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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 819 dell'anno 2019 posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13/06/2025 comunicata il 16/06/2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Messina Via San Sebastiano n. 13, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Franco Carella (pec: dal Email_1 quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
APPELLANTE
E
NS , nato a [...] il [...] (cod. fis. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...] (cod. fis. ,
[...] C.F._3
elettivamente domiciliati in Messina, via Mamertini is.106, n. 17, presso lo studio dell'Avv.
AN LO ( che li rappresenta e difende Email_2 unitamente all'Svv. Maria Garzo (avv.maria. in virtù di procura in atti Email_3 Email_4 APPELLATI
OGGETTO: distanze legali – appello avverso la sentenza n. 577/2019 emessa dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 03/06/2019 nel procedimento R.G
15301/2003.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 27/10/2003 ha citato in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, e . Controparte_3 Controparte_2
L'attore esponeva di essere proprietario di un fabbricato, con annessa corte, sito in territorio del Comune di San PI ET (Messina), c.da Serro, costituito da due corpi di fabbrica ad una elevazione f.t. (in catasto individuato al foglio 3 part. 704 sub. 1 e sub. 2) e di un terreno esteso are 5,60, circa (in catasto individuato al foglio 3 part. 345), il tutto confinante con terreno di eredi , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e, lungo il limite sud, con fondo di proprietà dei convenuti;
che l'immobile in questione era a lui pervenuto in forza di atto di acquisto del 07/09/1992; che il fondo di sua proprietà e quello dei convenuti originariamente si trovavano alla stessa quota di campagna ed erano separati, in corrispondenza del confine, da un muretto dell'altezza di circa 50/60 cm. sul quale insisteva una rete metallica sostenuta da paletti;
che in precedenza, prima del suo acquisto, i convenuti avevano innalzato il piano di campagna del fondo di loro proprietà realizzando un terrapieno sostenuto da un muro edificato in corrispondenza del confine;
che per contrastare quella illegittima modifica dello stato dei luoghi, il signor precedente proprietario e suo dante causa, aveva Persona_4 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Messina i signori e Controparte_3 CP_2 domandandone la condanna alla demolizione del muro in questione e che la
[...] controversia era stata definita mediante un accordo transattivo, stipulato il 30/06/1998, in forza del quale i coniugi - si erano obbligati a demolire le opere da CP_3 CP_2 essi illegittimamente edificate, riservandosi la facoltà di realizzare, a confine tra i due fondi, un muro di recinzione e di contenimento dell'originario piano di campagna, senza alcuna possibilità di modificarne il naturale livello;
che, successivamente, dopo che pag. 2/12 l'attore aveva acquistato la proprietà degli immobili sopra descritti, i convenuti avevano nuovamente innalzato il livello del piano di campagna del loro fondo per alcuni metri, edificando lungo il confine di proprietà un imponente muro, alto, nel punto più elevato, tre metri, circa, destinato a svolgere funzioni di contenimento del terrapieno artificiale;
che il muro in tal modo realizzato è stato edificato di fronte al fabbricato di proprietà attorea dalla cui parete finestrata dista ml. 3, circa;
che in corrispondenza di ampi tratti del predetto muro di contenimento i convenuti hanno costruito un parapetto in muratura di dimensioni idonee a consentire l'agevole affaccio verso il suo fondo, realizzando in tal modo una veduta illegittima.
L'attore formulava quindi le seguenti richieste: “1) Accertare e dichiarare che il muro realizzato dai convenuti a confine con la proprietà dell'attore viola le disposizioni normative e regolamentari che regolano la distanza tra le costruzioni. 2) In via subordinata accertare e dichiarare che i convenuti sono inadempienti alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del trenta giugno 1998, per aver edificato un muro di contenimento a confine con il fondo dell'attore e per non avere conferito a detto manufatto caratteristiche di mera recinzione in conformità agli impegni da essi assunti.
3) Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, ad arretrare fino alla distanza di legge ovvero a demolire le opere da essi illegittimamente realizzate;
in via subordinata, condannare i convenuti ad effettuare gli interventi necessari a privare il muro a confine delle caratteristiche di muro di contenimento conferendo ad esso destinazione di mera recinzione. 4) Condannare, altresì, i convenuti, solidalmente, al risarcimento dei danni in favore dell'attore da determinarsi in misura corrispondente al pregiudizio già subito
e di quello derivante del permanere delle dette opere illegittime dalla domanda e fino alla eliminazione della situazione di illegittimità. Il tutto da rivalutarsi in misura proporzionale alla svalutazione monetaria fino alla data della pronuncia, oltre interessi al tasso legale, ovvero da determinarsi secondo equità, sulla somma progressivamente rivalutata. 5) a) Accertare e dichiarare che i convenuti hanno costituito una servitù di veduta illegittima a carico del fondo di proprietà dell'attore. b) Per l'effetto condannare
i convenuti, solidalmente, ad eliminare la servitù in questione e a rimuovere ogni opera idonea al mantenimento ed all'esercizio della stessa. c) Condannare, inoltre, i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni in favore dell'attore per ogni connesso e pag. 3/12 derivante pregiudizio, ivi compresa la violazione della prerogativa di rilevanza costituzionale alla riservatezza. Il tutto da rivalutarsi in misura proporzionale alla svalutazione monetaria fino alla data della pronuncia, oltre interessi al tasso legale, ovvero da determinarsi secondo equità, sulla somma progressivamente rivalutata. 6)
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 15301/2003 si costituivano i convenuti e Controparte_3
, contrastando le domande attoree;
in particolare, essi hanno negato che Controparte_2
i due fondi fossero mai stati allo stesso livello, affermando che il piano di campagna del terreno di loro proprietà fosse, sin dall'origine, ad un livello superiore rispetto a quello appartenente all'attore e, quindi, hanno contestato di averlo innalzato, affermando che il muro da essi edificato non aveva funzioni di contenimento del terrapieno artificiale, ma solo di tutela dell'originario piano di campagna. I convenuti hanno altresì contestato la presunta realizzazione di veduta illegittima e la domanda di risarcimento dei danni, eccependone l'assoluta genericità ed infondatezza, ed hanno domandato, in via riconvenzionale, di dichiarare il loro acquisto per usucapione del diritto di veduta.
La causa era istruita mediante prova testimoniale, diretta e contraria, richiesta da entrambe le parti e, quindi, con consulenza tecnica d'ufficio per descrivere lo stato dei luoghi, con incarico conferito al geom. , in esito alla quale il Tribunale Controparte_4 ha ritenuto necessario nominare un collegio di geologi in persona dei Dottori Per_5
e .
[...] Persona_6
Con sentenza del 03/06/2019 il Tribunale ha rigettato sia la domanda attorea che quella riconvenzionale ed ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti e Controparte_3 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La Corte ha disposto CTU tecnica affidata al geom. il quale depositava Controparte_4 il proprio elaborato peritale;
la causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 13/06/2025 comunicata il 16/06/2025, con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
pag. 4/12 1) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza gravata, fosse disposto l'integrale accoglimento della domanda originaria;
sul punto evidenzia che l'innalzamento artificiale del piano di campagna del proprio fondo da parte degli appellati
è stato accertato dalla fase istruttoria e realizzato con materiali di riporto, in misura considerevole tanto che “la quota di campagna del fondo ha subito un Parte_2
innalzamento progressivamente crescente da monte verso valle, variabile da metri 0,90 fino a metri 2,05” come affermato nella relazione peritale dei geologi – e che il Per_6 Per_5
muro ivi realizzato a confine è un muro di sostegno del terrapieno e, come tale, assoggettato al regime delle costruzioni in tema di distanze rispetto alla parete finestrata del fabbricato , Pt_1
dalla quale dista appena ml. 3,48, anziché 10,00 come previsto dalla legge”.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha invece rigettato la domanda, ritenendo erroneamente che, nonostante fosse stato provato l'innalzamento imponente il muro in questione, ciò fosse conforme alle prescrizioni dell'accordo stipulato con scrittura privata del 30/06/1998, tra gli odierni appellati e , dante causa del , in forza Persona_4 Pt_1
del quale i coniugi avrebbero potuto realizzare un muro di confine che Controparte_5
"dovrà assolvere esclusivamente a funzioni di recinzione e contenimento dell'originario piano di campagna”; conseguentemente, il primo giudice ha ritenuto di escludere la violazione delle norme sulle distanze tra pareti finestrate di edifici, in contrasto con il risultato degli accertamenti tecnici disposti.
Secondo il , in conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che l'accordo del Pt_1
30/06/1998 qualora a lui opponibile, non potrebbe comunque conferire legittimità all'opera eseguita, escludendone la soggezione alla normativa in tema di distanze tra fabbricati, e di conseguenza, accertata la reale natura del muro realizzato dagli appellati, destinato esclusivamente al contenimento del terrapieno artificiale, avrebbe dovuto dichiararne l'illegittimità, perché edificato a distanza inferiore rispetto a quella legale, ed ordinarne la demolizione, con l'arretramento del terrapieno e la condanna degli odierni appellati al risarcimento dei danni.
2) Con il secondo motivo di impugnazione, contesta l'ingiusto rigetto Parte_1 della domanda subordinata con la quale ha chiesto sanzionarsi la violazione dell'esistente obbligo contrattuale eventualmente nascente dall'accordo del 30/06/1998 di cui sopra;
pag. 5/12 l'appellante, per la sola ipotesi in cui l'accordo fosse ritenuto a lui opponibile, ha denunciato il grave inadempimento contrattuale posto in essere dai coniugi che, violando Controparte_5
l'obbligo assunto nei confronti di , invece di realizzare una mera recinzione Persona_4
hanno costruito manufatti edilizi che, per la loro natura, consistenza e caratteristiche, sono soggetti alla normativa sulle distanze.
L'appellante contesta quindi la statuizione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che le quote della sommità del muro realizzato dai coniugi rispettano quanto previsto Parte_2
nella scrittura privata di transazione del 30/06/1998; così come nella parte in cui ha affermato che l'esame geologico del terreno avrebbe permesso di verificare che già al tempo vi era un dislivello tra i due fondi e che la costruzione del muro è stata quindi eseguita in osservanza dell'accordo citato;
sostiene quindi che le considerazioni del decidente sono frutto di una lettura superficiale della CTU e di un'errata valutazione giuridica dei fatti di causa, e che la legittimità dell'edificazione del muro deve essere valutata alla stregua del rispetto delle disposizioni di legge in tema di distanze tra fabbricati e non sulla base della presunta conformità alle intese adottate con la scrittura privata che, avente valore tipicamente obbligatorio, non è a lui opponibile in quanto subentrato successivamente nella proprietà del fabbricato.
Conclude, quindi, l'appellante, che qualora l'accordo del 30/06/1998 fosse a lui opponibile,
l'antigiuridicità della costruzione realizzata non verrebbe comunque meno, in quanto secondo le intese stabilite con , gli odierni appellati avrebbero potuto edificare a Persona_4
confine solamente un muro di recinzione, con espresso divieto di realizzare manufatti destinati al contenimento di terrapieni artificiali, come pure in quanto la realizzazione risulterebbe a distanza inferiore a quella stabilita dalle norme sulle distanze tra pareti di edifici.
3) Con il termo motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto della sua domanda di condanna alla demolizione delle opere in questione realizzate in violazione delle disposizioni di legge e del regolamento edilizio del Comune di San PI ET come pure della sua richiesta di condanna al risarcimento del danno;
rileva l'appellante che l'accertamento dell'illegittimità del terrapieno e del muro che lo sostiene implica, necessariamente, l'ordine di demolizione e/o di arretramento rispetto alla parete finestrata del frontistante suo edificio di proprietà, tanto perché, nel caso di costruzioni realizzate in violazione delle norme sulle distanze minime legali,
pag. 6/12 l'art. 872 del codice civile riserva al danneggiato una doppia tutela, e cioè quella specifica e quella risarcitoria. Le due tutele, reale e per equivalente, possono ritenersi complementari, in quanto la prima assicura l'eliminazione della costruzione illecita mentre la seconda è volta al ristoro del pregiudizio economico subito sino al momento della effettiva attuazione della sanzione specifica. In conclusione chiede pertanto che in accoglimento della domanda principale di accertamento e dichiarazione della violazione delle distanze legali, ovvero di quella subordinata di inadempimento e violazione degli accordi contrattuali, in riforma della sentenza appellata, gli appellati vengano condannati all'arretramento e/o demolizione delle opere realizzate fino al limite delle distanze di legge e del regolamento edilizio del Comune di
San PI ET e al risarcimento del danno da lui subito.
4) Osserva la Corte che i primi tre motivi di impugnazione, stante la stretta connessione fra essi, possono essere trattati congiuntamente.
Viene innanzi tutto all'esame la scrittura transattiva del 30/06/1998 stipulata fra i coniugi da un lato e il sig. dall'altro, che per la sua natura di scrittura Controparte_5 Persona_4
privata semplice, neppure trascritta, non risulta essere opponibile all'appellante quale avente causa del e subentrato successivamente nella proprietà del bene;
la scrittura in Per_4
questione determina effetti di natura meramente obbligatoria circoscritta fra le parti che hanno stipulato la stessa, ed in mancanza di espressa accettazione dell'avente causa e comunque in assenza di efficacia di natura reale da potere conferire al bene e non alla persona, non può trasmettere alcun effetto al soggetto successore nel diritto di proprietà.
Ma a tutto voler concedere, a giudizio della Corte, quand'anche l'accordo potesse considerarsi opponibile all'appellante, dall'attento esame innanzitutto della relazione di CTU resa nel giudizio di prime cure dal Collegio peritale prima indicato, con allegata documentazione fotografica, risulta l'inadempimento dei coniugi in ordine agli impegni assunti: Controparte_5
ciò sia in riferimento al rispetto del piano di campagna fra i due fondi ed alla edificazione a confine di un muro di mera recinzione, con espresso divieto di realizzare manufatti destinati al contenimento di terrapieni artificiali, sia per l'illegittimità in ordine alla facoltà di realizzare un muro di contenimento, e quindi una costruzione, a distanza inferiore a quella stabilita dagli strumenti urbanistici. Con ciò, concordandosi con quanto osservato dall'appellante e cioè che la disciplina legale delle distanze tra fabbricati è finalizzata alla salvaguardia di interessi pag. 7/12 generali, pubblici, in materia urbanistica e per tale ragione, le norme che ne regolano l'esercizio debbono ritenersi inderogabili, con la conseguente invalidità di eventuali accordi in deroga.
Le superiori considerazioni trovano ulteriore riscontro nella c.t.u. redatta nella presente fase di gravame dal Geom. a seguito di incarico conferito da questa Corte con il Controparte_4
seguente mandato: “Rilevato che ai fini della decisione va disposto un supplemento di ctu, allo scopo di accertare a) nell'ambito della distanza di 10 metri dalla parete finestrata del fabbricato , fino a quale distanza dal confine fra i fondi delle parti in causa si estenda Pt_1
l'innalzamento della quota di terreno di proprietà degli accertata dai CTU Controparte_5
e , indicando eventualmente la misura dell'innalzamento; b) se per effetto Per_6 Per_5
dell'eventuale riduzione della quota di campagna ed eliminazione del muro che in atto contiene
l'accertato innalzamento del piano di campagna del fondo per la parte Controparte_5
frontistante il fabbricato , residuino tratti di muro, dei quali dovrà essere data dettagliata Pt_1
descrizione, dai quali possa esercitarsi il “prospicere” e “l'inspicere” dal fondo Controparte_5 verso il fondo ”. Pt_1
Esaminate le CTU, questa Corte, come il Giudice di prime cure, ritiene che i nominati consulenti abbiano redatto elaborati peritali che sono convincenti e che vanno condivisi senza riserva alcuna, in quanto le conclusioni ivi contenute sono formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata, in aderenza alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
L'esame di cui sopra porta a ritenere innanzi tutto che vi è stato un innalzamento del piano di campagna da parte dei coniugi per come emerso dalla relazione collegiale nella Controparte_5
quale si legge: “Concludendo, si ribadisce come la quota di campagna del fondo Controparte_5 abbia subito innalzamenti in maggior misura nella zona a valle (ultimo tratto dello scavo effettuato) , dove gli spessori del riempimento sono maggiori e i materiali di natura antropica sono estremamente preponderanti se non esclusivi”. La superiore considerazione peritale nasce ad esito delle indagini geologiche con gli scavi effettuati nel fondo Incinga-Previti ove “è emerso che il terreno in posto è stato rinvenuto a profondità comprese fra 0,90 e 2,05 metri dal piano di calpestio. Al di sopra del terreno naturale in posto sono stati rinvenuti materiali di laterizi, plastica, ferro, pezzi di eternit, frammenti di asfalto, riccioli di alluminio ecc., utilizzati come riempimento per innalzare l'originaria quota di campagna. Mentre nel tratto iniziale
pag. 8/12 dello scavo effettuato (primi 5 metri) la copertura di riempimento risulta prevalentemente costituita da terreni rimaneggiati consimili al suolo sottostante con subordinata presenza di sfabbricidi, tutti i tratti di scavi a seguire, sino alla estremità di valle indagata, hanno evidenziato, di contro, un riempimento delle sottostanti superfici originarie costituito prevalentemente, se non quasi esclusivamente, da accumuli di sfabbricidi di vario tipo e natura.
Si ribadisce come tutti i materiali rinvenuti al di sopra del suolo in sito, secondo vari spessori, progressivamente crescenti da monte (0,9 metri) verso valle (2,05 metri), siano stati impiegati per innalzare l'originario piano campagna del fondo, sino al raggiungimento delle quote attuali di calpestio”.
Le indagini di sui sopra hanno avuto a conforto la documentazione fotografica dei luoghi di epoca precedente, con la presenza in particolare di un manufatto e di un palo inferro utilizzati come punti di riferimento per il confronto col lo stato attuale.
Il Geom. nella sua relazione prodotta alla Corte individua in metri 1,27 Controparte_4
l'innalzamento di quota del fondo degli appellati che si estende lungo il confine per un totale di metri lineari 7,66 e segnatamente lungo il tratto indicato nel segmento X-Y di cui alla planimetria 1:100 allegata alla perizia.
Ne discende, quindi, che l'attuale condizione dei luoghi è quella per cui almeno lungo il tratto di metri lineari 7,66 di cui sopra, gli appellati hanno realizzato un innalzamento di quota di metri 1,27 ivi realizzando un muro che risulta di contenimento del terrapieno che con l'innalzamento artificiale di quota del piano di calpestio si è venuto a determinare;
quanto realizzato costituisce una vera e propria costruzione che in tal modo risulta realizzata a una distanza ben inferiore rispetto a quella di metri dieci prevista dal Regolamento edilizio del
Comune di san PI ET.
Va richiamato sul punto Cass. ordinanza 23/07/2024, n. 20323 e ordinanza 14/06/2023 n.
160975 per la quale “In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico- giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti,
pag. 9/12 abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse”.
Giova ricordare che, per la giurisprudenza, la nozione di “costruzione” non si identifica con quella di edificio, ma riguarda “qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, sicché soggiace alla disciplina sulle distanze anche il muro di sostegno di un terrapieno” (cfr Cass.
24473/2017).
Inoltre, quanto realizzato, con particolare riferimento al muro, risulta peraltro difforme dagli accordi di cui alla scrittura del 30/06/1998 che, per quanto oggi non opponibile, aveva previsto la realizzazione di un muro di recinzione e contenimento dell'originario piano di campagna.
Per ripristinare la situazione di preesistente legalità si rende, pertanto, necessario ridurre il piano di campagna del fondo di metri 1,27 lungo tutto il tratto che si estende Controparte_5
sul confine per un totale di metri lineari 7,66 corrispondenti al segmento X-Y di cui alla planimetria 1:100 allegata alla perizia del Geom. e quindi realizzare un muro a Controparte_4
confine nel rispetto delle previsioni di cui al codice civile con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 873 e segg..
5) L'appellante richiede anche il risarcimento dei danni in suo favore da determinarsi in misura corrispondente al pregiudizio già subito e di quello derivante del permanere delle opere illegittime dalla domanda e fino alla eliminazione della situazione di illegittimità; sostiene che i danni subiti a causa dell'illegittima edificazione effettuata, con specifico riferimento ai pregiudizi derivanti dalla violazione delle distanze legali, possono liquidarsi nella somma di
Euro 9.000,00, oltre lucro cessante, da liquidare nella forma di ulteriori interessi.
Sul punto la difesa degli appellati contesta la richiesta richiamando opportunamente l'arresto giurisprudenziale secondo il quale “una volta accertata l'esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata pag. 10/12 temporaneamente ridotta”(cfr. Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972 e Cass. ordinanza 12630/2019).
Sul punto l'appellante non ha fornito alcuna prova in ordine al presunto danno subito e tanto meno in ordine a possibile diminuzione del valore reddituale o a mancato o parziale utilizzo del fondo da potere addebitare alla presenza delle opere realizzate dagli appellati;
l'appellante non ha in effetti fornito alcuna allegazione in merito e nemmeno alcun supporto probatorio alla sua domanda che rimane quindi non provata e quindi da considerarsi infondata.
Giova ricordare che l'onere della prova per il risarcimento del danno, laddove non patrimoniale, è a carico del danneggiato, che deve dimostrare il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno, nonché le conseguenze negative concrete subite: non è sufficiente dimostrare l'illecito, ma è necessario provare il danno effettivo, ricorrendo anche a presunzioni se necessario, ma sempre sulla base di elementi idonei a risalire alla conseguenza pregiudizievole, diversamente non risultando possibile alcun risarcimento nemmeno in forma equitativa.
La domanda risarcitoria non può quindi essere accolta.
6) Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante insiste nella domanda di eliminazione della servitù di veduta che gli appellati hanno realizzato in corrispondenza del confine e che viene esercitata dalla sommità del terrapieno in corrispondenza di ampi tratti del muro di contenimento, utilizzando il parapetto in muratura, le cui dimensioni risultano idonee a consentire l'agevole affaccio;
lamenta sul punto che il Tribunale non ha dato atto alcuno dell'esame di tale domanda la cui valutazione nella sentenza appellata è del tutto assente, così come ogni pronuncia al riguardo.
Il motivo di impugnazione, alla luce dell'accoglimento della domanda principale e quindi della richiesta di eliminazione dell'attuale muro di contenimento, è da ritenersi assorbito senza necessità di specifica trattazione.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
pag. 11/12
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 577/2019 emessa dal Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto in data 03/06/2019 nel procedimento R.G 15301/2003, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza condanna gli appellati a ridurre il piano di campagna del proprio fondo per metri 1,27 lungo tutto il tratto che si estende al confine del fondo per un totale di metri lineari 7,66 corrispondenti al Pt_1 segmento X-Y di cui alla planimetria 1:100 allegata alla perizia del Geom. e Controparte_4
quindi a realizzare ivi un muro a confine nel rispetto delle norme e delle previsioni contenute negli artt. 873 e segg. cod. civ..
2) Rigetta ogni ulteriore domanda;
3) Condanna gli appellati, in solido fra essi, al rimborso in favore di di Parte_1
spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi
Euro 600,00 per spese ed Euro 4.500,00 per compensi e per il presente grado in Euro 810,00 per spese ed Euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A.. Pone le spese di tutte le consulenze tecniche di entrambi i giudizi a carico in solido fra essi, degli appellati.
Messina, camera di consiglio del 13/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 12/12