Art. 10.
Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di assistente, capo officina e sotto capo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali, di segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e commerciali e di tecnico agrario, segretario, censore e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 4 giugno 1944, n. 186 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che cessa di avere vigore il divieto di cui al presente articolo.
Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di assistente, capo officina e sotto capo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali, di segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e commerciali e di tecnico agrario, segretario, censore e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 4 giugno 1944, n. 186 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che cessa di avere vigore il divieto di cui al presente articolo.