Art. 2. Definizione di testimone di giustizia 1. E' testimone di giustizia colui che:
a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilita' intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualita' di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualita' di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, ne' i meri rapporti di parentela, di affinita' o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
d) non e' o non e' stato sottoposto a misura di prevenzione ne' e' sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , da cui si desumano la persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualita' delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonche' delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.
Note all' art. 2:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilita' intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualita' di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualita' di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, ne' i meri rapporti di parentela, di affinita' o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
d) non e' o non e' stato sottoposto a misura di prevenzione ne' e' sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , da cui si desumano la persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualita' delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonche' delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.
Note all' art. 2:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.