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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 26/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1193/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 1193/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Fiammetta ROSSO, elettivamente domiciliata in Via del Parte_1
Teatro n. 1, AV (CN), presso il difensore Avv. Fiammetta ROSSO
e
con il patrocinio dell'Avv. Paolo DONALISIO, elettivamente domiciliato in Controparte_1
C.so Roma n. 4, AV (CN), presso il difensore Avv. Paolo DONALISIO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Parte_1 esponevano: Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in AV (CN) il 03/06/2000, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 18, Parte II, Serie A, dell'anno 2000; che dal matrimonio sono nati i figli a AV (CN) il 20/09/2001, Persona_1 Persona_2
a AV (CN) il 03/03/2008 e a AV (CN) il 27/06/2013; Persona_3 Richiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 21/05/2024, nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
La separazione veniva omologata con sentenza n. 165/2024, pubblicata il 17/07/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al
24/01/2025 e le parti provvedevano in conformità.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 18/07/2024 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto Per_2 Persona_3 ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Inoltre, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale è nato il figlio , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
03/06/2000 in AV (CN) da: , nata a [...] il [...], e da Parte_1 , nato a [...] l'[...], matrimonio trascritto nei Registri di Controparte_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di AV al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati per mutuo consenso;
2. i figli minori nato a [...] il [...] e nata a [...]_2 Persona_3 il 27.06.20 ad entrambi i genitori con colloca resso la madre;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé di anni 16, ogni qualvolta il ragazzo sarà libero e Per_2 comunque almeno un giorno la settim atibilmente con i turni e con gli impegni di lavoro del padre stesso e di Per_2
Il sig. re con sé la figlia minore come segue: CP_1 Per_3 nella s n cui il padre lavora dalle ore 6 al 4 il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 21; nella settimana in cui il padre lavora dalle ore 14 alle ore 22 il sabato tutto il giorno dalle ore 10 alle ore 21. Il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01. Nelle vacanze di Pasqua il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre almeno 15 giorni anche non consecutivi in un periodo da stabilirsi dai genitori entro il 30/05 di ogni anno.
4. Il sig. quale contributo al mantenimento dei figli verserà la somma di € 300,00 Controparte_1 mensil no). L'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra , Parte_1 rinunciando il sig. a richiederne la metà. CP_1
Il sig. vederà al rimborso delle spese straordinarie a sostenersi per i figli quali le Controparte_1 spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e ludico - sportive nella misura del 50% purché documentate e concordate. Il rimborso dovrà avvenire con accredito bancario entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione.
5. I coniugi si impegnano a ridiscutere gli accordi ivi sottoscritti in ipotesi di mutamento delle condizioni lavorative e/o economiche, per motivi indipendenti dalla loro volontà.
6. La casa coniugale viene assegnata alla moglie con gli arredi ivi contenuti essendosi già trasferito il sig.
Controparte_1
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 30/01/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 1193/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Fiammetta ROSSO, elettivamente domiciliata in Via del Parte_1
Teatro n. 1, AV (CN), presso il difensore Avv. Fiammetta ROSSO
e
con il patrocinio dell'Avv. Paolo DONALISIO, elettivamente domiciliato in Controparte_1
C.so Roma n. 4, AV (CN), presso il difensore Avv. Paolo DONALISIO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Parte_1 esponevano: Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in AV (CN) il 03/06/2000, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 18, Parte II, Serie A, dell'anno 2000; che dal matrimonio sono nati i figli a AV (CN) il 20/09/2001, Persona_1 Persona_2
a AV (CN) il 03/03/2008 e a AV (CN) il 27/06/2013; Persona_3 Richiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 21/05/2024, nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
La separazione veniva omologata con sentenza n. 165/2024, pubblicata il 17/07/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al
24/01/2025 e le parti provvedevano in conformità.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 18/07/2024 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto Per_2 Persona_3 ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Inoltre, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale è nato il figlio , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
03/06/2000 in AV (CN) da: , nata a [...] il [...], e da Parte_1 , nato a [...] l'[...], matrimonio trascritto nei Registri di Controparte_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di AV al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati per mutuo consenso;
2. i figli minori nato a [...] il [...] e nata a [...]_2 Persona_3 il 27.06.20 ad entrambi i genitori con colloca resso la madre;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé di anni 16, ogni qualvolta il ragazzo sarà libero e Per_2 comunque almeno un giorno la settim atibilmente con i turni e con gli impegni di lavoro del padre stesso e di Per_2
Il sig. re con sé la figlia minore come segue: CP_1 Per_3 nella s n cui il padre lavora dalle ore 6 al 4 il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 21; nella settimana in cui il padre lavora dalle ore 14 alle ore 22 il sabato tutto il giorno dalle ore 10 alle ore 21. Il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01. Nelle vacanze di Pasqua il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre almeno 15 giorni anche non consecutivi in un periodo da stabilirsi dai genitori entro il 30/05 di ogni anno.
4. Il sig. quale contributo al mantenimento dei figli verserà la somma di € 300,00 Controparte_1 mensil no). L'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra , Parte_1 rinunciando il sig. a richiederne la metà. CP_1
Il sig. vederà al rimborso delle spese straordinarie a sostenersi per i figli quali le Controparte_1 spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e ludico - sportive nella misura del 50% purché documentate e concordate. Il rimborso dovrà avvenire con accredito bancario entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione.
5. I coniugi si impegnano a ridiscutere gli accordi ivi sottoscritti in ipotesi di mutamento delle condizioni lavorative e/o economiche, per motivi indipendenti dalla loro volontà.
6. La casa coniugale viene assegnata alla moglie con gli arredi ivi contenuti essendosi già trasferito il sig.
Controparte_1
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 30/01/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi