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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 1038/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 800/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di SONDRIO n. 28/2025, est. dott.ssa Maria Martina Marchini, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2025 e promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avv. ti DEL GATTO ANTONIO e ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. STARNA BARBARA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA GIUSEPPE MAZZINI, 25 00195 ROMA
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, riformare parzialmente la sentenza n. 28 del 02/06/2025 del Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro e, per l'effetto, dichiarare inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47, D.P.R. 639/1970 la domanda proposta dalla ricorrente, nel Controparte_1 primo grado di giudizio rubricato al numero di R.G. Lav. 132/2022, con riguardo alle indennità di maternità afferenti ai mesi da aprile a giugno 2021. Con condanna della controparte alle spese di giudizio”.
[1] Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:- in via principale, nel merito, rigettare il ricorso in appello proposto dall' in quanto infondato in fatto ed in Parte_3 diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso in appello, limitare la dichiarazione di inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 47, D.P.R. 639/1970 esclusivamente al periodo 18.4.2021/30.5.2021 e, per l'effetto, riconoscere il diritto alla riliquidazione della prestazione con riguardo al periodo 1.6.2021/28.2.2022 per un totale di € 3.973,26. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24.07.2025 l' ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza n. 28/2025 nella parte in cui il TRIBUNALE di SONDRIO ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 47, comma 3 del D.P.R. 639/1970 relativamente alla rideterminazione dell'indennità di maternità maturata da nel periodo da aprile a giugno 2021 a carico del c.d. Fondo Controparte_1
Volo.
Con il ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto di Controparte_1 essere dipendente a tempo indeterminato di Parte_4
dal 24.04.2019 con orario part time al 83,33%, con qualifica di
[...] assistente di volo e inquadramento contrattuale livello 4 N;
che dal 18.04.2021 si trovava in congedo di maternità; che al momento del deposito del ricorso si trovava ancora in congedo obbligatorio (avente scadenza al 29.06.2022); che l' aveva calcolato erroneamente l'importo dell'indennità di Controparte_2 maternità corrispostale, in quanto, ai fini dell'individuazione della retribuzione media giornaliera alla quale rapportare l'indennità in questione (da determinarsi, in caso di lavoratrici part time, mediante un riproporzionamento con riferimento alle retribuzioni degli ultimi dodici mesi solari antecedenti il congedo) aveva considerato solo il 50% delle indennità di volo, in analogia con il criterio di determinazione dell'indennità di malattia, anziché nella misura del 100% di tutti gli elementi retributivi;
che conformemente al disposto degli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 151/2001 la retribuzione parametro calcolata con riferimento al periodo antecedente l'astensione obbligatoria avrebbe dovuto essere pari a Euro 1.403,01 lordi e la retribuzione media giornaliera avrebbe dovuto essere pari a Euro 37,41; che alla data del 28.02.2022 aveva diritto a percepire l'importo complessivo lordo di Euro 11.710,47 a titolo di indennità di maternità, mentre aveva percepito esclusivamente la minor somma lorda di Euro 8.977,80; parimenti, sino al termine del congedo obbligatorio (29.06.2022), l'importo giornaliero lordo da corrispondere doveva essere correttamente individuato in quello di Euro 37,41.
Su tali presupposti aveva dedotto l'illegittimità dei criteri di liquidazione dell'indennità di maternità adottati da parte convenuta, anche richiamando la
[2] sentenza n. 11414/2018 della CORTE di CASSAZIONE, nonché la natura discriminatoria ai sensi degli artt. 25 e 28 del Codice pari opportunità del criterio di calcolo adottato dall' che aveva determinato l'erogazione un trattamento Pt_1 economico in percentuale di gran lunga inferiore all'80% della retribuzione globale di fatto per la sola ragione della condizione della maternità.
A fronte di tale domanda l' aveva eccepito in via preliminare l'intervenuta Pt_1 decadenza ex art. 47, comma 3, D.P.R. 639/70 con riguardo alle indennità asseritamente maturate da aprile a giugno 2021 e nel merito, aveva contestato in fatto e in diritto il ricorso riaffermando la correttezza dei criteri di calcolo adottati e negando la sussistenza di qualsivoglia discriminazione.
Il primo Giudice respingeva l'eccezione di intervenuta decadenza sulla base delle seguente motivazione: “occorre tenere conto del fatto che, sotto il profilo formale, il ricorso è stato proposto alla stregua di ricorso ex art. 414 c.p.c. mentre sotto il profilo sostanziale, l'azione è estranea al rapporto previdenziale ed è fondata sull'accertamento della natura discriminatoria del trattamento riservato alla lavoratrice: invero, quantomeno in sede di domanda svolta in via subordinata, nonché alla luce delle deduzioni svolte in sede di ricorso, la domanda di CP_1 eve qualificarsi quale domanda antidiscriminatoria.
[...]
… Il diritto azionato, in altri termini, è il diritto a non subire discriminazioni per ragioni di genere e non il diritto di credito ad una prestazione previdenziale”.
Riteneva dunque, che non potevano applicarsi al diritto a non essere discriminati
- che è un diritto assoluto della persona – gli istituti tipici del rapporto previdenziale (quale la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970) e che la tutela di tale diritto fondamentale non poteva subire compressioni per effetto di vicende che interessano il diverso diritto di natura previdenziale.
Quanto al merito evidenziava che il criterio di calcolo adottato dall' Pt_1 risultava illegittimo, in quanto contrastante con le previsioni di cui agli artt. 22 e 23 D. Lgs. 151/2001 come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'indennità di volo doveva essere computata in misura intera e non nel limite del 50%.
Al fine di determinare l'ammontare della differenza tra l'indennità di maternità spettante alla ricorrente nel periodo oggetto di causa e quanto dalla stessa percepito, veniva disposta CTU contabile.
Il TRIBUNALE, in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato, condannava l' a corrispondere alla ricorrente la differenza sugli Pt_1 importi erogati nel periodo dal 18.04.2021 al 29.06.2022 a titolo di indennità di maternità pari alla somma di Euro 4.602,06 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.
[3] In ragione della soccombenza l' veniva condannato a rifondere a Pt_1
le spese di lite liquidate in Euro 1.500,00, oltre a spese Controparte_1 generali e oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con un unico articolato motivo di gravame lamenta l'erroneità della Pt_1 pronuncia laddove il primo Giudice ha respinto l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
Nell'ottica dell'appellante non vi è stata alcuna condotta discriminatoria da parte dell'Ente in quanto l'azione proposta ha ad oggetto l'inadempimento parziale di un'obbligazione pecuniaria, ricadente a pieno titolo nel diritto delle obbligazioni, sicché non v'è ostacolo alcuno nell'applicare gli istituti della prescrizione e, per quanto qui rileva, della decadenza, come disciplinata dall'art. 47, comma 6, D.P.R. 639/1970.
Evidenzia che l'odierna appellata ha depositato il proprio ricorso non prima del 22.06.2022 per ottenere differenze sull'indennità di maternità afferenti al periodo dal 18.04.2021 al 28.02.2022 a carco del c.d. Fondo Volo e che la disciplina vigente in materia dal 01.01.2012 prevede l'estensione dell'istituto della decadenza anche alle differenze sui ratei arretrati di prestazioni previdenziali.
In particolare, l'art. 38, comma 1, lettera d) del D.L. 98/2011, stabilisce: “… al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito…”.
Il successivo comma 2, inoltre, dispone: “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), n.1), si applicano dal 1° gennaio 2012.”
Nella prospettazione del gravame “La ratio di tale disposizione, infatti, è proprio quella di estendere la decadenza - fino all'epoca di entrata in vigore del D.L. 98/2011, pacificamente ritenuta applicabile ai soli ratei di prestazioni previdenziali maturati e non riscossi - anche alle differenze di importo sui ratei già riscossi, poiché, in virtù dell'orientamento correttivo/creativo della giurisprudenza di legittimità, la decadenza in parola, a tale ultima ipotesi, non era ritenuta applicabile.
Nel caso de quo, tuttavia, sia la domanda amministrativa che quella giudiziaria sono state presentate ben oltre l'01/01/2012, sicché è indubbio che esse ricadano, ratione temporis, nella vigenza della disciplina recata dal D.L. 98/2011 citato, con conseguente applicazione dell'istituto della decadenza ultrannuale alle pretese avanzate nei confronti dell' dalla parte resistente, già ricorrente in primo Pt_1
[4] grado, afferenti ai periodi, da aprile a giugno 2021, sopra indicati, risalenti, infatti, ad oltre un anno dalla presentazione della domanda giudiziaria”.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in parziale riforma della sentenza impugnata di dichiarare inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47, D.P.R. 639/1970 la domanda proposta da con riguardo alle Controparte_1 indennità di maternità relative ai mesi da aprile a giugno 2021 con condanna della medesima alla refusione delle spese del giudizio.
