CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NT OR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, gli Avvocati Stefano Turetti e Piermassimo Marrapodi, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 5 giugno 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 22 dicembre 2021, che ha dichiarato la penale responsabilità di GI LI per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 665 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 18/11/2025 2 Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, GI LI, nella qualità di legale rappresentante della B.E.M.A. s.r.l., avrebbe omesso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, di presentare il modello unico di dichiarazione dei redditi relativo al periodo di imposta 2015 per l’IVA dovuta, pari ad euro 94.294,24, entro la data del 29 dicembre 2016. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe GI LI, con atto sottoscritto dall’Avv. Stefano Turetti, articolando un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla sussistenza del dolo specifico di evasione. Si deduce che la Corte d’appello ha illegittimamente ritenuto integrato il dolo specifico di evasione, elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame. Si rappresenta che tale elemento non è stato oggetto di uno specifico ed autonomo accertamento, risolvendosi il metodo dei giudici sul punto in un’affermazione del dolus in re ipsa. Si osserva che il dolo specifico di evasione rappresenta un quid pluris rispetto alla mera consapevolezza dell’oggetto dell’omissione e che, nel caso di specie, deponevano nel senso di escludere la specifica finalità di evasione dell’imposta elementi quali la regolare tenuta della contabilità societaria, l’assenza di irregolarità a seguito della verifica fiscale, l’assenza di precedenti specifici e la corrispondenza tra l’importo indicato nella comunicazione IVA e quello di cui all’omessa dichiarazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure contestano l’affermazione di sussistenza del dolo specifico di evasione, evidenziando che lo stesso non deve essere confuso con la mera consapevolezza dell’imposta da versare e non versata, e che, nella specie, inducevano ad escluderlo una pluralità di elementi, quali la regolare tenuta della contabilità societaria, l’assenza di irregolarità a seguito della verifica fiscale, l’assenza di precedenti specifici e la corrispondenza tra l’importo indicato nella comunicazione IVA e quello di cui all’omessa dichiarazione. 2.1. Ai fini dell’esame delle censure indicate occorre precisare quali sono i criteri da seguire per l’accertamento del dolo specifico di evasione. È indubitabile, infatti, che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 esiga il dolo specifico come elemento costitutivo del reato: la 3 disposizione appena citata richiede espressamente che la condotta di omessa presentazione della dichiarazione sia compiuta «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto». 2.1.1. Il profilo riguardante la prova del dolo di evasione ha dato luogo ad una pluralità di pronunce non sempre pienamente convergenti. Una decisione ha affermato che, in tema di omessa dichiarazione, la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non è sufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico, richiesto per la configurabilità del reato, essendo necessario, a tal fine, che ricorrano elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni, dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione sia finalizzata all'evasione (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221 - 01). Altre pronunce, invece, hanno osservato che, in tema di omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale (così Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 – 01, e Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 – 01). Più in generale, ulteriori decisioni hanno affermato che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione può legittimamente desumersi dal comportamento successivo alla perpetrazione del reato, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, posto che il principio del libero convincimento del giudice non soffre distinzioni fra natura materiale e psicologica dei fatti emersi dal processo e oggetto di valutazione ai fini del convincimento stesso (Sez. 3, n. 36765 del 30/05/2024, Ferrara, Rv. 286999 – 02, con specifico riguardo al reato di dichiarazione infedele, e Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari Bledar, Rv. 278966 – 01, in tema di omessa dichiarazione). 2.1.2. Ad avviso del Collegio, occorre muovere da una premessa: la mera consapevolezza di dover corrispondere un’imposta di ammontare superiore alla soglia di punibilità seguita dall’omesso versamento della stessa alla data prevista non costituisce di per sé circostanza sufficiente a provare che la condotta sia stata compiuta «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto». Si consideri, infatti, e ad esempio, l’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo omesso di presentare la dichiarazione, effettui il versamento della somma dovuta immediatamente dopo la scadenza di legge. E, del resto, se fosse sufficiente la mera consapevolezza dell’obbligo tributario e del suo inadempimento alla data prevista, non avrebbe alcun significato la 4 espressa previsione, nella disposizione incriminatrice, della necessità del dolo specifico di evasione per la configurabilità del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Tuttavia, il dolo specifico di evasione può essere provato anche attraverso indizi, secondo il criterio generale di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., purché questi siano gravi precisi e concordanti. In questa prospettiva, può avere rilievo un comportamento di totale o pressoché totale inadempimento dell’obbligo tributario, protratto nel tempo e tenuto sia prima, sia dopo il perfezionamento della condotta tipica. Si consideri, infatti, che gli obblighi tributari, per le imposte dirette e per l’IVA, sono in genere strutturati con scadenze in più momenti: sono previsti degli acconti e, poi, il saldo in data concomitante o di poco anteriore con quella di scadenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione. Si consideri, inoltre, che la data di scadenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione, a sua volta, è, a norma dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, anteriore di novanta giorni rispetto a quella prevista per il perfezionamento del reato. Ora, se il contribuente, pur essendovi tenuto, non versa alcun acconto, e non adempie né alla scadenza dell’obbligo tributario, né salda il debito, almeno in parte apprezzabile, entro novanta giorni dalla scadenza dell’obbligo di dichiarazione, nonché nel periodo ancora successivo, rimanendo totalmente o pressoché totalmente inadempiente, appare non manifestamente illogico ritenere, secondo l’id quod plerumque accidit, che la sua condotta di omessa dichiarazione sia stata compiuta «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto». Si tratta, infatti, di un comportamento che si protrae per un periodo antecedente, concomitante e successivo alla data di perfezionamento del fatto tipico;
si tratta, inoltre, in caso di inadempimento mai eliminato successivamente, nonostante le contestazioni delle autorità amministrative e giudiziarie, di comportamento tenuto fermo per tantissimo tempo pur a seguito di formali sollecitazioni ricevute. Ovviamente, trattandosi di un criterio fondato sull’id quod plerumque accidit, è possibile dare rilievo a circostanze di segno contrario acquisite agli atti, eventualmente, ma non necessariamente su richiesta dell’imputato, dalle quali emerga che l’inadempimento non aveva una finalità di evasione. 2.2. La sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella di primo grado, avendo pienamente confermato quest’ultima, e non contenendo indicazioni incompatibili. La Corte d’appello, innanzitutto, rileva: «Non è qui in discussione che l'imputato, obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2015, non vi abbia provveduto, né che la soglia di punibilità sia stata superata per quanto desumibile dalla comunicazione trasmessa dallo stesso imputato il 5 aprile 2006 5 [in realtà 2016]. Ovvia conseguenza dell’omissione è il vantaggio fiscale per la società contribuente, la quale non ha versato l'IVA dovuta». Osserva, poi, che «la confusa prospettazione contenuta nell'atto di appello non chiarisce quale sarebbe stata la ragione dell'omessa dichiarazione e, di riflesso, quale motivazione alternativa all'evasione fiscale avrebbe determinato l'omissione». La sentenza di primo grado, a sua volta, rappresenta espressamente che deve ritenersi provato il dolo specifico di evasione. Il Tribunale premette che: a) l’attuale ricorrente aveva assunto la carica di legale rappresentante della società “B.E.M.A. s.r.l.” il 29 febbraio 2016; b) la “B.E.M.A. s.r.l.” aveva trasmesso modello IVA in data 5 aprile 2016, nel quale era indicata un’imposta dovuta per euro 90.979,00; c) successivamente, però, non veniva trasmesso il Modello Unico di dichiarazione relativo alle imposte sui redditi e all’IVA; d) i successivi accertamenti avevano consentito di quantificare l’imposta evasa in 94.294,24 euro, ossia in un importo sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel modello IVA. Rappresenta, poi, che il dolo specifico di sottrarsi agli obblighi fiscali è desumibile dall’inerzia protratta a partire dalla trasmissione del modello IVA in relazione al medesimo periodo di imposta: questa inerzia, infatti, sarebbe «dimostrativa della volontà preordinata di LI GI di sottrarsi ai propri obblighi fiscali con conseguente risparmio di spesa pari alla somma dell'Iva non dichiarata ed effettivamente in tal modo evasa». 2.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili ai fini della prova del dolo specifico di evasione, indicati in precedenza nel § 2.1.2, deve ritenersi che la conclusione affermata sul punto dalla sentenza impugnata non può dirsi manifestamente illogica o comunque viziata. Invero, si è detto che appare non manifestamente illogico ritenere, secondo l’id quod plerumque accidit, che la condotta di omessa dichiarazione sia stata compiuta «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto» quando il contribuente sia rimasto totalmente o pressoché totalmente inadempiente, perché non abbia versato alcun acconto, e non abbia adempiuto né alla scadenza dell’obbligo tributario, né abbia saldato, almeno in parte apprezzabile, il debito entro novanta giorni dalla scadenza dell’obbligo di dichiarazione, nonché per il periodo ancora successivo, salvo l’acquisizione o l’allegazione di elementi idonei a porre in dubbio l’indicata conclusione. Ciò posto, nella specie, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, la società di cui era legale rappresentante l’imputato non ha mai versato alcunché a titolo di IVA, neanche nel corso del processo, pur essendovi piena consapevolezza, 6 già in data anteriore a quella di presentazione della dichiarazione di un debito fiscale a tale titolo per almeno euro 90.979,00. Non può perciò ritenersi manifestamente illogica la conclusione secondo cui, nella specie, la condotta di omessa dichiarazione sia stata compiuta «al fine di evadere le imposte […] sul valore aggiunto». Né, d’altro canto, le circostanze allegate nel ricorso – la regolare tenuta della contabilità societaria, la mancata contestazione di irregolarità a seguito della verifica fiscale, l’assenza di precedenti specifici e la sostanziale corrispondenza tra l’importo indicato nella comunicazione IVA e quello di cui all’omessa dichiarazione – determinano un ragionevole dubbio di segno contrario, perché si tratta di circostanze del tutto neutre ed irrilevanti rispetto al fine di evadere l’IVA, siccome quest’ultimo risulta concretamente realizzato con un contegno di totale inadempimento rimasto costante nel tempo sin da epoca anteriore alla commissione del reato e fino alla data odierna. 3. Alla infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NT OR GA ND
udita la relazione svolta dal consigliere NT OR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, gli Avvocati Stefano Turetti e Piermassimo Marrapodi, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 5 giugno 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 22 dicembre 2021, che ha dichiarato la penale responsabilità di GI LI per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 665 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 18/11/2025 2 Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, GI LI, nella qualità di legale rappresentante della B.E.M.A. s.r.l., avrebbe omesso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, di presentare il modello unico di dichiarazione dei redditi relativo al periodo di imposta 2015 per l’IVA dovuta, pari ad euro 94.294,24, entro la data del 29 dicembre 2016. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe GI LI, con atto sottoscritto dall’Avv. Stefano Turetti, articolando un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla sussistenza del dolo specifico di evasione. Si deduce che la Corte d’appello ha illegittimamente ritenuto integrato il dolo specifico di evasione, elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame. Si rappresenta che tale elemento non è stato oggetto di uno specifico ed autonomo accertamento, risolvendosi il metodo dei giudici sul punto in un’affermazione del dolus in re ipsa. Si osserva che il dolo specifico di evasione rappresenta un quid pluris rispetto alla mera consapevolezza dell’oggetto dell’omissione e che, nel caso di specie, deponevano nel senso di escludere la specifica finalità di evasione dell’imposta elementi quali la regolare tenuta della contabilità societaria, l’assenza di irregolarità a seguito della verifica fiscale, l’assenza di precedenti specifici e la corrispondenza tra l’importo indicato nella comunicazione IVA e quello di cui all’omessa dichiarazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure contestano l’affermazione di sussistenza del dolo specifico di evasione, evidenziando che lo stesso non deve essere confuso con la mera consapevolezza dell’imposta da versare e non versata, e che, nella specie, inducevano ad escluderlo una pluralità di elementi, quali la regolare tenuta della contabilità societaria, l’assenza di irregolarità a seguito della verifica fiscale, l’assenza di precedenti specifici e la corrispondenza tra l’importo indicato nella comunicazione IVA e quello di cui all’omessa dichiarazione. 2.1. Ai fini dell’esame delle censure indicate occorre precisare quali sono i criteri da seguire per l’accertamento del dolo specifico di evasione. È indubitabile, infatti, che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 esiga il dolo specifico come elemento costitutivo del reato: la 3 disposizione appena citata richiede espressamente che la condotta di omessa presentazione della dichiarazione sia compiuta «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto». 2.1.1. Il profilo riguardante la prova del dolo di evasione ha dato luogo ad una pluralità di pronunce non sempre pienamente convergenti. Una decisione ha affermato che, in tema di omessa dichiarazione, la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non è sufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico, richiesto per la configurabilità del reato, essendo necessario, a tal fine, che ricorrano elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni, dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione sia finalizzata all'evasione (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221 - 01). Altre pronunce, invece, hanno osservato che, in tema di omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale (così Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 – 01, e Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 – 01). Più in generale, ulteriori decisioni hanno affermato che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione può legittimamente desumersi dal comportamento successivo alla perpetrazione del reato, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, posto che il principio del libero convincimento del giudice non soffre distinzioni fra natura materiale e psicologica dei fatti emersi dal processo e oggetto di valutazione ai fini del convincimento stesso (Sez. 3, n. 36765 del 30/05/2024, Ferrara, Rv. 286999 – 02, con specifico riguardo al reato di dichiarazione infedele, e Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari Bledar, Rv. 278966 – 01, in tema di omessa dichiarazione). 2.1.2. Ad avviso del Collegio, occorre muovere da una premessa: la mera consapevolezza di dover corrispondere un’imposta di ammontare superiore alla soglia di punibilità seguita dall’omesso versamento della stessa alla data prevista non costituisce di per sé circostanza sufficiente a provare che la condotta sia stata compiuta «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto». Si consideri, infatti, e ad esempio, l’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo omesso di presentare la dichiarazione, effettui il versamento della somma dovuta immediatamente dopo la scadenza di legge. E, del resto, se fosse sufficiente la mera consapevolezza dell’obbligo tributario e del suo inadempimento alla data prevista, non avrebbe alcun significato la 4 espressa previsione, nella disposizione incriminatrice, della necessità del dolo specifico di evasione per la configurabilità del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Tuttavia, il dolo specifico di evasione può essere provato anche attraverso indizi, secondo il criterio generale di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., purché questi siano gravi precisi e concordanti. In questa prospettiva, può avere rilievo un comportamento di totale o pressoché totale inadempimento dell’obbligo tributario, protratto nel tempo e tenuto sia prima, sia dopo il perfezionamento della condotta tipica. Si consideri, infatti, che gli obblighi tributari, per le imposte dirette e per l’IVA, sono in genere strutturati con scadenze in più momenti: sono previsti degli acconti e, poi, il saldo in data concomitante o di poco anteriore con quella di scadenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione. Si consideri, inoltre, che la data di scadenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione, a sua volta, è, a norma dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, anteriore di novanta giorni rispetto a quella prevista per il perfezionamento del reato. Ora, se il contribuente, pur essendovi tenuto, non versa alcun acconto, e non adempie né alla scadenza dell’obbligo tributario, né salda il debito, almeno in parte apprezzabile, entro novanta giorni dalla scadenza dell’obbligo di dichiarazione, nonché nel periodo ancora successivo, rimanendo totalmente o pressoché totalmente inadempiente, appare non manifestamente illogico ritenere, secondo l’id quod plerumque accidit, che la sua condotta di omessa dichiarazione sia stata compiuta «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto». Si tratta, infatti, di un comportamento che si protrae per un periodo antecedente, concomitante e successivo alla data di perfezionamento del fatto tipico;
si tratta, inoltre, in caso di inadempimento mai eliminato successivamente, nonostante le contestazioni delle autorità amministrative e giudiziarie, di comportamento tenuto fermo per tantissimo tempo pur a seguito di formali sollecitazioni ricevute. Ovviamente, trattandosi di un criterio fondato sull’id quod plerumque accidit, è possibile dare rilievo a circostanze di segno contrario acquisite agli atti, eventualmente, ma non necessariamente su richiesta dell’imputato, dalle quali emerga che l’inadempimento non aveva una finalità di evasione. 2.2. La sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella di primo grado, avendo pienamente confermato quest’ultima, e non contenendo indicazioni incompatibili. La Corte d’appello, innanzitutto, rileva: «Non è qui in discussione che l'imputato, obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2015, non vi abbia provveduto, né che la soglia di punibilità sia stata superata per quanto desumibile dalla comunicazione trasmessa dallo stesso imputato il 5 aprile 2006 5 [in realtà 2016]. Ovvia conseguenza dell’omissione è il vantaggio fiscale per la società contribuente, la quale non ha versato l'IVA dovuta». Osserva, poi, che «la confusa prospettazione contenuta nell'atto di appello non chiarisce quale sarebbe stata la ragione dell'omessa dichiarazione e, di riflesso, quale motivazione alternativa all'evasione fiscale avrebbe determinato l'omissione». La sentenza di primo grado, a sua volta, rappresenta espressamente che deve ritenersi provato il dolo specifico di evasione. Il Tribunale premette che: a) l’attuale ricorrente aveva assunto la carica di legale rappresentante della società “B.E.M.A. s.r.l.” il 29 febbraio 2016; b) la “B.E.M.A. s.r.l.” aveva trasmesso modello IVA in data 5 aprile 2016, nel quale era indicata un’imposta dovuta per euro 90.979,00; c) successivamente, però, non veniva trasmesso il Modello Unico di dichiarazione relativo alle imposte sui redditi e all’IVA; d) i successivi accertamenti avevano consentito di quantificare l’imposta evasa in 94.294,24 euro, ossia in un importo sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel modello IVA. Rappresenta, poi, che il dolo specifico di sottrarsi agli obblighi fiscali è desumibile dall’inerzia protratta a partire dalla trasmissione del modello IVA in relazione al medesimo periodo di imposta: questa inerzia, infatti, sarebbe «dimostrativa della volontà preordinata di LI GI di sottrarsi ai propri obblighi fiscali con conseguente risparmio di spesa pari alla somma dell'Iva non dichiarata ed effettivamente in tal modo evasa». 2.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili ai fini della prova del dolo specifico di evasione, indicati in precedenza nel § 2.1.2, deve ritenersi che la conclusione affermata sul punto dalla sentenza impugnata non può dirsi manifestamente illogica o comunque viziata. Invero, si è detto che appare non manifestamente illogico ritenere, secondo l’id quod plerumque accidit, che la condotta di omessa dichiarazione sia stata compiuta «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto» quando il contribuente sia rimasto totalmente o pressoché totalmente inadempiente, perché non abbia versato alcun acconto, e non abbia adempiuto né alla scadenza dell’obbligo tributario, né abbia saldato, almeno in parte apprezzabile, il debito entro novanta giorni dalla scadenza dell’obbligo di dichiarazione, nonché per il periodo ancora successivo, salvo l’acquisizione o l’allegazione di elementi idonei a porre in dubbio l’indicata conclusione. Ciò posto, nella specie, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, la società di cui era legale rappresentante l’imputato non ha mai versato alcunché a titolo di IVA, neanche nel corso del processo, pur essendovi piena consapevolezza, 6 già in data anteriore a quella di presentazione della dichiarazione di un debito fiscale a tale titolo per almeno euro 90.979,00. Non può perciò ritenersi manifestamente illogica la conclusione secondo cui, nella specie, la condotta di omessa dichiarazione sia stata compiuta «al fine di evadere le imposte […] sul valore aggiunto». Né, d’altro canto, le circostanze allegate nel ricorso – la regolare tenuta della contabilità societaria, la mancata contestazione di irregolarità a seguito della verifica fiscale, l’assenza di precedenti specifici e la sostanziale corrispondenza tra l’importo indicato nella comunicazione IVA e quello di cui all’omessa dichiarazione – determinano un ragionevole dubbio di segno contrario, perché si tratta di circostanze del tutto neutre ed irrilevanti rispetto al fine di evadere l’IVA, siccome quest’ultimo risulta concretamente realizzato con un contegno di totale inadempimento rimasto costante nel tempo sin da epoca anteriore alla commissione del reato e fino alla data odierna. 3. Alla infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NT OR GA ND