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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg784 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 784 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CERVONE ANNA LAURA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. FALCO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il 07/01/2025, le parti, e Parte_1 [...]
, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili CP_1
1 del matrimonio da loro contratto in Napoli 16/12/2004 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione era nato un figlio: il 30.07.2010, CP_2
che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 14.03.2025, che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
““1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Il figlio oggi di anni 14, sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali CP_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avrà la residenza privilegiata presso la dimora materna.
3) Il padre potrà averlo con sé ogni volta che lo vorrà, concordandolo con la madre e con il figlio;
in ogni caso dovrà averle con sé il figlio il lunedi', dall'uscita di scuola sino alle 21, e il giovedì, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, con il pernottamento e accompagnamento a scuola. Ugualmente il padre avrà il figlio con sé
a week end alternati dal sabato mattina alle 10 al lunedì successivo con accompagnamento a scuola. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il minore sarà con i genitori durante le festività di Natale e Pasqua secondo il criterio dell'alternanza: il 24 dicembre con l'uno, 25 dicembre con l'altro, 31 dicembre con
l'uno e il 1 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedi in Albis con
l'altro. Nel periodo estivo il padre potrà avere con sé il figlio per 15 giorni nel mese di agosto, da comunicarsi entro il 30 maggio precedente. Il tutto salvo diverso miglior accordo tra i genitori.
2 4) La casa familiare in Napoli alla via Giuseppe Imperatrice n. 10, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa, in uno al mobilio ivi Pt_1
contenuto, che continuerà ad abitarvi con il figlio.
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di €250,00. Tale importo dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul seguente c/c iban [...] intestato alla sig.ra con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli Pt_1
indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
6) Le parti contribuiranno altresì ciascuno per il 50% alle spese accessorie previste ed indicate nel vigente Protocollo del Tribunale di Napoli che dichiarano di conoscere in ogni sua parte e contribuiranno altresì al pagamento delle spese straordinarie sempre al 50% ciascuno, se discusse e concordate. Le spese extra e quelle anticipate verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo secondo quanto indicato nel vigente Protocollo del Tribunale di Napoli. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà comunque esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7) I coniugi concordano che la sig.ra continuerà a gestire l'indennità di Pt_1
frequenza pari a circa € 300,00 mensili, percepita dal figlio affetto da CP_2
sindrome ADHD con gravi limitazioni, per far fronte alle sue complesse esigenze e alle spese legate alla sua patologia.
8) Quanto all'assegno unico, le parti si accordano nel senso che verrà percepito integralmente al 100% dalla sig.ra Pt_1
9) Non viene determinato alcun assegno di mantenimento né in favore dell'uno né dell'altro coniuge essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
10) Le parti si autorizzano, ora per allora, al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
11) Spese della procedura compensate.”
3 Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 09/12/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 525/2025 pubblicata in data 07/04/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data 13.03.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473
4 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nata l'[...] e Parte_1 Controparte_1
nato il 27.04.1969, a [...] il [...] (atto n.287, parte II,
s. A, sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 784 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CERVONE ANNA LAURA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. FALCO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il 07/01/2025, le parti, e Parte_1 [...]
, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili CP_1
1 del matrimonio da loro contratto in Napoli 16/12/2004 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione era nato un figlio: il 30.07.2010, CP_2
che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 14.03.2025, che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
““1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Il figlio oggi di anni 14, sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali CP_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avrà la residenza privilegiata presso la dimora materna.
3) Il padre potrà averlo con sé ogni volta che lo vorrà, concordandolo con la madre e con il figlio;
in ogni caso dovrà averle con sé il figlio il lunedi', dall'uscita di scuola sino alle 21, e il giovedì, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, con il pernottamento e accompagnamento a scuola. Ugualmente il padre avrà il figlio con sé
a week end alternati dal sabato mattina alle 10 al lunedì successivo con accompagnamento a scuola. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il minore sarà con i genitori durante le festività di Natale e Pasqua secondo il criterio dell'alternanza: il 24 dicembre con l'uno, 25 dicembre con l'altro, 31 dicembre con
l'uno e il 1 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedi in Albis con
l'altro. Nel periodo estivo il padre potrà avere con sé il figlio per 15 giorni nel mese di agosto, da comunicarsi entro il 30 maggio precedente. Il tutto salvo diverso miglior accordo tra i genitori.
2 4) La casa familiare in Napoli alla via Giuseppe Imperatrice n. 10, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa, in uno al mobilio ivi Pt_1
contenuto, che continuerà ad abitarvi con il figlio.
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di €250,00. Tale importo dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul seguente c/c iban [...] intestato alla sig.ra con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli Pt_1
indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
6) Le parti contribuiranno altresì ciascuno per il 50% alle spese accessorie previste ed indicate nel vigente Protocollo del Tribunale di Napoli che dichiarano di conoscere in ogni sua parte e contribuiranno altresì al pagamento delle spese straordinarie sempre al 50% ciascuno, se discusse e concordate. Le spese extra e quelle anticipate verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo secondo quanto indicato nel vigente Protocollo del Tribunale di Napoli. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà comunque esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7) I coniugi concordano che la sig.ra continuerà a gestire l'indennità di Pt_1
frequenza pari a circa € 300,00 mensili, percepita dal figlio affetto da CP_2
sindrome ADHD con gravi limitazioni, per far fronte alle sue complesse esigenze e alle spese legate alla sua patologia.
8) Quanto all'assegno unico, le parti si accordano nel senso che verrà percepito integralmente al 100% dalla sig.ra Pt_1
9) Non viene determinato alcun assegno di mantenimento né in favore dell'uno né dell'altro coniuge essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
10) Le parti si autorizzano, ora per allora, al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
11) Spese della procedura compensate.”
3 Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 09/12/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 525/2025 pubblicata in data 07/04/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data 13.03.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473
4 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nata l'[...] e Parte_1 Controparte_1
nato il 27.04.1969, a [...] il [...] (atto n.287, parte II,
s. A, sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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