onorata da CP_1
che risulta quindi debitrice nei dell'importo residuo di € Parte_5
44.097,82; che pertanto il suo credito era superiore all'importo azionato;
che inoltre, in contratto, si era assunta plurime obbligazioni, in specie connesse al CP_1 normale stato di funzionamento e manutenzione dei beni, dichiarandoli idonei a svolgere l'attività, oltre che al pacifico godimento del ramo di azienda;
pagina 5 di 23 che, al contrario, la vasca di digestato era radicalmente inutilizzabile, in quanto inidonea allo stoccaggio dei liquidi e di conseguenza impedisce il funzionamento dell'impianto di biogas;
che pertanto il serbatoio non era idoneo allo scopo;
che sussisteva inutilizzabilità ai fini produttivi della vasca, con conseguente impossibilità di svolgere la attività oggetto del ramo d'azienda; che, infatti, dal febbraio 2023 l'impianto era fermo;
che gli esborsi sostenuti erano superiori all'importo versato come canone annuale;
che inoltre era debitrice nei confronti dei fornitori, i quali, quindi, si erano rifiutati CP_1 di effettuare forniture in assenza del pregresso saldo;
che, in data 20.5.2023 aveva sostituito il lucchetto del cancello di ingresso CP_1 rilevando che lo stesso era stato oggetto di scasso da parte di ignoti;
che, peraltro non era mai stata trasmessa denuncia attestante detto scasso;
che, in contratto, era tenuta a trasferire i crediti maturati nei confronti del Gse;
CP_1
che non risultava trasferito l'importo incassato nel mese di marzo 2022;
che atteso il credito vantato e il mancato utilizzo dei beni aveva incardinato procedura di mediazione non andata a buon fine;
che era stato già incardinato procedimento per ingiunzione dinanzi al tribunale di Vicenza, con revoca del decreto emanato a seguito di accertamento della incompetenza territoriale del detto Tribunale;
nel merito, insta per la revoca del decreto ingiuntivo, proponendo eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; in via riconvenzionale formula domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento di con richiesta di risarcimento del danno;
CP_1
che in particolare controparte era tenuta, oltre al pagamento dell'importo già riconosciuto, al pagamento delle somme sostenute per gli esborsi e agli incassi dal GSE non versati.
Nel giudizio così incardinato si costituisce Genera contestando la opposizione avversaria e formulando domanda riconvenzionale.
Deduce: che fra le parti e le società e erano Controparte_3 Parte_6 intercorsi tre contratti: il primo stipulato fra tutte le parti denominato accordi preliminari;
pagina 6 di 23 il secondo era il contratto di affitto di azienda oggetto di giudizio, mentre il terzo era costituito da contratto di assistenza e consulenza con;
CP_3
che dopo in un primo momento proficuo, aveva smesso di alimentare l'impianto, Parte_2 decidendo di spegnerlo e di abbandonarlo;
che questa era quindi inadempiente non avendo versato il canone, non avendo rilasciato la fideiussione prevista in contratto;
ed aveva altresì violato specifiche clausole contrattuale preferendo utilizzare biomasse alternative e poco costose;
che la corretta gestione dell'impianto, sia dal punto di vista biologico, sia manutentivo, è indispensabile ai fini del suo funzionamento;
che la affittuaria non effettuava una serie di riparazioni e non provvedeva a mantenere il contenuto del fermentatore attivo;
non sostituiva una pompa, con conseguente limitazione delle potenzialità dell'impianto; non provvedeva alla pulizia dei tubi, utilizzava biomasse con scarso controllo analitico;
che la scarsità di biogas prodotto ed il successivo azzeramento di produzione, hanno portato l'impianto a non lavorare più passando da una produzione elettrica prima limitata e discontinua alla totale assenza di produzione elettrica;
che era stato, infatti, dismesso totalmente l'impianto di funzionamento automatico di gestione del biodigestore, in conseguenza del mancato rimontaggio del separatore solido/liquido e della mancata revisione della pompa di carico del separatore stesso, mentre la gestione manuale ha reso l'impianto meno efficiente e poco produttivo;
che la “vasca di premiscela” non ha funzionato dal mese di luglio 2022 a causa di un presunto guasto all'agitatore automatico mai riparato;
che aveva attivato una gestione dell'azienda affittata e dei suoi impianti Parte_2 compromettendone progressivamente la funzionalità.
Deduce, inoltre, inadempienze con riferimento all'incarico di consulenza e supervisione nonché con riferimento agli accordi preliminari intercorsi, non avendo corrisposte le anticipazioni mensili e non avendo costituito la società e trattato con i fornitori;
né aveva stipulato il previsto contratto di affitto con Parte_6
Con riferimento al credito vantato da controparte, contestava di dovere il detto importo, in pagina 7 di 23 quanto, a seguito di accordi intercorsi per le fatturazioni, mentre incassava da GSE CP_1 senza IVA, incassava con IVA da che pertanto l'importo IVA non era Parte_2 CP_1 quindi esigibile per € 32.092,52; che quanto al residuo importo, vi erano crediti di relativi a costi sostenuti per conto CP_1 di nel mese di maggio e giugno 2022. Parte_2
Contesta inoltre il proprio inadempimento al contratto di affitto;
contesta, inoltre, la dedotta inutilizzabilità della vasca di digestato e comunque il fatto che questa impedisca l'utilizzo dell'impianto; rileva che aveva messo a disposizione altri serbatoi, in CP_1 collaborazione con;
evidenzia che l'impianto era completo e che il contratto era Parte_6 iniziato con l'impianto in funzione come emerge dai report della produzione;
che prima dell'affitto Genera aveva gestito l'impianto e il digestato era stato ceduto ad
Parte_6 evidenzia, altresì, che aveva avuto modo di verificare gli impianti fin dal mese Parte_2 di ottobre 2021, e solo dopo averlo trovato conforme ai suoi interessi e alle sue aspettative, aveva provveduto a stipulare il contratto di affitto di ramo di azienda;
che era quindi a perfetta conoscenza della tecnologia impiegata nell'impianto che aveva trovato evidentemente efficace e di proprio gradimento;
che la detta tecnologia è impiegata senza problemi nel settore;
che l'abbandono dell'impianto era stato contestato da che aveva attivato CP_1 procedimento per ATP;
che l'impianto era fermo non già per colpa di ma per la gestione inadeguata di CP_1
Parte_2 che solo nella presente sede si doleva delle carenze degli impianti ed in specie Parte_2 della vasca di stoccaggio.
Contesta, inoltre, la riconvenzionale di controparte rilevando che alcun danno risultava comprovato da Parte_2 che, nello specifico, le somme delle quali si chiede il pagamento sono relative a manutenzione ordinaria degli impianti e non già a riparazioni straordinarie;
deduce che la mediazione era stata attivata in Verona e pertanto dinanzi ad ufficio pagina 8 di 23 territorialmente incompetente;
insta, infine, in riconvenzionale, per la ipotesi di accoglimento della domanda di di risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda, avanzata da controparte, per la condanna di questa a liberare le vasche di stoccaggio di cui in narrativa, riconsegnando le stesse libere e pulite dal digestato e al ripristino degli impianti.
Con successivo ricorso ex art. 447 bis c.p.c. propone opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1709/2024 del 25.10.2024 con il quale aveva richiesto il pagamento CP_1 delle mensilità maturate da novembre 2023 ad agosto 2024, svolgendo considerazioni già effettuate nel precedente ricorso.
Nel secondo atto di opposizione oltre a riportarsi agli argomenti tutti di cui al Parte_2 primo ricorso oppositivo, deduce, altresì, di aver patito danni per la manutenzione dell'impianto e per la mancata realizzazione di guadagni.
In detto procedimento si costituisce la società affittante, instando per la reiezione della opposizione e la conseguente conferma del decreto.
I due procedimenti venivano riuniti con provvedimento del 19.2.2025.
Acquisita la documentazione prodotta, sospesa la provvisoria esecutorietà al decreto, escussi i testi indotti, assunta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del
23.09.2025, tenutasi in trattazione scritta, con riserva di deposito della decisione.
***
Pacifico e non contestato che fra le parti sia intercorso contratto di affitto di ramo d'azienda di data 9/12/2021, con il quale ha concesso in affitto ad Controparte_1 il ramo d'azienda corrente presso l'unita Parte_1 locale ubicata in Comune di Casatisma (PV), Via Privata Lucrezio n. 3, costituito da un complesso di beni organizzati per la produzione e la vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile, comprensivo di attrezzature, immobili, beni mobili registrati e non, beni immateriali, know how, software gestionali, contratti e autorizzazioni/licenze, il tutto al canone annuo di affitto è di € 60.000,00=, oltre IVA, da corrispondersi in rate mensili di € 5.000,00= più IVA, e pertanto pari a € 6.100,00.
pagina 9 di 23 Il procedimento scaturisce da un primo ricorso per decreto ingiuntivo con il quale CP_1 lamentando il mancato pagamento delle mensilità da febbraio 2023 a luglio 2023 compresi chiede il pagamento di € 36.600,00, oltre interessi. non contesta il mancato pagamento dei canoni;
così come pure non contesta il Parte_2 mancato pagamento degli importi che hanno dato origine alla emanazione del secondo decreto ingiuntivo, oggi impugnato, con il quale si chiede il pagamento di ulteriori canoni fino al mese di agosto 2024. eccepisce sia la sussistenza di un controcredito sia la non debenza degli importi Parte_2 per inadmepimento altrui con conseguente risoluzione del contratto.
Circa il controcredito si osserva.
Afferma di vantare nei confronti di un credito di € 44.097,82 a saldo di Parte_2 CP_1 quanto connesso ad una scrittura privata nella quale si dichiarava debitrice di € CP_1
114.07.82.
La scrittura, datata 2.5.2022 è in atti, doc. 3 parte opponente, e non è contestata da CP_1 nel suo contenuto e nel suo ammontare. ritiene non dovute le somme indicate come residuo rilevando che che CP_1 Parte_2 doveva subentrare nel rapporto con il GSE come da contratto, vi è subentrata solo nell'aprile 2022; che mentre incassava da GSE senza IVA, fatturava con IVA;
che pertanto CP_1 Parte_2 doveva essere versata l'IVA nell'ambito delle compensazioni, per cui l'importo di €
32.092,52 non era esigibile;
mentre per il residuo credito rileva che vi erano altre fatture da opporre in compensazione.
Osserva il giudicante che quanto all'importo relativo all'IVA, trattasi di mere somme in compensazione;
la questione non è stata più oggetto di rilievi nel corso del giudizio, presumibilmente in quanto ha incassato il relativo credito di IVA. CP_1
In ogni caso trattasi di imposta connessa a fatture antecedenti la scrittura privata;
ove le parti avessero voluto tenere conto del rilievo connesso all'IVA avrebbero dovuto darne atto all'interno della scrittura.
pagina 10 di 23 Quanto alla residua somma, si rileva che contesta gli importi di cui alle ulteriori Parte_2 fatture poste in compensazione.
Nello specifico, afferma che: quanto € 1.038,15 , di cui alla fattura 13/2022, la fattura è stata respinta e contestata come da pec del 29.08.2022 (cfr. doc. n. 13); quanto a € 6.100,00 di cui alla fattura 17/2022, relativa al canone di affitto del mese di novembre 2022, trattasi di importo non dovuto, posto che, altrimenti, lo stesso sarebbe stato azionato nel decreto ingiuntivo.
La fattura 14/2022 di € 29,28 non viene invece contestata da Parte_2
Condivide il giudicante le osservazioni di relativamente alle due fatture di Parte_2 importo maggiore, che si fanno proprie.
Sotto tale profilo, pertanto, si ritiene che le contestazioni di all'importo ancora CP_1 dovuto a saldo non siano giustificate, se non per la somma di € 29,28 che si ritiene di detrarre dal saldo.
Alla data del primo decreto ingiuntivo, pertanto, Genera era debitrice della opponente dell'importo di € 44.097,82 - € 29,28 = € 44.068,54. Parte_2
Sugli effetti di tale debito/credito, si rinvia a quanto verrà dedotto in avanti nella presente decisione.
Venendo ora alla questione più rilevante, quella connessa al dedotto inadempimento al contratto da parte di per aver consegnato un impianto non funzionante, si osserva. CP_1
Preliminarmente, con riferimento all'inadempimento ed alla richiesta risoluzione, appare opportuno svolgere alcune considerazioni generali con riferimento alla giurisprudenza, pacifica, in tema.
Come noto, la risoluzione è istituto giuridico che consente, nei contratti con prestazioni corrispettive, alla parte adempiente, di richiedere la stessa, ove la controparte non adempia alle proprie prestazioni.
Va peraltro rilevato che l'art. 1455 c.c. consente al giudice di pronunciare sentenza costitutiva di risoluzione solo quando l'inadempimento di una parte abbia non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
pagina 11 di 23 E' pertanto onere di chi assume l'inadempimento comprovare di essere stato a sua volta adempiente, di provare l'inadempimento della controparte, ed, altresì, di comprovare che quest'ultimo sia grave e tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Con riferimento alla gravità dell'inadempimento in materia locativa, la Suprema Corte afferma che:
“In tema di risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni, per aversi grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto la valutazione non può essere settoriale e fatta per compartimenti stagni, ma va attuata avendo presente non solo la scadenza dei canoni, non solo il loro importo, ma anche il comportamento della parte inadempiente, operandosi un equilibrato bilanciamento tra il legittimo diritto del locatore alla puntuale prestazione del conduttore e il legittimo diritto del conduttore a non vedersi risolto il contratto, in mancanza di una sua colpa generatrice di grave inadempimento” (Cassazione Civile, 13 dicembre 2011, n. 26709).
La Corte afferma, altresì, che:
“L'interesse di cui all'art. 1455 c.c. non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento. Infatti, posto che l'art. 1455 c.c. parla genericamente di "interesse" della parte non inadempiente, in apicibus la lettera della norma potrebbe essere interpretata in due sensi alternativi: quale interesse alla risoluzione del contratto, oppure quale interesse alla esecuzione del contratto. La prima interpretazione, tuttavia, renderebbe la norma superflua.
Se, infatti, si intendesse l'art. 1455 c.c. nel senso che l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione è quello di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte alla risoluzione, si finirebbe per rendere l'art. 1455 c.c. un ovvio paralogismo: e cioè che ha diritto a chiedere la risoluzione la parte che ha interesse alla risoluzione. Tuttavia, quando una norma consente più letture alternative, va preferita quella in grado di conferire al testo della legge un senso, piuttosto che quella in base alla quale la norma non avrebbe senso alcuno.
pagina 12 di 23 Pertanto l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c. non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie” (Cass. civ.
Sez. III Ord., 20/02/2018, n. 4022; in senso conforme, Cass. sez. 1, Ordinanza n. 8212 del 27/04/2020).
Nel caso di specie appare incontestato che da un certo momento in poi non abbia Parte_2 più versato alcun canone di affitto, così rendendosi inadempiente ed abbia altresì abbandonato gli immobili.
La stessa ha dedotto, a sostegno della sospensione totale dei canoni, la totale inadeguatezza dei beni concessi in affitto, di fatto applicando la previsione di cui all'art. 1460 c.c. norma che giustifica il proprio inadempimento a fronte di un precedente inadempimento altrui.
Anche in tal caso vi è copiosa giurisprudenza in punto sospensione totale o parziale del pagamento dei canoni da parte dell'affittuario/conduttore.
“In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte”. (Cass.
Sez. 3, n. 20322 del 26/07/2019; conforme, Cass. Sez. 3, n. 12103 del 22/06/2020; Cass.
Sez. 3, n. 2154 del 29/01/2021).
Ciò premesso in punto di diritto, procedendo, pertanto, nella analisi delle emergenze istruttorie tutte, si rileva.
Il contratto ha avuto inizio in data 9 dicembre 2021 (doc. 2 opponente).
Oggetto del contratto è l'affitto di un complesso di beni organizzati per la produzione e la vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile, e in particolare da un impianto a pagina 13 di 23 biogas con potenza complessiva pari a 500kW (autorizzato con D.I.A. prot. n. 5093 del
28 dicembre 2010 e S.C.I.A. prot. n. 448 del 31 gennaio 2012), collegato alla rete nazionale POD: IT001E17796045, convenzionato con il GSE con il Quarto Conto
Energia, Tariffa Omnicomprensiva T.O. 102809 intestato alla Concedente, comprensivo di attrezzature, immobili, beni mobili registrati e non, beni immateriali, know-how, software gestionale, contratti e autorizzazioni/licenze, come risulta in dettaglio dall'elenco/inventario allegato. (cfr. contratto di affitto).
Assume parte opponente che detto impianto non era utilizzabile, posto che la vasca di digestato non era conforme al progetto autorizzato ed era priva delle caratteristiche strutturali per rendere utilizzabile l'impianto di biogas.
Per tal motivo ritiene che la affittante sia gravemente inadempiente al contratto di affitto, avendo consegnato un impianto completamente non utilizzabile
La questione è stata approfondita a lungo nel corso della istruttoria, consistita nella assunzione di consulenza tecnica sull'impianto e nella escussione di diversi testimoni, oltre che di acquisizione documentale.
Sotto il profilo documentale si rappresenta che a fronte di contratto iniziato nel dicembre
2021, alcuna osservazione risulta essere dedotta alla data del 2 maggio 2022, quando le parti firmano la transazione relativa ai rapporti di dare avere fra le stesse esistenti.
La prima contestazione scritta svolta da con riferimento al contratto porta la data Parte_2
26 agosto 2022 (doc. 13).
In detta missiva la società, dopo aver esposto un conteggio dare- avere, si duole:
che la Tecnologia dell'impianto è molto costosa e difficile da gestire, con impossibilità di far funzionare il motore al 100%;
che non vi sono partner agricoli disponibili a smaltire il digestato per un determinato corrispettivo, per cui si era dovuto fare accordi con terzi per un prezzo più altr;
che i fornitori si rifiutano di fornire la materia prima se prima non vengono saldati i debiti precedenti di genera;
che non aveva ancora trasferito le somme erogate da GSE;
CP_1 vi sono poi contestazioni sulle fatture elettriche.
pagina 14 di 23 Alcuna contestazione viene svolta con riferimento alla vasca di digestato, che è stata oggetto del nostro contenzioso.
In data 3.3.2023 viene presentata istanza di mediazione, nella quale si dà genericamente atto della consegna di un impianto biogas privo delle caratteristiche e inidoneo dal punto di vista funzionale alla attività produttiva.
La contestazione relativa alla assenza di vasche per lo stoccaggio sembra pertanto formulata per la prima volta (almeno in forma scritta,) con la opposizione a decreto ingiuntivo depositata nell'ottobre 2023.
La ricorrente dà atto che a partire dal febbraio 2023, per tal motivo, l'impianto è completamente fermo.
Si è pertanto dato ingresso a consulenza tecnica, volta a verificare lo stato dell'impianto e la sussistenza, o meno, delle problematiche lamentate.
Il Ctu ha evidenziato che lo schema di funzionamento è riferito a tale situazione di partenza, giacché a oggi l'impianto non funziona, non semplicemente perché è spento, ma perché mancano alcune parti o connessioni tra le parti, in assenza delle quali il funzionamento è impossibile (CTU, pag. 20).
Il CTU, dopo aver esaminato l'impianto e la documentazione, ed aver replicato alle osservazioni tutte dei consulenti di parte, ha così concluso il suo elaborato, rispondendo alle domande del giudice.
Quanto al funzionamento dell'impianto oggetto di affitto, al momento della stipula del contratto, lo stesso era il seguente:
“Il funzionamento prevedeva il carico della tramoggia con le materie prime solide prelevate dalla trincea. In tramoggia era altresì possibile introdurre delle matrici liquide: acqua e digestato liquido proveniente dal post fermentatore.
Dalla tramoggia le materie prime in ingresso potevano essere indirizzate direttamente al fermentatore, oppure essere introdotte all'interno di una cisterna orizzontale che fungeva da polmone e consentiva di dosare in maniera ottimale
l'alimentazione dell'impianto, anche in relazione all'andamento monitorato dei processi fermentativi. Tale cisterna, oggi in pessimo stato d'uso, era collegata anche con un'altra
pagina 15 di 23 cisterna situata direttamente su strada, a una distanza di alcune decine di metri, dalla quale venivano pompate matrici alimentari liquide, quali glicerolo o borlande.
Il gas prodotto nel fermentatore raggiungeva mediante condutture il post digestore,
e da questo era condotto al chiller per essere purificato e inviato al motore esotermico. Il fermentatore si presenta oggi integro nella sua struttura metallica, dotato di pompe e agitatori, in condizioni di manutenzione pessime.
Il digestato in uscita dal post fermentatore prendeva la direzione di uno stoccaggio che ne consentisse il riutilizzo agronomico. Seppure si sia potuto accertare che al momento non sia presente alcun separatore, sia nel documento autorizzativo, sia nel contratto di affitto del ramo di azienda tale apparecchiatura è descritta come installata. A valle del separatore si generavano:
• il digestato solido, che è più ricco di nutrienti, ha un volume contenuto e può quindi essere trasportato in campo anche a distanze notevoli. Nel nostro caso esso veniva stoccato temporaneamente su una platea coperta e successivamente asportato.
• il digestato liquido, che veniva indirizzato alle vasche sottostanti la cisterna polmone per mezzo di tubazioni, oggi assenti.
Il locale di stoccaggio del digestato inserito nel progetto autorizzato, non ha le caratteristiche per svolgere tale funzione ed è molto improbabile che esso sia mai stato utilizzato.
Il digestato liquido in uscita pertanto prendeva in alternativa la strada di
a) Una vasca di stoccaggio vicina, appartenente a un impianto di digestione di terzi e attualmente non in uso.
b) Vasconi di stoccaggio, assoggettati al sopramenzionato impianto di digestione appartenente a ditta terza.
In merito all'alimentazione 10, l'impianto è autorizzato per la digestione di matrici di origine vegetale, come risulta dall'allegato D6. Tra queste si annoverano colture dedicate, quali sorgo, triticale, mais, conservati sotto forma di insilati. Inoltre era possibile
pagina 16 di 23 approvvigionare l'impianto con sottoprodotti dell'industria agroalimentare o con matrici liquide, quali borlande e glicerolo”.(CTU dott. pagg. 40 e 41). Per_1
Al CTU è stato inoltre richiesto di verificare se l'impianto fosse o meno idoneo alla attività produttiva, posto che trattavasi di contratto di affitto di apposita azienda.
Il CTU ha verificato:
“L'impianto, nella sua situazione di partenza, era adeguato a produrre biogas e a ricavarne energia elettrica.
Vanno tuttavia evidenziati tre elementi che possono essere rappresentati come vizio o difetto (Osservazioni A42, G3):
1) La cisterna esterna per le matrici liquide non è rappresentata da silos verticali ma è orizzontale. Si tratta di una difformità di poco conto, di per sé, che tuttavia potrebbe dar luogo a sanzioni in caso di verifica in loco da parte del GSE, in quanto difforme rispetto allo stato autorizzato.
2) Il separatore, secondo quanto indicato durante il sopralluogo e diversamente da quanto risulta in autorizzazione, era posizionato in modo tale che il digestato solido cadesse su un sedime non di pertinenza dell'impianto. Tale aspetto rappresenta una carenza e una fragilità di partenza, che, in astratto, fa dipendere il regolare flusso delle operazioni dal soggetto terzo che dovrebbe ricevere il materiale e smaltirlo. (Osservazione G14)
3) La mancanza di uno stoccaggio adeguato del digestato in uscita, stante l'impossibilità a norma di legge di utilizzarlo direttamente in campo, è motivo di un grave motivo di inefficienza gestionale, in quanto obbliga il gestore a individuare strutture di stoccaggio alternative, la cui disponibilità esce dal proprio controllo. Si crea quindi una dipendenza da terzi che induce una rigidità di gestione.
L'indisponibilità dello stoccaggio avrebbe potuto generare sanzioni anche gravi in caso di controllo da parte del Gestore dei Servizi Elettrici (Osservazioni G8 e G15).
Rispetto alla situazione di partenza, sono emerse alcune modifiche e innovazioni introdotte con la gestione Parte_2
pagina 17 di 23 1) Non si è rilevata la presenza di alcun separatore. Tale modifica avrebbe dovuto deve essere comunicata al GSE per evitare sanzioni in caso di controlli. (Osservazioni A7,
A14, G7, A26).
2) La ricetta Agritirol introduce, oltre alle biomasse di origine vegetale, anche l'impiego di pollina e liquame zootecnico. Questa circostanza non è coerente con la qualificazione IAFR. Dal punto di vista gestionale l'introduzione di effluenti zootecnici comporta un aggravio delle operazioni da svolgere (gestione e movimentazione) e induce una maggiore necessità del controllo di processo (Osservazione
A15)” (CTU pagg. 41 e 42).
Il CTU, pertanto, con riferimento alla idoneità dell'impianto, ha precisato:
“L'impianto non presentava impedimenti per avere una performance ottimale, ma richiedeva una specifica esperienza dei luoghi e della sua componentistica, non sempre standard.
L'invio del separato solido a una destinazione esterna e la necessità per il digestato liquido di dover sistematicamente utilizzare uno stoccaggio diverso da quello previsto in progetto e autorizzato, rappresentano elementi di criticità e motivo di potenziali sanzioni o richieste di adeguamento, in caso di controllo in situ da parte del
GSE (Osservazioni A40, G8).
Le modifiche apportate da con l'eliminazione del separatore e Parte_2
l'introduzione in razione degli effluenti zootecnici hanno reso ancora più complessa la gestione e hanno accresciuto il rischio di sanzionabilità dell'impianto”.
Tali essendo le emergenze della consulenza sull'impianto, si rileva. lamenta che, pur avendo in contratto, dato atto della idoneità degli Pt_2 CP_1 impianti, tali non sarebbero, come evidenziato dal tecnico della stessa, ing. posto che Per_2 la vasca di stoccaggio non sarebbe stata idonea a contenere il digestato, così impendendo il regolare funzionamento dell'impianto.
Sotto tale profilo è lo stesso consulente, al punto 3) sopra riportato, ad aver evidenziato la mancanza di uno stoccaggio adeguato del digestato in uscita.
pagina 18 di 23 Il CTU, a pagina 12 della consulenza, rileva che “Il locale di stoccaggio del digestato
(Dig) inserito nel progetto approvato, non ha le caratteristiche per svolgere tale funzione ed è molto improbabile che esso sia mai stato utilizzato, alla luce della non idoneità dei materiali, della difficoltà di carico e scarico che la posizione implicherebbe e della difficoltà di accesso con mezzi meccanici per eseguire le operazioni di svuotamento e pulizia”.
Va detto che la difesa di è stata nel senso di precisare che il terzo, società CP_1
ha sempre consentito di procedere allo stoccaggio dei materiali presso i terreni Parte_6 nella sua disponibilità.
Sul punto risulta altresì esperita ampia istruttoria testimoniale.
Il teste indotto da parte opponente, ha affermato che il terreno prima era una Per_2 discarica ora riutilizzata in altro modo;
di aver redatto una consulenza secondo la quale il serbatorio non era idoneo;
di non aver visto la vasca non avendo rinvenuto l'accesso; di non aver mai visto funzionare l'impianto.
Ha dichiarato altresì che questo non era utilizzabile in quanto l'impianto di biogas funziona sempre sulla base della quantità di prodotto che viene stoccato utile ad alimentare la produzione di biometano, per cui se non c'è serbatoio non funziona, in quanto si avvia un ciclo produttivo che è incompleto;
che, infatti, il biodigestato deve essere smaltito o stoccato da qualche parte;
se manca il serbatoio, il ciclo produttivo non regge;
che inoltre se manca la vasca e non si riesce a smaltire alternativamente si blocca l'impianto; che la legge prevede delle finestre annuali all'interno delle quali è possibile smaltirlo spandendolo nel terreno (cfr. deposizione teste . Per_2
La teste rappresentante della società che aveva un incarico di consulenza Tes_3 CP_3 con e della società ha confermato che le vasche si trovano su terreno Parte_2 Parte_6 limitrofo all'impianto di nel comune di Verreto;
CP_1 che le vasche sono ancora piene di digestato e che queste erano a disposizione di Parte_2
pagina 19 di 23 Va rilevato che negli scritti difensivi finali ha contestato la deposizione del teste CP_1 avendo appreso che questi, per conto di nel dicembre 2022 aveva Per_2 Parte_2 certificato agli organi amministrativi la funzionalità dell'impianto.
Quanto agli altri testi, la teste ha confermato i capitoli di parte pur Tes_4 Parte_2 dando atto di non aver mai visto la vasca e di aver appreso delle circostanze dai tecnici della ditta;
il teste ha riferito di aver fatto una fase di pre-avvio a settembre ottobre 2021 dove Tes_5
è stato alimentato l'impianto e spiegato il funzionamento, ed ha fatto poi interventi di manutenzione per lo più straordinaria.
Il teste ha riferito di essersi recato con botte circa 2 anni fa, e di aver caricato Tes_6 dall'impianto di del digestato, con smaltimento commissionatogli da Parte_6 Parte_2
Ciò premesso, tali essendo le emergenze istruttorie, si osserva.
Come rilevato, il contratto è del 9 dicembre 2021.
Le parti davano atto che l'impianto era idoneo all'uso.
Indubbiamente ha provveduto, nel corso del 2022, ad utilizzare l'impianto, non Parte_2 essendo intervenute contestazioni di alcun genere.
Come più volte evidenziato, le parti nel maggio 2022 hanno stipulato una lettera di reciproco riconoscimento di debiti e crediti;
nulla veniva dedotto in tale sede;
deve quindi desumersi la insussistenza di problema alcuno a tale data.
All'inizio del 2023, verso il mese di marzo circa, la interrompe il pagamento del Parte_2 canone, interrompe le lavorazioni e formula istanza di mediazione lamentandosi di problemi senza però dedurre alcunché in ordine al problema specifico dello smaltimento.
Il nominato CTU ha effettivamente riconosciuto la sussistenza di problematicità nell'impianto oggetto di affitto, in specie connesse alla mancanza di caratteristiche idonee del locale stoccaggio del digestato;
ha riferito però che la stessa abbia apportato Parte_2 all'impianto modifiche notevoli, come la eliminazione del separatore e il cambio di ricetta di alimentazione.
Ciò posto, tali essendo le problematiche, deve verificarsi se le stesse fossero tali da individuare un inadempimento di tale da giustificare ex art. 1460 c.c. la totale CP_1
pagina 20 di 23 sospensione del pagamento dei canoni e giustificare la gravità della richiesta risoluzione per inadmepimento.
Ritiene il giudicante di non poter condividere le considerazioni della opponente sul punto.
L'impianto, alla data del contratto era funzionante;
aveva delle problematicità connesse ad un non del tutto adeguato sistema di smaltimento del digestato;
non risulta però che la affittuaria abbia dedotto alcunché a controparte sul punto, se non con la opposizione al decreto;
la affittante dal canto suo, si era attivata, tramite società riconducibili alla propria famiglia, a consentire lo smaltimento su terreni limitrofi non oggetto del contratto di affitto.
Né possono essere lette in senso favorevole ad le spese, da questa sostenute, Parte_2 connesse alla manutenzione ordinaria del bene.
Il CTU, sul punto ha rilevato che la maggior parte delle spese sostenute erano connesse alla detta manutenzione ordinaria (come tali a carico della affittuaria, come da contratto). rileva che il sostenimento di dette spese, per oltre € 60.000,00 sarebbe ulteriore Parte_2 indice della non idoneità dell'impianto.
Trattasi, infatti, di impianto molto complesso, per cui è difficile poter statuire se le spese fossero o meno coerenti con la ordinaria attività di gestione.
La sospensione del pagamento del canone, principale obbligazione della affittuaria, unita all'abbandono dei beni, oltre alla eliminazione del separatore, attività poste in essere da non può essere giustificata dal dedotto inadmepimento altrui. Parte_2
Le difficoltà che assume aver incontrato nella eliminazione del digestato, non Parte_2 erano tale da precludere ogni utilizzo del bene e di ritenere la sussistenza del diritto alla totale interruzione del pagamento del canone, oltre che all'abbandono del bene.
Ciò premesso, non può addivenirsi alla richiesta risoluzione del contratto, posto che la risoluzione presuppone non solo l'altrui inadempimento, ma anche la gravità dello stesso e la sussistenza della situazione di non inadempienza in capo a chi la risoluzione richiede, elementi che non sembrano sussistenti nel caso di specie.
La domanda svolta da nelle due cause riunite deve pertanto essere disattesa. Parte_2
pagina 21 di 23 La reiezione della domanda di risoluzione comporta la reiezione, altresì della domanda di risarcimento danni richiesta da connessa all'accertamento dell'altrui Parte_2 inadempimento.
Alcunché, inoltre, deve disporsi con riferimento alla domanda svolta in via riconvenzionale da subordinata all'accoglimento della risoluzione e connessa alla riconsegna dei CP_1 beni.
infatti, non ha svolto domande connesse alla risoluzione del contratto, per cui CP_1 questo rimane in essere fra le parti, non potendo il giudice decidere ultra petita.
Non risulta altresì svolta domanda di riduzione del canone a causa delle problematiche;
cui il contratto rimane in essere con il canone pattuito fra le parti.
Permangono da esaminare le due domande connesse alla emanazione dei due decreti ingiuntivi, sulle quali si è già dedotto in precedenza. ha promosso un primo ricorso monitorio che ha portato alla emanazione del decreto CP_1
n. 1407/2023per l'importo di € 36.600,00, oltre interessi, relativo al pagamento di 6 canoni di affitto, pari alle mensilità da febbraio a luglio 2023; ha successivamente proposto secondo ricorso, che ha portato alla emanazione del decreto n.
1709/2024, con il quale ha richiesto le mensilità di novembre (saldo), e le mensilità da dicembre ad agosto 2024, per un totale di € 54.900,00 oltre IVA, per totale € 59.407,48.
Come rilevato, ha evidenziato di essere creditrice, alla data del prima decreto, di Parte_2
€ 44.097,82. ha dedotto di non dovere detti importi ed il giudicante ha ritenuto la CP_1 fondatezza relativamente alla sola somma di € 29,28, con un saldo a credito di di Pt_2
€ 44.068,54.
Pertanto alla data del primo decreto ingiuntivo non poteva vantare credito essendo a CP_1 debito di un importo maggiore.
Il decreto n. 1407/2023 va pertanto revocato.
La differenza di importo di € 7.468,54 viene richiesta da con riferimento al Parte_2 secondo decreto e va pertanto dedotta dal residuo importo.
Anche il secondo decreto va quindi revocato;
permane a carico di un residuo debito di € 51.938,94. Parte_2
pagina 22 di 23 ha formulato domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti di genera;
Parte_2 la reiezione della domanda di risoluzione e l'accertamento della sussistenza del credito di genera per il pagamento dei canoni consente di poter respingere la stessa.
Quanto alle spese di giudizio, posto che si è ritenuto che alla data di emissione del primo decreto ingiuntivo non avesse credito;
che è stata respinta la domanda di risoluzione CP_1 avanzata da ed è stato ritenuto comunque la sussistenza di un credito di si Parte_2 CP_1 dispone la totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento delle due opposizioni avanzate;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1407/2023;
Revoca altresì il decreto ingiuntivo n. 1709/2024; condanna al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1 dell'importo di € 51.938,94, oltre interessi moratori dalla data del deposito del secondo decreto ingiuntivo, 25.10.2024. respinge la domanda di risoluzione del Contratto ex art. 1453 c.c. avanzata da Parte_2 respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da Parte_2 compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Pavia, 3 novembre 2025
Il Giudice
SI RB
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SI RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4223/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. EDERLE STEFANO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. MAGNABOSCO CP_1 P.IVA_2
RA
PARTE RESISTENTE
E nella causa civile riunita iscritta al n. r.g. 4489/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. EDERLE STEFANO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. MAGNABOSCO CP_1 P.IVA_2
RA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Opposizione RG 4223/23 avverso decreto ingiuntivo n. 1407/2023 (3396/2023 R.G.), emesso in data 05.08.2023 e pubblicato in data 07.08.2023 dal Tribunale di Pavia.
pagina 1 di 23 Nel merito In via principale:
- per tutti i motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità e/o infondatezza del credito azionato da nei CP_1 confronti di e, per l'effetto, revocare, annullare e/o Parte_2 dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- per tutti motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_2 CP_1
- per tutti motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, rigettare integralmente le eccezioni e le domande, anche riconvenzionali, avanzate da CP_1
In via riconvenzionale:
- per tutti i motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, pronunciare la risoluzione del Contratto ex art. 1453 c.c. e dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
a Parte_2 CP_1
- per tutti i motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, condannare CP_1
al pagamento in favore di dell'importo di €
[...] Parte_2
44.097,82, ovvero del diverso importo che verrà accertato, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, da compensarsi eventualmente con quanto in denegata e non creduta ipotesi dovesse essere accertato a credito di CP_1
- per tutti i motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, condannare CP_1
al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e
[...] Parte_2 patiendi, nei termini prospettati in atti, secondo la quantificazione che verrà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria e/o da determinarsi in via equitativa ex art. 1226
c.c., oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, da compensarsi eventualmente con quanto in denegata e non creduta ipotesi dovesse essere accertato a credito di CP_1 inoltre, per tutti i motivi di cui in atti, anche singolarmente considerati, accertata nel presente giudizio la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. di condannare la stessa al relativo risarcimento dei CP_1 danni in favore di nella misura che il Giudice riterrà Parte_2
pagina 2 di 23 equa o, quantomeno, al pagamento della somma pecuniaria di cui all'art. 96, comma
3, c.p.c., da determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso: compensi e spese di causa, spese generali 15%, IVA e CPA interamente rifusi.
Opposizione R.G. 4489/2024 avverso il decreto ingiuntivo n. 1709/2024 (R.G.
3330/2024), emesso in data 25.10.2024, pubblicato in data 28.10.2024 dal Tribunale di
Pavia.
Nel merito In via principale:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, anche singolarmente considerati, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità e/o infondatezza e/o inammissibilità del credito azionato dalla nei confronti della CP_2 CP_1 Parte_3
e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia del
[...] decreto ingiuntivo opposto;
- per tutti motivi di cui in narrativa, anche singolarmente considerati, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_3 Parte_4
[...]
- inoltre, per tutti i motivi di cui in narrativa, anche singolarmente considerati, accertata nel presente giudizio la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. della condannare la stessa al Parte_4 relativo risarcimento dei danni in favore della nella Parte_3 misura che il Giudice riterrà equa o, quantomeno, al pagamento della somma pecuniaria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., da determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso: compensi e spese di causa, spese generali 15%, IVA e CPA interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che ex art. 257 c.p.c. sia sentito il testimone Sig. riportato Testimone_1 dalla testimone Sig.ra su tutte le circostanze dedotte nel Testimone_2 ricorso in opposizione il decreto ingiuntivo n. 1407/2023 (3396/2023 R.G.) e ricorso in opposizione il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 1709/2024 (R.G. 3330/2024).
pagina 3 di 23 Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1407/2023 (3396/2023 R.G.) (R.G. 4223/2023):
(OMISSIS)
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
In via preliminare:
1) Confermare la provvisoria esecutività concessa ai due decreti ingiuntivi opposti.
