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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/07/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI - Sezione civile-
Il Tribunale di OC, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 230/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Tito CIMINO, con studio in OC alla Via C.F._1
Tevere n.80, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Via Barberini n. 38, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, C.F. e P.I. con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n.14, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Alessandra Currò;
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento, proventi beni demaniali, indennità di occupazione senza titolo, successione ereditaria, difetto di legittimazione passiva, divisione debiti ereditari, prescrizione, violazione art. 1 co. 274 L. 311/2004;
CONCLUSIONI: come riportate in atti e nelle memorie ex art. 189 cpc e nelle note scritte;
La causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025, tenutasi in modalità cartolare;
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e l' , proponendo opposizione ex art. 615, Controparte_1 Controparte_2 comma 1, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 09420230038405278001, notificatagli in data
15/02/2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 96.638,41 a titolo di
"Proventi beni del demanio anno 2022" .
A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto i seguenti motivi:
- Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 1, comma 274, della Legge n. 311/2004:
l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta senza la preventiva notifica di una valida "seconda richiesta di pagamento", in quanto la richiesta prot. 2768 del 04/02/2022 , indicata come tale nella cartella, dovrebbe qualificarsi come prima richiesta, avendo la stessa amministrazione comunale ammesso l'erroneità della precedente comunicazione.
- Difetto di titolarità del credito in capo all' : il bene immobile da cui Controparte_1 originerebbe la pretesa creditoria non sarebbe di proprietà del bensì del Commissariato CP_1
Gioventù Italiana sin dal 1931, come risulterebbe da certificato ipotecario speciale prodotto in atti .
- Difetto di legittimazione passiva dell'attore: il sig. ha eccepito di non essere tenuto al Pt_1 pagamento delle somme richieste, non avendo mai accettato, né espressamente né tacitamente,
l'eredità della madre, sig.ra (deceduta il 04/03/2016) , e non avendo mai avuto il Persona_1 possesso di alcun bene ereditario.
-Violazione dell'art. 752 c.c. e dell'art. 8 D.Lgs. 472/1997: in via subordinata, ha eccepito che, trattandosi di debito ereditario, la pretesa avrebbe dovuto essere avanzata *pro quota* nei confronti di ciascun coerede e non per l'intero in via solidale. Ha inoltre dedotto la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni.
- Intervenuta prescrizione quinquennale: ha eccepito la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., di parte degli importi richiesti, in particolare per le annualità dal 1996 al 2017.
L'attore ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, l'annullamento della stessa e, in subordine, la declaratoria di prescrizione parziale del credito, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio l' , contestando integralmente le avverse deduzioni. In Controparte_1 particolare, ha sostenuto la piena legittimità della procedura di iscrizione a ruolo, la natura demaniale marittima del bene (come accertato con sentenza n. 45/2020 di questo Tribunale ), la sussistenza della qualità di erede in capo all'attore in assenza di rinuncia, l'inapplicabilità dell'art. 8 D.Lgs. 472/1997 trattandosi di indennità e non di sanzioni, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la natura permanente dell'illecito da occupazione abusiva.
Si è altresì costituita l' , eccependo in via preliminare il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito della pretesa, essendo il suo ruolo limitato alla mera riscossione dei crediti iscritti a ruolo dall'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per quanto di sua competenza.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025
DIRITTO
L'opposizione proposta dal sig. è fondata e merita accoglimento per le ragioni Parte_1
e nei termini di seguito esposti.
1) SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE PARTI CONVENUTE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . L'eccezione è parzialmente fondata. È principio consolidato Controparte_2 che, in materia di riscossione a mezzo ruolo, l'azione del contribuente volta a contestare il merito della pretesa creditoria debba essere proposta nei confronti dell'ente titolare del credito, mentre l'opposizione può essere rivolta all'agente della riscossione solo per vizi propri della cartella di pagamento o del procedimento di riscossione [Tribunale Di Lecce, Sentenza n.370 del 4 Febbraio
2025]. Nel caso di specie, i motivi di opposizione attengono prevalentemente al merito della pretesa
(titolarità del bene, qualità di erede, quantificazione del debito, prescrizione), questioni che esulano dalla sfera di competenza e responsabilità dell'agente della riscossione, il cui operato è vincolato al ruolo formato dall'ente impositore [Cass. Civ., Sez. 5, N. 1288 del 18-01-2019].
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' per Controparte_2 tutti i motivi che attengono alla fondatezza della pretesa creditoria. La stessa è, invece, correttamente evocata in giudizio quale soggetto che ha emesso l'atto impugnato e che è responsabile della procedura di notifica e riscossione.
2) NEL MERITO DELL'OPPOSIZIONE
L'opposizione è fondata sul dirimente motivo relativo al difetto di legittimazione passiva dell'attore.
2.1) SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SIG. LASCALA GIUSEPPE
L'attore ha eccepito di non essere tenuto al pagamento delle somme ingiunte, non avendo mai assunto la qualità di erede della madre, sig.ra dante causa dell'occupazione abusiva. La pretesa Persona_1 creditoria, infatti, si fonda sulla presunta successione *mortis causa* del sig. nella posizione Pt_1 debitoria della defunta.
Secondo i principi generali in materia di successioni, la qualità di erede non si acquista per la sola apertura della successione, ma richiede un atto di accettazione, espressa o tacita (art. 474 c.c.). La semplice chiamata all'eredità non è di per sé sufficiente a determinare la trasmissione dei debiti ereditari. Grava sul creditore che agisce in giudizio nei confronti del "chiamato" l'onere di provare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di quest'ultimo, e quindi l'assunzione della qualità di erede.
Nel caso di specie, l' si è limitata ad affermare che l'attore non avrebbe Controparte_1 rinunciato all'eredità e che non sarebbe decorso il termine decennale per l'accettazione . Tale argomentazione non è sufficiente a fondare la pretesa. La mancata rinuncia, infatti, non equivale ad accettazione. L'onere della prova gravava sull'ente creditore, il quale avrebbe dovuto dimostrare il compimento, da parte del sig. , di atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di Pt_1 accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.), ovvero la sua qualità di chiamato in possesso di beni ereditari (art. 485 c.c.).
Dagli atti di causa non emerge alcuna prova in tal senso. L'attore ha specificamente negato di aver mai posseduto beni ereditari e le convenute non hanno fornito alcuna prova contraria. La mera indicazione del sig. quale "coobbligato" nella cartella di pagamento o la sua evocazione Pt_1 quale contumace in un precedente giudizio di usucapione non costituiscono prova dell'accettazione dell'eredità.
In assenza della prova della qualità di erede in capo al sig. , la pretesa creditoria Parte_1 avanzata nei suoi confronti dall' risulta priva di fondamento giuridico. La Controparte_1 cartella di pagamento impugnata deve, pertanto, essere annullata per difetto di legittimazione passiva dell'attore.
L'accoglimento di tale motivo, essendo dirimente, comporta l'assorbimento degli altri motivi di opposizione. Tuttavia, ai fini di una più completa disamina e in considerazione della richiesta di riduzione delle spese di lite per la complessità delle questioni trattate, si ritiene opportuno esaminare,
'ad abundantiam', anche gli ulteriori profili di illegittimità dedotti.
2.2) SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 274, L. 311/2004
Tale motivo è infondato. La norma citata subordina la riscossione mediante ruolo alla notifica di una
"seconda richiesta di pagamento". Nel caso di specie, risulta che il quale ente Controparte_3 gestore, ha notificato una prima richiesta in data 04/10/2021 (prot. 23076) e una seconda in data
04/02/2022 (prot. 2768) . Il fatto che la seconda comunicazione rettificasse un "mero errore materiale" di calcolo contenuto nella prima non ne inficia la natura di "seconda richiesta", avendo essa pienamente assolto alla funzione di sollecitare nuovamente il pagamento e di avvisare dell'imminente iscrizione a ruolo, nel rispetto del contraddittorio procedimentale.
2.3) SUL DIFETTO DI TITOLARITÀ DEL BENE
Anche tale motivo è infondato. La natura demaniale marittima del bene in questione è stata accertata con la sentenza n. 45/2020, resa da questo stesso Tribunale in un giudizio intercorso tra le medesime parti (o i loro danti causa) . Tale pronuncia, sebbene non passata in giudicato, costituisce un elemento probatorio di particolare rilevanza che, unitamente alla documentazione prodotta dall' CP_1
(visure catastali , verbali di ispezione), comprova in modo univoco l'appartenenza del bene
[...] al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile. I beni del demanio marittimo sono inalienabili e non usucapibili , e la loro gestione spetta all'Agenzia del Demanio, la quale è pertanto pienamente legittimata a richiederne i proventi.
2.4) SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 752 C.C. E SULLA PRESCRIZIONE
Questi motivi, se non fossero assorbiti, sarebbero parzialmente fondati. Qualora l'attore avesse la qualità di erede, la pretesa per l'intero importo sarebbe illegittima. I debiti ereditari si dividono tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote (art. 752 c.c.), senza vincolo di solidarietà, salvo diversa disposizione del testatore. La giurisprudenza è costante nell'affermare che il creditore deve agire nei confronti di ciascun coerede 'pro quota' [Tribunale Ordinario Messina, sentenza n. 145/2017]. La cartella, richiedendo il pagamento dell'intero importo in solido, sarebbe quindi illegittima in parte qua.
Anche l'eccezione di prescrizione sarebbe parzialmente fondata. L'indennità per occupazione senza titolo di un bene demaniale ha natura risarcitoria e si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. Trattandosi di un illecito permanente, il termine di prescrizione decorre di giorno in giorno, ovvero, per le obbligazioni periodiche come quella in esame, dalla scadenza di ogni singola annualità.
La prima richiesta di pagamento, notificata nell'ottobre 2021 , ha validamente interrotto la prescrizione. Pertanto, sarebbero prescritte tutte le pretese relative alle annualità maturate prima del quinquennio antecedente a tale data, ovvero quelle dal 1996 al 2015.
3) SULLE SPESE DI LITE
L'esito del giudizio, con l'accoglimento della domanda principale dell'attore per il dirimente motivo del difetto di legittimazione passiva, comporterebbe di regola la condanna delle convenute soccombenti alla rifusione delle spese di lite. Tuttavia, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
In primo luogo, si ravvisa una soccombenza reciproca virtuale. L'attore, pur vittorioso sul punto decisivo della carenza della qualità di erede, è risultato soccombente su altre questioni di non secondaria importanza, quali la legittimità della procedura di iscrizione a ruolo e la titolarità del bene in capo al L' , a sua volta, pur avendo visto riconosciuta la titolarità CP_1 Controparte_1 del proprio diritto, è risultata soccombente sulla prova della legittimazione passiva dell'attore e, in via ipotetica, avrebbe subito un accoglimento parziale delle eccezioni di divisione del debito e di prescrizione. In secondo luogo, la controversia ha presentato notevole complessità, involgendo l'esame di molteplici e articolate questioni giuridiche in materia di diritto demaniale, successorio e tributario.
La giurisprudenza ha più volte riconosciuto che la complessità della lite e la rilevanza delle questioni trattate possono giustificare una deroga al principio della soccombenza, anche attraverso la compensazione delle spese [Tribunale di Monza, Sentenza n.1007 del 23 marzo 2024][Tribunale Di
Lecce, Sentenza n.370 del 4 Febbraio 2025][Tribunale di Termini Imerese sentenza n.
833/2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 13434 del 20-05-2025].
Infine, va considerata la posizione dell' , la cui evocazione in Controparte_2 giudizio, sebbene necessaria quale emittente dell'atto, si è rivelata infondata nel merito per ragioni non imputabili al suo operato. Anche nei suoi confronti, pertanto, appare equo disporre la compensazione delle spese. La combinazione di tali elementi – l'esito complessivo della lite, la soccombenza reciproca sulle varie questioni dibattute e la particolare complessità della materia del contendere – integra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OC, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal sig. nei confronti dell' e dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_2
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA la cartella di pagamento n.
09420230038405278001, notificata al sig. per difetto di legittimazione passiva Parte_1 dell'attore.
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine al Controparte_2 merito della pretesa creditoria.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in OC, in data 15 luglio 2025.
Il Giudice
Emanuele Deidda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI - Sezione civile-
Il Tribunale di OC, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 230/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Tito CIMINO, con studio in OC alla Via C.F._1
Tevere n.80, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Via Barberini n. 38, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, C.F. e P.I. con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n.14, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Alessandra Currò;
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento, proventi beni demaniali, indennità di occupazione senza titolo, successione ereditaria, difetto di legittimazione passiva, divisione debiti ereditari, prescrizione, violazione art. 1 co. 274 L. 311/2004;
CONCLUSIONI: come riportate in atti e nelle memorie ex art. 189 cpc e nelle note scritte;
La causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025, tenutasi in modalità cartolare;
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e l' , proponendo opposizione ex art. 615, Controparte_1 Controparte_2 comma 1, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 09420230038405278001, notificatagli in data
15/02/2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 96.638,41 a titolo di
"Proventi beni del demanio anno 2022" .
A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto i seguenti motivi:
- Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 1, comma 274, della Legge n. 311/2004:
l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta senza la preventiva notifica di una valida "seconda richiesta di pagamento", in quanto la richiesta prot. 2768 del 04/02/2022 , indicata come tale nella cartella, dovrebbe qualificarsi come prima richiesta, avendo la stessa amministrazione comunale ammesso l'erroneità della precedente comunicazione.
- Difetto di titolarità del credito in capo all' : il bene immobile da cui Controparte_1 originerebbe la pretesa creditoria non sarebbe di proprietà del bensì del Commissariato CP_1
Gioventù Italiana sin dal 1931, come risulterebbe da certificato ipotecario speciale prodotto in atti .
- Difetto di legittimazione passiva dell'attore: il sig. ha eccepito di non essere tenuto al Pt_1 pagamento delle somme richieste, non avendo mai accettato, né espressamente né tacitamente,
l'eredità della madre, sig.ra (deceduta il 04/03/2016) , e non avendo mai avuto il Persona_1 possesso di alcun bene ereditario.
-Violazione dell'art. 752 c.c. e dell'art. 8 D.Lgs. 472/1997: in via subordinata, ha eccepito che, trattandosi di debito ereditario, la pretesa avrebbe dovuto essere avanzata *pro quota* nei confronti di ciascun coerede e non per l'intero in via solidale. Ha inoltre dedotto la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni.
- Intervenuta prescrizione quinquennale: ha eccepito la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., di parte degli importi richiesti, in particolare per le annualità dal 1996 al 2017.
L'attore ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, l'annullamento della stessa e, in subordine, la declaratoria di prescrizione parziale del credito, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio l' , contestando integralmente le avverse deduzioni. In Controparte_1 particolare, ha sostenuto la piena legittimità della procedura di iscrizione a ruolo, la natura demaniale marittima del bene (come accertato con sentenza n. 45/2020 di questo Tribunale ), la sussistenza della qualità di erede in capo all'attore in assenza di rinuncia, l'inapplicabilità dell'art. 8 D.Lgs. 472/1997 trattandosi di indennità e non di sanzioni, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la natura permanente dell'illecito da occupazione abusiva.
Si è altresì costituita l' , eccependo in via preliminare il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito della pretesa, essendo il suo ruolo limitato alla mera riscossione dei crediti iscritti a ruolo dall'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per quanto di sua competenza.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025
DIRITTO
L'opposizione proposta dal sig. è fondata e merita accoglimento per le ragioni Parte_1
e nei termini di seguito esposti.
1) SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE PARTI CONVENUTE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . L'eccezione è parzialmente fondata. È principio consolidato Controparte_2 che, in materia di riscossione a mezzo ruolo, l'azione del contribuente volta a contestare il merito della pretesa creditoria debba essere proposta nei confronti dell'ente titolare del credito, mentre l'opposizione può essere rivolta all'agente della riscossione solo per vizi propri della cartella di pagamento o del procedimento di riscossione [Tribunale Di Lecce, Sentenza n.370 del 4 Febbraio
2025]. Nel caso di specie, i motivi di opposizione attengono prevalentemente al merito della pretesa
(titolarità del bene, qualità di erede, quantificazione del debito, prescrizione), questioni che esulano dalla sfera di competenza e responsabilità dell'agente della riscossione, il cui operato è vincolato al ruolo formato dall'ente impositore [Cass. Civ., Sez. 5, N. 1288 del 18-01-2019].
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' per Controparte_2 tutti i motivi che attengono alla fondatezza della pretesa creditoria. La stessa è, invece, correttamente evocata in giudizio quale soggetto che ha emesso l'atto impugnato e che è responsabile della procedura di notifica e riscossione.
2) NEL MERITO DELL'OPPOSIZIONE
L'opposizione è fondata sul dirimente motivo relativo al difetto di legittimazione passiva dell'attore.
2.1) SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SIG. LASCALA GIUSEPPE
L'attore ha eccepito di non essere tenuto al pagamento delle somme ingiunte, non avendo mai assunto la qualità di erede della madre, sig.ra dante causa dell'occupazione abusiva. La pretesa Persona_1 creditoria, infatti, si fonda sulla presunta successione *mortis causa* del sig. nella posizione Pt_1 debitoria della defunta.
Secondo i principi generali in materia di successioni, la qualità di erede non si acquista per la sola apertura della successione, ma richiede un atto di accettazione, espressa o tacita (art. 474 c.c.). La semplice chiamata all'eredità non è di per sé sufficiente a determinare la trasmissione dei debiti ereditari. Grava sul creditore che agisce in giudizio nei confronti del "chiamato" l'onere di provare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di quest'ultimo, e quindi l'assunzione della qualità di erede.
Nel caso di specie, l' si è limitata ad affermare che l'attore non avrebbe Controparte_1 rinunciato all'eredità e che non sarebbe decorso il termine decennale per l'accettazione . Tale argomentazione non è sufficiente a fondare la pretesa. La mancata rinuncia, infatti, non equivale ad accettazione. L'onere della prova gravava sull'ente creditore, il quale avrebbe dovuto dimostrare il compimento, da parte del sig. , di atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di Pt_1 accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.), ovvero la sua qualità di chiamato in possesso di beni ereditari (art. 485 c.c.).
Dagli atti di causa non emerge alcuna prova in tal senso. L'attore ha specificamente negato di aver mai posseduto beni ereditari e le convenute non hanno fornito alcuna prova contraria. La mera indicazione del sig. quale "coobbligato" nella cartella di pagamento o la sua evocazione Pt_1 quale contumace in un precedente giudizio di usucapione non costituiscono prova dell'accettazione dell'eredità.
In assenza della prova della qualità di erede in capo al sig. , la pretesa creditoria Parte_1 avanzata nei suoi confronti dall' risulta priva di fondamento giuridico. La Controparte_1 cartella di pagamento impugnata deve, pertanto, essere annullata per difetto di legittimazione passiva dell'attore.
L'accoglimento di tale motivo, essendo dirimente, comporta l'assorbimento degli altri motivi di opposizione. Tuttavia, ai fini di una più completa disamina e in considerazione della richiesta di riduzione delle spese di lite per la complessità delle questioni trattate, si ritiene opportuno esaminare,
'ad abundantiam', anche gli ulteriori profili di illegittimità dedotti.
2.2) SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 274, L. 311/2004
Tale motivo è infondato. La norma citata subordina la riscossione mediante ruolo alla notifica di una
"seconda richiesta di pagamento". Nel caso di specie, risulta che il quale ente Controparte_3 gestore, ha notificato una prima richiesta in data 04/10/2021 (prot. 23076) e una seconda in data
04/02/2022 (prot. 2768) . Il fatto che la seconda comunicazione rettificasse un "mero errore materiale" di calcolo contenuto nella prima non ne inficia la natura di "seconda richiesta", avendo essa pienamente assolto alla funzione di sollecitare nuovamente il pagamento e di avvisare dell'imminente iscrizione a ruolo, nel rispetto del contraddittorio procedimentale.
