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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 27729/2024, cui è riunito il giudizio recante il n. R. G. 27730/2024, vertenti
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Guido Marone, presso il cui studio in Napoli alla via Luca Giordano, n. 15, sono elettivamente costituite;
Ricorrenti
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in questa sede rappresentati e difesi dal dirigente Dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 sito in Napoli alla via Ponte della Maddalena, n. 55;
[...]
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi Parte_1 riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2019/2020; c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1 rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in Controparte_1 ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 s.m.i. qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013”;
Per “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi Parte_2 riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2019/2020 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ad Controparte_1 effettuare alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in Controparte_1 ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 s.m.i. di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera”;
Per il : “Voglia l'Onorevole giudice adito, “contrariis rejectis”: • In via CP_1 pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio;
• In via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
• Rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152- bis, disp. att. c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati in data 16.12.2024 le ricorrenti in epigrafe deducevano di lavorare o di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, rispettivamente, CP_1 dal 25.10.1991 e dall'1.9.1987 all'1.9.2021 e, Parte_1 Parte_2 pertanto, di aver subìto il mancato computo dell'annualità del 2013 tanto ai fini giuridici quanto a quelli economici.
Le ricorrenti, invero, rammentavano che per effetto del blocco degli scatti di anzianità, disposto tra il 2012 ed il 2013 con successivi provvedimenti d'urgenza volti a porre rimedio alla crisi di bilancio del tempo, l'Amministrazione datoriale finiva per dar luogo, nella sostanza, ad un'interruzione fittizia delle carriere dei dipendenti i cui effetti si sarebbero riverberati per l'intera durata dei rapporti lavorativi con un arretramento dell'inquadramento giuridico e del trattamento economico delle ricorrenti.
Lamentando l'illegittimità di una simile applicazione della disciplina emergenziale, adottata in via eccezionale e per la sola fase della crisi economica, le ricorrenti invocavano a proprio sostegno i principi elaborati in tema dalla Corte costituzionale, in virtù dei quali i sacrifici imposti ai dipendenti pubblici in ragione delle esigenze di tutela degli interessi dello Stato debbano essere “eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo fissato” (C. Cost., n. 223/2012).
Inoltre, le ricorrenti riproponevano alcuni precedenti che in diversa misura si distinguevano per l'accoglimento delle questioni giuridiche sottese ai ricorsi in questa sede proposti.
Avverso tali ricorsi si costituiva in giudizio il , il quale, Controparte_1 eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in favore delle singole amministrazioni scolastiche di riferimento e dedotta l'opportunità di integrazione del contradditorio con l'intervento del e delle finanze, Controparte_3 competente in materia di controllo preventivo degli atti relativi alla posizione giuridica ed economica del personale statale, concludeva per il rigetto della domanda, provvedendo in via subordinata alla contestazione dei conteggi delle differenze retributive ed alla proposizione di eccezione di prescrizione.
A sostegno delle conclusioni rassegnate, il convenuto deduceva che, stante CP_1 il congelamento dei trattamenti retributivi per il triennio 2010-2013, la contrattazione collettiva del comparto Scuola addiveniva nell'agosto del 2014 al recupero degli incrementi stipendiali limitatamente agli anni 2011 e 2012 senza che la successiva pronuncia della Consulta n. 178/2015 declaratoria dell'illegittimità costituzionale del congelamento della contrattazione collettiva ne travolgesse gli effetti, considerato che la stessa dispiegasse efficacia soltanto pro futuro.
Inoltre, il si rifaceva alle recenti sentenze gemelle della Corte di Cassazione, CP_1 nn. 13618 e 13619 del 21.5.2025, espressive del principio di diritto secondo il quale “il diritto del personale della scuola al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 vale ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico”, invocando, pertanto, il rigetto della domanda.
All'udienza del 19.6.2025, disposta la riunione dei giudizi e rinunciata la domanda relativa agli effetti economici, così residuando soltanto quella inerente al riconoscimento ai fini giuridici dello svolgimento del rapporto lavorativo per l'anno 2013, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui era data lettura alle parti.
In via preliminare, quanto alla legittimazione passiva dei singoli istituti scolastici è stato ripetutamente affermato che “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnanti di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal D.P.R. n° 275/99, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formativa (cioè degli interventi di educazione, formazione e istruzione). In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, quindi, i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche devono qualificarsi come organi del , come tali deputati al Controparte_4 compimento di atti esterni da imputarsi - ai fini della responsabilità - al CP_1 medesimo in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica.
Va, pertanto, affermata la legittimazione passiva del e dell' CP_5 [...]
, regolarmente citati in giudizio. Controparte_2
Nel merito, la domanda, così come limitata dalla parte ricorrente all'udienza del 19.6.2025, è fondata e, pertanto, va accolta.
Come premesso, la causa verte sulla applicazione delle norme eccezionali e temporanee contenute nel decreto-legge n. 78/2010, con il quale si è provveduto, in una fase di contrazione delle finanze pubbliche, al contenimento della dinamica retributiva dei dipendenti pubblici per le annualità 2011, 2012 e 2013, nonché del d.P.R. 122/2013, art. 9, co. 23, a norma del quale le predette annualità non rivelino alcuna utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Come rilevato dalla stessa parte ricorrente, la questione giuridica che forma oggetto delle due cause riunite è stata affrontata in tempi recenti dalla Corte di Cassazione che, muovendo dalla diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, ha affermato che la sterilizzazione delle annualità 2010-2013 “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013” (Cass. sez. lav., sent. nn. 13618 e 13619/2025).
In tal senso, la Corte di Cassazione ha chiarito che, mentre il recupero di spesa relativo alle progressioni in senso proprio sia conseguibile con il mero differimento all'esercizio di bilancio successivo della sua efficacia, “l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico” (ibidem).
La pronuncia sin qui richiamata risolve, dunque, la questione giuridica scaturente dalla proiezione nel tempo degli effetti della sterilizzazione delle annualità nel senso di addurre a tali provvedimenti emergenziali effetti di natura esclusivamente economica con la logica conseguenza che il personale attinto, perché in servizio nell'annualità del 2013, debba vedere conteggiato a suo favore il periodo di lavoro prestato senza alcuna delle finzioni lamentate dalle parti ricorrenti e senza, cioè, che il rapporto di lavoro risulti fittiziamente interrotto per il periodo interessato dal d.l. 78/2010.
Pertanto, soltanto all'esito della riduzione della domanda giudiziale ai soli effetti giuridici è possibile l'integrale accoglimento dei ricorsi con riferimento agli effetti giuridici dell'esercizio dell'attività lavorativa per l'anno 2013.
In tal senso, infatti, l'arresto sopra richiamato così stabilisce: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Simili conclusioni, obliterate da ultimo dal contegno processuale delle parti ricorrenti, assorbono ogni altra eccezione relativa alla correttezza dei conteggi ed alla prescrizione dei crediti aventi ad oggetto le differenze retributive lamentate dalle ricorrenti.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, attesa la particolare complessità della questione, risolta soltanto nel maggio del 2025 dalla giurisprudenza nomofilattica, oltreché la misura solo parziale dell'accoglimento delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti ed Parte_1
a veder riconosciuto ai soli fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 Parte_2 nella ricostruzione delle proprie carriere;
- Compensa le spese tra le parti.
Napoli, 19/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 27729/2024, cui è riunito il giudizio recante il n. R. G. 27730/2024, vertenti
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Guido Marone, presso il cui studio in Napoli alla via Luca Giordano, n. 15, sono elettivamente costituite;
Ricorrenti
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in questa sede rappresentati e difesi dal dirigente Dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 sito in Napoli alla via Ponte della Maddalena, n. 55;
[...]
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi Parte_1 riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2019/2020; c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1 rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in Controparte_1 ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 s.m.i. qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013”;
Per “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi Parte_2 riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2019/2020 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ad Controparte_1 effettuare alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in Controparte_1 ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 s.m.i. di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera”;
Per il : “Voglia l'Onorevole giudice adito, “contrariis rejectis”: • In via CP_1 pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio;
• In via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
• Rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152- bis, disp. att. c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati in data 16.12.2024 le ricorrenti in epigrafe deducevano di lavorare o di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, rispettivamente, CP_1 dal 25.10.1991 e dall'1.9.1987 all'1.9.2021 e, Parte_1 Parte_2 pertanto, di aver subìto il mancato computo dell'annualità del 2013 tanto ai fini giuridici quanto a quelli economici.
Le ricorrenti, invero, rammentavano che per effetto del blocco degli scatti di anzianità, disposto tra il 2012 ed il 2013 con successivi provvedimenti d'urgenza volti a porre rimedio alla crisi di bilancio del tempo, l'Amministrazione datoriale finiva per dar luogo, nella sostanza, ad un'interruzione fittizia delle carriere dei dipendenti i cui effetti si sarebbero riverberati per l'intera durata dei rapporti lavorativi con un arretramento dell'inquadramento giuridico e del trattamento economico delle ricorrenti.
Lamentando l'illegittimità di una simile applicazione della disciplina emergenziale, adottata in via eccezionale e per la sola fase della crisi economica, le ricorrenti invocavano a proprio sostegno i principi elaborati in tema dalla Corte costituzionale, in virtù dei quali i sacrifici imposti ai dipendenti pubblici in ragione delle esigenze di tutela degli interessi dello Stato debbano essere “eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo fissato” (C. Cost., n. 223/2012).
Inoltre, le ricorrenti riproponevano alcuni precedenti che in diversa misura si distinguevano per l'accoglimento delle questioni giuridiche sottese ai ricorsi in questa sede proposti.
Avverso tali ricorsi si costituiva in giudizio il , il quale, Controparte_1 eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in favore delle singole amministrazioni scolastiche di riferimento e dedotta l'opportunità di integrazione del contradditorio con l'intervento del e delle finanze, Controparte_3 competente in materia di controllo preventivo degli atti relativi alla posizione giuridica ed economica del personale statale, concludeva per il rigetto della domanda, provvedendo in via subordinata alla contestazione dei conteggi delle differenze retributive ed alla proposizione di eccezione di prescrizione.
A sostegno delle conclusioni rassegnate, il convenuto deduceva che, stante CP_1 il congelamento dei trattamenti retributivi per il triennio 2010-2013, la contrattazione collettiva del comparto Scuola addiveniva nell'agosto del 2014 al recupero degli incrementi stipendiali limitatamente agli anni 2011 e 2012 senza che la successiva pronuncia della Consulta n. 178/2015 declaratoria dell'illegittimità costituzionale del congelamento della contrattazione collettiva ne travolgesse gli effetti, considerato che la stessa dispiegasse efficacia soltanto pro futuro.
Inoltre, il si rifaceva alle recenti sentenze gemelle della Corte di Cassazione, CP_1 nn. 13618 e 13619 del 21.5.2025, espressive del principio di diritto secondo il quale “il diritto del personale della scuola al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 vale ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico”, invocando, pertanto, il rigetto della domanda.
All'udienza del 19.6.2025, disposta la riunione dei giudizi e rinunciata la domanda relativa agli effetti economici, così residuando soltanto quella inerente al riconoscimento ai fini giuridici dello svolgimento del rapporto lavorativo per l'anno 2013, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui era data lettura alle parti.
In via preliminare, quanto alla legittimazione passiva dei singoli istituti scolastici è stato ripetutamente affermato che “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnanti di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal D.P.R. n° 275/99, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formativa (cioè degli interventi di educazione, formazione e istruzione). In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, quindi, i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche devono qualificarsi come organi del , come tali deputati al Controparte_4 compimento di atti esterni da imputarsi - ai fini della responsabilità - al CP_1 medesimo in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica.
Va, pertanto, affermata la legittimazione passiva del e dell' CP_5 [...]
, regolarmente citati in giudizio. Controparte_2
Nel merito, la domanda, così come limitata dalla parte ricorrente all'udienza del 19.6.2025, è fondata e, pertanto, va accolta.
Come premesso, la causa verte sulla applicazione delle norme eccezionali e temporanee contenute nel decreto-legge n. 78/2010, con il quale si è provveduto, in una fase di contrazione delle finanze pubbliche, al contenimento della dinamica retributiva dei dipendenti pubblici per le annualità 2011, 2012 e 2013, nonché del d.P.R. 122/2013, art. 9, co. 23, a norma del quale le predette annualità non rivelino alcuna utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Come rilevato dalla stessa parte ricorrente, la questione giuridica che forma oggetto delle due cause riunite è stata affrontata in tempi recenti dalla Corte di Cassazione che, muovendo dalla diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, ha affermato che la sterilizzazione delle annualità 2010-2013 “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013” (Cass. sez. lav., sent. nn. 13618 e 13619/2025).
In tal senso, la Corte di Cassazione ha chiarito che, mentre il recupero di spesa relativo alle progressioni in senso proprio sia conseguibile con il mero differimento all'esercizio di bilancio successivo della sua efficacia, “l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico” (ibidem).
La pronuncia sin qui richiamata risolve, dunque, la questione giuridica scaturente dalla proiezione nel tempo degli effetti della sterilizzazione delle annualità nel senso di addurre a tali provvedimenti emergenziali effetti di natura esclusivamente economica con la logica conseguenza che il personale attinto, perché in servizio nell'annualità del 2013, debba vedere conteggiato a suo favore il periodo di lavoro prestato senza alcuna delle finzioni lamentate dalle parti ricorrenti e senza, cioè, che il rapporto di lavoro risulti fittiziamente interrotto per il periodo interessato dal d.l. 78/2010.
Pertanto, soltanto all'esito della riduzione della domanda giudiziale ai soli effetti giuridici è possibile l'integrale accoglimento dei ricorsi con riferimento agli effetti giuridici dell'esercizio dell'attività lavorativa per l'anno 2013.
In tal senso, infatti, l'arresto sopra richiamato così stabilisce: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Simili conclusioni, obliterate da ultimo dal contegno processuale delle parti ricorrenti, assorbono ogni altra eccezione relativa alla correttezza dei conteggi ed alla prescrizione dei crediti aventi ad oggetto le differenze retributive lamentate dalle ricorrenti.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, attesa la particolare complessità della questione, risolta soltanto nel maggio del 2025 dalla giurisprudenza nomofilattica, oltreché la misura solo parziale dell'accoglimento delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti ed Parte_1
a veder riconosciuto ai soli fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 Parte_2 nella ricostruzione delle proprie carriere;
- Compensa le spese tra le parti.
Napoli, 19/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.