Nel merito:
2) Confermare in toto i due decreti ingiuntivi oggetto di opposizione, in ogni caso condannare controparte al pagamento della somma di € 36.600,00=, dovuti per canoni di affitto del ramo d'azienda di cui al contratto oggetto di causa, mesi da febbraio 2023
a luglio 2023, oltre alla somma di € 59.407,48= dovuti per canoni di affitto di ramo d'azienda di cui al contratto oggetto di causa, mesi da novembre 2023 al saldo e da dicembre 2023 ad agosto 2024, il tutto oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4° cc, dalla domanda al saldo effettivo;
3) Respingere ogni domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE:
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte di risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda, condannare a liberare le Parte_2 vasche di stoccaggio di cui in narrativa, riconsegnando le stesse libere e pulite dal digestato e a riprisitinare gli impianti in modo che gli stessi possano essere funzionanti ed idonei alla produzione di energia elettrica nella quantità quantomeno corrispondente a quella che anche controparte riconosce prodotta nel mese di gennaio 2022 e cioè, con i prezzi dell'epoca, € 80.000,00= da rapportarsi ai prezzi attuali;
in subordine condannare
[...]
a rifondere a le spese e i costi necessari ai ripristini per gli Parte_2 CP_1 interventi di cui sopra di modo che gli impianti possano produrre energia elettrica quantomeno corrispondente a quella prodotta nel mese di gennaio 2022 e cioè, con i prezzi dell'epoca, € 80.000,00= da rapportarsi ai prezzi attuali;
pagina 4 di 23 5) Spese e competenze rifuse.
Riservata ogni azione in relazione agli ulteriori crediti di CP_1
In via istruttoria subordinata:
B) Si chiede sia disposta CTU diretta a:
- accertare, descrivere e quantificare i costi degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'affittuaria avrebbe dovuto svolgere a termine di contratto;
- accertare il mancato e/o insufficiente funzionamento degli impianti e la conseguente mancata produzione di energia elettrica;
Accertare e descrivere gli interventi necessari al ripristino degli impianti in modo che possano essere funzionanti e i loro costi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. propone Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1407/2023 emesso nei suoi confronti su richiesta di per l'importo di € 36.600,00. CP_1
Deduce: che a fondamento della pretesa monitoria la controparte aveva allegato la sua morosità per 6 canoni mensili, da febbraio a luglio 2023;
che fra le parti è in essere contratto di affitto di azienda, di data 9.12.2021, che prevede un canone mensile di € 5.000,00;
che la azienda è costituita da un complesso di beni organizzati per la produzione e vendita di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile;
che fra le parti, in data 2.5.2022, era intercorsa scrittura privata con riconoscimento, in favore della opponente, di un importo di € 114.087,82;
che la scrittura privata di compensazione è stata solo parzialmente onorata da CP_1
che risulta quindi debitrice nei dell'importo residuo di € Parte_5
44.097,82; che pertanto il suo credito era superiore all'importo azionato;
che inoltre, in contratto, si era assunta plurime obbligazioni, in specie connesse al CP_1 normale stato di funzionamento e manutenzione dei beni, dichiarandoli idonei a svolgere l'attività, oltre che al pacifico godimento del ramo di azienda;
pagina 5 di 23 che, al contrario, la vasca di digestato era radicalmente inutilizzabile, in quanto inidonea allo stoccaggio dei liquidi e di conseguenza impedisce il funzionamento dell'impianto di biogas;
che pertanto il serbatoio non era idoneo allo scopo;
che sussisteva inutilizzabilità ai fini produttivi della vasca, con conseguente impossibilità di svolgere la attività oggetto del ramo d'azienda; che, infatti, dal febbraio 2023 l'impianto era fermo;
che gli esborsi sostenuti erano superiori all'importo versato come canone annuale;
che inoltre era debitrice nei confronti dei fornitori, i quali, quindi, si erano rifiutati CP_1 di effettuare forniture in assenza del pregresso saldo;
che, in data 20.5.2023 aveva sostituito il lucchetto del cancello di ingresso CP_1 rilevando che lo stesso era stato oggetto di scasso da parte di ignoti;
che, peraltro non era mai stata trasmessa denuncia attestante detto scasso;
che, in contratto, era tenuta a trasferire i crediti maturati nei confronti del Gse;
CP_1
che non risultava trasferito l'importo incassato nel mese di marzo 2022;
che atteso il credito vantato e il mancato utilizzo dei beni aveva incardinato procedura di mediazione non andata a buon fine;
che era stato già incardinato procedimento per ingiunzione dinanzi al tribunale di Vicenza, con revoca del decreto emanato a seguito di accertamento della incompetenza territoriale del detto Tribunale;
nel merito, insta per la revoca del decreto ingiuntivo, proponendo eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; in via riconvenzionale formula domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento di con richiesta di risarcimento del danno;
CP_1
che in particolare controparte era tenuta, oltre al pagamento dell'importo già riconosciuto, al pagamento delle somme sostenute per gli esborsi e agli incassi dal GSE non versati.
Nel giudizio così incardinato si costituisce Genera contestando la opposizione avversaria e formulando domanda riconvenzionale.
Deduce: che fra le parti e le società e erano Controparte_3 Parte_6 intercorsi tre contratti: il primo stipulato fra tutte le parti denominato accordi preliminari;
pagina 6 di 23 il secondo era il contratto di affitto di azienda oggetto di giudizio, mentre il terzo era costituito da contratto di assistenza e consulenza con;
CP_3
che dopo in un primo momento proficuo, aveva smesso di alimentare l'impianto, Parte_2 decidendo di spegnerlo e di abbandonarlo;
che questa era quindi inadempiente non avendo versato il canone, non avendo rilasciato la fideiussione prevista in contratto;
ed aveva altresì violato specifiche clausole contrattuale preferendo utilizzare biomasse alternative e poco costose;
che la corretta gestione dell'impianto, sia dal punto di vista biologico, sia manutentivo, è indispensabile ai fini del suo funzionamento;
che la affittuaria non effettuava una serie di riparazioni e non provvedeva a mantenere il contenuto del fermentatore attivo;
non sostituiva una pompa, con conseguente limitazione delle potenzialità dell'impianto; non provvedeva alla pulizia dei tubi, utilizzava biomasse con scarso controllo analitico;
che la scarsità di biogas prodotto ed il successivo azzeramento di produzione, hanno portato l'impianto a non lavorare più passando da una produzione elettrica prima limitata e discontinua alla totale assenza di produzione elettrica;
che era stato, infatti, dismesso totalmente l'impianto di funzionamento automatico di gestione del biodigestore, in conseguenza del mancato rimontaggio del separatore solido/liquido e della mancata revisione della pompa di carico del separatore stesso, mentre la gestione manuale ha reso l'impianto meno efficiente e poco produttivo;
che la “vasca di premiscela” non ha funzionato dal mese di luglio 2022 a causa di un presunto guasto all'agitatore automatico mai riparato;
che aveva attivato una gestione dell'azienda affittata e dei suoi impianti Parte_2 compromettendone progressivamente la funzionalità.
Deduce, inoltre, inadempienze con riferimento all'incarico di consulenza e supervisione nonché con riferimento agli accordi preliminari intercorsi, non avendo corrisposte le anticipazioni mensili e non avendo costituito la società e trattato con i fornitori;
né aveva stipulato il previsto contratto di affitto con Parte_6
Con riferimento al credito vantato da controparte, contestava di dovere il detto importo, in pagina 7 di 23 quanto, a seguito di accordi intercorsi per le fatturazioni, mentre incassava da GSE CP_1 senza IVA, incassava con IVA da che pertanto l'importo IVA non era Parte_2 CP_1 quindi esigibile per € 32.092,52; che quanto al residuo importo, vi erano crediti di relativi a costi sostenuti per conto CP_1 di nel mese di maggio e giugno 2022. Parte_2
Contesta inoltre il proprio inadempimento al contratto di affitto;
contesta, inoltre, la dedotta inutilizzabilità della vasca di digestato e comunque il fatto che questa impedisca l'utilizzo dell'impianto; rileva che aveva messo a disposizione altri serbatoi, in CP_1 collaborazione con;
evidenzia che l'impianto era completo e che il contratto era Parte_6 iniziato con l'impianto in funzione come emerge dai report della produzione;
che prima dell'affitto Genera aveva gestito l'impianto e il digestato era stato ceduto ad
Parte_6 evidenzia, altresì, che aveva avuto modo di verificare gli impianti fin dal mese Parte_2 di ottobre 2021, e solo dopo averlo trovato conforme ai suoi interessi e alle sue aspettative, aveva provveduto a stipulare il contratto di affitto di ramo di azienda;
che era quindi a perfetta conoscenza della tecnologia impiegata nell'impianto che aveva trovato evidentemente efficace e di proprio gradimento;
che la detta tecnologia è impiegata senza problemi nel settore;
che l'abbandono dell'impianto era stato contestato da che aveva attivato CP_1 procedimento per ATP;
che l'impianto era fermo non già per colpa di ma per la gestione inadeguata di CP_1
Parte_2 che solo nella presente sede si doleva delle carenze degli impianti ed in specie Parte_2 della vasca di stoccaggio.
