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Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2026, n. 13942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13942 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Società Agricola “La Feudale S.r.l.” avverso l'ordinanza del 01/12/2025 del Tribunale di Bari – Sezione riesame Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Luca Sciarretta, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari – Sezione per il riesame ha rigettato l’appello, proposto nell’interesse della società “La Feudale s.r.l.”, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di una serie di beni intestati alla società. Dalla lettura del ricorso e del provvedimento impugnato emerge che in data 23.10.2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari disponeva il sequestro preventivo per equivalente del profitto di una serie di truffe comunitarie in danno, tra gli altri, di AN ND, ritenuto a capo di un’associazione a delinquere di stampo mafioso e responsabile di una pluralità di reati di truffa, falso ed estorsione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13942 Anno 2026 Presidente: CA RI TT ST Relatore: MO AR Data Udienza: 26/03/2026 2 Il sequestro, secondo quanto indicato nel decreto, veniva disposto su rapporti bancari e beni “intestati” o comunque “riconducibili” all’indagato e ad alcuni suoi familiari. Tra tali beni, in sede di esecuzione del provvedimento, il Pubblico ministero disponeva il sequestro anche di beni intestati alla società “La Feudale s.r.l.”, ritenuta riconducibile all’indagato. Avverso il provvedimento di sequestro, il legale rappresentante della società indicata proponeva istanza di riesame, che veniva rigettata dal Tribunale del riesame di Bari con ordinanza del 18.3.2021 sulla base di due rilievi: l’inammissibilità dei motivi di gravame afferenti i gravi indizi di colpevolezza di AN ND (non essendo il terzo legittimato a contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare nei confronti dell’indagato); l’infondatezza delle doglianze volte a contestare l’effettiva riconducibilità della società “La Feudale s.r.l.” e del pertinente patrimonio ad AN ND, emergente dagli atti di indagine acquisiti. L’ordinanza del Tribunale del riesame non veniva ulteriormente impugnata. Con successiva istanza, proposta dinanzi al Tribunale di Foggia in data 5.8.2025, il legale rappresentante della società “La Feudale s.r.l.” chiedeva la revoca del sequestro preventivo e, avverso il provvedimento di rigetto, esperiva appello, che veniva anch’esso rigettato dal Tribunale di Bari con l’ordinanza oggetto della presente impugnazione. 2. Il ricorso proposto dalla società “La Feudale s.r.l.” è costituito da tre motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge o difetto di motivazione, per non aver, la Corte di appello di Bari, esaminato lo specifico motivo di impugnazione con il quale si lamentava che il sequestro dei beni della società non fosse stato in realtà mai disposto dal Giudice per le indagini preliminari, in quanto la riconducibilità degli stessi ad AN ND era stata apprezzata dal solo Pubblico ministero in fase di esecuzione del sequestro. 2.2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto per violazione di legge e difetto di motivazione, si contesta la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati a carico di AN ND e la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in assenza della quale i reati di truffa sarebbero prescritti. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione per non aver la Corte di appello di Bari esaminato la questione volta a stabilire se potesse effettivamente considerarsi “terzo”, come aveva ritenuto il Tribunale di Bari del Riesame in occasione della precedente ordinanza del 3 18.3.2021, e dunque non legittimato a proporre questioni in ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro, una società, come la ricorrente, ritenuta un mero “guscio vuoto”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché in contrasto la disciplina normativa in materia di sequestro, come specificata dalla giurisprudenza pacifica di questa Corte. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Bari avrebbe travisato il motivo di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro, ritenendo che si intendesse riproporre la questione relativa alla riconducibilità dei beni della società “La Feudale s.r.l.” ad AN ND (già vagliata e rigettata dal Tribunale del riesame con la prima ordinanza 2021), mentre ciò che realmente veniva eccepito è che i beni della società erano stati sottoposti a vincolo sebbene non indicati nell’originario provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari ma individuati su iniziativa del Pubblico ministero, che aveva appunto ritenuto tali beni riconducibili all’indagato. Il Giudice per le indagini preliminari, dunque, avrebbe rimesso al Pubblico ministero una decisione di propria spettanza, il che dovrebbe riflettersi sulla validità del titolo cautelare. Il rilievo è manifestamente infondato perché nessuna disposizione normativa obbliga il Giudice per le indagini preliminari ad individuare in modo specifico i beni da sottoporre a vincolo, trattandosi di un’attività che ben può trovare la sua definizione nella fase esecutiva, di competenza del Pubblico ministero. Questa Corte ha più volte precisato che, in materia di sequestro preventivo finalizzato a garantire la confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di danaro che costituisce il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, n. 17087 del 15/03/2019, Savarese, Rv. 275944 – 01; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736; Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, dep. 2013, Falchero, Rv. 254918 - 01). Trattasi di principio valido anche per l’ipotesi in cui il vincolo venga imposto su beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità del soggetto destinatario della misura (questo il caso affrontato ad esempio nella citata 4 sentenza Sez. 3, n. 17087 del 15/03/2019, Savarese), in quanto il terzo può in ogni caso far valere i propri diritti proponendo istanza di riesame. La giurisprudenza di questa Corte è infatti pacifica nel ritenere che «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi, ma nella disponibilità dell'indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura, ma costituisce presupposto di legittimità della stessa». (Sez. 2, n. 33167 del 16/09/2025, Mingolla, Rv. 288657; Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Coscioni, Rv. 270066; Sez. 3, n.38512 del 22/06/2016, Frisio, Rv. 268086). Ciò è esattamente quanto avvenuto nella fattispecie in esame, in cui la riconducibilità dei beni della società ricorrente all’indagato AN ND è stata vagliata ed accertata dal Tribunale di Bari sia in occasione della prima istanza di riesame proposta dalla società (rigettata con ordinanza del 18.3.2021) sia, di fatto, nuovamente con l’ordinanza oggetto del presente ricorso (pagine 4-5). 3. Il secondo ed il terzo motivo possono essere affrontati congiuntamente perché involgono entrambi il tema della proponibilità, da parte del terzo, anche nel caso in cui si tratti di società ritenuta di fatto riconducibile all’indagato, di proporre questioni afferenti alla sussistenza del fumus dei reati ipotizzati e delle aggravanti contestate (nella specie quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in assenza della quale i reati di truffa sarebbero prescritti). I motivi sono manifestamente infondati perché in contrasto con orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità con cui il ricorrente non si confronta minimamente. Al di là del fatto che la questione dedotta con il secondo motivo risulta già proposta dalla società “La Feudale s.r.l.” in occasione dell’istanza di riesame dalla stessa proposto, sicché sulla stessa si è formato un giudicato cautelare, deve ribadirsi che il terzo non può sostituirsi all’indagato e contestare, in sua vece, la sussistenza dei presupposti applicativi della misura ed in particolare il fumus del reato, la sua corretta qualificazione giuridica o la configurabilità o meno di circostanze che inciderebbero sui termini di prescrizione (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01; Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, Abbate, Rv. 288582 – 01; Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, dep. 2025, Scozzari, Rv. 287474 – 01). Del tutto irrilevante è poi il fatto che, nel caso di specie, la società ricorrente, secondo la stessa ricostruzione accusatoria, sarebbe in realtà riconducibile al medesimo indagato e quindi non sarebbe propriamente un “terzo”, giacché è del 5 tutto evidente che le questioni proponibili esclusivamente dall’indagato devono essere da lui dedotte in modo diretto e non per il tramite di altri soggetti giuridici, reali o fittizi. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR MO RI TT ST CA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Luca Sciarretta, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari – Sezione per il riesame ha rigettato l’appello, proposto nell’interesse della società “La Feudale s.r.l.”, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di una serie di beni intestati alla società. Dalla lettura del ricorso e del provvedimento impugnato emerge che in data 23.10.2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari disponeva il sequestro preventivo per equivalente del profitto di una serie di truffe comunitarie in danno, tra gli altri, di AN ND, ritenuto a capo di un’associazione a delinquere di stampo mafioso e responsabile di una pluralità di reati di truffa, falso ed estorsione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13942 Anno 2026 Presidente: CA RI TT ST Relatore: MO AR Data Udienza: 26/03/2026 2 Il sequestro, secondo quanto indicato nel decreto, veniva disposto su rapporti bancari e beni “intestati” o comunque “riconducibili” all’indagato e ad alcuni suoi familiari. Tra tali beni, in sede di esecuzione del provvedimento, il Pubblico ministero disponeva il sequestro anche di beni intestati alla società “La Feudale s.r.l.”, ritenuta riconducibile all’indagato. Avverso il provvedimento di sequestro, il legale rappresentante della società indicata proponeva istanza di riesame, che veniva rigettata dal Tribunale del riesame di Bari con ordinanza del 18.3.2021 sulla base di due rilievi: l’inammissibilità dei motivi di gravame afferenti i gravi indizi di colpevolezza di AN ND (non essendo il terzo legittimato a contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare nei confronti dell’indagato); l’infondatezza delle doglianze volte a contestare l’effettiva riconducibilità della società “La Feudale s.r.l.” e del pertinente patrimonio ad AN ND, emergente dagli atti di indagine acquisiti. L’ordinanza del Tribunale del riesame non veniva ulteriormente impugnata. Con successiva istanza, proposta dinanzi al Tribunale di Foggia in data 5.8.2025, il legale rappresentante della società “La Feudale s.r.l.” chiedeva la revoca del sequestro preventivo e, avverso il provvedimento di rigetto, esperiva appello, che veniva anch’esso rigettato dal Tribunale di Bari con l’ordinanza oggetto della presente impugnazione. 2. Il ricorso proposto dalla società “La Feudale s.r.l.” è costituito da tre motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge o difetto di motivazione, per non aver, la Corte di appello di Bari, esaminato lo specifico motivo di impugnazione con il quale si lamentava che il sequestro dei beni della società non fosse stato in realtà mai disposto dal Giudice per le indagini preliminari, in quanto la riconducibilità degli stessi ad AN ND era stata apprezzata dal solo Pubblico ministero in fase di esecuzione del sequestro. 2.2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto per violazione di legge e difetto di motivazione, si contesta la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati a carico di AN ND e la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in assenza della quale i reati di truffa sarebbero prescritti. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione per non aver la Corte di appello di Bari esaminato la questione volta a stabilire se potesse effettivamente considerarsi “terzo”, come aveva ritenuto il Tribunale di Bari del Riesame in occasione della precedente ordinanza del 3 18.3.2021, e dunque non legittimato a proporre questioni in ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro, una società, come la ricorrente, ritenuta un mero “guscio vuoto”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché in contrasto la disciplina normativa in materia di sequestro, come specificata dalla giurisprudenza pacifica di questa Corte. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Bari avrebbe travisato il motivo di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro, ritenendo che si intendesse riproporre la questione relativa alla riconducibilità dei beni della società “La Feudale s.r.l.” ad AN ND (già vagliata e rigettata dal Tribunale del riesame con la prima ordinanza 2021), mentre ciò che realmente veniva eccepito è che i beni della società erano stati sottoposti a vincolo sebbene non indicati nell’originario provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari ma individuati su iniziativa del Pubblico ministero, che aveva appunto ritenuto tali beni riconducibili all’indagato. Il Giudice per le indagini preliminari, dunque, avrebbe rimesso al Pubblico ministero una decisione di propria spettanza, il che dovrebbe riflettersi sulla validità del titolo cautelare. Il rilievo è manifestamente infondato perché nessuna disposizione normativa obbliga il Giudice per le indagini preliminari ad individuare in modo specifico i beni da sottoporre a vincolo, trattandosi di un’attività che ben può trovare la sua definizione nella fase esecutiva, di competenza del Pubblico ministero. Questa Corte ha più volte precisato che, in materia di sequestro preventivo finalizzato a garantire la confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di danaro che costituisce il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, n. 17087 del 15/03/2019, Savarese, Rv. 275944 – 01; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736; Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, dep. 2013, Falchero, Rv. 254918 - 01). Trattasi di principio valido anche per l’ipotesi in cui il vincolo venga imposto su beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità del soggetto destinatario della misura (questo il caso affrontato ad esempio nella citata 4 sentenza Sez. 3, n. 17087 del 15/03/2019, Savarese), in quanto il terzo può in ogni caso far valere i propri diritti proponendo istanza di riesame. La giurisprudenza di questa Corte è infatti pacifica nel ritenere che «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi, ma nella disponibilità dell'indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura, ma costituisce presupposto di legittimità della stessa». (Sez. 2, n. 33167 del 16/09/2025, Mingolla, Rv. 288657; Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Coscioni, Rv. 270066; Sez. 3, n.38512 del 22/06/2016, Frisio, Rv. 268086). Ciò è esattamente quanto avvenuto nella fattispecie in esame, in cui la riconducibilità dei beni della società ricorrente all’indagato AN ND è stata vagliata ed accertata dal Tribunale di Bari sia in occasione della prima istanza di riesame proposta dalla società (rigettata con ordinanza del 18.3.2021) sia, di fatto, nuovamente con l’ordinanza oggetto del presente ricorso (pagine 4-5). 3. Il secondo ed il terzo motivo possono essere affrontati congiuntamente perché involgono entrambi il tema della proponibilità, da parte del terzo, anche nel caso in cui si tratti di società ritenuta di fatto riconducibile all’indagato, di proporre questioni afferenti alla sussistenza del fumus dei reati ipotizzati e delle aggravanti contestate (nella specie quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in assenza della quale i reati di truffa sarebbero prescritti). I motivi sono manifestamente infondati perché in contrasto con orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità con cui il ricorrente non si confronta minimamente. Al di là del fatto che la questione dedotta con il secondo motivo risulta già proposta dalla società “La Feudale s.r.l.” in occasione dell’istanza di riesame dalla stessa proposto, sicché sulla stessa si è formato un giudicato cautelare, deve ribadirsi che il terzo non può sostituirsi all’indagato e contestare, in sua vece, la sussistenza dei presupposti applicativi della misura ed in particolare il fumus del reato, la sua corretta qualificazione giuridica o la configurabilità o meno di circostanze che inciderebbero sui termini di prescrizione (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01; Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, Abbate, Rv. 288582 – 01; Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, dep. 2025, Scozzari, Rv. 287474 – 01). Del tutto irrilevante è poi il fatto che, nel caso di specie, la società ricorrente, secondo la stessa ricostruzione accusatoria, sarebbe in realtà riconducibile al medesimo indagato e quindi non sarebbe propriamente un “terzo”, giacché è del 5 tutto evidente che le questioni proponibili esclusivamente dall’indagato devono essere da lui dedotte in modo diretto e non per il tramite di altri soggetti giuridici, reali o fittizi. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR MO RI TT ST CA