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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 516/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Torino 1(asl - Azienda Sanitaria Locale Città Di Torino) - Via San
Secondo 29 10128 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Asti - C.so Torino, 18 14100 Asti AT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 2 e pubblicata il 04/01/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0102021000199755000 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in parziale riforma della sentenza di primo grado, provvedere sulle spese del giudizio di primo grado. In ogni caso con il favore delle spese, compensi di patrocinio, rimborso spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. nelle aliquote di legge per il presente grado di giudizio.
Conclusioni parte appellata ER
nel merito: respingere l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
in subordine: nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado in punto spese, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, considerata la sua carenza di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa, chiede di andare indenne da spese.
in ogni caso con condanna di controparte alla rifusione delle spese, diritti, onorari, oltre CPA ed Iva, oltre al rimborso ex art. 15 D.M. 05.10.1994 n. 585. Si chiede che il Giudice, voglia disporre, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, in riassunzione dell'iniziale procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. radicato avanti al Giudice ordinario, datato 3 luglio 2023 il contribuente Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione su mandato dall'A.S.L. Città di Torino n. 010 2021 00019957 55 000, per l'importo di € 855,55 in sorte capitale, € 25,66 per oneri di riscossione ed € 5,88 per diritti di notifica, e così per la complessiva somma di € 887,09.
In ricorso il deducente lamentava
I) che i due atti amministrativi posti a base del procedimento di esazione, ovverosia la cartella di pagamento impugnata e l'atto presupposto, prot. n. 36283 del 10.03.2020, non evidenziassero alcun collegamento tra il destinatario dell'atto impositivo e il soggetto terzo asseritamente indicato essere quale debitore dell'ente impositore;
II) che il destinatario della cartella di pagamento non fosse comunque erede del proprio genitore
Nominativo_1;
III) che, ancora, l'ente impositore non avesse peraltro dato prova delle prestazioni, di natura contrattuale, che sarebbero state rese a favore del cittadino indicato come debitore dell'ente erogante le prestazioni sanitarie;
IV) infine, che fossero state illegittimamente addebitate le spese di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, a fronte dell'obbligo di legge di notifica a mezzo posta elettronica certificata ai soggetto che per legge debbano essere dotati di PEC, come nel caso del ricorrente, in ragione della sua iscrizione in un albo professionale, senza oneri per il destinatario della notifica;
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti con sentenza n. 4/2024, depositata il 04.01.2024, scrutinava i primi due motivi di ricorso e, rigettato il primo e accolto il secondo, annullava la cartella di pagamento, disponendo tuttavia l'integrale compensazione delle spese, sul presupposto che il primo motivo di ricorso fosse stato rigettato;
Propone appello il contribuente censurando la regolamentazione delle spese di giudizio operata dalla Corte di primo grado, perché non condivisibile per i seguenti motivi:
L'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria solamente in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
Nel caso di specie, stante l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento della cartella di pagamento,
l'integrale compensazione delle spese operata dal primo Giudice poggia unicamente sul rigetto del primo motivo di ricorso, ragione questa che non può giustificare la compensazione delle spese di giudizio sia perché, all'evidenza, non costituisce una ragione grave ed eccezionale per giustificare tale decisione e sia perché, volendo operare una valutazione equanime delle varie circostanze caratterizzanti la vicenda processuale e preprocessuale, le circostanze a favore del ricorrente sono superiori sia per numero che per importanza, rispetto all'unica posta a base della decisione qui impugnata.
A) Innanzitutto la cartella di pagamento e il sollecito di pagamento dell'A.S.L. protocollo n. 2020/0036283 del 10/03/2021 (doc. 2 A.S.L.) non generalizzano affatto il soggetto terzo, Signor Nominativo_1 , asseritamente indicato come originario debitore dell'ente né indicano che il destinatario del sollecito di pagamento prima - Signor Ricorrente_1, qui ricorrente - e della cartella di pagamento poi, fosse stato attinto dalle notifiche dei due documenti nella sua qualità di erede del soggetto ritenuto essere l'originario debitore. Quindi, stando al dato letterale dei due atti amministrativi di esazione, in assenza di qualsiasi collegamento tra il preteso originario debitore e il destinatario del provvedimento impositivo,
va da sé che i due documenti fossero carenti degli elementi minimi previsti dalla legge.
Osserva il primo Giudice che il ricorrente avrebbe omesso di allegare e provare il pregiudizio che l'asserito vizio di motivazione della cartella avrebbe determinato al suo diritto di difesa, tuttavia sul punto vale quanto obiettato dal ricorrente all'ente impositore nella propria memoria illustrativa del giudizio di primo grado: prima che possa rilevare un eventuale pregiudizio al diritto di difesa del contribuente rileva, a maggior ragione, che tra la pretesa impositiva e il destinatario della stessa non venga esplicitato un legittimo nesso di collegamento, in assenza del quale non si può pretendere che il cittadino attinto dalla pretesa di esazione debba farsi carico di vicende riguardanti soggetti terzi, senza che l'amministrazione procedente indichi neppure gli elementi minimi (luogo e data di nascita del de cuius e preteso status di erede del preteso debitore) che porrebbero in relazione le due distinte persone.
2) Innanzitutto il processo tributario venne preceduto da un processo avanti al Giudice ordinario perché il contribuente fece affidamento su quanto indicato a pagina 7 della cartella di pagamento, ove testualmente si legge: “Avverso le iscrizioni a ruolo è possibile proporre ricorso avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.. Al riguardo si segnala che l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è lo strumento di impugnazione da utilizzare nel caso in cui viene contestata la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante (contestazione del diritto a procedere all'esecuzione)”.
Orbene, prestando affidamento a tale indicazione, l'esponente, contestando il diritto dell'A.S.L., la quale non aveva mai dato prova dell'effettuazione delle prestazioni sanitarie, di natura contrattuale, per la quale richiedeva il pagamento, radicava opposizione avanti al Giudice
ordinario. In tale processo tuttavia l'agente della riscossione, nella contumacia dell'ente impositore, contestava la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria invocando la giurisdizione di questa Corte.
Da tali eventi ne consegue che le parti qui convenute sono responsabili per l'affidamento che il contribuente qui esponente ha riposto nelle indicazioni espresse nella cartella di pagamento per radicare il processo avanti al Giudice ordinario. Inoltre, poiché nel giudizio tributario di primo grado l'Agenzia riscossioni ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva, la Corte di primo grado avrebbe dovuto considerare che il ricorrente aveva dovuto svolgere difese sul punto, evidenziandosi che la posizione (di carenza di legittimazione passiva) assunta dall'Agenzia riscossioni avanti al Giudice tributario fosse incompatibile con la posizione assunta dalla medesima parte avanti al Giudice ordinario (ove aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito giudice), in una evidente situazione di litisconsorzio necessario derivante dal processo ordinario.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado non ha quindi considerato che prima del processo tributario fosse stato svolto un processo ordinario e che la posizione assunta dall'agente della riscossione avanti a quella giurisdizione fosse incompatibile con quella assunta avanti la giurisdizione tributaria e senza considerare, ancora, che l'ente impositore, dopo aver indicato la giurisdizione del giudice ordinario, rimaneva contumace in quella fase processuale, ove si verificava un inammissibile divaricazione di posizioni tra l'Agenzia delle entrate riscossioni e l'ente impositore mandante dell'esazione.
3) la Corte di primo grado non ha poi considerato che l'ente impositore, sebbene sollecitato in tal senso sin dalla fase stragiudiziale, ometteva di dare prova del rapporto sinallagmatico e delle prestazioni asseritamente rese a favore del cittadino indicato quale debitore delle stesse.
E' evidente che se il rigetto del primo motivo di ricorso, nel ragionamento del primo Giudice, giustificherebbe la compensazione delle spese di giudizio, a maggior ragione la mancata dimostrazione da parte dell'ente impositore dell'esistenza di un preteso credito di natura sinallagmatica su cui fondare l'azione di esazione debba rilevare ai fini delle spese del processo: intanto una parte è legittimata ad agire per il pagamento di una somma di danaro in quanto dia prova dell'esistenza giuridica del preteso credito.
4) In ultimo, l'accolto motivo di ricorso, ovverosia la carenza di legittimazione passiva per il contestato status di erede dell'originario debitore, oltre ad essere un motivo opposto all'ente impositore sin dalla fase stragiudiziale, non rappresenta certo una situazione giuridica incerta o sulla quale vi sia contrasto giurisprudenziale, costituendo al contrario una banale nozione giuridica di diritto sostanziale, che per certo le parti resistenti non avrebbero dovuto ignorare.
La considerazione di tutte le circostanze caratterizzanti la vicenda in esame conducono quindi a far ritenere, sia per il numero delle questioni trattate che per il peso e la rilevanza delle stesse, essere prevalente la posizione della parte ricorrente, con diritto della stessa a vedersi ristorare le spese del giudizio di primo grado (avendo la medesima già sostenuto i costi di un processo avanti al Giudice ordinario per fatto dell'ente impositore, che oltre a richiedere la corresponsione del contributo unificato richiedeva la comparizione a due udienze ad Asti).
Controdeduce Agenzia Entrate Riscossioni, il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella e deduceva quali motivi di ricorso: a) la pretesa nullità e/o annullabilità della cartella per mancanza degli elementi minimi previsti dalla legge;
b) la carenza di legittimazione del ricorrente dal momento che il credito vantato da ASL riguardava il sig. Nominativo_1 (padre del ricorrente deceduto) e non poteva essere richiesto al ricorrente non essendo lo stesso erede del padre;
si costituiva regolarmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione con atto di controdeduzioni del 16.10.23 la quale contestava la pretesa nullità della cartella per carenza di motivazione;
inoltre eccepiva la propria carenza di legittimazione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo, osservando come l'Agente della Riscossione fosse obbligato, in assenza di un provvedimento di sgravio disposto dall'ente creditore, a procedere con la notifica della cartella. Si costituiva in giudizio la ASL Città di Torino con memoria del 29.09.2023 la quale asseriva che il ricorrente fosse erede del sig. Nominativo_1 e quindi tenuto al pagamento delle somme indicate nella cartella. Con sentenza n. 4/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti ha ritenuto infondato il primo motivo con cui il ricorrente lamentava la nullità e/o annullabilità della cartella per mancanza degli elementi minimi e per carenza di motivazione (pagg.
2-3 sentenza), la Corte ha invece ritenuto fondato il secondo motivo relativo alla carenza di legittimazione del ricorrente non avendo l'ente creditore fornito prova di accettazione espressa o tacita dell'eredità dismessa dal sig. Nominativo_1.
La Corte “in considerazione del rigetto del primo motivo di ricorso e delle ragioni su cui tale motivo è fondato”
(pag. 4 della sentenza) ha disposto la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Controdeduce l'Agenzia:
1) INFONDATEZZA DELL'APPELLO IN RELAZIONE ALLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 15
D.LGS. 546/92
Come riferito in premessa, la Corte ha motivato la ragione della compensazione facendo riferimento al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso in virtù del quale il sig. Ricorrente_1 chiedeva di dichiarare nulla la cartella di pagamento per mancanza dei suoi requisiti sostanziali e per carenza di motivazione.
L'unica doglianza per la quale controparte richiede la riforma parziale della sentenza riguarda la decisione della Corte di compensare le spese di lite.
In proposito si ritiene non condivisibile quanto asserito da controparte con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 15 D.lgs. 546/1992 dal momento che la Corte ha motivato le ragioni che hanno determinato la compensazione delle spese facendo riferimento al rigetto del primo motivo di ricorso.
In primo luogo, nel caso di specie, la Corte ha disposto la compensazione delle spese per effetto della
“soccombenza reciproca”; infatti la reciproca soccombenza si configura non solo nel caso di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, come è avvenuto nel caso di specie. Inoltre le spese del giudizio sono compensate ex art. 15, in tutto o in parte, anche quando ricorrono delle ragioni, che devono essere espressamente motivate dal Giudice, che hanno determinato la decisione della compensazione.
Nel caso di specie il Giudice ha espressamente motivato la ragione della compensazione delle spese facendo riferimento al rigetto del primo motivo di ricorso.
Ora l'odierno appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui questa ha disposto il rigetto del primo motivo di ricorso argomentando in modo esaustivo la propria decisione (motivazione riportata a pag.
3.4 del presente atto, cfr. sentenza doc. 1 controparte pagg. 2-3), limitandosi a chiedere la riforma della sentenza in punto spese.
La mancata impugnazione della sentenza in punto deriva dalla condivisione da parte dell'appellante delle motivazioni addotte dalla Corte a sostegno della decisione in punto.
Del tutto irrilevante è quindi quanto riportato da controparte nell'appello a pag. 5-6 (punto A) dal momento che l'appellante, che si duole genericamente della decisione della Corte, non ha proposto appello in merito al rigetto del primo motivo di ricorso, in relazione al quale è quindi intervenuto giudicato.
Anche il punto B) dell'appello laddove il sig. Ricorrente_1 lamenta la mancata considerazione da parte della Corte della vicenda “preprocessuale” è priva di fondamento.
L'appellante si riferisce al fatto che, prima del giudizio tributario, promosse il contenzioso avanti al Giudice di Pace di Asti e che questi, accogliendo il difetto di giurisdizione sollevato dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Tributario (doc.2 appellante), compensando le spese di lite.
Ora non può l'appellante lamentare di aver fatto erroneamente affidamento a quanto indicato nella cartella perché nella stessa a pag. 2 (doc.2 appellante) nella parte relativa a “PRESENTARE RICORSO” indica che l'impugnazione della cartella è possibile “dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta /tassa/sanzione che vuole contestare”.
Considerata la natura del debito “ticket sanitario”, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non poteva che eccepire il difetto di giurisdizione, peraltro rilevabile d'ufficio da parte del Giudice di Pace.
Né è condivisibile quanto affermato dall'appellante in merito alla posizione dell'Agenzia delle Entrate e sulla pretesa incompatibilità di quanto dalla stessa eccepito avanti il Giudice di Pace (difetto di giurisdizione) ed avanti alla Corte Tributaria (carenza di legittimazione passiva in relazione alla validità dell'iscrizione a ruolo ed al merito della pretesa).
Non si tratta infatti di posizione incompatibili ma di legittime e fondate eccezioni sollevate dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
In conclusione la decisione della Corte di primo grado di compensare le spese di lite non lede la previsione dell'art. 15 D.lgs. 546/92 anche perché la decisione del Giudice, se motivata con riferimento alle ragioni che la sostengono, è corretta e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Infatti il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite è rappresentato unicamente dall'impossibilità di addossarle alla parte interamente vittoriosa, con la conseguenza che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti – minimi, ove previsti e – massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n. 7454/2020; 19613/2017;
Cass. n. 26918/2018).
In subordine
2) Carenza di legittimazione passiva, nel merito della pretesa, dell'Agenzia Entrate Riscossione
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello di controparte che chiede genericamente
“di provvedere sulle spese del giudizio di primo grado”, si chiede che nessuna spesa venga posta a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione anche in virtù della sua carenza di legittimazione passiva nel merito, dedotta in primo grado, che viene qui riproposta.
Infatti l'Agenzia delle Entrate Riscossione nel giudizio di primo grado (controdeduzioni del 16.10.23 doc.6) ha sollevato la propria carenza di legittimazione nel merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente impositore che provvide all'iscrizione a ruolo. La carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, sulla quale la Corte di primo grado non ebbe a pronunciarsi, viene riproposta nel presente giudizio.
Con emoria illustrativa in replica il contribuente osserva ce la posizione di controparte è all'evidenza errata perché la Corte di primo grado ha accolto integralmente le ragioni di ricorso, e quindi non vi è stata alcuna reciproca soccombenza.
In secondo luogo l'Agenzia vorrebbe sostenere che non essendo stata impugnata la parte di motivazione che rigettava il primo motivo di ricorso si sarebbe formato su tale parte di sentenza il giudicato.
Dal momento che il primo Giudice ha accolto nel merito la domanda di ricorso, con integrale annullamento della pretesa tributaria, va da sé che l'unica statuizione suscettibile di impugnazione fosse la compensazione integrale delle spese di giudizio, impugnazione che è stata tempestivamente incardinata.
Se il presupposto per la compensazione delle spese è il fatto che il motivo che ha portato all'annullamento della pretesa tributaria farebbe il pari con il primo motivo di ricorso rigettato,
a questo punto, volendo seguire l'impostazione avversaria, la Corte avrebbe dovuto delibare anche i successivi motivi, al fine di verificarne il loro fondamento e la loro incidenza sulla regolamentazione complessive delle spese di giudizio.
In ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva da parte dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione si evidenzia innanzitutto come detta parte, in virtù dell'intervenuta sentenza di primo grado, debba essere considerata litisconsorte necessario.
In secondo luogo detta parte, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ha però interloquito nel merito del presente gravame, nell'assenza dell'ente impositore, presente invece nel primo giudizio, nonché costituendosi quale unica parte resistente nel giudizio avanti al
Giudice di pace - in un inammissibile gioco delle parti - non limitandosi negli altri giudizi ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, facendo quindi venire meno sul punto ogni questione anche sotto questo profilo.
Con memoria illustrativa AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE osserva:
La Corte di primo grado ha motivato la compensazione delle spese per effetto della "soccombenza reciproca".
Tale soccombenza si configura anche nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, come avvenuto (rigetto del primo motivo e accoglimento del secondo).
Inoltre, le spese del giudizio sono compensate ex art. 15, in tutto o in parte, anche quando ricorrono delle ragioni, che devono essere espressamente motivate dal Giudice, che hanno determinato la decisione della compensazione. Nel caso di specie il Giudice ha espressamente motivato la ragione della compensazione delle spese facendo riferimento al rigetto del primo motivo di ricorso.
In conclusione, la decisione della Corte di primo grado di compensare le spese di lite non lede la previsione dell'art. 15 D.lgs. 546/92 anche perché la decisione del Giudice, se motivata con riferimento alle ragioni che la sostengono, è corretta e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Infatti il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite è rappresentato unicamente dall'impossibilità di addossarle alla parte interamente vittoriosa, con la conseguenza che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti – minimi, ove previsti e – massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n. 7454/2020; 19613/2017;
Cass. n. 26918/2018).
Parte appellata ASL 1 di Torino non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è da accogliere, tuttavia rilevando che l'accoglimento nel merito del ricorso di primo grado riguarda con evidenza la illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ASL, parte resistente a cui è estranea l'attività dell'Agente della Riscossione, il giudice di primo grado nella valutazione della soccombenza avrebbe dovuto addossare la condanna alle spese alla ASL. La sentenza di primo grado deve pertanto essere parzialmente riformata con la condanna alle spese di giudizio di parte resistente ASL di Torino liquidate in euro 500,00 per il primo grado. Per il presente grado di giudizio la condanna alle spese è liquidata in euro
500,00 sempre a carico della ASL 1 di Torino, oltre oneri e accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte soccombente ASL 1 Torino al pagamento delle spese processali che liquida in € 500,00 per ciascun grado, oltre oneri e accessori
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 516/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Torino 1(asl - Azienda Sanitaria Locale Città Di Torino) - Via San
Secondo 29 10128 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Asti - C.so Torino, 18 14100 Asti AT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 2 e pubblicata il 04/01/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0102021000199755000 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in parziale riforma della sentenza di primo grado, provvedere sulle spese del giudizio di primo grado. In ogni caso con il favore delle spese, compensi di patrocinio, rimborso spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. nelle aliquote di legge per il presente grado di giudizio.
Conclusioni parte appellata ER
nel merito: respingere l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
in subordine: nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado in punto spese, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, considerata la sua carenza di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa, chiede di andare indenne da spese.
in ogni caso con condanna di controparte alla rifusione delle spese, diritti, onorari, oltre CPA ed Iva, oltre al rimborso ex art. 15 D.M. 05.10.1994 n. 585. Si chiede che il Giudice, voglia disporre, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, in riassunzione dell'iniziale procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. radicato avanti al Giudice ordinario, datato 3 luglio 2023 il contribuente Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione su mandato dall'A.S.L. Città di Torino n. 010 2021 00019957 55 000, per l'importo di € 855,55 in sorte capitale, € 25,66 per oneri di riscossione ed € 5,88 per diritti di notifica, e così per la complessiva somma di € 887,09.
In ricorso il deducente lamentava
I) che i due atti amministrativi posti a base del procedimento di esazione, ovverosia la cartella di pagamento impugnata e l'atto presupposto, prot. n. 36283 del 10.03.2020, non evidenziassero alcun collegamento tra il destinatario dell'atto impositivo e il soggetto terzo asseritamente indicato essere quale debitore dell'ente impositore;
II) che il destinatario della cartella di pagamento non fosse comunque erede del proprio genitore
Nominativo_1;
III) che, ancora, l'ente impositore non avesse peraltro dato prova delle prestazioni, di natura contrattuale, che sarebbero state rese a favore del cittadino indicato come debitore dell'ente erogante le prestazioni sanitarie;
IV) infine, che fossero state illegittimamente addebitate le spese di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, a fronte dell'obbligo di legge di notifica a mezzo posta elettronica certificata ai soggetto che per legge debbano essere dotati di PEC, come nel caso del ricorrente, in ragione della sua iscrizione in un albo professionale, senza oneri per il destinatario della notifica;
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti con sentenza n. 4/2024, depositata il 04.01.2024, scrutinava i primi due motivi di ricorso e, rigettato il primo e accolto il secondo, annullava la cartella di pagamento, disponendo tuttavia l'integrale compensazione delle spese, sul presupposto che il primo motivo di ricorso fosse stato rigettato;
Propone appello il contribuente censurando la regolamentazione delle spese di giudizio operata dalla Corte di primo grado, perché non condivisibile per i seguenti motivi:
L'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria solamente in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
Nel caso di specie, stante l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento della cartella di pagamento,
l'integrale compensazione delle spese operata dal primo Giudice poggia unicamente sul rigetto del primo motivo di ricorso, ragione questa che non può giustificare la compensazione delle spese di giudizio sia perché, all'evidenza, non costituisce una ragione grave ed eccezionale per giustificare tale decisione e sia perché, volendo operare una valutazione equanime delle varie circostanze caratterizzanti la vicenda processuale e preprocessuale, le circostanze a favore del ricorrente sono superiori sia per numero che per importanza, rispetto all'unica posta a base della decisione qui impugnata.
A) Innanzitutto la cartella di pagamento e il sollecito di pagamento dell'A.S.L. protocollo n. 2020/0036283 del 10/03/2021 (doc. 2 A.S.L.) non generalizzano affatto il soggetto terzo, Signor Nominativo_1 , asseritamente indicato come originario debitore dell'ente né indicano che il destinatario del sollecito di pagamento prima - Signor Ricorrente_1, qui ricorrente - e della cartella di pagamento poi, fosse stato attinto dalle notifiche dei due documenti nella sua qualità di erede del soggetto ritenuto essere l'originario debitore. Quindi, stando al dato letterale dei due atti amministrativi di esazione, in assenza di qualsiasi collegamento tra il preteso originario debitore e il destinatario del provvedimento impositivo,
va da sé che i due documenti fossero carenti degli elementi minimi previsti dalla legge.
Osserva il primo Giudice che il ricorrente avrebbe omesso di allegare e provare il pregiudizio che l'asserito vizio di motivazione della cartella avrebbe determinato al suo diritto di difesa, tuttavia sul punto vale quanto obiettato dal ricorrente all'ente impositore nella propria memoria illustrativa del giudizio di primo grado: prima che possa rilevare un eventuale pregiudizio al diritto di difesa del contribuente rileva, a maggior ragione, che tra la pretesa impositiva e il destinatario della stessa non venga esplicitato un legittimo nesso di collegamento, in assenza del quale non si può pretendere che il cittadino attinto dalla pretesa di esazione debba farsi carico di vicende riguardanti soggetti terzi, senza che l'amministrazione procedente indichi neppure gli elementi minimi (luogo e data di nascita del de cuius e preteso status di erede del preteso debitore) che porrebbero in relazione le due distinte persone.
2) Innanzitutto il processo tributario venne preceduto da un processo avanti al Giudice ordinario perché il contribuente fece affidamento su quanto indicato a pagina 7 della cartella di pagamento, ove testualmente si legge: “Avverso le iscrizioni a ruolo è possibile proporre ricorso avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.. Al riguardo si segnala che l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è lo strumento di impugnazione da utilizzare nel caso in cui viene contestata la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante (contestazione del diritto a procedere all'esecuzione)”.
Orbene, prestando affidamento a tale indicazione, l'esponente, contestando il diritto dell'A.S.L., la quale non aveva mai dato prova dell'effettuazione delle prestazioni sanitarie, di natura contrattuale, per la quale richiedeva il pagamento, radicava opposizione avanti al Giudice
ordinario. In tale processo tuttavia l'agente della riscossione, nella contumacia dell'ente impositore, contestava la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria invocando la giurisdizione di questa Corte.
Da tali eventi ne consegue che le parti qui convenute sono responsabili per l'affidamento che il contribuente qui esponente ha riposto nelle indicazioni espresse nella cartella di pagamento per radicare il processo avanti al Giudice ordinario. Inoltre, poiché nel giudizio tributario di primo grado l'Agenzia riscossioni ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva, la Corte di primo grado avrebbe dovuto considerare che il ricorrente aveva dovuto svolgere difese sul punto, evidenziandosi che la posizione (di carenza di legittimazione passiva) assunta dall'Agenzia riscossioni avanti al Giudice tributario fosse incompatibile con la posizione assunta dalla medesima parte avanti al Giudice ordinario (ove aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito giudice), in una evidente situazione di litisconsorzio necessario derivante dal processo ordinario.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado non ha quindi considerato che prima del processo tributario fosse stato svolto un processo ordinario e che la posizione assunta dall'agente della riscossione avanti a quella giurisdizione fosse incompatibile con quella assunta avanti la giurisdizione tributaria e senza considerare, ancora, che l'ente impositore, dopo aver indicato la giurisdizione del giudice ordinario, rimaneva contumace in quella fase processuale, ove si verificava un inammissibile divaricazione di posizioni tra l'Agenzia delle entrate riscossioni e l'ente impositore mandante dell'esazione.
3) la Corte di primo grado non ha poi considerato che l'ente impositore, sebbene sollecitato in tal senso sin dalla fase stragiudiziale, ometteva di dare prova del rapporto sinallagmatico e delle prestazioni asseritamente rese a favore del cittadino indicato quale debitore delle stesse.
E' evidente che se il rigetto del primo motivo di ricorso, nel ragionamento del primo Giudice, giustificherebbe la compensazione delle spese di giudizio, a maggior ragione la mancata dimostrazione da parte dell'ente impositore dell'esistenza di un preteso credito di natura sinallagmatica su cui fondare l'azione di esazione debba rilevare ai fini delle spese del processo: intanto una parte è legittimata ad agire per il pagamento di una somma di danaro in quanto dia prova dell'esistenza giuridica del preteso credito.
4) In ultimo, l'accolto motivo di ricorso, ovverosia la carenza di legittimazione passiva per il contestato status di erede dell'originario debitore, oltre ad essere un motivo opposto all'ente impositore sin dalla fase stragiudiziale, non rappresenta certo una situazione giuridica incerta o sulla quale vi sia contrasto giurisprudenziale, costituendo al contrario una banale nozione giuridica di diritto sostanziale, che per certo le parti resistenti non avrebbero dovuto ignorare.
La considerazione di tutte le circostanze caratterizzanti la vicenda in esame conducono quindi a far ritenere, sia per il numero delle questioni trattate che per il peso e la rilevanza delle stesse, essere prevalente la posizione della parte ricorrente, con diritto della stessa a vedersi ristorare le spese del giudizio di primo grado (avendo la medesima già sostenuto i costi di un processo avanti al Giudice ordinario per fatto dell'ente impositore, che oltre a richiedere la corresponsione del contributo unificato richiedeva la comparizione a due udienze ad Asti).
Controdeduce Agenzia Entrate Riscossioni, il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella e deduceva quali motivi di ricorso: a) la pretesa nullità e/o annullabilità della cartella per mancanza degli elementi minimi previsti dalla legge;
b) la carenza di legittimazione del ricorrente dal momento che il credito vantato da ASL riguardava il sig. Nominativo_1 (padre del ricorrente deceduto) e non poteva essere richiesto al ricorrente non essendo lo stesso erede del padre;
si costituiva regolarmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione con atto di controdeduzioni del 16.10.23 la quale contestava la pretesa nullità della cartella per carenza di motivazione;
inoltre eccepiva la propria carenza di legittimazione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo, osservando come l'Agente della Riscossione fosse obbligato, in assenza di un provvedimento di sgravio disposto dall'ente creditore, a procedere con la notifica della cartella. Si costituiva in giudizio la ASL Città di Torino con memoria del 29.09.2023 la quale asseriva che il ricorrente fosse erede del sig. Nominativo_1 e quindi tenuto al pagamento delle somme indicate nella cartella. Con sentenza n. 4/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti ha ritenuto infondato il primo motivo con cui il ricorrente lamentava la nullità e/o annullabilità della cartella per mancanza degli elementi minimi e per carenza di motivazione (pagg.
2-3 sentenza), la Corte ha invece ritenuto fondato il secondo motivo relativo alla carenza di legittimazione del ricorrente non avendo l'ente creditore fornito prova di accettazione espressa o tacita dell'eredità dismessa dal sig. Nominativo_1.
La Corte “in considerazione del rigetto del primo motivo di ricorso e delle ragioni su cui tale motivo è fondato”
(pag. 4 della sentenza) ha disposto la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Controdeduce l'Agenzia:
1) INFONDATEZZA DELL'APPELLO IN RELAZIONE ALLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 15
D.LGS. 546/92
Come riferito in premessa, la Corte ha motivato la ragione della compensazione facendo riferimento al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso in virtù del quale il sig. Ricorrente_1 chiedeva di dichiarare nulla la cartella di pagamento per mancanza dei suoi requisiti sostanziali e per carenza di motivazione.
L'unica doglianza per la quale controparte richiede la riforma parziale della sentenza riguarda la decisione della Corte di compensare le spese di lite.
In proposito si ritiene non condivisibile quanto asserito da controparte con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 15 D.lgs. 546/1992 dal momento che la Corte ha motivato le ragioni che hanno determinato la compensazione delle spese facendo riferimento al rigetto del primo motivo di ricorso.
In primo luogo, nel caso di specie, la Corte ha disposto la compensazione delle spese per effetto della
“soccombenza reciproca”; infatti la reciproca soccombenza si configura non solo nel caso di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, come è avvenuto nel caso di specie. Inoltre le spese del giudizio sono compensate ex art. 15, in tutto o in parte, anche quando ricorrono delle ragioni, che devono essere espressamente motivate dal Giudice, che hanno determinato la decisione della compensazione.
Nel caso di specie il Giudice ha espressamente motivato la ragione della compensazione delle spese facendo riferimento al rigetto del primo motivo di ricorso.
Ora l'odierno appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui questa ha disposto il rigetto del primo motivo di ricorso argomentando in modo esaustivo la propria decisione (motivazione riportata a pag.
3.4 del presente atto, cfr. sentenza doc. 1 controparte pagg. 2-3), limitandosi a chiedere la riforma della sentenza in punto spese.
La mancata impugnazione della sentenza in punto deriva dalla condivisione da parte dell'appellante delle motivazioni addotte dalla Corte a sostegno della decisione in punto.
Del tutto irrilevante è quindi quanto riportato da controparte nell'appello a pag. 5-6 (punto A) dal momento che l'appellante, che si duole genericamente della decisione della Corte, non ha proposto appello in merito al rigetto del primo motivo di ricorso, in relazione al quale è quindi intervenuto giudicato.
Anche il punto B) dell'appello laddove il sig. Ricorrente_1 lamenta la mancata considerazione da parte della Corte della vicenda “preprocessuale” è priva di fondamento.
L'appellante si riferisce al fatto che, prima del giudizio tributario, promosse il contenzioso avanti al Giudice di Pace di Asti e che questi, accogliendo il difetto di giurisdizione sollevato dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Tributario (doc.2 appellante), compensando le spese di lite.
Ora non può l'appellante lamentare di aver fatto erroneamente affidamento a quanto indicato nella cartella perché nella stessa a pag. 2 (doc.2 appellante) nella parte relativa a “PRESENTARE RICORSO” indica che l'impugnazione della cartella è possibile “dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta /tassa/sanzione che vuole contestare”.
Considerata la natura del debito “ticket sanitario”, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non poteva che eccepire il difetto di giurisdizione, peraltro rilevabile d'ufficio da parte del Giudice di Pace.
Né è condivisibile quanto affermato dall'appellante in merito alla posizione dell'Agenzia delle Entrate e sulla pretesa incompatibilità di quanto dalla stessa eccepito avanti il Giudice di Pace (difetto di giurisdizione) ed avanti alla Corte Tributaria (carenza di legittimazione passiva in relazione alla validità dell'iscrizione a ruolo ed al merito della pretesa).
Non si tratta infatti di posizione incompatibili ma di legittime e fondate eccezioni sollevate dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
In conclusione la decisione della Corte di primo grado di compensare le spese di lite non lede la previsione dell'art. 15 D.lgs. 546/92 anche perché la decisione del Giudice, se motivata con riferimento alle ragioni che la sostengono, è corretta e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Infatti il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite è rappresentato unicamente dall'impossibilità di addossarle alla parte interamente vittoriosa, con la conseguenza che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti – minimi, ove previsti e – massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n. 7454/2020; 19613/2017;
Cass. n. 26918/2018).
In subordine
2) Carenza di legittimazione passiva, nel merito della pretesa, dell'Agenzia Entrate Riscossione
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello di controparte che chiede genericamente
“di provvedere sulle spese del giudizio di primo grado”, si chiede che nessuna spesa venga posta a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione anche in virtù della sua carenza di legittimazione passiva nel merito, dedotta in primo grado, che viene qui riproposta.
Infatti l'Agenzia delle Entrate Riscossione nel giudizio di primo grado (controdeduzioni del 16.10.23 doc.6) ha sollevato la propria carenza di legittimazione nel merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente impositore che provvide all'iscrizione a ruolo. La carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, sulla quale la Corte di primo grado non ebbe a pronunciarsi, viene riproposta nel presente giudizio.
Con emoria illustrativa in replica il contribuente osserva ce la posizione di controparte è all'evidenza errata perché la Corte di primo grado ha accolto integralmente le ragioni di ricorso, e quindi non vi è stata alcuna reciproca soccombenza.
In secondo luogo l'Agenzia vorrebbe sostenere che non essendo stata impugnata la parte di motivazione che rigettava il primo motivo di ricorso si sarebbe formato su tale parte di sentenza il giudicato.
Dal momento che il primo Giudice ha accolto nel merito la domanda di ricorso, con integrale annullamento della pretesa tributaria, va da sé che l'unica statuizione suscettibile di impugnazione fosse la compensazione integrale delle spese di giudizio, impugnazione che è stata tempestivamente incardinata.
Se il presupposto per la compensazione delle spese è il fatto che il motivo che ha portato all'annullamento della pretesa tributaria farebbe il pari con il primo motivo di ricorso rigettato,
a questo punto, volendo seguire l'impostazione avversaria, la Corte avrebbe dovuto delibare anche i successivi motivi, al fine di verificarne il loro fondamento e la loro incidenza sulla regolamentazione complessive delle spese di giudizio.
In ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva da parte dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione si evidenzia innanzitutto come detta parte, in virtù dell'intervenuta sentenza di primo grado, debba essere considerata litisconsorte necessario.
In secondo luogo detta parte, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ha però interloquito nel merito del presente gravame, nell'assenza dell'ente impositore, presente invece nel primo giudizio, nonché costituendosi quale unica parte resistente nel giudizio avanti al
Giudice di pace - in un inammissibile gioco delle parti - non limitandosi negli altri giudizi ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, facendo quindi venire meno sul punto ogni questione anche sotto questo profilo.
Con memoria illustrativa AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE osserva:
La Corte di primo grado ha motivato la compensazione delle spese per effetto della "soccombenza reciproca".
Tale soccombenza si configura anche nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, come avvenuto (rigetto del primo motivo e accoglimento del secondo).
Inoltre, le spese del giudizio sono compensate ex art. 15, in tutto o in parte, anche quando ricorrono delle ragioni, che devono essere espressamente motivate dal Giudice, che hanno determinato la decisione della compensazione. Nel caso di specie il Giudice ha espressamente motivato la ragione della compensazione delle spese facendo riferimento al rigetto del primo motivo di ricorso.
In conclusione, la decisione della Corte di primo grado di compensare le spese di lite non lede la previsione dell'art. 15 D.lgs. 546/92 anche perché la decisione del Giudice, se motivata con riferimento alle ragioni che la sostengono, è corretta e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Infatti il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite è rappresentato unicamente dall'impossibilità di addossarle alla parte interamente vittoriosa, con la conseguenza che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti – minimi, ove previsti e – massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n. 7454/2020; 19613/2017;
Cass. n. 26918/2018).
Parte appellata ASL 1 di Torino non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è da accogliere, tuttavia rilevando che l'accoglimento nel merito del ricorso di primo grado riguarda con evidenza la illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ASL, parte resistente a cui è estranea l'attività dell'Agente della Riscossione, il giudice di primo grado nella valutazione della soccombenza avrebbe dovuto addossare la condanna alle spese alla ASL. La sentenza di primo grado deve pertanto essere parzialmente riformata con la condanna alle spese di giudizio di parte resistente ASL di Torino liquidate in euro 500,00 per il primo grado. Per il presente grado di giudizio la condanna alle spese è liquidata in euro
500,00 sempre a carico della ASL 1 di Torino, oltre oneri e accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte soccombente ASL 1 Torino al pagamento delle spese processali che liquida in € 500,00 per ciascun grado, oltre oneri e accessori