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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRUPPA DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Torrefazione Ricorrente_1 Di Rappresentante_1 Ricorrente_2 Sas - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DV02707 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DV02707 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 537/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la TORREFAZIONE Ricorrente_1 Rappresentante_1 DI & C. SAS in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1 , adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Modena, per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso per l'anno di imposta 2018 con cui l'Ufficio ha accertato la contabilizzazione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti in merito ai rapporti economici intrattenuti con il fornitore SI srls, con contestuale irrogazione delle relative sanzioni. In particolare la società ha inserito nel conto “compensi a terzi” la fattura n.112 del 7.12.18 ricevuta dal suddetto fornitore SI srls, per un imponibile di euro 9.000,00 e iva indetraibile euro 1.980,00. La fattura in esame ha ad oggetto “consulenza per sviluppo stampi, soluzioni applicative e disegni, modifiche progettuali per esecuzioni anche all'estero con vostra esclusiva, come pattuito con il Sig. Nominativo_1”, senza riferimento alcuno all'oggetto della progettazione;
oggetto che risulta invece definito nell'accordo di massima stipulato dalle due società in data 26.07.2018 quale progettazione di una “macchina da caffè OCS per settore Horeca”. Il ricorrente ritiene il suddetto avviso ingiusto, errato, illegittimo ed infondato e ne chiede a questa Corte l'annullamento con vittoria di spese. All'udienza odierna le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e alle memorie depositate e la Corte ha svolto la camera di consiglio per la decisione. Il ricorso è infondato. L'Ufficio, invero, ha correttamente ritenuto che la società ricorrente abbia contabilizzato fatture fittizie ricevute da SI SRLS in quanto dall'esame della documentazione sono emerse le seguenti criticità:
- la società fornitrice risulti avere un oggetto sociale del tutto inconferente rispetto alla prestazione fornita alla ricorrente (modificato rapidamente nel tempo ma sempre lontano dalla prestazione fornita: dal commercio all'ingrosso di ricambi meccanici per l'industria alla pulizia generale di edifici);
- la società fornitrice è risultata priva di un'organizzazione idonea all'espletamento dell'incarico commissionato e asseritamente adempiuto, nonché di personale qualificato, oltre che di mezzi a disposizione;
- sottoposta a controlli fiscali, la SI srls ha evidenziato crediti IVA inesistenti per il biennio 2018-2019;
- la fattura non fa riferimento alcuno alla progettazione specifica oggetto della prestazione;
- è stato iscritto procedimento penale r.g.n.r. 3454/21 incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Modena - per i reati di cui agli artt. 416 commi I, II, III c.p. nonché 110, 648 ter.1 c.p., 8 e 10 quater D.lgs. 74/2000 2621 c.c. - all'interno del quale Ricorrente_1 srl è emersa fra le imprese destinatarie delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse fra le altre da SI srls. Ricorrente_1- nell'ambito di quella indagine è emerso che la società srl ha proceduto al pagamento delle fatture passive, tramite bonifici bancari per complessivi euro 60.886, nonché a mezzo cassa a titolo di acconto per complessivi euro 71.250 e che le risorse accreditate sui conti della SI SR (nonché di un'altra società, tale Cosmo Mec srls), tra cui i pagamenti effettuati dall'odierna ricorrente, sono state trasferite su un conto Società_2estero acceso presso la EN BA intestato alla società , con causale “acconto/saldo fattura – forniture e transazione commerciale”: delegati ad operare in tale conto erano Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_1, padre di Rappresentante_1;
- gli accertamenti bancari hanno permesso di rilevare che i fondi trasferiti nel periodo 2018-2019 sul conto estero della SEI TRADE, contestualmente all'accredito venivano dapprima trasferiti su conti personali di Nominativo_2, Nominativo_4 e Nominativo_5 e quindi totalmente prelevati in Italia presso ATM. Il ricorrente ha affermato che la prestazione è avvenuta regolarmente ed era effettivamente esistente non solo perché riscontrata documentalmente con fattura e Nominativo_6pagamento tracciato, ma anche perché dimostrata da perizia dell'ing. (in atti) che ha analizzato i disegni costruttivi sviluppati ed oggetto della prestazione ritenuta inesistente. In realtà, i progetti esibiti non presentano riferimento alcuno alla società fornitrice, quanto unicamente alla Ricorrente_1 srl, destinataria del prodotto: non può desumersi da alcunchè, in altre parole, che l'oggetto della prestazione sia riferibile alla SI srls e alla fattura n. 112/2018 oggetto di accertamento. Nel presente giudizio il ricorrente non ha fornito la prova convincente della effettività della prestazione sottesa alla emissione della fattura n. 112 del 2018: pertanto la Corte – in composizione monocratica - non può che confermare l'operato dell'Agenzia: le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500 oltre altri oneri se dovuti. Modena, 24 novembre 2025 Il Giudice D. Truppa
