Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 76
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di collegamento tra destinatario e debitore originario

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore non abbia fornito la prova dell'accettazione dell'eredità da parte del contribuente, rendendo illegittima l'iscrizione a ruolo.

  • Accolto
    Mancanza di prova delle prestazioni contrattuali

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore non abbia fornito la prova dell'esistenza di un credito sinallagmatico.

  • Rigettato
    Addebito illegittimo delle spese di notifica

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore non abbia fornito la prova dell'esistenza di un credito sinallagmatico.

  • Accolto
    Status di erede

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore non abbia fornito la prova dell'accettazione dell'eredità da parte del contribuente.

  • Accolto
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte ha ritenuto che l'accoglimento del ricorso nel merito, riguardante l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ASL, avrebbe dovuto comportare la condanna alle spese a carico dell'ASL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 76
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 76
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo