Sentenza 30 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2020, n. 10784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10784 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'accoglimento in relazione al 5 motivo, rigetto nel resto. Nessun difensore è presente,
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 febbraio 2019 la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato - escludendo la circostanza aggravante della recidiva- la sentenza del Tribunale di Alessandria con cui LO AL è stato ritenuto responsabile del reato cui agli artt. 624 bis, commi 1^ e 3^, 625, comma 1^ n. 2) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un paio di stivali di gomma, una macchina per la pasta, una plafoniera ed una levigatrice orbitale, conservate nelle cantine di pertinenza degli appartamenti delle persone offese, ivi introducendosi, rompendo i lucchetti e forzando gli alloggiamenti dei chiavistelli.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando cinque motivi.
3. Con il primo si duole, ex art. 606, comma 1^, lett. e) cod. proc. pen., del vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto integrata la prova della responsabilità penale, facendo ricorso alle dichiarazioni dell'imputato, rese nell'immediatezza dei fatti, nonostante esse fossero inutilizzabili, in quanto sprovviste del requisito della spontaneità. Invero, l'assenza di volontà dell'interessato, in ordine alla confessione resa, è chiaramente ricavabile dalla stessa motivazione, che negando l'elemento della costrizione, ricava la genuinità delle dichiarazioni da sintomi che indicano, al contrario, la coartazione, quali 'l'evidenza dei fatti' avanti alla quale gli agenti avrebbero posto l'interessato, il quale si sarebbe così convinto a collaborare, o `la decennale conoscenza' del medesimo con il sovrintendente Russo, operante nell'occasione, che avrebbe favorito la confessione da parte di AL. Assume che nessuna evidenza poteva ritenersi sussistente nel momento in cui l'attuale imputato rilasciava dichiarazioni confessorie, essendo, invece, pacifico solo che una delle persone offese AI MI aveva chiamato le forze dell'ordine, asserendo di star seguendo un soggetto che 'presumibilmente' aveva commesso un furto nelle cantine dell'immobile, nel quale risiedeva. Osserva che, escluse le dichiarazioni confessorie, in quanto inutilizzabili, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto ex art. 530, comma 2^ cod. pen., in assenza di un quadro probatorio sufficiente a sostenere la condanna. Ed infatti, non solo al momento dell'arresto AL non era in possesso della refurtiva, ma la descrizione dell'autore del furto da parte dei coniugi IN era gravemente contraddittoria, avendo l'uno affermato di avere visto un uomo di circa 45 anni, con un giubbotto scuro ed il cappuccio calato sul viso, e l'altra di avere visto un uomo di circa 50 anni, con un giubbotto grigio/verde, con il volto scoperto. n 4. Con il secondo motivo, lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, per non avere il giudice di appello esaminato il motivo di gravame sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato, rese nell'immediatezza del fatto, trattandosi di prova decisiva ai fini del giudizio.
5. Con il terzo motivo fa valere l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 56 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie tentata. Rileva che la Corte territoriale, assumendo che l'autore del furto avrebbe conseguito la piena disponibilità delle cose sottratte, non rilevando la circostanza che le parti offese l'avessero seguito, non perdendolo di vista, si pone contro la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo la quale il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato attraverso la diretta osservazione da parte della persona impedisce la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete e altro). Nel caso di specie, invero le parti offese hanno seguito l'autore del furto e la refurtiva è stata immediatamente recuperata, sicché l'azione è rimasta allo stadio del tentativo, essendo mancata la piena disponibilità delle cose sottratte. Sostiene che la corretta qualificazione, stante la particolare tenuità del fatto, deve condurre all'applicazione dell'art 131 bis cod. pen.. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza. Afferma che la sentenza impugnata omette di argomentare sulla sottrazione totale e sulla piena disponibilità in capo all'autore del furto delle cose sottratte, nonostante la sollecitazione contenuta nell'atto di appello.
7. Con il quinto motivo fa valere la violazione di legge in ordine all'esclusione delle attenuanti di cui agli artt. 62 nn. 4) e 6) cod. pen., nonché il vizio di motivazione. Sottolinea che le espressioni usate dalla Corte territoriale, per negare le diminuenti, consistono in mere clausole di stile, tali da degradare la motivazione in una giustificazione apparente. In particolare, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) è apoditticamente fondato sul contesto in cui è maturata la condotta, che non viene neppure delineato nel corpo della decisione. Mentre, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, il ricorrente non ha mai chiesto di applicare il disposto dell'art. 62, n. 6) cod. pen., per avere integralmente riparato del danno, ma per essersi adoperato ad elidere le conseguenze dannose del reato, consentendo di recuperare i beni contenuti in un borsone, celato nella boscaglia. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto con essi si fa valere un'unica doglianza, sono infondati. Si pretende, invero, di scardinare il giudizio di colpevolezza formulato dai giudici del merito, facendo leva sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti ed in assenza del difensore, contestandone la spontaneità. Ora, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrente, la Corte territoriale, non omette di dare risposta al motivo di appello formulato sul punto, ma ravvisa i sintomi della spontaneità delle dichiarazioni, dalle circostanze in cui sono state rilasciate. E li desume dall'immediatezza e dalla contestualità, essendo le dichiarazioni state rese sui luoghi, a fronte dell'evidenza -così definita dal verbale di polizia giudiziaria- consistente nell'essere l'imputato stato reperito laddove le persone offese avevano visto nascondersi l'autore del furto, e laddove era stato occultato il borsone contenente i beni sottratti. La sentenza, dunque, non evita affatto di affrontare la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato, semplicemente attribuisce ad indici che il ricorrente pretende essere segni di coartazione o comunque di induzione, il diverso significato di sintomi di spontanea genuinità. Si tratta di una motivazione coerente con i principi -richiamati dallo stesso ricorrente- enunciati da questa Corte di legittimità sull'utilizzo delle dichiarazioni spontanee in sede di giudizio abbreviato.
3. In ogni caso, il giudice di appello valuta la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, anche 'sottraendo' dal quadro probatorio il contenuto delle dichiarazioni spontanee, formulando un giudizio di 'resistenza' del compendio fondante la decisione di condanna. Così, assume che la colpevolezza di AL può essere affermata anche limitandosi alla considerazione delle dichiarazioni delle persone offese, che videro l'autore del furto allontanarsi con in mano una borsa ed un sacchetto di plastica, e che ne fornirono una descrizione, corrispondente alle fattezze dell'imputato. L'autore del furto -secondo la sentenza di appello- fu visto addentrarsi nella boscaglia, dalla quale, all'arrivo delle forze dell'ordine AL tentò di fuggire, venendo fermato dagli operanti.
4. La ricostruzione della Corte è priva di ogni illogicità e la censura relativa alle contraddittorietà delle versioni dei testi, per come formulata, finisce per coincidere con la richiesta di una nuova valutazione probatoria, non consentita in questa sede. Le contestazioni qui denunciate -relative alla diversa, ma certamente non incompatibile, descrizione fatta dalle due persone offese del soggetto che sottrasse i beni e che fu visto allontanarsi- non hanno, infatti, la caratteristica della percettibilità ictu ocu/i, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per autorizzare il sindacato sulla ricostruzione del fatto. Questo, infatti, va limitato a rilievi di macroscopica evidenza, non rientrando fra i vizi emendabili la mancata risposta a testi difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. Il giudice di legittimità, infatti, ha il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. «travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio. (Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, Riv. 234559; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099).
5. Il terzo ed il quarto motivo - da trattare insieme- sono manifestamente infondati. Anche in questo caso, infatti, la Corte territoriale risponde adeguatamente alla doglianza formulata con il gravame in appello, chiarendo le ragioni della ritenuta sussistenza della fattispecie consumata.
6. Di recente, proprio questa Sezione ha ricordato che" risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso" Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 - dep. 18/03/2019, Arena Daniele, Rv. 275278; nello stesso senso Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016 ud. - dep. 20/01/2017, Rv. 269088).
7. Siffatta precisazione consente di superare l'obiezione formulata dal ricorrente, che riprende quanto affermato dalle Sezioni Unite, e cioè che "In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo" (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186). Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale insiste proprio sull'intervenuta acquisizione del possesso dei beni sottratti, elemento questo che consente di distinguere, anche secondo il Supremo Collegio, il furto consumato dal furto tentato. D'altro canto, dal complesso della decisione impugnata si traggono con chiarezza gli elementi su cui la sentenza fonda l'intervenuto spossessamento ed il conseguimento della piena disponibilità del bene da parte dell'autore del furto, che è giunto a nascondere la refurtiva nella boscaglia.
8. L'ultimo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4) e n. 6) è infondato.
9. Con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., non può sostenersi, come fa il ricorrente, che la sentenza abbia fatto ricorso ad argomentazioni apparenti. Invero, la Corte territoriale non si limita a considerare il valore dei beni, ma richiama anche il contesto in cui è maturata la condotta, rifacendosi alla descrizione del comportamento dell'imputato contenuta nel corpo della sentenza, così sviluppando un giudizio di non meritevolezza coerente con la premessa, incensurabile in questa sede, in quanto sorretto da logica motivazione. 10. Non può essere accolta, invero, neppure la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen.. Il giudice di legittimità, infatti, ha ripetutamente affermato che "La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.) non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità della circostanza nonostante l'imputato avesse restituito alla persona offesa i beni oggetto del reato di truffa). (Sez. 2, n. 49348 del 04/11/2016, Ninfo, Rv. 268365; Sez. 2, n. 2970 del 12/10/2010 - dep. 27/01/2011, Tutrone, Rv. 249204, relativa ad un'ipotesi di usura;
Sez. 5, n. 24326 del 18/05/2005 - dep. 28/06/2005, Bonora, Rv. 232207, relativa ad un'ipotesi di furto). 11. Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ric