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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9969 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 15030 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.), e vertente
T R A
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli al vico Belledonne a Chiaia n. 25
presso lo studio dell'avv. Carlo Carbone (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto introduttivo
- OPPONENTE - 2
E
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa in qualità di mandataria elettivamente domiciliata Controparte_2
in Arona (NO) alla via 2 Giugno n. 45 presso lo studio dell'avv. Francesca Cacopardo (C.F. che C.F._3
la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La stipulava con la Controparte_3 [...]
due contratti di conto corrente n. Controparte_4
876/55964 e n. 876/56692 garantiti da fideiussione da parte di e Parte_1 Parte_2
A seguito del mancato pagamento delle rate di finanziamento, l'Istituto di credito otteneva il decreto ingiuntivo n. 563/2008, emesso dal Tribunale di Napoli il
17.01.2008. Stante la perdurante insoddisfazione del credito pecuniario di cui al decreto ingiuntivo n.
563/2008, la intimava, con atto di Controparte_1
precetto notificato il 13 giugno 2023 a , il Parte_1 3
pagamento di euro 70.839,21. L'istante proponeva, pertanto,
formale opposizione avverso il precetto suindicato. Orbene,
a sostegno della proposta opposizione eccepiva preliminarmente il decorso del termine di prescrizione del credito coattivamente azionato nonché la carenza di legittimazione attiva della attesa Controparte_1
l'asserita mancata prova dell'avvenuto acquisto del credito da parte della odierna opposta dalla originaria creditrice
. Controparte_3
Con comparsa di costituzione si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
contestando gli assunti avversi, essendo
[...]
stata la procedura correttamente intentata e proseguita senza che si fosse incorsi in alcun vizio né formale né
sostanziale e ne chiedeva l'integrale rigetto invocando la condanna al pagamento delle spese di lite. Nello specifico,
la società opposta precisava, riassuntivamente, di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della in data 19.08.2021, la Controparte_5
quale a sua volta aveva ha acquistato la piena proprietà
del ramo d'azienda bancaria denominato “Ramo d'azienda UBI”
in data 19.02.2021. Sottolineava, altresì, l'intervenuta fusione tra ed UBI banca in Controparte_6 4
data 20.02.2017. Deduceva, pertanto, che dell'avvenuta cessione era stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II
n. 98 del 19.08.2021 che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari,
risalenti al periodo tra il 1950 e il 2021. In merito all'eccezione di prescrizione ne contestava il decorso in quanto la con atto di intervento Controparte_3
in data 9.11.2007, prendeva parte all'esecuzione n.
1236/2007 incardinata presso il Tribunale di Napoli, avente ad oggetto i conti correnti intestati a Controparte_4
comportando quindi la sospensione del termine di prescrizione. La suddetta procedura, in un primo momento sospesa in seguito all'introduzione del procedimento di accertamento della simulazione del contratto di compravendita, è stata estinta nel luglio 2021. Concludeva
pertanto per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del giorno
25.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue. 5
L'opposizione è risultata infondata e va pertanto rigettata.
In relazione al presunto difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”. L'art. 58 TUB,
infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della
cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo
quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti
dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria
dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle
singole controparti dei rapporti acquisiti”. Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58
TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di 6
cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla
circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui
la cessione si è perfezionata è nella titolarità del
cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la
prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non
sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
I, 17.3.06, n. 5997).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato 7
momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con
la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi,
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di
Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I,
28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n. 5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che 8
richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di
cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2
della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al Giudice
del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti,
gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi,
quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di
una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
in capo al cessionario la produzione dell'avviso di 9
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione
per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017).
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei predetti rapporti ceduti,
risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione, per la formazione delle singole categorie, consentano di individuarli senza incertezze. In
altri termini, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in GU individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella definizione stessa di
“cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti. 10
Di talché la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né
suscettibile di convincente contestazione. Facendo,
infatti, applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione.
Pertanto, alla stregua di quanto suesposto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo della CP_1
non emergendo alcun dato probatorio di segno
[...]
contrario a quelli esaminati.
Nel merito, quanto alla sollevata eccezione di prescrizione, principio generale è quello secondo cui “il
ricorso per intervento nell'ambito di un processo esecutivo
pendente, contiene la domanda di partecipazione alla
distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione del
bene pignorato, ed è quindi equiparabile alla 'domanda
proposta nel corso di un giudizio' annoverata dall'art.
2943 c.c. comma secondo, tra gli atti idonei ad
interrompere la prescrizione” (cfr. Cass. n. 11794 del 11
12.05.2008). Nella fattispecie, con atto di intervento del
9 novembre 2007 la prendeva Parte_3
parte all'esecuzione n. 1236/2007 R.G.E., incardinata presso il Tribunale di Napoli nei confronti di Pt_1
dalla Tra le
[...] Controparte_7
premesse, la cedente indicava espressamente che l'intervento medesimo fosse fondato sul credito vantato nei confronti dell'esecutato e relativo al saldo debitore dei conti corrente n. 876/55964 e n. 876/56692, intestati a
[...]
di cui si CP_4 Controparte_4 Parte_1
era costituito garante. Successivamente, l'istituto bancario ha prodotto il titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 563/2008, emesso dal Tribunale di
Napoli il 17 gennaio 2008, nei confronti della
[...]
nonché dei garanti, Controparte_4 Pt_1
e Ne deriva, dunque, che la pendenza della Pt_2
procedura esecutiva ha senz'altro sospeso il termine prescrizionale.
Sul punto, si rileva come l'art. 2943 c.c. dispone che “la
prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con
il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione
ovvero conservativo o esecutivo. L'art. 2945 c.c. statuisce che “per effetto della interruzione s'inizia un nuovo 12
periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta
mediante uno degli atti indicati dai primi due commi
dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al
momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce
il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo
l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione
comincia dalla data dell'atto interruttivo”.
Con provvedimento del 9 dicembre 2009 il Tribunale di
Napoli disponeva la sospensione dell'esecuzione. Le parti,
tra cui , non provvedevano ad introdurre il giudizio Pt_1
di opposizione di merito per cui nel luglio 2021, il
Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott.
Cataldi, dichiarava estinta la procedura esecutiva,
disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Ne segue che il creditore intervenuto
[...]
nulla poteva compiere per dare Parte_3
impulso alla procedura sospesa. Come espressamente sancito dalla Corte di Cassazione, infatti, “in tema di
prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato
dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli
effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., quando la chiusura
della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello
scopo della stessa, ovvero, alternativamente, il suddetto 13
scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia
determinata da una condotta non ascrivibile al creditore”
(Cass., Sez III, n. 12239 del 9.5.19).
In definitiva, non si è verificata la prescrizione e l'opposizione incardinata va rigettata con la conferma dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio in favore di parte opposta che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
se dovute e come per legge.
Napoli, 01/11/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 15030 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.), e vertente
T R A
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli al vico Belledonne a Chiaia n. 25
presso lo studio dell'avv. Carlo Carbone (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto introduttivo
- OPPONENTE - 2
E
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa in qualità di mandataria elettivamente domiciliata Controparte_2
in Arona (NO) alla via 2 Giugno n. 45 presso lo studio dell'avv. Francesca Cacopardo (C.F. che C.F._3
la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La stipulava con la Controparte_3 [...]
due contratti di conto corrente n. Controparte_4
876/55964 e n. 876/56692 garantiti da fideiussione da parte di e Parte_1 Parte_2
A seguito del mancato pagamento delle rate di finanziamento, l'Istituto di credito otteneva il decreto ingiuntivo n. 563/2008, emesso dal Tribunale di Napoli il
17.01.2008. Stante la perdurante insoddisfazione del credito pecuniario di cui al decreto ingiuntivo n.
563/2008, la intimava, con atto di Controparte_1
precetto notificato il 13 giugno 2023 a , il Parte_1 3
pagamento di euro 70.839,21. L'istante proponeva, pertanto,
formale opposizione avverso il precetto suindicato. Orbene,
a sostegno della proposta opposizione eccepiva preliminarmente il decorso del termine di prescrizione del credito coattivamente azionato nonché la carenza di legittimazione attiva della attesa Controparte_1
l'asserita mancata prova dell'avvenuto acquisto del credito da parte della odierna opposta dalla originaria creditrice
. Controparte_3
Con comparsa di costituzione si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
contestando gli assunti avversi, essendo
[...]
stata la procedura correttamente intentata e proseguita senza che si fosse incorsi in alcun vizio né formale né
sostanziale e ne chiedeva l'integrale rigetto invocando la condanna al pagamento delle spese di lite. Nello specifico,
la società opposta precisava, riassuntivamente, di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della in data 19.08.2021, la Controparte_5
quale a sua volta aveva ha acquistato la piena proprietà
del ramo d'azienda bancaria denominato “Ramo d'azienda UBI”
in data 19.02.2021. Sottolineava, altresì, l'intervenuta fusione tra ed UBI banca in Controparte_6 4
data 20.02.2017. Deduceva, pertanto, che dell'avvenuta cessione era stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II
n. 98 del 19.08.2021 che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari,
risalenti al periodo tra il 1950 e il 2021. In merito all'eccezione di prescrizione ne contestava il decorso in quanto la con atto di intervento Controparte_3
in data 9.11.2007, prendeva parte all'esecuzione n.