Con memoria depositata il 06.11.2025 ha resistito Controparte_1 difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, di limitare la dichiarazione di inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 47, D.P.R. 639/1970 esclusivamente al periodo dal 18.04.2021 al 30.05.2021 e, per l'effetto, riconoscere il diritto alla riliquidazione della prestazione con riguardo al periodo 01.06.2021 al 28.02.2022 per un totale di Euro 3.973,26.
All'udienza di discussione del 10.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto. ____________________
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà infra.
La questione oggetto del gravame relativa alla decadenza in ipotesi di inadempimento parziale dell'obbligazione di pagamento dell'indennità di maternità a favore delle assistenti di volo da parte dell'Ente previdenziale ha formato oggetto di plurime sentenze della CORTE di CASSAZIONE.
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento con l'ordinanza n. 18449/25 del 07.07.2025 con la quale è stato affermato che:
“S'intende infatti dare continuità all'orientamento di Cass. nn. 24957 e 25400 del 2021, da ultimo confermato da Cass. n. 12400 del 2024, secondo il quale: «la denunciata discriminazione è riferita ad un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. nr. 11414 del 2018, Cass. nr. 27552 del 2020), è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, come rimedio alla denunciata condizione di svantaggio.
Pertanto, la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione previdenziale. Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l'evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v. CGUE, C-177/88, Dekker del 14 Novembre
[5] 1989 e CGUE, C-179/88 Hoejesteret dell'8 novembre 1990). La tenuta del principio va infatti valutata comparando la posizione di chi rivendica l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali (v., per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando, risulterebbe alterata proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario» (così Cass. n. 25400 del 2021 cit.).
Come in nuce ritenuto da Cass. n. 25400 del 2021 cit., occorre distinguere l'ipotesi della discriminazione da quella dell'inadempimento parziale della obbligazione di pagamento della indennità di maternità”.
In motivazione veniva altresì affermato che “deve ritenersi che non sia nemmeno in astratto ipotizzabile una discriminazione diretta nel caso in cui non via sia stata alcuna discriminazione, ossia un trattamento diversificato in ragione dello stato di gravidanza”.
E così prosegue la CORTE: “Non può ritenersi che il pagamento della indennità di maternità sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo, e non contestato, al momento del suo pagamento possa poi trasformarsi in discriminazione diretta sulla base di una interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta. In altri termini, il trattamento, per essere fonte di discriminazione diretta, deve essere «meno favorevole» sin dall'inizio, ed il contrasto giurisprudenziale sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera ex art.23 d.lgs. n.151/2001 non consentiva, sin dall'inizio, di ritenere meno favorevole il trattamento erogato rispetto a un trattamento più favorevole oggettivamente incerto”.
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati ai quali questa CORTE territoriale ha già aderito, va accolta l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 sollevata dell'Ente previdenziale, seppur limitatamente ai mesi di aprile e maggio 2021.
L'art. 47 del D.P.R. 639/70, al comma 3 così dispone: “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Nel caso di specie avente a oggetto il riconoscimento parziale della prestazione (riliquidazione della indennità di maternità fondata su una base retributiva maggiore) opera il disposto di cui al sesto comma dell'art 47 del D.P.R. n. 639/70, introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 98/11, convertito nella Legge n. 111/11, in forza del quale “le decadenze previste dai commi precedenti si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo
[6] in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Ne consegue che poiché l'azione promossa dalla lavoratrice ha a oggetto l'adeguamento della indennità erogata per un importo inferiore a quello ritenuto dovuto, il dies a quo per proporre il ricorso giudiziario decorre dal riconoscimento parziale della prestazione risultante dalla busta paga del mese di riferimento. con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il Controparte_1
22.06.2022 aveva chiesto le differenze sui ratei dal 18.04.2021 al 28.02.22, nonché l'importo giornaliero lordo di Euro 37,41 per il periodo dal 01.03.2022 al 29.06.2022 (termine del periodo di astensione obbligatoria) con la conseguenza che facendo corretta applicazione dell'art. 47, comma 6 del D.P.R. n. 63/1970 sopra richiamato la stessa è decaduta in relazione al diritto alla rideterminazione dei ratei relativi ai mesi di aprile e maggio 2021.
Non può invece trovare riconoscimento la domanda avanzata dall' relativa Pt_1 all'eccepita decadenza anche in relazione al rateo del mese di giugno 2021 stante il chiaro disposto del comma sopra richiamato per cui la decadenza decorre “dal pagamento della sorte”.
Nello specifico, considerato che la retribuzione del mese di giugno 2021 è stata percepita dall'odierna appellata nel mese di luglio 2021 e che il ricorso introduttivo è stato depositato il 22.06.2021, va esclusa l'intervenuta decadenza annuale relativamente all'anzidetto mese.
Dall'esame della consulenza disposta dal Giudice di prime cure le cui conclusioni non sono oggetto di doglianza da parte di risulta che le differenze sui Pt_1 ratei dei mesi di aprile e maggio 2021 erano state indicate in Euro 314,40 ciascuno.
Ne consegue che la somma complessivamente dovuta all'odierna appellata deve essere ricalcolata detraendo da quanto riconosciuto dal TRIBUNALE le differenze sugli anzidetti ratei per complessivi Euro 628,80 e così per un totale dovuto pari a Euro 3.973,26 (Euro 4.602,06 – Euro 628,80).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, la CORTE ravvisa i presupposti per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite ponendo i residui 2/3 a carico dell'appellante.
In ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, le spese di entrambi i gradi vengono liquidate come da dispositivo in calce in base ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 2.400,00 di cui Euro 1.400,00 per il giudizio di I grado ed Euro 1.000,00 per quello di appello, la cui quota di 2/3 posta a carico dell'appellante è pari ad Euro
[7] 1.600,00, il tutto, oltre a spese generali e oneri di legge con compensazione del residuo terzo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 28/2025 del TRIBUNALE di SONDRIO ridetermina la somma dovuta a in quella di Euro 3.973,26. Controparte_1
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata i 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per tale quota nella complessiva somma di Euro 1.600,00 oltre a spese generali e oneri di legge. Compensa il residuo terzo.
Milano, 10/12/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Giovanni Casella Francesca Beoni
[8]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di SONDRIO n. 28/2025, est. dott.ssa Maria Martina Marchini, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2025 e promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avv. ti DEL GATTO ANTONIO e ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. STARNA BARBARA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA GIUSEPPE MAZZINI, 25 00195 ROMA
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, riformare parzialmente la sentenza n. 28 del 02/06/2025 del Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro e, per l'effetto, dichiarare inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47, D.P.R. 639/1970 la domanda proposta dalla ricorrente, nel Controparte_1 primo grado di giudizio rubricato al numero di R.G. Lav. 132/2022, con riguardo alle indennità di maternità afferenti ai mesi da aprile a giugno 2021. Con condanna della controparte alle spese di giudizio”.
[1] Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:- in via principale, nel merito, rigettare il ricorso in appello proposto dall' in quanto infondato in fatto ed in Parte_3 diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso in appello, limitare la dichiarazione di inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 47, D.P.R. 639/1970 esclusivamente al periodo 18.4.2021/30.5.2021 e, per l'effetto, riconoscere il diritto alla riliquidazione della prestazione con riguardo al periodo 1.6.2021/28.2.2022 per un totale di € 3.973,26. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24.07.2025 l' ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza n. 28/2025 nella parte in cui il TRIBUNALE di SONDRIO ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 47, comma 3 del D.P.R. 639/1970 relativamente alla rideterminazione dell'indennità di maternità maturata da nel periodo da aprile a giugno 2021 a carico del c.d. Fondo Controparte_1
Volo.
