TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
AR TO - Presidente
EN NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1763/2023 degli affari civili contenziosi, al quale è stato riunito il proc n.3039/2023
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. COSTANTINO Parte_1
DEBORAH MARIA)
PARTE RICORRENTE
E
nato in [...] il [...] (Avv. VIRONE GERLANDO Controparte_1
ALDO)
PARTE CONVENUTA
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
Avv. , nella qualità di Curatore speciale dei minori Controparte_2 Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Persona_2
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento di minori nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 1.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso introduttivo del giudizio, premettendo di avere Parte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio con dalla quale erano nati due figli, Controparte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), ha Per_1 Persona_2 chiesto, a modifica delle condizioni contenute nel decreto di questo Tribunale del 23/03/2023, di disporre il collocamento dei minori presso il domicilio materno;
che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda;
Controparte_1 che, nel corso del giudizio, veniva nominato, quale procuratore speciale dei minori, l'Avv.
Controparte_2 che causa, istruita mediante espletamento di ctu e di indagini da parte del Consultorio familiare di Catania e Raffadali, veniva posta in decisione all'udienza del 2.12.2025;
OSSERVA
La domanda di modifica proposta dalla ricorrente è fondata e vanno quindi confermati i provvedimenti provvisori adottati in via di urgenza, nelle more del giudizio, ai quali ha infine aderito anche parte convenuta.
Punto di riferimento essenziale nel corso del giudizio è stato l'espletamento della ctu a firma della Dott.ssa , nella quale si dà atto che “La migliore condizione di affido per i Persona_3 minori , è l‟affido ad entrambe le figure genitoriali, madre e padre congiuntamente, con dimora nellabitazione materna, a Catania. Necessaria la continuità nella relazione padre-figli . I bambini devono avere la possibilità di accedere ad entrambe le figure di riferimento che si integrano e completano reciprocamente, ricavandone vissuti positivi che favoriscono un sano sviluppo”.
Del resto, anche il convenuto ha mostrato di aderire alle conclusioni della ctu, avendo le parti depositato una scrittura del 11.11.2024 con la quale sono stati regolamentati le visite del padre.
Alla luce di ciò, e a conferma dei provvedimenti urgenti già adottati, va disposto che i minori abbiano collocazione stabile presso la madre, a Catania.
2 Le visite del padre possono essere regolamentate come indicato concordemente dalle parti.
Pertanto, i minori vedranno il padre una volta al mese con le seguenti modalità: Pt_1 accompagnerà i minori sino a Caltanissetta il sabato pomeriggio e da qui saranno prelevati dal padre;
la domenica pomeriggio, riaccompagnerà i minori a Caltanissetta, per essere CP_1 prelevati dalla madre. Va inoltre previsto che il padre possa incontrare i figli per un periodo di 5 giorni durante le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, i giorni delle festività principali nonché, nel periodo estivo, 30 giorni, anche frazionati.
In ordine alle questioni di carattere patrimoniale, stante la collocazione dei minori presso la madre, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di e Pt_1 previsto che verserà alla ricorrente, per il mantenimento dei due figli, l'assegno di euro CP_1
400,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e contribuirà alle spese straordinarie in ragione del 50%.
Le spese di lite (comprese quelle relative ai tre sub procedimenti) devono essere compensate per metà tenuto conto che il padre, che in un primo momento ha mostrato un atteggiamento ostruzionistico, ha poi trovato una soluzione concordata con la ex compagna;
per la restante parte, le spese seguono la soccombenza.
Le spese di ctu e le spese per la nomina del Curatore Speciale devono essere poste a carico del convenuto in quanto dagli accertamenti peritali è emerso un atteggiamento manipolatore del padre, in contrasto con gli interessi dei minori.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
-in riforma delle statuizioni in atto vigenti, contenute nel decreto emesso da questo
Tribunale il 23/03/2023, dispone che i minori siano collocati presso la madre, con diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
confermata la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di;
Pt_1 pone a carico di l'obbligo di versare a , per il mantenimento dei due figli, CP_1 Pt_1
l'assegno di euro 400,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e di contribuire alle spese straordinarie in ragione del 50%; compensa le spese di lite per metà e condanna a pagare a la restante Controparte_1 Pt_1 parte che liquida nella somma (già oggetto della dedotta compensazione) di euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge;
3 condanna a pagare il compenso del Curatore speciale che liquida in euro Controparte_1
2.356,00 oltre accessori di legge;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta;
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN NN AR TO
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
AR TO - Presidente
EN NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1763/2023 degli affari civili contenziosi, al quale è stato riunito il proc n.3039/2023
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. COSTANTINO Parte_1
DEBORAH MARIA)
PARTE RICORRENTE
E
nato in [...] il [...] (Avv. VIRONE GERLANDO Controparte_1
ALDO)
PARTE CONVENUTA
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
Avv. , nella qualità di Curatore speciale dei minori Controparte_2 Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Persona_2
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento di minori nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 1.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso introduttivo del giudizio, premettendo di avere Parte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio con dalla quale erano nati due figli, Controparte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), ha Per_1 Persona_2 chiesto, a modifica delle condizioni contenute nel decreto di questo Tribunale del 23/03/2023, di disporre il collocamento dei minori presso il domicilio materno;
che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda;
Controparte_1 che, nel corso del giudizio, veniva nominato, quale procuratore speciale dei minori, l'Avv.
Controparte_2 che causa, istruita mediante espletamento di ctu e di indagini da parte del Consultorio familiare di Catania e Raffadali, veniva posta in decisione all'udienza del 2.12.2025;
OSSERVA
La domanda di modifica proposta dalla ricorrente è fondata e vanno quindi confermati i provvedimenti provvisori adottati in via di urgenza, nelle more del giudizio, ai quali ha infine aderito anche parte convenuta.
Punto di riferimento essenziale nel corso del giudizio è stato l'espletamento della ctu a firma della Dott.ssa , nella quale si dà atto che “La migliore condizione di affido per i Persona_3 minori , è l‟affido ad entrambe le figure genitoriali, madre e padre congiuntamente, con dimora nellabitazione materna, a Catania. Necessaria la continuità nella relazione padre-figli . I bambini devono avere la possibilità di accedere ad entrambe le figure di riferimento che si integrano e completano reciprocamente, ricavandone vissuti positivi che favoriscono un sano sviluppo”.
Del resto, anche il convenuto ha mostrato di aderire alle conclusioni della ctu, avendo le parti depositato una scrittura del 11.11.2024 con la quale sono stati regolamentati le visite del padre.
Alla luce di ciò, e a conferma dei provvedimenti urgenti già adottati, va disposto che i minori abbiano collocazione stabile presso la madre, a Catania.
2 Le visite del padre possono essere regolamentate come indicato concordemente dalle parti.
Pertanto, i minori vedranno il padre una volta al mese con le seguenti modalità: Pt_1 accompagnerà i minori sino a Caltanissetta il sabato pomeriggio e da qui saranno prelevati dal padre;
la domenica pomeriggio, riaccompagnerà i minori a Caltanissetta, per essere CP_1 prelevati dalla madre. Va inoltre previsto che il padre possa incontrare i figli per un periodo di 5 giorni durante le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, i giorni delle festività principali nonché, nel periodo estivo, 30 giorni, anche frazionati.
In ordine alle questioni di carattere patrimoniale, stante la collocazione dei minori presso la madre, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di e Pt_1 previsto che verserà alla ricorrente, per il mantenimento dei due figli, l'assegno di euro CP_1
400,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e contribuirà alle spese straordinarie in ragione del 50%.
Le spese di lite (comprese quelle relative ai tre sub procedimenti) devono essere compensate per metà tenuto conto che il padre, che in un primo momento ha mostrato un atteggiamento ostruzionistico, ha poi trovato una soluzione concordata con la ex compagna;
per la restante parte, le spese seguono la soccombenza.
Le spese di ctu e le spese per la nomina del Curatore Speciale devono essere poste a carico del convenuto in quanto dagli accertamenti peritali è emerso un atteggiamento manipolatore del padre, in contrasto con gli interessi dei minori.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
-in riforma delle statuizioni in atto vigenti, contenute nel decreto emesso da questo
Tribunale il 23/03/2023, dispone che i minori siano collocati presso la madre, con diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
confermata la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di;
Pt_1 pone a carico di l'obbligo di versare a , per il mantenimento dei due figli, CP_1 Pt_1
l'assegno di euro 400,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e di contribuire alle spese straordinarie in ragione del 50%; compensa le spese di lite per metà e condanna a pagare a la restante Controparte_1 Pt_1 parte che liquida nella somma (già oggetto della dedotta compensazione) di euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge;
3 condanna a pagare il compenso del Curatore speciale che liquida in euro Controparte_1
2.356,00 oltre accessori di legge;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta;
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN NN AR TO
(atto firmato digitalmente)
4