1236/2007 incardinata presso il Tribunale di Napoli, avente ad oggetto i conti correnti intestati a Controparte_4
comportando quindi la sospensione del termine di prescrizione. La suddetta procedura, in un primo momento sospesa in seguito all'introduzione del procedimento di accertamento della simulazione del contratto di compravendita, è stata estinta nel luglio 2021. Concludeva
pertanto per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del giorno
25.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue. 5
L'opposizione è risultata infondata e va pertanto rigettata.
In relazione al presunto difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”. L'art. 58 TUB,
infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della
cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo
quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti
dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria
dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle
singole controparti dei rapporti acquisiti”. Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58
TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di 6
cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla
circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui
la cessione si è perfezionata è nella titolarità del
cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la
prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non
sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
I, 17.3.06, n. 5997).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato 7
momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con
la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi,
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di
Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I,
28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n. 5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che 8
richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di
cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2
della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al Giudice
del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti,
gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi,
quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di
una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
in capo al cessionario la produzione dell'avviso di 9
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione
per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017).
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei predetti rapporti ceduti,
risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione, per la formazione delle singole categorie, consentano di individuarli senza incertezze. In
altri termini, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in GU individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella definizione stessa di
“cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti. 10
Di talché la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né
suscettibile di convincente contestazione. Facendo,
infatti, applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione.
Pertanto, alla stregua di quanto suesposto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo della CP_1
non emergendo alcun dato probatorio di segno
[...]
contrario a quelli esaminati.
Nel merito, quanto alla sollevata eccezione di prescrizione, principio generale è quello secondo cui “il
ricorso per intervento nell'ambito di un processo esecutivo
pendente, contiene la domanda di partecipazione alla
distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione del
bene pignorato, ed è quindi equiparabile alla 'domanda
proposta nel corso di un giudizio' annoverata dall'art.
2943 c.c. comma secondo, tra gli atti idonei ad
interrompere la prescrizione” (cfr. Cass. n. 11794 del 11
12.05.2008). Nella fattispecie, con atto di intervento del
9 novembre 2007 la prendeva Parte_3
parte all'esecuzione n. 1236/2007 R.G.E., incardinata presso il Tribunale di Napoli nei confronti di Pt_1
dalla Tra le
[...] Controparte_7
premesse, la cedente indicava espressamente che l'intervento medesimo fosse fondato sul credito vantato nei confronti dell'esecutato e relativo al saldo debitore dei conti corrente n. 876/55964 e n. 876/56692, intestati a
[...]
di cui si CP_4 Controparte_4 Parte_1
era costituito garante. Successivamente, l'istituto bancario ha prodotto il titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 563/2008, emesso dal Tribunale di
Napoli il 17 gennaio 2008, nei confronti della
[...]
nonché dei garanti, Controparte_4 Pt_1
e Ne deriva, dunque, che la pendenza della Pt_2
procedura esecutiva ha senz'altro sospeso il termine prescrizionale.
Sul punto, si rileva come l'art. 2943 c.c. dispone che “la
prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con
il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione
ovvero conservativo o esecutivo. L'art. 2945 c.c. statuisce che “per effetto della interruzione s'inizia un nuovo 12
periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta
mediante uno degli atti indicati dai primi due commi
dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al
momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce
il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo
l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione
comincia dalla data dell'atto interruttivo”.
Con provvedimento del 9 dicembre 2009 il Tribunale di
Napoli disponeva la sospensione dell'esecuzione. Le parti,
tra cui , non provvedevano ad introdurre il giudizio Pt_1
di opposizione di merito per cui nel luglio 2021, il
Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott.
Cataldi, dichiarava estinta la procedura esecutiva,
disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Ne segue che il creditore intervenuto
[...]
nulla poteva compiere per dare Parte_3
impulso alla procedura sospesa. Come espressamente sancito dalla Corte di Cassazione, infatti, “in tema di
prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato
dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli
effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., quando la chiusura
della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello
scopo della stessa, ovvero, alternativamente, il suddetto 13
scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia
determinata da una condotta non ascrivibile al creditore”
(Cass., Sez III, n. 12239 del 9.5.19).
In definitiva, non si è verificata la prescrizione e l'opposizione incardinata va rigettata con la conferma dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio in favore di parte opposta che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
se dovute e come per legge.
Napoli, 01/11/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso