Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 665
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte di Cassazione ritiene che il dolo specifico di evasione possa essere provato anche tramite indizi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, il mancato versamento dell'IVA dovuta, protratto nel tempo e rimasto costante nonostante le contestazioni, costituisce un comportamento che fonda la presunzione che l'omessa dichiarazione sia stata compiuta al fine di evadere le imposte. Le circostanze allegate dal ricorrente (regolare contabilità, assenza di irregolarità, assenza di precedenti, corrispondenza importi) sono considerate neutre e irrilevanti rispetto alla realizzazione del fine di evasione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 665
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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