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRUPPA DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Torrefazione Ricorrente_1 Di Rappresentante_1 Ricorrente_2 Sas - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DV02707 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DV02707 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 537/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la TORREFAZIONE Ricorrente_1 Rappresentante_1 DI & C. SAS in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1 , adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Modena, per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso per l'anno di imposta 2018 con cui l'Ufficio ha accertato la contabilizzazione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti in merito ai rapporti economici intrattenuti con il fornitore SI srls, con contestuale irrogazione delle relative sanzioni. In particolare la società ha inserito nel conto “compensi a terzi” la fattura n.112 del 7.12.18 ricevuta dal suddetto fornitore SI srls, per un imponibile di euro 9.000,00 e iva indetraibile euro 1.980,00. La fattura in esame ha ad oggetto “consulenza per sviluppo stampi, soluzioni applicative e disegni, modifiche progettuali per esecuzioni anche all'estero con vostra esclusiva, come pattuito con il Sig. Nominativo_1”, senza riferimento alcuno all'oggetto della progettazione;
oggetto che risulta invece definito nell'accordo di massima stipulato dalle due società in data 26.07.2018 quale progettazione di una “macchina da caffè OCS per settore Horeca”. Il ricorrente ritiene il suddetto avviso ingiusto, errato, illegittimo ed infondato e ne chiede a questa Corte l'annullamento con vittoria di spese. All'udienza odierna le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e alle memorie depositate e la Corte ha svolto la camera di consiglio per la decisione. Il ricorso è infondato. L'Ufficio, invero, ha correttamente ritenuto che la società ricorrente abbia contabilizzato fatture fittizie ricevute da SI SRLS in quanto dall'esame della documentazione sono emerse le seguenti criticità:
- la società fornitrice risulti avere un oggetto sociale del tutto inconferente rispetto alla prestazione fornita alla ricorrente (modificato rapidamente nel tempo ma sempre lontano dalla prestazione fornita: dal commercio all'ingrosso di ricambi meccanici per l'industria alla pulizia generale di edifici);
- la società fornitrice è risultata priva di un'organizzazione idonea all'espletamento dell'incarico commissionato e asseritamente adempiuto, nonché di personale qualificato, oltre che di mezzi a disposizione;
- sottoposta a controlli fiscali, la SI srls ha evidenziato crediti IVA inesistenti per il biennio 2018-2019;
- la fattura non fa riferimento alcuno alla progettazione specifica oggetto della prestazione;
- è stato iscritto procedimento penale r.g.n.r. 3454/21 incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Modena - per i reati di cui agli artt. 416 commi I, II, III c.p. nonché 110, 648 ter.1 c.p., 8 e 10 quater D.lgs. 74/2000 2621 c.c. - all'interno del quale Ricorrente_1 srl è emersa fra le imprese destinatarie delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse fra le altre da SI srls. Ricorrente_1- nell'ambito di quella indagine è emerso che la società srl ha proceduto al pagamento delle fatture passive, tramite bonifici bancari per complessivi euro 60.886, nonché a mezzo cassa a titolo di acconto per complessivi euro 71.250 e che le risorse accreditate sui conti della SI SR (nonché di un'altra società, tale Cosmo Mec srls), tra cui i pagamenti effettuati dall'odierna ricorrente, sono state trasferite su un conto Società_2estero acceso presso la EN BA intestato alla società , con causale “acconto/saldo fattura – forniture e transazione commerciale”: delegati ad operare in tale conto erano Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_1, padre di Rappresentante_1;
- gli accertamenti bancari hanno permesso di rilevare che i fondi trasferiti nel periodo 2018-2019 sul conto estero della SEI TRADE, contestualmente all'accredito venivano dapprima trasferiti su conti personali di Nominativo_2, Nominativo_4 e Nominativo_5 e quindi totalmente prelevati in Italia presso ATM. Il ricorrente ha affermato che la prestazione è avvenuta regolarmente ed era effettivamente esistente non solo perché riscontrata documentalmente con fattura e Nominativo_6pagamento tracciato, ma anche perché dimostrata da perizia dell'ing. (in atti) che ha analizzato i disegni costruttivi sviluppati ed oggetto della prestazione ritenuta inesistente. In realtà, i progetti esibiti non presentano riferimento alcuno alla società fornitrice, quanto unicamente alla Ricorrente_1 srl, destinataria del prodotto: non può desumersi da alcunchè, in altre parole, che l'oggetto della prestazione sia riferibile alla SI srls e alla fattura n. 112/2018 oggetto di accertamento. Nel presente giudizio il ricorrente non ha fornito la prova convincente della effettività della prestazione sottesa alla emissione della fattura n. 112 del 2018: pertanto la Corte – in composizione monocratica - non può che confermare l'operato dell'Agenzia: le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500 oltre altri oneri se dovuti. Modena, 24 novembre 2025 Il Giudice D. Truppa