2.3) SUL DIFETTO DI TITOLARITÀ DEL BENE
Anche tale motivo è infondato. La natura demaniale marittima del bene in questione è stata accertata con la sentenza n. 45/2020, resa da questo stesso Tribunale in un giudizio intercorso tra le medesime parti (o i loro danti causa) . Tale pronuncia, sebbene non passata in giudicato, costituisce un elemento probatorio di particolare rilevanza che, unitamente alla documentazione prodotta dall' CP_1
(visure catastali , verbali di ispezione), comprova in modo univoco l'appartenenza del bene
[...] al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile. I beni del demanio marittimo sono inalienabili e non usucapibili , e la loro gestione spetta all'Agenzia del Demanio, la quale è pertanto pienamente legittimata a richiederne i proventi.
2.4) SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 752 C.C. E SULLA PRESCRIZIONE
Questi motivi, se non fossero assorbiti, sarebbero parzialmente fondati. Qualora l'attore avesse la qualità di erede, la pretesa per l'intero importo sarebbe illegittima. I debiti ereditari si dividono tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote (art. 752 c.c.), senza vincolo di solidarietà, salvo diversa disposizione del testatore. La giurisprudenza è costante nell'affermare che il creditore deve agire nei confronti di ciascun coerede 'pro quota' [Tribunale Ordinario Messina, sentenza n. 145/2017]. La cartella, richiedendo il pagamento dell'intero importo in solido, sarebbe quindi illegittima in parte qua.
Anche l'eccezione di prescrizione sarebbe parzialmente fondata. L'indennità per occupazione senza titolo di un bene demaniale ha natura risarcitoria e si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. Trattandosi di un illecito permanente, il termine di prescrizione decorre di giorno in giorno, ovvero, per le obbligazioni periodiche come quella in esame, dalla scadenza di ogni singola annualità.
La prima richiesta di pagamento, notificata nell'ottobre 2021 , ha validamente interrotto la prescrizione. Pertanto, sarebbero prescritte tutte le pretese relative alle annualità maturate prima del quinquennio antecedente a tale data, ovvero quelle dal 1996 al 2015.
3) SULLE SPESE DI LITE
L'esito del giudizio, con l'accoglimento della domanda principale dell'attore per il dirimente motivo del difetto di legittimazione passiva, comporterebbe di regola la condanna delle convenute soccombenti alla rifusione delle spese di lite. Tuttavia, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
In primo luogo, si ravvisa una soccombenza reciproca virtuale. L'attore, pur vittorioso sul punto decisivo della carenza della qualità di erede, è risultato soccombente su altre questioni di non secondaria importanza, quali la legittimità della procedura di iscrizione a ruolo e la titolarità del bene in capo al L' , a sua volta, pur avendo visto riconosciuta la titolarità CP_1 Controparte_1 del proprio diritto, è risultata soccombente sulla prova della legittimazione passiva dell'attore e, in via ipotetica, avrebbe subito un accoglimento parziale delle eccezioni di divisione del debito e di prescrizione. In secondo luogo, la controversia ha presentato notevole complessità, involgendo l'esame di molteplici e articolate questioni giuridiche in materia di diritto demaniale, successorio e tributario.
La giurisprudenza ha più volte riconosciuto che la complessità della lite e la rilevanza delle questioni trattate possono giustificare una deroga al principio della soccombenza, anche attraverso la compensazione delle spese [Tribunale di Monza, Sentenza n.1007 del 23 marzo 2024][Tribunale Di
Lecce, Sentenza n.370 del 4 Febbraio 2025][Tribunale di Termini Imerese sentenza n.
833/2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 13434 del 20-05-2025].
Infine, va considerata la posizione dell' , la cui evocazione in Controparte_2 giudizio, sebbene necessaria quale emittente dell'atto, si è rivelata infondata nel merito per ragioni non imputabili al suo operato. Anche nei suoi confronti, pertanto, appare equo disporre la compensazione delle spese. La combinazione di tali elementi – l'esito complessivo della lite, la soccombenza reciproca sulle varie questioni dibattute e la particolare complessità della materia del contendere – integra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OC, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal sig. nei confronti dell' e dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_2
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA la cartella di pagamento n.
09420230038405278001, notificata al sig. per difetto di legittimazione passiva Parte_1 dell'attore.
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine al Controparte_2 merito della pretesa creditoria.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in OC, in data 15 luglio 2025.
Il Giudice
Emanuele Deidda