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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/11/2025, n. 15268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15268 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 1/10/2025, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni, tenuta con trattazione scritta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 34126 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12 agosto 1956 ed ivi res.te in Largo Giuseppe Veratti n. 7, rapp.to e difeso giusta procura alle liti allegata al presente atto e già allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8 febbraio 2021 nell'ambito del procedimento svoltosi dinanzi al TAR del Lazio recante R.G. n. 8537/2015 definitosi con sentenza n. 17149/2023declinatoria della giurisdizione del Giudice
Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, ed agli effetti elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del medesimo avvocato all'indirizzo PEC presente (per comunicazioni: Email_1
06.37.23.450 ; PEC ) Email_1 attore
e
già in persona del Sindaco pro-tempore CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Fiammetta Lorenzetti, in virtù Controparte_3 di procura generale alle liti del 9/07/2024 Repertorio n. 22954 Raccolta n. 12378 per atto del Dott. Notaio in e presso la stessa domiciliato Persona_1 CP_1 negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. CP_1
1 2
21 00186 PEC: oma.it; fax 06- CP_1 Email_2 CP_2
67106958, convenuta
OGGETTO: Azione di accertamento ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 01/08/2024, il Sig. ha convenuto innanzi al Tribunale Civile di Parte_1 CP_1 Roma al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
<<…Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis:
1) in via principale, per i motivi esposti in narrativa, ritenuta l'illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'immobile pronunciato da in data 18 marzo 2015, accertare e dichiarare il CP_1 diritto dell'assegnatario al godimento dell'alloggio sito in Via Giuseppe CP_1 Veratti n. 7, scala I, piano II, interno n. 8;
2) in via subordinata, per i motivi esposti in narrativa, condannare
[...]
alla restituzione di quando ricevuto ai fini dell'appianamento della CP_1 posizione debitoria preesistente ed a titolo di anticipo per l'acquisto dell'alloggio e, dunque, di una somma complessivamente pari ad € 19.466,18.
Con vittoria di spese e compensi professionali…>>.
A tal fine ha eccepito e dedotto l'illegittimità del provvedimento di decadenza. La determinazione doveva, inoltre, ritenersi illegittima per lesione dei principi generali di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio, che ha CP_1 impugnato e contestato tutte le avverse domande di parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i seguenti motivi:
<…Secondo parte attrice , la stessa sarebbe assegnataria dell'alloggio per cui vi è causa ed avrebbe diritto al godimento dello stesso.
In realtà l'amministrazione con Determinazione Dirigenziale numero repertorio EL/201/2015, numero protocollo EL/7212/2015, del 18/03/2015 emessa dal Dipartimento Politiche Abitative di notificata il 15 Aprile 2015, CP_1
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aveva dichiarato decaduto il signor dall'assegnazione Controparte_4 dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di sito CP_1 in Largo Giuseppe Veratti n. 7, scala I, piano II, interno n. 8, ai sensi CP_1 dell'art. 14, comma 1 lettera b) del Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2, per aver perduto i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 lettera c) della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12.
Come rappresentato dalla nota del Dipartimento Politiche Abitative del 22/06/2015 prot. N. 19412 (doc. 1) è proprietaria dell'alloggio di CP_1 Edilizia Residenziale Pubblica sito in Largo Giuseppe Veratti n. 7, scala I, CP_1 piano II, interno 8 BU 1020486, del quale era assegnatario il Sig. Parte_1
nato a [...] [...].
[...] CP_1
La con nota prot. N. TCR-US/2014/1700 del 07/03/2014 (All. 1) CP_5 acquisita al protocollo del Dipartimento Politiche Abitative al n. EL/4601 del 17/03/2014, comunicava al Dipartimento Politiche Abitative che dalla documentazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del Sig. Parte_1
, si riscontrava l'assenza in capo allo stesso, per il biennio 2011/2012,
[...] dei requisiti soggettivi di cui all'art. 13, comma 1 lettera e) L.R. n. 12/1999 per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa.
A seguito di ulteriori accertamenti anagrafico – reddituali e patrimoniali (All. 2) effettuati dall'Amministrazione, emergeva che il Sig. “in Parte_1 costanza di rapporto” risultava essere titolare di diritti di proprietà su beni patrimoniali il cui valore complessivo superava il limite normativo all'epoca vigente.
Pertanto, il Dipartimento Politiche Abitative con nota del 25/03/2014 prot. N. EL/5805 (All. 3)comunicava al Sig. l'avvio del procedimento Parte_1 di decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. sito in CP_1 Largo Giuseppe Veratti n. 7, sc. I, p. 2 int.. 8 ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2, in combinato disposto con l'art. 13 comma 1, lettera e) della Legge Regione Lazio 12 agosto 1999, per aver perduto i requisiti di cui all'art. 11 comma 1 lettera c) legge Regione Lazio n. 12/1999 .
Nella comunicazione si rappresentava al Sig. che lo stesso risultava Parte_1 titolare di diritti di proprietà su immobili per una rendita superiore al limite previsto;
ed aveva superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito dalla Legge Regionale n. 12/1999.
In particolare, in capo al Sig. risultava la titolarità degli immobili siti Parte_1 in Alatri (FR), Corso Giuseppe Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati: Foglio 105 – Particella 801 – Sub 5 – Categoria A/5 – Rendita € 113.62; e Corso Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati:
Foglio 105 – Particella 798 – Sub 1 – Categoria A/4 – Rendita € 903.80.
In data 17/04/2014 veniva acquisita al protocollo del Dipartimento Politiche Abitative con N. EL/7778 (All. 4) domanda di accesso ai documenti amministrativi formulata dal Sig. . Parte_1
Avverso la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio di il Sig. , in data CP_6 Parte_1
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22/04/2014 ed in data 20/06/2014, inviava le proprie controdeduzioni acquisite al protocollo del Dipartimento Politiche Abitative rispettivamente con prot. N. EL/8652 del 29/04/2014 e (All. 5) e con prot. N. EL/13530 del 24/06/2014 (All. 6).
In data 08/05/2014 prot. N. EL/9254 (All. 7) il Dipartimento Politiche Abitative comunicava al Sig. la possibilità di prendere visione ed estrarre copia Parte_1 dei documenti richiesti.
In riscontro alle note difensive formulate dal Sig. relative al Parte_1 provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di sito in CP_6
Largo Giuseppe Veratti n. 7 sc. I p. 2 int. 8, il Dipartimento Politiche CP_1 Abitative in data 04/12/2014 prot. N. 35964 (All. 8) comunicava al Sig. Parte_1 il mancato accoglimento delle stesse per le seguenti ragioni “Nulla è stato chiarito circa il superamento del reddito per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione Lazio, risultato superiore nel biennio 2011 – 2012, né tantomeno per quanto attiene al superamento del valore patrimoniale degli immobili di cui lei è titolare di diritti di proprietà ed esattamente: l'immobile sito in Alatri (FR), Corso Giuseppe Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati: Foglio 105 – Particella 801 – Sub 5 – Categoria A/5 – Rendita € 113.62 e l'immobile sito in Corso Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati: Foglio 105 – Particella 798 – Sub 1 – Categoria A/4 – Rendita € 903.80 il cui valore è risultato superiore a quello previsto dall'attuale normativa vigente, fonte e motivazione dell'avvio del procedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, il Dipartimento Politiche Abitative in data 03/03/2015 emetteva Determinazione Dirigenziale n. rep. EL/201/2015 (All. 9), regolarmente notificata in data 15/04/2015, con la quale determinava la decadenza nei confronti dei Sig. nato a [...] [...], Parte_1 CP_1 dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di sito in Largo Giuseppe Veratti n. 7 sc. I p. 2 int. 8 BU CP_1 CP_1 1020486, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera b) del Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2, per aver perduto i requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), Legge Regionale 06 agosto 1999, n. 12…>>.
Sulla scorta di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<<…Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la correttezza e legittimità del provvedimento impugnato, ossia la Determinazione Dirigenziale numero repertorio EL/201/2015, numero protocollo EL/7212/2015 con la quale correttamente e legittimamente ha determinato la decadenza dall'assegnazione CP_1 Cont dell'alloggio e pertanto respingere la domanda di accertamento del diritto al godimento dell'immobile …>>
All'udienza del 1/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nei successivi trenta giorni.
III. In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita.
Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal D. Lgs. 31
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marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato.
La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario.
La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione: le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459). A parere delle S.U. Civili, in conformità a una tale – ormai costante – ricostruzione, la giurisdizione del Giudice amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione.
La giurisdizione del Giudice amministrativo, invece, non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma determinazioni assunte, non iure pubblicorum, nell'ambito del rapporto privatistico di locazione, variamente definite di revoca, decadenza o risoluzione che, a rigore, si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall'assegnatario al momento dell'assegnazione ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla scorta dei requisiti prescritti dalla legge (v. in tal senso, T.A.R. Lazio, III quater, 14.7.2011, n. 6331, cfr., conf. T.A.R. Lazio, III quater, n. 12944 del 2016). Gli atti posteriori all'assegnazione, in definitiva, incidono sulla posizione di diritto soggettivo che deve essere riconosciuta all'assegnatario e le controversie relative rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario.
