Sentenza 15 luglio 2008
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle norme transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005 la pendenza del grado d'appello ha inizio con la sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2008, n. 38587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38587 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 15/07/2008
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3245
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 012476/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR BI, N. IL 08/10/1955;
avverso SENTENZA del 24/09/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. DI LUSTRO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR AB, nella sua qualità di amministratore di fatto della "Panetteria s.n.c." di AR LL e AR MB, dichiarata fallita in data 16.4.1991, è stato condannato dal Tribunale di Milano alle pene ritenute di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravata, e tale sentenza, a parte una riduzione di pena, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano.
Il OR ricorre per Cassazione chiedendo annullamento della sentenza di secondo grado sulla base di cinque motivi. Con il primo motivo deduce falsa ed erronea applicazione di legge in quanto la Corte d'Appello erroneamente avrebbe ritenuto che lui fosse amministratore di fatto della fallita società, non considerando che il curatore fallimentare al dibattimento aveva dichiarato di non ricordare nulla delle vicende di quel fallimento. Se avesse constatato la posizione di OR come amministratore di fatto avrebbe esteso a lui il fallimento.
La testimonianza del commercialista della società, dott. VA, non era sufficiente perché il OR gli sarebbe stato presentato dai AR come loro unico referente e perché il teste aveva affermato che l'imputato non gli consegnava le documentazioni contabili, non pagava le fatture ed i contributi. Si tratterebbe di elementi negativi che non qualificavano la sua posizione come amministratore di fatto;
lui era solo il collegamento fra la famiglia ed il commercialista.
Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e carenza di motivazione perché la Corte d'Appello ha ritenuto la posizione di amministratore di fatto del OR sulla base di una non attività di amministrazione, irrilevante essendo poi che lui si fosse fatto consegnare dal AL tutta la documentazione contabile ed avesse in seguito revocato il mandato al AL stesso. Non si tratterebbe di tipiche attività amministrative, ma di attività del mero nuncius volontà dei AR.
Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione in merito alla condanna per bancarotta documentale, posto che da una memoria prodotta in una causa civile si dava atto che la documentazione contabile era stata da lui restituita a AR MB. La Corte d'Appello ha rilevato solo l'avvenuta consegna della documentazione da AL a OR ed il fatto che il Tribunale aveva riconosciuto estraneità del AR. Illogico è peraltro ritenere che, assolto l'amministratore di diritto, la sparizione della contabilità, parte della quale ritrovata in un torrente dalla guardia forestale di Brescia fosse da attribuire a OR.
Con il quarto motivo deduce erronea valutazione delle prove con riferimento all'attribuzione ai OR della responsabilità per l'intero passivo della società, quando era stato dimostrato che parte derivava da debiti personali di AR LL, e che l'imputato aveva pagato debiti della AR LL per L. 400 milioni come provato in primo grado con documenti che i giudici del merito non hanno considerato.
Con il quinto motivo deduce erronea applicazione della legge in materia di prescrizione e propone questione di illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2006, art. 10. MOTIVI DELLA DECISIONE
Manifestamente infondato è il motivo di ricorso relativo alla pretesa prescrizione del reato. Come ha rilevato la Corte territoriale, il procedimento si trovava già in fase di appello alla data (8.12.2005) di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, risalendo la sentenza di primo grado, l'unico parametro certo di riferimento al fine di individuare il momento in cui fissare l'inizio della fase di impugnazione, alla data del 15.12.1999; così, secondo la disposizione transitoria di cui alla citata legge, art. 10, comma 3, quale risultante dalla pronuncia della sentenza n. 393/06 della Corte Costituzionale, il regime della prescrizione applicabile ai reati per i quali i procedimenti siano pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di Cassazione è quello stabilito dalla normativa previgente, con la conseguenza che il delitto ascritto al OR, tenuto conto delle interruzioni e dell'applicabilità del termine massimo di anni ventidue e mesi sei, non si prescriverà prima del 16 ottobre 2013.
Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, sollevata dal ricorrente con riferimento all'art. 3 Cost.. La Corte costituzionale con la sentenza n. 393 del 2006 ha ritenuto non ragionevole la previsione di non operatività dei più favorevoli termini di prescrizione nei procedimenti pendenti in primo grado per i quali fosse stato già dichiarato aperto il dibattimento, sulla base della considerazione che tale cadenza processuale "non è in alcun modo idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione", non solo perché si tratta di un incombente che "non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi - e, tra essi il giudizio abbreviato - che hanno la funzione di "deflazionare" il dibattimento)" ma anche perché esso non "è incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 c.p., il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori". Come ha ritenuto la giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 42189 del 27/11/2006, Olivo), "dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna, potenzialmente idonea a produrre il giudicato, le aporie ritenute non ragionevoli dalla Corte costituzionale sicuramente si risolvono;
nei giudizi di impugnazione,.. perde infatti di rilievo la differenziazione dei moduli procedimentali, nessuno dei quali viene a essere "discriminato", e la sentenza di condanna, oggetto di impugnazione, è appunto atto interruttivo della prescrizione, a norma dell'art. 160 c.p., comma 1, come lo è, per consolidata giurisprudenza, il decreto di citazione in appello (ex art. 160 c.p., comma 2). Anzi ..una lex mitior retroattiva che travolgesse i procedimenti giunti ai gradi di impugnazione parrebbe sacrificare l'aspettativa costituzionalmente tutelata della ragionevole durata del processo, la quale implica non solo che il processo non sia intollerabilmente lungo, ma anche che esso, dopo una pronuncia di condanna contestata dall'imputato, possa essere portato a conclusione. Una simile previsione di retroattività generalizzata sarebbe inoltre irragionevolmente lesiva di preminenti valori quali, per usare le stesse parole usate dalla Corte Cost., "quelli dell'efficienza del processo" (correlata all'attività cognitiva del giudizio di primo grado, nonché "della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatali della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo".
Peraltro, con riferimento alla questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., occorre rammentare come la stessa Corte Costituzionale abbia affermato (sent. n. 394 del 2006) la possibilità di sottoporre a sindacato di costituzionalità, in riferimento alla parità di trattamento, proprio le disposizioni penali retroattive di favore, tra le quali vengono annoverate quelle che implicano l'estinzione del reato, così che una loro irragionevole estensione potrebbe proporsi come fonte di alterazione della parità di condizioni.
In definitiva la scelta del legislatore di non rendere applicabili i più favorevoli termini di prescrizione introdotti dalla L. n. 251 del 2005 ai reati oggetto dei giudizi di impugnazione in corso, "non solo è positivamente ragionevole, ma rappresenta la condizione minima per la salvaguardia dei valori di rilievo primario che la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto meritevoli di salvaguardia". Inammissibili sono poi i motivi di ricorso (1, 2, 4) relativi all'affermazione di responsabilità del OR per la bancarotta patrimoniale lui ascritta al capo A), sotto le lettere a) e b) della rubrica.
Il ricorrente ripropone in modo del tutto generico questioni di fatto sulla sussistenza delle distrazioni degli incassi del negozio e sulla stipula dei fittizi contratti di leasing, riproponendo questioni che i giudici del merito avevano affrontato, rilevando la materialità della distrazione dei fondi e l'assoluta mancanza di prova circa il fatto che il prevenuto avesse pagato debiti della società per somme superiori a quelle prese (espressione del prevenuto), così come la non seriamente contestata fittizietà delle operazioni di leasing per forniture di beni alla società fallita. Il ricorrente, espressamente contestando le modalità di valutazione della prova, propone a questa Corte Suprema in modo non consentito in sede di legittimità una ricostruzione alternativa del fatto a fronte delle motivazioni delle decisioni di merito di cui non riesce ad evidenziare le meramente asserite carenze di consequenzialità logica.
Ugualmente, per quanto riguarda la propria qualificazione come amministratore di fatto della società, il ricorrente pretende di qualificare come illogica, per aver dedotto la propria veste di amministratore di fatto da elementi negativi, la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva ricordato che il commercialista dott. AL, precedente consulente della società, aveva riferito che il prevenuto non consegnava allo studio alcuna documentazione contabile, non pagava le fatture, non effettuava il pagamento dei contributi INPS;
appare al contrario evidente dal contesto motivazionale, da cui risulta come il OR, convivente della socia ed amministratrice AR LL, avesse preso in mano la gestione della società e come a lui facessero capo i rapporti con il predetto commercialista al quale i AR avevano presentato il prevenuto come esperto di gestione aziendale, la persona con la quale il consulente avrebbe da quel momento avuto tutti i rapporti relativi alla gestione della società, come egli si fosse fatto consegnare tutta la documentazione contabile, con un comportamento tipico del responsabile della gestione aziendale, il quale era giunto fino ad un atto di grande rilevanza quale quello della revoca dell'incarico al consulente AL proprio per le ripetute contestazioni che il professionista gli aveva fatto sul modo di gestione della società. Da ciò appare evidente come le indicazioni in negativo sopra evidenziate dalla Corte territoriale non fossero altro che la manifestazione da parte del AL di quali fossero state le inadempienze del prevenuto come amministratore una volta che ne aveva assunto di fatto la veste.
Nessuna caduta di consequenzialità logica quindi nella motivazione della Corte, che ha anche risposto in modo adeguato e non censurabile in questa sede alle restanti osservazioni dell'appellante circa la sua qualificazione come amministratore di fatto, rilievi in punto di fatto riproposti in modo non ammissibile con il ricorso. In relazione alla bancarotta documentale, contestata al OR al capo A), lett. c) occorre rilevare come in sede di appello fosse stato evidenziato con produzione documentale che AR MB nell'ambito di un diverso procedimento civile avrebbe dato atto che la documentazione contabile della società era stata a lui restituita dal OR, una volta che l'aveva ricevuta dal VA. La Corte territoriale ha ritenuto l'infondatezza di un tale rilievo sostenendo che dalla deposizione del VA era risultato che la documentazione contabile sarebbe stata da questo consegnata al OR e che sarebbe stata significativa la circostanza che parte di essa in seguito era stata trovata nel bresciano in un corso d'acqua.
Non è dato di comprendere dalla motivazione della sentenza della Corte territoriale le circostanze di fatto, non valutabili autonomamente da questa Corte Suprema, sulla base delle quali aveva ritenuto di considerare infondato il rilievo dell'appellante in merito all'aver egli consegnato a AR MB le scritture contabili quando le aveva ricevute dal VA, e quindi, nella prospettazione dell'appellante, in un momento anteriore a quello che il AR per mezzo del suo difensore in una causa civile avrebbe indicato come il momento in cui era avvenuta la restituzione a lui delle scritture da parte dell'attuale ricorrente.
In definitiva si rende necessaria una rivalutazione del merito delle vicende relative alle scritture contabili per qualificare l'incidenza della prova di estraneità proposta dal OR nel giudizio di merito e sulla validità quale il giudice di appello non ha motivato in modo adeguato. La sentenza della Corte d'Appello di Milano dovrà quindi essere annullata limitatamente alla bancarotta documentale con rinvio ad altra sezione della predetta Corte per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta documentale, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2008