Contesta, inoltre, la riconvenzionale di controparte rilevando che alcun danno risultava comprovato da Parte_2 che, nello specifico, le somme delle quali si chiede il pagamento sono relative a manutenzione ordinaria degli impianti e non già a riparazioni straordinarie;
deduce che la mediazione era stata attivata in Verona e pertanto dinanzi ad ufficio pagina 8 di 23 territorialmente incompetente;
insta, infine, in riconvenzionale, per la ipotesi di accoglimento della domanda di di risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda, avanzata da controparte, per la condanna di questa a liberare le vasche di stoccaggio di cui in narrativa, riconsegnando le stesse libere e pulite dal digestato e al ripristino degli impianti.
Con successivo ricorso ex art. 447 bis c.p.c. propone opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1709/2024 del 25.10.2024 con il quale aveva richiesto il pagamento CP_1 delle mensilità maturate da novembre 2023 ad agosto 2024, svolgendo considerazioni già effettuate nel precedente ricorso.
Nel secondo atto di opposizione oltre a riportarsi agli argomenti tutti di cui al Parte_2 primo ricorso oppositivo, deduce, altresì, di aver patito danni per la manutenzione dell'impianto e per la mancata realizzazione di guadagni.
In detto procedimento si costituisce la società affittante, instando per la reiezione della opposizione e la conseguente conferma del decreto.
I due procedimenti venivano riuniti con provvedimento del 19.2.2025.
Acquisita la documentazione prodotta, sospesa la provvisoria esecutorietà al decreto, escussi i testi indotti, assunta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del
23.09.2025, tenutasi in trattazione scritta, con riserva di deposito della decisione.
***
Pacifico e non contestato che fra le parti sia intercorso contratto di affitto di ramo d'azienda di data 9/12/2021, con il quale ha concesso in affitto ad Controparte_1 il ramo d'azienda corrente presso l'unita Parte_1 locale ubicata in Comune di Casatisma (PV), Via Privata Lucrezio n. 3, costituito da un complesso di beni organizzati per la produzione e la vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile, comprensivo di attrezzature, immobili, beni mobili registrati e non, beni immateriali, know how, software gestionali, contratti e autorizzazioni/licenze, il tutto al canone annuo di affitto è di € 60.000,00=, oltre IVA, da corrispondersi in rate mensili di € 5.000,00= più IVA, e pertanto pari a € 6.100,00.
pagina 9 di 23 Il procedimento scaturisce da un primo ricorso per decreto ingiuntivo con il quale CP_1 lamentando il mancato pagamento delle mensilità da febbraio 2023 a luglio 2023 compresi chiede il pagamento di € 36.600,00, oltre interessi. non contesta il mancato pagamento dei canoni;
così come pure non contesta il Parte_2 mancato pagamento degli importi che hanno dato origine alla emanazione del secondo decreto ingiuntivo, oggi impugnato, con il quale si chiede il pagamento di ulteriori canoni fino al mese di agosto 2024. eccepisce sia la sussistenza di un controcredito sia la non debenza degli importi Parte_2 per inadmepimento altrui con conseguente risoluzione del contratto.
Circa il controcredito si osserva.
Afferma di vantare nei confronti di un credito di € 44.097,82 a saldo di Parte_2 CP_1 quanto connesso ad una scrittura privata nella quale si dichiarava debitrice di € CP_1
114.07.82.
La scrittura, datata 2.5.2022 è in atti, doc. 3 parte opponente, e non è contestata da CP_1 nel suo contenuto e nel suo ammontare. ritiene non dovute le somme indicate come residuo rilevando che che CP_1 Parte_2 doveva subentrare nel rapporto con il GSE come da contratto, vi è subentrata solo nell'aprile 2022; che mentre incassava da GSE senza IVA, fatturava con IVA;
che pertanto CP_1 Parte_2 doveva essere versata l'IVA nell'ambito delle compensazioni, per cui l'importo di €
32.092,52 non era esigibile;
mentre per il residuo credito rileva che vi erano altre fatture da opporre in compensazione.
Osserva il giudicante che quanto all'importo relativo all'IVA, trattasi di mere somme in compensazione;
la questione non è stata più oggetto di rilievi nel corso del giudizio, presumibilmente in quanto ha incassato il relativo credito di IVA. CP_1
In ogni caso trattasi di imposta connessa a fatture antecedenti la scrittura privata;
ove le parti avessero voluto tenere conto del rilievo connesso all'IVA avrebbero dovuto darne atto all'interno della scrittura.
pagina 10 di 23 Quanto alla residua somma, si rileva che contesta gli importi di cui alle ulteriori Parte_2 fatture poste in compensazione.
Nello specifico, afferma che: quanto € 1.038,15 , di cui alla fattura 13/2022, la fattura è stata respinta e contestata come da pec del 29.08.2022 (cfr. doc. n. 13); quanto a € 6.100,00 di cui alla fattura 17/2022, relativa al canone di affitto del mese di novembre 2022, trattasi di importo non dovuto, posto che, altrimenti, lo stesso sarebbe stato azionato nel decreto ingiuntivo.
La fattura 14/2022 di € 29,28 non viene invece contestata da Parte_2
Condivide il giudicante le osservazioni di relativamente alle due fatture di Parte_2 importo maggiore, che si fanno proprie.
Sotto tale profilo, pertanto, si ritiene che le contestazioni di all'importo ancora CP_1 dovuto a saldo non siano giustificate, se non per la somma di € 29,28 che si ritiene di detrarre dal saldo.
Alla data del primo decreto ingiuntivo, pertanto, Genera era debitrice della opponente dell'importo di € 44.097,82 - € 29,28 = € 44.068,54. Parte_2
Sugli effetti di tale debito/credito, si rinvia a quanto verrà dedotto in avanti nella presente decisione.
Venendo ora alla questione più rilevante, quella connessa al dedotto inadempimento al contratto da parte di per aver consegnato un impianto non funzionante, si osserva. CP_1
Preliminarmente, con riferimento all'inadempimento ed alla richiesta risoluzione, appare opportuno svolgere alcune considerazioni generali con riferimento alla giurisprudenza, pacifica, in tema.
Come noto, la risoluzione è istituto giuridico che consente, nei contratti con prestazioni corrispettive, alla parte adempiente, di richiedere la stessa, ove la controparte non adempia alle proprie prestazioni.
Va peraltro rilevato che l'art. 1455 c.c. consente al giudice di pronunciare sentenza costitutiva di risoluzione solo quando l'inadempimento di una parte abbia non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
pagina 11 di 23 E' pertanto onere di chi assume l'inadempimento comprovare di essere stato a sua volta adempiente, di provare l'inadempimento della controparte, ed, altresì, di comprovare che quest'ultimo sia grave e tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Con riferimento alla gravità dell'inadempimento in materia locativa, la Suprema Corte afferma che:
“In tema di risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni, per aversi grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto la valutazione non può essere settoriale e fatta per compartimenti stagni, ma va attuata avendo presente non solo la scadenza dei canoni, non solo il loro importo, ma anche il comportamento della parte inadempiente, operandosi un equilibrato bilanciamento tra il legittimo diritto del locatore alla puntuale prestazione del conduttore e il legittimo diritto del conduttore a non vedersi risolto il contratto, in mancanza di una sua colpa generatrice di grave inadempimento” (Cassazione Civile, 13 dicembre 2011, n. 26709).
La Corte afferma, altresì, che:
“L'interesse di cui all'art. 1455 c.c. non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento. Infatti, posto che l'art. 1455 c.c. parla genericamente di "interesse" della parte non inadempiente, in apicibus la lettera della norma potrebbe essere interpretata in due sensi alternativi: quale interesse alla risoluzione del contratto, oppure quale interesse alla esecuzione del contratto. La prima interpretazione, tuttavia, renderebbe la norma superflua.
Se, infatti, si intendesse l'art. 1455 c.c. nel senso che l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione è quello di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte alla risoluzione, si finirebbe per rendere l'art. 1455 c.c. un ovvio paralogismo: e cioè che ha diritto a chiedere la risoluzione la parte che ha interesse alla risoluzione. Tuttavia, quando una norma consente più letture alternative, va preferita quella in grado di conferire al testo della legge un senso, piuttosto che quella in base alla quale la norma non avrebbe senso alcuno.
pagina 12 di 23 Pertanto l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c. non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie” (Cass. civ.
Sez. III Ord., 20/02/2018, n. 4022; in senso conforme, Cass. sez. 1, Ordinanza n. 8212 del 27/04/2020).
Nel caso di specie appare incontestato che da un certo momento in poi non abbia Parte_2 più versato alcun canone di affitto, così rendendosi inadempiente ed abbia altresì abbandonato gli immobili.
La stessa ha dedotto, a sostegno della sospensione totale dei canoni, la totale inadeguatezza dei beni concessi in affitto, di fatto applicando la previsione di cui all'art. 1460 c.c. norma che giustifica il proprio inadempimento a fronte di un precedente inadempimento altrui.
Anche in tal caso vi è copiosa giurisprudenza in punto sospensione totale o parziale del pagamento dei canoni da parte dell'affittuario/conduttore.
“In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte”. (Cass.
Sez. 3, n. 20322 del 26/07/2019; conforme, Cass. Sez. 3, n. 12103 del 22/06/2020; Cass.
Sez. 3, n. 2154 del 29/01/2021).
Ciò premesso in punto di diritto, procedendo, pertanto, nella analisi delle emergenze istruttorie tutte, si rileva.
Il contratto ha avuto inizio in data 9 dicembre 2021 (doc. 2 opponente).
Oggetto del contratto è l'affitto di un complesso di beni organizzati per la produzione e la vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile, e in particolare da un impianto a pagina 13 di 23 biogas con potenza complessiva pari a 500kW (autorizzato con D.I.A. prot. n. 5093 del
28 dicembre 2010 e S.C.I.A. prot. n. 448 del 31 gennaio 2012), collegato alla rete nazionale POD: IT001E17796045, convenzionato con il GSE con il Quarto Conto
Energia, Tariffa Omnicomprensiva T.O. 102809 intestato alla Concedente, comprensivo di attrezzature, immobili, beni mobili registrati e non, beni immateriali, know-how, software gestionale, contratti e autorizzazioni/licenze, come risulta in dettaglio dall'elenco/inventario allegato. (cfr. contratto di affitto).
Assume parte opponente che detto impianto non era utilizzabile, posto che la vasca di digestato non era conforme al progetto autorizzato ed era priva delle caratteristiche strutturali per rendere utilizzabile l'impianto di biogas.
Per tal motivo ritiene che la affittante sia gravemente inadempiente al contratto di affitto, avendo consegnato un impianto completamente non utilizzabile
La questione è stata approfondita a lungo nel corso della istruttoria, consistita nella assunzione di consulenza tecnica sull'impianto e nella escussione di diversi testimoni, oltre che di acquisizione documentale.
Sotto il profilo documentale si rappresenta che a fronte di contratto iniziato nel dicembre
2021, alcuna osservazione risulta essere dedotta alla data del 2 maggio 2022, quando le parti firmano la transazione relativa ai rapporti di dare avere fra le stesse esistenti.
La prima contestazione scritta svolta da con riferimento al contratto porta la data Parte_2
26 agosto 2022 (doc. 13).
In detta missiva la società, dopo aver esposto un conteggio dare- avere, si duole:
che la Tecnologia dell'impianto è molto costosa e difficile da gestire, con impossibilità di far funzionare il motore al 100%;
che non vi sono partner agricoli disponibili a smaltire il digestato per un determinato corrispettivo, per cui si era dovuto fare accordi con terzi per un prezzo più altr;
che i fornitori si rifiutano di fornire la materia prima se prima non vengono saldati i debiti precedenti di genera;
che non aveva ancora trasferito le somme erogate da GSE;
CP_1 vi sono poi contestazioni sulle fatture elettriche.
pagina 14 di 23 Alcuna contestazione viene svolta con riferimento alla vasca di digestato, che è stata oggetto del nostro contenzioso.
In data 3.3.2023 viene presentata istanza di mediazione, nella quale si dà genericamente atto della consegna di un impianto biogas privo delle caratteristiche e inidoneo dal punto di vista funzionale alla attività produttiva.
La contestazione relativa alla assenza di vasche per lo stoccaggio sembra pertanto formulata per la prima volta (almeno in forma scritta,) con la opposizione a decreto ingiuntivo depositata nell'ottobre 2023.
La ricorrente dà atto che a partire dal febbraio 2023, per tal motivo, l'impianto è completamente fermo.
Si è pertanto dato ingresso a consulenza tecnica, volta a verificare lo stato dell'impianto e la sussistenza, o meno, delle problematiche lamentate.
Il Ctu ha evidenziato che lo schema di funzionamento è riferito a tale situazione di partenza, giacché a oggi l'impianto non funziona, non semplicemente perché è spento, ma perché mancano alcune parti o connessioni tra le parti, in assenza delle quali il funzionamento è impossibile (CTU, pag. 20).
Il CTU, dopo aver esaminato l'impianto e la documentazione, ed aver replicato alle osservazioni tutte dei consulenti di parte, ha così concluso il suo elaborato, rispondendo alle domande del giudice.
Quanto al funzionamento dell'impianto oggetto di affitto, al momento della stipula del contratto, lo stesso era il seguente:
“Il funzionamento prevedeva il carico della tramoggia con le materie prime solide prelevate dalla trincea. In tramoggia era altresì possibile introdurre delle matrici liquide: acqua e digestato liquido proveniente dal post fermentatore.
Dalla tramoggia le materie prime in ingresso potevano essere indirizzate direttamente al fermentatore, oppure essere introdotte all'interno di una cisterna orizzontale che fungeva da polmone e consentiva di dosare in maniera ottimale
l'alimentazione dell'impianto, anche in relazione all'andamento monitorato dei processi fermentativi. Tale cisterna, oggi in pessimo stato d'uso, era collegata anche con un'altra
pagina 15 di 23 cisterna situata direttamente su strada, a una distanza di alcune decine di metri, dalla quale venivano pompate matrici alimentari liquide, quali glicerolo o borlande.
Il gas prodotto nel fermentatore raggiungeva mediante condutture il post digestore,
e da questo era condotto al chiller per essere purificato e inviato al motore esotermico. Il fermentatore si presenta oggi integro nella sua struttura metallica, dotato di pompe e agitatori, in condizioni di manutenzione pessime.
Il digestato in uscita dal post fermentatore prendeva la direzione di uno stoccaggio che ne consentisse il riutilizzo agronomico. Seppure si sia potuto accertare che al momento non sia presente alcun separatore, sia nel documento autorizzativo, sia nel contratto di affitto del ramo di azienda tale apparecchiatura è descritta come installata. A valle del separatore si generavano:
• il digestato solido, che è più ricco di nutrienti, ha un volume contenuto e può quindi essere trasportato in campo anche a distanze notevoli. Nel nostro caso esso veniva stoccato temporaneamente su una platea coperta e successivamente asportato.
• il digestato liquido, che veniva indirizzato alle vasche sottostanti la cisterna polmone per mezzo di tubazioni, oggi assenti.
Il locale di stoccaggio del digestato inserito nel progetto autorizzato, non ha le caratteristiche per svolgere tale funzione ed è molto improbabile che esso sia mai stato utilizzato.
Il digestato liquido in uscita pertanto prendeva in alternativa la strada di
a) Una vasca di stoccaggio vicina, appartenente a un impianto di digestione di terzi e attualmente non in uso.
b) Vasconi di stoccaggio, assoggettati al sopramenzionato impianto di digestione appartenente a ditta terza.
In merito all'alimentazione 10, l'impianto è autorizzato per la digestione di matrici di origine vegetale, come risulta dall'allegato D6. Tra queste si annoverano colture dedicate, quali sorgo, triticale, mais, conservati sotto forma di insilati. Inoltre era possibile
pagina 16 di 23 approvvigionare l'impianto con sottoprodotti dell'industria agroalimentare o con matrici liquide, quali borlande e glicerolo”.(CTU dott. pagg. 40 e 41). Per_1
Al CTU è stato inoltre richiesto di verificare se l'impianto fosse o meno idoneo alla attività produttiva, posto che trattavasi di contratto di affitto di apposita azienda.
Il CTU ha verificato:
“L'impianto, nella sua situazione di partenza, era adeguato a produrre biogas e a ricavarne energia elettrica.
Vanno tuttavia evidenziati tre elementi che possono essere rappresentati come vizio o difetto (Osservazioni A42, G3):
1) La cisterna esterna per le matrici liquide non è rappresentata da silos verticali ma è orizzontale. Si tratta di una difformità di poco conto, di per sé, che tuttavia potrebbe dar luogo a sanzioni in caso di verifica in loco da parte del GSE, in quanto difforme rispetto allo stato autorizzato.
2) Il separatore, secondo quanto indicato durante il sopralluogo e diversamente da quanto risulta in autorizzazione, era posizionato in modo tale che il digestato solido cadesse su un sedime non di pertinenza dell'impianto. Tale aspetto rappresenta una carenza e una fragilità di partenza, che, in astratto, fa dipendere il regolare flusso delle operazioni dal soggetto terzo che dovrebbe ricevere il materiale e smaltirlo. (Osservazione G14)
3) La mancanza di uno stoccaggio adeguato del digestato in uscita, stante l'impossibilità a norma di legge di utilizzarlo direttamente in campo, è motivo di un grave motivo di inefficienza gestionale, in quanto obbliga il gestore a individuare strutture di stoccaggio alternative, la cui disponibilità esce dal proprio controllo. Si crea quindi una dipendenza da terzi che induce una rigidità di gestione.
L'indisponibilità dello stoccaggio avrebbe potuto generare sanzioni anche gravi in caso di controllo da parte del Gestore dei Servizi Elettrici (Osservazioni G8 e G15).
Rispetto alla situazione di partenza, sono emerse alcune modifiche e innovazioni introdotte con la gestione Parte_2
pagina 17 di 23 1) Non si è rilevata la presenza di alcun separatore. Tale modifica avrebbe dovuto deve essere comunicata al GSE per evitare sanzioni in caso di controlli. (Osservazioni A7,
A14, G7, A26).
2) La ricetta Agritirol introduce, oltre alle biomasse di origine vegetale, anche l'impiego di pollina e liquame zootecnico. Questa circostanza non è coerente con la qualificazione IAFR. Dal punto di vista gestionale l'introduzione di effluenti zootecnici comporta un aggravio delle operazioni da svolgere (gestione e movimentazione) e induce una maggiore necessità del controllo di processo (Osservazione
A15)” (CTU pagg. 41 e 42).
Il CTU, pertanto, con riferimento alla idoneità dell'impianto, ha precisato:
“L'impianto non presentava impedimenti per avere una performance ottimale, ma richiedeva una specifica esperienza dei luoghi e della sua componentistica, non sempre standard.
L'invio del separato solido a una destinazione esterna e la necessità per il digestato liquido di dover sistematicamente utilizzare uno stoccaggio diverso da quello previsto in progetto e autorizzato, rappresentano elementi di criticità e motivo di potenziali sanzioni o richieste di adeguamento, in caso di controllo in situ da parte del
GSE (Osservazioni A40, G8).
Le modifiche apportate da con l'eliminazione del separatore e Parte_2
l'introduzione in razione degli effluenti zootecnici hanno reso ancora più complessa la gestione e hanno accresciuto il rischio di sanzionabilità dell'impianto”.
Tali essendo le emergenze della consulenza sull'impianto, si rileva. lamenta che, pur avendo in contratto, dato atto della idoneità degli Pt_2 CP_1 impianti, tali non sarebbero, come evidenziato dal tecnico della stessa, ing. posto che Per_2 la vasca di stoccaggio non sarebbe stata idonea a contenere il digestato, così impendendo il regolare funzionamento dell'impianto.
Sotto tale profilo è lo stesso consulente, al punto 3) sopra riportato, ad aver evidenziato la mancanza di uno stoccaggio adeguato del digestato in uscita.
pagina 18 di 23 Il CTU, a pagina 12 della consulenza, rileva che “Il locale di stoccaggio del digestato
(Dig) inserito nel progetto approvato, non ha le caratteristiche per svolgere tale funzione ed è molto improbabile che esso sia mai stato utilizzato, alla luce della non idoneità dei materiali, della difficoltà di carico e scarico che la posizione implicherebbe e della difficoltà di accesso con mezzi meccanici per eseguire le operazioni di svuotamento e pulizia”.
Va detto che la difesa di è stata nel senso di precisare che il terzo, società CP_1
ha sempre consentito di procedere allo stoccaggio dei materiali presso i terreni Parte_6 nella sua disponibilità.
Sul punto risulta altresì esperita ampia istruttoria testimoniale.
Il teste indotto da parte opponente, ha affermato che il terreno prima era una Per_2 discarica ora riutilizzata in altro modo;
di aver redatto una consulenza secondo la quale il serbatorio non era idoneo;
di non aver visto la vasca non avendo rinvenuto l'accesso; di non aver mai visto funzionare l'impianto.
Ha dichiarato altresì che questo non era utilizzabile in quanto l'impianto di biogas funziona sempre sulla base della quantità di prodotto che viene stoccato utile ad alimentare la produzione di biometano, per cui se non c'è serbatoio non funziona, in quanto si avvia un ciclo produttivo che è incompleto;
che, infatti, il biodigestato deve essere smaltito o stoccato da qualche parte;
se manca il serbatoio, il ciclo produttivo non regge;
che inoltre se manca la vasca e non si riesce a smaltire alternativamente si blocca l'impianto; che la legge prevede delle finestre annuali all'interno delle quali è possibile smaltirlo spandendolo nel terreno (cfr. deposizione teste . Per_2
La teste rappresentante della società che aveva un incarico di consulenza Tes_3 CP_3 con e della società ha confermato che le vasche si trovano su terreno Parte_2 Parte_6 limitrofo all'impianto di nel comune di Verreto;
CP_1 che le vasche sono ancora piene di digestato e che queste erano a disposizione di Parte_2
pagina 19 di 23 Va rilevato che negli scritti difensivi finali ha contestato la deposizione del teste CP_1 avendo appreso che questi, per conto di nel dicembre 2022 aveva Per_2 Parte_2 certificato agli organi amministrativi la funzionalità dell'impianto.
Quanto agli altri testi, la teste ha confermato i capitoli di parte pur Tes_4 Parte_2 dando atto di non aver mai visto la vasca e di aver appreso delle circostanze dai tecnici della ditta;
il teste ha riferito di aver fatto una fase di pre-avvio a settembre ottobre 2021 dove Tes_5
è stato alimentato l'impianto e spiegato il funzionamento, ed ha fatto poi interventi di manutenzione per lo più straordinaria.
Il teste ha riferito di essersi recato con botte circa 2 anni fa, e di aver caricato Tes_6 dall'impianto di del digestato, con smaltimento commissionatogli da Parte_6 Parte_2
Ciò premesso, tali essendo le emergenze istruttorie, si osserva.
Come rilevato, il contratto è del 9 dicembre 2021.
Le parti davano atto che l'impianto era idoneo all'uso.
Indubbiamente ha provveduto, nel corso del 2022, ad utilizzare l'impianto, non Parte_2 essendo intervenute contestazioni di alcun genere.
Come più volte evidenziato, le parti nel maggio 2022 hanno stipulato una lettera di reciproco riconoscimento di debiti e crediti;
nulla veniva dedotto in tale sede;
deve quindi desumersi la insussistenza di problema alcuno a tale data.
All'inizio del 2023, verso il mese di marzo circa, la interrompe il pagamento del Parte_2 canone, interrompe le lavorazioni e formula istanza di mediazione lamentandosi di problemi senza però dedurre alcunché in ordine al problema specifico dello smaltimento.
Il nominato CTU ha effettivamente riconosciuto la sussistenza di problematicità nell'impianto oggetto di affitto, in specie connesse alla mancanza di caratteristiche idonee del locale stoccaggio del digestato;
ha riferito però che la stessa abbia apportato Parte_2 all'impianto modifiche notevoli, come la eliminazione del separatore e il cambio di ricetta di alimentazione.
Ciò posto, tali essendo le problematiche, deve verificarsi se le stesse fossero tali da individuare un inadempimento di tale da giustificare ex art. 1460 c.c. la totale CP_1
pagina 20 di 23 sospensione del pagamento dei canoni e giustificare la gravità della richiesta risoluzione per inadmepimento.
Ritiene il giudicante di non poter condividere le considerazioni della opponente sul punto.
L'impianto, alla data del contratto era funzionante;
aveva delle problematicità connesse ad un non del tutto adeguato sistema di smaltimento del digestato;
non risulta però che la affittuaria abbia dedotto alcunché a controparte sul punto, se non con la opposizione al decreto;
la affittante dal canto suo, si era attivata, tramite società riconducibili alla propria famiglia, a consentire lo smaltimento su terreni limitrofi non oggetto del contratto di affitto.
Né possono essere lette in senso favorevole ad le spese, da questa sostenute, Parte_2 connesse alla manutenzione ordinaria del bene.
Il CTU, sul punto ha rilevato che la maggior parte delle spese sostenute erano connesse alla detta manutenzione ordinaria (come tali a carico della affittuaria, come da contratto). rileva che il sostenimento di dette spese, per oltre € 60.000,00 sarebbe ulteriore Parte_2 indice della non idoneità dell'impianto.
Trattasi, infatti, di impianto molto complesso, per cui è difficile poter statuire se le spese fossero o meno coerenti con la ordinaria attività di gestione.
La sospensione del pagamento del canone, principale obbligazione della affittuaria, unita all'abbandono dei beni, oltre alla eliminazione del separatore, attività poste in essere da non può essere giustificata dal dedotto inadmepimento altrui. Parte_2
Le difficoltà che assume aver incontrato nella eliminazione del digestato, non Parte_2 erano tale da precludere ogni utilizzo del bene e di ritenere la sussistenza del diritto alla totale interruzione del pagamento del canone, oltre che all'abbandono del bene.
Ciò premesso, non può addivenirsi alla richiesta risoluzione del contratto, posto che la risoluzione presuppone non solo l'altrui inadempimento, ma anche la gravità dello stesso e la sussistenza della situazione di non inadempienza in capo a chi la risoluzione richiede, elementi che non sembrano sussistenti nel caso di specie.
La domanda svolta da nelle due cause riunite deve pertanto essere disattesa. Parte_2
pagina 21 di 23 La reiezione della domanda di risoluzione comporta la reiezione, altresì della domanda di risarcimento danni richiesta da connessa all'accertamento dell'altrui Parte_2 inadempimento.
Alcunché, inoltre, deve disporsi con riferimento alla domanda svolta in via riconvenzionale da subordinata all'accoglimento della risoluzione e connessa alla riconsegna dei CP_1 beni.
infatti, non ha svolto domande connesse alla risoluzione del contratto, per cui CP_1 questo rimane in essere fra le parti, non potendo il giudice decidere ultra petita.
Non risulta altresì svolta domanda di riduzione del canone a causa delle problematiche;
cui il contratto rimane in essere con il canone pattuito fra le parti.
Permangono da esaminare le due domande connesse alla emanazione dei due decreti ingiuntivi, sulle quali si è già dedotto in precedenza. ha promosso un primo ricorso monitorio che ha portato alla emanazione del decreto CP_1
n. 1407/2023per l'importo di € 36.600,00, oltre interessi, relativo al pagamento di 6 canoni di affitto, pari alle mensilità da febbraio a luglio 2023; ha successivamente proposto secondo ricorso, che ha portato alla emanazione del decreto n.
1709/2024, con il quale ha richiesto le mensilità di novembre (saldo), e le mensilità da dicembre ad agosto 2024, per un totale di € 54.900,00 oltre IVA, per totale € 59.407,48.
Come rilevato, ha evidenziato di essere creditrice, alla data del prima decreto, di Parte_2
€ 44.097,82. ha dedotto di non dovere detti importi ed il giudicante ha ritenuto la CP_1 fondatezza relativamente alla sola somma di € 29,28, con un saldo a credito di di Pt_2
€ 44.068,54.
Pertanto alla data del primo decreto ingiuntivo non poteva vantare credito essendo a CP_1 debito di un importo maggiore.
Il decreto n. 1407/2023 va pertanto revocato.
La differenza di importo di € 7.468,54 viene richiesta da con riferimento al Parte_2 secondo decreto e va pertanto dedotta dal residuo importo.
Anche il secondo decreto va quindi revocato;
permane a carico di un residuo debito di € 51.938,94. Parte_2
pagina 22 di 23 ha formulato domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti di genera;
Parte_2 la reiezione della domanda di risoluzione e l'accertamento della sussistenza del credito di genera per il pagamento dei canoni consente di poter respingere la stessa.
Quanto alle spese di giudizio, posto che si è ritenuto che alla data di emissione del primo decreto ingiuntivo non avesse credito;
che è stata respinta la domanda di risoluzione CP_1 avanzata da ed è stato ritenuto comunque la sussistenza di un credito di si Parte_2 CP_1 dispone la totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento delle due opposizioni avanzate;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1407/2023;
Revoca altresì il decreto ingiuntivo n. 1709/2024; condanna al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1 dell'importo di € 51.938,94, oltre interessi moratori dalla data del deposito del secondo decreto ingiuntivo, 25.10.2024. respinge la domanda di risoluzione del Contratto ex art. 1453 c.c. avanzata da Parte_2 respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da Parte_2 compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Pavia, 3 novembre 2025
Il Giudice
SI RB
pagina 23 di 23