Con il ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto di Controparte_1 essere dipendente a tempo indeterminato di Parte_4
dal 24.04.2019 con orario part time al 83,33%, con qualifica di
[...] assistente di volo e inquadramento contrattuale livello 4 N;
che dal 18.04.2021 si trovava in congedo di maternità; che al momento del deposito del ricorso si trovava ancora in congedo obbligatorio (avente scadenza al 29.06.2022); che l' aveva calcolato erroneamente l'importo dell'indennità di Controparte_2 maternità corrispostale, in quanto, ai fini dell'individuazione della retribuzione media giornaliera alla quale rapportare l'indennità in questione (da determinarsi, in caso di lavoratrici part time, mediante un riproporzionamento con riferimento alle retribuzioni degli ultimi dodici mesi solari antecedenti il congedo) aveva considerato solo il 50% delle indennità di volo, in analogia con il criterio di determinazione dell'indennità di malattia, anziché nella misura del 100% di tutti gli elementi retributivi;
che conformemente al disposto degli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 151/2001 la retribuzione parametro calcolata con riferimento al periodo antecedente l'astensione obbligatoria avrebbe dovuto essere pari a Euro 1.403,01 lordi e la retribuzione media giornaliera avrebbe dovuto essere pari a Euro 37,41; che alla data del 28.02.2022 aveva diritto a percepire l'importo complessivo lordo di Euro 11.710,47 a titolo di indennità di maternità, mentre aveva percepito esclusivamente la minor somma lorda di Euro 8.977,80; parimenti, sino al termine del congedo obbligatorio (29.06.2022), l'importo giornaliero lordo da corrispondere doveva essere correttamente individuato in quello di Euro 37,41.
Su tali presupposti aveva dedotto l'illegittimità dei criteri di liquidazione dell'indennità di maternità adottati da parte convenuta, anche richiamando la
[2] sentenza n. 11414/2018 della CORTE di CASSAZIONE, nonché la natura discriminatoria ai sensi degli artt. 25 e 28 del Codice pari opportunità del criterio di calcolo adottato dall' che aveva determinato l'erogazione un trattamento Pt_1 economico in percentuale di gran lunga inferiore all'80% della retribuzione globale di fatto per la sola ragione della condizione della maternità.
A fronte di tale domanda l' aveva eccepito in via preliminare l'intervenuta Pt_1 decadenza ex art. 47, comma 3, D.P.R. 639/70 con riguardo alle indennità asseritamente maturate da aprile a giugno 2021 e nel merito, aveva contestato in fatto e in diritto il ricorso riaffermando la correttezza dei criteri di calcolo adottati e negando la sussistenza di qualsivoglia discriminazione.
Il primo Giudice respingeva l'eccezione di intervenuta decadenza sulla base delle seguente motivazione: “occorre tenere conto del fatto che, sotto il profilo formale, il ricorso è stato proposto alla stregua di ricorso ex art. 414 c.p.c. mentre sotto il profilo sostanziale, l'azione è estranea al rapporto previdenziale ed è fondata sull'accertamento della natura discriminatoria del trattamento riservato alla lavoratrice: invero, quantomeno in sede di domanda svolta in via subordinata, nonché alla luce delle deduzioni svolte in sede di ricorso, la domanda di CP_1 eve qualificarsi quale domanda antidiscriminatoria.
[...]
… Il diritto azionato, in altri termini, è il diritto a non subire discriminazioni per ragioni di genere e non il diritto di credito ad una prestazione previdenziale”.
Riteneva dunque, che non potevano applicarsi al diritto a non essere discriminati
- che è un diritto assoluto della persona – gli istituti tipici del rapporto previdenziale (quale la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970) e che la tutela di tale diritto fondamentale non poteva subire compressioni per effetto di vicende che interessano il diverso diritto di natura previdenziale.
Quanto al merito evidenziava che il criterio di calcolo adottato dall' Pt_1 risultava illegittimo, in quanto contrastante con le previsioni di cui agli artt. 22 e 23 D. Lgs. 151/2001 come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'indennità di volo doveva essere computata in misura intera e non nel limite del 50%.
Al fine di determinare l'ammontare della differenza tra l'indennità di maternità spettante alla ricorrente nel periodo oggetto di causa e quanto dalla stessa percepito, veniva disposta CTU contabile.
Il TRIBUNALE, in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato, condannava l' a corrispondere alla ricorrente la differenza sugli Pt_1 importi erogati nel periodo dal 18.04.2021 al 29.06.2022 a titolo di indennità di maternità pari alla somma di Euro 4.602,06 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.
[3] In ragione della soccombenza l' veniva condannato a rifondere a Pt_1
le spese di lite liquidate in Euro 1.500,00, oltre a spese Controparte_1 generali e oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con un unico articolato motivo di gravame lamenta l'erroneità della Pt_1 pronuncia laddove il primo Giudice ha respinto l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
Nell'ottica dell'appellante non vi è stata alcuna condotta discriminatoria da parte dell'Ente in quanto l'azione proposta ha ad oggetto l'inadempimento parziale di un'obbligazione pecuniaria, ricadente a pieno titolo nel diritto delle obbligazioni, sicché non v'è ostacolo alcuno nell'applicare gli istituti della prescrizione e, per quanto qui rileva, della decadenza, come disciplinata dall'art. 47, comma 6, D.P.R. 639/1970.
Evidenzia che l'odierna appellata ha depositato il proprio ricorso non prima del 22.06.2022 per ottenere differenze sull'indennità di maternità afferenti al periodo dal 18.04.2021 al 28.02.2022 a carco del c.d. Fondo Volo e che la disciplina vigente in materia dal 01.01.2012 prevede l'estensione dell'istituto della decadenza anche alle differenze sui ratei arretrati di prestazioni previdenziali.
In particolare, l'art. 38, comma 1, lettera d) del D.L. 98/2011, stabilisce: “… al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito…”.
Il successivo comma 2, inoltre, dispone: “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), n.1), si applicano dal 1° gennaio 2012.”
Nella prospettazione del gravame “La ratio di tale disposizione, infatti, è proprio quella di estendere la decadenza - fino all'epoca di entrata in vigore del D.L. 98/2011, pacificamente ritenuta applicabile ai soli ratei di prestazioni previdenziali maturati e non riscossi - anche alle differenze di importo sui ratei già riscossi, poiché, in virtù dell'orientamento correttivo/creativo della giurisprudenza di legittimità, la decadenza in parola, a tale ultima ipotesi, non era ritenuta applicabile.
Nel caso de quo, tuttavia, sia la domanda amministrativa che quella giudiziaria sono state presentate ben oltre l'01/01/2012, sicché è indubbio che esse ricadano, ratione temporis, nella vigenza della disciplina recata dal D.L. 98/2011 citato, con conseguente applicazione dell'istituto della decadenza ultrannuale alle pretese avanzate nei confronti dell' dalla parte resistente, già ricorrente in primo Pt_1
[4] grado, afferenti ai periodi, da aprile a giugno 2021, sopra indicati, risalenti, infatti, ad oltre un anno dalla presentazione della domanda giudiziaria”.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in parziale riforma della sentenza impugnata di dichiarare inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47, D.P.R. 639/1970 la domanda proposta da con riguardo alle Controparte_1 indennità di maternità relative ai mesi da aprile a giugno 2021 con condanna della medesima alla refusione delle spese del giudizio.
Con memoria depositata il 06.11.2025 ha resistito Controparte_1 difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, di limitare la dichiarazione di inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 47, D.P.R. 639/1970 esclusivamente al periodo dal 18.04.2021 al 30.05.2021 e, per l'effetto, riconoscere il diritto alla riliquidazione della prestazione con riguardo al periodo 01.06.2021 al 28.02.2022 per un totale di Euro 3.973,26.
All'udienza di discussione del 10.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto. ____________________
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà infra.
La questione oggetto del gravame relativa alla decadenza in ipotesi di inadempimento parziale dell'obbligazione di pagamento dell'indennità di maternità a favore delle assistenti di volo da parte dell'Ente previdenziale ha formato oggetto di plurime sentenze della CORTE di CASSAZIONE.
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento con l'ordinanza n. 18449/25 del 07.07.2025 con la quale è stato affermato che:
“S'intende infatti dare continuità all'orientamento di Cass. nn. 24957 e 25400 del 2021, da ultimo confermato da Cass. n. 12400 del 2024, secondo il quale: «la denunciata discriminazione è riferita ad un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. nr. 11414 del 2018, Cass. nr. 27552 del 2020), è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, come rimedio alla denunciata condizione di svantaggio.
Pertanto, la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione previdenziale. Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l'evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v. CGUE, C-177/88, Dekker del 14 Novembre
[5] 1989 e CGUE, C-179/88 Hoejesteret dell'8 novembre 1990). La tenuta del principio va infatti valutata comparando la posizione di chi rivendica l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali (v., per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando, risulterebbe alterata proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario» (così Cass. n. 25400 del 2021 cit.).
Come in nuce ritenuto da Cass. n. 25400 del 2021 cit., occorre distinguere l'ipotesi della discriminazione da quella dell'inadempimento parziale della obbligazione di pagamento della indennità di maternità”.
In motivazione veniva altresì affermato che “deve ritenersi che non sia nemmeno in astratto ipotizzabile una discriminazione diretta nel caso in cui non via sia stata alcuna discriminazione, ossia un trattamento diversificato in ragione dello stato di gravidanza”.
E così prosegue la CORTE: “Non può ritenersi che il pagamento della indennità di maternità sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo, e non contestato, al momento del suo pagamento possa poi trasformarsi in discriminazione diretta sulla base di una interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta. In altri termini, il trattamento, per essere fonte di discriminazione diretta, deve essere «meno favorevole» sin dall'inizio, ed il contrasto giurisprudenziale sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera ex art.23 d.lgs. n.151/2001 non consentiva, sin dall'inizio, di ritenere meno favorevole il trattamento erogato rispetto a un trattamento più favorevole oggettivamente incerto”.
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati ai quali questa CORTE territoriale ha già aderito, va accolta l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 sollevata dell'Ente previdenziale, seppur limitatamente ai mesi di aprile e maggio 2021.
L'art. 47 del D.P.R. 639/70, al comma 3 così dispone: “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Nel caso di specie avente a oggetto il riconoscimento parziale della prestazione (riliquidazione della indennità di maternità fondata su una base retributiva maggiore) opera il disposto di cui al sesto comma dell'art 47 del D.P.R. n. 639/70, introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 98/11, convertito nella Legge n. 111/11, in forza del quale “le decadenze previste dai commi precedenti si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo
[6] in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Ne consegue che poiché l'azione promossa dalla lavoratrice ha a oggetto l'adeguamento della indennità erogata per un importo inferiore a quello ritenuto dovuto, il dies a quo per proporre il ricorso giudiziario decorre dal riconoscimento parziale della prestazione risultante dalla busta paga del mese di riferimento. con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il Controparte_1
22.06.2022 aveva chiesto le differenze sui ratei dal 18.04.2021 al 28.02.22, nonché l'importo giornaliero lordo di Euro 37,41 per il periodo dal 01.03.2022 al 29.06.2022 (termine del periodo di astensione obbligatoria) con la conseguenza che facendo corretta applicazione dell'art. 47, comma 6 del D.P.R. n. 63/1970 sopra richiamato la stessa è decaduta in relazione al diritto alla rideterminazione dei ratei relativi ai mesi di aprile e maggio 2021.
Non può invece trovare riconoscimento la domanda avanzata dall' relativa Pt_1 all'eccepita decadenza anche in relazione al rateo del mese di giugno 2021 stante il chiaro disposto del comma sopra richiamato per cui la decadenza decorre “dal pagamento della sorte”.
Nello specifico, considerato che la retribuzione del mese di giugno 2021 è stata percepita dall'odierna appellata nel mese di luglio 2021 e che il ricorso introduttivo è stato depositato il 22.06.2021, va esclusa l'intervenuta decadenza annuale relativamente all'anzidetto mese.
Dall'esame della consulenza disposta dal Giudice di prime cure le cui conclusioni non sono oggetto di doglianza da parte di risulta che le differenze sui Pt_1 ratei dei mesi di aprile e maggio 2021 erano state indicate in Euro 314,40 ciascuno.
Ne consegue che la somma complessivamente dovuta all'odierna appellata deve essere ricalcolata detraendo da quanto riconosciuto dal TRIBUNALE le differenze sugli anzidetti ratei per complessivi Euro 628,80 e così per un totale dovuto pari a Euro 3.973,26 (Euro 4.602,06 – Euro 628,80).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, la CORTE ravvisa i presupposti per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite ponendo i residui 2/3 a carico dell'appellante.
In ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, le spese di entrambi i gradi vengono liquidate come da dispositivo in calce in base ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 2.400,00 di cui Euro 1.400,00 per il giudizio di I grado ed Euro 1.000,00 per quello di appello, la cui quota di 2/3 posta a carico dell'appellante è pari ad Euro
[7] 1.600,00, il tutto, oltre a spese generali e oneri di legge con compensazione del residuo terzo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 28/2025 del TRIBUNALE di SONDRIO ridetermina la somma dovuta a in quella di Euro 3.973,26. Controparte_1
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata i 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per tale quota nella complessiva somma di Euro 1.600,00 oltre a spese generali e oneri di legge. Compensa il residuo terzo.
Milano, 10/12/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Giovanni Casella Francesca Beoni
[8]