È stato così sancito (v. S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095; conf. S.U. ord. 16.1.2007 n. 758) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto
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intercorrente con l'ente pubblico. È stato – ancora – ritenuto (v. S.U. 12.6.2006 n. 13527) rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, fondata sulla deduzione della qualità di ospite dell'assegnatario e sulla negazione che quest'ultimo avesse abbandonato l'alloggio.
Così pure, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Da ultimo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie che non attengono alla fase di formazione dell'atto autoritativo dell'amministrazione e, dunque, per quelle, non autoritative, successive al provvedimento di assegnazione.
Rientra, ancora, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 1035 del 1972, per non essersi l'assegnatario presentato per la stipula del contratto di locazione e per non aver occupato l'alloggio (v. S.U. ord. 16.1.2007 n. 755; S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095). Su tale base, è di tutta evidenza che la controversia in esame postula il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario (v. espressamente, Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 25 settembre – 23 novembre 2012, n. 20727, in simile fattispecie), contestando l'attuale ricorrente la legittimità dei provvedimenti di decadenza, di diffida al rilascio dell'immobile e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento del diritto di godimento dell'immobile.
Di recente, v. pure Cass. Civ., SS.UU. n. 22957 del 2013 secondo cui: “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione.”
Sussiste, poi, la legittimazione passiva di avverso l'opposizione al CP_1 decreto di decadenza ed all'accertamento del diritto al godimento dell'immobile.
IV. Le doglianze che si compendiano in censure di natura formale di illegittimità od invalidità, nel campo del diritto amministrativo, del decreto di decadenza dell'alloggio sono inconferenti ed inammissibili sul piano della cd. possibilità giuridica poiché – per pacifica giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa – i provvedimenti adottati da e/o dall' CP_1 CP_7 variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione dell'interesse pubblico e di raffronto con quello privato bensì configurano atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti prescritti dalla legge.
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Ne consegue che la cognizione della controversia in esame non potrebbe condurre all'accertamento della violazione di principi e norme in tema di procedimento amministrativo, la cui inosservanza non inficia la validità e l'efficacia dell'atto, e per tale via alla disapplicazione od alla riforma e/o cassazione di un atto amministrativo provvedimentale. Il giudizio può postulare, se mai, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una situazione di occupazione abusiva dell'alloggio, in conseguenza della cessione parziale dell'alloggio assegnato, quale condizione positiva prevista per l'emissione di un decreto di rilascio ovvero negativa ricorrendo il diritto non affievolito alla assegnazione, il diritto alla conservazione della detenzione dell'alloggio od il diritto all'abitazione di un alloggio di edilizia pubblica a titolo di subentro od a titolo di ampliamento od in virtù di una assistenza domiciliare autorizzata.
V. Sia l'opposizione sia l'azione di accertamento non sono meritevoli di accoglimento.
Dovendosi decidere la causa in virtù del principio cd. della “ragione più liquida”, rileva il Tribunale che, contrariamente agli assunti attorei,
[...] abbia legittimamente perduto, in costanza di rapporto, la Parte_1 disponibilità dell'immobile per cui è causa.
Invero l'art. 11 della citata legge regionale individua, al comma 1, lett. c) e lett. e), tra gli altri requisiti soggettivi necessari per l'assegnazione dell'alloggio ERP: "c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;..."; "e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;
..." (tali disposizioni di legge indicate non hanno subito modifiche).
I predetti requisiti debbono essere posseduti dal richiedente l'assegnazione, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere per tutta la durata del rapporto, ed il requisito sub lett. c) -oltre ai requisiti sub lett. d) ed f)- deve essere posseduto "anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione, ed in costanza di rapporto", come disposto dall'art. 11, comma 2, LR Lazio n. 12/1999, nel testo applicabile "ratione temporis".
Il complesso delle norme sopra richiamate, quindi, presuppone : a) che sia stato adottato un provvedimento di assegnazione dell'alloggio ERP, b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonchè in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione.
I criteri ed i coefficienti di calcolo sono normativamente prescritti agli artt. 21 del R.R. n.2/2000 e dalle norme tributarie in materia di ICI (d.lgs. n. 504 del 1992).
La rendita catastale va moltiplicata per cento e dev'essere rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 662 del 1996, richiamata dall'art. 13, comma 3 e 5 del D.L. n. 201/2011. Il coefficiente di moltiplicazione pari a 100 è
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fissato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 che rinvia all'art. 52, u.c. del T.U.I.R., d.p.r. n. 131 del 1986.
Con Determinazione Dirigenziale numero repertorio EL/201/2015, numero protocollo EL/7212/2015, del 18/03/2015 il Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale, notificata il 15 Aprile 2015, ha dichiarato decaduto il signor
dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Parte_1
Pubblica di proprietà di sito in Largo Giuseppe Veratti n. 7, CP_1 CP_1 scala I, piano II, interno n. 8, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera b) del Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2, per aver perduto i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 lettera c) della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12.
Ed infatti, l'Amministrazione, a seguito delle risultanze emerse dagli accertamenti anagrafico – reddituali e patrimoniali dalla stessa condotti, aveva rilevato che il Sig. fosse titolare di diritti di proprietà su beni Parte_1 patrimoniali il cui valore complessivo, superava il limite normativo all'epoca dei fatti vigente- ossia nel 2015- e comportava pertanto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, inoltre era risultato altresì che lo stesso, per l'intero biennio 2011/2012, aveva superato il limite reddituale previsto dalla normativa vigente in costanza di rapporto .
In particolare, in capo al Sig. risultava la titolarità degli immobili siti Parte_1 in Alatri (FR), Corso Giuseppe Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati: Foglio 105 – Particella 801 – Sub 5 – Categoria A/5 – Rendita € 113.62; e Corso Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati: Foglio 105 – Particella 798 – Sub 1 – Categoria A/4 – Rendita € 903.80.
La contraria tesi è infondata.
Invero, come detto la lettera c) ed e) dell'art. 11 comma1 della L.R. n. 12/1999 prevedevano che: “I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;…e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso”.
Ne consegue, che requisito necessario per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare se questo si trova nell'ambito territoriale del bando di concorso o nel comune di residenza qualora sia diverso da quello in cui l'attività lavorativa viene svolta e comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nell' art. 17 comma1 del Regolamento regionale n. 2/2000.
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Non è condivisibile la tesi prospettata da parte attrice secondo cui gli immobili a lui intestati nel biennio 2011/2012 – pur presenti nel suo patrimonio – fossero inadeguati alle esigenze del nucleo familiare, o comunque non nella sua disponibilità, e, come tali, non dovevano essere considerati ai fini della verifica della persistenza dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 11 lett. c) della Legge Regionale 06 agosto 1999 n. 12. Inoltre, parte attrice sosteneva che l'interpretazione data da nella comparsa di costituzione e risposta, CP_1 fosse totalmente priva di pregio e, pertanto, la determinazione dirigenziale n. rep. EL/201/2015 debba essere ritenuta illegittima e/o inefficace.
L'inadeguatezza dell'immobile non assume alcun rilievo, ove già si accerti – come nel caso di specie – che il valore patrimoniale complessivo dei beni intestati al beneficiario dell'ERP supera la soglia prevista dalla normativa regionale.
In presenza di tale superamento, la decadenza è automatica e vincolata, e l'amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità, neppure alla luce di condizioni soggettive dell'assegnatario, come la separazione coniugale o la residenza dei figli.
VI. La domanda subordinata volta ad accertare il diritto all'assegnazione non è fondata poiché esercitata da soggetto decaduto che ha perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, che in costanza di rapporto abbia superato il limite di reddito previsto dalla L.R. N.31/99, che non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini di legge.
Quant, poi, alla somma di € 17.468,18, si tratta di un importo dovuto dal precedente assegnatario dell'alloggio – la madre dell'attore – per morosità pregressa, a CP_1
Tale importo è stato volontariamente versato dall'attore stesso, consapevole che l'estinzione di tale debito rappresentava condizione necessaria per l'accoglimento della propria istanza di voltura del contratto di locazione, come egli stesso ha ammesso in sede di citazione.
Il pagamento era legittimamente finalizzato ad ottenere un beneficio – la voltura – che l'attore ha effettivamente ottenuto.
Quanto alla richiesta restitutoria della somma di € 2.000,00, che l'attore assume versata come acconto per l'acquisto dell'alloggio, essa è infondata in quanto la vendita non si è realizzata a causa della decadenza dall'assegnazione e, pertanto, la somma non potrà comunque essere restituita dall'Amministrazione per causa imputabile al signor Parte_1 somme non possono essere considerate come ingiustamente pagate essendo somme dovute dalla madre precedente assegnataria dell'alloggio e che lo stesso sig. pagava spontaneamente, al fine di veder accolta Parte_1 l'istanza di voltura a proprio nome del contratto di locazione, istanza presentata in data 25.11.2008.
Il fatto che, a distanza di anni, a seguito dei controlli periodici previsti per legge, abbia accertato il venir meno dei requisiti reddituali e CP_1 patrimoniali nel biennio 2011–2012, con conseguente decadenza
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dall'assegnazione, non può trasformare ex post quel pagamento in una prestazione priva di causa.
VII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del D.M. n.55 del 2014 e successive modificazioni, previa compensazione della metà in ragione delle ragioni della decisione e della peculiarità della lis
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione VI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria pretesa, istanza, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
-rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda principale e la subordinata;
-condanna l'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di lite in favore di parte convenuta che, liquida in euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 1/10/2025 tenuta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 1/10/2025, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni, tenuta con trattazione scritta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 34126 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12 agosto 1956 ed ivi res.te in Largo Giuseppe Veratti n. 7, rapp.to e difeso giusta procura alle liti allegata al presente atto e già allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8 febbraio 2021 nell'ambito del procedimento svoltosi dinanzi al TAR del Lazio recante R.G. n. 8537/2015 definitosi con sentenza n. 17149/2023declinatoria della giurisdizione del Giudice
Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, ed agli effetti elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del medesimo avvocato all'indirizzo PEC presente (per comunicazioni: Email_1
06.37.23.450 ; PEC ) Email_1 attore
e
già in persona del Sindaco pro-tempore CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Fiammetta Lorenzetti, in virtù Controparte_3 di procura generale alle liti del 9/07/2024 Repertorio n. 22954 Raccolta n. 12378 per atto del Dott. Notaio in e presso la stessa domiciliato Persona_1 CP_1 negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. CP_1
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21 00186 PEC: oma.it; fax 06- CP_1 Email_2 CP_2
67106958, convenuta
OGGETTO: Azione di accertamento ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 01/08/2024, il Sig. ha convenuto innanzi al Tribunale Civile di Parte_1 CP_1 Roma al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
<<…Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis:
1) in via principale, per i motivi esposti in narrativa, ritenuta l'illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'immobile pronunciato da in data 18 marzo 2015, accertare e dichiarare il CP_1 diritto dell'assegnatario al godimento dell'alloggio sito in Via Giuseppe CP_1 Veratti n. 7, scala I, piano II, interno n. 8;
2) in via subordinata, per i motivi esposti in narrativa, condannare
[...]
alla restituzione di quando ricevuto ai fini dell'appianamento della CP_1 posizione debitoria preesistente ed a titolo di anticipo per l'acquisto dell'alloggio e, dunque, di una somma complessivamente pari ad € 19.466,18.
Con vittoria di spese e compensi professionali…>>.
A tal fine ha eccepito e dedotto l'illegittimità del provvedimento di decadenza. La determinazione doveva, inoltre, ritenersi illegittima per lesione dei principi generali di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio, che ha CP_1 impugnato e contestato tutte le avverse domande di parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i seguenti motivi:
<…Secondo parte attrice , la stessa sarebbe assegnataria dell'alloggio per cui vi è causa ed avrebbe diritto al godimento dello stesso.
In realtà l'amministrazione con Determinazione Dirigenziale numero repertorio EL/201/2015, numero protocollo EL/7212/2015, del 18/03/2015 emessa dal Dipartimento Politiche Abitative di notificata il 15 Aprile 2015, CP_1
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aveva dichiarato decaduto il signor dall'assegnazione Controparte_4 dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di sito CP_1 in Largo Giuseppe Veratti n. 7, scala I, piano II, interno n. 8, ai sensi CP_1 dell'art. 14, comma 1 lettera b) del Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2, per aver perduto i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 lettera c) della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12.
Come rappresentato dalla nota del Dipartimento Politiche Abitative del 22/06/2015 prot. N. 19412 (doc. 1) è proprietaria dell'alloggio di CP_1 Edilizia Residenziale Pubblica sito in Largo Giuseppe Veratti n. 7, scala I, CP_1 piano II, interno 8 BU 1020486, del quale era assegnatario il Sig. Parte_1
nato a [...] [...].
[...] CP_1
La con nota prot. N. TCR-US/2014/1700 del 07/03/2014 (All. 1) CP_5 acquisita al protocollo del Dipartimento Politiche Abitative al n. EL/4601 del 17/03/2014, comunicava al Dipartimento Politiche Abitative che dalla documentazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del Sig. Parte_1
, si riscontrava l'assenza in capo allo stesso, per il biennio 2011/2012,
[...] dei requisiti soggettivi di cui all'art. 13, comma 1 lettera e) L.R. n. 12/1999 per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa.
A seguito di ulteriori accertamenti anagrafico – reddituali e patrimoniali (All. 2) effettuati dall'Amministrazione, emergeva che il Sig. “in Parte_1 costanza di rapporto” risultava essere titolare di diritti di proprietà su beni patrimoniali il cui valore complessivo superava il limite normativo all'epoca vigente.
Pertanto, il Dipartimento Politiche Abitative con nota del 25/03/2014 prot. N. EL/5805 (All. 3)comunicava al Sig. l'avvio del procedimento Parte_1 di decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. sito in CP_1 Largo Giuseppe Veratti n. 7, sc. I, p. 2 int.. 8 ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2, in combinato disposto con l'art. 13 comma 1, lettera e) della Legge Regione Lazio 12 agosto 1999, per aver perduto i requisiti di cui all'art. 11 comma 1 lettera c) legge Regione Lazio n. 12/1999 .
Nella comunicazione si rappresentava al Sig. che lo stesso risultava Parte_1 titolare di diritti di proprietà su immobili per una rendita superiore al limite previsto;
ed aveva superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito dalla Legge Regionale n. 12/1999.
In particolare, in capo al Sig. risultava la titolarità degli immobili siti Parte_1 in Alatri (FR), Corso Giuseppe Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati: Foglio 105 – Particella 801 – Sub 5 – Categoria A/5 – Rendita € 113.62; e Corso Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati:
Foglio 105 – Particella 798 – Sub 1 – Categoria A/4 – Rendita € 903.80.
In data 17/04/2014 veniva acquisita al protocollo del Dipartimento Politiche Abitative con N. EL/7778 (All. 4) domanda di accesso ai documenti amministrativi formulata dal Sig. . Parte_1
Avverso la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio di il Sig. , in data CP_6 Parte_1
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22/04/2014 ed in data 20/06/2014, inviava le proprie controdeduzioni acquisite al protocollo del Dipartimento Politiche Abitative rispettivamente con prot. N. EL/8652 del 29/04/2014 e (All. 5) e con prot. N. EL/13530 del 24/06/2014 (All. 6).
In data 08/05/2014 prot. N. EL/9254 (All. 7) il Dipartimento Politiche Abitative comunicava al Sig. la possibilità di prendere visione ed estrarre copia Parte_1 dei documenti richiesti.
In riscontro alle note difensive formulate dal Sig. relative al Parte_1 provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di sito in CP_6
Largo Giuseppe Veratti n. 7 sc. I p. 2 int. 8, il Dipartimento Politiche CP_1 Abitative in data 04/12/2014 prot. N. 35964 (All. 8) comunicava al Sig. Parte_1 il mancato accoglimento delle stesse per le seguenti ragioni “Nulla è stato chiarito circa il superamento del reddito per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione Lazio, risultato superiore nel biennio 2011 – 2012, né tantomeno per quanto attiene al superamento del valore patrimoniale degli immobili di cui lei è titolare di diritti di proprietà ed esattamente: l'immobile sito in Alatri (FR), Corso Giuseppe Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati: Foglio 105 – Particella 801 – Sub 5 – Categoria A/5 – Rendita € 113.62 e l'immobile sito in Corso Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati: Foglio 105 – Particella 798 – Sub 1 – Categoria A/4 – Rendita € 903.80 il cui valore è risultato superiore a quello previsto dall'attuale normativa vigente, fonte e motivazione dell'avvio del procedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, il Dipartimento Politiche Abitative in data 03/03/2015 emetteva Determinazione Dirigenziale n. rep. EL/201/2015 (All. 9), regolarmente notificata in data 15/04/2015, con la quale determinava la decadenza nei confronti dei Sig. nato a [...] [...], Parte_1 CP_1 dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di sito in Largo Giuseppe Veratti n. 7 sc. I p. 2 int. 8 BU CP_1 CP_1 1020486, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera b) del Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2, per aver perduto i requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), Legge Regionale 06 agosto 1999, n. 12…>>.
Sulla scorta di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<<…Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la correttezza e legittimità del provvedimento impugnato, ossia la Determinazione Dirigenziale numero repertorio EL/201/2015, numero protocollo EL/7212/2015 con la quale correttamente e legittimamente ha determinato la decadenza dall'assegnazione CP_1 Cont dell'alloggio e pertanto respingere la domanda di accertamento del diritto al godimento dell'immobile …>>
All'udienza del 1/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nei successivi trenta giorni.
III. In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita.
Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal D. Lgs. 31
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marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato.
La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario.
La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione: le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459). A parere delle S.U. Civili, in conformità a una tale – ormai costante – ricostruzione, la giurisdizione del Giudice amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione.
La giurisdizione del Giudice amministrativo, invece, non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma determinazioni assunte, non iure pubblicorum, nell'ambito del rapporto privatistico di locazione, variamente definite di revoca, decadenza o risoluzione che, a rigore, si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall'assegnatario al momento dell'assegnazione ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla scorta dei requisiti prescritti dalla legge (v. in tal senso, T.A.R. Lazio, III quater, 14.7.2011, n. 6331, cfr., conf. T.A.R. Lazio, III quater, n. 12944 del 2016). Gli atti posteriori all'assegnazione, in definitiva, incidono sulla posizione di diritto soggettivo che deve essere riconosciuta all'assegnatario e le controversie relative rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario.
È stato così sancito (v. S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095; conf. S.U. ord. 16.1.2007 n. 758) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto
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intercorrente con l'ente pubblico. È stato – ancora – ritenuto (v. S.U. 12.6.2006 n. 13527) rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, fondata sulla deduzione della qualità di ospite dell'assegnatario e sulla negazione che quest'ultimo avesse abbandonato l'alloggio.
Così pure, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Da ultimo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie che non attengono alla fase di formazione dell'atto autoritativo dell'amministrazione e, dunque, per quelle, non autoritative, successive al provvedimento di assegnazione.
Rientra, ancora, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 1035 del 1972, per non essersi l'assegnatario presentato per la stipula del contratto di locazione e per non aver occupato l'alloggio (v. S.U. ord. 16.1.2007 n. 755; S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095). Su tale base, è di tutta evidenza che la controversia in esame postula il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario (v. espressamente, Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 25 settembre – 23 novembre 2012, n. 20727, in simile fattispecie), contestando l'attuale ricorrente la legittimità dei provvedimenti di decadenza, di diffida al rilascio dell'immobile e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento del diritto di godimento dell'immobile.
Di recente, v. pure Cass. Civ., SS.UU. n. 22957 del 2013 secondo cui: “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione.”
Sussiste, poi, la legittimazione passiva di avverso l'opposizione al CP_1 decreto di decadenza ed all'accertamento del diritto al godimento dell'immobile.
IV. Le doglianze che si compendiano in censure di natura formale di illegittimità od invalidità, nel campo del diritto amministrativo, del decreto di decadenza dell'alloggio sono inconferenti ed inammissibili sul piano della cd. possibilità giuridica poiché – per pacifica giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa – i provvedimenti adottati da e/o dall' CP_1 CP_7 variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione dell'interesse pubblico e di raffronto con quello privato bensì configurano atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti prescritti dalla legge.
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Ne consegue che la cognizione della controversia in esame non potrebbe condurre all'accertamento della violazione di principi e norme in tema di procedimento amministrativo, la cui inosservanza non inficia la validità e l'efficacia dell'atto, e per tale via alla disapplicazione od alla riforma e/o cassazione di un atto amministrativo provvedimentale. Il giudizio può postulare, se mai, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una situazione di occupazione abusiva dell'alloggio, in conseguenza della cessione parziale dell'alloggio assegnato, quale condizione positiva prevista per l'emissione di un decreto di rilascio ovvero negativa ricorrendo il diritto non affievolito alla assegnazione, il diritto alla conservazione della detenzione dell'alloggio od il diritto all'abitazione di un alloggio di edilizia pubblica a titolo di subentro od a titolo di ampliamento od in virtù di una assistenza domiciliare autorizzata.
V. Sia l'opposizione sia l'azione di accertamento non sono meritevoli di accoglimento.
Dovendosi decidere la causa in virtù del principio cd. della “ragione più liquida”, rileva il Tribunale che, contrariamente agli assunti attorei,
[...] abbia legittimamente perduto, in costanza di rapporto, la Parte_1 disponibilità dell'immobile per cui è causa.
Invero l'art. 11 della citata legge regionale individua, al comma 1, lett. c) e lett. e), tra gli altri requisiti soggettivi necessari per l'assegnazione dell'alloggio ERP: "c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;..."; "e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;
..." (tali disposizioni di legge indicate non hanno subito modifiche).
I predetti requisiti debbono essere posseduti dal richiedente l'assegnazione, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere per tutta la durata del rapporto, ed il requisito sub lett. c) -oltre ai requisiti sub lett. d) ed f)- deve essere posseduto "anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione, ed in costanza di rapporto", come disposto dall'art. 11, comma 2, LR Lazio n. 12/1999, nel testo applicabile "ratione temporis".
Il complesso delle norme sopra richiamate, quindi, presuppone : a) che sia stato adottato un provvedimento di assegnazione dell'alloggio ERP, b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonchè in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione.
I criteri ed i coefficienti di calcolo sono normativamente prescritti agli artt. 21 del R.R. n.2/2000 e dalle norme tributarie in materia di ICI (d.lgs. n. 504 del 1992).
La rendita catastale va moltiplicata per cento e dev'essere rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 662 del 1996, richiamata dall'art. 13, comma 3 e 5 del D.L. n. 201/2011. Il coefficiente di moltiplicazione pari a 100 è
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fissato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 che rinvia all'art. 52, u.c. del T.U.I.R., d.p.r. n. 131 del 1986.
Con Determinazione Dirigenziale numero repertorio EL/201/2015, numero protocollo EL/7212/2015, del 18/03/2015 il Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale, notificata il 15 Aprile 2015, ha dichiarato decaduto il signor
dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Parte_1
Pubblica di proprietà di sito in Largo Giuseppe Veratti n. 7, CP_1 CP_1 scala I, piano II, interno n. 8, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera b) del Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2, per aver perduto i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 lettera c) della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12.
Ed infatti, l'Amministrazione, a seguito delle risultanze emerse dagli accertamenti anagrafico – reddituali e patrimoniali dalla stessa condotti, aveva rilevato che il Sig. fosse titolare di diritti di proprietà su beni Parte_1 patrimoniali il cui valore complessivo, superava il limite normativo all'epoca dei fatti vigente- ossia nel 2015- e comportava pertanto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, inoltre era risultato altresì che lo stesso, per l'intero biennio 2011/2012, aveva superato il limite reddituale previsto dalla normativa vigente in costanza di rapporto .
In particolare, in capo al Sig. risultava la titolarità degli immobili siti Parte_1 in Alatri (FR), Corso Giuseppe Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati: Foglio 105 – Particella 801 – Sub 5 – Categoria A/5 – Rendita € 113.62; e Corso Garibaldi 3/A, censito al N.C.E.U. con i seguenti dati: Foglio 105 – Particella 798 – Sub 1 – Categoria A/4 – Rendita € 903.80.
La contraria tesi è infondata.
Invero, come detto la lettera c) ed e) dell'art. 11 comma1 della L.R. n. 12/1999 prevedevano che: “I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;…e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso”.
Ne consegue, che requisito necessario per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare se questo si trova nell'ambito territoriale del bando di concorso o nel comune di residenza qualora sia diverso da quello in cui l'attività lavorativa viene svolta e comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nell' art. 17 comma1 del Regolamento regionale n. 2/2000.
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Non è condivisibile la tesi prospettata da parte attrice secondo cui gli immobili a lui intestati nel biennio 2011/2012 – pur presenti nel suo patrimonio – fossero inadeguati alle esigenze del nucleo familiare, o comunque non nella sua disponibilità, e, come tali, non dovevano essere considerati ai fini della verifica della persistenza dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 11 lett. c) della Legge Regionale 06 agosto 1999 n. 12. Inoltre, parte attrice sosteneva che l'interpretazione data da nella comparsa di costituzione e risposta, CP_1 fosse totalmente priva di pregio e, pertanto, la determinazione dirigenziale n. rep. EL/201/2015 debba essere ritenuta illegittima e/o inefficace.
L'inadeguatezza dell'immobile non assume alcun rilievo, ove già si accerti – come nel caso di specie – che il valore patrimoniale complessivo dei beni intestati al beneficiario dell'ERP supera la soglia prevista dalla normativa regionale.
In presenza di tale superamento, la decadenza è automatica e vincolata, e l'amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità, neppure alla luce di condizioni soggettive dell'assegnatario, come la separazione coniugale o la residenza dei figli.
VI. La domanda subordinata volta ad accertare il diritto all'assegnazione non è fondata poiché esercitata da soggetto decaduto che ha perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, che in costanza di rapporto abbia superato il limite di reddito previsto dalla L.R. N.31/99, che non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini di legge.
Quant, poi, alla somma di € 17.468,18, si tratta di un importo dovuto dal precedente assegnatario dell'alloggio – la madre dell'attore – per morosità pregressa, a CP_1
Tale importo è stato volontariamente versato dall'attore stesso, consapevole che l'estinzione di tale debito rappresentava condizione necessaria per l'accoglimento della propria istanza di voltura del contratto di locazione, come egli stesso ha ammesso in sede di citazione.
Il pagamento era legittimamente finalizzato ad ottenere un beneficio – la voltura – che l'attore ha effettivamente ottenuto.
Quanto alla richiesta restitutoria della somma di € 2.000,00, che l'attore assume versata come acconto per l'acquisto dell'alloggio, essa è infondata in quanto la vendita non si è realizzata a causa della decadenza dall'assegnazione e, pertanto, la somma non potrà comunque essere restituita dall'Amministrazione per causa imputabile al signor Parte_1 somme non possono essere considerate come ingiustamente pagate essendo somme dovute dalla madre precedente assegnataria dell'alloggio e che lo stesso sig. pagava spontaneamente, al fine di veder accolta Parte_1 l'istanza di voltura a proprio nome del contratto di locazione, istanza presentata in data 25.11.2008.
Il fatto che, a distanza di anni, a seguito dei controlli periodici previsti per legge, abbia accertato il venir meno dei requisiti reddituali e CP_1 patrimoniali nel biennio 2011–2012, con conseguente decadenza
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dall'assegnazione, non può trasformare ex post quel pagamento in una prestazione priva di causa.
VII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del D.M. n.55 del 2014 e successive modificazioni, previa compensazione della metà in ragione delle ragioni della decisione e della peculiarità della lis
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione VI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria pretesa, istanza, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
-rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda principale e la subordinata;
-condanna l'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di lite in favore di parte convenuta che, liquida in euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 1/10/2025 tenuta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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